Gazzetta n. 185 del 9 agosto 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 2000, n. 223
Regolamento recante norme di licenze, attestati e abilitazioni per il personale addetto al controllo del traffico aereo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, concernente il recepimento nell'ordinamento interno dei principi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai sensi dell'articolo 687 del codice della navigazione cosi' come integrato dall'articolo 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, concernente l'approvazione del regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche, ai sensi dell'articolo 731 del codice della navigazione, come modificato dall'articolo 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213;
Vista la legge del 20 dicembre 1995, n. 575, concernente l'adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960 e atti internazionali successivi;
Visto l'articolo 3, primo comma, lettera h), del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, concernente la competenza dell'Azienda autonoma di assistenza al volo (AAAVTAG) in materia di rilascio di licenze e abilitazioni per il personale da impiegare per l'espletamento dei servizi di assistenza al volo;
Vista la legge 21 dicembre 1996, n. 665, ed in particolare l'articolo 8 recante modifiche agli articoli 731 e 735 del codice della navigazione;
Visto il decreto interministeriale 27 maggio 1997, n. 26-T, di approvazione dello statuto dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV);
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente la determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 30 agosto 1999, n. 162/99;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 30 marzo e del 5 maggio 2000;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione;
E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Obbligo della licenza e delle abilitazioni
professionali per il personale civile addetto
al controllo del traffico aereo

