IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13; Visto l'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382; Visti l'art. 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e l'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto, in particolare, l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che fissa comunque al 31 dicembre 2000 il termine ultimo per l'attribuzione della personalita' giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche, nonche' per il trasferimento alle medesime di funzioni gia' esercitate dall'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione; Considerato che il citato art. 21 prevede, al comma 4, come il dimensionamento delle istituzioni scolastiche costituisca il presupposto per l'attribuzione alle medesime dello status sopra indicato e delle competenze riservate alle scuole nel sistema dell'autonomia ivi delineato; Considerato, altresi', che l'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, fissa al 1o settembre 2000 la decorrenza dell'applicazione alle istituzioni scolastiche di tale sistema e che dalla stessa data decorrono, a norma del successivo art. 17, comma 1, le abrogazioni delle disposizioni vigenti incompatibili, onde il termine del 1o settembre 2000 deve ritenersi invalicabile; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, che ha disciplinato il procedimento per l'adozione di piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche a livello regionale, a fronte del quale le regioni procedono all'approvazione degli stessi sulla base delle proposte formulate dalle apposite Conferenze provinciali di organizzazione ed, in particolare, l'art. 3, commi 8 e 9, che ha posto come termine per l'approvazione dei piani medesimi il 28 feb-braio 1999, prevedendo la possibilita' di apportarvi modifiche nell'anno successivo e quindi non oltre il 28 febbraio 2000; Considerato che il comma 9 del citato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233/1998 ha fissato, come termine ultimo per la completa e definitiva attuazione dei suddetti piani, l'inizio dell'anno scolastico 2000/2001, coincidente con il 1o settembre 2000, e che il Ministero della pubblica istruzione, in assenza del piano di dimensionamento, non sarebbe in condizione di esercitare le attivita' di competenza; Preso atto che la regione Calabria, non avendo provveduto ai suindicati adempimenti alla data del 28 febbraio 1999 e nemmeno nell'ulteriore termine di un anno entro il quale avrebbe potuto sanare l'inadempienza, veniva formalmente diffidata - con atto, datato 16 marzo 2000, assunto dal Ministro della pubblica istruzione previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri - ad approvare, nel termine di sessanta giorni dell'intervenuta notifica, scadente il 29 maggio 2000, il prefato piano regionale; Preso atto, altresi', che la regione medesima, come comunicato con nota 6570 del 30 maggio 2000, con delibera di giunta datata 29 maggio 2000, assunta, ai sensi dell'art. 28 del relativo statuto, con i poteri del Consiglio, approvava il piano predetto; Considerato, pero', che detta delibera, anche se immediatamente esecutiva rimaneva soggetta, a pena di decadenza, a ratifica consiliare da effettuarsi nei trenta giorni successivi, ponendosi, tale ratifica, come elemento necessario alla produzione degli effetti finali del provvedimento; Rilevato il mancato intervento della ratifica medesima nei termini di legge e la conseguente decadenza della precedente delibera giuntale, ad essa subordinata; Preso atto, dunque, dell'intervenuto decorso dei termini senza che la regione interessata abbia perfezionato l'intero processo decisionale e, quindi, proceduto alla definitiva approvazione del rispettivo piano; Ritenuto che, per assolvere all'obbligo di realizzare la completa e definitiva concreta attuazione dei piani regionali entro l'inizio dell'anno scolastico 2000/2001, posto a carico dell'amministrazione statale, occorra definire al piu' presto, anche nella regione in questione, il numero e la tipologia delle istituzioni scolastiche e la loro dislocazione sul territorio, in modo da poter provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti preliminari all'avvio del prossimo anno scolastico, la cui regolarita' ne risulterebbe, altrimenti, gravemente pregiudicata; Considerato, inoltre, che la situazione che si verrebbe a determinare per effetto della mancata definizione del relativo piano regionale costituirebbe violazione, in particolare, dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - atteso che la definizione dei requisiti dimensionali ottimali delle istituzioni scolastiche costituisce condizione essenziale per l'acquisizione della relativa personalita' giuridica e conseguente autonomia organizzativa, amministrativa e didattica, nonche' per l'attribuzione ai rispettivi capi di istituto della qualifica dirigenziale - concretizzando, altresi', un grave elemento di diseguaglianza nei confronti del restante territorio nazionale a fronte dell'impossibilita' di avvalersi delle opportunita' offerte dal regime delle autonomie; Considerata, dunque, la necessita' di procedere, con la massima urgenza, all'approvazione del piu' volte citato piano regionale; Visto, in particolare, l'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 2000; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;
Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti di quanto in premessa indicato, il presidente della giunta regionale della Calabria - in sostituzione della regione medesima - provvede ad approvare, quale commissario ad acta, nel termine di quindici giorni dalla data di comunicazione del presente decreto, il piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche richiamato in epigrafe, sulla base delle proposte formulate dalle conferenze provinciali di organizzazione, tenendo anche conto delle risultanze delle attivita' istruttorie eventualmente gia' svolte al riguardo dalla regione. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 5 luglio 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri De Mauro, Ministro della pubblica istruzione Loiero, Ministro per gli affari regionali Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2000 Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 75 |