Gazzetta n. 178 del 1 agosto 2000 (vai al sommario) |
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LEGGE 25 luglio 2000, n. 213 |
Norme di adeguamento dell'attivita' degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1 Nuove attribuzioni agli spedizionieri doganali
1. Gli spedizionieri doganali, iscritti agli albi professionali istituiti con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, riconosciuti quali professionisti qualificati per le materie previste dall'articolo 1 della predetta legge n. 1612 del 1960, sono abilitati alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria. 2. Gli spedizionieri doganali iscritti agli albi di cui al comma 1 sono altresi' abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti locali, per effetto di norme nazionali o comunitarie, possono affidare ai privati.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, recante: "Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1961: "Art. 1. - L'attivita' degli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane della Repubblica a norma della legislazione vigente viene, a tutti gli effetti giuridici, riconosciuta quale professione qualificata avente per oggetto le materie: fiscale, merceologica, valutaria, e quant'altro si riferisce al campo doganale".
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| Art. 2 Asseverazione dei dati
1. Gli spedizionieri doganali possono asseverare i dati contenuti nelle dichiarazioni da presentare agli uffici finanziari. Tali dichiarazioni sono trasmesse ai competenti uffici preferibilmente per via telematica. 2. Il direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette puo' abilitare altri soggetti, in possesso dei necessari requisiti professionali, all'asseverazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 1. 3. Gli spedizionieri doganali in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze 31 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 1992, possono asseverare la conformita' dei dati esposti negli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, con le scritture contabili previste dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 4. Nell'effettuazione di controlli in sede di accertamento l'Amministrazione finanziaria assume, di norma, i dati che siano stati asseverati dagli spedizionieri doganali ovvero dai soggetti di cui al comma 2, salvo che vi siano fondati motivi per procedere ad ulteriori verifiche dei dati stessi. 5. Ai fini della presente legge, per asseverazione si intende la verifica della corrispondenza dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate con i documenti sui quali le stesse si basano. Relativamente alle dichiarazioni doganali, l'asseverazione comprende anche l'attestazione che l'operazione doganale richiesta e' regolare, completa dei documenti necessari e risponde a tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per poter essere effettuata. 6. In ordine alla regolarita', veridicita' e completezza dei dati, nonche' alla idoneita' e validita' dei documenti allegati, gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2, se erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneita', rispondono solidalmente del pagamento del tributo. 7. In caso di asseverazioni false e mendaci gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2 sono responsabili anche patrimonialmente per i danni procurati all'erario. 8. Nei casi di cui al comma 6, gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2 sono sospesi per un anno dalla possibilita' di asseverare i dati di cui ai commi da 1 a 4. Nei casi di cui al comma 7, o nel caso di ripetuti comportamenti di cui al comma 6, gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2 decadono definitivamente dai benefici di cui ai commi 1, 3 e 4.
