Gazzetta n. 181 del 4 agosto 2000 (vai al sommario)
DECRETO 26 giugno 2000, n. 219
Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con
IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in particolare l'articolo 45, comma 4;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 4 aprile 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 maggio 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota prot. n. UL/2000/7061 del 6 giugno 2000;

A d o t t a
il presente regolamento:

Art. 1
Finalita' e campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sanitari e degli altri rifiuti di cui al comma 4 allo scopo di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute pubblica e controlli efficaci.
2. Le autorita' competenti e le strutture sanitarie adottano iniziative dirette a favorire in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti. I rifiuti sanitari devono essere gestiti in modo da diminuirne la pericolosita', da favorirne il reimpiego, il riciclaggio e il recupero e da ottimizzarne la raccolta, il trasporto, e lo smaltimento. A tal fine devono essere incentivati: a) l'organizzazione di corsi di formazione del personale delle
strutture sanitarie sulla corretta gestione dei rifiuti sanitari,
soprattutto per minimizzare il contatto di materiali non infetti
con potenziali fonti infettive e ridurre la produzione di rifiuti
a rischio infettivo; b) la raccolta differenziata dei rifiuti sanitari assimilati agli
urbani prodotti dalle strutture sanitarie; c) l'ottimizzazione dell'approvvigionamento e dell'utilizzo di
reagenti e farmaci per ridurre la produzione di rifiuti sanitari
pericolosi non a rischio infettivo e di rifiuti sanitari non
pericolosi; d) l'ottimizzazione dell'approvvigionamento delle derrate alimentari
al fine di ridurre la produzione di rifiuti alimentari; e) l'utilizzo preferenziale, ove tecnicamente possibile, di prodotti
e reagenti a minore contenuto di sostanze pericolose; f) l'utilizzo preferenziale, ove tecnicamente possibile, di plastiche
non clorurate; g) l'utilizzo di tecnologie di trattamento di rifiuti sanitari
tendenti a favorire il recupero di materia e di energia.
3. Le strutture sanitarie devono provvedere alla gestione dei rifiuti prodotti secondo criteri di sicurezza, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dal presente regolamento. Le strutture sanitarie pubbliche devono, altresi', provvedere alla gestione dei rifiuti prodotti secondo criteri di economicita'.
4. I rifiuti disciplinati dal presente regolamento sono: a) i rifiuti sanitari non pericolosi; b) i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani; c) i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo; d) i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo; e) i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalita' di
smaltimento; f) i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonche' i rifiuti
derivanti da altre attivita' cimiteriali esclusi i rifiuti
vegetali provenienti da aree cimiteriali.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 45 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, si veda in note all'art. 2.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, reca:
"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti
pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggi".
- La legge 9 dicembre 1998, n. 426, reca: "Nuovi
interventi in campo ambientale".
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, e' il
seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolmenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' necessita' di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione.



 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) rifiuti sanitari: i rifiuti elencati a titolo esemplificativo,
negli allegati I e II del presente regolamento, che derivano da
strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
che svolgono attivita' medica e veterinaria di prevenzione, di
diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le
prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833; b) rifiuti sanitari non pericolosi: i rifiuti sanitari che non sono
compresi tra i rifiuti elencati nell'allegato D al decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed
integrazioni; c) rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo: i rifiuti
sanitari elencati a titolo esemplificativo nell'allegato II,
compresi tra i rifiuti pericolosi dell'allegato D al decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni,
che presentano almeno una delle caratteristiche di pericolo
individuate dall'allegato I al decreto medesimo, con esclusione di
quella individuata dalla voce "H9" dello stesso allegato I; d) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo: i seguenti
rifiuti sanitari individuati dalle voci 18.01.03 e 18.02.02
dell'allegato D al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che
presentano la caratteristica di pericolo di cui alla voce "H9"
dell'allegato I al predetto decreto:
1) tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento
infettivo nei quali sussiste un rischio di trasmissione biologica
aerea nonche' da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento
infettivo affetti da patologie causate da agenti biologici di
gruppo IV di cui all'allegato XI del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni;
2) i rifiuti elencati a titolo esemplificativo nell'allegato I del
presente regolamento che presentano almeno una delle seguenti
caratteristiche:
2a) provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti
a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dei
pazienti isolati;
2b) siano contaminati da:
2b1) sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in
quantita' tale da renderlo visibile;
2b2) feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata clinicamente dal
medico che ha in cura il paziente una patologia trasmissibile
attraverso tali escreti;
2b3) liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido
cerebro-spinale, liquido sinoviale, liquido pleurico, liquido
peritoneale, liquido pericardico o liquido amniotico;
3) i rifiuti provenienti da attivita' veterinaria, esclusi i
rifiuti disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.
508, che:
3a) siano contaminati da agenti patogeni per l'uomo o per gli
animali;
3b) siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico
secreto od escreto per i quali sia ravvisato, dal medico
veterinario competente, un rischio di patologia trasmissibile
attraverso tali liquidi; e) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti
costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti
nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
1) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione
della cassa (ad es. maniglie);
3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel
cofano;
5) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo); f) rifiuti derivanti da altre attivita' cimiteriali: i seguenti
rifiuti derivanti da attivita' cimiteriali:
1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia
cimiteriale, smurature e similari;
2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della
cremazione, tumulazione od inumazione; g) rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani: i seguenti rifiuti
sanitari, qualora non rientrino tra quelli di cui alle lettere c)
e d) del presente articolo, assoggettati al regime giuridico e
alle modalita' di gestione dei rifiuti urbani:
1) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti
dalle cucine delle strutture sanitarie;
2) i rifiuti derivanti dall'attivita' di ristorazione e i residui
dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture
sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da
malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal
medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso
tali residui;
3) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere,
materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di
raccolta differenziata, nonche' altri rifiuti non pericolosi che
per qualita' e per quantita' siano assimilati agli urbani ai sensi
dell'articolo 21, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22;
4) la spazzatura;
5) i rifiuti costituiti da indumenti monouso;
6) i rifiuti provenienti da attivita' di giardinaggio effettuata
nell'ambito delle strutture sanitarie;
7) i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici, i pannolini
pediatrici e i pannoloni;
8) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a
procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera
l), a condizione che sia in esercizio nell'ambito territoriale
ottimale di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, almeno un impianto di incenerimento per rifiuti
urbani, oppure sia intervenuta autorizzazione regionale allo
smaltimento in discarica, secondo quanto previsto all'articolo 45,
comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; h) rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione:
le seguenti categorie di rifiuti sanitari:
1) farmaci scaduti o inutilizzabili compresi i farmaci ed i
materiali antiblastici per uso umano o veterinario;
2) organi e parti anatomiche non riconoscibili di cui al punto 3
dell'allegato I al presente regolamento;
3) animali da esperimento di cui al punto 3 dell'allegato I al
presente regolamento;
4) sostanze stupefacenti e altre sostanze psicotrope; i) disinfezione: drastica riduzione della carica microbica effettuata
con l'impiego di sostanze disinfettanti; l) sterilizzazione di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n.
22/1997: abbattimento della carica microbica tale da garantire un
S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10-6. La
sterilizzazione e' effettuata secondo le norme UNI 10384/94, parte
prima, mediante procedimento che comprenda anche la triturazione e
l'essiccamento ai fini della non riconoscibilita' e maggiore
efficacia del trattamento nonche' la diminuzione di volume dei
rifiuti stessi. L'efficacia viene verificata secondo quanto
indicato nell'allegato III del presente regolamento. La
sterilizzazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo e' una
facolta' esercitabile ai fini della semplificazione delle
modalita' di gestione dei rifiuti stessi; m) sterilizzatrici: apparecchiature dedicate esclusivamente alla
sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo. L'efficacia del procedimento di sterilizzazione ed i
metodi per dimostrarla, sono stabiliti dalla norma UNI 10384/94,
parte prima sulla base delle prove di convalida in essa stabilite.



