Gazzetta n. 187 del 11 agosto 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 15 giugno 2000
Adozione del regolamento di cui all'art. 3 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e integrazione della medesima deliberazione. (Deliberazione n. 109/00).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 giugno 2000;
Premesso che:
l'art. 3, comma 3.1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') 18 febbraio 1999, n. 13/99 (di seguito: deliberazione n. 13/99), prevede che, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della medesima deliberazione, il gestore della rete di trasmissione nazionale presenti all'Autorita', per l'approvazione, un regolamento recante i criteri per valutare la compatibiita' delle richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale;
il gestore della rete di trasmissione nazionale non ha potuto provvedere a quanto disposto dall'art. 3, comma 3.1, della deliberazione n. 13/99, entro la scadenza ivi prevista, in quanto, a quella data, non aveva ancora assunto la titolarita' e le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
l'art. 3, comma 3.2, della deliberazione n. 13/99 prevede che, qualora il gestore della rete di trasmissione nazionale non presenti il regolamento di cui al comma 3.1 del medesimo articolo per l'approvazione, l'Autorita' adotta il regolamento sentiti, ove ritenuto necessario, i gestori delle reti stabilite sul territorio nazionale;
nel corso della predisposizione del regolamento di cui sopra, e' emersa altresi' la necessita' di integrare la disciplina contenuta nella deliberazione n. 13/99 con riferimento alle modalita' per la richiesta del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e per la valutazione della compatibilita' della medesima con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale;
l'Autorita' ha diffuso il documento per la consultazione approvato in data 9 febbraio 2000 "Regolamento recante procedure e criteri ai fini della valutazione della compatibilita' delle richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale" (di seguito: documento per la consultazione);
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo n. 79/1999;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante la determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999;
Viste:
la deliberazione n. 13/99;
la deliberazione dell'Autorita' 15 giugno 2000, n. 108/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000;
Considerato che:
la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: gestore della rete di trasmissione nazionale) ha trasmesso all'Autorita', con lettera in data 1o ottobre 1999 (prot. GRTN/P/50155), un documento recante criteri tecnici ai fini della verifica di compatibilita' delle richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale;
in mancanza del regolamento di cui all'art. 3, comma 3.1, della deliberazione n. 13/99, i gestori delle reti, ai fini della valutazione della compatibilita' delle richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, hanno adottato il criterio di sicurezza N-1, e che il gestore della rete di trasmissione nazionale, nel documento "Massima capacita' di trasporto di energia elettrica in importazione sulle reti di interconnessione con l'estero: rapporto concernente gli ulteriori adempimenti del gestore della rete di trasmissione nazionale previsti dalla delibera n. 179/99", inoltrato all'Autorita' con lettera in data 18 aprile 2000 (prot. gestore della rete di trasmissione nazionale AD/P/20000039), ha indicato l'idoneita' di tale criterio ai fini della verifica della salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale;
l'UCTE (Union pour la Coordination du Transport de l'Electricite') ha raccomandato l'adozione del criterio di sicurezza N-1 che garantisce adeguati livelli di sicurezza e di interoperabilita' delle reti interconnesse;
Considerate le osservazioni inviate dai soggetti interessati a seguito della diffusione del documento per la consultazione;
Ritenuto che:
ai fini della valutazione della compatibilita' delle richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale sia opportuno confermare l'adozione del criterio di sicurezza N-1 su proposta del gestore della rete di trasmissione nazionale, il quale rimane responsabile della sicurezza di funzionamento del medesimo sistema elettrico;
la disciplina del servizio di vettoriamento debba, altresi', includere la definizione delle modalita' per la presentazione delle richieste di vettoriamento, per la valutazione delle medesime da parte dei gestori delle reti stabilite sul territorio nazionale nonche' per l'assolvimento da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale del compito di coordinamento tra i gestori delle reti interessate e che, pertanto, sia necessario integrare la deliberazione n. 13/99 tenendo conto di tali ulteriori aspetti;
l'Autorita' attraverso la diffusione del documento per la consultazione abbia dato l'opportunita' ai gestori delle reti stabilite sul territorio nazionale di inviare osservazioni e suggerimenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 3.2, della deliberazione n. 13/99;
Delibera:

Art. 1.
