Gazzetta n. 184 del 8 agosto 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 28 luglio 2000
Norme concernenti l'imbottigliamento in zona del vino a denominazione di origine controllata "Frascati".

IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di, riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata "Frascati" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1o agosto 1983, 18 novembre 1987, e 5 dicembre 1990, con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;
Visto il decreto dirigenziale 28 ottobre 1996, contenente modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Frascati";
Visto il decreto dirigenziale 26 novembre 1996, contenente integrazione al predetto decreto del 28 ottobre 1996;
Visto il decreto dirigenziale 13 novembre 1997 contenente modificazione al decreto dirigenziale 28 ottobre 1996;
Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. II Ter n. 763/1999, che ha annullato il predetto dirigenziale 28 ottobre 1996 di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Frascati", nella parte in cui si dispone l'imbottigliamento obbligatorio in zona delimitata rilevando che l'emanazione del provvedimento impugnato e' avvenuto in presenza "di eccesso di potere per carenza di istruttoria";
Visto il decreto dirigenziale 1o aprile 1999, concernente l'annullamento di alcune disposizioni contenute nel decreto dirigenziale 28 ottobre 1996, recante modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Frascati" in conformita' della sentenza del tribunale amministrativo del Lazio sez. II Ter n. 763/1999;
Visto il decreto ministeriale 15 giugno 2000, relativo all'imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata "Frascati", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 27 giugno 2000, con il quale e' stato ripristinato in via transitoria, l'obbligo dell'imbottigliamento del vino a d.o.c. "Frascati" nella zona delimitata all'art. 5 del relativo disciplinare di produzione, introdotto dal decreto dirigenziale 28 ottobre 1996;
Ritenuto che la disciplina recata dal citato decreto 15 giugno 2000, e' di natura provvisoria, dovendosi provvedere in via definitiva;
Considerato che il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Sezione interprofessionale - nella riunione del 19 e 20 luglio 2000, ha ritenuto di potersi superare la transitorieta' prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale 15 giugno 2000, sulla base sia della necessita' di garantire alla collettivita' certezza sui controlli effettuati in maniera sistematica, univoca ed efficace, ritenendo che tale certezza possa essere assicurata solo in quanto i controlli predetti avvengono nell'ambito della zona di produzione, sia dalla documentazione e dalle dichiarazioni fatte pervenire dal Consorzio tutela denominazione Frascati, dalle quali si evince che il 95% dei produttori si e' espresso favorevolmente all'imbottigliamento in zona determinata;
Considerato che l'art. 10, par. 1, lettera i), della legge n. 164/1992 prevede che nei disciplinari di produzione dei vini D.O.C.G. e D.O.C. "devono essere stabiliti", tra le altre disposizioni, "l'eventuale imbottigliamento in zona delimitata".
Considerato altresi' che nella fattispecie appaiono sussistenti le condizioni ed i requisiti atti a supportare le richieste dei produttori interessati, riguardanti l'imbottigliamento in zona delimitata;
Ritenuto pertanto di doversi procedere alla previsione dell'obbligo dell'imbottigliamento in zona delimitata cosi' come definita all'art. 5 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Frascati" gia' riconosciuto dal decreto dirigenziale 28 ottobre 1996;
Ritenuta l'opportunita' di prevedere modalita' tecniche di carattere generale con apposito regolamento per la disciplina dell'imbottigliamento in zona dei vini a denominazione di origine;
Ritenuta la necessita' di prevedere misure provvisorie per l'imbottigliamento fuori zona del vino a denominazione di origine controllata "Frascati", nelle more dei provvedimenti applicativi del regolamento predetto;
Decreta:
Art. 1.
1. E' fatto l'obbligo dell'imbottigliamento in zona del vino a denominazione di origine controllata "Frascati", nella zona delimitata all'art. 5 del relativo disciplinare di produzione, annesso al decreto dirigenziale 28 ottobre 1996.
 
Art. 2.
l. I soggetti che, per consolidata tradizione, hanno imbottigliato il vino a denominazione di origine controllata "Frascati" fuori dalla zona di produzione di cui al predetto art. 5 del disciplinare di produzione annesso al decreto dirigenziale 28 ottobre 1996, hanno facolta' di continuare ad imbottigliare fuori zona il vino medesimo fino all'entrata in vigore del decreto applicativo del regolamento in premessa citato, decreto da emanarsi entro il 31 maggio 2001. Con successivo provvedimento, emanato entro il 30 settembre 2000, sono fissate le modalita' relative alla verifica dei quantitativi da imbottigliare fuori zona.
 
Art. 3.
1. Con l'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni recate dal decreto ministeriale 15 giugno 2000.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2000
Il direttore generale: Ambrosio
 
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