Note all'art. 2:
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
reca: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- La legge 23 dicembre 1978, n. 833, reca: "Istituzione
del servizio sanitario nazionale".
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
reca: "Attuzione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE
e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".
- Il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508,
reca: "Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio
del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per
l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul
mercato di rifiuti di orgine animale e la protezione dagli
agenti patogeni degli alimenti per animali di origine
animale o a base di pesce e che modifica la direttiva
90/425/CEE".
- Il comma 2 dell'art. 21 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente:
"2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti
urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei
principi di efficienza, efficacia ed economicita',
stabiliscono in particolare:
a) le disposizioni per assicurare la tutela
igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei
rifiuti urbani;
b) le modalita' del servizio di raccolta e trasporto
dei rifiuti urbani;
c) le modalita' del conferimento, della raccolta
differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di
garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di
rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata
gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da
esumazione ed estumulazione di cui all'art. 7, comma 2,
lettera f);
e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme
di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari
di imballaggio in sinergia con altre frazioni
merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalita' di esecuzione della pesata dei
rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo
smaltimento;
g) l'assimilazione per qualita' e quantita' dei
rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini
della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri
fissati ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d). Sono
comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della
raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti
provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di
qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed
aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque
soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali
e sulle rive dei corsi d'acqua.
- L'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e' il seguente:
"Art. 23 (Gestione dei rifiuti urbani in ambiti
territoriali ottimali). - 1. Salvo diversa disposizione
stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali
ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le
province. In tali ambiti territoriali ottimali le province
assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e
predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i
comuni, in applicazione degli indirizzi e delle
prescrizioni del presente decreto.
2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione
dei rifiuti urbani, le province possono autorizzare
gestioni anche a livello subprovinciale purche', anche in
tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione
della gestione.
3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di
cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi
dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la
gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza,
di efficacia e di economicita'.
4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani
mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge
8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'art. 12 della
legge 23 dicembre 1992, n. 498.
5. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2 e 3, le
province, entro il termine di dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, coordinano, sulla
base della legge regionale adottata ai sensi della legge
8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme
ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti
nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di
cooperazione sia attuata per gli effetti dell'art. 24 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli
enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del
coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per
l'assicurazione delle convenzioni di cui all'art. 24, comma
1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni
determinano in particolare le procedure che dovranno essere
adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei
rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonche' gli
altri elementi indicati all'art. 24, comma 2, della legge
8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto
termine le regioni e le province autonome provvedono in
sostituzione degli enti inadempienti.
- L'art. 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e' il seguente:
"Art. 45 (Rifiuti sanitari). - 1. Il deposito
temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti
sanitari pericolosi deve essere effettuato in condizioni
tali da non causare alterazioni che comportino rischi per
la salute e puo' avere una durata massima di cinque giorni.
Per quantitativi non superiori a duecento litri detto
deposito temporaneo puo' raggiungere i trenta giorni, alle
predette condizioni.
2. Al direttore o responsabile sanitario della
struttura pubblica o privata compete la sorveglianza ed il
rispetto della disposizione di cui al comma 1, fino al
conferimento dei rifiuti all'operatore autorizzato al
trasporto verso l'impianto di smaltimento.
3. I rifiuti di cui al comma 1 devono essere smaltiti
mediante termodistruzione presso impianti autorizzati ai
sensi del presente decreto. Qualora il numero degli
impianti per lo smaltimento mediante termodistruzione non
risulti adeguato al fabbisogno, il presidente della
regione, d'intesa con il Ministro della sanita' ed il
Ministro dell'ambiente, puo' autorizzare lo smaltimento dei
rifiuti di cui al comma 1 anche in discarica controllata
previa sterilizzazione. Ai fini dell'acquisizione
dell'intesa, i Ministri competenti si pronunciano entro
novanta giorni.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza tra lo
Stato le regioni e le province autonome, sono:
a) definite le norme tecniche di raccolta,
disinfezione, sterilizzazione, trasporto, recupero e
smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi;
b) individuati i rifiuti di cui all'art. 7, comma 2,
lettera f) e definite le norme tecniche per assicurare una
corretta gestione degli stessi;
c) individuate le frazioni di rifiuti sanitari
assimilati agli urbani nonche' le eventuali ulteriori
categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari
sistemi di smaltimento.
5. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi
effettuata al di fuori della struttura sanitaria che li ha
prodotti e' sottoposta alle procedure autorizzative di cui
agli articoli 27 e 28. In tal caso al responsabile
dell'impianto compete la certificazione di avvenuta
sterilizzazione.



 
Art. 3
Parti anatomiche riconoscibili e resti mortali
derivanti da attivita' di esumazione ed estumulazione

1. Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonche' i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni ed integrazioni.



Nota all'art. 3:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1990, n. 285, reca: "Approvazione del
regolamento di polizia mortuaria".



 
Art. 4
Gestione dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da
esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti
provenienti da altre attivita' cimiteriali

1. Fatto salvo quanto previsto dai seguenti articoli, alle attivita' di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attivita' cimiteriali si applicano, in relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, le norme regolamentari e tecniche attuative del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplinano la gestione dei rifiuti.
2. Nel caso in cui la prestazione del personale sanitario delle strutture pubbliche e private che erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sia svolta all'esterno delle stesse, si considerano luogo di produzione dei rifiuti sanitari le strutture medesime, ai sensi dell'articolo 58, comma 7-ter, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Il conferimento di tali rifiuti dal luogo in cui e' effettuata la prestazione alla struttura sanitaria avviene sotto la responsabilita' dell'operatore sanitario che ha fornito la prestazione, in tempo utile per garantire il rispetto dei termini di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
3. Si considerano altresi' prodotti presso le strutture sanitarie di riferimento i rifiuti sanitari, con esclusione di quelli assimilati agli urbani, prodotti presso gli ambulatori decentrati dell'azienda sanitaria di riferimento.



Nota all'art. 4:
- Il comma 7-ter dell'art. 58 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente:
"7-ter. I rifiuti provenienti da attivita' di
manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti
presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali
attivita'".



 
Art. 5
Recupero di materia dai rifiuti sanitari

1. Ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, deve essere favorito il recupero delle seguenti categorie di rifiuti sanitari, anche attraverso la raccolta differenziata: a) contenitori in vetro di farmaci, di alimenti, di bevande, di
soluzioni per infusione privati di cannule o di aghi ed accessori
per la somministrazione, esclusi i contenitori di soluzioni di
farmaci antiblastici o visibilmente contaminati da materiale
biologico, che non siano radioattivi ai sensi del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e non provengano da pazienti in
isolamento infettivo; b) altri rifiuti di imballaggio in vetro, di carta, di cartone, di
plastica, o di metallo, ad esclusione di quelli pericolosi; c) rifiuti metallici non pericolosi; d) rifiuti di giardinaggio; e) rifiuti della preparazione dei pasti provenienti dalle cucine
delle strutture sanitarie; f) liquidi di fissaggio radiologico non deargentati; g) oli minerali, vegetali e grassi; h) batterie e pile; i) toner; l) mercurio; m) pellicole e lastre fotografiche.
2. Le regioni incentivano il recupero dei rifiuti sanitari da parte delle strutture sanitarie ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Ai medesimi fini i comuni possono stipulare apposite convenzioni con le strutture sanitarie.



Note all'art. 5:
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, reca:
"Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466,
89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti".
- L'art. 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e' il seguente:
"Art. 4 (Recupero dei rifiuti). - 1. Ai fini di una
corretta gestione dei rifiuti le autorita' competenti
favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei
rifiuti attraverso:
a) il reimpiego ed il riciclaggio;
b) le altre forme di recupero per ottenere materia
prima dai rifiuti;
c) l'adozione di misure economiche e la
determinazione di condizioni di appalto che prevedano
l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di
favorire il mercato dei materiali medesimi;
d) l'utilizzazione principale dei rifiuti come
combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di
materia prima debbono essere considerati preferibili
rispetto alle altre forme di recupero.
3. Al fine di favorire e incrementare le attivita' di
riutilizzo, di riciclaggio e di recupero le autorita'
competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di
vita dei prodotti, eco-bilanci, informazioni e tutte le
altre iniziative utili.
4. Le autorita' competenti promuovono e stipulano
accordi e contratti di programma con i soggetti economici
interessati al fine di favorire il riutilizzo, il
riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare
riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti
ottenuti dalla raccolta differenziata con la possibilita'
di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti
amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie ed il
ricorso a strumenti economici".



 
Art. 6
Acque reflue provenienti da attivita' sanitaria

1. Lo scarico di acque reflue provenienti da attivita' sanitarie e' disciplinato dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
2. Feci, urine e sangue possono essere fatti confluire nelle acque reflue che scaricano nella rete fognaria.



Nota all'art. 6:
- Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, reca:
"Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da
fonti agricole".



 
Art. 7
Sterilizzazione dei rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo

1. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e' effettuata in impianti autorizzati al sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno del perimetro della struttura sanitaria non devono essere autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, a condizione che in tali impianti siano trattati esclusivamente rifiuti prodotti dalla struttura stessa. A tali fini si considerano prodotti dalla struttura sanitaria dove e' ubicato l'impianto di sterilizzazione anche i rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie decentrate ma organizzativamente e funzionalmente collegate con la stessa.
3. Il direttore o il responsabile sanitario e il gestore degli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno delle strutture sanitarie sono responsabili dell'attivazione degli impianti e dell'efficacia del processo di sterilizzazione in tutte le sue fasi.
4. L'attivazione degli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno delle strutture sanitarie deve essere preventivamente comunicata alla provincia ai fini dell'effettuazione dei controlli periodici.
5. Il direttore o il responsabile sanitario o i soggetti pubblici istituzionalmente competenti devono procedere alla convalida dell'impianto di sterilizzazione prima della messa in funzione degli stessi o, se si tratta di impianti gia' in esercizio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo i criteri e per i parametri previsti dall'allegato III. Per i parametri essenziali la convalida deve essere ripetuta ogni ventiquattro mesi e comunque ad ogni intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto, e la relativa documentazione deve essere conservata per cinque anni presso la sede della struttura sanitaria o presso l'impianto e deve essere esibita ad ogni richiesta delle competenti autorita'.
6. L'efficacia del processo di sterilizzazione deve essere verificata e certificata secondo i tempi, le modalita' ed i criteri stabiliti nell'allegato III da parte del direttore o responsabile sanitario o dal responsabile tecnico.
7. Gli impianti di sterilizzazione sono sottoposti ad adeguati controlli periodici da parte delle autorita' competenti.
8. Fatto salvo l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, presso l'impianto di sterilizzazione deve essere tenuto un registro con fogli numerati progressivamente nel quale, ai fini dell'effettuazione dei controlli, devono essere riportate le seguenti informazioni: a) numero di identificazione del ciclo di sterilizzazione; b) quantita' giornaliera e tipologia di rifiuti sottoposti al
processo di sterilizzazione; c) data del processo di sterilizzazione.