1. Il personale civile addetto al controllo del traffico aereo deve essere titolare di apposita licenza, rilasciata dall'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) secondo le modalita' fissate dal presente regolamento e sulla base di apposite direttive del Ministero dei trasporti e della navigazione.
2. L'ENAV adotta le disposizioni tecniche del presente regolamento, in conformita' ai criteri e alle disposizioni tecniche previsti nell'allegato I "licenze del personale" alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 - approvata e resa esecutiva con decreto legislativo del 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 - nel rispetto dei criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461.
3. Restano salve le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di licenze ed abilitazioni del personale militare addetto al controllo del traffico aereo.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il testo della legge 6 marzo 1948, n. 616, recante:
"Approvazione della Convenzione internazionale per
l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre
1944", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno
1948, n. 131.
- Il testo della legge 17 aprile 1956, n. 561, recante:
"Ratifica ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo
luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti
legislativi emanati dal Governo durante il periodo della
Costituente", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
25 giugno 1956, n. 156.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
4 luglio 1985, n. 461, recante: "Recepimento
nell'ordinamento interno dei principi generali contenuti
negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione
civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai sensi
dell'art. 687 del codice della navigazione cosi' come
integrato dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213",
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 settembre 1985, n.
209.
- Il testo dell'art. 687 del codice della navigazione
approvato con regio decreto 30 marzo 1942, e' il seguente:
"Art. 687 (Ministro competente). - L'amministrazione
della navigazione aerea e' retta dal Ministro per
l'aeronautica.
Al recepimento dei principi generali contenuti negli
annessi alla convenzione relativa all'aviazione civile
internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944,
approvata e resa esecutiva con decreto-legge 6 marzo 1948,
n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, si
provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio
di Stato, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi e
nell'ambito delle sottoelencate materie:
a) uniformita' di normativa con la regolamentazione
internazionale, tenendo conto della disciplina vigente nei
vari Stati;
b) considerazione dell'attuale assetto delle
componenti dell'intero settore del trasporto aereo;
c) possibilita' di prevedere periodi transitori di
adeguamento tecnico ed organizzativo;
d) rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico interno e dei limiti derivanti dall'ordine
pubblico internazionale.
Le materie di cui al comma precedente concernono:
1) telecomunicazioni aeronautiche, servizi
radioelettrici e di navigazione, servizi al traffico aereo,
segnaletica a terra;
2) regole dell'aria e procedure di controllo del
traffico aereo civile;
3) licenze del personale aeronautico civile;
4) navigabilita' degli aeromobili civili;
5) registrazione ed identificazione degli aeromobili
civili;
6) raccolta e scambio di informazioni
meteorologiche;
7) libri e documenti di bordo;
8) mappa e carte aeronautiche;
9) caratteristiche degli aeroporti e delle piste di
atterraggio e decollo;
10) aeromobili in pericolo e inchieste sugli
incidenti;
11) unita' di misura;
12) sicurezza del volo e degli aerodromi;
13) esercizio degli aeromobili civili.
Il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad emanare,
con propri decreti, le conseguenti disposizioni tecniche
concernenti le materie sopraelencate.
Al recepimento delle direttive della Comunita'
economica europea in materia di aviazione civile si
provvede mediante le procedure previste dai commi
precedenti".
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
18 novembre 1988, n. 566, recante: "Approvazione del
regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni
aeronautiche, ai sensi dell'art. 731 del codice di
navigazione, come modificato dall'art. 3 della legge
13 maggio 1983, n. 213", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 gennaio 1989, n. 16, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 731 del codice della navigazione,
e' il seguente:
"Art. 731 (Distinzione della gente dell'aria). - La
gente dell'aria comprende:
a) il personale di volo;
b) il personale addetto ai servizi a terra;
c) il personale tecnico-direttivo delle costruzioni
aeronautiche;
c-bis) il personale addetto al controllo del traffico
aereo.
Il personale di cui alle lettere a) e c-bis) del primo
comma ed il personale di cui alla lettera b), limitatamente
al servizio pubblico di informazione al volo, deve essere
provvisto di licenze, attestati e abilitazioni.
Devono essere altresi' provvisti di licenze, attestati
e abilitazioni i soggetti che, pur non rientrando nelle
categorie della gente dell'aria, svolgono attivita' di
pilota o di paracadutista.
Il regolamento per disciplinare i casi e le modalita'
per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la
sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e
delle abilitazioni, e' emanato con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato, uniformandosi ai criteri
stabiliti nell'allegato 1 "Licenze del personale" alla
convenzione relativa all'aviazione civile internazionale
stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa
esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616,
ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561".
- Il testo della legge 20 dicembre 1995, n. 575,
recante: "Adesione della Repubblica italiana alla
convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza
della navigazione aerea (Eurocontrol), firmata a Bruxelles
il 13 dicembre 1960, e atti internazionali successivi", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1996, n. 4,
supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 3, lettera h), del decreto del
Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, recante:
"Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo
per il traffico aereo generale" (Gazzetta Ufficiale
22 aprile 1981, n. 110) e' il seguente:
"Art. 3 (Compiti dell'azienda). - L'azienda provvede:
a)-g) (Omissis);
h) al reclutamento e, direttamente o indirettamente,
alla formazione ed all'addestramento del personale da
impiegare per l'espletamento dei servizi di assistenza al
volo, al rilascio delle relative licenze ed abilitazioni
nonche' al movimento del personale secondo le esigenze dei
servizi di assistenza al volo; restano ferme le
attribuzioni del Ministero della difesa in materia di
licenze ed abilitazioni del personale militare sempre che
le stesse non siano in contrasto con la normativa
internazionale".
- Il testo dell'art. 8 della legge 21 dicembre 1996, n.
665, recante: "Trasformazione in ente di diritto
pubblico-economico dell'Azienda autonoma di assistenza al
volo per il traffico aereo generale" (Gazzetta Ufficiale
30 dicembre 1996, n. 304), e' il seguente:
"Art. 8 (Personale). - 1. L'Ente succede nei rapporti
di lavoro con i dipendenti dell'AAAVTAG alle condizioni
economiche e normative vigenti al momento della
trasformazione. I dipendenti mantengono, nei confronti
dell'Ente, i diritti maturati prima della trasformazione.
2. La dotazione organica e' strettamente riferita alle
effettive esigenze ed ai carichi di lavoro rapportati alla
copertura dei servizi resi in funzione della domanda
espressa o potenziale. Al fine di garantire la massima
economicita', l'Ente definisce entro il 1o gennaio 1999
l'organico in termini quantitativi e qualitativi, in
relazione alle effettive esigenze di resa dei servizi di
istituto, con contestuale individuazione delle attivita' e
dei servizi da concedere in appalto o in gestione a terzi,
in regime di libera concorrenza o di mercato.
3. Il rapporto di lavoro del personale dipendente
dall'Ente e' disciplinato dalle norme di diritto privato e
dalla contrattazione collettiva di lavoro.
4. Le controversie concernenti il rapporto di lavoro di
diritto privato con l'Ente sono devolute alla giurisdizione
del giudice ordinario.
5. L'Ente puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato.
6. I dipendenti assunti successivamente alla
trasformazione in ente pubbico economico sono iscritti
all'assicurazione obbligatoria gestita dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale ed hanno diritto al
trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 del
codice civile.
7. I dipendenti in servizio all'atto della
trasformazione in ente pubblico-economico mantengono il
regime pensionistico e, fino alla data di trasformazione
dell'Ente in societa' per azioni, quello relativo
all'indennita' di buonuscita secondo le regole vigenti per
il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
i predetti dipendenti possono esercitare opzione per il
regime pensionistico cui e' iscritto il personale di cui al
comma 6; si applica l'art. 6 della legge 7 febbraio 1979,
n. 29.
8. Al codice della navigazione sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma dell'art. 731 e' aggiunta la
seguente lettera: "c-bis) il personale addetto al controllo
del traffico aereo ;
b) il secondo comma dell'art. 731 e' sostituito dal
seguente: "Il personale di cui alle lettere a) e c-bis) del
primo comma ed il personale di cui alla lettera b),
limitatamente al servizio pubblico di informazione al volo,
deve essere provvisto di licenze, attestati e abilitazioni
;
c) al secondo comma dell'art. 735 le parole:
"dall'azienda sono sostituite dalle seguenti: "dall'ente
succeduto all'azienda ;
d) all'art. 735 e' aggiunto, in fine, il seguente
comma: "Il personale addetto al controllo del traffico
aereo ed il personale addetto al servizio pubblico di
informazione al volo gestito direttamente dall'ente
succeduto all'azienda di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, sono iscritti in
due appositi albi nazionali tenuti dal Ministero dei
trasporti e della navigazione, secondo le disposizioni
contenute nel relativo regolamento .
9. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, emana con proprio decreto il regolamento riguardante
l'istituzione degli albi nazionali del personale addetto al
controllo del traffico aereo e del personale addetto al
servizio pubblico di informazione al volo gestito
direttamente dall'Ente nazionale di assistenza al volo".
- Il testo dell'art. 735 del codice della navigazione,
e' il seguente:
"Art. 735 (Albi e registro della gente dell'aria). - Il
personale di volo delle prime due categorie e' iscritto in
albi nazionali; quello della terza categoria e' iscritto in
apposito registro.
Il personale addetto al servizio pubblico di
informazioni volo non gestito direttamente dall'ente
succeduto all'azienda di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, ed il personale
tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche sono
iscritti in due distinti albi nazionali.
Il personale addetto al controllo del traffico aereo ed
il personale addetto al servizio pubblico di informazione
al volo gestito direttamente dall'ente succeduto
all'azienda di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, sono iscritti in due
appositi albi nazionali tenuti dal Ministero dei trasporti
e della navigazione, secondo le disposizioni contenute nel
relativo regolamento".
- Il testo della legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante:
"Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi
nella forma del decreto del Presidente della Repubblica",
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1991, n.
14.
- Il testo del decreto interministeriale 27 maggio
1997, recante: "Approvazione dello statuto dell'Ente
nazionale di assistenza al volo", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 agosto 1997, n. 192.
- Il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita'
di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri" (Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214,
supplemento ordinario) come modificato dall'art. 11 della
legge 5 febbraio 1999, n. 25, e dell'art. 74 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione della legge e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) abrogata".
Note all'art. 1:
- Per il testo del decreto legislativo 6 marzo 1948, n.
616, si veda note alla premesse.
- Per il testo della legge 17 aprile 1956, n. 561, si
veda nelle note alle premesse.
- Il testo degli articoli 1 e 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, e' il
seguente:
"Art. 1. - Il Ministro dei trasporti nell'emanare, con
propri decreti, le disposizioni tecniche concernenti le
materie oggetto degli allegati alla convenzione relativa
all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il
7 dicembre 1944, elencate nell'art. 687 del codice della
navigazione, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge
13 maggio 1983, n. 213, si attera ai seguenti criteri
direttivi, nonche' a quelli contenuti nei succesivi
articoli del presente decreto:
1) le disposizioni definite come "norme , contenute
nei predetti allegati, saranno introdotte nell'ordinamento
nazionale con carattere cogente, salvo l'impossibilita'
motivata di conformarvisi; in tale ultimo caso verra'
introdotta o mantenuta, se gia' esistente, una norma
diversa da quella contenuta nell'allegato, ovvero non si
dara' luogo ad alcuna disposizione per la singola
fattispecie, fermo rimanendo l'obbligo di notificazione di
cui all'art. 38 della convenzione relativa all'aviazione
civile internazionale;
2) le "pratiche raccomandate contenute nei predetti
allegati potranno essere introdotte nell'ordinamento
nazionale con carattere cogente, ove se ne ravvisi la
necessita', ovvero mantenute come "pratiche raccomandate ,
salvo l'impossibilita' motivata di conformarvisi.
Qualora le "pratiche raccomandate siano introdotte come
tali nell'ordinamento nazionale esse costituiranno per i
soggetti cui sono dirette meri indirizzi di comportamento
non obbligatori ma discrezionalmente adottabili, a seconda
delle esigenze, delle circostanze effettive e contingenti,
delle possibilita' tecniche ed economiche di attuazione e
delle scale prioritarie di intervento nel singolo settore.
Qualora la "pratica raccomandata non sia introdotta,
per la richiamata impossibilita' di conformarvisi, ovvero
per lo stesso motivo, la "pratica raccomandata sia
modificata o sostituita da altra, diversa da quella
contenuta nell'allegato, rimane fermo l'obbligo di
notificazione di cui all'art. 38 della convenzione relativa
all'aviazione civile internazionale.
Qualora alla raccomandazione contenuta nella "pratica
raccomandata gia' sia data in concreto attuazione in
Italia, essa potra' essere introdotta come "norma , qualora
non ostino considerazioni di opportunita' e valutazioni di
ordine tecnico; in ogni caso sara' evidenziata
l'effettivita' del comportamento seguito, e non l'aspetto
del mero indirizzo di comportamento;
3) alle "appendici , "definizioni , "tavole e "figure
contenute nei predetti allegati si applicano i criteri
direttivi enunciati per le "norme ovvero per le "pratiche
raccomandate , a seconda che le suddette "appendici ,
"definizioni , "tavole e "figure , siano riferite,
nell'allegato, ad una "norma ovvero ad una "pratica
raccomandata ;
4) delle "note contenute nei predetti allegati,
avendo esse la finalita' di fornire elementi esplicativi
circa le "norme e le "pratiche raccomandate , sara' tenuto
conto, ove necessario, nella introduzione delle "norme e
"pratiche raccomandate cui riferiscono;
5) i "supplementi , non costituendo parte integrante
degli allegati, ma contenendo disposizioni tecniche
complementari rispetto ad essi, saranno introdotti mediante
apposite disposizioni ministeriali.
Relativamente ai "manuali editi dall'organizzazione
dell'aviazione civile internazionale, contenenti
disposizioni attuative degli allegati e non costituenti
oggetto del disposto dell'art. 687 del codice della
navigazione, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge
13 maggio 1983, n. 213, essi saranno, in tutto o in parte,
introdotti e diramati mediante apposite disposizioni
ministeriali, qualora ritenuto necessario per l'attuazione
dei decreti ministeriali di cui allo stesso art. 687 del
codice della navigazione".
"Art. 2. Il Ministro dei trasporti, nella emanazione
dei decreti di cui ai seguenti articoli, verra'
considerazione dell'attuale assetto delle componenti
dell'intero settore del traffico aereo; potra' prevedere
periodi transitori di adeguamento tecnico ed organizzativo;
terra' conto delle direttive della Comunita' economica
europea aventi attinenza con l'aviazione civile, nonche',
per quanto applicabili all'aviazione civile, delle
disposizioni contenute in convenzioni internazionali
relative a materie diverse (doganali, sanitarie, postali ed
altre). Tendera' a realizzare l'uniformita' della normativa
con la regolamentazione internazionale, tenendo conto della
disciplina vigente nei vari Stati. Dovranno essere in ogni
caso osservati i principi generali dell'ordinamento
giuridico interno ed i limiti derivati dall'ordine pubblico
internazionale.
I decreti verranno emanati dal Ministro dei trasporti,
sentiti gli altri Ministri competenti per materia, qualora
nei singoli allegati alla convenzione relativa
all'aviazione civile internazionale, di cui all'art. 1 del
presente decreto, siano presenti disposizioni tecniche in
attribuzione ad altre pubbliche amministrazioni".