Definizioni
Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni contenute all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, all'art. 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 15 giugno 2000, n. 108/00, integrate come segue:
a) corrente limite di funzionamento permanente di un elemento di rete e' il valore efficace massimo di corrente che l'elemento puo' trasportare in maniera continua per un tempo indeterminato;
b) corrente limite di funzionamento transitorio di un elemento di rete e' il valore efficace massimo di corrente che l'elemento puo' trasportare per un tempo definito a partire da condizioni di funzionamento prestabilite;
c) criterio N-1 e' il criterio di sicurezza che prevede che, in tutte le situazioni di funzionamento di una rete, la perdita di un qualsiasi elemento non comporti il superamento delle correnti limite di funzionamento degli altri elementi della rete medesima;
d) esercizio e' l'utilizzazione degli impianti elettrici componenti le reti elettriche secondo procedure codificate. Dell'esercizio fanno parte: la conduzione degli impianti, il pronto intervento, la messa fuori servizio ed in sicurezza, le ispezioni ed il monitoraggio sugli impianti;
e) interconnessione di reti elettriche e' il collegamento fra reti elettriche necessario al trasferimento di energia elettrica;
f) interoperabilita' di reti elettriche o connessione operativa tra reti elettriche sono le condizioni operative di due o piu' reti interconnesse, determinate dalle attivita' di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle stesse, in cui e' garantito il funzionamento coordinato delle reti medesime;
g) manutenzione e' l'insieme delle operazioni e degli interventi finalizzati al mantenimento o al ripristino dell'efficienza e del buon funzionamento degli impianti elettrici, avuto riguardo al decadimento delle prestazioni;
h) programma orario e' il profilo temporale di potenza elettrica impegnata ai fini del vettoriamento;
i) rete di distribuzione e' una qualunque rete con obbligo di connessione di terzi fatta eccezione per la rete di trasmissione nazionale, ivi incluse le porzioni limitate della medesima. nonche' per la porzione della rete di proprieta' della societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. non facente parte della rete di trasmissione nazionale;
j) rete elettrica e' il complesso di impianti, linee e stazioni per la movimentazione di energia elettrica e la fornitura dei necessari servizi ausiliari;
k) richiesta di vettoriamento e' l'istanza di attivazione di un vettoriamento ovvero di modifica dei punti di consegna e di riconsegna di un contratto di vettoriamento in essere;
l) sicurezza intrinseca e' la condizione operativa di una rete elettrica in cui, in tutte le situazioni di funzionamento, non sono presenti violazioni delle correnti limite di funzionamento permanente e transitorio degli elementi della rete;
m) sviluppo e' l'insieme degli interventi sulla rete elettrica che comportano un adeguamento o un potenziamento della capacita' di trasporto, trasformazione, connessione e interconnessione, ovvero un incremento della flessibilita' operativa della rete o una dismissione di elementi di rete;
n) valutazione di compatibilita' e' la valutazione della compatibilita' delle richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale;
o) verifica di interoperabilita' e' la verifica della compatibilita' delle richieste di vettoriamento con l'interoperabilita' delle reti elettriche;
p) verifica di sicurezza intrinseca e' la verifica della compatibilita' delle richieste di vettoriamento con la sicurezza intrinseca;
q) vettoriamento internazionale e' il vettoriamento che prevede almeno un punto di consegna o di riconsegna situato al di fuori del territorio nazionale.
 
Art. 2. Adozione dei regolamento di cui all'art. 3 della deliberazione n.
13/99
E' adottato il "Regolamento recante i criteri per valutare la compatibilita' delle richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale" allegato come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato A).
 
Art. 3.
Integrazioni dell'art. 3 della deliberazione n. 13/99
All'art. 3 della deliberazione n. 13/99 sono aggiunti i seguenti commi:
"3.4 Sono tenuti all'applicazione del regolamento di cui ai precedenti commi, di qui in poi denominato "regolamento di sicurezza", i seguenti gestori delle reti stabilite sul territorio nazionale:
a) il gestore della rete di trasmissione nazionale;
b) i gestori di porzioni limitate della rete di trasmissione nazionale, di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/99;
c) i gestori delle reti di distribuzione aventi tensione superiore a 120 kV di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999;
d) i gestori delle reti di distribuzione in alta tensione aventi tensione non superiore a 120 kV;
e) i gestori delle reti di distribuzione in media e bassa tensione di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 79/99, ivi inclusi i gestori delle piccole reti isolate, di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 79/1999.
