Gazzetta n. 183 del 7 agosto 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 19 luglio 2000, n. 221
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in materia di riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative e correttive con uno o piu' decreti legislativi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 2000;
Vista la nota del 28 giugno 2000 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato che il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato ha concesso una proroga di venti giorni per l'espressione del parere da parte della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 16, della stessa legge n. 662 del 1996, in conseguenza della proroga del termine per l'adozione del predetto parere, anche il termine per l'esercizio della delega e' prorogato di venti giorni;
Acquisita la nota dell'11 luglio 2000 con la quale il presidente della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996, ha comunicato che la suddetta commissione non avrebbe reso il parere di competenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2000;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, recante
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461, e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale,
di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio
e di redditi di lavoro dipendente

1. Nell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: ", ad eccezione del caso in cui le quote o azioni dei predetti organismi detenute da partecipanti soggetti alla vigilanza delle autorita' indicate dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, siano superiori al 50 per cento.".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
recante: "Riordino della disciplina tributaria dei redditi
di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'art. 3,
comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1998.
- Il decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505,
recante: "Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 2 settembre 1997, n. 314, decreto legislativo
21 novembre 1997, n. 461, decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 466, e decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
467, in materia di redditi di capitale, di imposta
sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi
di lavoro dipendente", e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre
1999.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, recante: "Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi", e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del
31 dicembre 1986.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, recante: "Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi, e'
pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta
Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973.
- Si riporta il testo dell'art. 3, commi 13, 16 e 17,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica", pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del
28 dicembre 1996:
"13. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, e' istituita una commissione composta
da quindici senatori e quindici deputati, nominati
rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto
della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari,
sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi".
"16. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 15, la
proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle
materie per cui essa sia concessa, i termini per
l'esercizio della delega sono prorogati di venti giorni.
Trascorso il termine di cui al comma 14 ovvero quello
prorogato ai sensi del comma 15, il parere si intende
espresso favorevolmente. Nel computo dei termini previsti
dai commi 14 e 15 del presente articolo non viene
considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori
parlamentari.
17. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e
criteri direttivi e previo parere della commissione di cui
al comma 13, possono essere emanate, con uno o piu' decreti
legislativi, disposizioni integrative o correttive".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 8 del decreto
legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, gia' citato nelle
note alle premesse, cosi' come, da ultimo, modificato dal
presente decreto:
"Art. 8 (Fondi comuni che investono in partecipazioni
qualificate). - 1. Sulla parte del risultato della gestione
maturato in ciascun anno riferibile alle partecipazioni
qualificate detenute dagli organismi di investimento
collettivo disciplinati dall'art. 8, commi da 1 a 4, del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'imposta
sostitutiva e' dovuta nella misura del 27 per cento. Il
risultato della gestione si determina sottraendo dal valore
delle partecipazioni qualificate alla fine dell'anno al
lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei
corrispettivi delle cessioni delle predette partecipazioni,
il valore delle partecipazioni all'inizio dell'anno ed il
costo o valore di acquisto delle partecipazioni aumentato
di ogni onere ad esse relativo, con esclusione degli
interessi passivi.
2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, si
considera qualificata ogni partecipazione al capitale o al
patrimonio con diritto di voto di societa' o enti di cui
all'art. 87, comma 1, lettere a) e d), del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
superiore al 10 per cento, per le partecipazioni negoziate
su mercati regolamentati, ovvero al 50 per cento, per le
altre partecipazioni. Nel computo delle predette aliquote
si tiene conto dei diritti, rappresentati o meno da titoli,
che consentono di acquistare partecipazioni al capitale o
al patrimonio con diritto di voto.
