Gazzetta n. 178 del 1 agosto 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |
DECRETO 17 luglio 2000 |
Concessione alla societa' "Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a." delle attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale. |
|
|
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita' e per l'istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi stessi; Visti, in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, della citata legge, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attivita' elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali; Viste le linee fondamentali per la privatizzazione dell'Enel S.p.a. e la riforma del settore elettrico nazionale approvate dal Comitato di Ministri per le privatizzazioni il 28 novembre 1995; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea, ed in particolare l'art. 36 il quale delega il Governo a emanare uno o piu' decreti legislativi per dare attuazione alla citata direttiva 96/92/CE e per ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti rilevanti del sistema elettrico nazionale; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; Visti in particolare l'art. 1, comma 1, del predetto decreto legislativo, ai sensi del quale le attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale e l'art. 3, comma 5, del decreto medesimo, ai sensi del quale il gestore della rete di trasmissione nazionale e' concessionario delle attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica e la concessione e' disciplinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la delibera adottata dall'assemblea ordinaria dell'Enel S.p.a., in data 23 aprile 1999 per disporre la costituzione della concessionaria "Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.", ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 79/1999; Visto l'atto costitutivo e l'annesso statuto del "Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.", a rogito notaio Matilde Atlante di Roma in data 27 aprile 1999 - rep. n. 8409; Visto il decreto 25 giugno 1999 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale; Vista la proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettere b) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481; Considerato che, in relazione a quanto disposto dall'art. 3, comma 5, del citato decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve disciplinare, in conformita' alle disposizioni vigenti, la concessione delle attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica esercitate dal gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.; Decreta: Art. 1. 1. E' attribuita alla societa' "Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.", a norma dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, la concessione delle attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale. 2. Il servizio, di cui al comma 1, deve essere svolto per le finalita' e secondo le condizioni, modalita' e limiti previsti dall'annessa convenzione. 3. La concessione di cui al precedente comma 1 ha la durata di anni trenta a decorrere dal 1o aprile 2000. |
| Art. 2. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. per la disciplina della concessione relativa alle attivita' indicate nella convenzione stessa. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 luglio 2000 Il Ministro: Letta |
| Allegato CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E IL GESTORE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE S.P.A. Tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (d'ora innanzi indicato con l'abbreviazione "Ministero" o "Amministrazione"), in persona del dott. Umberto la Monica, direttore generale dell'energia e delle risorse minerarie, ed il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (d'ora innanzi denominata con l'abbreviazione "Gestore" o con il termine "Concessionaria"), in persona del presidente del consiglio di amministrazione, ing. Salvatore Machi' e dell'amministratore delegato, dott. Pier Luigi Parcu; Premesso: che, a norma degli articoli 1, comma 1, e 3, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (d'ora innanzi denominato "decreto legislativo n. 79/1999"), che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia, sono attribuite al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., a titolo di concessione, le attivita' di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale; che l'esercizio dei diritti di proprieta' della rete di trasmissione, comprensiva delle linee di trasporto e delle stazioni di trasformazione dell'energia elettrica, resta di competenza delle societa' proprietarie delle singole linee, attualmente individuate dal decreto ministeriale 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale; che gli indirizzi strategici ed operativi del Gestore sono definiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999; che