Note all'art. 7:
- L'art. 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e' il seguente:
"Art. 27 (Approvazione del progetto e autorizzazione
alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti). - 1. I soggetti che intendono
realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di
rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita
domanda alla regione competente per territorio, allegando
il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione
tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso
dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di
tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e
di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto
alla procedura di valutazione di impatto ambientale statale
ai sensi della normativa vigente, alla domanda e' altresi'
allegata la comunicazione del progetto all'autorita'
competente ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3
resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla
compatibilita' ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 4,
della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche
ed integrazioni.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
cui al comma 1, la regione nomina un responsabile del
procedimento e convoca una apposita conferenza cui
partecipano i responsabili degli uffici regionali
competenti, e i rappresentanti degli enti locali
interessati. Alla conferenza e' invitato a partecipare
anche il richiedente l'autorizzazione o un suo
rappresentante al fine di acquisire informazioni e
chiarimenti.
3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la
conferenza:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi
alla compatibilita' del progetto con le esigenze ambientali
e territoriali;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente,
la valutazione di compatibilita' ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi
atti alla giunta regionale.
4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la regione
puo' avvalersi degli organismi individuati ai sensi del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Entro trenta giorni da1 ricevimento delle
conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze
della stessa, la giunta regionale approva il progetto e
autorizza la realizzazione dell'impianto. L'approvazione
sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e
concessioni di organi regionali, provinciali e comunali.
L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante
allo strumento urbanistico comunale, e comporta la
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed
indifferibilita' dei lavori.
6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree
vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e
del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si
applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 82
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985,
n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431.
7. Le regioni emanano le norme necessarie per
disciplinare l'intervento sostitutivo in caso di mancato
rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.
8. Le procedure di cui al presente articolo si
applicano anche per la realizzazione di varianti
sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche
a seguito delle quali gli impianti non sono piu' conformi
all'autorizzazione rilasciata.
9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 puo'
essere presentata domanda di autorizzazione all'esercizio
delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui
all'art. 28. In tal caso la regione autorizza le operazioni
di smaltimento e di recupero contestualmente all'adozione
del provvedimento che autorizza la realizzazione
dell'impianto.
- L'art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e' il seguente:
"Art. 28 (Autorizzazione all'esercizio delle operazioni
di smaltimento e recupero). - 1. L'esercizio delle
operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti e'
autorizzato dalla regione competente per territorio entro
novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza
da parte dell'interessato. L'autorizzazione individua le
condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire
l'attuazione dei principi di cui all'art. 2, ed in
particolare:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o
da recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento
alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate,
ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla
conformita' dell'impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza
ed igiene ambientale;
d) il luogo di smaltimento;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i
processi di trattamento termico dei rifiuti, anche
accompagnati da recupero energetico, non possono essere
meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti di
incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del
Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del
21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre
1994, e successive modifiche ed integrazioni;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in
sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie;
i) l'idoneita' del soggetto richiedente.
2. I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in
discarica solo se preventivamente catalogati ed
identificati secondo le modalita' fissate dal Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita',
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per
un periodo di cinque anni ed e' rinnovabile. A tal fine,
entro centottanta giorni dalla scadenza
dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita
domanda alla regione che decide prima della scadenza
dell'autorizzazione stessa.
4. Quando a seguito di controlli successivi
all'avviamento degli impianti questi non risultino conformi
all'autorizzazione di cui all'art. 27, ovvero non siano
soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute
nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni
di cui al comma 1, quest'ultima e' sospesa, previa diffida,
per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine
senza che il titolare abbia provveduto a rendere
quest'ultimo conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione
stessa e' revocata.
5. Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di
carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'art. 12,
ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente
articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato
nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 6, comma
1, lettera m).
6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di
carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti
in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche
disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.
L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco
non puo' essere rilasciata se il richiedente non dimostra
di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 16,
nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti.
7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad
esclusione della sola riduzione volumetrica, sono
autorizzati, in via definitiva dalla regione ove
l'interessato ha la sede legale o la societa' straniera
proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza.
Per lo svolgimento delle singole campagne di attivita' sul
territorio nazionale l'interessato, almeno sessanta giorni
prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare
alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto
le specifiche dettagliate relative alla campagna di
attivita', allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e
l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di gestione
dei rifiuti, nonche' l'ulteriore documentazione richiesta.
La regione puo' adottare prescrizioni integrative oppure
puo' vietare l'attivita' con provvedimento motivato qualora
lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia
compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute
pubblica.
- L'art. 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e' il seguente:
"Art. 12 (Registri di carico e scarico). - 1. I
soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di
tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati
e vidimati dall'ufficio del registro, su cui devono
annotare, le informazioni sulle caratteristiche qualitative
e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della
comunicazione annuale al catasto. Le annotazioni devono
essere effettuate:
a) per i produttori almeno entro una settimana dalla
produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il
trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione
del trasporto;
c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro
una settimana dalla effettuazione della transazione
relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di
recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla
presa in carico dei rifiuti.
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle
imprese che svolgono attivita' di smaltimento e di recupero
di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l'origine, la quantita', le caratteristiche e la
destinazione specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed
il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di
produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di
rifiuti nonche' presso la sede delle imprese che effettuano
attivita' di raccolta e trasporto, e presso la sede dei
commercianti e degli intermediari. I registri integrati con
i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono
conservati per cinque anni dalla data dell'ultima
registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle
operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che
devono essere conservati a tempo indeterminato ed al
termine dell'attivita' devono essere consegnati
all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione.
3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai
rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione delle reti
e delle utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e
privati titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi
della direttiva 93/38/CE attuata con il decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158, che installano e gestiscono,
direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti per
l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico,
possono essere tenuti, nell'ambito della provincia dove
l'attivita' e' svolta, presso le sedi di coordinamento
organizzativo o altro centro equivalente comunicato
preventivamente alla provincia medesima.
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non
eccede le cinque tonnellate di rifiuti non pericolosi ed
una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere
all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico
dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria
interessate o loro societa' di servizi che provvedono ad
annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo
presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in
qualunque momento all'autorita' di controllo che ne fa
richiesta.
6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme
di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti
sostitutivi, nonche' delle modalita' di tenuta degli
stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
che disciplinano le predette modalita' di tenuta dei
registri.



