Gazzetta n. 182 del 5 agosto 2000 (vai al sommario) |
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
PROVVEDIMENTO 21 luglio 2000 |
Modalita' tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo. (Provvedimento n. 1617-G). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio dell'artigianato; Visti i decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175, di attuazione delle direttive 92/96/CE e 92/49/CE rispettivamente in materia di assicurazione diretta sulla vita e di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo; Visto in particolare l'art. 1 del suddetto decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, che ai commi 2 e 3 ha introdotto l'art. 9-bis (Stretti legami) al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e l'art. 11-bis (Stretti legami) al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, nei quali e' previsto che l'ISVAP, con proprio provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, indica le modalita' tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami disciplinate negli articoli medesimi; Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni recanti l'indicazione delle suddette modalita' tecniche; Dispone: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente provvedimento, riguardanti le modalita' tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia ed alle rappresentanze generali per l'Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto all'Unione europea incluse nell'ambito di applicazione dei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175. |
| Art. 2. Stretti legami 1. Ai sensi dell'art. 9-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dell'art. 1-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, sussistono stretti legami quando: a.1) l'impresa assicuratrice controlla, ai sensi dell'art. 1, comma 1, rispettivamente lettere o) e m), dei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e n. 175, un'altra societa'; a.2) l'impresa assicuratrice e' controllata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, rispettivamente lettere o) e m), dei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e n. 175, da una persona fisica o giuridica; b.1) l'impresa assicuratrice detiene, direttamente o per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione in altra societa' in misura almeno pari al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero tale che, pur rimanendo al di sotto del limite sopra indicato, da' comunque la possibilita' di esercitare un'influenza notevole ancorche' non dominante; b.2) una persona fisica o giuridica detiene, direttamente o per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione in un impresa assicuratrice in misura almeno pari al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero tale che, pur rimanendo al di sotto del limite sopra indicato, da' comunque la possibilita' di esercitare un'influenza notevole ancorche' non dominante; c) l'impresa assicuratrice ed un'altra societa' sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sottoposte a direzione unitaria in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando i loro organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone. La direzione unitaria puo' concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione; d) l'impresa assicuratrice ed un'altra persona fisica o giuridica presentano un collegamento di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, convenzionale o familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa. Il rapporto di natura familiare, per le persone giuridiche, e' riferito sia al soggetto controllante persona fisica sia agli amministratori o direttori generali delle stesse. |
| Art. 3. Obblighi informativi relativi alle modalita' tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami 1. Ai fini dell'individuazione delle fattispecie di stretti legami, le imprese e le rappresentanze generali rientranti nell'ambito di applicazione del presente provvedimento trasmettono all'ISVAP in allegato all'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa ovvero, per le imprese e rappresentanze generali gia' autorizzate, a richiesta dell'ISVAP medesimo, la seguente documentazione: a) relazione sulla struttura giuridica ed economica del gruppo di imprese del quale eventualmente fa parte l'impresa assicuratrice redatta sulla base dei legami di cui all'art. 2, comma 1, lettera a.1), a.2) e lettera c) del presente provvedimento; b) relazione sugli assetti proprietari dell'impresa assicuratrice con indicazione di tutte le persone fisiche o giuridiche che detengono in essa, direttamente o per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione in misura almeno pari al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero tale che, pur rimanendo al di sotto del limite sopra indicato, da' comunque la possibilita' di esercitare un'influenza notevole ancorche' non dominante; c) relazione sulle societa' di cui l'impresa assicuratrice detiene, direttamente o per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione in misura almeno pari al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero tale che, pur rimanendo al di sotto del limite sopra indicato, da' comunque la possibilita' di esercitare un'influenza notevole ancorche' non dominante; d) relazione sui rapporti di collegamento di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, convenzionale e familiare che l'impresa assicuratrice ha con altri soggetti interni o esterni al gruppo di cui alla lettera a) del presente articolo e che possono influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa stessa; e) copia di eventuali patti di sindacato di voto e comunque comunicazione di ogni accordo fra i soci dell'impresa assicuratrice che consentano il controllo della maggioranza dei diritti di voto ovvero conferiscano il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori dell'impresa stessa; f) copia di eventuali patti di sindacato di voto e comunque comunicazione di ogni accordo cui partecipa l'impresa assicuratrice che consentano il controllo della maggioranza dei diritti di voto ovvero conferiscano il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori di altre societa'. |
| Art. 4. Ulteriori richieste di informazioni da parte dell'ISVAP 1. In relazione alle verifiche da effettuare ai fini della valutazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 2 del presente provvedimento I'ISVAP puo' richiedere gli ulteriori dati, informazioni e documenti ritenuti necessari all'esercizio delle funzioni di vigilanza. |
| Art. 5. Entrata in vigore 1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Art. 6. Pubblicazione 1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 luglio 2000 Il presidente: Manghetti |
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