IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito presso l'Istituto nazionale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, con effetto dal 1996, la gestione dei trattamenti pensionistici per i dipendenti dello Stato; Visto il comma 3 del predetto art. 2, come modificato ed integrato dall'art. 3, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in particolare, gli ultimi due periodi, i quali, unitariamente, stabiliscono che, al fine di garantire l'integrale pagamento dei trattamenti pensionistici, gli oneri per la gestione succitata non coperti dal gettito derivante dall'aliquota contributiva ordinaria di cui al comma 2 del medesimo art. 2, sono fronteggiati, in parte con un'aliquota contributiva aggiuntiva a carico delle amministrazioni statali, da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e, in via residuale, con un apporto dello Stato; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 3 dicembre 1998, che, nel fissare l'aliquota contributiva aggiuntiva nella misura del 10,9 per cento per il 1996 e del 12,2 per cento a decorrere dal 1997, ha stabilito che, qualora la predetta aliquota del 12,2 per cento non risulti congrua per gli anni successivi al 1997, si debba provvedere con ulteriore decreto; Considerato che, negli anni successivi al 1997, si sono manifestate maggiori esigenze finanziarie da parte della predetta gestione; Considerato che l'importo complessivo dei versamenti dello Stato alla gestione per gli anni 1998 e 1999, a titolo di contribuzione di finanziamento aggiuntiva, di cui alla lettera c-bis) del comma 4 del predetto art. 2, al netto, quindi, dell'apporto residuale, di cui al comma 3 del medesimo art. 2, e' stato rispettivamente pari a lire 12.863 miliardi e a lire 13.601 miliardi; Ritenuto di dover esprimere in termini di aliquota contributiva i versamenti a carico dello Stato, di cui alla lettera c-bis) del comma 4 del predetto art. 2, al netto, quindi, dell'apporto residuale dello Stato, valutato per gli anni 1998 e 1999 rispettivamente in lire 500 miliardi ed in lire 1.500 miliardi; Considerati i monti imponibili delle amministrazioni statali negli esercizi 1998 e 1999 pari, rispettivamente, a lire 83.500 miliardi e a lire 85.000 miliardi; Ritenuto che, in ogni caso, il trasferimento complessivo alla gestione a titolo di aliquota contributiva aggiuntiva e di apporto residuale non puo' superare, a carico dello Stato, la differenza tra l'ammontare complessivo della spesa per prestazioni e per oneri finanziari ed amministrativi e il gettito del contributo ordinario; Decreta: Articolo unico 1. L'aliquota contributiva aggiuntiva a carico delle amministrazioni statali per il finanziamento della spesa pensionistica e' stabilita, per l'anno 1998, al 15,4 per cento e, a decorrere dal 1999, al 16 per cento. I relativi versamenti, congiuntamente all'apporto residuale, sono effettuati unitariamente per tutte le amministrazioni statali a valere sulle seguenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: U.P.B: 3.1.3.7 contribuzione aggiuntiva INPDAP, per il versamento a titolo di aliquota aggiuntiva, e U.P.B. 3.1.2.35 INPDAP, per i versamenti a titolo di apporto residuale. Roma, 12 luglio 2000
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Solaroli |