Gazzetta n. 178 del 1 agosto 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 2000
Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 1999, emanato ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, con il quale viene definito, sulla base dei criteri di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1998, il riparto tra le regioni e le province autonome del Fondo integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e borse di studio che, per l'anno 1999, ammonta a L. 150.000.000.000;
Visto l'art. 3 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale vengono indicati i criteri di riparto del Fondo per l'anno 2000;
Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome espresso nella seduta del 5 agosto 1999;
Vista la nota in data 29 luglio 1999 con la quale il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ha comunicato alla predetta Conferenza l'impegno del governo ad attivare un tavolo tecnico Stato-regioni per la revisione dei criteri di riparto da adottarsi per l'anno 2000;
Vista la nota in data 5 agosto 1999 con la quale il Ministero ha reso noto al coordinamento tecnico interregionale della regione Campania l'attivazione del predetto tavolo tecnico;
Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome espresso nella seduta del 20 gennaio 2000 sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante modifiche dei criteri di riparto del Fondo integrativo per l'anno 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Decreta:
Art. 1.
Destinazione del Fondo
1. Nelle more dell'attuazione del disposto dei commi 1, 2 e 3, dell'art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, i trasferimenti sul Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio, di seguito denominato Fondo, sono destinati dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sino all'esaurimento delle graduatorie degli idonei al loro conseguimento, secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 "Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari". Nell'utilizzo del Fondo, gradualmente e compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, e' riconosciuta la priorita' di destinazione a favore degli studenti di prima immatricolazione.
2. Nella concessione delle borse di studio le regioni e le province autonome utilizzano prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e successivamente quelle del Fondo di cui al presente decreto.
3. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dalle regioni e dalle province autonome a:
a) concessione di prestiti d'onore ai sensi delle vigenti normative regionali;
b) concessione di contributi integrativi delle borse di studio finalizzati alla partecipazione degli studenti borsisti a programmi di studio con mobilita' internazionale con priorita' per quelli promossi dall'Unione europea;
c) concessione di borse di studio nell'anno accademico successivo.
 
Art. 2.
Utilizzazione del Fondo per l'anno 1999
1. Le somme trasferite alle regioni e alle province autonome, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 1999, sono utilizzate in modo da assicurare che il pagamento delle borse avvenga entro il 30 giugno 2000.
 