3.5 La societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. e sue aventi causa applicano il regolamento di sicurezza con riferimento alle proprie reti elettriche non facenti parte della rete di trasmissione nazionale, tenuto conto dell'esigenza di continuita' del servizio da esse svolto.
3.6 Oggetto del regolamento di sicurezza sono i criteri tecnici che i gestori delle reti di cui ai precedenti commi 3.4 e 3.5 devono seguire per valutare la compatibilita' delle richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale ai fini dell'accettazione o del rifiuto delle medesime richieste.
3.7 Il rispetto di tutti i criteri contenuti nel regolamento di sicurezza costituisce condizione necessaria ai fini dell'accettazione delle richieste di vettoriamento.
3.8 Al fine di garantire la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, i gestori delle reti di cui ai precedenti commi 3.4 e 3.5 effettuano per ciascuna richiesta di vettoriamento:
a) la verifica di sicurezza intrinseca delle reti nelle quali si trovano i punti di consegna o di riconsegna relativi al singolo vettoriamento, in relazione agli impegni di potenza corrispondenti al programma orario della richiesta di vettoriamento;
b) la verifica di interoperabilita' delle reti, anche se sulle medesime reti non si trovano punti di consegna o di riconsegna, interessate dai flussi fisici di potenza corrispondenti al programma orario della richiesta di vettoriamento.
3.9 Al fine di garantire la prevedibilita' del processo di verifica, i gestori delle reti di cui ai precedenti commi 3.4 e 3.5 hanno l'obbligo di effettuare la valutazione della compatibilita' delle richieste di vettoriamento entro tempi definiti e certi".
 
Art. 4.
Integrazioni dell'art. 4 della deliberazione n. 13/99
4.1 All'art. 4 della deliberazione n. 13/99, dopo il comma 4.2, sono aggiunti i seguenti commi:
"4.2-bis Il richiedente presenta, anche su supporto informatico, la richiesta di vettoriamento recante i dati e le informazioni di cui al successivo comma 4.2-ter al gestore della rete di cui al precedente comma 4.2.
4.2-ter Il richiedente, ai fini della valutazione di compatibilita', deve indicare:
a) data proposta di inizio e durata del vettoriamento;
b) per i punti di consegna e riconsegna situati nell'ambito del territorio nazionale:
i) localizzazione dei punti di consegna ed indicazione dei relativi livelli di tensione nominale nei siti di connessione, unitamente all'identita' del gestore di rete interessato;
ii) localizzazione dei punti di riconsegna ed indicazione dei relativi livelli di tensione nominale nei siti di connessione, unitamente all'identita' del gestore di rete interessato;
iii) programma orario della potenza contrattualmente impegnata nei punti di consegna;
iv) programma orario della potenza contrattualmente impegnata nei punti di riconsegna;
v) ogni elemento informativo, con riferimento ai punti di consegna e di riconsegna, utile ai fini della valutazione di compatibilita', anche in funzione dei programmi di manutenzione degli impianti di consegna e riconsegna, quali ad esempio ciclicita' produttive stagionali, di processo, fermate obbligatorie, e che permetta comunque al gestore della rete in cui si trovano i punti di consegna o di riconsegna di coordinare la manutenzione delle infrastrutture di rete con le indisponibilita' degli impianti di consegna e riconsegna del vettoriamento;
vi) schemi circuitali con indicazione precisa dei punti di consegna e di riconsegna;
c) per i punti di consegna situati all'estero:
i) localizzazione dei punti di consegna all'estero;
ii) identita' dei gestori delle reti di trasmissione dei Paesi confinanti direttamente connesse con la rete di trasmissione nazionale che rendono disponibile l'energia elettrica vettoriata;
iii) programma orario dell'energia elettrica destinata al vettoriamento internazionale reso disponibile alla frontiera elettrica italiana al gestore della rete di trasmissione nazionale dai gestori di cui al precedente punto ii);
d) per i punti di riconsegna situati all'estero:
i) localizzazione dei punti di riconsegna all'estero;
ii) identita' dei gestori delle reti di trasmissione dei Paesi confinanti direttamente connesse con la rete di trasmissione nazionale che ritirano l'energia elettrica vettoriata;
iii) programma orario dell'energia elettrica destinata al vettoriamento internazionale reso disponibile alla frontiera elettrica italiana dal gestore della rete di trasmissione nazionale ai gestori di cui al precedente punto ii).
