Gazzetta n. 180 del 3 agosto 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA |
DECRETO 28 luglio 2000 |
Determinazione, per l'anno accademico 2000/2001, del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea e al corso di diploma universitario interfacolta' in scienze motorie presso l'Universita' degli studi di Torino. |
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IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera e); Visto il decreto 5 agosto 1999 con il quale e' autorizzata l'istituzione del corso di laurea interfacolta' in scienze motorie e del corso di diploma universitario in scienze motorie in correlazione con la trasformazione degli ISEF, nonche' la relativa attivazione, a decorrere dall'anno accademico 1999/2000, presso l'Universita' degli studi di Torino; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare, l'art. 39, comma 5; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46; Vista la richiesta in data 20 luglio 2000 dell'Universita' degli studi di Torino in ordine alla necessita' di programmare il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni nell'anno accademico 2000/2001 al corso di laurea e al corso di diploma universitario interfacolta' in scienze motorie; Preso atto che i predetti corsi universitari sono stati attivati nell'anno accademico 1999/2000, come attestato dall'Ateneo; Decreta: Per l'anno accademico 2000/2001 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni presso l'Universita' degli studi di Torino al corso di laurea e al corso di diploma universitario interfacolta' in scienze motorie e' cosi' determinato: corso di laurea: duecento per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dieci per gli studenti non comunitari residenti all'estero; corso di diploma universitario: cento per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'ammissione degli studenti e' disposta dall'Ateneo secondo le modalita' di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 luglio 2000 Il Ministro: Zecchino |
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