Gazzetta n. 182 del 5 agosto 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
CIRCOLARE 7 luglio 2000, n. 21
Consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose. Decreto ministeriale 6 giugno 2000, n. 82T, e decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90T, attuativi del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40. Procedure di esame, campo di applicazione, esenzioni, incidenti.

Dirigenti coordinatori
Centri prova autoveicoli
Uffici procinciali M.C.T.C.
Assessorato trasporti turismo
comunicazioni della regione Sicilia -
Direzione trasporti
Ai commissari del Governo nelle
province di Trento e Bolzano
Alla provincia autonoma di Trento
servizio comunicazioni e trasporti
motorizzazione civile
Alla provincia autonoma di Bolzano
ripartizione traffico e trasporti
ISPESL
Confindustria
Alla CONFAPI
Alle Associazioni autotrasportatori
Alla Assocarri
Al SUNFER
Alla Confcommercio
Alla Confederazione nazionale
artigianato
Alla Federchimica
Alla Associazione italiana commercio
chimico
All'Assogasliquidi
All'ASSOGPL
All'UNASCA
Alla Federtaai
All'ASIAC 0. Introduzione.
A seguito dell'emanazione del decreto ministeriale 6 giugno 2000, n. 82T, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2000, e del successivo decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90T, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, entrambi in attuazione del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti e disposizioni applicative riguardanti gli argomenti in oggetto, che si illustrano qui di seguito. 1. Domanda di esame.
Le commissioni d'esame sono quelle individuate dal decreto del capo del dipartimento trasporti terrestri 23 giugno 2000, n. 1355/4915/10, ed hanno sede presso gli uffici provinciali indicati nell'allegato II alla presente circolare.
I candidati interessati presenteranno domanda presso uno degli uffici provinciali sede di commissione, utilizzando il fac-simile di cui all'appendice "A" dell'allegato I del suindicato decreto ministeriale n. 82T, allegando le attestazioni dei versamenti dei diritti che saranno fissati da un apposito decreto interministeriale. Nelle more dell'emanazione di quest'ultimo decreto, come stabilito dall'ultimo capoverso del punto 1 dell'allegato I al decreto ministeriale n. 82T, le domande potranno essere egualmente accettate anche prive di attestazioni, purche' il candidato, in calce alla domanda, sottoscriva il seguente impegno: "Il sottoscritto si impegna a corrispondere gli importi che verranno stabiliti dal decreto interministeriale di cui all'art. 5, comma 7, del decreto legislativo n. 40/2000, secondo le modalita' nello stesso precisate". Le attestazioni dovranno pero' essere prodotte in ogni caso prima dello svolgimento dell'esame.
La domanda di esame, essendo contestuale a quella di rilascio del certificato, dovra' essere in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo: ad essa, pertanto, dovra' essere allegata l'attestazione del versamento di L. 40.000 (L. 20.000 per la domanda e L. 20.000 per il certificato) sul c/c postale n. 4028, (i bollettini prestampati sono disponibili presso gli uffici provinciali).
Si raccomanda di controllare che la domanda contenga il codice fiscale del candidato, indispensabile per il successivo trattamento informatico.
Le province autonome di Trento e Bolzano e la regione a statuto speciale Sicilia, in base ai provvedimenti di attuazione dei propri statuti speciali (decreto legislativo n. 429/1995, per le province di Trento e Bolzano e decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1981, n. 485, per la regione Sicilia), nominano autonomamente le proprie commissioni di esame e rilasciano i relativi certificati di formazione. 2. Convocazione per la seduta di esame.
Fissata la data di una seduta di esame (sia per le due sedute fisse, che per quelle straordinarie), il presidente della commissione, almeno quindici giorni prima della data stabilita, convoca i candidati che hanno presentato richiesta, mediante lettera raccomandata a.r., o altro idoneo mezzo di comunicazione in grado di fornire ricevuta certa di ricezione, precisando il luogo, il giorno e l'ora in cui si svolgera' l'esame. 3. Svolgimento dell'esame.
Le modalita' di svolgimento dell'esame sono indicate al punto 2, dell'allegato I, al decreto ministeriale n. 82T.
Si ritiene soltanto utile soggiungere, per assicurare la maggiore uniformita' di comportamento, che eventuali candidati ritardatari potranno essere ammessi a sostenere l'esame, purche' siano arrivati in aula prima dell'apertura dei pieghi contenenti le schede e le tracce dello studio del caso.