 
Art. 8
Deposito temporaneo, stoccaggio, raccolta e trasporto
dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

1. Per garantire la tutela della salute e dell'ambiente, il deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura sanitaria, lo stoccaggio, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere effettuati utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti", contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo".
2. Gli imballaggi esterni di cui al comma 1 devono avere caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto, e devono essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti.
3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2: a) il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni
di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22; b) le operazioni di stoccaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti
sanitari pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte al
regime generale dei rifiuti pericolosi.
 
Art. 9
Deposito temporaneo, stoccaggio, raccolta e trasporto
dei rifiuti sanitari sterilizzati

1. I rifiuti sanitari sterilizzati in conformita' alle norme precedenti devono essere raccolti e trasportati separatamente dagli altri rifiuti urbani. Per garantire la tutela della salute e dell'ambiente, il deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura sanitaria, lo stoccaggio, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati devono essere effettuati utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile "Rifiuti sanitari sterilizzati" alla quale dovra' essere aggiunta la data della sterilizzazione.
2. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 1 e 3, le operazioni di deposito temporaneo, stoccaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati sono sottoposti al regime giuridico e alle norme tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti urbani.
3. Qualora i rifiuti sanitari sterilizzati risultino inclusi tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), si applicano le disposizioni che disciplinano le operazioni di deposito temporaneo, stoccaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi.
 
Art. 10
Smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

1. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere smaltiti mediante termodistruzione in impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3.
2. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo che presentano anche altre caratteristiche di pericolo di cui all'allegato I del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono essere smaltiti solo in impianti per rifiuti pericolosi.
3. I rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo possono essere smaltiti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni: a) in impianti di incenerimento dedicati; b) in impianti di incenerimento di rifiuti speciali e in impianti di
incenerimento di rifiuti urbani, a condizione che tali impianti
siano dotati di un sistema di alimentazione per tali rifiuti
appropriato ed idoneo a garantire una efficace tutela della salute
e dell'ambiente, con particolare riferimento all'obbligo di
evitare lo sversamento dei rifiuti sanitari e il contatto dei
rifiuti sanitari con gli operatori.



Nota all'art. 10:
- Il decreto ministeriale 19 novembre 1997, n. 503,
reca: "Regolamento recante norme per l'attuazione delle
direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la
prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli
impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la
disciplina delle emissioni e delle condizioni di
combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti
urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonche' di
taluni rifiuti sanitari".



 
Art. 11
Smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati

1. Salvo quanto disposto al comma 3, i rifiuti sanitari sterilizzati devono essere smaltiti mediante termodistruzione in impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. I rifiuti sanitari sterilizzati, che non presentano alcuna delle altre caratteristiche di pericolo di cui all'allegato "I" al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, possono essere smaltiti anche in impianti di incenerimento di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, non dotati di un appropriato sistema di alimentazione per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successive modifiche ed integrazioni.
3. I rifiuti sanitari sterilizzati possono essere smaltiti in discarica solo qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. A tali fini: a) i rifiuti sanitari sterilizzati non compresi tra i rifiuti
sanitari pericolosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c),
sono sottoposti alle norme tecniche che disciplinano lo
smaltimento in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati; b) i rifiuti sanitari sterilizzati che sono invece compresi tra i
rifiuti sanitari pericolosi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c), sono sottoposti alle norme tecniche che disciplinano
lo smaltimento in discarica dei rifiuti pericolosi.
4. Fatto salvo quanto stabilito nei commi 1, 2 e 3, e quanto stabilito all'articolo 2, comma 1, lettera g), punto 8, e all'articolo 9, i rifiuti sanitari sterilizzati sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani.
 
Art. 12
Rifiuti da esumazione e da estumulazione

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".
3. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione e' consentito in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalita' del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2.
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformita' ai regolamenti comunali ex articolo 21, comma 2, lettera d), dello stesso decreto legislativo.
5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punto 5.
6. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punti 1 e 3, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
 
Art. 13
Rifiuti provenienti da altre attivita' cimiteriali

1. I rifiuti provenienti da altre attivita' cimiteriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), punto 1, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
2. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attivita' cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), punto 2.
 
Art. 14
Categorie di rifiuti sanitari che richiedono
particolari sistemi di smaltimento

1. I rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), devono essere smaltiti in impianti di incenerimento.
2. Le sostanze stupefacenti e le altre sostanze psicotrope devono essere avviate allo smaltimento in impianti di incenerimento autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo le modalita' e le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
3. I rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), punti 2 e 3, devono essere gestiti con le stesse modalita' dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.



