Gazzetta n. 178 del 1 agosto 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE
COMUNICATO
Dichiarazione dello stato di sofferenza idrica nel bacino del Piave

IL SEGRETARIO GENERALE
Con provvedimento 16 giugno 2000 ha deliberato:
(Omissis).
Art. 1.
In relazione a quanto previsto dall'art. 1 della delibera del comitato istituzionale n. 4 del 16 marzo 2000, nel bacino del Piave e' dichiarato lo stato di sofferenza idrica derivante dal configurarsi di una situazione siccitosa di "lieve-media" entita'.
 
Art. 2.
In relazione a quanto sopra le utenze irrigue ed industriali dei Consorzi Bretella di Pederobba, destra Piave, sinistra Piave, basso Piave, Piavesella nel periodo 16 giugno - 15 agosto subiranno:
singolarmente una riduzione delle spettanze di prelievo rispetto a quanto assentito dal decreto di concessione nella misura del 5%;
globalmente, nello stesso periodo, una riduzione della media delle spettanze di prelievo del 10%.
 
Art. 3.
I consorzi irrigui ed industriali citati all'art. 2, nell'esercitare la derivazione avranno massima attenzione nell'uso della risorsa idrica, limitando al massimo l'esercizio al presentarsi di eventi piovosi.
 
Art. 4.
L'E.N.E.L. S.p.a. per l'intero periodo di attuazione delle misure di cui all'art. 2 garantira' il vuotamento graduale dei serbatoi per integrare i deflussi naturali e garantire il soddisfacimento delle utenze irrigue di pianura, tenendo conto delle riduzioni temporanee sopra riportate.
Le attivita' ricreative che prevedono l'utilizzo delle acque invase a scopo idroelettrico ed irriguo sono subordinate agli usi specifici degli invasi e pertanto devono essere con gli stessi compatibili.
 
Art. 5.
Nel periodo 16 giugno - 15 agosto l'E.N.E.L. S.p.a. limitera' lo scarico delle acque attraverso la centrale di Caneva a quanto strettamente necessario per alimentare le utenze irrigue, su diretta richiesta del Consorzio Basso Piave.
 
Art. 6.
In relazione a quanto previsto dall'art. 1 delle norme di salvaguardia di cui alla delibera del comitato istituzionale n. 4 del 16 marzo 2000, le misure di salvaguardia precedentemente adottate con delibera n. 1 del 22 marzo 1999 e con delibera n. 4 del 26 ottobre 1999 devono ritenersi momentaneamente sospese.
Nel periodo di validita' delle presenti norme, dovra' essere garantita nell'alveo del Piave a valle delle sezioni sottomenzionate la corrispondente portata di minimo deflusso vitale:
diga di Valle di Cadore 1,0 m3/sec;
diga di Valle del Mis 0,5 m3/sec;
sbarramento di San Cipriano 0,6 m3/sec;
sbarramento del Ghirlo 0,6 m3/sec;
sbarramento di Soverzene (come da disciplinare);
sbarramento di Quero 1,5 m3/sec;
sbarramento del Fener 1,5 m3/sec;
sbarramento del Nervesa 7 m3/sec.
 
Art. 7.
Con cadenza settimanale, gli uffici ed i soggetti derivatari sottoelencati provvederanno a comunicare alla segreteria tecnica dell'Autorita' di bacino ed al Nucleo operativo del magistrato delle acque di Treviso i seguenti dati:
l'Ufficio idrografico e mareografico di Venezia: l'andamento delle precipitazioni che si sono verificate nell'ambito dei bacini idrografici del Piave, del Brenta e del Sile;
i consorzi di cui all'art. 2: le singole portate orarie derivate dai vari punti di prelievo.
L'E.N.E.L. S.p.a. ed l'E.R.G.A. S.p.a., nelle rispettive competenze: la portata media giornaliera di sfioro e/o scarico della traversa di Busche, la portata oraria turbinata dalla centrale di Croce del Gallo, la portata media giornaliera immessa all'incile del canale Castelletto-Nervesa.
 
Art. 8.
In relazione all'incremento della produzione idrologica del bacino montano o ad un suo possibile decremento, le norme di cui ai precedenti articoli potranno essere sostanzialmente modificate o revocate.
Venezia, 16 giugno 2000
Il segretario generale: Rusconi
 
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