I candidati potranno svolgere gli elaborati relativi al proprio esame nell'ordine che riterranno piu' opportuno, e dovranno consegnarli tutti insieme alla fine del periodo di tempo loro assegnato in relazione al tipo di prova. 4. Rilascio dei certificati.
I certificati vengono rilasciati dall'ufficio provinciale presso cui si e' svolto l'esame: il medesimo ufficio provvedera' ad evadere eventuali richieste di duplicato (per smarrimento, deterioramento, ecc.). 5. Campo di applicazione.
Il comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 40/2000, come pure la direttiva 96/35/CE, di cui e' attuazione, impone l'obbligo di nominare il consulente alle imprese che "... effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti".
Mentre risulta chiaro il significato di "operazione di trasporto", non altrettanto puo' dirsi per le "operazioni di carico e scarico".
Al riguardo si ritiene di dover fornire alcuni chiarimenti interpretativi. 5.1. Operazioni di carico.
Per le imprese che effettuano operazioni di "carico", puo' sorgere il dubbio se tali operazioni debbano intendersi in senso lato, ossia comprendendo in esse anche tutte le attivita' inerenti la "spedizione" delle merci, oppure limitando l'espressione "carico" al significato letterale della parola, ossia all'attivita' delle imprese che materialmente provvedono alle operazioni di caricamento del veicolo o del carro ferroviario, sempre che queste ultime imprese siano distinte da quelle che si occupano della spedizione.
Il problema e' stato affrontato in una recente riunione presso la Commissione C.E. a Bruxelles, durante la quale e' emerso l'indirizzo (confermato poi presso il Segretariato delle Nazioni Unite a Ginevra, nella riunione di maggio del WP 15, in cui e' stato approvato il testo dell'ADR che entrera' in vigore il 1o gennaio 2001), di considerare il campo di applicazione della direttiva 96/35/CE, relativamente alle operazioni di "carico", limitato alle operazioni di "carico, comprese quelle di confezionamemo degli imballaggi e di riempimento delle cisterne e grandi contenitori", escludendo (per il momento) le operazioni strettamente legate alla sola "spedizione" delle merci.
Per maggiore chiarezza, si prospettano alcuni esempi:
a) se ad esempio una fabbrica di prodotti chimici, per il confezionamento degli imballaggi e/o per il caricamento degli stessi sui veicoli o sui carri ferroviari, si serve, anziche' di proprio personale, di imprese esterne, queste ultime dovranno nominare il consulente, mentre la fabbrica produttrice (che figura come "speditore") non e' soggetta a tale obbligo;
b) ancora, se in un deposito di carburanti il riempimento dell'autocisterna viene materialmente effettuato in tutte le sue fasi dal conducente del veicolo, ed il personale del deposito, pur assicurando un servizio di emergenza in caso di necessita', non interviene nelle operazioni di riempimento, l'impresa di trasporto e' tenuta alla nomina del consulente (che del resto deve gia' avere, in quanto trasporta), mentre l'impresa che gestisce il deposito non soggiace a tale obbligo.
Si ritiene indispensabile precisare che le imprese che risultano esclusivamente "speditrici" delle merci pericolose e che, in base al suindicato criterio non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 40/2000, pur non essendo tenute alla nomina del consulente, sono pero' obbligate a rispettare tutte le incombenze che l'ADR ed il RID prevedono espressamente a carico dello speditore. 5.2. Operazioni di scarico.
Per quanto riguarda le operazioni di "scarico", non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/35 le imprese "che scaricano le merci alla loro destinazione finale"; tale interpretazione e' esplicitamente enunciata in una dichiarazione del Consiglio C.E. e della Commissione C.E., contenuta nel documento della riunione del Consiglio in cui e' stato approvato il testo della direttiva, nel quale viene precisato che la direttiva 96/35/CE "... coinvolge le imprese impegnate nel carico e/o scarico di merci pericolose solo quando tali operazioni interessano la sicurezza del trasporto; la direttiva non coinvolge le imprese che scaricano le merci alla loro destinazione finale". La motivazione di tale interpretazione e' che quando la merce e' arrivata al destinatario finale, il trasporto e' ormai concluso, quindi lo scarico di tali merci non influenza piu' la sicurezza del trasporto.
