Gazzetta n. 179 del 2 agosto 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ORDINANZA 30 maggio 2000
Indizione e svolgimento, per l'anno scolastico 1999-2000, dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali della terza e quarta qualifica funzionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, ai sensi dell'art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. (Ordinanza n. 153).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, con particolare riferimento all'art. 10 e all'art. 11;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;
Vista la legge 5 giugno 1985, n. 251;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
Visto il decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito dalla legge 22 aprile 1987, n. 158;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 18 gennaio 1992, n. 16;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 con particolare riferimento agli articoli 546, 554, 555, 556, 557, 559, 604, 673, 676;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, con particolare riferimento all'art. 3, come modificata e integrata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, e il relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124 con particolare riferimento all'art. 4, comma 11;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola (autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1995, pubblicata nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale 5 settembre 1995, n. 207);
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola per il quadriennio 1998-2001, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale 9 giugno 1999, n. 133, con particolare riferimento alla tabella B concernente i requisiti culturali di accesso ai profili professionali del personale A.T.A.;
Viste l'ordinanza ministeriale 11 marzo 1983; l'ordinanza ministeriale 19 maggio 1987, n. 152, e l'ordinanza ministeriale 21 febbraio 1994, n. 59; la circolare ministeriale n. 96 del 9 aprile 1999, e le istruzioni impartite con nota 4 agosto 1999 concernente le assunzioni a tempo determinato (non di ruolo);
Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1999 "trasferimento del personale A.T.A. dagli enti locali allo Stato", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, con particolare riferimento all'art. 4 e all'art. 6;
Vista la precorsa ordinanza ministeriale 20 ottobre 1997, n. 652, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1998, concernente i concorsi di cui all'art. 554 del citato decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 297;
Considerato che, a seguito di numerose innovazioni legislative, e' necessario impartire nuove disposizioni in materia dei concorsi di cui all'art. 554 del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per l'anno scolastico 1999/2000 allo scopo di regolamentare la transizione dal precorso al vigente ordinamento;
Ordina:
Per l'anno scolastico 1999/2000 l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per titoli, di cui all'art. 554 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali concernenti i profili professionali della terza e quarta qualifica del personale statale della scuola sono effettuati secondo le disposizioni della presente ordinanza.
Art. 1.
Indizione dei concorsi
1.1 I provveditori agli studi, in applicazione dell'art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, emaneranno con proprio decreto, nelle rispettive province, singoli bandi di concorso per titoli per ciascuno dei sottoindicati profili della terza e quarta qualifica del personale amministrativo tecnico e ausiliario statale della scuola, di cui all'art. 51 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro 1995 e alla correlata tabella I e di cui alla tabella A del contratto collettivo nazionale di lavoro1999:
a) assistente amministrativo;
b) assistente tecnico;
c) cuoco;
d) infermiere;
e) guardarobiere;
f) collaboratore scolastico.
1.2 Nelle province, nelle quali non risultino istituiti organici per taluni dei profili predetti, non dovranno essere banditi i relativi concorsi. Non devono essere banditi i concorsi per il profilo professionale di aiutante cuoco soppresso dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro art. 37, comma 3. Lo status di personale A.T.A. statale aiutante cuoco non di ruolo e il servizio prestato in tale profilo sono equiparati allo status di cuoco e al relativo servizio ai fini dell'ammissione al concorso per quest'ultimo profilo professionale.
1.3 I concorsi per il profilo professionale di collaboratore scolastico dovranno essere indetti solamente se non siano esaurite le corrispondenti graduatorie permanenti provinciali per le supplenze. A tal fine si intendono esaurite le graduatorie qualora non vi sia personale che abbia diritto a permanervi ne' personale che abbia diritto al reinserimento se depennato, ne' il personale che sia stato depennato nel medesimo anno scolastico in cui si deve produrre la domanda di ammissione al concorso. I concorsi non dovranno essere banditi per il profilo di addetto alle aziende agrarie per il quale e' prevista una particolare procedura di reclutamento ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.
1.4 I bandi di concorso dovranno essere emanati entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
1.5 I bandi di concorso verranno pubblicizzati mediante affissione all'albo degli uffici scolastici provinciali. Contemporaneamente copia dei bandi stessi verra' inviata, affinche' provvedano alla immediata affissione nei rispettivi albi, ai capi degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali.
1.6 I bandi di concorso devono restare affissi per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione.
 
Art. 2.
Posti disponibili
2.1 I posti disponibili per i concorsi sono definiti tenendo conto degli antecedenti adempimenti di legge. In particolare, per i profili professionali della quarta qualifica funzionale (ex terza: decreto legislativo n. 297/1994, art. 554, comma 5), sono preventivamente detratti i contingenti di posti concernenti le assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e la riserva del 30% dei posti da assegnare agli addetti ai lavori socialmente utili di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 8. I posti cosi' determinati sono assegnati alle procedure di cui alla presente ordinanza nella misura:
a) del 60% per la terza qualifica funzionale (ex quarta, decreto legislativo n. 297/1994, art. 557);
b) del 100% per la quarta qualifica funzionale (ex terza).
2.2 I posti disponibili presso scuole coordinate di province diverse, sono messi a concorso a cura del provveditore agli studi competente per la circoscrizione amministrativa in cui le scuole stesse sono ubicate.
2.3 Qualora si renda disponibile un unico posto di cuoco, questo viene alternativamente assegnato al concorso riservato (art. 557 del citato decreto legislativo n. 297/1994) ed al concorso di cui al presente bando.
 
Art. 3.
Scuole con insegnamento in lingua slovena o in provincia di Bolzano
3.1 Gli aspiranti, utilmente collocati nelle rispettive graduatorie, per ottenere la nomina sui posti disponibili nelle scuole con insegnamento in lingua slovena, debbono possedere almeno una conoscenza di base della lingua slovena, comprovata dal possesso di un titolo di studio conseguito in un'istituzione scolastica con insegnamento in lingua slovena, oppure accertata con apposito colloquio.
3.2 Della normativa del presente articolo i provveditori agli studi di Trieste e di Gorizia daranno compiuta esposizione nei bandi di concorso.
3.3 I candidati che concorrono nella provincia di Bolzano devono essere in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
 
Art. 4.
Finalita' dei concorsi
4.1 I concorsi sono finalizzati, ai sensi dell'art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994:
a) per i candidati non inclusi gia' nella graduatoria a) permanente per la quale si concorre, alla inclusione in tale graduatoria in base al punteggio complessivo riportato nel concorso medesimo;
b) per i candidati gia' inclusi nella graduatoria permanente per la quale si concorre, a migliorare il punteggio gia' in godimento, in base al punteggio aggiuntivo, riportato nel concorso medesimo, e/o a far valere nuovi titoli di preferenza o di accesso a laboratori, oppure i titoli di riserva di cui siano in possesso.
4.2 Il numero dei posti disponibili non deve essere indicato nei relativi bandi non trattandosi di concorsi a posti, ma di concorsi per l'integrazione e l'aggiornamento della graduatoria permanente, la quale risultera' determinata dall'insieme dei concorsi svolti nel tempo.
 