i diritti dell'azionista unico del Gestore sono esercitati d'intesa tra il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; che il descritto riassetto risponde alle linee-guida per la privatizzazione dell'Enel S.p.a. e la riforma del settore elettrico nazionale, approvate dal Comitato di Ministri per le privatizzazioni il 28 novembre 1995, ed in particolare al principio della separazione, anche societaria, delle attivita' di trasmissione, in conformita' alle direttive in tal senso impartite dall'Unione europea, nonche' al principio sancito dall'art. 36, lettera b), della legge 24 aprile 1998, n. 128, che prevede che il gestore della rete di trasmissione sia anche il dispacciatore, garantendo la funzione pubblicistica e la neutralita' di tale servizio al fine di assicurare l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori; Si conviene e si stipula quanto segue: La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Art. 1. Oggetto della convenzione 1. La presente convenzione, a norma degli articoli 1, comma 1, e 3, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, regola l'esercizio delle attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, attribuite, a titolo di concessione, al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., ai sensi dell'art. 1, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Art. 2. Finalita' della concessione 1. Il servizio cui sono preordinate le attivita' regolate dalla presente convenzione e' esercitato per il perseguimento dei fini di utilita' generale di cui all'art. 36, lettera b), della legge 24 aprile 1998, n. 128, nonche' delle finalita' di cui all'art. 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Art. 3. Obblighi del servizio pubblico 1. Le attivita' di cui al precedente art. 1 sono esercitate dalla Concessionaria per l'espletamento del pubblico servizio di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale alle condizioni previste dalla presente convenzione, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, in conformita' agli indirizzi strategici ed operativi definiti dal Ministero e sotto l'osservanza delle direttive impartite, per quanto di rispettiva competenza, dalla medesima Amministrazione e dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, nonche' nel rispetto dei regolamenti, direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia, a decorrere dal loro effettivo recepimento. 2. In particolare il Gestore ha l'obbligo di connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuita' del servizio e purche' siano rispettate le regole tecniche di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/1999 e le condizioni tecnico economiche di accesso e di interconnessione fissate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, di cui all'art. 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo. L'eventuale rifiuto di accesso alla rete deve essere debitamente motivato dal gestore e deve essere tempestivamente comunicato all'Amministrazione e all'Autorita' per l'energia e il gas. Art. 4. Obiettivi generali della concessione 1. Nell'espletamento del servizio la Concessionaria, in relazione a quanto stabilito nell'art. 2, comma 36, della legge n. 481 del 1995, persegue i seguenti obiettivi generali: a) assicurare che il servizio sia erogato con carattere di sicurezza, affidabilita' e continuita' nel breve, medio e lungo periodo, sotto l'osservanza delle direttive impartite dall'Autorita' per l'energia e il gas, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera h), della legge, n. 481 del 1995, comunicando tempestivamente all'Amministrazione, in occasione di scioperi interessanti il settore elettrico, le eventuali incompatibilita' con la continuita' del servizio; b) deliberare gli interventi volti ad assicurare l'efficienza e lo sviluppo del sistema di trasmissione dell'energia elettrica nel territorio nazionale in conformita' agli indirizzi strategici ed operativi definiti dall'Amministrazione; c) garantire l'imparzialita' e la neutralita' del servizio di trasmissione e dispacciamento al fine di assicurare, nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorita' per l'energia e il gas, l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori; d) concorrere a promuovere, nell'ambito delle sue competenze e responsabilita', la tutela dell'ambiente e la sicurezza degli impianti. 2. L'Amministrazione e la Concessionaria cooperano nei rispettivi ruoli per il conseguimento delle indicate finalita', nel rispetto dell'esigenza della Concessionaria di assicurare, con riferimento alle attivita' oggetto della concessione, la propria capacita' di finanziamento. Art. 5. Durata della concessione 1. La concessione regolata dalla presente convenzione ha la durata di anni trenta a decorrere dal 1o aprile 2000 ed e' rinnovabile se non venga data disdetta, da una delle parti, con preavviso di almeno 5 anni prima della scadenza. In difetto, la presente convenzione si proroga per un periodo corrispondente al ritardo nella notifica del preavviso. Art. 6. Sede legale 1. La Concessionaria ha sede legale in Roma, via Palmiano n. 101, ove domicilia agli effetti della presente convenzione. 