Gazzetta n. 184 del 8 agosto 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 19 giugno 2000
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarieta' in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CEIT impianti, unita' di Lanciano e Pescara. (Decreto n. 28437).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 4, comma 9, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Vista l'istanza della societa' S.r.l. CEIT impianti, inoltrata, presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 11 gennaio 1995, che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Visto il decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione dei benefici di cui ai commi 2 e 4, a fronte dei limiti posti dal successivo comma 13, dell'art. 5, del decreto legge 20 maggio 1993, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, registrato dalla Corte dei conti il 23 novembre 1994, registro 1, foglio n. 237;
Considerato che il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 27 dicembre 1994, stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 1o gennaio 1995, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria metalmeccanica applicato, a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quaranta unita', su un organico complessivo di duecentottantadue unita';
Visto il provvedimento di reiezione n. 100318 del 19 gennaio 1998;
Vista la richiesta di riesame, inoltrata, per il tramite della competente direzione regionale del lavoro, dalla societa' in questione;
Valutata la documentazione prodotta a sostegno dell'istanza di riesame ed in particolare la nota del competente organo ispettivo del 10 marzo 2000, da cui emergono elementi di novita', tali, da superare le motivazioni alla base del provvedimento reiettivo;
Ritenuto, pertanto, di riesaminare l'istanza in questione, a seguito dei chiarimenti intervenuti;
Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego;
Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;
Decreta:
Art. 1.
E' autorizzata, per il periodo dal 1o gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CEIT impianti, con sede in Lanciano (Chieti) unita' di Lanciano (Chieti e Pescara) (NID 9513PE0003), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quaranta unita', su un organico complessivo di duecentottantadue unita'.
 
Art. 2.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall' art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CEIT impianti, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro 1, foglio n. 237.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 giugno 2000
Il direttore generale: Daddi
 
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