Art. 5. Requisiti per l'ammissione al concorso dei candidati non inseriti
gia' nella graduatoria permanente
5.1:
a) per essere ammessi al concorso i candidati, all'atto della domanda, devono essere in servizio in qualita' di personale a tempo determinato statale della scuola nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;
b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo cui si concorre non perde la qualifica di "personale a tempo determinato statale" come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale per le supplenze statali della provincia e del profilo per cui concorre, istituita presso il competente provveditorato agli studi. Il depennamento dalla graduatoria per le supplenze, a seguito della mancata accettazione della nomina, comporta la perdita della qualifica di "personale a tempo determinato", a partire dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello nel cui corso il depennamento medesimo sia stato disposto, e sempre che, ovviamente, il candidato non abbia legittimamente prodotto domanda di reinserimento ai sensi dell'art. 581, comma 3, del citato decreto legislativo n. 297/1994;
c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lettera a) ne' nelle condizioni di cui alla precedente lettera b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualita' di personale A.T.A. a tempo determinato, qualora abbia prestato nel corso dell'anno scolastico 1999/2000 un servizio a tempo determinato con rapporto di lavoro con lo Stato, nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre e non sia in servizio all'atto della domanda per scadenza del contratto individuale di lavoro;
d) e' in possesso della qualifica di personale A.T.A. non di ruolo, richiesto per l'ammissione al concorso per il medesimo profilo e provincia di servizio, il personale della scuola, gia' dipendente degli enti locali tenuti a fornire personale alle istituzioni scolastiche statali, nel cui rapporto di impiego a tempo determinato sia subentrato lo Stato ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 23 luglio 1999, ancorche' tale personale non sia piu' in servizio all'atto della domanda per scadenza del contratto individuale di lavoro; nonche' il personale che, nel periodo compreso tra il 25 maggio 1999 (entrata in vigore della legge n. 124/1999) e la presentazione della domanda di ammissione, abbia prestato servizio scolastico, con rapporto di impiego a tempo determinato con gli enti locali tenuti a fornire personale alle istituzioni scolastiche statali, in un profilo professionale proprio di tali enti locali corrispondente al profilo professionale del personale A.T.A. statale cui si concorre, ancorche' lo Stato non sia subentrato in detto rapporto di impiego perche' venuto a scadenza anteriormente al passaggio dagli enti locali allo Stato.
La corrispondenza tra profili professionali degli enti locali e del personale ATA della scuola e' individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempreche' si ritrovino nei profili professionali statali operanti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli enti locali erano tenuti a fornire personale (decreto ministeriale 23 luglio 1999, n. 184, art. 6, comma 1).
5.2:
e) per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresi', possedere, all'atto della presentazione della domanda, una anzianita' di almeno due anni di servizio (ventiquattro mesi, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a quindici giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali della qualifica funzionale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero (1);
f) ai fini di cui alla precedente lettera e) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1974), nonche' nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (decreto del Presidente della Repubblica n. 588/1985) (1);
g) ai fini di cui alle precedenti lettere e) e f) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con rapporto d'impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli enti locali i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La "corrispondenza" dei profili professionali degli enti locali con quelli del personale A.T.A. della scuola e' individuata secondo i criteri di cui al precedente comma 1;
h) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente autorita' del Ministero degli affari esteri, e' equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia. Ai fini del presente articolo si applica quanto stabilito dal successivo art. 17, comma 1.
5.3 I candidati devono essere in possesso, altresi', dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di un altro Stato dell'Unione europea;
b) idoneita' fisica all'impiego;
c) godimento dei diritti politici, tenuto conto anche di quelli di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
d) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile o non essere incorsi nelle sanzioni disciplinari di cui all'art. 60, commi 7 e 8 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1995 (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nelle corrispondenti sanzioni previste dal precorso ordinamento e non trovarsi nelle altre condizioni ostative di cui alla citata legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) non essere dipendenti dello Stato o di Enti pubblici, collocati a riposo in applicazione di disposizioni a carattere transitorio o speciale;
f) non trovarsi nello status di interdetti o inabilitati.
5.4 Non si applica alcun limite di eta', salvo quelli generali previsti per l'assunzione presso la pubblica amministrazione.
5.5 Per essere ammessi ai concorsi i candidati devono, altresi', possedere il titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo cui concorrono secondo l'elenco appresso riportato di cui alla tabella I annessa al contratto collettivo nazionale di lavoro 1995 e alla tabella B annessa al contratto collettivo nazionale di lavoro 1999:
a) assistente amministrativo:
1) diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilita' di azienda; operatore della gestione aziendale; operatore della impresa turistica);
2) oppure diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica per i servizi del campo amministrativo - contabile, rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 21 dicembre 1978;
3) oppure diploma di maturita' che consenta l'accesso agli studi universitari;
b) assistente tecnico:
1) diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico;
2) oppure diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico;
3) oppure diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978;
4) oppure qualsiasi diploma di maturita', corrispondente alle specifiche aree professionali, che consenta l'accesso agli studi universitari. La specificita' di cui ai punti 1, 2 e 4 e' quella definita dalla tabella di corrispondenza titoli - laboratori vigente alla data del decreto di indizione del concorso. Corrispondentemente e' definita la specificita' degli attestati di qualifica di cui al precedente punto 3;
c) cuoco:
1) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;
2) oppure diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978;
d) infermiere:
1) diploma di infermiere professionale;
e) collaboratore scolastico:
1) diploma di scuola media;
f) guardarobiere:
1) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale;
2) oppure diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978.
5.6 Gli attestati di qualifica, rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978, devono essere integrati da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studio.
5.7 Ai fini dell'accesso al concorso essi sono valutati dal provveditore agli studi con le medesime modalita' previste dalle vigenti disposizioni in materia di nomine a tempo determinato. Non e' necessario effettuare una nuova valutazione degli attestati gia' valutati in sede di inclusione del candidato nella corrispondente graduatoria per le supplenze statali della medesima provincia.
Sono, altresi', validi per l'ammissione al concorso i titoli richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nella graduatoria provinciale per le sup-plenze statali corrispondente al profilo cui si concorre, nei confronti dei candidati che, all'atto della domanda, siano ancora inseriti nella predetta corrispondente graduatoria.
5.8 I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti all'atto della domanda di ammissione al concorso (1).
 
Art. 6. Requisiti per l'ammissione al concorso dei candidati gia' inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato.
6.1 I candidati gia' inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato sono ammessi a partecipare al concorso del corrispondente profilo professionale per una o piu' delle seguenti finalita':
a) per conseguire il punteggio aggiuntivo, relativo ai titoli di cultura e di servizio posseduti al momento della domanda e conseguiti successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione dei titoli indicato nel bando relativo al concorso in base al quale hanno conseguito, nella predetta graduatoria permanente, l'attuale posizione;
b) per vedersi riconosciuti titoli di preferenza conseguiti con le medesime modalita' e/o i titoli di riserva (concorsi ai profili della terza qualifica funzionale), questi ultimi anche se acquisiti anteriormente al termine di cui alla precedente lettera a)
c) per far valere (per il solo profilo di assistente tecnico) titoli di accesso a posti di laboratorio conseguiti con le medesime modalita' di cui alla precedente lettera a).
6.2 I requisiti di ammissione al concorso sono:
a) essere gia' inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato di cui all'art. 554 del citato decreto legislativo n. 297/1994 della provincia in cui si concorre e per il medesimo profilo;
b) essere in servizio con nomina a tempo determinato nel medesimo profilo cui si concorre o, se non in servizio, essere inseriti nella graduatoria per le supplenze statali della provincia in cui si concorre e per il medesimo profilo (si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera b), oppure in via subordinata, avere prestato nel corso dell'anno scolastico 1999/2000 un periodo di servizio a tempo determinato nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre e non essere piu' in servizio all'atto della domanda per scadenza del contratto di lavoro (art. 5, comma 1, lettera c), oppure essere personale A.T.A., secondo quanto stabilito dal precedente art. 5, comma 1, lettera d); ---- (1) Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonche' i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianita' di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. c) essere in possesso di uno o piu' titoli di cui al precedente comma 1;
d) essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5, commi 3 e 4.
6.3 I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti all'atto della domanda di ammissione al concorso.
6.4 I candidati inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato che non producano domanda ai fini di cui al precedente comma 1 oppure che, avendola prodotta, non conseguano alcun miglioramento, restano inseriti nella graduatoria medesima con il punteggio e il riconoscimento dei titoli gia' acquisiti.
6.5 Ai fini del presente articolo si applica quanto previsto dal successivo art. 17, comma 1.
 
Art. 7. Domanda di ammissione dei candidati che concorrono per graduatoria permanente provinciale in cui non siano stati precedentemente
inseriti.
7.1 La domanda di ammissione, redatta in carta libera, (allegato B/1) deve essere presentata nel termine perentorio di trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del bando di concorso all'albo del provveditorato agli studi.
7.2 La domanda di ammissione deve essere presentata nella sola provincia definita come segue:
a) la provincia in cui, all'atto della domanda, il candidato sia in servizio statale con nomina a tempo determinato nel medesimo profilo professionale cui concorre;
b) oppure la provincia in cui il candidato sia inserito (anche se eventualmente depennato per mancata accettazione della supplenza) nella graduatoria permanente per le supplenze statali relativa al medesimo profilo professionale cui concorre, ove non sia in servizio come previsto dalla precedente lettera a);
c) oppure, in via subordinata, la provincia in cui il candidato abbia prestato nell'anno scolastico 1999/2000 il servizio statale a tempo determinato nel medesimo profilo cui concorre, ove non piu' in servizio per scadenza della durata del contratto individuale di lavoro;
d) oppure, in via subordinata, la provincia in cui il personale della scuola, abbia prestato il servizio con rapporto di impiego a tempo determinato con gli enti locali tenuti a fornire personale alle istituzioni scolastiche che costituisce requisito di ammissione ai sensi del precedente art. 5, comma 1, lettera d).
7.3 La domanda di ammissione puo' essere presentata direttamente al provveditorato agli studi che ne rilascera' ricevuta, oppure puo' essere spedita a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. E' escluso ogni altro mezzo di inoltro.
Le domande dei candidati residenti o comunque in servizio all'estero possono essere inoltrate tramite l'autorita' consolare al provveditorato agli studi competente. Copia della domanda di partecipazione e degli eventuali allegati sara' inviata dalla stessa autorita', per conoscenza, al Ministero degli affari esteri - Direzione generale delle relazioni culturali - Ufficio V (ex X).
7.4 Nella domanda di ammissione (allegato B/1) il candidato deve indicare:
a) il cognome e il nome (per le coniugate va indicato solamente il cognome di nascita);
b) la data e il luogo di nascita;
c) la richiesta di essere ammesso a sostenere il concorso per soli titoli per l'accesso al profilo professionale cui si intende concorrere, indetto ai sensi dell'art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
d) di essere in possesso del titolo di studio e/o dell'attestato regionale richiesti per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 5, commi 5, 6, 7 precisando il titolo, il luogo e la data di conseguimento;
e) di essere in possesso dei requisiti di servizio richiesti per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 5, comma 2 (ventiquattro mesi), precisando dove si e' svolto il servizio medesimo (istituzione scolastica e provincia) e la durata (data di inizio ed eventualmente di cessazione) nonche' se il rapporto di servizio si sia instaurato con lo Stato oppure con un ente locale e quale;
f) di essere in rapporto d'impiego con lo Stato con nomina a tempo determinato nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui intende concorrere, specificando l'istituzione scolastica in cui presta servizio (ove ricorra tale circostanza);
g) oppure, di essere inserito nella graduatoria provinciale per le supplenze statali della medesima provincia e del medesimo profilo professionale cui concorre, precisando il punteggio e la posizione in graduatoria (ove ricorra tale circostanza);
h) oppure, in via subordinata, di essere in possesso del requisito di servizio di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c), oppure d), (ove ricorra l'una o l'altra delle circostanze ivi previste) precisando il tipo di servizio (con lo Stato o con l'ente locale) l'istituzione scolastica in cui il servizio e' stato svolto, la durata, la data di inizio e della cessazione.
Ai fini del presente articolo si applica quanto previsto dal successivo art. 17, comma 1.
7.5 Nella domanda di ammissione il candidato deve, altresi', dichiarare sotto la propria responsabilita':
i) di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure di un altro Stato della Comunita' europea;
l) il comune nelle cui liste elettorali sia iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
m) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti. La dichiarazione puo' essere omessa se negativa;
n) di non trovarsi nelle altre condizioni di inammissibilita' di cui al precedente art. 5, comma 3, lettere d), e), f);
o) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
p) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, se uomini;
q) di non aver prodotto domanda di ammissione in altra provincia;
r) i titoli di cui eventualmente si chiede la valutazione: di cultura e di servizio (allegato A); di preferenza (allegato D); di riserva (allegato E, solamente per i concorsi ai profili della terza qualifica funzionale ex quarta); di accesso ai laboratori (allegato C, solamente per i concorsi al profilo professionale di assistente tecnico).
7.6 La domanda deve recare la data ed essere sottoscritta dall'aspirante.
7.7 Non e' necessaria alcuna autenticazione della sottoscrizione (legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 3, comma 5).
7.8 I provveditori agli studi assegneranno un termine perentorio di dieci giorni per la regolarizzazione delle domande prive totalmente o parzialmente di alcune delle dichiarazioni che i candidati sono tenuti ad effettuare. La regolarizzazione non e' necessaria ove cio' che si sarebbe dovuto dichiarare risulti dal contesto della domanda stessa o da certificazione validamente prodotta o allegata d'ufficio.
7.9 E' sempre facolta' dell'amministrazione accertare con mezzi propri la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati.
7.10 L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda l'esatto recapito. Ogni variazione di recapito dovra' essere comunicata mediante lettera raccomandata al provveditorato agli studi della provincia nella quale il candidato ha chiesto di concorrere, precisando la procedura concorsuale cui fa riferimento.
 
Art. 8. Domanda di ammissione dei candidati gia' inseriti nella graduatoria
permanente provinciale per le assunzioni a tempo indeterminato.
8.1 La domanda di ammissione (allegato B/2), redatta in carta libera, deve essere presentata nel termine perentorio di trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del bando di concorso all'albo del provveditorato agli studi.
8.2 La domanda di ammissione deve essere presentata nella sola provincia in cui il candidato sia gia' inserito nella graduatoria provinciale permanente per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui al citato art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994, per il medesimo profilo professionale cui intende concorrere.
8.3 La domanda di ammissione puo' essere presentata direttamente al provveditorato agli studi che ne rilascera' ricevuta, oppure puo' essere spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. E' escluso ogni altro mezzo di inoltro.
Le domande dei candidati residenti o comunque in servizio all'estero possono essere inoltrate, tramite l'autorita' consolare, al provveditorato agli studi competente. Copia della domanda di partecipazione e degli eventuali allegati sara' inviata dalla stessa autorita', per conoscenza, al Ministero degli affari esteri - Direzione generale delle relazioni culturali - Ufficio V (ex X).
8.4 Nella domanda di ammissione (allegato B/2) il candidato deve indicare:
a) il cognome e il nome (per le coniugate va indicato solamente il cognome di nascita);
b) la data e il luogo di nascita;
c) la richiesta di essere ammesso al concorso per soli titoli indetto ai sensi dell'art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994, precisando il profilo professionale cui intende concorrere e di essere gia' inserito nella relativa graduatoria provinciale permanente per le assunzioni a tempo indeterminato, specificando la posizione conseguita, il punteggio e le eventuali preferenze;
d1) i titoli di cultura, o di servizio (allegato A), o di accesso a laboratori (allegato C), o di preferenza (allegato D), o di riserva (allegato E, solamente per i profili della terza qualifica ex quarta) conseguiti successivamente alla scadenza del termine finale per la presentazione della domanda di ammissione relativa al concorso in base al quale il candidato ha conseguito l'attuale posizione nella graduatoria permanente di cui al citato art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 (graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato) nella medesima provincia e per il medesimo profilo professionale, titoli di cui chiede la valutazione al fine di aggiornare la propria situazione nell'ambito della predetta graduatoria permanente. Il candidato deve specificare i nuovi titoli di cui e' in possesso e gli estremi del loro conseguimento;
d2) (in aggiunta o in sostituzione della precedente lettera d1) i titoli di riserva (allegato E, nei concorsi alla terza qualifica) conseguiti precedentemente al termine di cui alla lettera d1) anche se eventualmente prodotti in precedenti tornate concorsuali. Il candidato deve indicare, inoltre, gli estremi del conseguimento di tali titoli e la precedente tornata concorsuale in cui siano stati eventualmente gia' prodotti;
e) di essere in servizio con nomina a tempo determinato nella medesima provincia e per il medesimo profilo professionale cui intende concorrere, precisando l'istituzione scolastica di servizio (se nel suddetto servizio);
e1) oppure, di essere inserito nella graduatoria provinciale per le supplenze statali relativa alla medesima provincia e al medesimo profilo professionale cui intende concorrere, precisando la posizione, il punteggio e le eventuali preferenze (ove ricorra tale circostanza);
e2) oppure, in via subordinata, di essere in possesso di uno degli altri requisiti di servizio di cui al precedente art. 6, comma 2, lettera b) (ove ricorra l'una o l'altra delle circostanze ivi previste) precisando il tipo di servizio (con lo Stato o con l'ente locale) l'istituzione scolastica in cui il servizio e' stato svolto, la durata, la data di inizio e della cessazione.
Ai fini del presente articolo si applica quanto stabilito dal successivo art. 17, comma 1.
8.5 Nella domanda di ammissione il candidato deve, altresi', dichiarare sotto la propria responsabilita':
f) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato della Comunita' europea;
g) il comune nelle cui liste elettorali sia iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o delle cancellazione dalle liste medesime;
h) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti. La dichiarazione puo' essere omessa se negativa;
i) di non trovarsi nelle altre condizioni di inammissibilita' di cui al precedente art. 5, comma 3, lettere d), e), f)
l) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
m) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, se uomini;
n) di non aver prodotto domanda di ammissione in altra provincia.
8.6 La domanda deve recare la data ed essere sottoscritta dall'aspirante.
8.7 Non e' necessaria alcuna autenticazione della sottoscrizione.
8.8 I provveditori agli studi assegneranno un termine perentorio di dieci giorni per la regolarizzazione delle domande prive totalmente o parzialmente di alcune delle dichiarazioni che i candidati sono tenuti ad effettuare. La regolarizzazione non e' necessaria ove cio' che si sarebbe dovuto dichiarare risulti dal contesto della domanda stessa o da certificazione validamente prodotta o allegata d'ufficio.
8.9 E' sempre facolta' dell'amministrazione accertare con mezzi propri la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati.
8.10 L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda l'esatto recapito.
Ogni variazione di recapito dovra' essere comunicata mediante lettera raccomandata al provveditorato agli studi della provincia nella quale il candidato ha chiesto di concorrere, precisando la procedura concorsuale cui fa riferimento.
 
Art. 9.
Certificazione dei titoli
9.1 I candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994, ai fini dell'ammissione, devono produrre in allegato alla domanda o nel medesimo termine e con le medesime modalita' previste per la presentazione della domanda di ammissione:
a) i titoli prescritti per l'accesso al concorso di cui all'art. 5, commi 5, 6, 7;
b) idonea certificazione rilasciata dalla competente autorita' dell'istituzione scolastica comprovante la prestazione del servizio richiesto come requisito di ammissione (art. 5, comma 2) (ventiquattro mesi);
c) idonea certificazione rilasciata dalla competente autorita' dell'istituzione scolastica comprovante, ove ricorra tale circostanza, che il candidato e' in servizio a tempo determinato come richiesto dal precedente art. 5, comma 1, lettera a) oppure abbia prestato il servizio di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c) oppure d). L'iscrizione nella graduatoria provinciale per le supplenze statali di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera b), e' accertata d'ufficio da parte del competente Provveditore agli studi.
9.2 I candidati che concorrono per l'aggiornamento nell'ambito della graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato in cui sono gia' inseriti, a pena di nullita', devono produrre in allegato alla domanda o nel medesimo termine e con le medesime modalita' previste per la presentazione della domanda di ammissione:
a) idonea certificazione rilasciata dalla competente autorita' dell'istituzione scolastica comprovante, ove ricorra tale circostanza, che il candidato e' o sia stato in servizio a tempo determinato come richiesto dal precedente art. 6, comma 2, lettera b).
L'iscrizione nella graduatoria provinciale per le assunzioni a tempo indeterminato (art. 6, comma 2, lettera a) e l'iscrizione nella graduatoria provinciale per le supplenze statali (art. 6, comma 2, lettera b) sono accertate d'ufficio da parte del competente provveditore agli studi;
b) almeno un titolo di cultura, o di servizio, o di preferenza, o di accesso a laboratori (per il profilo professionale di assistente tecnico) conseguito successivamente alla scadenza del termine finale per la presentazione della domanda di ammissione al concorso in base al quale il candidato ha conseguito l'attuale posizione nella graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre (art. 6, comma 1, lettere a), b), c): oppure, almeno un titolo di riserva (concorsi ai profili professionali della terza qualifica funzionale) anche se conseguito precedentemente alla scadenza del predetto termine ed eventualmente gia' prodotto in analogo concorso.
9.3 I titoli di cultura, di servizio o di preferenza o di riserva o di accesso in laboratorio perche' siano presi in considerazione ai fini delle annesse tabelle devono essere prodotti in allegato alla domanda o nel medesimo termine e con le medesime modalita' previste per la presentazione della domanda di ammissione.
9.4 Gli attestati regionali rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978 devono essere integrati da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studio.
9.5 Qualora la certificazione da produrre debba essere rilasciata dal medesimo provveditore agli studi cui e' indirizzata la domanda di ammissione, oppure sia gia' agli atti del medesimo provveditorato, e' sufficiente che il candidato indichi nella domanda di ammissione il possesso del titolo e gli elementi necessari per la sua acquisizione. La certificazione deve essere allegata d'ufficio alla domanda ed e' valida a tutti i fini del presente bando.
9.6 Qualora il possesso di titoli che devono essere oggetto di certificazione da parte dei candidati sia stato dichiarato nella domanda di ammissione il Provveditore agli studi assegna un termine perentorio di dieci giorni per la produzione della richiesta certificazione che risulti totalmente o parzialmente mancante.
Il medesimo termine perentorio e' assegnato per la produzione del piano di studio, ove sia stato prodotto un attestato di qualifica che ne sia privo.
9.7 La certificazione del servizio prestato e' valida a tutti i fini della presente ordinanza anche se priva di annotazioni di merito, purche' non rechi esplicita menzione di eventuali motivi di demerito.
9.8 Tutte le certificazioni previste dal presente articolo possono essere validamente prodotte in fotocopia autenticata dal candidato con la dizione "copia conforme all'originale", data e firma del candidato.
 
Art. 10.
Norme sui documenti
10.1 La domanda di ammissione ed i relativi documenti, non sono soggetti all'imposta di bollo (legge 23 agosto 1988, n. 370, art. 1).
10.2 I documenti possono essere esibiti, oltre che in originale o in copia notarile, anche in copie ottenute con i procedimenti meccanici o fotografici di cui alla tabella B annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (Gazzetta Ufficiale n. 209 del 20 agosto 1962) autenticate ai sensi dell'art. 14, comma secondo, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, oppure autenticate dal candidato stesso mediante l'apposizione di data e firma sotto la dizione "copia conforme all'originale".
10.3 I provveditori agli studi assegneranno un termine perentorio di giorni dieci per la regolarizzazione dei documenti esibiti in copia priva di autentica o autenticata in modo difforme da quanto prescritto dal precedente comma 2.
In caso di mancata regolarizzazione i documenti medesimi non possono essere presi in alcuna considerazione.
10.4 E' sempre in facolta' dell'amministrazione accertare con mezzi propri la veridicita' dei documenti esibiti dai concorrenti.
 
Art. 11. Inammissibilita' della domanda, esclusione dal concorso, nullita'
della domanda
11.1 Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori del termine di cui al comma 1 dei precedenti articoli 7 e 8 nonche' le domande da cui non e' possibile evincere le generalita' del candidato o il concorso cui si chiede di partecipare.
11.2 Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, fino all'approvazione in via definitiva delle risultanze concorsuali da parte del provveditore agli studi, l'esclusione dei candidati che:
a) risultino privi dei requisiti di cui al precedente art. 5;
b) abbiano formulato nella domanda di ammissione affermazioni non veritiere o abbiano prodotto documenti non veritieri;
c) non abbiano regolarizzato entro il termine di dieci giorni la domanda priva totalmente o parzialmente di alcuna delle dichiarazioni di cui al comma 5, lettere i), l), m), n), o), p) e q) del precedente art. 7, qualora cio' che doveva essere dichiarato non risulti dal contesto della domanda stessa oppure dalla documentazione validamente prodotta o allegata d'ufficio (art. 7, comma 8);
d) non abbiano presentato la certificazione prescritta per l'ammissione nel termine e nelle forme prescritte (art. 9, comma 1) o non abbiano regolarizzato la certificazione prescritta per l'ammissione prodotta in copia non autenticata o autenticata in modo difforme delle disposizioni in materia (art. 10, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 5 e comma 6 del presente bando).
11.3 Le domande di aggiornamento prodotte dai candidati gia' inclusi nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato sono nulle se prive totalmente o parzialmente di alcune delle dichiarazioni di cui al comma 5, lettere f), g), h), i), l), m) e n) del precedente art. 8 qualora non siano state regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte (art. 8, comma 8), oppure, se prive della prescritta certificazione o questa non sia stata regolarizzata (art. 9, comma 6; art. 10, comma 3).
11.4 L'inammissibilita' della domanda, l'esclusione o la nullita' della domanda sono disposte con atto del provveditore agli studi entro l'approvazione in via definitiva delle risultanze concorsuali e comunicate ai candidati interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, insieme alla indicazione della loro impugnabilita' mediante ricorso gerarchico o ricorso al tribunale amministrativo regionale (art. 15).
11.5 I candidati gia' inseriti in graduatoria che abbiano prodotto domanda per l'aggiornamento della propria situazione la cui domanda e' inammissibile o nulla, o che, comunque, non conseguano alcun miglioramento, restano in graduatoria con il punteggio e con il riconoscimento dei titoli gia' acquisiti.
 