2. Eventuali variazioni della sede legale e del domicilio sono comunicate all'Amministrazione. 3. La sede legale dovra' essere comunque nel territorio nazionale. Art. 7. Scopo sociale 1. La Concessionaria ha per oggetto l'esercizio in concessione delle attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, da svolgere nel rispetto delle norme vigenti, nei limiti stabiliti dalla presente convenzione ed in conformita' agli indirizzi strategici ed operativi definiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 79/1999. In particolare la concessionaria provvede a: a) gestire i flussi di energia elettrica, i relativi dispositivi di interconnessione ed i servizi ausiliari necessari; b) garantire l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza, l'affidabilita', l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti; c) gestire la rete senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; d) deliberare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, in modo da assicurare la sicurezza e lo sviluppo della rete medesima; e) esprimere, a beneficio o su richiesta dell'Amministrazione, pareri in merito alla realizzazione di nuovi impianti di energia elettrica, con riferimento alla localizzazione dell'impianto e agli eventuali interventi necessari a realizzare l'immissione in rete dell'energia prodotta dalla nuova potenza; f) stabilire le regole per il dispacciamento nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999 e degli indirizzi del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del medesimo decreto; g) adottare regole tecniche, sulla base di direttive emanate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in materia di progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette, al fine di garantire la piu' idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale nonche' la sicurezza e la connessione operativa tra le reti; h) fornire all'Amministrazione un adeguato supporto tecnico per il rispetto degli adempimenti relativi all'attuazione del decreto legislativo n. 79/1999, ai sensi dell'art. 3, comma 15, del medesimo decreto; i) esercitare tutte le altre attivita', anche di carattere regolamentare, e le altre competenze, diritti e poteri ad essa conferiti dal decreto legislativo n. 79/1999. Art. 8. Manutenzione e sviluppo della rete di trasmissione nazionale 1. La Concessionaria delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, cui e' obbligato ad attenersi il proprietario della porzione di rete, al fine di mantenere in perfetto stato di funzionamento gli impianti necessari per l'esercizio delle attivita' oggetto della concessione ed in modo da assicurare la regolarita' di funzionamento con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari in vigore. 2. La Concessionaria e' altresi' tenuta a tutelarsi, nei confronti del proprietario della porzione di rete, per l'eventuale mancato rispetto dei suddetti obblighi. 3. La Concessionaria da' disposizioni ai proprietari delle reti per la pronta riparazione dei guasti, dando la precedenza agli impianti che interessano la difesa e la sicurezza dello Stato. 4. La costruzione e la manutenzione delle linee elettriche comprese nella rete di trasmissione nazionale restano regolate dalle vigenti norme agevolative in materia di espropriazione per pubblica utilita' e di localizzazione di opere di interesse statale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999. Art. 9. Programmazione degli interventi di sviluppo 1. Al fine di assicurare uno sviluppo della rete in linea con le necessita' di copertura della domanda di energia elettrica e di svolgimento del servizio, entro il 31 dicembre di ciascun anno la Concessionaria predispone, nel rispetto degli specifici indirizzi formulati dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, un programma triennale scorrevole, contenente le linee di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, definite anche sulla base: a) dell'andamento del fabbisogno energetico e della previsione della domanda da soddisfare nel triennio successivo, elaborati per il mercato libero e per il mercato vincolato, su determinazione dell'Acquirente Unico S.p.a. ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999; b) della necessita' di potenziamento delle reti di interconnessione con l'estero, in funzione delle richieste di importazione ed esportazione di energia elettrica formulate dagli aventi diritto nell'anno corrente, nel rispetto delle condizioni di reciprocita' con gli Stati esteri e delle esigenze di sicurezza del servizio; c) delle previsioni sull'incremento e sulla distribuzione della domanda formulate dai gestori delle reti di distribuzione; d) delle richieste di connessione alla rete di trasmissione nazionale formulate dagli aventi diritto; e) delle eventuali richieste di interventi sulla rete di trasmissione nazionale formulate dai proprietari degli impianti costituenti la rete medesima. 