Gazzetta n. 184 del 8 agosto 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |
DECRETO 26 giugno 2000 |
Criteri e modalita' di intervento finanziario e termini di presentazione per l'anno 2001, riferiti al Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita' cinematografiche del settore cinema. |
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IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Vista la legge 4 novembre 1965 n. 1213 e successive modificazioni; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 182; Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1996, n. 650; Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492; Vista la proposta di criteri e modalita' di intervento 2001, elaborati dalla sezione cinema del comitato per i problemi dello spettacolo sulla base dell'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 il quale prevede, tra l'altro, che l'Autorita' competente in materia di spettacolo fissa con proprio decreto le modalita' ed i termini di presentazione delle domande di sovvenzione sul Fondo per lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita' cinematografiche; Vista la circolare n. 1356 del 28 aprile 1988; Visti i criteri gia' approvati con decreto ministeriale 15 ottobre 1998; Dispone: Sono approvati gli allegati criteri e modalita' di intervento finanziario e i termini di presentazione per l'anno 2001, riferiti al Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita' cinematografiche del settore cinema. Roma, 26 giugno 2000 Il Ministro: Melandri |
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Seduta del 2 giugno 2000 - Comitato per i problemi dello Spettacolo - Sezione Cinema Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita' cinematografiche
CRITERI E MODALITA' DI INTERVENTO PER L'ANNO 2001
I criteri e le modalita' di intervento previsti dalla circolare n. 1356 del 28 aprile 1988 e dal decreto ministeriale 15 ottobre 1998 sono cosi' modificati: Termini per la presentazione delle domande e per il perfezionamento della documentazione. Le domande di sovvenzione, di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, dovranno essere trasmesse entro il termine del 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la realizzazione delle iniziative e/o manifestazioni per le quali e' richiesta la sovvenzione. Ove le manifestazioni si svolgano esclusivamente nel secondo semestre dell'anno di riferimento, le istanze relative possono essere presentate entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno e saranno esaminate - nell'ambito delle risorse ancora disponibili - successivamente a quelle presentate entro il termine del 31 ottobre. In sede di prima applicazione ed esclusivamente per l'anno 2001 possono essere prese in considerazione - successivamente a tutte le altre - le istanze pervenute dopo il termine di cui al primo comma e, comunque, entro e non oltre il 30 novembre 2000. Le istanze la cui documentazione, ivi compreso il consuntivo dell'anno precedente, non venga perfezionata entro il 30 marzo (30 giugno per le attivita' che si svolgono nel secondo semestre) dell'anno di attivita' saranno esaminate successivamente a tutte le altre, ove sussistano risorse finanziarie disponibili. Il consuntivo di una iniziativa sovvenzionata nell'anno precedente deve essere comunque presentato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dello svolgimento dell'attivita'. In caso contrario il Dipartimento chiedera' il rimborso dell'eventuale acconto comprensivo degli interessi legali maturati. Tali termini sono perentori, ai sensi dell'art. 7, terzo comma, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3. Criteri di attribuzione delle sovvenzioni. Per l'attribuzione di sovvenzioni a soggetti gia' finanziati negli anni precedenti si applicano i criteri di quantita', qualita' e gradualita' stabiliti con decreto ministeriale 15 ottobre 1998 e previsti nel dossier di domanda 2000. La commissione consultiva per il cinema dovra' tenere conto, nell'esprimere la propria valutazione tecnico-artistica, oltre che dei criteri gia' previsti, anche dei seguenti: quantita' o base quantitativa; risultati conseguiti nell'anno/i precedente/i; durata della manifestazione e numero di iniziative programmate per ogni manifestazione; esistenza e entita' di eventuali contributi da parte di altri soggetti pubblici o privati o, soprattutto, di Enti pubblici territoriali o della Unione europea. Il contributo finanziario del Dipartimento non puo' superare il 70% dei costi dell'iniziativa e non puo', comunque, essere superiore al deficit di bilancio o ai costi ammissibili. Tale contributo si ridurra' al 60% nel 2002 e al 50% nel 2003. Sono ammissibili soltanto le spese che siano costi diretti, cioe' direttamente connessi e necessari alla realizzazione dell'iniziativa sovvenzionata, nel rispetto del rapporto costo/efficacia, che siano effettivamente registrate nella contabilita', che rispondano alle normali condizioni di mercato e che siano individuabili e controllabili. Sono considerate ammissibili spese generali e di gestione degli organismi sovvenzionati e costi per personale dipendente fisso nei limiti del 30% delle spese complessive. Sono concesse sovvenzioni sotto forma di contributi forfetari - ai sensi dell'art. 1 della legge 10 maggio 1983, n. 182 - ai soggetti ai quali e' attribuita una sovvenzione inferiore o uguale ad 1/5 delle spese preventivate ammissibili, alle iniziative riconosciute di carattere nazionale e/o internazionale, alle prime istanze. In questo caso il contributo non puo' superare il 50% dei costi dell'iniziativa (il 70% per le iniziative riconosciute di carattere nazionale e/o internazionale esclusi i progetti europei). Tutte le sovvenzioni assegnate sono arrotondate al milione di lire inferiore (fino a lire 500 mila) o superiore (da lire 501 a 999 mila). Prime istanze. Le domande presentate da soggetti che non hanno mai presentato istanza di sovvenzione, o che avendola presentata in passato non hanno mai ricevuto una sovvenzione negli ultimi tre anni, sono considerate prime istanze. Per l'attribuzione di una sovvenzione alle prime istanze, la commissione dovra' valutare con particolare attenzione - in un panorama comprendente tutte le manifestazioni che si intendono realizzare nell'anno ed avendo presente le effettive disponibilita' di bilancio per tale settore - oltre alla validita' artistica, l'originalita' e il carattere innovativo dell'iniziativa anche se l'attivita' e' programmata in zone culturalmente poco servite. E' prevista obbligatoriamente la presentazione di documentazione attestante lo svolgimento di attivita' pregressa nel campo culturale, per almeno due anni, da parte dell'organismo che presenta istanza o da parte del direttore artistico o di uno dei soci fondatori. Per tali iniziative la sovvenzione sara' attribuita tenendo conto del livello di qualita' rapportato al valore del deficit il cui massimale deve essere comunque pari al 50% delle spese. La commissione esprime preventivamente un parere sulla sovvenzionabilita' del progetto (parere negativo = 0) e in caso positivo esprime un parere motivato sulla qualita' attribuendo un punteggio da 1 a 100 al quale corrisponde una sovvenzione proporzionale pari al massimo al 50% delle spese (100 = sovvenzione pari al 50% spese). La sovvenzione e' assegnata sulla base del giudizio e in proporzione alle disponibilita' finanziarie sulla quota riservata alle prime istanze, che viene preventivamente determinata ogni anno dal capo del Dipartimento dello spettacolo sentito il parere del comitato per i problemi dello spettacolo - sezione cinema. L'ufficio competente operera' le eventuali riduzioni necessarie. Iniziative a carattere nazionale e/o internazionale. Nell'ambito delle diverse iniziative e manifestazioni sovvenzionate da almeno cinque anni sono riconosciute annualmente, con decreto del capo del Dipartimento, sentita la commissione consultiva per il cinema, come iniziative di rilevanza nazionale e/o internazionale, non piu' di: venticinque festival, rassegne o mostre; cinque cineteche; cinque premi; cinque iniziative per la scuola, i giovani e la formazione in genere; dieci iniziative editoriali; tre progetti europei (art. 45 lettera d); sette iniziative varie. Per tale riconoscimento, si applicano i seguenti criteri che possono sussistere congiuntamente e/o disgiuntamente: tradizione e qualificazione culturale e cinematografica dell'iniziativa; consistenza della struttura organizzativa sotto l'aspetto tecnico operativo ed in relazione alla capacita' propositiva; ripartizione geografica per regione, con particolare attenzione per il Sud e le aree depresse; riconoscimento e sostegno anche finanziario di privati e/o di enti locali e/o di stati esteri e/o di organismi europei e/o di organismi internazionali; rilevanza dell'iniziativa nella sua globalita', con particolare riferimento alla proposizione di nuovi strumenti cinematografici e di opere filmiche di accertata validita' artistica e di non facile collocazione nel circuito commerciale; capacita' di promuovere momenti di incontro privilegiati anche multidisciplinari tendenti alla contaminazione di piu' linguaggi espressivi; (per le iniziative editoriali specifiche del settore) tradizione, frequenza, tiratura (o numero contatti), distribuzione in Italia ed all'Estero nonche' rilevanza divulgativa, scientifica e tecnica; (per le cineteche e iniziative di conservazione) consistenza del patrimonio audiovisivo, archivistico e bibliotecario. Variazioni di programmi e costi. La variazione sostanziale del progetto artistico e/o dei costi preventivati va previamente comunicata all'ufficio competente, che provvede a sottoporre nuovamente, per tale solo aspetto, il progetto alla commissione consultiva per il cinema ai fini della conferma o eventuale diminuzione della sovvenzione. Per le sovvenzioni non forfetarie, nel caso in cui la sovvenzione assegnata sia inferiore al 10% delle spese consuntivate, anche in presenza di variazioni tra preventivo e consuntivo, non sara' applicata alcuna riduzione della sovvenzione concessa. Negli altri casi sara' tollerata una differenza tra bilancio consuntivo e quello preventivo non superiore al 33% (fino a 50 milioni di spese consuntivate) o al 25% (da 51 fino a 100 milioni) o al 20% (oltre i 101 milioni). In presenza di una maggiore differenza, la sovvenzione assegnata sara' ridotta in misura proporzionale al 50% dell'ulteriore scostamento. Per le sovvenzioni forfetarie non si applicano riduzioni se sono attestate spese che garantiscano il rispetto dei requisiti di ammissibilita' e di concessione della richiesta di sovvenzione. In caso contrario si opereranno d'ufficio le riduzioni necessarie. Pubblicita' delle sovvenzioni. I soggetti che presentano domanda debbono fornire ogni informazione necessaria per valutare i progetti ed i risultati conseguiti. Gli organizzatori dei progetti selezionati sono tenuti a garantire, con tutti i mezzi possibili, un'adeguata pubblicita' della sovvenzione ottenuta dal Dipartimento. Adempimenti amministrativi del Dipartimento. Il Dipartimento dovra': predisporre la modulistica necessaria per la presentazione della domanda e le relative istruzioni; predisporre, in particolare, un modulo per la raccolta delle informazioni necessarie per le attivita' del Dipartimento di statistica, di comunicazione e di monitoraggio dei risultati; dare la massima pubblicita' alle modalita' di presentazione delle domande di sovvenzione attraverso tutti i media, in particolare la rete internet, e mediante seminari informativi rivolti al pubblico; semplificare e automatizzare le procedure di presentazione della domanda, di istruttoria, di decisione, di informazione e di comunicazione con l'utenza, di assegnazione e liquidazione della sovvenzione, utilizzando tutte tecniche amministrative e le tecnologie informatiche (ivi compresa la firma digitale) a disposizione del Dipartimento; pubblicare entro il mese di dicembre l'elenco delle iniziative che hanno richiesto una sovvenzione e il calendario ufficiale delle manifestazioni previste per l'anno successivo; garantire in ogni fase la pubblicita', ai sensi della legge n. 241/1990, del procedimento e la riservatezza dei dati e delle informazioni raccolte ed elaborate, ai sensi della legge n. 675/1996 e del decreto legislativo n. 135/1999. |
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