Gazzetta n. 186 del 10 agosto 2000 (vai al sommario)
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 25 luglio 2000
Modificazioni allo statuto della "F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori - Societa' per azioni di assicurazioni e riassicurazioni" (in breve FATA Assicurazioni S.p.a.), in Roma. (Provvedimento n. 01639).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate al "F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori - Societa' per azioni di assicurazioni e riassicurazioni" (in breve FATA Assicurazioni S.p.a.), con sede in Roma, via Urbana n. 169/A, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
Vista la delibera assunta in data 19 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti del FATA Assicurazioni S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 4, 10, 16, 17 e 20 dello statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale del F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori - Societa' per azioni di assicurazioni e riassicurazioni" (in breve FATA Assicurazioni S.p.a.), con sede in Roma, con le modifiche apportate agli articoli:
Art. 4 (Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni). - Nuovo ammontare del capitale sociale L. 30.000.000.000 (in luogo del precedente importo di L. 20.000.000.000) diviso in n. 30.000.000 di azioni del valore nominale di L. 1.000 cadauna [a seguito di aumento del capitale per L. 10.000.000.000, da effettuarsi mediante utilizzo della riserva straordinaria del "Ramo Vita", con distribuzione, a titolo gratuito, di una azione del valore nominale di L. 1.000 ogni due azioni possedute]; conseguente nuova determinazione della parte di capitale destinata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita: L. 12.500.000.000 (in luogo del precedente importo di L. 2.500.000.000);
Art. 10 (Consiglio di amministrazione). - Modifica del numero massimo dei componenti il consiglio di amministrazione:
quindici membri (in luogo dei precedenti diciotto membri);
Art. 16 (Consiglio di amministrazione). - Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla societa' ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi: modalita';
Art. 17 (Consiglio di amministrazione). - Indicazione del soggetto preposto alla presidenza del comitato esecutivo: introduzione dell'espressione "presieduto dal presidente del consiglio di amministrazione" (in relazione alla possibilita', per il consiglio, di delegare altresi' proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo);
Art. 20 (Collegio sindacale). - Riformulazione dell'articolo in materia di composizione del collegio sindacale, rieleggibilita' e compenso dei sindaci: "Il collegio sindacale e' composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, le cui attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge ... I sindaci effettivi e supplenti sono rieleggibili. Il compenso annuo e' determinato dall'Assemblea all'atto della nomina ..." (in luogo della precedente previsione statutaria: "L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi, e ne determina il compenso. L'assemblea elegge altresi' due sindaci supplenti. I sindaci uscenti sono rieleggibili").
Nuova disciplina in materia di:
a) cause di ineleggibilita', di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale;
b) nomina del presidente del collegio sindacale: modalita' e criteri;
c) possibilita' per il collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea, il consiglio di amministrazione e, se costituito, il comitato esecutivo: modalita'.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 luglio 2000
Il presidente: Manghetti
 
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