Gazzetta n. 179 del 2 agosto 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 14 luglio 2000
Approvazione dei criteri per l'autorizzazione dei confidi e degli altri fondi di garanzia a certificare il merito di credito ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.a. un fondo di garanzia con lo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante "Interventi urgenti per l'economia", ed in particolare l'art. 15, comma 2, che prevede che la garanzia del fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possa essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese e che la garanzia sia estesa anche a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;
Visto l'art. 3, comma 6, del decreto 31 maggio 1999, n. 248, "Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" che prevede che il comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge n. 266/1997 stabilisca i criteri oggettivi sulla capacita' di valutazione del merito di credito dei fondi regionali di garanzia e dei confidi ai fini della abilitazione a certificare che le piccole e medie imprese e i consorzi risultano economicamente e finanziariamente sani, nonche' a presentare le richieste di controgaranzia con riferimento all'insieme delle operazioni deliberate;
Considerato che lo stesso art. 3, comma 6, del decreto 31 maggio 1999, n. 248, prevede che i criteri sopracitati, deliberati dal comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge n. 266/1997, siano approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali;
Vista la nota del Mediocredito Centrale S.p.a del 21 aprile 2000 con la quale sono stati trasmessi i criteri sopracitati adottati dal comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge n. 266/1997 nella riunione del 19 aprile 2000;
Vista la nota n. 6683 del 21 giugno 2000 con la quale e' stata acquisita l'intesa del Ministro delle politiche agricole e forestali;
Decreta:
Art. 1.
Sono approvati, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto 31 maggio 1999, n. 248, i criteri oggettivi adottati dal comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge n. 266/1997, nella riunione del 19 aprile 2000, sulla capacita' di valutazione del merito di credito dei fondi regionali di garanzia e dei confidi ai fini della abilitazione a certificare che le piccole e medie imprese e i consorzi risultano economicamente e finanziariamente sani, nonche' a presentare le richieste di controgaranzia con riferimento all'insieme delle operazioni deliberate, che si allegano al presente decreto.
 
Art. 2.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 luglio 2000
Il Ministro: Letta
 
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