Gazzetta n. 180 del 3 agosto 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 21 luglio 2000 |
Determinazione dei limiti minimi di retribuzione imponibile, ai fini contributivi, per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. |
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Il MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 13 luglio 1965, n. 859, istitutiva, presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale, del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea; Visto l'art. 1, comma 10, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, che deferisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale il potere di stabilire annualmente i limiti minimi di retribuzione imponibile per ciascuna categoria professionale di iscritti al Fondo, nei casi in cui non siano stati stipulati contratti collettivi nazionali di lavoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie medesime; Visto l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che, nel sostituire l'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione del reddito di lavoro dipendente, ha stabilito che le indennita' di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare; Constatata l'inesistenza di contratti collettivi nazionali di lavoro riguardanti i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende di navigazione aerea; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali che concorrono al Fondo medesimo; Decreta: Articolo unico I limiti minimi di retribuzione imponibile, ai fini contributivi, per ciascuna categoria professionale di lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea sono fissati, per l'anno 2000, nelle seguenti misure: a) pilota L. 4.032.000 b) pilota in addestramento " 1.998.000 c) pilota collaudatore " 3.905.000 d) tecnico di volo " 5.018.000 e) assistente di volo " 1.691.000 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Roma, 21 luglio 2000
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi |
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