3. Si applicano le disposizioni dell'art. 9, commi
2-bis, 3 e 4 della legge 23 marzo 1983, n. 77. Sui proventi
delle partecipazioni agli organismi di cui al comma 1
assunte nell'esercizio di imprese commerciali riferibili al
risultato della gestione soggetto ad imposta sostitutiva
nella misura del 27 per cento, il credito d'imposta spetta
nella misura del 36,98 per cento del loro importo. I
proventi in relazione ai quali compete il credito d'imposta
nella misura del 15 per cento e del 36,98 per cento sono
determinati distintamente; nel prospetto predisposto dalla
societa' di gestione sono indicati separatamente, per
ciascuna quota o azione emessa, i risultati della gestione
maturati dall'inizio dell'anno al netto dell'imposta
sostitutiva applicata con le aliquote del 12,50 per cento e
del 27 per cento.
4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si
applicano agli organismi di investimento collettivo che
abbiano meno di 500 partecipanti, ad eccezione del caso in
cui le quote o azioni dei predetti organismi detenute da
partecipanti soggetti alla vigilanza delle autorita'
indicate dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, siano superiori al 50 per cento. La
societa' di gestione o la Sicav, sulla base dei dati e
delle notizie in suo possesso, accerta entro il 31 dicembre
di ciascun anno la sussistenza della condizione di cui al
precedente periodo. Il superamento del limite ha effetto
dal periodo d'imposta successivo.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano a decorrere dal 1o gennaio 2000".
- Il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314,
recante: "Armonizzazione, razionalizzazione e
semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali
concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi
adempimenti da parte dei datori di lavoro", e' pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 219
del 19 settembre 1997.
- Il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e'
gia' citato nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466,
recante: "Riordino delle imposte personali sul reddito al
fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma
dell'art. 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662", e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 3 del
5 gennaio 1998.
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467,
recante: "Disposizioni in materia di imposta sostitutiva
della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta
sugli utili societari, a norma dell'art. 3, comma 162,
lettere e) ed i), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1998.



 
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
recante il riordino della disciplina tributaria dei
redditi di capitale e dei redditi diversi

1. All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nel comma 3, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; tali proventi si considerano percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.".
2. All'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, come sostituito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nel comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; tali proventi si considerano percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.".
3. All'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, come sostituito dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nel comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; tali proventi si considerano percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.".
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.



Note all'art. 2:
- Il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e'
gia' citato nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 9 della legge
23 marzo 1983, n. 77, recante: "Istituzione e disciplina
dei fondi comuni d'investimento mobiliare", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 28 marzo 1983, cosi'
come, da ultimo, modificato dal presente decreto:
"Art. 9 (Disposizioni tributarie). - 1. I fondi comuni
di cui all'art. 1 non sono soggetti alle imposte sui
redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si
applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta
prevista dal comma 2 dell'art. 26 del decreto del
Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600,
sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti
bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia
superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonche'
le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e
3-bis dell'art. 26 del predetto decreto e dal comma 1
dell'art. 10-ter della presente legge.
2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in
ciascun anno la societa' di gestione preleva un ammontare
pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di
imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si
determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del
fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva
accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi
eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle
sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del
patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno e i
proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di
investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta
sostitutiva, nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a
ritenuta a titolo d'imposta. Il valore del patrimonio netto
del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto
dai prospetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art.
5 relativi alla fine dell'anno. Nel caso di fondi comuni
avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio
all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di
avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine
dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione
del fondo. La societa' di gestione versa l'imposta
sostitutiva al concessionario della riscossione ovvero alla
sezione di tesoreria provinciale dello Stato, entro il
16 febbraio di ciascun anno.
2-bis. Il risultato negativo della gestione di un
periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione,
puo' essere computato in diminuzione dal risultato della
gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero
importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto
o in parte, dalla societa' di gestione in diminuzione dal
risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a
partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato
il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a
favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con
uno o piu' decreti del Ministro delle finanze sono
stabilite le condizioni e le modalita' per effettuare
l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al
presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo
in corso d'anno.
