Gazzetta n. 178 del 1 agosto 2000 (vai al sommario)
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
COMUNICATO
Modificazioni allo statuto della Norwich Union assicurazioni S.p.a., in Milano

Con provvedimento n. 1612 del 17 luglio 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Norwich Union assicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in data 20 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 16 (Riformulazione e nuova disciplina in materia di: a) raduno e convocazione del consiglio di amministrazione: "Il consiglio si raduna, sia nella sede della societa', sia altrove, purche' in un Paese della Comunita' europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi opportuno nonche' quando ne sia fatta domanda da oltre la meta' dei suoi membri" (in luogo di "Il consiglio si raduna tutte le volte che il presidente o vice presidente lo ritenga opportuno, ovvero due altri amministratori ne facciano richiesta per iscritto, ovvero quando ne sia fatta richiesta per iscritto dal presidente del collegio sindacale. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o altrove in Italia o all'estero, purche' in Inghilterra o negli altri Paesi membri della Comunita' economica europea"); b) modalita' di convocazione: "La convocazione del consiglio si fara' dal presidente con lettera raccomandata tre giorni liberi prima e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax almeno un giorno prima al domicilio di ciascun consigliere" (in luogo di "Le convocazioni del consiglio di amministrazione sono fatte dal presidente o dal vice presidente o dall'amministratore delegato mediante avviso indicante giorno, ora, luogo e ordine del giorno della riunione, spedito per lettera raccomandata a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di urgenza l'avviso e' validamente comunicato per lettera, telegramma, telex o telefax, qualora esso pervenga al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo, non piu' tardi di due giorni prima della data fissata per la riunione"). Nuova disciplina: possibilita' di tenere le riunioni del consiglio di amministrazione in tele o videoconferenza - condizioni ed effetti; art. 20 (Riformulazione in materia di: "Il collegio sindacale e' composto da tre sindaci effettivi; vengono inoltre nominati due sindaci supplenti" (in luogo di "Il collegio sindacale e' composto di tre membri effettivi e due supplenti, e' nominato e funziona ai sensi di legge"). Soppressione dell'espressione "I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili").
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone