Gazzetta n. 180 del 3 agosto 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 21 giugno 2000, n. 217
Regolamento recante disposizioni applicative del regime comunitario di aiuto alla produzione di olive da tavola e di olio di oliva.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la decisione n. 227/2000/CE della Commissione del 7 marzo 2000, notificata con n. C(2000)599, concernente la concessione di un aiuto comunitario alla produzione di olive da tavola in Italia;
Visto il regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966 e successive modificazioni ed integrazioni istitutivo di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ed in particolare l'articolo 5, paragrafo 4;
Visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio del 17 luglio 1984, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98 del Consiglio del 20 luglio 1998;
Visto il regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione del 30 ottobre 1998, recante modalita' di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione 1998/1999 - 2000/2001;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sull'attuazione delle decisioni della Comunita' europea in materia di politica agricola comune;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
Ritenuta la necessita' di emanare disposizioni di coordinamento delle attivita' di attuazione della richiamata decisione comunitaria n. 227/2000/CE;
Acquisito il parere della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 1° giugno 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione per gli atti normativi nell'adunanza del 15 maggio 2000;
Vista la nota n. 6537 del 6 giugno 2000, con la quale e' stata effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Decreta:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto detta disposizioni di coordinamento delle attivita' di applicazione della decisione (CE) n. 227/2000 della Commissione del 7 marzo 2000, notificata con n. C(2000)599, di seguito denominata "decisione", relativa alla concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola per la campagna di commercializzazione 2000/2001 ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresi' previste norme in materia di riconoscimento dei frantoi oleari nell'ambito del regime comunitario di aiuto alla produzione dell'olio di oliva di cui al richiamato articolo 5 dello stesso regolamento (CEE) n. 136/66.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La decisione della Commissione n. 227/2000/CE del
7 marzo 2000, recante disposizioni sulla concessione di un
aiuto alla produzione di olive da tavola in Italia.
- Si trascrive il testo dell'art. 5, paragrafo 4 del
regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre
1966, come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n.
1638/98:
"4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme
generali di applicazione del presente articolo. Secondo la
stessa procedura il Consiglio puo' decidere di destinare
una percentuale da determinare dell'aiuto alla produzione
assegnato all'insieme o a una parte dei produttori al
funzionamento d'azioni di carattere regionale volte a
migliorare la qualita' della produzione oleicola.
Le modalita' d'applicazione del presente articolo sono
adottate secondo la procedura prevista all'art. 38 ed
eventualmente secondo la procedura prevista all'art. 13 del
regolamento (CEE) n. 229/70 del Consiglio de1 21 aprile
1970 relativo al finanziamento della politica agricola,
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca
riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- Il regolamento (CEE) n. 2261/84 del 17 luglio 1984,
recante le norme generali relative all'aiuto alla
produzione e alle organizzazioni di produttori di olio di
oliva.
- Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 3, della
legge 29 dicembre 1990, n. 428, sull'attuazione delle
decisioni della Comunita' europea in materia di politica
agricola comune:
"3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio
decreto, provvedimenti amministrativi direttamente
conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle
decisioni emanati dalla Comunita' economica europea in
materia di politica comune agricola e forestale, al fine di
assicurare l'applicazione nel territorio nazionale".
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento
(CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966 e' riportato nelle
note alle premesse.



 
Art. 2 Riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da tavola

1. Le domande di riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da tavola di cui all'articolo 4 della "decisione" comunitaria devono essere presentate alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli impianti di trasformazione. I relativi provvedimenti di riconoscimento adottati dalle regioni e province autonome sono comunicati, entro i successivi dieci giorni al competente organismo pagatore, al Ministero delle politiche agricole e forestali ed all'Agecontrol S.p.a.
2. Il numero alfanumerico attribuito alle imprese di trasformazione riconosciute di cui al comma 1 comprende anche la sigla della provincia nel cui territorio sono ubicati gli impianti di trasformazione delle olive da tavola.
3. La contabilita' di magazzino di cui all'articolo 4 della "decisione" comunitaria deve essere tenuta mediante uno specifico registro conforme al modello che sara' predisposto a cura dell'A.I.M.A. entro dieci giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto, composto da fogli numerati e preventivamente vidimati dal competente ufficio regionale o provinciale. L'A.I.M.A. predisporra' altresi' i moduli della denuncia di coltivazione e della domanda di aiuto di cui all'articolo 3.
4. Le imprese di trasformazione riconosciute comunicano al competente organismo pagatore, riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, alla regione o provincia autonoma territorialmente competente ed all'Agecontrol i dati e le informazioni di cui all'articolo 6, comma 2, della suddetta decisione comunitaria entro i termini ivi previsti.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della decisione (CE)
n. 227/2000 della Commissione del 7 marzo 2000:
"Art. 4. - 1. E' attribuito un numero di riconoscimento
alle imprese che:
presentano una domanda di riconoscimento entro il
30 giugno 2000, accompagnata dalle informazioni di cui al
paragrafo 2 e dagli impegni di cui al paragrafo 3;
commercializzano olive da tavola trasformate aventi
eventualmente subito altre lavorazioni;
dispongono di impianti che consentano la
trasformazione di almeno 50 tonnellate di olive all'anno.
2. La domanda di riconoscimento comprende tra l'altro:
una descrizione degli impianti tecnici di
trasformazione e di immagazzinamento, che ne indichi le
capacita' rispettive;
una descrizione delle forme di preparazione delle
olive da tavola commercializzate, che indichi per ciascuna
forma il peso medio delle olive da tavola trasformate per
chilogrammo di prodotto preparato.
3. Ai fini del riconoscimento l'impresa si impegna a:
prendere in consegna, trattare e immagazzinare
separatamente da una parte le olive da tavola destinate a
beneficiare dell'aiuto e dall'altra quelle provenienti da
Paesi terzi e quelle che non beneficeranno dell'aiuto;
comunicare lo stato dettagliato delle scorte di olive
da tavola nelle diverse fasi di preparazione e per forma di
preparazione alla data del 1o settembre 2000;
tenere una contabilita' di magazzino per l'attivita'
relativa alle olive da tavola, legata alla contabilita'
finanziaria che indichi per ciascun giorno:
a) i quantitativi di olive entrati, partita per
partita, precisando il produttore di ciascuna partita;
b) i quantitativi di olive messe in trasformazione
e i quantitativi di olive da tavola trasformate ai sensi
dell'art. 2, paragrafo 3;
c) i quantitativi di olive da tavola la cui
elaborazione e' terminata;
d) i quantitativi di olive da tavola usciti
dall'impresa per forma di preparazione, precisando i
destinatari;
fornire al produttore di cui all'art. 2, paragrafo 1,
e all'organismo competente i documenti e le informazioni di
cui all'art. 6 alle condizioni ivi indicate;
sottoporsi a tutti i controlli previsti nell'ambito
del regime contemplato dalla presente decisione.
4. Il riconoscimento e' rifiutato o ritirato
immediatamente qualora l'impresa:
non soddisfi o non soddisfi piu' le condizioni
stabilite per il riconoscimento, oppure,
sia oggetto di un procedimento giudiziario da parte
delle autorita' competenti a causa di irregolarita' in
relazione al regime previsto dal regolamento n. 136/66/CEE,
oppure,
sia stata oggetto di sanzioni per un'infrazione a
detto regolamento negli ultimi ventiquattro mesi".



 
Art. 3
Denuncia di coltivazione e domanda di aiuto

1. La denuncia di coltivazione e la domanda di aiuto, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 7 della "decisione" comunitaria, sono presentate all'organismo pagatore direttamente o per il tramite delle organizzazioni di olivicoltori riconosciute nell'ambito del regime dell'aiuto comunitario alla produzione dell'olio di oliva.