2-ter. Nel caso in cui alla cessazione del fondo il
risultato della gestione sia negativo ed esso non sia
utilizzabile dalla societa' di gestione ai sensi del comma
2-bis, la societa' di gestione rilascia ai partecipanti
apposita certificazione dalla quale risulti l'importo
computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'art.
82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, o, nel caso di apertura di rapporti di
custodia, amministrazione o gestione di cui agli articoli 6
e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
intestati al partecipante e per i quali sia stata
esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai
sensi dell'art. 6, comma 5, e dell'art. 7, comma 10, del
predetto decreto n. 461 del 1997. Ai fini del computo del
periodo temporale entro cui il risultato negativo e'
computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun
periodo d'imposta in cui il risultato negativo e' maturato.
3. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi,
tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese
commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile
dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni
assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se
iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito
nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi
percepiti e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 15
per cento del loro importo; tali proventi si considerano
percepiti, se iscritti in bilanci o ai sensi dell'art. 16,
comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Le
rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione
dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori
iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il
reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle
partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell'art.
42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
4. Contestualmente alla presentazione della
dichiarazione dei redditi propri la societa' di gestione
presenta la dichiarazione del risultato di gestione
conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo da essa
gestito, indicando altresi' i dati necessari per la
determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. La
dichiarazione e' resa su apposito modulo approvato con
decreto del Ministro delle finanze. Per la liquidazione,
l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed
il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le
imposte sui redditi".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 11 della legge
14 agosto 1993, n. 344, recante: "Istituzione e disciplina
dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi",
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 205 del 1o settembre 1993, cosi' come, da
ultimo, modificato dal presente decreto:
"Art. 11 (Disposizioni tributarie). - 1. I fondi di cui
all'art. 1 non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le
ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a
titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal
comma 2 dell'art. 26 del decreto del Presidente della
Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi
ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione
che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per
cento dell'attivo medio gestito, nonche' le ritenute del
12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'art. 26
del predetto decreto n. 600 del 1973 e dal comma 1
dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in
ciascun anno la societa' di gestione preleva un ammontare
pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di
imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si
determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del
fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva
accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi
eventualmente distribuiti nell'anno, il valore del
patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno e i
proventi di partecipazione ad organismi di investimento
collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva,
nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a
titolo d'imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo
all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto dai
prospetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 5
relativi alla fine dell'anno. Nel caso di fondi comuni
avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio
all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di
avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine
dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione
del fondo. La societa' di gestione versa l'imposta
sostitutiva al concessionario della riscossione ovvero alla
sezione di tesoreria provinciale dello Stato, entro il
16 febbraio di ciascun anno.
3. Il risultato negativo della gestione di un periodo
d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, puo'
essere computato in diminuzione dal risultato della
gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero
importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto
o in parte, dalla societa' di gestione in diminuzione dal
risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a
partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato
il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a
favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con
uno o piu' decreti del Ministro delle finanze sono
stabilite le condizioni e le modalita' per effettuare
l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al
presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo
in corso d'anno.
3-bis. Nel caso in cui alla cessazione del fondo il
risultato della gestione sia negativo ed esso non sia
utilizzabile dalla societa' di gestione ai sensi del comma
3, la societa' di gestione rilascia ai partecipanti
apposita certificazione dalla quale risulti l'importo
computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'art.
82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, o, nel caso di apertura di rapporti di
custodia, amministrazione o gestione di cui agli articoli 6
e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
intestati al partecipante e per le quali sia stata
esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai
sensi dell'art. 6, comma 5, e dell'art. 7, comma 10,
del predetto decreto n. 461. Ai fini del computo del
periodo temporale entro cui il risultato negativo e'
computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun
periodo d'imposta in cui il risultato negativo e' maturato.
4. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi,
tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese
commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile
dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni
assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se
iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito
nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi
percepiti e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 15
per cento del loro importo; tali proventi si considerano
percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 16,
comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Le
rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione
dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori
iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il
reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle
partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell'art.
