Gazzetta n. 184 del 8 agosto 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 28 luglio 2000 |
Autorizzazione all'organismo di controllo "Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare", ad effettuare i controlli sulla denominazione "Limone costa d'Amalfi" protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 28 marzo 2000. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole e agroindustriali nazionali
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare dall'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli; Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esse a livello transitorio; Visto il decreto ministeriale 28 marzo 2000, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione "Limone costa d'Amalfi", trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografiche protetta; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni; Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 535/97; Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua il Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Visto il verbale della riunione del 26 ottobre 1999 dei proponenti la registrazione, trasmesso con lettera della regione Campania del 9 novembre 1999, con la quale e' stato proposto, quale organismo privato per svolgere attivita' di controllo sul prodotto di che trattasi, la societa' "Is.Me.Cert.", con sede in Napoli, Centro direzionale - Napoli; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Considerato che gli organismi privati proposti per l'attivita' di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 1998, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011; Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; Considerato che l'organismo "Is.Me.Cert." risulta gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificita' (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999; Decreta: Art. 1. L'organismo di controllo "Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare", iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificita' (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n. 52671999, e' autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione "Limone costa d'Amalfi", protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 28 marzo 2000. |
| Art. 2. L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per il "Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti piu' in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorita' nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali. |
| Art. 3. L'organismo privato autorizzato "Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimetare", non puo' modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalita' di controllo cosi' come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorita' nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorita' nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorita' nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantita' di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione protetta transitoriamente a livello nazionale "Limone costa d'Amalfi". |
| Art. 4. L'autorizzazione di cui al presente decreto cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione in merito al riconoscimento della IGP "Limone costa d'Amalfi" da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo "Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare" e' tenuto ad adempire a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire. |
| Art. 5. L'organismo autorizzato "Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare" comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione "Limone costa d'Amalfi" anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 6. L'organismo autorizzato "Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare" immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificata, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione "Limone costa d'Amalfi" rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione "Limone costa d'Amalfi". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 luglio 2000 Il direttore generale: Ambrosio |
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