Nota all'art. 14:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, reca: "Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza".



 
Art. 15
Abrogazioni

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: a) i punti 1.1.3, 2.2 e 4.2.33 della deliberazione in data 27 luglio
1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; b) il decreto interministeriale 25 maggio 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno
1989.



Note all'art. 15:
- La delibera del comitato interministeriale 27 luglio
1984, reca: "Disposizioni per la prima applicazione
dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei
rifiuti" (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
13 settembre 1984, n. 253).
- Il decreto interministeriale 25 maggio 1989, reca:
"Individuazione dei rifiuti ospedalieri da qualificare come
assimilabili ai rifiuti solidi urbani".



 
Art. 16
Responsabile della struttura sanitaria e del cimitero

1. Al responsabile della struttura sanitaria pubblica o privata e del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, 45 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 giugno 2000
Il Ministro dell'ambiente
Bordon

Il Ministro della sanita'
Veronesi

Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2000
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 353
 
Allegato I
(art. 2, comma 1, lettera a)

TIPOLOGIE DI RIFIUTI SANITARI E LORO CLASSIFICAZIONE
(elenco esemplificativo)

=====================================================================
COMPOSIZIONE | TIPO RIFIUTO | REGIME GIURIDICO =====================================================================
|Assorbenti igienici, |
|pannolini pediatrici e|
|pannoloni Bastoncini |
|cotonati per |
|colposcopia e paptest |
|Bastoncini oculari non|
|sterili Bastoncini |
|oftalmici di TNT |
|Cannule e drenaggi |
|Cateteri (vescicali, |
|venosi, arteriosi per |
|drenaggi |
|pleurici,ecc.), |
|raccordi, sonde |
|Circuiti per |
|circolazione |
|extracorporea Cuvette |
|monouso per prelievo |
|bioptico endometriale |
|Deflussori Fleboclisi |
|contaminate Filtri di |
|dialisi. Filtri |
|esausti provenienti da|
|cappe (in assenza di |
|rischio chimico) |
|Guanti monouso |
|Materiale monouso: |
|vials, pipette, |
|provette, indumenti |
|protettivi mascherine,|
| occhiali, telini, |
|lenzuola, calzari, |
|seridrape, |
|soprascarpe, camici |
|Materiale per |
|medicazione (garze, |
|tamponi, bende, |
|cerotti, lunghette, |
|maglie tubolari) |
|Sacche (per |
|trasfusioni, urina |
|stomia, nutrizione |
|parenterale) Set di |
|infusione Sonde |
|rettali e gastriche |
|Sondini (nasografici |
|per broncoaspirazione,|
|per ossigenoterapia, |
|ecc.) Spazzole, |
|cateteri per prelievo |
|citologico Speculum |
|auricolare monouso |
|Speculum vaginale |
|Suturatrici |
|automatiche monouso |
|Gessi o bendaggi Denti|
|e piccole parti |
|anatomiche non |
|riconoscibili Lettiere|
|per animali da |
|esperimento |
|Contenitori vuoti |
|Contenitori vuoti di |
|vaccini ad antigene | 1. Rifiuti a rischio |vivo Rifiuti di | infettivo di cui |gabinetti dentistici | all'art. 2, comma 1, |Rifiuti di | lettera d), C.E.R. |ristorazione |Pericolosi a rischio 180103 o 180202 |Spazzatura |infettivo --------------------------------------------------------------------- 1-bis Rifiuti |Piastre, terreni di | provenienti dallo |colture ed altri | svolgimento di |presidi utilizzati in | attività di ricerca e |microbiologia e | di diagnostica |contaminati da agenti |Pericolosi a rischio batteriologica |patogeni |infettivo ---------------------------------------------------------------------
|Aghi, siringhe, lame, |
|vetri, lancette |
|pungidito, venflon, | 2. Rifiuti taglienti, |testine, rasoi e |Pericolosi a rischio C.E.R. 180103 o 180202|bisturi monouso |infettivo --------------------------------------------------------------------- 2-bis Rifiuti | | taglienti | | inutilizzati, C.E.R. |Aghi, siringhe, lame, | 180101 o 180201 |rasoi |Speciali ---------------------------------------------------------------------
|Tessuti, organi e |
|parti anatomiche non | 3. Rifiuti anatomici, |riconoscibili Animali |Pericolosi a rischio C.E.R. 180103 o 18202 |da esperimento |infettivo ---------------------------------------------------------------------
|Contenitori vuoti di |
|farmaci, di farmaci |
|veterinari, dei |
|prodotti ad azione |
|disinfettante, di |
|medicinali veterinari |
|prefabbricati, di |
|premiscele per |
|alimenti |
|medicamentosi, di |
|vaccini ad antigene |Speciali/ assimilati
|spento, di alimenti e |agli urbani se conformi
|di bevande, di |alle caratteristiche di 4. Contenitori vuoti, |soluzioni per |cui all'art. 5 del C.E.R. 180104 180203 |infusione |presente regolamento --------------------------------------------------------------------- 5. Rifiuti |Farmaci scaduti, | farmaceutici, C.E.R. |farmaci di ritorno dai| 180105 |reparti |Speciali --------------------------------------------------------------------- 6. Sostanze chimiche | | di scarto e rifiuti |Farmaci scaduti, | farmaceutici da |sostanze chimiche di | servizio veterinario, |scarto da strutture | C.E.R. 180204 |veterinarie |Pericolosi
 
