Gazzetta n. 178 del 1 agosto 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 13 luglio 2000
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Merlara" ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, con la quale e' stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Vista la domanda presentata dalla Cantina sociale dell'Adige Fratta, fatta propria dalla regione Veneto con delibera di giunta del 4 maggio l999, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Merlara";
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione formulati dal comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 90 del 17 aprile 2000;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere e alla proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Merlara" ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Merlara" ed e' approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.
Tale denominazione e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2000.
 
Art. 2.
I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2000, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata "Merlara" sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
 
Art. 3.
I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2 possono essere iscritti a titolo provvisorio, solo per l'annata 2000, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Veneto, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
 
Art. 4.
Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Merlara", in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purche' non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni pevisti per la produzione dei citati vini.
La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento comunitario, paragrafo 1, lettera 2, secondo trattino, alle tipologie che prevedono l'utilizzo del momovitigno per un minimo dell'85%.
Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.
 
Art. 5.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata "Merlara" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 luglio 2000
Il direttore generale: Ambrosio
 
Allegato Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "Merlara"
Art. 1.
La denominazione d'origine dontrollata "Merlara" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Bianco (anche nella tipologia "frizzante");
Tocai (da uve Tocai friulano);
Malvasia (da Malvasia istriana);
Rosso (anche nella tipologia "novello");
Merlot;
Cabernet Sauvignon;
Cabernet;
Marzemino frizzante.
Art. 2.
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
"Merlara" bianco (anche nella tipologia frizzante);
Tocai friulano: dal 50% al 70%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 50%, le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per la province di Padova e Verona.
"Merlara" rosso:
Merlot: dal 50% al 70%;
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Carmenere e Marzemino (da soli o congiuntamente) fino ad un massimo del 50%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di Padova e Verona, fino ad un massimo del 15%.
I vini di cui all'art. 1 con riferimento al nome Tocai, Malvasia, Merlot, Cabernet, Cabernet Sauvignon e Marzemino devono essere ottenuti dalla uve prodotte da vigneti, coltivati in ambito aziendale, con i corrispondenti vitigni per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15%, le uve a bacca di colore analogo, non aromati che, provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per la province di Padova e Verona.
Per la produzione del vino Cabernet possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, le uve dei vigneti, coltivati in ambito aziendale, con i vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15%, le uve a bacca di colore analogo, non aromatiche provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per le province di Padova e Verona.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Merlara" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Masi, Castelbaldo, Merlara, Urbana e Casale di Scodosia in provincia di Padova, Terrazzo, Bevilacqua e Boschi Sant'Anna in provincia di Verona e in parte il territorio del comune di Montagnana in provincia di Padova.
Sono tuttavia escluse le zone vallive torbose o prettamente silicee, non vocate, che si trovano all'interno della zona di produzione.
La zona di produzione e' cosi' delimitata: partendo dalla localita' "Morosa" ai piedi dell'argine del fiume Adige prosegue in direzione Nord lungo il confine comunale di Terrazzo Continuando lungo il confine del comune di Boschi S. Anna. Seguendo il suddetto confine incrocia la strada comunale "S. Giustina" continua lungo questa ultima in direzione Est verso Legnago. Arrivato alla strada provinciale "dei Boschi" prosegue in direzione Ovest, continua passando per il centro di Boschi San Marco e prosegue per la strada comunale "S. Marco" in direzione Boschi S. Anna. Giunto alla ferrovia Legnago-Monselice la segue in direzione Nord, per giungere al confine comunale, che e' seguito in direzione Est. Da qui' fino al confine comunale di Bevilacqua per poi giungere allo scolo "Sarega" che si congiunge con lo scolo "Fossetta", per andare in direzione Est lungo lo scolo "Barcagno" e lo scolo "Slonga", ricongiungendosi con li confine comunale, rappresentato dal fiume "Fratta". Prosegue il suo tragitto in direzione Sud, fino ad incrociare la strada statale n. 10 "Padana Inferiore" al km 344,5 per poi proseguire lungo quest'ultima fino al km 352,8. Giunto in prossimita' del confine del comune di Megliadino S. Fidenzio continua in direzione Sud, seguendo tale confine e prosegue nel comune di Casale di Scodosia, passando per la localita' Ca' Grande, fino allo scolo "Montagnana". Per proseguire lungo questo ultimo in direzione Ovest fino ad incrociare la strada vicinale "stradone Correr di Bailetto". Questa sara' affiancata in direzione Sud fino a giungere al borghetto di Altaura, per poi proseguire lungo la strada comunale "Altaura Vallerana", che porta la demarcazione della zona alla frazione di Vallerana. Continua in direzione Sud per la strada comunale "Pioppe", imbocca la strada comunale "Valnova" che affianca lo scolo "Correr", e svolta alla prima via a destra, ovvero la strada comunale "Valnova di Correr" che porta nel comune di Merlara. Prosegue in direzione Sud fino alla localita' "Valle Occara", continua svoltando a sinistra, a raggiungere la strada comunale "Dolza" che costeggia lo scolo consorziale "Manteo". Prosegue a destra in direzione "Minotte" e giunto alla terza curva di quest'ultimo prosegue lungo un piccolo scolo che porta fino al fiume "Fratta". Giunto qui, lo oltrepassa seguendolo in direzione Ovest, per poi passare in direzione Sud, dopo 2,5 km, lungo una strada sterrata che lo porta sulla strada comunale "della Gastaldia". Da qui prosegue in direzione Est, lungo quest'ultima, fino all'incrocio con la strada comunale "Borgo Storto". Giunto a questo incrocio segue una strada privata sterrata, in direzione opposta a quella della strada comunale "Borgo Storto" per poi seguire lo scolo consorziale "S. Feliso" ed il confine comunale di Masi in direzione Nord. Successivamente segue lo scolo "Frattesina", per poi continuare lungo lo scolo "S. Felice" e congiungersi al confine comunale di Masi. Da qui prosegue seguendo in direzione Sud per poi costeggiare il fiume "Adige", passando per i confini dei comuni di Castelbaldo e Terrazzo, fino alla localita' "Morosa" da dove e' partito.
Art. 4.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Merlara" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta.
Sono da escludere i terreni umidi, con granulometria eccessivamente sottile e falda freatica alta, oppure, all'opposto, troppo leggeri e con falda profonda.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
Per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare sono vietate le forme di allevamento espansa (tipo raggi e pergole) e la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 2.500.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva a ettaro in coltura specializzata ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 sono i seguenti:

Produzione uva Titolo alcolometrico
Tipologia tonn/ettaro volumico naturale
minimo %vol
- - - Bianco (anche nella tipologia
frizzante) 14,0 10,00 Tocai.... 14,0 10,00 Malvasia.... 13,0 10,00 Rosso.... 14,0 10,50 Novello.... 14,0 11,00 Merlot.... 14,0 11,00 Cabernet Sauvignon.... 13,0 10,50 Cabernet.... 13,0 10,50 Marzemino.... 14,0 10,50
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Merlara" devono essere riportati nei limitidi cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La regione Veneto, sulla base di quanto stabilito dalla legge n. 164 del 10 febbraio 1992, con proprio decreto, su proposta del comitato vitivinicolo regionale istituito con legge regionale n. 55 dell'8 maggio 1985, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia puo' stabilire limiti massimi di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Merlara" inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo previsto dall'ottavo comma del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola o vino ad indicazione geografica tipica, qualora ne abbiano le caratteristiche.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Merlara", devono essere effettuate all'interno dei comuni compresi totalmente o parzialmente nella zona di produzione delimitata al precedente art. 3
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
E' consentito destinare le uve di un vigneto alla produzione di diverse tipologie previste dall'art. 1, purche' risultino rispettati tutti i requisiti posti dal presente disciplinare.
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.
Le diverse tipologie previste all'art. 1 devono essere elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali, eccetto che per la tipologia "novello" che deve essere ottenuta con macerazione carbonica di almeno il 70% delle uve.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa uva/vino superi tali limiti, ma non il 75% anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.
I mosti ed i vini idonei alla produzione del vino a D.O.C. "Merlara bianco", nel rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare, possono essere utilizzati per produrre vini frizzanti, ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle normative comunitarie e nazionali.
I vini ottenuti dalle varieta' "Marzemino" possono essere utilizzati per produrre il vino a D.O.C. "Merlara" "Marzemino frizzante", secondo le metodologie di elaborazione previste dalle normative comunitarie e nazionali.
La elaborazione dei vini frizzanti puo' avvenire solo all'interno della regione Veneto.
Art. 6.
I vini di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Merlara" bianco:
Colore: giallo paglierino a volte tendente al verdognolo;
Odore: vinoso con caratteristico profumo intenso e delicato;
Sapore: asciutto, di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
Estratto secco netto minimo: 15 g/l; "Merlara" bianco frizzante:
Colore: giallo paglierino, a volte verdognolo, brillante;
Odore: vinoso con caratteristico profumo intenso e delicato;
Sapore: di medio corpo, aromatico, leggermente amarognolo;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
Acidita' totale minima: 5,5 g/l;
Estratto secco netto minimo: 15,0 g/l; "Merlara" Tocai:
Colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
Odore: intenso, tipico;
Sapore: asciutto, pieno, morbido;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
Acidita' totale minima: 5 g/l;
Estratto secco netto minimo: 16 g/l; "Merlara" Malvasia:
Colore: giallo paglierino;
Odore: intenso, tipico, leggermente aromatico;
Sapore: asciutto, pieno, morbido;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
Estratto secco netto minimo: 15 g/l; "Merlara" rosso:
Colore: rosso rubino;
Odore: vinoso, intenso e delicato;
Sapore: asciutto, di medio corpo e armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
Acidita' totale minima: 5 g/l;
Estratto secco netto minimo: 19 g/l; "Merlara" novello:
Colore: rosso rubino con riflessi violacei;
Odore: fruttato, vinoso, tipico;
Sapore: asciutto, leggermente aromatico e acidulo, caratteristico, morbido;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
Estratto secco netto minimo: 18 g/l; "Merlara" Merlot:
Colore: rosso rubino se giovane, tendente al granato se invecchiato;
Odore: vinoso piuttosto intenso, gradevole, caratteristico;
Sapore: asciutto, talvolta morbido, armonico, caratteristico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
Estratto secco netto minimo: 20 g/l; "Merlara" Cabernet Sauvignon:
Colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
Odore: vinoso, caratteristico con odore piu' intenso se invecchiato;
Sapore: asciutto, pieno, di corpo, austero e vellutato se invecchiato;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
Estratto secco netto minimo: 20 g/l; "Merlara" Cabernet:
Colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
Odore: vinoso, caratteristico, con odore piu' intenso se invecchiato;
Sapore: asciutto, pieno, di corpo, vellutato se invecchiato;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
Estratto secco netto minimo: 20 g/l; "Merlara" Marzemino frizzante:
Colore: rosso rubino vivace, tendente al rosso violetto-ciclamino;
Odore: fruttato, tipico;
Sapore: medio corpe, aromatico, dolce;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
Acidita' totale minima: 5 g/l;
Estratto secco netto minimo: 20 g/l.
In relazione all'eventuale conevazione dei vini a denominazione di origine controllata "Merlara" in recipienti di legno, il sapore degli stessi puo' rivelare lieve sentore di legno.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con decreto direttoriale i limiti indicati dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto.
Art. 7.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata, l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significativo laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varieta' di vite, del modo di elaborazione e altre, purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
Il riferimento alla indicazioni geografiche o toponomastiche di unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali provengono le uve, e' consentito soltanto in conformita' al disposto legislativo.
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salvo le norme generali piu' restrittive.
Nella etichettatura dei vini "Merlara" non e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, salvo per il "novello" dove va riportata.
La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo e' consentita, per la denominazione di origine controllata "Merlara", alle condizioni previste dalla legge, soltanto per le seguenti tipologie di vini indicati all'art. 1 "Tocai", "Malvasia", "Merlot", "Cabernet Sauvignon", "Cabernet".
Per i vini a denominazione di origine controllata "Merlara" immessi al consumo in contenitori fino a 5 litri, e' obbligatorio l'utilizzo delle tradizionali bottiglie di vetro ed e' fatto divieto di usare chiusure del tipo a corona, strappo, vite e similari.
Qualora i vini siano confezionati in bottiglie di contenuto nominale compreso tra lo 0,375 ed i 5 litri, e' obbligatorio l'uso del tappo raso bocca, salvo che per le bottiglie fino a 0,375 litri per le quali e' previsto l'uso del tappo a vite.
La tappatura dei vini frizzanti deve essere conforme alla normativa vigente.
 
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