Art. 12.
Commissioni giudicatrici
12.1 Le commissioni giudicatrici sono composte secondo le disposizioni dell'art. 555 del decreto legislativo n. 297/1994 per i concorsi della terza qualifica (ex quarta).
Per i concorsi della quarta qualifica (ex terza) si applicano le disposizioni dell'art. 11, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.
12.2 Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica di qualifica non inferiore alla sesta.
12.3 Almeno un terzo dei componenti della commissione esaminatrice deve essere di sesso femminile, salvo motivate impossibilita'.
12.4 Si applicano le incompatibilita' di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, cosi' come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.
 
Art. 13. Formazione delle graduatorie o delle risultanze concorsuali e accesso
ai documenti amministrativi
13.1 I candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 sono inseriti in un apposito elenco secondo il punteggio complessivo riportato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (allegato A), con l'indicazione delle eventuali preferenze (allegato D), riserve (allegato E, per i concorsi ai profili della terza qualifica funzionale, ex quarta), nonche' dei titoli di accesso ai laboratori (allegato C, per gli assistenti tecnici).
13.2 I candidati gia' inseriti nella suddetta graduatoria permanente che chiedono l'aggiornamento della propria situazione sono inseriti in apposito elenco alfabetico con l'indicazione del punteggio aggiuntivo delle preferenze e/o delle riserve (solamente per la terza qualifica funzionale) conseguiti nel concorso e/o di ulteriori titoli di accesso ai laboratori (allegato C) per gli assistenti tecnici, oppure con l'indicazione che nessun ulteriore punteggio o titolo e' stato loro riconosciuto. In tale caso, cosi' come nel caso in cui non sia stata prodotta domanda di aggiornamento, i candidati gia' inseriti in graduatoria, mantengono il punteggio ed il riconoscimento dei titoli gia' acquisiti.
13.3 L'istituzione, l'aggiornamento e l'integrazione della graduatoria permanente in base alle risultanze concorsuali sono effettuati a cura del provveditore agli studi.
Le risultanze concorsuali e la graduatoria permanente aggiornata ed integrata sono depositate per dieci giorni nella sede dell'ufficio scolastico competente. Del deposito e' dato avviso mediante affissione all'albo. Chiunque vi abbia interesse ha facolta' di prenderne visione e, entro il medesimo termine di dieci giorni, puo' presentare reclamo scritto esclusivamente per errori materiali od omissioni, al provveditore agli studi, il quale puo' procedere alle rettifiche anche d'ufficio senza dare comunicazione agli interessati.
13.4 Successivamente il provveditore agli studi procede all'approvazione in via definitiva delle risultanze concorsuali e della graduatoria permanente aggiornata ed integrata, dopo aver accertato la regolarita' della relativa procedura.
All'approvazione segue l'immediata pubblicazione, all'albo dell'ufficio, delle risultanze concorsuali e della graduatoria permanente, con l'indicazione della loro impugnabilita' esclusivamente per via giurisdizionale o straordinaria. Gli atti predetti sono inviati agli organi di controllo.
13.5 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, gli uffici scolastici adotteranno ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione dei singoli interessati.
Il diritto di accesso ai documenti concorsuali potra' essere esercitato dagli interessati, previa richiesta da prodursi entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive, nel periodo di trenta giorni successivi alla scadenza della predetta data di pubblicazione.
Tali adempimenti saranno affidati di norma all'impiegato che ha svolto le mansioni di segretario della commissione ovvero ad altro impiegato, designato dall'ufficio scolastico competente e saranno svolti nella sede indicata dall'ufficio stesso. Successivamente il diritto di accesso e' esercitato secondo le norme generali vigenti in materia. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
 
Art. 14.
Assunzioni a tempo indeterminato
14.1 I candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente e nell'ordine della medesima, sono assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili all'atto dell'assunzione (art. 2 della presente ordinanza).
14.2 Nelle assunzioni effettuate in base alle graduatorie permanenti dei profili professionali della terza qualifica funzionale (ex quarta) si applicano le riserve di cui all'allegato E della presente ordinanza ai sensi della vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie (legge n. 482/1968 e successive integrazioni e modificazioni, nonche' legge 12 marzo 1999, n. 68, con particolare riferimento agli articoli 3; 7, comma 2, e 18).
14.3 Le assunzioni degli assistenti tecnici verranno effettuate nei confronti dei candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente, che siano in possesso, oltre che degli altri requisiti richiesti, anche dei titoli di accesso ai laboratori quali risultano dalle predette graduatorie e corrispondenti ai laboratori disponibili all'atto dell'assunzione (allegato C). A tal fine i provveditori agli studi daranno in visione ai candidati utilmente collocati in graduatoria un apposito prospetto da cui risulti l'insieme dei posti di assistente tecnico, ripartiti per aree di laboratori, disponibili all'atto delle assunzioni medesime.
14.4 Le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati non inclusi sotto riserva nelle rispettive graduatorie (art. 15, comma 3 della presente ordinanza).
I candidati inclusi sotto riserva saranno assunti solamente a seguito di scioglimento della medesima in senso favorevole (art. 15, comma 3, della presente ordinanza).
14.5 Le assunzioni sono effettuate anche se gli atti del concorso siano ancora all'esame dell'organo di controllo competente.
Gli atti di assunzione sono immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se l'organo di controllo ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla ricusazione del visto devono essere comunque remunerate.
14.6 I candidati che non conseguano l'assunzione per carenza di posti disponibili o di laboratori corrispondenti ai titoli di accesso prodotti in concorso hanno titolo a restare inseriti nella graduatoria medesima, che ha vigenza permanente, ai sensi dell'art. 554 del citato decreto legislativo n. 297/1994.
14.7 Il rapporto di lavoro e' disciplinato dalle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente all'atto dell'assunzione.
 
Art. 15.
Ricorsi
15.1 Avverso i provvedimenti di inammissibilita' della domanda di partecipazione al concorso, di esclusione dal medesimo, o di nullita' della domanda (precedente art. 11) e' ammesso ricorso gerarchico al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Div. I, per il tramite del provveditorato agli studi, ovvero ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale.
15.2 Avverso i provvedimenti adottati su ricorso gerarchico ovvero contro il silenzio dell'amministrazione e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale.
15.3 I concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilita' della domanda di partecipazione, di esclusione, o di nullita' della domanda, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente al concorso e vengono iscritti sotto riserva nella relativa graduatoria. Tale iscrizione sotto riserva nella graduatoria non comporta l'assunzione che sara' effettuata nei confronti dei candidati iscritti a pieno titolo.
15.4 Avverso il decreto di approvazione in via definitiva della graduatoria e' ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato per i soli vizi di legittimita'.
 
Art. 16.
Adempimenti dei provveditorati agli strudi
16.1 I provveditori agli studi curano lo svolgimento delle procedure inerenti il concorso disciplinato dalla presente ordinanza, in particolare:
a) assicurano la pubblicazione del bando di concorso all'albo del provveditorato agli studi;
b) curano l'esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla regolarita' formale delle domande stesse e della documentazione, nonche' alla loro eventuale regolarizzazione da parte dei candidati secondo le disposizioni della presente ordinanza;
c) nominano la commissione giudicatrice;
d) emanano gli eventuali decreti di inammissibilita' o di esclusione o di nullita' della domanda;
e) vigilano sul corretto espletamento del concorso;
f) curano l'aggiornamento e l'integrazione della graduatoria permanente in base alle risultanze concorsuali;
g) con decreto definitivo approvano la graduatoria permanente aggiornata ed integrata, assicurandone la pubblicazione mediante affissione all'albo del provveditorato agli studi e l'invio agli organi di controllo;
h) provvedono all'assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria.
 
Art. 17.
Norme finali e di rinvio
17.1 Ai fini della presente ordinanza, il servizio prestato nei precorsi profili professionali del personale A.T.A. (decreto del Presidente della Repubblica n. 588/1985) o nelle precorse qualifiche del personale non docente (decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1974) e' considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali.
Lo status di personale A.T.A. statale nel profilo di aiutante cuoco e il relativo servizio sono equiparati a quelli di cuoco ai fini dell'ammissione ai concorsi per quest'ultimo profilo professionale.
17.2 Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza si applicano, purche' compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art. 604 del decreto legislativo n. 297/1994).
17.3 La presente ordinanza sara' inviata alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 30 maggio 2000
Il Ministro: De Mauro Registrata alla Corte dei conti il 19 luglio 2000 Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 238
 
Allegato 1

Avvertenze alle tabelle A/1 - A/2 - A/3 - A/4
A) Nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica si intendono compresi le scuole materne statali e le scuole ed istituti speciali di Stato.
B) Il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego e' considerato servizio effettivo nella medesima qualifica. Il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego e' considerato come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.
C) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero e' equiparato, ai fini della valutazione, al corrispondente servizio prestato in Italia.
D) Sono valutabili i periodi di servizio maturati entro il termine previsto per la domanda di partecipazione al concorso e i titoli di cultura posseduti alla stessa data, purche' nel medesimo termine ne sia stata prodotta idonea documentazione, salvo espresse disposizioni contrarie.
E) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1974 e nei profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 588/1985 e' considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.
F) La valutazione di cui al punto 1 delle tabelle A/1; A/2; A/3; A/4, compete unicamente ai candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria di cui al citato art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e non ai candidati che concorrono per conseguire l'aggiornamento della propria posizione.
G) Ai fini dei punteggi previsti per i titoli di servizio si computano tutti i periodi di effettivo servizio, nonche' i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianita' di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
H) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti. La valutazione di un titolo di studio o di un attestato rende impossibile l'assegnazione di punteggi per il corso o per le prove in base ai quali il titolo o l'attestato sia stato conseguito.

Allegato A/1
Tabella di valutazione dei titoli per il concorso al profilo
professionale di assistente amministrativo.

A) Titoli di cultura.
1. Diploma di scuola secondaria di primo grado:
oppure qualsiasi diploma di secondo grado che consenta l'iscrizione ad almeno un corso di laurea;
oppure diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilita' di azienda; operatore della gestione aziendale; operatore della impresa turistica);
oppure qualsiasi diploma di qualifica del settore commerciale rilasciato da un istituto professionale, compresi quelli non piu' previsti nell'attuale ordinamento scolastico e quelli rilasciati dalle soppresse scuole tecniche a tipo commerciale;
oppure diploma di qualifica di addetto alla segreteria ed amministrazione di albergo, rilasciato da istituti professionali alberghieri: media dei voti rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiranno i seguenti valori: sufficiente 6, buono 7, distinto 8, ottimo 9.
Ove siano stati prodotti piu' titoli fra quelli sopraindicati si valuta il piu' favorevole.
(1) (Avvertenze, lettera F).
2. Per i titoli di cui al punto precedente e non valutati ai sensi di tale punto perche' non piu' favorevoli o perche' prodotti da candidati gia' inseriti in graduatoria (Avvertenze, lettera F) o per i diplomi di qualifica non previsti come titoli di accesso, o per la licenza di scuola tecnica (si valuta un solo titolo) (1): punti 2.
3. Diploma di laurea (si valuta un solo titolo) (1): punti 2.
4. Attestato di qualifica professionale di cui all'art. 14 della legge n. 845/1978, attinente alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici (2): punti 1,50.
5. Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituti dallo Stato, regioni o altri enti pubblici (si valuta un solo attestato) (2) (7): punti 1.
6. Idoneita' in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali. Si valuta una sola idoneita': punti 1. B) Titoli di servizio.
7. Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualita' di responsabile amministrativo o assistente amministrativo nelle scuole o istituti statali, o conformati, di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali o negli educandati femminili dello Stato (3) (4) (5) (6): punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni.
8. Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole o istituti di cui al precedente punto 7) ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (3) (4) (5) (6): punti 0,10 per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni.
9. Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e nei patronati scolastici (4) (5): punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni.

Allegato A/2 Tabella di valutazione dei titoli per il concorso ai profili
professionali di assistente tecnico, di cuoco, di infermiere.

A) Titoli di cultura.
1. Assistente tecnico:
a) diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico valido per l'ammissione al concorso;
b) diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico valido per l'ammissione al concorso;
c) diploma di scuola secondaria di primo grado;
d) qualsiasi diploma di maturita', corrispondente alle specifiche aree professionali, che consente l'accesso agli studi universitari.
Cuoco:
a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;
b) diploma di scuola secondaria di primo grado.
Infermiere:
a) diploma di infermiere professionale (se non espresso ne' in voto ne' in giudizi si valuta come sufficiente);
b) diploma di scuola secondaria di primo grado.
Media dei voti rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la votazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiranno i seguenti valori: sufficiente 6, buono 7, distinto 8, ottimo 9.
Si valuta uno solo dei titoli sopraindicati, quello piu' favorevole.
(1) (Avvertenze, lettera F).
2. Per i titoli di cui al punto precedente e non valutati ai sensi di tale punto perche' non piu' favorevoli o perche' prodotti da candidati gia' inseriti in graduatoria (Avvertenze, lettera F) (si valuta un solo titolo): punti 3.
3. Diploma di laurea (si valuta un solo titolo) (1): punti 2.
4. Idoneita' in precedenti concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale cui si concorre oppure nelle precorse qualifiche del personale A.T.A. o non docente, corrispondenti al profilo cui si concorre. Si valuta una sola idoneita': punti 2. B) Titoli di servizio.
5. Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria ed artistica e nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero in qualita' di assistente tecnico (limitatamente a tale profilo professionale) (3) (4) (5) (6): punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni.
6. Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in qualita' di cuoco (limitatamente a tale profilo professionale) (3) (4) (5) (6): punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni.
7. Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in qualita' di infermiere (limitatamente al profilo professionale di infermiere) (3) (4) (5) (6): punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni.
8. Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in qualita' di aiutante cuoco (limitatamente al profilo professionale di cuoco) (3) (4) (5) (6): punti 0,30 per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni.
9. Altro servizio effettivo comunque prestato in scuole o istituti statali o conformati d'istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (3) (4) (5) (6): punti 0,10 per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni.
10. Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e nei patronati scolastici (4) (5): punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni.

Allegato A/3
Tabella di valutazione dei titoli per il concorso al profilo
professionale di guardarobiere.

A) Titoli di cultura.
1. Diploma di scuola secondaria di primo grado; media del 6, oppure sufficiente: punti 2; media del 7 oppure buono: punti 2,50; media dell'8, oppure distinto: punti 3; media del 9, oppure ottimo: punti 3,50. (Media dei voti rapportata a decimi, escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta).
Si valuta uno solo dei titoli sopraindicati, quello piu' favorevole.
(1) (Avvertenze, lettera F).
2. Diploma di maturita' che consenta l'accesso agli studi universitari (1): punti 3.
3. Diploma di qualifica: punti 2.
4. Idoneita' conseguita in precedenti concorsi pubblici per esami o prove pratiche a posti di guardarobiere o aiutante guardarobiere.
Il punteggio viene attribuito una sola volta anche se si e' risultati idonei in piu' concorsi: punti 2. B) Titoli di servizio.
6. Servizio effettivo a tempo indeterminato o a tempo determinato prestato in qualita' di guardarobiere o di aiutante guardarobiere, in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica statali o conformati, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato (3) (4) (5) (6): punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni.
7. Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole ed istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compresi il servizio di insegnamento prestato nei corsi C.R.A.C.I.S. (3) (4) (5) (6): punti 0,15 per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni.
8. Servizio effettivo prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (4) (5): punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni.

Allegato A/4
Tabella di valutazione dei titoli per il concorso al profilo
di collaboratore scolastico.

A) Titoli di cultura.
1. Diploma di scuola secondaria di primo grado (media dei voti rapportata a decimi, escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta): media del 6 oppure sufficiente - 2; media del 7 oppure buono - 2,5; media dell'8 oppure distinto - 3; media del 9 oppure ottimo - 3,5.
(1) (Avvertenze, lettera F).
2. Diploma di qualifica, o diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o artistica (1): punti 3. B) Titoli di servizio.
3. Servizio effettivo a tempo indeterminato o a tempo determinato prestato in qualita' di collaboratore scolastico in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica statali o conformati, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato (3) (4) (5) (6): punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni.
4. Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole ed istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (3) (4) (5) (6): punti 0,15 per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni.
5. Servizio effettivo prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (4) (5): punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni. Note alle tabelle di valutazione
(1) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi ne' in voti ne' in giudizi si considerano come conseguiti con la sufficienza.
(2) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero a tale attestato viene equiparato, ai sensi dell'art. 6 del decreto interministeriale 14 novembre 1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli affari esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero della pubblica istruzione per il personale da inviare all'estero.
(3) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate il punteggio e' ridotto alla meta'.
Il certificato che all'uopo viene rilasciato deve contenere specifica indicazione del versamento dei relativi contributi previdenziali.
(4) Il servizio deve essere documentato da un certificato rilasciato dalle autorita' competenti da cui risultino la qualifica rivestita, la carriera, il profilo di appartenenza e la durata del servizio. I certificati in parola devono specificare se il rapporto di servizio sia o meno cessato e, nel primo caso, se esso abbia dato luogo a trattamento di pensione.
Tale ultima circostanza puo' anche essere validamente dichiarata sotto la propria responsabilita' dal candidato il quale, comunque, deve dichiarare se gode o meno di altri trattamenti pensionistici.
(5) La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza.
(6) Il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego con gli enti locali i quali sono tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale non docente (amministrativo, tecnico e ausiliario) viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, lettera d) della presente ordinanza.
Per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale il punteggio e' attribuito in proporzione alla quota della prestazione.
(7) La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i "servizi meccanografici" siano prodotti diplomi o attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o piu' discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici", sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo gia' oggetto di valutazione.
 
Allegato B/1

Schema di domanda (in carta libera) (Per i candidati non inclusi nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato della medesima provincia e profilo per la quale si concorre)

Al provveditore agli studi di .....

...l... sottoscritt... (1) nat... a ......................... (provincia di) ... il ......................... e residente in ...... (provincia di ....................) via ..... n. .......... c.a.p. .............................. chiede di essere ammesso al concorso per titoli relativo al profilo professionale di ..... della .................... qualifica funzionale del personale amministrativo, tecnico, ausiliario della scuola indetto dal provveditore agli studi della provincia di ....... ai sensi dell'art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
...l... sottoscritt..., a tal fine, dichiara:
a) di essere in possesso di uno o piu' dei seguenti titoli richiesti per l'ammissione al concorso (6):
1) diploma di qualifica rilasciato da istituto professionale o diploma di maturita' ......... conseguito in data .................... presso ........ di .........................;
2) diploma di scuola secondaria di primo grado conseguito in data .................... presso ......... di .........................;
3) attestato di qualifica conseguito in data .................... presso la regione ...... rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978 (2) (3) (6);
4) titolo professionale ........ conseguito in data .................... presso ....... di ......................... gia' previsto per l'ammissione al corrispondente concorso dall'ordinanza ministeriale 6 novembre 1984 (decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1974) e di essere inserito in base a tale titolo nella graduatoria provinciale per le supplenze, di corrispondente qualifica relativa all'anno scolastico 1986/1987;
b) di aver raggiunto un'anzianita' di almeno due anni (ventiquattro mesi) di servizio scolastico (4) (6) nel medesimo profilo e/o in profili appartenenti alla qualifica funzionale della scuola immediatamente superiore, servizio prestato con rapporto di impiego di ruolo o non di ruolo con lo Stato o con gli enti locali tenuti a fornire personale A.T.A. alle istituzioni scolastiche statali (7);
c) di essere in servizio in qualita' di ......................................... a tempo determinato presso l'istituzione scolastica ............................ della provincia di ..... (se in servizio) (6) (7);
d1) oppure, di essere incluso nella graduatoria provinciale per le supplenze statali della medesima provincia in cui si concorre e per il medesimo profilo professionale al posto n. .......... con punti ............... (se inserito) (7);
d2) oppure, di non essere in servizio per scadenza del contratto individuale di lavoro e di avere prestato nel corso dell'anno scolastico 1999/2000, nella medesima provincia e nel medesimo profilo cui si concorre, il seguente servizio scolastico statale a tempo determinato: servizio di ...... dal ......................... al ......................... presso l'istituto scolastico ....... (6) (7);
d3) oppure, di essere stato, tra il 25 maggio 1999 e la presentazione della domanda di ammissione, nella medesima provincia e nel medesimo profilo cui si concorre, personale della scuola con rapporto di impiego a tempo determinato con gli enti locali tenuti a fornire personale alle istituzioni scolastiche statali, rapporto di impiego cessato per scadenza della assunzione: servizio nel profilo professionale di ........ presso l'istituto scolastico dal ......................... al ......................... e di essere cessato dal servizio per scadenza dell'assunzione il ......................... (6).
Dichiara, altresi', sotto la propria responsabilita':
e) di essere cittadino italiano o del seguente Stato della Comunita' europea: ..................................................................... ...............;
f) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ............. ............................................; (oppure) di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo .....;
g) di aver riportato le seguenti condanne penali (eventuale) .... .................................. e/o di aver i seguenti carichi penali pendenti (eventuale) ............................................................. (5);
h) di non trovarsi nelle altre condizioni di inammissibilita' previste dal bando di concorso;
i) di non aver prestato altri servizi presso altre amministrazioni oppure di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni ...... servizi che sono cessati (eventualmente) per i seguenti motivi ................................................;
l) di aver la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ....... (se uomini);
m) di non avere prodotto domanda di ammissione in altra provincia;
n) di essere in possesso dei sottoindicati titoli di cultura o di servizio (4) (6) (allegati A/1 - A/2 - A/3 - A/4) di cui si chiede la valutazione ..................................................;
o) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all'allegato D del bando di concorso ......... (6);
p) di essere in possesso dei seguenti titoli di accesso ad aree di laboratori (assistente tecnici) (6): titolo ....... area ...............;
q) (solamente per i concorsi ai profili professionali della terza qualifica funzionale) di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva di cui all'allegato E del bando di concorso (6).
Data ........
Firma ..................
Domicilio ................................................................. c.a.p. ........ tel. .....................................
Si allega la seguente certificazione richiesta per l'ammissione al concorso.
Allegati:
1) ..................................................................... ..........;
2) ..................................................................... ......;
3) ..................................................................... ......................
Si allegano, altresi', i seguenti titoli valutabili.
Allegati: ..................................................................... ........
............................................................... ..........
............................................................... ..........
............................................................... ..........
(1) Indicare il cognome e il nome; le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita.
(2) Sono ugualmente validi gli attestati di qualifica rilasciati ai sensi di leggi regionali, ovvero di norme anteriori all'entrata in vigore della legge n. 845/1978. Si applica la disposizione di cui alla successiva nota (3).
(3) Gli attestati di qualifica rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978 non sono validi ai fini dell'ammissione al concorso, se non siano stati integrati da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studio. Gli attestati di qualifica ai fini della ammissione devono altresi' recare l'indicazione della durata del corso in base al quale sono stati rilasciati. Tale ultima disposizione non si applica ai candidati che siano inseriti nella graduatoria supplenze della provincia e del profilo cui si concorre in base all'ordinamento anteriore al Contratto collettivo nazionale di lavoro.
(4) La certificazione del servizio e' valida ai fini del presente concorso anche se non reca annotazioni di merito purche' sprovvista di annotazioni relative a motivi di demerito. Il servizio prestato nelle precorse qualifiche o profili professionali del personale statale della scuola e' equiparato al servizio prestato nei corrispondenti attuali profili del personale statale della scuola.
(5) Indicare la data del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emesso.
(6) I titoli devono essere allegati alla domanda di ammissione o inoltrati nel medesimo termine e con le medesime modalita' della domanda.
(7) Lo status di personale statale della scuola nella qualifica di aiutante cuoco non di ruolo e il servizio di aiutante cuoco sono equiparati a quello di cuoco al fine dell'ammissione ai concorsi per quest'ultimo profilo professionale.

Allegato B/2

Schema di domanda (in carta libera) (Per i candidati gia' inclusi nella corrispondente graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato della medesima provincia nella quale si concorre)

Al provveditore agli studi di .......

...l... sottoscritt... ...... (1) nat... a ......................... (provincia di ......) il ......................... e residente in ...... (provincia di ....................) via ...... n. .......... c.a.p. ................ chiede di essere ammesso al concorso per titoli indetto dal provveditore agli studi di ...... al fine di aggiornare la propria posizione nell'ambito della graduatoria permanente di cui all'art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994, relativa al profilo professionale di ......, della ......................... qualifica funzionale del personale amministrativo, tecnico, ausiliario della scuola.
...l... sottoscritt..., a tal fine, dichiara:
a) di essere gia' inserito nella graduatoria permanente, di cui all'art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato), della medesima provincia in cui concorre e per il medesimo profilo professionale al posto n. .......... con punti ......................... e con le seguenti eventuali preferenze ...... (6);
b) di essere in possesso dei seguenti titoli di cultura, di servizio (tabelle A/1, A/2, A/3, A/4) o di preferenza (allegato D) o di accesso a laboratori (allegato C) conseguiti successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande del concorso in base al quale ha ottenuto il punteggio indicato alla precedente lettera a): ...... (2) (3) (5);
c) (solamente nel concorso ai profili della terza qualifica funzionale, ex quarta) di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva (allegato E) conseguiti precedentemente/successivamente al termine di cui sopra: ...... (5).
Si precisa al riguardo che tali titoli sono stati gia' prodotti nella precedente corrispondente tornata concorsuale svoltasi presso codesto provveditorato il ......................... (se prodotto in precedente analogo concorso);
(oppure) Si precisa al riguardo che tali titoli non sono stati prodotti in precedenti corrispondenti tornate concorsuali svoltesi presso codesto provveditorato;
d) di essere attualmente in servizio in qualita' di ...................... a tempo determinato presso l'istituzione scolastica ............................ della provincia di ............................ (se in servizio) (5) (6);
e1) oppure, di essere incluso nella graduatoria provinciale per le supplenze statali della medesima provincia in cui si concorre e per il medesimo profilo professionale con punti .................... al posto n. .......... (se inserito) (6);
e2) oppure, di avere prestato nella medesima provincia e profilo cui si concorre, il seguente servizio statale a tempo determinato nell'anno scolastico 1999/2000 e di non essere attualmente in servizio per scadenza dell'assunzione: servizio nel profilo professionale di ........................... presso l'istituzione scolastica ...... dal ......................... al ......................... (5) (6);
e3) oppure, di essere stato tra il 25 maggio 1999 e la presen-tazione della domanda di ammissione, nella medesima provincia e per il medesimo profilo professionale cui si concorre, personale scolastico con rapporto di impiego a tempo determinato con gli enti locali tenuti a fornire personale alle istituzioni scolastiche statali, rapporto di impiego cessato per scadenza dell'assunzione: servizio in qualita' di ............................, presso l'istituzione scolastica ......................... dal ......................... al ......................... (5).
Dichiara, altresi', sotto la propria responsabilita':
f) di essere cittadino italiano o del seguente Stato della Comunita' europea: ............................................................;
g) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ............. .................... (oppure) di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ..................................................................... ..........;
h) di aver riportato le seguenti condanne penali (eventuale) .... ...... e/o di aver i seguenti carichi penali pendenti (eventuale) ...... (4);
i) di non trovarsi nelle altre condizioni di inammissibilita' previste dal concorso;
l) di non aver prestato altri servizi presso altre amministrazioni oppure di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni .............................. servizi che sono cessati (eventualmente) per i seguenti motivi ..............................;
m) di aver la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ...... (se uomini);
n) di non avere prodotto domanda di ammissione in altra provincia.
Data ......
Firma ...........................
Domicilio ...... c.a.p. ...... tel. .........................................
Si allega la seguente certificazione (2) (3):
(1) ......
(2) ......
......
Si allegano, altresi', i seguenti titoli valutabili (2) (3):
......
......
......
......
(1) Indicare il cognome e il nome; le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita.
(2) La certificazione del servizio e' valida ai fini del presente concorso anche se non reca annotazioni di merito purche' sprovvista di annotazioni relative a motivi di demerito. Il servizio prestato nelle precorse qualifiche o profili professionali del personale statale della scuola e' equiparato al servizio prestato nei corrispondenti attuali profili del personale statale della scuola.
(3) Sono ugualmente validi gli attestati di qualifica rilasciati ai sensi di leggi regionali, ovvero di norme anteriori all'entrata in vigore della legge n. 845/1978, purche' integrati da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.
(4) Indicare la data del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emesso.
(5) I titoli devono essere allegati alla domanda di ammissione o inoltrati con le medesime modalita' della domanda.
(6) Lo status di personale statale della scuola nella qualifica di aiutante cuoco non di ruolo e il servizio di aiutante cuoco sono equiparati a quello di cuoco al fine della ammissione ai concorsi per quest'ultimo profilo professionale.
 
Allegato C

TABELLA DI CORRISPONDENZA

Titoli laboratori (per gli assistenti tecnici)
E' integralmente richiamata la disciplina complessiva (tabelle, normativa, eventuale rinvio a precorse disposizioni o tabelle da applicare in determinate circostanze) vigente per le nomine a tempo determinato alla data del bando di concorso.
Per le conseguenti assunzioni si fa riferimento alla disciplina complessiva piu' favorevole al candidato fra quella vigente alla data del bando di concorso e quella vigente all'atto delle nomine.
 
Allegato D

PREFERENZE

===================================================================== Codice| Descrizione =====================================================================
1 |gli insigniti di medaglia al valor militare; ---------------------------------------------------------------------
2 |i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; ---------------------------------------------------------------------
3 |i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; ---------------------------------------------------------------------
|i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
4 |privato; ---------------------------------------------------------------------
5 |gli orfani di guerra; ---------------------------------------------------------------------
6 |gli orfani dei caduti per fatto di guerra; ---------------------------------------------------------------------
|gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
7 |privato; ---------------------------------------------------------------------
8 |i feriti in combattimento; ---------------------------------------------------------------------
|gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
|speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia
9 |numerosa; ---------------------------------------------------------------------
|i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex 10 |combattenti; --------------------------------------------------------------------- 11 |i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; ---------------------------------------------------------------------
|i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore 12 |pubblico e privato; ---------------------------------------------------------------------
|i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
|sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in 13 |guerra; ---------------------------------------------------------------------
|i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
|sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 14 |fatto di guerra; ---------------------------------------------------------------------
|i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
|sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 15 |servizio nel settore pubblico e privato; ---------------------------------------------------------------------
|coloro che abbiano prestato servizio militare come 16 |combattenti; ---------------------------------------------------------------------
|coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
|titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha 17 |indetto il concorso; ---------------------------------------------------------------------
|i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli 18 |a carico; --------------------------------------------------------------------- 19 |gli invalidi ed i mutilati civili; ---------------------------------------------------------------------
|militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito 20 |al termine della ferma o rafferma.

A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore eta'.
 
Allegato E

RISERVE

Le riserve spettano:
1) (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parita' di titoli) a coloro che subiscono un'invalidita' permanente per effetto di ferite o lesioni riportate come conseguenza di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonche' al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai fratelli conviventi a carico (purche' unici superstiti) dei soggetti decaduti o resi permanentemente invalidi come conseguenza degli atti medesimi (legge 20 ottobre 1990, n. 302, art. 1, comma 1; legge 23 novembre 1998, n. 407, art. 1, comma 2) ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, art. 12;
(nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza ad ogni altra categoria) ai coniugi superstiti ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, art. 12;
2) alle persone in eta' lavorativa affette da minorazioni psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo che comportino una riduzione della capacita' lavorativa superiore al 45 per cento accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidita' civile in conformita' alla tabella indicativa delle percentuali di invalidita' per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanita' sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanita';
alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidita' superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
Si applicano le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, articoli 1, 3, 4 e 7, secondo comma, concernenti l'ammontare e il computo del contingente di posti da riservare ai beneficiari;
3) agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidita' riportata per tali cause, nonche' ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e ai profughi italiani rimpatriati, il cui status e' riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763.
Per quanto concerne il computo di posti da riservare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sopraindicate. Per quanto concerne l'ammontare del predetto contingente si applica l'art. 18, comma 2, della citata legge n. 68/1999;
4) ai militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20% delle vacanze annuali dei posti messi a concorso (art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537);
agli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale, nel limite del 2% dei posti destinati al concorso (art. 40, comma 2, della legge 20 settembre 1980, n. 574).
 
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