Gazzetta n. 185 del 9 agosto 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
COMUNICATO |
Interventi per la formazione degli italiani residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea. Decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, art. 142, lettera h). (Avviso n. 1/2000). |
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Modalita' e termini per la presentazione dei progetti annualita' 2000 1. Premessa. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale promuove interventi finalizzati alla formazione professionale degli italiani residenti nei Paesi non appartenenti all'Unione europea. Alla corretta ed efficace realizzazione di tali interventi collabora il Ministero degli affari esteri in particolare attraverso la vigilanza e la verifica degli uffici consolari competenti per territorio. Il presente avviso, acquisito il parere del Consiglio generale italiani all'estero (C.G.I.E.), delinea gli obiettivi delle azioni ammissibili e definisce i criteri e le procedure per accedere ai relativi finanziamenti. 2. Obiettivi. Gli interventi sono destinati ai cittadini italiani residenti nei Paesi non appartenenti all'Unione europea che hanno completato l'obbligo scolastico e che devono formarsi o migliorare la loro formazione per l'inserimento lavorativo nel Paese ospitante. Gli interventi si articolano in quattro azioni, da sviluppare attraverso proposte progettuali, mirate: alla qualificazione, aggiornamento e riqualificazione, in particolare nelle situazioni in cui non sono disponibili o fruibili da parte dei lavoratori italiani iniziative formative nell'ambito dei locali sistemi di formazione professionale; alla promozione di lavoro autonomo ed al sostegno della microimprenditorialita' in particolare nel settore dell'artigianato, del turismo, dei servizi sociali e alla persona; alla sperimentazione di processi innovativi e percorsi formativi integrati, anche utilizzando le tecniche della formazione a distanza. alla formazione e aggiornamento per formatori; 3. Proponenti. Possono presentare progetti: Enti ed organismi di formazione aventi sede legale ed operanti nel territorio nazionale; Associazioni culturali legalmente riconosciute in Italia operanti in favore degli italiani all'estero. Imprese e loro consorzi aventi sede legale in Italia ed operanti nel Paese ospitante. E' data facolta' alle imprese, per il raggiungimento delle finalita' previste dai progetti, di costituirsi in associazione temporanea (ATI). In quest'ultimo caso al progetto deve essere allegata copia dell'atto costitutivo o dichiarazione d'impegno alla costituzione della stessa. I soggetti proponenti devono documentare di: avere tra i propri fini la formazione professionale; disporre di strutture e capacita' organizzative idonee; avere attivato validi collegamenti con istituzioni ed organizzazioni del Paese in cui si intende attuare l'intervento formativo. In particolare essi devono esplicitamente indicare nella domanda di finanziamento allegata al Progetto l'ubicazione della propria sede operativa nel Paese in cui intendono realizzare le azioni formative, ovvero, in alternativa, la struttura o l'organizzazione locale fornitrice del necessario supporto logistico, documentando l'accordo posto in essere con quest'ultima. L'omissione di tali indicazioni comporta l'esclusione del Progetto dalla fase di valutazione di cui al successivo punto 8 del presente avviso. 4. Destinatari. I destinatari degli interventi sono: cittadini italiani inoccupati o disoccupati che avendo almeno completato l'obbligo scolastico, previsto nel Paese di residenza, hanno interesse: a partecipare a corsi di formazione per acquisire le necessarie competenze professionali per lo svolgimento di attivita' lavorativa sia subordinata che autonoma nel Paese ospitante; a conseguire una specializzazione per un migliore inserimento nel mercato del lavoro locale. cittadini italiani occupati presso aziende presenti nel territorio del Paese ospitante per i quali occorre: aggiornare, riqualificare, riconvertire la propria capacita' lavorativa. cittadini italiani impegnati nelle attivita' formative finanziate come formatore. 5. Durata del progetto ed esami finali. Gli interventi devono avere, in linea di principio, la seguente durata: 600 ore per attivita' di formazione di base, di riqualificazione e di riconversione della professionalita' di cui non meno del 10% da destinare allo svolgimento di moduli di tirocinio in azienda; 400 ore per attivita' di formazione volta a promuovere lavoro autonomo e nuova imprenditorialita'; 400 ore per attivita' svolta attraverso la formazione a distanza; 300 ore per attivita' per formatori; 300 ore per attivita' di specializzazione; 200 ore per attivita' formative per occupati. Ogni Progetto, la cui durata non puo' essere superiore a dodici mesi, deve limitare l'ambito di realizzazione ad una sola Circoscrizione consolare. Le attivita' corsuali sono svolte regolarmente se risultano aver frequentato almeno dieci allievi con un numero di ore/presenza pari o superiore al 70% del monte ore finanziato. Esami finali sono previsti per i corsi di cui al decreto interministeriale 11 luglio 1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1986, n. 169. 6. Inammissibilita'. Non sono ammessi alla fase valutativa i Progetti: pervenuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale oltre i termini previsti al successivo punto 12 o che non ne rispettano integralmente il dettato; non corredati della domanda di finanziamento, contenente le indicazioni di cui al precedente punto 3, firmata dal legale rappresentante dell'ente proponente (Allegato A); presentati non utilizzando l'apposito formulario (Allegato B); che prevedono un contributo a carico dello Stato superiore a 800 milioni di lire; che non si conformano a quanto indicato al punto 5 del presente avviso circa la durata delle attivita'; per i quali non risulta pervenuto nei termini, almeno via fax o e-mail (start08libero.it oppure ucofpl03uni.net), il richiesto parere consolare di cui al successivo punto 12 del presente avviso. 7. Piano finanziario e costi ammissibili. Il piano finanziario deve essere predisposto sulla base del modello inserito nel formulario di presentazione (Allegato B). Il riconoscimento dei costi eleggibili viene determinato sulla base delle circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 98 del 4 agosto 1995 (pubblicata sul supplemento ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 4 agosto 1995) "Natura dei costi ammissibili per le attivita' formative cofinanziate dal FSE" cosi' come integrata e modificata dalla Circolare n. 258 del 4 novembre 1995 "Integrazioni e modifiche alla Circolare n. 98/95" e n. 101 del 17 luglio 1997 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.175 del 29 luglio 1997) "Congruita' dei costi per le attivita' formative cofinanziate dal FSE". Sono altresi' da considerarsi applicabili tutte le ulteriori disposizioni nazionali e comunitarie in materia di gestione del Fondo sociale europeo. I costi relativi alla formazione a distanza, la produzione di materiale multi mediale devono essere esplicitati. Il costo medio orario per allievo non puo' superare 40.000 lire, salvo eventuali eccezioni, che devono essere analiticamente dimostrate e provate. In sede di valutazione la congruita' dei costi e delle prestazioni deve essere esaminata con riferimento a quelli propri del Paese in cui si intende realizzare il progetto formativo. Nel piano finanziario deve essere prevista la voce "Monitoraggio, controllo di qualita' e verifica dei risultati" come fase di autovalutazione successiva alla conclusione del progetto stesso. Di questa attivita' deve essere predisposta dal soggetto proponente apposita relazione, che e' da considerare a tutti gli effetti parte integrante del rendiconto. Per i corsi, che si concludono con gli esami finali, di cui al punto 5, nel piano finanziario devono essere indicate le spese riferite alle commissioni. In caso di mancata previsione, tali spese sono a totale carico del soggetto proponente. Non sono riconosciuti i costi relativi alle attivita' delegate, salvo che per rapporti specifici e specialistici giustificati dalla programmazione didattica e dall'intervento formativo, preventivamente autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Non sono inoltre riconosciuti i costi relativi ad attivita' svolte prima della sottoscrizione dell'atto di concessione del finanziamento. 8. Valutazione dei progetti. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilita', provvede mediante un comitato Tecnico, composto di esperti nominato con apposito decreto, alla valutazione dei progetti dichiarati ammissibili. Il comitato tecnico prima di procedere alla valutazione, indica il punteggio minimo che i progetti devono ottenere per poter essere dichiarati finanziabili e acquisisce agli atti i pareri consolari pervenuti. Qualora tali pareri siano negativi i progetti saranno esclusi dalla fase di valutazione. Il comitato tecnico procede alla valutazione sulla base dei seguenti criteri: Macroarea n. 1 Caratteristiche del proponente, con particolare riferimento a: collegamento con le istituzioni, parti sociali e/o gli organismi del Paese di riferimento; esperienza nel settore o nella attivita' proposta; esperienza nel settore o nella attivita' proposta, secondo le risultanze del parere consolare; capacita' organizzativa; partnership; rapporto con il territorio interessato. Totale massimo conseguibile nella macroarea 200. Macroarea n. 2 Caratteristiche di merito del progetto, con particolare riferimento a: descrizione degli obiettivi, secondo quanto previsto dal parere consolare in merito all'effettiva difficolta' dei cittadini italiani ad accedere a similari percorsi formativi nell'ambito del locale sistema di formazione professionale; coerenza tra azioni proposte, metodologie e obiettivi dichiarati; rilevanza degli elementi di innovativita' del progetto; accordi e/o protocolli d'intesa con le istituzioni della circoscrizione nel cui territorio si realizzano le attivita' formative (universita', camere di commercio ecc.) attestante la validita' progettuale dell'intervento formativo ed il loro svolgimento nello stesso; sviluppo di partenariati locali; modalita' di svolgimento delle attivita' e coerenza con gli elementi innovativi; articolazione modulare delle azioni; metodologie didattiche adottate con particolare riferimento alla formazione a distanza; sistema di valutazione del progetto e relative fasi e procedure; modalita' di informazione sul progetto; modalita' di pubblicazione dei risultati; modalita' di certificazione delle competenze. Totale massimo conseguibile nella macroarea: punti 300. Macroarea n. 3 Coerenza del progetto con le politiche dell'occupazione e del lavoro, con particolare riferimento a : grado di occupazione dei formati, opportunamente documentata con lettera di intenti relativi alla assunzione; coerenza del progetto con le dinamiche del mercato del lavoro locale e, soprattutto, all'utilizzo sul territorio della qualifica professionale rilasciata, secondo le risultanze del parere consolare; effettive possibilita' offerte ai formati di inserirsi nella attivita' produttiva del Paese ospitante ( documenti sottoscritti da istituzioni pubbliche e private); tipo di lavoro autonomo, che si preveda essere svolto dai partecipanti al percorso formativo, dopo aver conseguito le competenze necessarie. Totale massimo conseguibile nella macroarea: punti 300. Macroarea n. 4 Caratteristiche economiche e finanziarie del progetto con particolare riferimento a: rapporto tra costo e risultati previsti; coerenza tra costi e durata delle attivita' di cui al punto 5; percentuale del costo del progetto finanziato dalle autorita' e/o istituzioni locali; percentuale del proponente al finanziamento del progetto. Totale massimo conseguibile nella macroarea punti 200. Il comitato tecnico, al termine della valutazione, predispone una graduatoria che viene approvata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 9. Concessione ed erogazione del finanziamento. Per l'annualita' 2000 nell'ambito dello stanziamento di " 20 miliardi previsto a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge 845/1978 e successive modifiche, sono finanziati i progetti che hanno conseguito un punteggio superiore a quello della soglia stabilita dal comitato di valutazione. L'erogazione dei contributi avverra' con le seguenti modalita': il 50%, quale prima anticipazione, all'avvio delle attivita', da documentare con apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968; il 30%, quale seconda anticipazione, alla certificazione da parte del soggetto dell'avvenuta spesa di almeno il 50% della prima anticipazione e del regolare svolgimento delle attivita', da documentare ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968; il restante 20%, a saldo, dopo la verifica finale da parte della rappresentanza consolare. 10. Obblighi dei soggetti per lo svolgimento delle attivita'. I soggetti finanziati devono attenersi alla normativa sulla trasparenza e sulla certificazione formativa, in conformita' con quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 marzo 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 5 aprile 1996. Gli obblighi degli stessi sono precisati nell'atto di concessione del contributo predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 11. Verifiche "in itinere" ed "ex post". Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riserva la facolta' di effettuare a campione nelle aree geografiche interessate verifiche rivolte ad accertare sotto l'aspetto contabile e del raggiungimento degli obiettivi la regolarita' e l'efficacia dell'intervento formativo. Per coprire i costi relativi viene riservata la quota del 1% dello stanziamento complessivo per l'annualita' 2000. 12. Modalita' e termini per la presentazione dei progetti. I soggetti proponenti sono tenuti a presentare domanda di contributo, formulata secondo lo schema di cui all'Allegato A, per ogni singolo Progetto, sulla base delle indicazioni contenute nel presente avviso. Alla domanda di finanziamento devono essere allegate due copie del Progetto redatte utilizzando il formulario di cui all'allegato B. Le domande ed i relativi formulari devono pervenire in busta chiusa, in originale ed in copia, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - UCOFPL Divisione V, Vicolo d'Aste, 12 - 00159 Roma, entro le ore 14 del cinquantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Non fa fede il timbro postale di spedizione. La consegna puo' essere effettuata anche a mano. I Progetti pervenuti successivamente al termine su indicato sono dichiarati inammissibili. Entro la stessa data una copia del Progetto deve pervenire al Consolato generale d'Italia nella cui circoscrizione si svolge l'attivita' proposta. Gli estremi di tali invii devono essere comunicati al Ministero del Lavoro contestualmente alla domanda di finanziamento. Il mancato invio dei Progetti all'ufficio consolare competente per territorio, ovvero l'omessa attestazione di tale invio, comporta l'esclusione dei Progetti stessi dalla valutazione di cui al punto 8 del presente avviso. La stessa Autorita' consolare in stretto coordinamento con la competente ambasciata, sentiti i rappresentanti eletti delle collettivita' italiane all'estero (COMITES) e le competenti autorita' locali, dovra' formulare un articolato e chiaro parere in merito all'efficacia del progetto in rapporto alle politiche del lavoro locali. Detto parere dovra' essere fatto pervenire, anche via fax n. 0039-06-43588081 o e-mail, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale UCOFPL Divisione V - Vicolo d'Aste, 12 - 00159 Roma, entro il centesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, informandone contemporaneamente la propria ambasciata. |
| Allegato A ----> Vedere ALLEGATO alle Pagg. 54 - 55 della G.U. <---- |
| Allegato B ----> Vedere ALLEGATO da Pag. 56 a Pag. 77 della G.U. <---- |
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