Art. 3.
I criteri di riparto del Fondo per l'anno 2000
1. Nell'anno 2000 il Fondo e' ripartito tra le regioni e le province autonome che concedono borse di studio ai sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sulla base dei seguenti criteri:
a) il 60 per cento in proporzione alla spesa destinata alla concessione delle borse di studio erogate ai sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, per l'anno accademico 1999-2000, allo svolgimento di attivita' a tempo parziale degli studenti presso gli organismi regionali di gestione ed alla erogazione di contributi per la partecipazione degli studenti universitari a programmi di studio che prevedano mobilita' internazionale nell'esercizio finanziario 1999;
b) il 25 per cento in proporzione al numero di idonei nelle graduatorie per la concessione delle borse di studio nell'anno accademico 1999-2000. Gli studenti fuori sede sono pesati con un parametro pari a 2;
c) il 15 per cento in proporzione al numero di posti alloggio, in gestione diretta o indiretta degli organismi regionali di gestione, effettivamente disponibili al 1o novembre 1999. I posti alloggio resi disponibili nei due anni precedenti tale termine sono pesati con un parametro pari a 2.
2. Ai fini del riparto della quota del Fondo di cui alla lettera a) del precedente comma, la spesa delle regioni e delle province autonome e' valutata nel modo seguente:
a) la spesa per borse di studio di cui all'art. 8 della legge n. 390/1991, e' determinata in modo figurativo dal prodotto del numero di borse di studio concesse per l'importo minimo delle diverse tipologie delle borse, secondo le modalita' e gli importi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 "Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari" e successive modificazioni. Ove l'importo della borsa di studio sia stato determinato dalla regione e dalla provincia autonoma in misura inferiore a quello minimo, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel calcolo figurativo e' utilizzato tale importo. Ove l'importo della borsa di studio sia stato determinato dalla regione e dalla provincia autonoma in misura superiore a quello minimo, nel calcolo figurativo e' utilizzato tale importo, purche' le borse di studio siano state concesse almeno all'80 per cento degli studenti idonei;
b) nel calcolo della spesa complessiva per le borse di studio si tiene conto della quota erogata attraverso l'offerta di vitto e/o alloggio, anche a studenti idonei, ma non beneficiari di borsa di studio, secondo le modalita' e gli importi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 "Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari" e successive modificazioni;
c) la spesa delle regioni e delle province autonome per la concessione di contributi per la partecipazione degli studenti a programmi di studio con mobilita' internazionale e' ponderata con un parametro pari a 3;
d) la spesa delle regioni e delle province autonome al netto del gettito della tassa regionale per il diritto allo studio, calcolata nell'importo minimo della tassa pari a L. 120.000, ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' ponderata con un parametro pari a 2;
e) la spesa delle regioni di cui al punto d) non ponderata, che abbiano concesso la borsa di studio a tutti gli studenti idonei, e' incrementata figurativamente del 20 per cento in piu'.
3. Ai fini del riparto della quota del Fondo di cui alla lettera b), del comma 1, il numero degli idonei e' convenzionalmente incrementato rispettivamente del 100 per cento, del 200 per cento e del 300 per cento per le regioni e le province autonome che, nell'anno accademico 1999-2000, abbiano rispettato uno, due o tutti i seguenti termini, previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 "Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari":
a) per la presentazione dei bandi per i concorsi per la borsa di studio e i servizi abitativi almeno un mese prima della rispettiva scadenza;
b) per la pubblicazione delle graduatorie provvisorie per la borsa di studio e i servizi abitativi non oltre il 31 ottobre. Qualora la pubblicazione delle predette graduatorie avvenga in modo parziale entro tale data, l'incremento percentuale e' applicato sul numero degli idonei pubblicato entro il medesimo termine indicato;
c) per la erogazione della prima data della borsa entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie e comunque entro il 31 dicembre di ciascun anno. Qualora la erogazione della prima rata avvenga a favore solo di una parte dei beneficiari entro tale data, l'incremento percentuale e' applicato in misura proporzionale.
4. L'incremento convenzionale del numero degli idonei si applica con riferimento ai singoli organismi regionali di gestione che abbiano rispettato uno o piu' dei termini indicati al comma precedente.
5. Ai fini della determinazione della spesa complessiva per il riparto della quota di cui alla lettera a), del comma 1, non si tiene conto della parte derivante dal riparto del Fondo per il 1999.
6. La riduzione delle risorse proprie destinate dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio, rispetto all'anno accademico precedente comporta una riduzione di pari importo della quota attribuibile nel riparto per il 2000. Le eventuali somme derivanti da tali riduzioni sono ripartite tra le altre regioni e province autonome sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti.
7. L'importo assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma non puo' essere superiore allo stanziamento destinato dalla stessa nell'anno accademico precedente per le finalita' del Fondo, derivante dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e dalle risorse proprie. La eventuale quota precedente viene ripartita tra le altre regioni e le province autonome sulla base dei criteri di cui al comma 1.
8. I dati saranno trasmessi dalle regioni e dalle province autonome con competenza in materia di diritto allo studio universitario entro e non oltre un mese dalla data della richiesta del Ministero. I dati non pervenuti entro tale scadenza non saranno presi in considerazione ai fini del riparto del Fondo.
9. Entro un mese dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, le regioni e le province autonome comunicano ai singoli enti di gestione la quota di rispettiva competenza.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2000

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
D'Alema Il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica
Zecchino Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2000 Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 337
 
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