2. La Concessionaria delibera il programma triennale sentiti i soggetti proprietari o aventi la disponibilita' delle reti di trasmissione e lo trasmette, entro i trenta giorni successivi, all'Amministrazione che, entro i successivi sessanta giorni, verifica la rispondenza del programma alle norme di legge, agli indirizzi di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999 ed agli obiettivi derivanti dalla presente convenzione, formulando, se del caso, le opportune modifiche e integrazioni. Decorsi i suddetti sessanta giorni in assenza di osservazioni, il programma si intende approvato. Art. 10. Interventi di sviluppo 1. Il Gestore cura l'attuazione del programma triennale di cui all'articolo precedente, adottando i provvedimenti relativi agli interventi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, 2. In applicazione delle modalita' definite nella convenzione dallo stesso stipulata ai sensi dell'art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999, il Gestore dispone gli interventi di sviluppo su impianti esistenti, ricadenti su una porzione della rete di trasmissione nazionale o all'interno dei siti delle stazioni o sulle linee appartenenti alla medesima porzione della rete, direttamente a carico del soggetto proprietario o avente la disponibilita' della porzione della rete di trasmissione nazionale interessata. 3. Per nuove linee o nuove stazioni elettriche il Gestore, ove non intenda procedere direttamente, ricorre ad una procedura di confronto concorrenziale, svolta secondo modalita' comunicate preventivamente all'Amministrazione, nel rispetto dei principi di pubblicita'; trasparenza e non discriminazione, al fine di individuare il soggetto che diviene titolare della nuova linea o della nuova stazione. 4. In tal caso la disciplina dei rapporti fra il Gestore e il soggetto titolare della nuova linea o nuova stazione e' contenuta in una apposita convenzione. 5. Successivamente e subordinatamente all'accettazione da parte del Gestore dell'impianto oggetto dell'intervento di sviluppo, la responsabilita' dell'attivita' di esercizio e manutenzione di detto impianto spetta al soggetto individuato dal Gestore e diviene efficace la convenzione, conforme alla convenzione-tipo di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999, precedentemente stipulata in via preliminare. Art. 11. Corrispettivo del servizio 1. Il corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale dovuto alla Concessionaria e' stabilito dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/1999, in misura tale da tenere conto anche degli oneri di cui allo stesso art. 3, commi 11 e 12, ed in modo tale da incentivare la concessionaria allo svolgimento delle attivita' di propria competenza secondo criteri di efficienza economica. Art. 12. Codice di trasmissione e dispacciamento 1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 79/1999, la Concessionaria e' tenuta a predisporre, nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, un codice di trasmissione e dispacciamento che disciplina le predette attivita' e, per quanto previsto dalla normativa in relazione alle medesime, i rapporti della Concessionaria con i soggetti utenti e i proprietari della rete di trasmissione nazionale. 2. Il testo del codice e' trasmesso dalla Concessionaria all'Amministrazione e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Art. 13. Partecipazioni societarie e acquisizioni 1. La Concessionaria gestisce le partecipazioni nelle societa' dalla stessa costituite ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 79/1999. 2. La Concessionaria puo' acquisire altre imprese o assumere, anche indirettamente, partecipazioni nel settore elettrico nazionale che siano compatibili con gli obiettivi generali e gli obblighi definiti nella presente convenzione, nella legge 14 novembre 1995, n. 481, e nel decreto legislativo n. 79/1999. A tal fine, le acquisizioni o partecipazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente comunicate all'Amministrazione e la Concessionaria non potra' darvi corso se la stessa Amministrazione abbia rappresentato, entro sessanta giorni, motivate ragioni di incompatibilita' con gli obiettivi della concessione. 3. La Concessionaria puo' peraltro assumere partecipazioni in societa' ed imprese che svolgono attivita' in altri settori connessi o strumentali od aventi comunque attinenza con l'attivita' propria o con quella delle societa' controllate, a condizione che sia garantita la separazione contabile ed amministrativa, secondo le modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con la deliberazione n. 71/1999 in data 11 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni. Le partecipazioni superiori al 5% del capitale sociale della societa' partecipata sono soggette alla preventiva autorizzazione del Ministero del tesoro. 4. La Concessionaria garantisce, nell'ambito delle sue competenze gestionali, che l'utilizzazione della rete di trasmissione nazionale per scopi estranei al servizio elettrico non comporti vincoli o restrizioni all'utilizzo della rete stessa per gli obiettivi generali di cui alla presente convenzione. 5. La Concessionaria resta in tutti i casi obbligata all'osservanza delle norme di legge sulla tutela della concorrenza e del mercato. Art. 14. Sub-concessioni e contratti con i terzi 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/1999, cosi' come attuato dall'art. 4 del decreto ministeriale 25 giugno 1999, il Gestore, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sulla base di convenzioni approvate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, puo' affidare a terzi, a titolo di sub-concessione, la gestione di limitate porzioni della rete di trasmissione nazionale non direttamente funzionali alla stessa. L'attivita' di dispacciamento non puo' essere affidata in sub-concessione a terzi. 2. La convenzione di sub-concessione prescrive l'osservanza da parte del sub-concessionario degli stessi obblighi e condizioni previsti dalla presente convenzione, restando, comunque, la Concessionaria responsabile del loro adempimento verso l'Amministrazione. 3. Il ricorso della Concessionaria a contratti di appalto, somministrazione e fornitura e' effettuato nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e non esonera la Concessionaria medesima dalle responsabilita' e dagli obblighi ad essa derivanti in dipendenza degli impegni assunti verso l'Amministrazione e comunque derivanti dalla convenzione. Art. 15. Poteri dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas 1. Restano ferme, per tutte le altre materie oggetto della presente convenzione, le attribuzioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi della legge n. 481/1995 e del decreto legislativo n. 79/1999. Art. 16. Poteri di intervento dell'Amministrazione 1. La Concessionaria, fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione per tutto quanto attiene alla competenza di quest'ultima in tema di osservanza degli obblighi assunti dalla Concessionaria, per il perseguimento delle finalita' ed obiettivi di cui agli articoli 2 e 4 della presente convenzione. 2. A tal fine la Concessionaria e' tenuta a fornire all'Amministrazione, dietro sua richiesta, le informazioni e quant'altro l'Amministrazione stessa ritenga necessario al fine di assicurare il corretto svolgimento del servizio. 3. L'Amministrazione, nell'ambito delle proprie competenze, esercita i poteri ad essa attribuiti dalla presente convenzione, dalle leggi vigenti in materia e da quelle riguardanti le attivita' oggetto della concessione, in modo da agevolare il raggiungimento delle finalita' di utilita' pubblica perseguite dalla Concessionaria, nel rispetto della presente convenzione e della efficienza, tempestivita' ed economicita' del servizio. Art. 17. Inadempimenti - Sanzioni 1. Nei casi previsti dall'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481 del 1995, e qualora gli inadempimenti e le violazioni imputabili alla Concessionaria pregiudichino in maniera grave e diffusa la prestazione del servizio elettrico, l'Amministrazione, anche su proposta dell'Autorita', avanzata ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera o), della legge n. 481 del 1995, puo' disporre la sospensione o la decadenza della concessione, nel rispetto delle seguenti modalita'. 2. L'Amministrazione, prima di adottare il provvedimento, contesta alla Concessionaria gli addebiti ed assegna alla stessa un congruo termine per fornire controdeduzioni o per provvedere agli adempimenti dovuti. Decorso infruttuosamente il termine, l'Amministrazione puo' eseguire, o far eseguire, a spese della Concessionaria, le prestazioni non adempiute, anche ricorrendo, se il rimedio appare necessario ed indifferibile, alla nomina, con decreto ministeriale, di un commissario delegato al compimento dell'atto. 3. L'Amministrazione, qualora ritenga insufficienti le giustificazioni fornite dalla Concessionaria e qualora non sia esperibile o efficace il rimedio di cui al precedente comma 2, puo', con proprio decreto, adottare i provvedimenti di sospensione o decadenza con un preavviso, rispettivamente, di due mesi e di un anno. Nel provvedimento che dispone la sospensione della concessione e' indicata la durata, che non puo' essere superiore a sei mesi. Il periodo di sospensione non ha effetto sulla durata della concessione. 4. Qualora l'Amministrazione ritenga di respingere la proposta di sospensione o di decadenza avanzata dall'Autorita', si applica la disposizione di cui all'art. 2, comma 13, della legge n. 481/1995. 5. Durante i periodi di sospensione della concessione, le attivita' di cui alla presente convenzione si intendono esercitate direttamente dallo Stato. A tal fine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, nomina un commissario che provvede ad adottare tutti i provvedimenti, atti ed interventi necessari allo svolgimento del servizio avvalendosi, per lo scopo, dei mezzi, del personale e della organizzazione della Concessionaria. 6. Entro i sei mesi successivi al termine del periodo di sospensione e', comunque, corrisposta alla Concessionaria una somma, a titolo di provvisionale e salvo conguaglio, pari ad una quota, proporzionale alla durata della sospensione, della media degli utili della Concessionaria nell'ultimo triennio, riferita alle attivita' che formano oggetto del provvedimento. 7. In caso di decadenza, l'Amministrazione ha il potere di esercitare il riscatto secondo le modalita' di cui all'art. 19, corrispondendo l'indennizzo previsto dall'art. 20 della presente convenzione. 8. Qualora si verifichino eventi non imputabili alla Concessionaria che possano rendere difficile, o temporaneamente impossibile, la prestazione del servizio da parte della Concessionaria, l'Amministrazione ha la facolta' di indicare alla Concessionaria l'adozione di ogni ragionevole misura o provvedimento utile a fronteggiare la particolare situazione. L'Amministrazione e' tenuta, in ogni caso, ad indennizzare la Concessionaria per gli eventuali maggiori oneri derivanti direttamente dalle misure adottate su indicazione dell'Amministrazione. Art. 18. Revoca della concessione 1. Nel caso in cui, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, la concessione di cui agli articoli 1, comma 1, e 3, comma 5, del decreto legislativo n. 79/1999, si riveli non piu' idonea al perseguimento dei fini di utilita' generale di cui all'art. 2 della presente convenzione, l'amministrazione, dopo avere assegnato alla concessionaria un congruo termine per fornire informazioni e valutazioni, puo' revocare la concessione, tenuto conto delle esigenze del servizio e dei diritti della medesima Concessionaria. 2. In caso di revoca l'Amministrazione esercita il riscatto con le modalita' di cui all'art. 19, corrispondendo l'indennizzo previsto dall'art. 20 della presente convenzione. 3. Il provvedimento che dispone la revoca della concessione prevede un periodo di preavviso di almeno un anno per la sua esecuzione. Art. 19. R i s c a t t o 1. Secondo quanto disposto agli articoli 17 e 18 della presente convenzione per i casi di decadenza e revoca, nonche' alla scadenza della concessione, l'Amministrazione ha il potere di riscattare i beni relativi alle attivita' oggetto della concessione che siano di proprieta' della Concessionaria. 2. La scadenza della concessione, la decadenza e la revoca hanno effetto alla data di esecuzione del riscatto, che deve aver luogo entro un anno dalla scadenza del preavviso previsto dalla presente convenzione. 3. Con l'esecuzione del riscatto l'Amministrazione subentra nei diritti della Concessionaria, nonche' nelle obbligazioni passive, esclusi tutti i debiti di natura finanziaria ed eventuali ratei passivi, che siano direttamente in relazione alle attivita' in concessione ed ai beni oggetto del riscatto. 4. Entro sei mesi dalla scadenza della concessione o del preavviso, la Concessionaria consegna all'Amministrazione l'inventario dei beni, nonche' un elenco descrittivo dei diritti e delle obbligazioni afferenti le attivita' in concessione ed i beni oggetto del riscatto, nei quali e' previsto il subentro dell'amministrazione ai sensi del precedente comma 3. In caso di mancato adempimento della Concessionaria, ovvero di disaccordo sull'individuazione dei predetti beni, diritti ed obbligazioni, a tale individuazione provvede l'Amministrazione. Art. 20. Indennizzo per il riscatto - Provvisionale 1. In caso di riscatto dei beni della Concessionaria, l'Amministrazione corrisponde alla stessa un indennizzo che e' determinato, d'intesa tra le parti, secondo i piu' adeguati criteri valutativi, mediando il valore patrimoniale dei beni oggetto del riscatto con la redditivita' degli stessi. 2. Nel caso di riscatto conseguente a decadenza della concessione, l'indennizzo tiene conto del pregiudizio arrecato al servizio elettrico dall'inadempimento imputabile alla Concessionaria. 3. La corresponsione dell'indennizzo e' effettuata senza alcun aggravio, per imposte presenti o finure, a carico della Concessionaria. 