Gazzetta n. 178 del 1 agosto 2000 (vai al sommario) |
AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE |
COMUNICATO |
Dichiarazione dello stato di sofferenza idrica nel bacino del Piave |
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IL SEGRETARIO GENERALE Con provvedimento 16 giugno 2000 ha deliberato: (Omissis). Art. 1. In relazione a quanto previsto dall'art. 1 della delibera del comitato istituzionale n. 4 del 16 marzo 2000, nel bacino del Piave e' dichiarato lo stato di sofferenza idrica derivante dal configurarsi di una situazione siccitosa di "lieve-media" entita'. |
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Art. 2. In relazione a quanto sopra le utenze irrigue ed industriali dei Consorzi Bretella di Pederobba, destra Piave, sinistra Piave, basso Piave, Piavesella nel periodo 16 giugno - 15 agosto subiranno: singolarmente una riduzione delle spettanze di prelievo rispetto a quanto assentito dal decreto di concessione nella misura del 5%; globalmente, nello stesso periodo, una riduzione della media delle spettanze di prelievo del 10%. |
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Art. 3. I consorzi irrigui ed industriali citati all'art. 2, nell'esercitare la derivazione avranno massima attenzione nell'uso della risorsa idrica, limitando al massimo l'esercizio al presentarsi di eventi piovosi. |
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Art. 4. L'E.N.E.L. S.p.a. per l'intero periodo di attuazione delle misure di cui all'art. 2 garantira' il vuotamento graduale dei serbatoi per integrare i deflussi naturali e garantire il soddisfacimento delle utenze irrigue di pianura, tenendo conto delle riduzioni temporanee sopra riportate. Le attivita' ricreative che prevedono l'utilizzo delle acque invase a scopo idroelettrico ed irriguo sono subordinate agli usi specifici degli invasi e pertanto devono essere con gli stessi compatibili. |
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Art. 5. Nel periodo 16 giugno - 15 agosto l'E.N.E.L. S.p.a. limitera' lo scarico delle acque attraverso la centrale di Caneva a quanto strettamente necessario per alimentare le utenze irrigue, su diretta richiesta del Consorzio Basso Piave. |
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Art. 6. In relazione a quanto previsto dall'art. 1 delle norme di salvaguardia di cui alla delibera del comitato istituzionale n. 4 del 16 marzo 2000, le misure di salvaguardia precedentemente adottate con delibera n. 1 del 22 marzo 1999 e con delibera n. 4 del 26 ottobre 1999 devono ritenersi momentaneamente sospese. Nel periodo di validita' delle presenti norme, dovra' essere garantita nell'alveo del Piave a valle delle sezioni sottomenzionate la corrispondente portata di minimo deflusso vitale: diga di Valle di Cadore 1,0 m3/sec; diga di Valle del Mis 0,5 m3/sec; sbarramento di San Cipriano 0,6 m3/sec; sbarramento del Ghirlo 0,6 m3/sec; sbarramento di Soverzene (come da disciplinare); sbarramento di Quero 1,5 m3/sec; sbarramento del Fener 1,5 m3/sec; sbarramento del Nervesa 7 m3/sec. |
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Art. 7. Con cadenza settimanale, gli uffici ed i soggetti derivatari sottoelencati provvederanno a comunicare alla segreteria tecnica dell'Autorita' di bacino ed al Nucleo operativo del magistrato delle acque di Treviso i seguenti dati: l'Ufficio idrografico e mareografico di Venezia: l'andamento delle precipitazioni che si sono verificate nell'ambito dei bacini idrografici del Piave, del Brenta e del Sile; i consorzi di cui all'art. 2: le singole portate orarie derivate dai vari punti di prelievo. L'E.N.E.L. S.p.a. ed l'E.R.G.A. S.p.a., nelle rispettive competenze: la portata media giornaliera di sfioro e/o scarico della traversa di Busche, la portata oraria turbinata dalla centrale di Croce del Gallo, la portata media giornaliera immessa all'incile del canale Castelletto-Nervesa. |
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Art. 8. In relazione all'incremento della produzione idrologica del bacino montano o ad un suo possibile decremento, le norme di cui ai precedenti articoli potranno essere sostanzialmente modificate o revocate. Venezia, 16 giugno 2000 Il segretario generale: Rusconi |
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