Allegato II
(art. 2, comma 1, lettera a)

RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO
(elenco esemplificativo)

=====================================================================
DENOMINAZIONE | C.E.R. ===================================================================== Miscela solventi organici.... | 070704 Miscela solventi alogenati e non.... | 070703 Soluzioni acide.... | 060199 Soluzioni basiche.... | 060299 Soluzioni con metalli pesanti.... | 060405 Soluzioni acquose organiche.... | 070701 Terre filtranti da cromatografia ed affini.... | 070709 070710 Oli esausti da pompe a vuoto.... | 130107 Liquidi di fissaggio.... | 090104 Liquidi di sviluppo.... | 090101 Reagenti acidi.... | 060199 Reagenti basici.... | 060299 Reagenti solventi.... | 070704 Reagenti solventi alogenati.... | 070703 Rifiuti contenenti mercurio.... | 060404 Reagenti solidi inorganici.... | 060405 Materiali isolanti contenenti amianto.... | 170601 Lampade fluorescenti.... | 200121 Batterie (pile) ed accumulatori esausti.... |160601 160602 160603
 
Allegato III
(art. 2, comma 1, lettera l)

CONVALIDA E VERIFICA DELL'EFFICACIA DELL'IMPIANTO E DEL PROCESSO DI
STERILIZZAZIONE

La convalida dell'impianto di sterilizzazione deve essere effettuata secondo i criteri e i parametri previsti nella norma UNI 10384/94 parte prima e successive modifiche e/o integrazioni.
L'efficacia dell'impianto e del processo di sterilizzazione nel corso della gestione ordinaria devono essere verificate con cadenza trimestrale e comunque non oltre i 100 cicli di utilizzo dell'impianto, ove lo stesso abbia un elevato ritmo di utilizzo, mediante l'impiego di bioindicatori adeguati al processo di sterilizzazione usato. Il numero di bioindicatori dovra' essere almeno 1 ogni 200 litri di volume utile di camera della sterilizzazione, con un minimo di tre.
Tali bioindicatori dovranno essere conformi alle norme CEN serie 866. I suddetti controlli devono essere effettuati sotto il controllo del responsabile sanitario e nel caso di impianti esterni alla struttura sanitaria sotto il controllo del responsabile tecnico. La documentazione relativa alla registrazione dei parametri di funzionamento dell'impianto deve essere conservata per almeno cinque anni ed esibita su richiesta delle competenti autorita'. Nota esplicativa in merito alle osservazioni del Consiglio di Stato non recepite nel testo Rapporti tra sfera di applicazione del regolamento e competenza esclusiva in materia di regioni a statuto speciale e province autonome: tale aspetto non viene espressamente trattato nel regolamento ne', come evidenziato dallo stesso Consiglio di Stato, sono state formulate osservazioni in proposito dalla Conferenza Stato-regioni-province autonome. Poiche' la questione non e' stata trattata in tale sede, si ritiene preferibile non modificare unilateralmente il testo approvato in una parte che riguarda direttamente competenze di regioni e province, ritenendo pacifico che, in mancanza di diverse precisazioni, rimane fermo quanto previsto all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997, con conseguente eventuale obbligo di adeguamento, da parte delle regioni e province a statuto speciale, alle sole norme regolamentari che sono diretta esecuzione di disposizioni di principio stabilite con il predetto decreto legislativo.
Art. 1, comma 3: si ritiene che la suddivisione in due periodi del comma in questione debba essere mantenuta, perche', mentre la prescrizione del primo periodo - relativa alla gestione dei rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie secondo criteri di sicurezza e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa in materia - e' indubbiamente riferita a tutte le strutture sanitarie, la seconda prescrizione, relativa alla gestione dei rifiuti secondo criteri di economicita', richiama un principio costituzionale che deve improntare l'attivita' della pubblica amministrazione, e deve quindi ritenersi rivolta alle sole strutture pubbliche.
Art. 2, comma 1, lettera b): l'unica condizione che rileva ai fini della definizione dei rifiuti sanitari come "non pericolosi" e' che non siano compresi tra i rifiuti elencati nell'allegato D del decreto legislativo n. 22/1997. Il fatto che tale allegato sia stato predisposto, come precisato nel testo novellato dell'art. 7, comma 4, del citato decreto legislativo, "sulla base degli allegati G, H ed I", non sembra essere significativo ai fini della comprensione del testo della lettera in esame e potrebbe forse ingenerare confusione rispetto a quanto indicato nelle successive lettere c) e d).
 
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