Gazzetta n. 183 del 7 agosto 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE FINANZE |
CIRCOLARE 6 luglio 2000, n. 139 |
Imposta di bollo - Trattamento degli atti di pubblicazioni di matrimonio. |
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A tutti i comuni Alle direzioni regionali delle entrate Agli uffici delle entrate Agli uffici del registro Al segretariato generale e, per conoscenza Al Ministero dell'interno All'ANCI Al Servizio consuntivo ed ispettivo tributario All'Ufficio ispettivo centrale Al Ministero della giustizia Alle Direzioni centrali del Dipartimento delle entrate Sono pervenute da numerosi comuni richieste di chiarimenti in ordine al trattamento tributario agli effetti dell'imposta di bollo degli atti di pubblicazione di matrimonio fatti in piu' comuni. Come e' noto, l'art. 94 del codice civile (luogo della pubblicazione) stabilisce che la pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza, ed e' fatta nei comuni di residenza degli sposi; inoltre, al comma due e' previsto che se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza. L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. L'art. 114 del regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238, concernente l'ordinamento dello stato civile, dispone che se la pubblicazione deve essere fatta anche in un altro comune, l'ufficiale dello stato civile, al quale e' stata richiesta la pubblicazione a norma dell'art. 94 del codice civile, trascrive per intero nel registro per le richieste della pubblicazione l'istanza fattagli, e cura la sollecita esecuzione della pubblicazione nei modi indicati nell'art. 112 (affissione presso la porta della casa comunale). Decorso il termine durante il quale l'avviso deve rimanere affisso, l'ufficiale dello stato civile presso cui e' stata effettuata la richiesta, provvede a rilasciare il certificato dell'avvenuta esecuzione, trasmettendolo all'ufficiale dello stato civile presso cui il procedimento e' stato avviato, in modo da consentire a questi, una volta avvenuta la pubblicazione, il rilascio del certificato finale necessario alla celebrazione del matrimonio (art. 115 e seguente del regio decreto). Considerate le sopra citate modalita' della pubblicazione, il quesito dei comuni riguarda l'applicazione dell'imposta di bollo sia per la pubblicazione del matrimonio, sia per tutti i documenti di richiesta e di avvenuta esecuzione di pubblicazione. Si ritiene preliminarmente che la richiesta della pubblicazione ad altro comune da parte dell'ufficiale dello stato civile dell'ente presso cui e' stato avviato il procedimento, e il certificato dell'avvenuta esecuzione dell'affissione, trasmesso dai comuni tenuti ad eseguire la pubblicazione all'ufficiale dello stato civile richiedente a norma dell'art. 94 del codice civile, sono esenti dall'imposta di bollo. Si perviene a tale conclusione in quanto i documenti sopra individuati rientrano in un procedimento d'ufficio e secondo l'espressa previsione del codice civile vanno considerati atti scambiati tra uffici comunali e, pertanto, sono riconducibili alla previsione esentativa dell'art. 16 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni. L'atto di pubblicazione di matrimonio, vale a dire l'avviso affisso alla porta della casa comunale e', invece, soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, secondo l'espressa previsione dell'art. 4, comma 2, della vigente tariffa allegata al gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 come modificato dal decreto ministeriale 20 agosto 1992. Anche se affisso in piu' comuni, infatti, lo stesso non puo' essere ritenuto atto scambiato fra gli uffici della pubblica amministrazione. La possibilita' di trasmettere le richieste di pubblicazione e le certificazioni dell'avvenuta pubblicazione da un ufficio all'altro a mezzo fax, o con altri sistemi di comunicazioni telefoniche interpersonali non puo' portare a ritenere il procedimento "esperito d'ufficio tra diverse pubbliche amministrazioni", pertanto, anche in tali ipotesi all'avviso affisso alla porta della casa comunale, destinato prima all'affissione per essere poi conservato presso il comune richiesto, si applica l'imposta di bollo come sopra specificato. La presente circolare sara' diramata ai comuni tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il direttore generale: Romano |
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