Per chiarire cosa si intenda per "destinazione finale", si ritiene utile fornire alcuni esempi:
a) nel caso che il destinatario sia l'utilizzatore della merce od un esercizio di vendita al dettaglio (come un supermercato), non v'e' dubbio che questi non soggiacciano all'obbligo di nominare il consulente;
b) nel caso in cui il destinatario sia un deposito di stoccaggio, dal quale la merce verra' poi di nuovo caricata su altri mezzi stradali o ferroviari per effettuare un nuovo viaggio, occorre precisare che tale operazione complessa puo' essere scomposta in tre operazioni semplici: lo scarico dal mezzo di trasporto precedente, la spedizione per il nuovo viaggio ed il carico sul nuovo mezzo di trasporto; di queste operazioni, se eseguite da imprese distinte, solo la terza rientra nell'obbligo della nomina del consulente; se tutte e tre le operazioni sono effettuate da un'unica impresa, questa dovra' avere il consulente in quanto effettua il "carico" per il successivo viaggio;
c) nel caso di un'impresa che effettua il trasbordo di merci direttamente da un mezzo ad un altro (anche senza operare uno stoccaggio temporaneo), come ad esempio nel caso di movimentazione di container da veicolo stradale a quello ferroviario, o viceversa, l'impresa che effettua queste operazioni sottosta' all'obbligo di nomina del consulente, in quanto effettua il "carico" sul secondo mezzo di trasporto. 6. Esenzioni.
L'art. 3, comma 6, lettera a), del decreto legislativo n. 40/2000 individua alcuni casi di esenzione dalla nomina del consulente, mentre, alla lettera b), demanda ad un decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione l'individuazione di altri casi, di cui pero' fornisce le linee guida.
Tali casi sono contenuti alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90T, in cui vengono distinte le esenzioni relative alle operazioni di trasporto (lettera a) da quelle relative ad operazioni di carico (lettera b).
E' appena il caso di precisare che i trasporti effettuati in regime di esenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera a), non concorrono alla formazione del numero massimo di viaggi annuali e mensili ed alla quantita' massima annuale consentita per rientrare nei limiti di esenzione previsti dal decreto ministeriale 4 luglio 2000.
Per potersi avvalere delle esenzioni, le imprese, ai sensi dell'art. 2, comma 2, e seguenti, del medesimo decreto ministeriale, devono darne comunicazione all'ufficio provinciale del dipartimento dei trasporti terrestri, prima di iniziare le operazioni di carico e di trasporto per ciascun anno solare, seguendo la procedura fissata in tali commi; l'ufficio ne terra' conto nel programma di visite ispettive che intendera' effettuare nel corso dell'anno.
Anche per le imprese rientranti nei criteri di esenzione suesposti, vale quanto precisato alla fine del precedente punto 5.1, nel senso che tutte le imprese coinvolte nel trasporto, carico e scarico di merci pericolose, pur rientrando nei criteri di esenzione dalla nomina del consulente, sono pero' obbligate al rispetto di tutte le incombenze che l'ADR ed il RID prevedono espressamente a loro carico. 7. Incidenti.
Nell'allegato I sono indicati i criteri secondo i quali un evento incidentale debba essere considerato "incidente" ai sensi del comma 4, dell'art. 4 del decreto legislativo n. 40/2000. Nella redazione di tale allegato si e' tenuto conto sia di documenti simili gia' adottati da altri paesi comunitari (quali la Francia e la Spagna), sia di quanto emerso durante la riunione del gruppo di lavoro comune RID/ADR rettorale del 16 marzo 2000 tenutasi presso il Segretariato delle Nazioni Unite.

Il capo del dipartimento
dei trasporti terrestri
Fabretti Longo
 
Allegato I
Definizione di "incidente"
Nel presente allegato vengono definiti i criteri con cui un'"incidente", che avvenga durante le operazioni di carico, trasporto e scarico di merci pericolose, sia da considerare come motivo per la redazione da parte del consulente della relazione prevista dal comma 4 dell'art. 4 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40.
Un "incidente" e' da considerare tale, se risponde ad almeno uno dei criteri appresso enunciati:
Criterio 1.
Danni a persone o cose
La merce pericolosa trasportata, ovvero caricata o scaricata, deve aver avuto un ruolo determinante nel provocare l'incidente di cui al presente criterio, oppure nell'aggravarne le conseguenze.