 
Art. 2
Licenza di controllore del traffico aereo

1. La licenza di controllore del traffico aereo costituisce titolo professionale aeronautico e autorizza il titolare ad espletare i servizi di controllo del traffico aereo entro i limiti delle abilitazioni e nell'ambito delle specifiche funzioni di cui agli articoli 4 e 5.
2. La titolarita' della licenza e' condizionata alla verifica, con cadenza quinquennale, del possesso dei requisiti psicofisici di cui all'articolo 12.
 
Art. 3
Rinnovo della licenza di controllore del traffico aereo

1. La licenza di controllore del traffico aereo deve essere rinnovata nel caso in cui il titolare non eserciti le relative funzioni o almeno una di esse, presso istituzioni o soggetti riconosciuti a livello nazionale o internazionale nel settore del controllo del traffico aereo, per un periodo continuativo superiore a cinque anni.
2. La licenza non autorizza in ogni caso l'espletamento delle attivita' ad essa connesse di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), senza il conseguimento delle specifiche abilitazioni ed il possesso dell'idoneita' psicofisica di cui all'articolo 12.
3. Per il rinnovo della licenza il titolare deve superare l'esame teorico-scritto nei modi e nelle forme di cui all'articolo 9 e deve risultare in possesso dei requisiti psicofisici di cui all'articolo 12, nonche' privo delle condizioni ostative di cui all'articolo 7, comma 4.
 
Art. 4
Abilitazioni di controllore del traffico aereo

1. L'abilitazione indica speciali facolta', limitazioni o condizioni relative all'attivita' autorizzata dalla licenza.
2. Le abilitazioni si distinguono in: a) abilitazione al controllo di aerodromo; b) abilitazione al controllo di avvicinamento; c) abilitazione al controllo di avvicinamento radar di aerodromo; d) abilitazione al controllo radar di avvicinamento; e) abilitazione al controllo d'area; f) abilitazione al controllo radar d'area.
3. Presso i centri di controllo regionale l'abilitazione di controllore assistente (CA) e' equiparata alle abilitazioni al controllo di aerodromo e al controllo di avvicinamento.
4. Ciascuna abilitazione e' annotata sulla licenza ed indica il tipo di servizio autorizzato, nonche' lo spazio aereo di giurisdizione dell'Ente per cui e' stata rilasciata.
5. La prima abilitazione viene conseguita contestualmente al rilascio della licenza.
 
Art. 5
Funzioni connesse con le abilitazioni

1. Le abilitazioni di cui all'articolo 4 autorizzano il titolare a:
a) assicurare e supervisionare i servizi di controllo del traffico aereo, di informazioni volo e di allarme sulla base di procedure e di
norme predeterminate, nell'ambito dello spazio aereo per cui
l'abilitazione viene rilasciata; b) svolgere mansioni di coordinamento nell'ambito delle attivita'
operative inerenti ai servizi di controllo del traffico aereo; c) sovrintendere all'addestramento del personale controllore in
tirocinio di abilitazione presso l'ente di servizio; d) svolgere compiti connessi con la gestione operativa e tecnica
della sede di appartenenza, nonche' operare nelle attivita'
d'ufficio strumentali ai servizi del traffico aereo; e) svolgere attivita' di formazione, consulenza, studio,
pianificazione, programmazione, coordinamento e controllo nel
campo dei servizi del traffico aereo; f) svolgere attivita', in ambito nazionale ed internazionale, che
presuppongono il possesso di competenza e aggiornata conoscenza
dei servizi del traffico aereo e delle problematiche afferenti al
personale del controllo del traffico aereo; g) provvedere alla pianificazione ed alla gestione dei flussi di
traffico.
 
Art. 6
Requisiti per il conseguimento della licenza
di controllore del traffico aereo

1. Per il conseguimento della licenza di controllore del traffico aereo e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) eta' non inferiore agli anni ventuno; b) cittadinanza italiana ovvero di uno dei Paesi aderenti all'Unione
europea; c) diploma di maturita' rilasciato da istituto di istruzione
secondaria di secondo grado; d) idoneita' psicofisica accertata secondo le modalita' di cui
all'articolo 12; e) frequenza e superamento di uno specifico corso tenuto presso gli
istituti della Divisione formazione dell'ENAV ovvero presso il
centro addestramento dell'Aeronautica militare o presso istituti
operanti anche nell'ambito dell'Unione europea e riconosciuti
secondo specifiche disposizioni; f) superamento degli esami teorico-pratici di cui all'articolo 7,
comma 1; g) svolgimento soddisfacente, sotto la supervisione di un controllore
del traffico aereo, titolare di appropriata abilitazione, di un
periodo di attivita' di controllo aereo in ambiente reale non
inferiore a tre mesi, nelle funzioni corrispondenti ad una delle
abilitazioni di cui all'articolo 4, comma 2.
 
Art. 7
Rilascio della licenza

1. Il conseguimento della licenza di controllore del traffico aereo ed il conseguimento della prima abilitazione e' subordinato al superamento degli esami teorico-pratici previsti dai programmi di cui agli articoli 9 e 10.
2. L'istruttoria per il rilascio della licenza di controllore del traffico aereo e per il conseguimento della prima abilitazione viene effettuata dall'ENAV sotto la vigilanza del Ministero dei trasporti e della navigazione.
3. La licenza di controllore del traffico aereo con la prima abilitazione, nonche' le abilitazioni successive alla prima sono rilasciate dall'ENAV.
4. La licenza non puo' essere rilasciata a coloro che siano stati condannati a pena detentiva superiore a cinque anni per delitti non colposi, nonche' a coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza personale o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
 
Art. 8
Requisiti per il conseguimento delle abilitazioni

1. Per il conseguimento delle abilitazioni e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) idoneita' psicofisica accertata secondo le modalita' di cui
all'articolo 12; b) superamento degli esami teorico-pratici di cui all'articolo 10,
commi 2 e 3; c) svolgimento soddisfacente, nei sei mesi precedenti la prova di
esame, sotto la supervisione di un controllore del traffico aereo,
titolare di appropriata abilitazione, di un periodo di attivita'
di controllo del traffico aereo in ambiente reale non inferiore a:
1) 90 ore da effettuarsi in un arco di tempo compreso tra trenta e
sessanta giorni per l'abilitazione al controllo di aerodromo;
2) 180 ore da effettuarsi in un arco di tempo compreso tra
sessanta e centoventi giorni per le restanti abilitazioni.
2. Nel caso in cui il candidato sia gia' titolare di diversa abilitazione in corso di validita' superiore secondo la successione letterale indicata all'articolo 4, comma 2, o di uguale abilitazione riferita ad impianto diverso, il periodo di centottanta ore suindicate puo' essere ridotto fino alla meta'.
3. In caso di reintegro dell'abilitazione sospesa ai sensi dell'articolo 13 i periodi sopra citati possono essere ridotti fino alla meta'.
4. Il conseguimento dell'abilitazione al controllo radar d'area comprende il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere b), d) ed e).
5. Il conseguimento dell'abilitazione al controllo d'area comprende il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b).
6. Il conseguimento dell'abilitazione al controllo radar di avvicinamento comprende il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettere b) e c).
 
Art. 9
Programma di esame per il rilascio della licenza

1. Gli esami per il conseguimento della licenza di controllore del traffico aereo comprendono una prova teorico-scritta e una prova pratica.
2. Con la prova teorica si accerta la conoscenza delle seguenti materie da parte del candidato: a) leggi, regolamenti, normative nazionali e dell'Organizzazione
internazionale dell'aviazione civile (ICAO), attinenti il
controllo del traffico aereo; b) caratteristiche generali, uso e limiti di impiego delle
apparecchiature utilizzate nel controllo del traffico aereo; c) principi di meccanica del volo; principi operativi di
funzionamento dell'aeromobile, del propulsore e dei sistemi di
bordo; prestazioni dell'aeromobile in relazione alle operazioni di
controllo del traffico aereo; d) l'incidenza del fattore umano nello svolgimento delle attivita'
connesse al controllo del traffico aereo; e) conoscenza della lingua italiana, inglese e capacita' di
espressione idonea alle comunicazioni radio; f) meteorologia aeronautica, uso e valutazione di documentazione e
informazioni meteorologiche; principi, formazione e
caratteristiche di fenomeni meteorologici che influiscono sulle
operazioni di volo e sulla sicurezza; altimetria; g) principi di navigazione aerea; principi, limitazioni e precisione
del funzionamento dei sistemi di navigazione e degli aiuti visivi; h) procedure di controllo del traffico aereo, procedure di
comunicazione, procedure radiotelefoniche e fraseologia; i) uso della documentazione aeronautica significativa e norme di
sicurezza del volo.
3. Con la prova pratica si accerta l'idoneita' del candidato a svolgere in maniera sicura, ordinata e sollecita le funzioni di controllore del traffico aereo connesse con le abilitazioni indicate all'articolo 4, comma 2.
4. L'ENAV stabilisce adeguate forme di pubblicita' delle date degli esami.
 
Art. 10
Programma di esame per il conseguimento delle abilitazioni

1. Gli esami comprendono una prova teorica e una prova pratica.
2. La prova teorica accerta la conoscenza dei regolamenti, dei servizi, delle installazioni, della meteorologia, dei tipi di traffico, delle caratteristiche geografiche, dei piani di intervento operativo e delle procedure che interessano l'aerodromo, le zone e lo spazio aereo cui la specifica abilitazione si riferisce.
3. La prova pratica accerta l'idoneita' del candidato a svolgere le funzioni tecnico-operative relative all'abilitazione che si intende conseguire.
 
Art. 11
Commissioni di esame per le licenze e le
abilitazioni di controllore di traffico aereo

1. La commissione esaminatrice per il rilascio della licenza e della prima abilitazione e' nominata dal direttore generale dell'ENAV ed e' composta dai seguenti membri: a) un controllore del traffico aereo in qualita' di presidente, con
una esperienza maturata nel campo del controllo del traffico aereo
di almeno dieci anni, con abilitazioni in corso di validita'; b) due controllori del traffico aereo, con una esperienza maturata
nel campo del controllo del traffico aereo di almeno cinque anni,
con abilitazioni in corso di validita'.
2. La commissione esaminatrice per il rilascio delle abilitazioni successive alla prima e' nominata dal direttore generale dell'ENAV o da un dirigente da lui delegato e composta dai seguenti membri interni all'ENAV: a) un controllore del traffico aereo, in qualita' di presidente, con
una esperienza maturata nel campo del traffico aereo di almeno sei
anni, con abilitazioni in corso di validita'; b) due controllori del traffico aereo, con una esperienza maturata
nel campo del traffico aereo di almeno tre anni, con abilitazioni
in corso di validita'.
 
Art. 12
Requisiti psicofisici

1. Gli aspiranti al conseguimento della licenza di controllore del traffico aereo devono sottoporsi a visita medica tendente ad accertare la loro idoneita' psicofisica. La persistenza di tale idoneita' e' richiesta per il conseguimento ed il mantenimento delle abilitazioni di cui all'articolo 4, limitatamente alle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c). Le visite mediche di idoneita' relative alle licenze ed alle abilitazioni sono quelle di classe 3, disciplinate dall'allegato I alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale e regolamentate dal decreto ministeriale 15 settembre 1995.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro della sanita', sono individuati i requisiti psicofisici per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), e), f) e g), nonche' le organizzazioni sanitarie che dovranno procedere agli accertameni dei requisiti psico-fisici e alla certificazione dell'idoneita' al conseguimento della licenza e al conseguimento, al mantenimento ed alla reintegrazione delle abilitazioni.
3. Le organizzazioni di cui al comma 2 sono scelte tra quelle aventi esperienza aeronautica, in particolare modo sulle condizioni di lavoro nel controllo del traffico aereo.



