Gazzetta n. 179 del 2 agosto 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE
COMUNICATO
Dichiarazione di stato di sofferenza idrica nel bacino del Piave in concomitanza dello stato di siccita' riclassificato di "medio-grave" entita'. (Provvedimento n. 7).

IL SEGRETARIO GENERALE
Con provvedimento 30 giugno 2000 ha deliberato:
(Omissis).
Art. 1.
In relazione a quanto previsto dall'art. 1 della delibera del comitato istituzionale n. 4 del 16 marzo 2000 lo stato di sofferenza idrica nel bacino del Piave, gia' classificato con decreto n. 6 del 16 giugno 2000 dal segretario generale di "lieve-media" entita', e' aggiornato e riclassificato con il presente decreto in evento di "media-grave" entita' con l'adozione delle corrispondenti misure previste dalla delibera del comitato istituzionale sopracitata.
 
Art. 2.
In relazione a quanto sopra le utenze irrigue ed industriali dei consorzi Brentella di Pederobba, Destra Piave, Sinistra Piave, Basso Piave, Piavesella, nel periodo 1o luglio-15 agosto, del corrente anno, subiranno:
singolarmente una riduzione delle spettanze di prelievo rispetto a quanto assentito dal decreto di concessione nella misura del 10%;
globalmente, nello stesso periodo, una riduzione della media delle spettanze di prelievo del 20%.
 
Art. 3.
I consorzi irrigui ed industriali citati all'art. 2, nell'esercitare la derivazione avranno massima attenzione nell'uso della risorsa idrica, limitando al massimo l'esercizio al presentarsi di eventi piovosi;
 
Art. 4.
L'ENEL S.p.a. per l'intero periodo di attuazione delle misure di cui all'art. 2 assicurera' il vuotamento graduale dei serbatoi per integrare i deflussi naturali e garantire il soddisfacimento delle utenze irrigue di pianura, tenendo conto delle riduzioni temporanee sopra riportate.
Le attivita' ricreative che prevedono l'utilizzo delle acque invasate a scopo idroelettrico ed irriguo sono subordinate agli usi specifici degli invasi e pertanto devono essere con gli stessi compatibili.
 
Art. 5.
Nel periodo 1o luglio-15 agosto l'ENEL s.p.a. limitera' lo scarico delle acque attraverso la centrale di Caneva a quanto strettamente necessario per alimentare le utenze irrigue, su diretta richiesta del consorzio Basso Piave.
Il consorzio Basso Piave avra' cura, a sua volta, di limitare al massimo la derivazione dal sistema S. Croce-Fadalto-Caneva, privilegiando i prelievi dal fiume Livenza.
 
Art. 6.
In relazione a quanto previsto dall'art. 1 delle norme di salvaguardia di cui alla delibera del comitato istituzionale n. 4 del 16 marzo 2000, le misure di salvaguardia precedentemente adottate con delibera n. 1 del 22 marzo 1999 e con delibera n. 4 del 26 ottobre 1999 devono ritenersi temporaneamente sospese e verranno ripristinate nel momento in cui decadranno le condizioni di sofferenza idrica di cui all'art. 1 della delibera del comitato istituzionale n. 4 del 16 marzo 2000. Nel periodo di validita' delle presenti norme, dovra' essere garantita nell'alveo del Piave a valle delle sezioni sottomenzionate la corrispondente portata di minimo deflusso vitale:
diga di Valle di Cadore&ul1; | 0,8 m3/sec
diga del Mis&ul1; | 0,5 m3/sec
sbarramento di San Cipriano&ul1; | 0,6 m3/sec
sbarramento del Ghirlo&ul1; | 0,6 m3/sec
sbarramento di Soverzene&ul1; | (come da disciplinare)
sbarramento di Quero&ul1; | 1,0 m3/sec
sbarramento del Fener&ul1; | 1,0 m3/sec
sbarramento del Nervesa&ul1; | 6,0 m3/sec
 
Art. 7.
Con cadenza settimanale, gli uffici ed i soggetti derivatari sottoelencati provvederanno a comunicare alla segreteria tecnica dell'Autorita' di bacino ed al nucleo operativo del magistrato alle acque di Treviso i seguenti dati:
l'Ufficio idrografico e mareografico di Venezia: l'andamento delle precipitazioni che si sono verificate nell'ambito dei bacini idrografici del Piave, del Brenta e del Sile;
i consorzi di cui all'art. 2: le singole portate orarie derivate dai vari punti di prelievo;
l'E.N.E.L. S.p.a. e l'E.R.G.A. S.p.a., nelle rispettive competenze: la portata media giornaliera di sfioro e/o scarico dalla traversa di Busche, la portata oraria turbinata alla centrale di Quero, la portata media giornaliera turbinata dalla centrale di Croce del Gallo, la portata media giornaliera immessa all'incile del canale Castelletto-Nervesa.
 
Art. 8.
Le norme del presente decreto, sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino al 15 agosto del corrente anno.
In relazione all'incremento della produzione idrologica del bacino montano o ad un suo possibile decremento, nonche' in relazione all'andamento delle risorse idriche presenti nei serbatoi del bacino montano, la riduzione delle spettanze di cui all'art. 2 verranno verificate con cadenza settimanale e potranno essere sostanzialmente modificate o revocate.
Venezia, 30 giugno 2000
Il segretario generale: Rusconi
 
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