Cio' premesso, si ha un'"incidente" se si verifica almeno uno dei seguenti eventi:
a) decesso di una o piu' persone;
b) ferite o danni ad una o piu' persone, con prognosi superiore a sette giorni;
c) danni a cose od all'ambiente valutabili per un costo superiore a cinquemila euro.
Criterio 2.
Perdite di materie pericolose
Si distinguono i seguenti casi:
a) trasporti in cisterna od alla rinfusa; e' da considerarsi "incidente" se la quantita' di materia fuoriuscita o dispersa durante il trasporto, o durante le operazioni di carico o scarico, e' superiore ai limiti di esenzione, per le varie materie, attualmente definiti dal marginale 10011 dell'ADR;
b) trasporti in imballaggi o GRV; e' da considerare "incidente" qualsiasi perdita o spandimento, che si verifichi in condizioni normali di utilizzo causati da difetti costruttivi dell'imballaggio, ovvero da rottura dell'imballaggio stesso conseguente a caduta durante il carico o scarico, od eccessivo logoramento causato da prolungate vibrazioni durante il trasporto; e' da considerare altresi' incidente ogni perdita o spandimento per rottura dell'imballaggio dovute ad altra causa, se superiore ai limiti indicati al precedente punto a).
Criterio 3.
Motivi precauzionali di ordine pubblico
Sono parimenti da considerare "incidenti" anche quegli eventi, verificatisi in conseguenza del trasporto, carico o scarico di merci pericolose, in cui la merce pericolosa abbia avuto un ruolo determinante, ed in conseguenza dei quali, l'autorita' pubblica abbia preso rilevanti provvedimenti precauzionali, quali evacuazioni o confinamenti di popolazione, chiusura al traffico di strade od altre infrastrutture, ecc.
 
Allegato II Commissioni di esame per consulenti "per la sicurezza dei trasporti di merci "pericolose (Di cui al decreto direttoriale 23 giugno 2000)
La circoscrizione territoriale di competenza di ciascuna commissione, rappresentata con il nome delle regioni cui si riferisce, e' da considerare puramente indicativa, nel senso che un candidato puo' liberamente scegliere la cominissioni presso cui sostenere l'esame, qualunque sia la propria residenza.
Commissione n. 1 - (Piemonte - Valle d'Aosta). Sede: Torino, corso Belsio n. 158, tel. 011/8980933.
Commissione n. 2 - (Lombardia). Sede: Milano, via Cilea n. 119, tel. 02/353791.
Commissione n. 3 - (Veneto). Sede: Venezia-Mestre, strada della Motorizzazione n. 13, tel. 041/2388258.
Commissione n. 4 - (Friuli-Venezia Giulia). Sede: Trieste, via Bellini n. 3, tel. 040/679111.
Commissione n. 5 - (Liguria). Sede: Genova, corso Sardegna n. 36/1d, tel. 010/51631.
Commissione n. 6 - (Emilia-Romagna). Sede: Bologna, zona Roveri, via dell'Industria n. 13, tel. 051/6018711.
Commissione n. 7 - (Toscana). Sede: Firenze - Sesto Fiorentino - Loc. S. Croce dell'Osmannoro, via Lucchese n. 160, tel. 055/3068.
Commissione n. 8 - (Marche). Sede: Ancona, via I Maggio n. 142, tel. 071/2851221.
Commissione n. 9 - (Lazio - Umbria). Sede: Roma - Ufficio operativo Roma Nord, via Salaria km 10,400, tel. 06/81691.
Commissone n. 10 - (Abruzzo - Molise). Sede: Pescara - Villa Raspa di Spoltore, via Francia n. 3, tel. 085/413833.
Commissione n. 11 - (Campania). Sede: Napoli, via Argine n. 422, tel. 081/5911111.
Commissione n. 12 - (Puglia). Sede: Bari - Modugno, via F. De Blasio zona industriale, tel. 080/5850111.
Commissione n. 13 - (Basilicata - Calabria). Sede: Cosenza, via del Gallitello - Pal. Ungano, teI. 0971/54726.
Commissione n. 14 - (Sardegna). Sede: Cagliari, strada statale n. 554, km 1,600, tel. 070/240631.
Nota: Le province autonome di Trento e Bolzano e la regione a statuto speciale Sicilia istituiscono, per i propri territori, commissioni autonome nominate dai rispettivi enti locali.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone