Gazzetta n. 187 del 11 agosto 2000 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 giugno 2000, n. 160 |
Testo del decreto-legge 16 giugno 2000, n. 160 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 140 del 17 giugno 2000), coordinato con la legge di conversione 28 luglio 2000, n. 224 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 4), recante: "Differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati". |
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Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. Il termine di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, e' differito al (( 31 marzo 2001. )) |
| Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Riferimenti normativi: - Si riporta l'art. 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, recante "Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni". "Art. 9 (Interventi ad iniziativa degli interessati). 1. (Omissis). 2. (Omissis). 3. Qualora il proprietario o altro soggetto interessato proceda ai sensi dei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la decorrenza dell'obbligo di bonifica verra' definita dalla regione territorialmente competente in base alla pericolosita' del sito determinata con i criteri di cui all'art. 14, comma 3, nell'ambito del Piano regionale o di suoi eventuali stralci salva in ogni caso la facolta' dell'interessato di procedere agli interventi di bonifica e ripristino ambientale prima del suddetto termine". |
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