Note all'art. 12:
Il testo del decreto ministeriale 15 settembre 1995 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1995, n.
256, supplemento ordinario.



 
Art. 13
Sospensione delle abilitazioni

1. Le abilitazioni connesse alla licenza di controllore del traffico aereo, sono sospese in caso di mancato esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5 del presente decreto per un periodo continuativo superiore a centottanta giorni.
2. Al di fuori dei casi in cui la sospensione sia espressamente prevista dalla legge, le abilitazioni possono essere sospese dall'ENAV per un periodo massimo di sei mesi, quando siano state accertate violazioni ai regolamenti ed alle procedure tecnico-operative dei servizi di assistenza al traffico aereo.
3. Le violazioni e la loro gravita' sono accertate da una apposita commissione nominata dall'ENAV e composta da un dirigente con funzione di presidente e da due membri controllori del traffico aereo di comprovata esperienza professionale e da un membro controllore del traffico aereo designato dal controllore di traffico aereo oggetto di accertamento.
4. La sospensione delle abilitazioni e' adottata dall'ENAV ed e' annotata sulla licenza.
 
Art. 14
Reintegrazione delle abilitazioni

1. Le abilitazioni sospese ai sensi dell'articolo 13 possono essere reintegrate con le modalita' e sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 8.
2. La reintegrazione dell'abilitazione e' annotata sulla licenza.
 
Art. 15
Decadenza delle abilitazioni

1. La decadenza delle abilitazioni, relativamente alle funzioni connesse di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), e c), e' disposta nei seguenti casi: a) la perdita in via permanente dei requisiti di cui all'articolo 12,
comma 1; b) raggiungimento del sessantesimo anno di eta'.
2. La decadenza delle abilitazioni e' annotata sulla licenza.
 
Art. 16
Revoca della licenza

1. Al di fuori dei casi in cui la revoca sia espressamente prevista dalla legge, la revoca della licenza di controllore di traffico aereo puo' essere disposta dall'ENAV nei casi di cui all'articolo 7, comma 4.
 
Art. 17
Conversione delle certificazioni e delle
abilitazioni rilasciate dal Ministero della difesa

1. Le certificazioni di controllore di traffico aereo e le abilitazioni rilasciate dal Ministero della difesa sono convertite, a seguito del congedo dell'interessato ed a sua domanda, nelle licenze e abilitazioni previste dal presente regolamento, sulla base di criteri adottati dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto adottato, sentito l'ENAV, di intesa con il Ministro della difesa.
2. La conversione delle certificazioni rilasciate dal Ministero della difesa in data antecedente a quella di emanazione del presente regolamento non e' subordinata al possesso, da parte del personale che ne risulta titolare, del titolo di studio previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c).
 
Art. 18
Modello di licenza

1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e' adottato un modello di licenza di controllore di traffico aereo conforme alle indicazioni formulate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale.
 
Art. 19
Disposizione transitoria

1. Al personale in servizio presso l'ENAV alla data di entrata in vigore del presente regolamento gia' in possesso della qualifica di controllore del traffico aereo, e' attribuita la titolarita' della licenza di cui all'articolo 2 e delle abilitazioni, se in corso di validita', di cui all'articolo 4, fermo restando quanto previsto in tema di rinnovo della licenza ai sensi dell'articolo 3.
2. L'iscrizione del personale civile e militare addetto al controllo del traffico aereo, all'apposito albo previsto dall'articolo 735 del codice della navigazione, come modificato dall'articolo 8 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, sara' disciplinato, ai sensi del medesimo articolo 735, apportando le necessarie correzioni ed integrazioni al presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 maggio 2000 Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
MANCINO
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bersani, Ministro dei trasporti e della
navigazione Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2000
Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 38



Nota all'art. 19:
- Per il testo dell'art. 735 del codice della
navigazione si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 8 della legge 21 dicembre
1996, n. 665, si veda nelle note alle premesse.



 
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