4. L'Amministrazione puo' comunque entrare nel possesso dei beni oggetto del riscatto anche anteriormente al pagamento dell'indennizzo. Tuttavia, in questo caso, contestualmente all'entrata in possesso, l'Amministrazione provvede a corrispondere alla Concessionaria una somma a titolo di provvisionale pari al valore contabile dei beni riscattati risultante dall'ultimo bilancio approvato. Art. 21. Modalita' di aggiornamento della convenzione 1. L'Amministrazione e la Concessionaria procedono agli aggiornamenti e alle revisioni della presente convenzione da essi ritenuti opportuni o quando gli stessi si rendano necessari per sopravvenute obiettive circostanze. 2. L'Amministrazione e la Concessionaria procedono agli aggiornamenti e revisioni anche su proposta avanzata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettere b) e d), della legge n. 481/1995. 3. Le parti provvedono altresi' ad adeguare la presente convenzione alle modifiche che dovessero essere introdotte da disposizioni comunitarie o dal legislatore nazionale, nel quadro normativo che regola l'ordinamento del settore elettrico e l'esercizio delle relative attivita'. Art. 22. Rapporti con amministrazioni e soggetti esteri 1. L'Amministrazione stipula con le amministrazioni e i soggetti esteri gli accordi concernenti materie di cui alla presente convenzione, sentita la Concessionaria. 2. Gli accordi della Concessionania con amministrazioni estere possono essere stipulati previo parere favorevole dell'Amministrazione, che si intende espresso ove l'Amministrazione, entro trenta giorni dalla comunicazione, non abbia formulato riserve. 3. Gli accordi della Concessionaria stipulati con soggetti esteri sono comunicati all'Amministrazione ed alla Autorita' per l'energia elettrica e il gas. 4. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, il Gestore della rete di trasmissione nazionale fornisce ai soggetti responsabili della gestione di ogni altra rete dell'Unione europea interconnessa con la rete di trasmissione nazionale informazioni sufficienti per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilita' delle reti interconnesse. Art. 23. Bilancio, documentazione contabile e relazioni statistiche 1. La Concessionaria trasmette alla Amministrazione ed al Ministero del tesoro il proprio bilancio annuale di esercizio, e relative relazioni, entro un mese dall'approvazione. Nella relazione annuale sulla gestione e' pubblicato uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite distinti per ogni fase di attivita'. 2. L'Amministrazione, entro l'esercizio successivo, ha facolta', di propria iniziativa o su richiesta del Ministero del tesoro, di chiedere tutti i chiarimenti necessari, di eseguire le opportune indagini in ordine alle risultanze del bilancio stesso e di formulare eventuali osservazioni circa la rispondenza dei bilanci agli obblighi derivanti dalla presente convenzione ed alle altre norme in vigore. 3. Allo scopo di fornire ogni utile elemento di informazione sull'andamento del servizio, la Concessionaria trasmette all'Amministrazione ed al Ministero del tesoro, nel primo semestre di ciascun anno, una relazione generale statistica relativa all'anno precedente che indica, rispettivamente: a) la quantita' di energia elettrica vettoriata sulla rete nazionale, con indicazione della quota destinata ai clienti idonei; b) la consistenza degli impianti, il numero e l'entita' degli interventi deliberati ed eseguiti; c) le rispettive capacita' utilizzate per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica nonche' quelle disponibili per nuovi impegni contrattuali, riferite a un periodo non inferiore ai dieci anni, tenuto anche conto dei margini di sicurezza per il funzionamento della rete. 4. In relazione ai propri poteri, l'Amministrazione ed il Ministro del tesoro hanno facolta' di accesso alle sedi ed agli impianti della Concessionaria. 5. La documentazione indicata nel presente articolo e' trasmessa anche all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas o tenuta a disposizione della stessa. Art. 24. Collegio arbitrale 1. Tutte le controversie comunque relative alla presente convenzione, ivi comprese quelle concernenti l'indennizzo e la provvisionale, per le quali non sia stato raggiunto un accordo entro sessanta giorni dalla richiesta a trattare fatta da una delle parti, sono deferite ad un collegio arbitrale composto da cinque membri, due nominati dall'Amministrazione, due dalla Concessionaria ed il quinto nominato d'intesa tra le parti o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale di Roma, su istanza anche di una sola delle parti. 2. Il collegio arbitrale giudica secondo le norme di diritto ed in conformita' a quanto previsto dal codice di procedura civile. Art. 25. Clausola generale di rinvio Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si fa riferimento alle norme che disciplinano il servizio elettrico ed a quelle, in quanto applicabili, del codice civile. p. Il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato La Monica p. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. Machi' L`amministratore delegato Parcu |
|
|
|