Gazzetta n. 184 del 8 agosto 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 8 giugno 2000
Trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gli "Istituti ed enti di ricerca e sperimentazione", vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA e IL MINISTRO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" ed, in particolare, l'art. 50, commi 8 e 9 del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attivita' e determina la disciplina delle modalita' di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonche', per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-citta';
Visto in particolare, l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315, concernente "Interventi per l'universita' e la ricerca";
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, concernente "Disposizioni in materia di universita' e ricerca scientifica e tecnologica";
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo del 29 settembre 1999, n. 381, concernente "L'istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonche' disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296, concernente istituzione dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF);
Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998 dall'Organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale e' stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa Agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 50, comma 8, lettera a), del decreto legislativo n. 29 del 1993;
Considerato che il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, procede al trasferimento dei fondi ordinari sugli istituti ed enti del comparto di ricerca sottoposti alla propria vigilanza, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso le amministrazioni interessate dal presente decreto, debbono essere desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Ravvisata pertanto, la necessita' di provvedere - di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico degli istituti ed enti di ricerca e sperimentazione vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Decreta:
Art. 1.
1. A decorrere dal 1o gennaio 1999, la riscossione delle somme a titolo di contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera a) del decreto legislativo n. 29 del 1993, a carico degli istituti ed enti di ricerca e sperimentazione vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, indicati nella tabella A allegata al presente decreto, ed appartenenti al comparto del personale delle "istituzioni e degli enti di ricerca e di sperimentazione" di cui all'art. 7 del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione sottoscritto il 2 giugno 1998, e' attuata con le modalita' stabilite dai seguenti articoli.
 
Art. 2.
1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, individua la somma complessiva di contributo dovuta per l'anno successivo dagli istituti ed enti di ricerca e sperimentazione vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed appartenenti al comparto di cui all'art. 1 del presente decreto, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e tenuto conto della quota annuale di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'Organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera a), secondo alinea, del decreto legislativo n. 29 del 1993.
2. Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica provvede a trattenere il relativo importo sulle pertinenti assegnazioni contributive dovute dal predetto Ministero ai singoli istituti ed enti vigilati ed a versarlo direttamente all'ARAN, entro il 28 febbraio di ciascun anno, mediante accreditamento sulla contabilita' speciale n. 149726 ad essa intestata presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione all'ARAN.
 
Art. 3.
1. I contributi di competenza degli anni 1999 e 2000 sono trattenuti dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica a valere sulle residue assegnazioni di spettanza degli istituti ed enti vigilati, per essere versati all'ARAN con le modalita' previste dal precedente art. 2, comma 2, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Roma, 8 giugno 2000

Il Ministro per la funzione pubblica
Bassanini
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Visco
Il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica
Zecchino

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2000 Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 371

Tabella A

ISTITUTI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE

1. Istituto Papirologico "G. Vitelli";
2. Istituto nazionale di ottica applicata;
3. Istituto nazionale di fisica nucleare;
4. Istituto nazionale di fisica della materia;
5. Stazione zoologica "A.Dohrn";
6. Consiglio nazionale delle ricerche;
7. Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;
8. Istituto nazionale alta matematica;
9. Istituto elettronico nazionale "Galileo Ferraris";
10. Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS);
11. Consorzio per l'area di ricerca scientifico-tecnologica di Trieste;
12. Istituto nazionale di Astrofisica (INAF);
13. Istituto nazionale ricerca scientifico-tecnologica sulla montagra (INRM);
14. Museo storico della fisica e centro studi e ricerche.
 
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