42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
5. Contestualmente alla presentazione della
dichiarazione dei redditi propri, la societa' di gestione
presenta la dichiarazione del risultato di gestione
conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo da essa
gestito indicando, altresi', i dati necessari per la
determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. La
dichiarazione e' resa su apposito modulo approvato con
decreto del Ministro delle finanze. Per la liquidazione,
l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed
il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le
imposte sui redditi".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 11-bis del
decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, recante:
"Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli
interessi e altri proventi di capitale", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 270 del 1o ottobre 1983, e convertito
in legge, con modificazioni, con l'art. 1, legge
25 novembre 1983, n. 649, cosi' come, da ultimo, modificato
dal presente decreto:
"Art. 11-bis. - 1. I Fondi comuni esteri di
investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel
territorio dello Stato ai sensi del decreto-legge 6 giugno
1956, n. 476, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni, non
sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate
sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta.
Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art.
26 del decreto del Presidente della Repubblica del
29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri
proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la
giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento
dell'attivo medio gestito, nonche' le ritenute del 12,50
per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'art. 26 del
predetto decreto n. 600 del 1973 e dal comma 1 dell'art.
10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
2. Sulla parte del risultato della gestione del fondo
maturato in ciascun anno proporzionalmente corrispondente
alle quote collocate nello Stato, il soggetto incaricato
del collocamento e' tenuto a versare un ammontare pari al
12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta
sostitutiva. Il risultato della gestione si determina
sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla
fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva
accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi
eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle
sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del
patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno e i
proventi di partecipazione ad organismi di investimento
collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva,
nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a
titolo d'imposta. Nel caso di fondi comuni avviati o
cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio
dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del
fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si
assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo.
L'imposta sostitutiva e' versata dal soggetto incaricato
del collocamento nel territorio dello Stato al
concessionario della riscossione ovvero alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato entro il 16 febbraio di
ciascun anno.
3. Il risultato negativo della gestione di un periodo
d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, puo'
essere computato in diminuzione dal risultato della
gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero
importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto
o in parte, dalla societa' di gestione in diminuzione dal
risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a
partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato
il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a
favore del fondo che ha maturato il risulta negativo. Con
uno o piu' decreti del Ministro delle finanze sono
stabilite le condizioni e le modalita' per effettuare
l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al
presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo
in corso d'anno.
3-bis. Nel caso in cui alla cessazione del fondo il
risultato della gestione sia negativo ed esso non sia
utilizzabile ai sensi del comma 3, il soggetto incaricato
del collocamento in Italia rilascia ai partecipanti
apposita certificazione dalla quale risulti l'importo
computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'art.
82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, o, nel caso di apertura di rapporti di custodia,
amministrazione o gestione di cui agli articoli 6 e 7 del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, intestati al
partecipante e per le quali sia stata esercitata l'opzione
di cui alle medesime disposizioni, ai sensi dell'art. 6,
comma 5, e dell'art. 7, comma 10, del predetto decreto n.
461. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il
risultato negativo e' computabile in diminuzione si tiene
conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato
negativo e' maturato.
4. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi,
tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese
commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile
dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni
assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se
iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito
nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi
percepiti e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 15
per cento del loro importo; tali proventi si considerano
percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 16,
comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Le
rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione
dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori
iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il
reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle
partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell'art.
42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
5. Contestualmente alla presentazione della
dichiarazione dei redditi propri il soggetto incaricato del
collocamento nel territorio dello Stato presenta la
dichiarazione del risultato di gestione imponibile
conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo indicando,
altresi', i dati necessari per la determinazione
dell'imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione e' resa
su apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle
finanze. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed il contenzioso si
applicano le disposizioni previste per le imposte sui
redditi.
6. II soggetto incaricato del collocamento nel
territorio dello Stato provvede altresi' agli adempimenti
stabiliti dagli articoli 7 e 9 con riferimento al valore
dei titoli collocati nel territorio dello Stato ed alle
operazioni ivi effettuate".