4.2-quater Il gestore della rete di cui al precedente comma 4.2 esamina la richiesta di vettoriamento verificando la completezza delle informazioni contenute, ai fini della valutazione di compatibilita' della richiesta medesima. Qualora il gestore della rete di trasmissione nazionale non disponga diversamente, il gestore di cui al precedente comma 4.2 invia la richiesta di vettoriamento per conoscenza al gestore della rete di trasmissione nazionale, fatta eccezione per i casi previsti al successivo comma 4.17."
4.2 All'art. 4 della deliberazione n. 13/99, dopo il comma 4.7, sono aggiunti i seguenti commi:
"4.8 Il gestore della rete di trasmissione nazionale partecipa alla valutazione di compatibilita' sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di sicurezza ed e' responsabile della verifica di interoperabilita' e del necessario coordinamento tra i gestori delle reti interessate che svolgono la verifica di sicurezza intrinseca.
4.9 Il gestore della rete di trasmissione nazionale consente, per quanto di sua competenza, il rispetto dei tempi previsti dal presente articolo.
4.10 Il gestore della rete di trasmissione nazionale, qualora il vettoriamento oggetto della richiesta interessi reti gestite da due o piu' gestori di cui al precedente art. 3, commi 3.4 e 3.5 e, nel caso di vettoriamento internazionale:
a) individua i gestori delle reti interessate dal vettoriamento oggetto della richiesta, anche nel caso n cui tali reti non siano sede di punti di consegna o riconsegna;
b) definisce con i gestori delle reti di cui alla precedente lettera a), relativamente al periodo interessato dal vettoriamento o, comunque, per un periodo di tempo minimo di tre anni:
i) le condizioni previsionali delle rispettive reti interessate dal vettoriamento, anche in accordo al piano di sviluppo per esse previsto;
ii) le situazioni di funzionamento piu' rappresentative, tenendo conto dei possibili schemi di rete, anche in relazione ai piani di indisponibilita' programmata, delle diverse condizioni di generazione e di fabbisogno previste e dei preesistenti contratti di fornitura di energia elettrica, ivi inclusi quelli di vettoriamento;
c) fornisce ai gestori delle reti di cui alla precedente lettera a) i dati relativi alle altre reti interconnesse, necessari per la verifica di sicurezza intrinseca;
d) esegue la verifica di interoperabilita' delle reti interconnesse, analizzando la compatibilita' della richiesta medesima relativamente alle parti delle reti prossime ai punti di interconnessione delle reti medesime.
4.11 Nel caso di richieste di vettoriamento internazionale, il gestore della rete a cui perviene ciascuna richiesta invia, entro tre giorni dal ricevimento, la medesima richiesta al gestore della rete di trasmissione nazionale, che effettua la valutazione di compatibilita' relativamente all'interconnessione con l'estero. Il gestore della rete di trasmissione nazionale, nel valutare la compatibilita' delle richieste di vettoriamento internazionale, tiene conto dei regolamenti e della normativa tecnica vigente presso i gestori delle reti di trasmissione dei paesi confinanti ed interconnesse con il sistema elettrico italiano, in quanto applicabili. Il risultato delle suddette valutazioni e' vincolante ai fini della compatibilita' della richiesta di vettoriamento.
4.12 I gestori delle reti di cui al precedente comma 4.10, lettera a), effettuano, sotto la propria responsabilita', la verifica di sicurezza intrinseca della richiesta di vettoriamento, utilizzando i criteri previsti dal regolamento di sicurezza, e comunicano i risultati al gestore della rete di trasmissione nazionale entro cinque giorni dal ricevimento dei dati di cui al precedente comma 4.10, lettera c).
