Gazzetta n. 180 del 3 agosto 2000 (vai al sommario)
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
COMUNICATO
Modificazioni allo statuto della Axa Assicurazioni S.p.a., in Torino

Con provvedimento n. 1614 del 21 luglio 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Axa Assicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in data 28 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 15 (nuova disciplina in materia di modalita' di riunione del consiglio di amministrazione: soppressione dell'espressione "quando questi lo ritenga opportuno" in relazione alla convocazione da parte del Presidente e introduzione della locuzione temporale "con periodicita' almeno trimestrale" anche al fine dell'introdotto obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate e sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse); art. 20 (Riformulazione dell'articolo: "il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Essi restano in carica per tre esercizi - quindi sino all'assemblea di approvazione del bilancio del terzo esercizio, salve diverse disposizioni di legge - e sono rieleggibili. Le attribuzioni ed i doveri sono quelli stabiliti dalla legge" (in luogo della precedente previsione statutaria: "L'assemblea ordinaria nomina tre sindaci effettivi e due supplenti, che durano in carica un triennio. Ai sindaci competono le attribuzioni stabilite dalla legge"); inserimento nuovo art. 21 (Nuova disciplina in materia di:
a) nomina e retribuzione del collegio sindacale;
b) cause di ineleggibilita', di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale;
c) presidente del collegio sindacale: requisiti richiesti ai fini della nomina; ex art. 21, rinumerato art. 22 (invariato nel testo); ex art. 22, rinumerato art. 23 (invariato nel testo); ex art. 23, rinumerato art. 24 (invariato nel testo); ex art. 24, rinumerato art. 25 (invariato nel testo); ex art. 25, rinumerato art. 26 (invariato nel testo); ex art. 26, rinumerato art. 27 (invariato nel testo).
 
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