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 7 della
decisione (CE) n. 227/2000 della Commissione del 7 marzo
2000:
"Art. 5. - Ai fini della concessione dell'aiuto alla
produzione di olive da tavola il produttore presenta
all'organismo competente, direttamente o indirettamente,
entro il 30 novembre 2000, un attestato di coltivazione che
confermi che la dichiarazione di coltivazione prevista per
l'aiuto alla produzione di olio d'oliva riguarda anche le
olive da tavola o, se del caso, una nuova dichiarazione,
che fornisca, per quanto riguarda le olive da tavola, tutte
le informazioni contemplate da detta dichiarazione di
coltivazione per l'olio d'oliva.
Qualora le informazioni in questione siano state gia'
fornite da una dichiarazione di coltivazione per l'olio
d'oliva, nella dichiarazione complementare vengono solo
indicati gli estremi della dichiarazione di coltivazione e
delle parcelle di cui trattasi.
Le dichiarazioni relative alle olive da tavola sono
integrate nella base di dati alfanumerica prevista per il
regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva".
"Art. 7. - 1. Il produttore di olive da tavola presenta
all'organismo competente, direttamente o indirettamente,
anteriormente al 1o luglio 2001, una domanda di aiuto che
contenga fra l'altro le seguenti indicazioni:
il proprio nome e indirizzo;
il riferimento alla dichiarazione di coltivazione
corrispondente;
l'impresa riconosciuta a cui sono state consegnate le
olive.
La domanda e' accompagnata dall'attestato di consegna
di cui all'art. 6, paragrafo 1.
Ove del caso la domanda puo' essere accompagnata da una
domanda di anticipo dell'aiuto.
2. Qualunque ritardo nella presentazione di una domanda
di aiuto da' luogo ad una riduzione dell'1% per giorno
lavorativo di ritardo sull'importo dell'aiuto a cui il
produttore avrebbe avuto diritto in caso di presentazione
in tempo utile. Se il ritardo e' superiore a venticinque
giorni lavorativi la domanda e' irricevibile".
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 della
decisione (CE) n. 227/2000 della Commissione del 7 marzo
2000:
"Art. 9. - 1. Ciascun produttore di cui all'art. 2,
paragrafo 1, puo' ricevere un anticipo dell'aiuto
richiesto. Tale anticipo e' pari all'importo unitario di
cui all'art. 17-bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n.
2261/84 del Consiglio, moltiplicato per il quantitativo
d'olio d'oliva equivalente, in virtu' dell'art. 3,
paragrafo 1, al quantitativo di olive da tavola
trasformate.
Per l'anticipo al produttore, il quantitativo di olive
da tavola trasformate e' determinato applicando al
quantitativo indicato nell'attestato di consegna,
confermato dalle altre informazioni ricevute dall'organismo
competente, un coefficiente di trasformazione provvisorio.
Detto coefficiente e' fissato dall'organismo competente
sulla base dei dati disponibili per l'impresa riconosciuta
di cui trattasi. Tuttavia il quantitativo di olive da
tavola preso in considerazione non puo' essere superiore al
90% del quantitativo di olive da tavola consegnate.
2. L'anticipo dell'aiuto e' versato al produttore che
ne ha fatto richiesta conformemente al disposto dell'art.
7, paragrafo 1, a decorrere dal 16 ottobre 2001".
"Art. 10. - 1. Fatte salve le riduzioni previste
all'art. 20-quinquies del regolamento n. 136/66/CEE,
l'aiuto e' pari all'importo unitario di cui all'art.
17-bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2261/84,
moltiplicato per il quantitativo d'olio d'oliva
equivalente, in virtu' dell'art. 3, paragrafo 1, al
quantitativo di olive da tavola trasformate.
Per l'aiuto al produttore di cui all'art. 2, paragrafo
1, il quantitativo di olive da tavola trasformate e'
determinato applicando al quantitativo indicato
nell'attestato di consegna, confermato dalle altre
informazioni ricevute dall'organismo competente, un
coefficiente di trasformazione relativo all'impresa in
questione. Detto coefficiente e' pari al rapporto tra il
totale delle olive da tavola trasformate e il totale delle
olive da tavola per le quali sono stati rilasciati
attestati di consegna, a titolo della campagna di
commercializzazione dell'olio d'oliva di cui trattasi.
Qualora la quantita' di olive trasformate
corrispondente all'aiuto indicato nell'attestato di
consegna non possa essere stabilita, i quantitativi di
olive da tavola trasformate per i produttori in questione
sono calcolati applicando il coefficiente medio per le
altre impese. Tuttavia, fatti salvi i diritti che gli
oleicoltori in questione potrebbero far valere nei riguardi
dell'impresa, detta quantita' di olive trasformate non puo'
essere superiore al 75% del quantitativo indicato
nell'attestato di consegna.
2. L'aiuto, o se del caso il saldo dell'aiuto, e'
versato integralmente al produttore dopo che sono stati
effettuati i controlli di cui all'art. 8, entro novanta
giorni dalla fissazione del suo importo unitario da parte
della Commissione".



 
Art. 4
Erogazione dell'aiuto

1. L'organismo pagatore provvede, anche in forma anticipata, alla erogazione dell'aiuto, determinato secondo i criteri di cui agli articoli 9 e 10 della "decisione" comunitaria e tenuto conto delle risultanze dei controlli svolti dalla competente regione o provincia autonoma.
2. I coefficienti di trasformazione di cui ai richiamati articoli 9 e 10 sono determinati dall'organismo pagatore.
 
Art. 5
Comunicazioni

1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 11 della "decisione" comunitaria, il competente organismo pagatore comunica al Ministero delle politiche agricole e forestali: a) entro il 10 luglio 2001, i quantitativi di olio equivalenti alle
produzione stimata delle olive da tavola trasformate, nonche' i
coefficienti di trasformazione provvisori di cui all'articolo 4; b) entro il 1o giugno 2002, i quantitativi di olio d'oliva
equivalenti alla produzione effettiva delle olive da tavola
trasformate, nonche' i coefficienti di trasformazione definitivi
di cui all'articolo 10 della "decisione" comunitaria.



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 11 della decisione (CE)
n. 227/2000 della Commissione del 7 marzo 2000:
"Art. 11. - L'Italia comunica alla Commissione:
senza indugio, le misure nazionali prese in
applicazione della presente decisione;
anteriormente al 1o agosto 2001, i quantitativi di
olio d'oliva equivalenti alla produzione stimata delle
olive da tavola trasformate nonche' i coefficienti di
trasformazione provvisori applicabili per tale calcolo;
anteriormente al 16 giugno 2002, i quantitativi di
olio d'oliva equivalenti alla produzione effettiva delle
olive da tavola trasformate, nonche' i coefficienti di
trasformazione definitivi".



 
Art. 6
Riconoscimento di frantoi oleari

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano, in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le funzioni ed i compiti relativi al riconoscimento dei frantoi oleari previsto nell'ambito del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva di cui agli articoli 5 e 20-quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966 e successive modificazioni ed integrazioni ed all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio del 17 luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le regioni e le province autonome comunicano con tempestivita' al competente organismo pagatore ed all'Agecontrol nonche' con elenco trimestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali gli estremi dei provvedimenti di riconoscimento dei frantoi oleari o di ritiro del riconoscimento stesso.
3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede a consegnare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ciascuna regione e provincia autonoma interessata gli atti concernenti i compiti e le funzioni di cui al comma 1 non ancora esauriti ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima.
4. Restano in capo al Ministero delle politiche agricole e forestali le liti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 giugno 2000
Il Ministro: Pecoraro Scanio Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2000
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 102