- La legge 25 novembre 1983, n. 649, recante:
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 settembre 1983, n. 512, recante disposizioni relative ad
alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri
proventi di capitale", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 328 del 30 novembre 1983.



 
Art. 3
Modifica all'articolo 82 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante le modalita' di determinazione delle plusvalenze

1. All'articolo 82, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Le quotazioni dei titoli negoziati in mercati regolamentati sono rilevate dall'organo tecnico competente individuato con decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per la risoluzione di problemi di particolare difficolta' che insorgono nell'individuazione delle predette quotazioni, l'organo tecnico puo', senza oneri, avvalersi delle competenze delle amministrazioni e degli organismi di categoria degli intermediari finanziari professionali individuati appositamente dal Ministro delle finanze con il medesimo decreto. Con lo stesso o con separato decreto sono stabiliti gli elementi di rettifica da utilizzare per la determinazione delle plusvalenze, dei differenziali positivi e dei proventi o delle minusvalenze ed oneri realizzati a decorrere dalla data fissata nel medesimo decreto, che in ogni caso non puo' essere anteriore a novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 luglio 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Del Turco, Ministro delle finanze
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica Visto, il Guardasigilli: Fassino



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 82, comma 9,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, gia' citato nelle note alle premesse, cosi'
come, da ultimo, modificato dal presente decreto:
"Art. 82 (Plusvalenze). - 1. Le plusvalenze di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 81 sono costituite
dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo
di imposta, al netto dell'imposta comunale sull'incremento
di valore degli immobili, e il prezzo di acquisto o il
costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni
altro costo inerente al bene medesimo.
1-bis. (Comma abrogato).
2. Per i terreni di cui alla lettera a) del comma 1
dell'art. 81 acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio
della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di
acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il
costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello
dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente
sono determinati tenendo conto del valore normale del
terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle
opere ovvero a quello di inizio della costruzione. Il costo
dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria di
cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 81 e' costituito
dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo
inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
nonche' dell'imposta comunale sull'incremento di valore
degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di
successione o donazione si assume come prezzo di acquisto
il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti
registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato
di ogni altro costo successivo inerente, nonche' della
imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e
di successione.
3. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1
dell'art. 81 sono sommate algebricamente alle relative
minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle
plusvalenze l'eccedenza e' portata in deduzione, fino a
concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta
successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia
indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state
realizzate.
4. Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis) e c-ter)
del comma 1 dell'art. 81 sono sommate algebricamente alle
relative minusvalenze, nonche' ai redditi ed alle perdite
di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri
proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello
stesso art. 81; se l'ammontare complessivo delle
minusvalenze e delle perdite e' superiore all'ammontare
complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi,
l'eccedenza puo' essere portata in deduzione, fino a
concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei
periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a
condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e
le perdite sono state realizzate.
5. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e
c-ter) del comma 1 dell'art. 81 sono costituite dalla
differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma
od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il
valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di
ogni onere inerente alla loro produzione, compresa
l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli
interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si
assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello
dichiarato agli effetti dell'imposta di successione,
nonche', per i titoli esenti da tale imposta, il valore
normale alla data di apertura della successione, Nel caso
di acquisto per donazione si assume come costo il costo del
donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni
acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il
costo unitario e' determinato ripartendo il costo
originario sul numero complessivo delle azioni, quote o
partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle
societa' indicate dall'art. 5, diverse da quelle
immobiliari o finanziarie, il costo e' aumentato o
diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e
dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi
gia' imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le
valute estere cedute a termine si assume come costo il
valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di
stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di
acquisto e' documentato a cura del contribuente. Per le
valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in
mancanza della documentazione del costo, si assume come
costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili
accertati ai sensi dell'art. 76, comma 7, nel periodo
d'imposta in cui la plusvalenza e' realizzata. Le
minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri
stabiliti per le plusvalenze.
6. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze
e minusvalenze:
a) dal corrispettivo percepito o dalla somma
rimborsata, nonche' dal costo o valore di acquisto si
scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi,
diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in
societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche;
b) qualora vengano superate le percentuali di diritti
di voto o di partecipazione indicate nella lettera c) del
comma 1 dell'art. 81, i corrispettivi percepiti
anteriormente al periodo d'imposta nel quale si e'
verificato il superamento delle percentuali si considerano
percepiti in tale periodo;
c) per le valute estere prelevate da depositi e conti
correnti si assume come corrispettivo il valore normale
della valuta alla data di effettuazione del prelievo;
d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza
della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze
sono determinate in misura pari al 25 per cento del
corrispettivo della cessione;
e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere
in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera
c-quater), del comma 1 dell'art. 81, il corrispettivo e'
costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato
o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni;
f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento
del corrispettivo la plusvalenza e' determinata con
riferimento alla parte del costo o valore di acquisto
proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel
periodo d'imposta.
7. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1
dell'art. 81, sono costituiti dalla somma algebrica dei
differenziali positivi o negativi, nonche' degli altri
proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a
ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione
delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi
derivanti da tali rapporti si applicano i commi 5 e 6. I
premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non
sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a
formare il reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione
e' esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo
esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione
siano cedute le attivita' di cui alle lettere c), c-bis) o
c-ter) dell'art. 81, i premi pagati o riscossi concorrono
alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai
sensi della lettera e) del comma 6. Le plusvalenze e
minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di
merci non concorrono a formare il reddito, anche se la
cessione e' posta in essere in dipendenza dei rapporti
indicati nella lettera c-quater) del comma 1 dell'art. 81.
8. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla
lettera c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81, sono
costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi
percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni
rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme
corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro
produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal
corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si
scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto
ceduto maturati ma non riscossi, nonche' i redditi di
capitale maturati a favore del creditore originario ma non
riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del
comma 6.
9. Le plusvalenze, i differenziali positivi e gli altri
proventi di cui alle lettere c-bis), c-ter), c-quater) e
c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81, nonche' le relative
minusvalenze, differenziali negativi ed oneri, per i quali
sia superiore ai dodici mesi il periodo intercorrente tra
la data di acquisizione e quella di cessione, chiusura o
rimborso della partecipazione, titolo, certificato,
strumento finanziario o rapporto, concorrono a formare il
reddito imponibile per un ammontare che si ottiene
applicando al loro importo gli elementi di rettifica
finalizzati a rendere equivalente la tassazione in base
alla realizzazione con quella in base alla maturazione,
calcolati tenendo conto del periodo di possesso, delle
eventuali variazioni delle aliquote d'imposta, nonche' del
momento di pagamento della stessa, dei tassi di rendimento
dei titoli di Stato, delle quotazioni dei titoli negoziati
in mercati regolamentati e di ogni altro parametro che
possa influenzare la determinazione del valore delle
attivita' finanziarie produttive di redditi tassabili in
base alla maturazione. Le quotazioni dei titoli negoziati
in mercati regolamentati sono rilevate dall'organo tecnico
competente individuato con decreto del Ministro delle
finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per la
risoluzione di problemi di particolare difficolta' che
insorgono nell'individuazione delle predette quotazioni,
l'organo tecnico puo', senza oneri, avvalersi delle
competenze delle amministrazioni e degli organismi di
categoria degli intermediari finanziari professionali
individuati appositamente dal Ministro delle finanze con il
medesimo decreto. Con lo stesso o con separato decreto sono
stabiliti gli elementi di rettifica da utilizzare per la
determinazione delle plusvalenze, dei differenziali
positivi e dei proventi o delle minusvalenze ed oneri
realizzati a decorrere dalla data fissata nel medesimo
decreto, che in ogni caso non puo' essere anteriore a
novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto
nella Gazzetta Ufficiale".



 
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