4.13 Il gestore della rete di trasmissione nazionale trasmette al gestore della rete cui e' pervenuta la richiesta di vettoriamento l'esito delle verifiche di cui ai precedenti commi 4.10, lettera d), e 4.12.
4.14 Nel caso in cui, in esito alla valutazione di compatibilita', la richiesta di vettoriamento risulti compatibile con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, il gestore della rete cui e' pervenuta detta richiesta provvede, qualora il gestore della rete di trasmissione nazionale, in qualita' di coordinatore dei gestori interessati dal vettoriamento ai sensi del precedente comma 4.7, non disponga diversamente, ad allegare gli esiti della suddetta valutazione alla proposta contrattuale trasmessa al richiedente secondo le modalita' previste dal presente articolo ovvero al contratto di vettoriamento in essere in caso di modifica degli impegni contrattuali nei punti di consegna o di riconsegna.
4. 15 Nel caso in cui, in esito alla valutazione di compatibilita', la richiesta di vettoriamento risulti incompatibile con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale per motivi ascrivibili a violazioni dei criteri tecnici contenuti nel regolamento di sicurezza, il gestore della rete cui e' pervenuta la richiesta rifiuta la medesima, ai sensi del precedente art. 3, comma 3.3, e del precedente comma 4.5, e ne da' comunicazione all'Autorita' ed al richiedente.
4.16 Nel caso in cui, in esito alla valutazione di compatibilita', la richiesta di vettoriamento risulti incompatibile con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale per motivi tecnici specifici della rete interessata, pur non evidenziando violazioni dei criteri tecnici contenuti nel regolamento di sicurezza, il gestore della rete cui e' pervenuta la richiesta ne da' comunicazione all'Autorita' ed al richiedente, fornendo le motivazioni che hanno determinato la valutazione di incompatibilita'.
4.17 Nel caso in cui la richiesta di vettoriamento interessi esclusivamente una rete in media o bassa tensione gestita da un solo gestore, e in cui la distanza in linea d'aria tra ciascun punto di consegna e ciascun punto di riconsegna, in tutte le possibili combinazioni fra di essi, sia inferiore a 20 km, la verifica di interoperabilita' puo' essere omessa ed il gestore della rete verifica solo la sicurezza intrinseca, secondo le modalita' previste nel presente articolo ed in base ai criteri tecnici contenuti nel regolamento di sicurezza".
 
Art. 5.
Disposizioni finali
La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Milano, 15 giugno 2000
Il Presidente: Ranci
 
Allegato A

REGOLAMENTO RECANTE I CRITERI PER VALUTARE LA COMPATIBILITA' DELLE RICHIESTE DI VETTORIAMENTO CON LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA DI
FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE.

Art. 1.
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'art. 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 15 giugno 2000, n. 109/00, di qui in poi denominata "deliberazione n. 109/2000".
Art. 2. Criteri per valutare la compatibilita' delle richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento
"del sistema elettrico nazionale.
2. 1 Le verifiche di sicurezza intrinseca e di interoperabilita' sono effettuate in base ai criteri tecnici di cui ai successivi commi da 2.4 a 2.10, tenendo conto delle situazioni di riferimento individuate al successivo comma 2.8. I criteri tecnici di cui ai successivi commi da 2.4 a 2.7 sono basati sul criterio N-1 dalla cui applicazione discende la necessarieta' delle seguenti condizioni per la compatibilita' della richiesta di vettoriamento con la sicurezza del sistema:
a) nelle situazioni di riferimento a rete integra, il vettoriamento e' garantito senza violazioni delle correnti limite di funzionamento permanente in tutti gli elementi della rete;
b) il fuori servizio di uno qualsiasi degli elementi di rete, presi uno alla volta ed indipendentemente dalla probabilita' di guasto di ciascuno, a partire dagli stati di funzionamento sopra definiti, non causa:
i) il superamento delle correnti limite di funzionamento transitorio degli elementi di rete;
ii) l'interruzione dell'alimentazione delle utenze di clienti vincolati;
iii) la riduzione o l'interruzione dei vettoriamenti presenti sulla rete.
2.2 Per effettuare la verifica di sicurezza intrinseca e di interoperabilita', il gestore di ciascuna rete interessata dal vettoriamento considera i flussi di potenza corrispondenti al programma orario di ciascun vettoriamento unitamente alle altre transazioni fisiche di potenza relative a contratti di immissione e/o di prelievo di energia elettrica ad altro titolo presenti sulla rete. A tal fine, il gestore della rete:
a) verifica tutte le transazioni fisiche ed i vettoriamenti secondo l'ordine cronologico di attivazione dei relativi contratti e delle nuove richieste di vettoriamento (applicando il meccanismo first come first served) o, qualora sia adottato un diverso meccanismo di allocazione fra le diverse richieste di vettoriamento, secondo l'ordine che ne consegue;
b) applica le regole, definite dall'Autorita' ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, al fine di non introdurre discriminazioni sull'applicazione contemporanea di diversi meccanismi di allocazione per differenti richieste di vettoriamento.
2.3 Al fine di individuare i criteri tecnici per la verifica di sicurezza intrinseca e di interoperabilita' sono identificate le seguenti tipologie di reti interessate dal vettoriamento:
a) rete di trasmissione nazionale in altissima tensione;
b) rete di trasmissione nazionale in alta tensione;
c) altre reti in alta tensione gestite dai soggetti di cui all'art. 3, commi 3.4 e 3.5, della deliberazione n. 13/99, come integrata dalla deliberazione n. 109/00;
d) altre reti in media e bassa tensione gestite dai soggetti di cui all'art. 3, commi 3.4 e 3.5, della deliberazione n. 13/99, come integrata dalla deliberazione n. 109/00.
2.4 Per la rete di cui al precedente comma 2.3, lettera a), si applica il criterio N-1 con le modalita' previste al precedente comma 2.1.
2.5 Per la rete di cui al precedente comma 2.3, lettera b), ivi incluse le stazioni di trasformazione tra altissima e alta tensione, si applica il criterio N-1 considerando le correnti limite di funzionamento transitorio coincidenti con quelle di funzionamento permanente per la verifica di cui al precedente comma 2.1, lettera b), punto i).
2.6 Per le reti di cui al precedente comma 2.3, lettera c), si applica il criterio N-1 considerando le correnti limite di funzionamento transitorio coincidenti con quelle di funzionamento permanente per la verifica di cui al precedente comma 2.1, lettera b), punto i).
2.7 Per le reti di cui al precedente comma 2.3, lettera d), deve essere verificato che, nelle situazioni di riferimento previste a rete integra, il vettoriamento non introduca violazioni delle correnti limite di funzionamento permanente di tutti i componenti della rete.
2.8 Il gestore della rete nell'effettuare le verifiche di sicurezza intrinseca e di interoperabilita' considera quelle situazioni di riferimento della propria rete elettrica che potrebbero essere critiche in relazione alla sicurezza del sistema elettrico. Tali situazioni di riferimento comprendono tra le altre:
a) le condizioni previsionali di rete individuate in accordo ai piani di sviluppo delle reti interessate ed in particolare a quello della rete specifica sottoposta a verifica, relativo a tutto il periodo temporale interessato dal vettoriamento o a quello minimo di tre anni;
b) le condizioni rappresentative del funzionamento della rete specifica nelle diverse condizioni di fabbisogno previsto, tenuto conto dei programmi di produzione degli impianti di generazione, dei piani di indisponibilita' programmata e dei preesistenti contratti di vettoriamento.
2.9 Nel caso di richieste di vettoriamento internazionale, il gestore della rete di trasmissione nazionale tiene conto della disponibilita' della capacita' di trasporto allocabile per il vettoriamento in oggetto su tutte le linee di interconnessione con l'estero e delle determinazioni al riguardo dell'Autorita' ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999.
2.10 Quando il punto di consegna o di riconsegna, indicato nella richiesta di vettoriamento, sia connesso alla rete per mezzo di un unico collegamento, in relazione a tale collegamento non si applica quanto previsto dal precedente comma 2.1, lettera b).
2.11 I gestori delle piccole reti isolate fanno riferimento, al fine della verifica della compatibilita' delle richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, al regolamento specifico per il funzionamento delle reti suddette emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 79/1999 e, in quanto applicabili, ai criteri previsti nel presente regolamento.
 
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