Note all'art. 6:
- Per il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si
rinvia alle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 136/66
e' riportato nelle note alle premesse.
- Si trascrive il testo dell'art. 20-quater del
regolamento (CEE) n. 136/66:
"1. Le organizzazioni di produttori riconosciute ai
sensi del presente regolamento devono:
a) essere composte di olivicoltori singoli e/o di
organizzazioni di produzione e di valorizzazione delle
olive e dell'olio d'oliva composte esclusivamente di
olivicoltori;
b) essere in grado di verificare la produzione di
olive e di olio d'oliva dei propri soci;
c) qualora non facciano parte di una unione
riconosciuta:
essere abilitate a presentare una domanda di aiuto
alla produzione per tutti gli olivicoltori soci;
essere abilitate a ricevere l'aiuto e ad assegnare
a ciascun socio la rispettiva quota;
d) qualora facciano parte di un'unione, essere
abilitate a sottoporre all'unione, ai fini della
presentazione della domanda di aiuto, una distinta della
produzione di ciascun socio;
e) avere un numero minimo di soci o rappresentare una
percentuale minima di olivicoltori o della produzione di
olio della regione nella quale sono costituite;
f) escludere, per il complesso della loro attivita',
qualsiasi discriminazione tra i produttori atti a diventare
soci, basata segnatamente sulla nazionalita' o sul luogo
del loro stabilimento;
g) prevedere nel loro statuto disposizioni atte a
garantire che gli aderenti all'organizzazione che lo
desiderino possano recedere:
dopo aver partecipato all'organizzazione per un
periodo di almeno tre anni dal riconoscimento di
quest'ultima e
a condizione che ne avvisino per iscritto
l'organizzazione almeno un anno prima.
2. Le unioni di organizzazioni di produttori
riconosciute ai sensi del presente regolamento devono:
a) essere composte soltanto di organizzazioni quali
definite al paragrafo 1;
b) essere in grado di coordinare e verificare
l'attivita' delle organizzazioni che le compongono;
c) essere abilitate a presentare una domanda di aiuto
unica per tutti i produttori aderenti alle organizzazioni;
d) essere abilitate a ricevere l'aiuto e ad assegnare
la rispettiva quota a ciascuno dei produttori di cui alla
lettera c);
e) essere composte di un numero minimo di
organizzazioni o rappresentare una percentuale minima della
produzione dello Stato membro interessato;
f) prevedere nel loro statuto disposizioni atte a
garantire che gli aderenti all'unione che lo desiderino
possano recedere:
dopo aver partecipato all'unione per un periodo di
almeno tre anni dal riconoscimento di quest'ultima e
a condizione che ne avvisino per iscritto l'unione
almeno un anno prima.
3. Il riconoscimento di un'organizzazione o di
un'unione e' revocato qualora le condizioni per il
riconoscimento non siano state o non siano piu'
soddisfatte.
4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata
su proposta della Commissione, adotta le norme generali di
applicazione del presente articolo. Le modalita' di
applicazione del presente articolo sono adottate secondo la
procedura prevista nell'art. 38".
- Si trascrive il testo dell'art. 13 del regolamento
(CEE) n. 2261/84 del Consiglio:
"Art. 13. - 1. Sono riconosciuti dagli Stati membri
soltanto i frantoi i cui titolari:
a) hanno trasmesso al loro Stato membro, secondo
criteri da stabilire, tutte le informazioni relative alla
loro attrezzatura tecnica e alla loro capacita' effettiva
di triturazione, nonche' qualsiasi cambiamento che li
concerna;
b) hanno assunto l'impegno di sottoporsi a tutti i
controlli previsti nell'ambito dell'applicazione del regime
di aiuto, di accettare nel loro stabilimento qualsiasi
mezzo di controllo ritenuto necessario e di permettere
l'eventuale controllo della contabilita' finanziaria;
c) non sono stati perseguiti, nel corso della
campagna precedente, per irregolarita' costatate in
occasione dei controlli effettuati in applicazione
dell'art. 14 e del presente articolo; per quanto riguarda
il riconoscimento per la campagna 1984/1985:
non siano stati perseguiti per irregolarita'
constatate in occasione dei controlli effettuati per la
campagna 1983/1984 e in applicazione degli articoli 7 e 9
del regolamento (CEE) n. 2959/82, e
non abbiano formato oggetto di revoca del
riconoscimento per un periodo che vada oltre il 31 ottobre
1984 in virtu' del regolamento di cui sopra;
d) s'impegnano a tenere una contabilita' di magazzino
standardizzata conforme ai criteri da stabilire;
e) si impegnano a presentare alle autorita'
competenti, anteriormente a date da stabilire, estratti
mensili della contabilita' di magazzino.
2. Prima di concedere un riconoscimento, lo Stato
membro interessato verifica la sussistenza delle condizioni
per il riconoscimento e, piu' particolarmente, mediante un
controllo sul posto, l'attrezzatura tecnica e la capacita'
effettiva di triturazione dei frantoi.
3. Ai frantoi che inizino la loro attivita' nel quadro
del sistema di aiuto alla produzione disciplinato dal
presente regolamento puo' essere concesso un riconoscimento
provvisorio. Esso viene conferito a partire dal momento di
presentazione della domanda e alle condizioni stabilite dal
paragrafo 1. La validita' del riconoscimento provvisorio
non puo' superare la data corrispondente alla fine della
campagna durante la quale e' stato concesso.
Tuttavia, la validita' dei riconoscimenti provvisori
concessi nel corso delle campagne 1984/1985, 1985/1986 e
1986/1987 scade alla fine della campagna 1986/1987.
Questo riconoscimento provvisorio diviene definitivo
allorche' lo Stato membro interessato abbia constatato che
le condizioni per il riconoscimento previste dal paragrafo
1 sono soddisfatte.
Qualora si constati che una delle condizioni di cui al
paragrafo 1 non e' soddisfatta, il riconoscimento
provvisorio viene revocato.
4. Il riconoscimento e' revocato per un periodo
proporzionale alla gravita' dell'infrazione, se una delle
condizioni di cui al paragrafo 1 non e' piu' soddisfatta.
5. In caso di revoca del riconoscimento, conformemente
ai paragrafi 3 e 4, nessun nuovo riconoscimento puo' essere
concesso durante il periodo di revoca:
alla stessa persona fisica o giuridica che conduce il
frantoio in questione o
a qualsiasi persona fisica o giuridica che voglia
condurre il frantoio in questione, a meno che essa non
dimostri, in maniera soddisfacente per lo Stato membro
interessato, che la domanda di un nuovo riconoscimento non
e' destinata ad eludere la sanzione prevista.
6. Qualora la revoca del riconoscimento avesse
conseguenze gravi sulla capacita' di triturazione in una
zona di produzione determinata, si puo' decidere di
riconoscere il frantoio sotto un regime di controllo
speciale".



 
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