Note all'art. 2: Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto ministeriale 31 marzo 1992, recante: "Attribuzione di nuovi compiti agli spedizionieri doganali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 1992: "Art. 6. - 1. I consigli compartimentali degli spedizionieri doganali di cui all'art. 8 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, competenti per territorio, autorizzano gli spedizionieri doganali all'esercizio dei compiti previsti dal comma 1-sexies dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito in legge dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, dando notizia della concessa autorizzazione al Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali di cui all'art. 13 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, ed al direttore della direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette competente per territorio. 2. All'atto del rilascio dell'autorizzazione il consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali provvede a dotare il richiedente: di un libro repertorio, vidimato dal presidente del consiglio compartimentale stesso o da un suo delegato, nel quale devono essere annotati gli adempimenti posti in essere ai sensi della lettera a) del comma 1-sexies dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito in legge dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, nonche' le indicazioni delle copie, dei certificati ed estratti rilasciati ai sensi della lettera b) del comma 1-sexies della medesima legge; di un timbro a secco in cui sia indicato il consiglio compartimentale che rilascia l'autorizzazione, il cognome ed il nome dello spedizioniere doganale ed il relativo codice fiscale, il numero di iscrizione all'albo professionale e quello dell'autorizzazione. 3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione i consigli compartimentali degli spedizionieri doganali verificano che sussistono tutti i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo professionale; l'autorizzazione non puo' essere rilasciata: a coloro che non risultano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto alla data della richiesta dell'autorizzazione; a coloro che, nel corso degli ultimi tre anni, siano incorsi nelle sospensioni previste dall'art. 12 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612; a coloro che, negli ultimi tre anni, siano incorsi nelle sospensioni previste dall'art. 53 del testo unico delle disposizioni legislative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; a coloro che risultano assoggettati a misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni". - Si riporta il testo dell'art. 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante: "Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1993, n. 203 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427: "Art. 50 (Obblighi connessi agli scambi intracomunitari). - 1. Le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, commi 1, lettera a), e 2, lettera c), e le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, sono effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza. 2. Agli effetti della disposizione del comma 1 l'ufficio, su richiesta degli esercenti imprese, arti e professioni, e secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, conferma la validita' del numero di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro della Comunita' economica europea, nonche' i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale, e in mancanza, al nome e al cognome. 3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni. 4. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari a norma dell'articolo 38, comma 6, del presente decreto, devono dichiarare all'ufficio competente nei loro confronti, a norma dell'articolo 40 del suddetto decreto n. 633 del 1972, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti ad imposta. La dichiarazione deve essere presentata anteriormente all'effettuazione di ciascun acquisto; l'ufficio attribuisce il numero di partita IVA a seguito di dichiarazione, redatta in duplice esemplare e in conformita' ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, resa dai soggetti interessati al momento del superamento del limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto. 5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunita' economica europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all'articolo 38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 6. I contribuenti devono presentare agli uffici doganali elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. I soggetti indicati nell'articolo 38, comma 3, lettera c), devono presentare, secondo le modalita' ed i termini di cui al predetto articolo 6 del decreto-legge n. 16 del 1993, l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari. 7. Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale e' stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse. 8. (Comma soppresso).". - Si riporta l'epigrafe della legge 29 ottobre 1993, n. 427: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1993, n. 255. - Si riporta il testo degli articoli 23, 24 e 25, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, supplemento ordinario: "Art. 23 (Registrazione delle fatture). - Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte, dell'art. 21, devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni. Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore. Se l'altro contraente non e' un'impresa, societa' o ente devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilita' di essa e la relativa norma. Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 6 le fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai sensi dell'art. 39, secondo modalita' e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale". "Art. 24 (Registrazione dei corrispettivi). - I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonche' l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui all'art. 21, sesto comma, e, distintamente, all'art. 38-quater e quello delle operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo. Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel terzo comma dell'articolo 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta. Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze puo' consentire, stabilendo le modalita' da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti. I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attivita' di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attivita' di vendita. Le relative modalita' sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze". "Art. 25 (Registrazione degli acquisti). - Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale e' esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, societa' o enti, nonche' l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilita' di essa e la relativa norma. La disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo.
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| Art. 3 Centri di assistenza doganale
1. I centri di assistenza doganale (CAD) di cui al decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e disciplinati dal decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 1992, n. 549, sono muniti dall'Amministrazione finanziaria di un timbro speciale conforme a quello di cui all'allegato 62 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, da utilizzare per la certificazione dei documenti emessi. 2. Ai CAD si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, e di cui all'articolo 2. 3. I CAD, obbligatoriamente muniti di collegamento telematico con gli uffici dell'amministrazione doganale, possono anche acquisire e trasmettere gli elenchi di cui al comma 3 dell'articolo 2, dopo averne asseverata la conformita' dei dati. 4. L'autorizzazione all'esercizio dei CAD prevede la loro ammissione alle procedure semplificate di accertamento di cui all'articolo 76 del codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e agli articoli 253 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, alle condizioni e con le modalita' dagli stessi previste. 5. I CAD, in attuazione delle procedure semplificate, possono presentare le merci, oltre che negli spazi e nei luoghi destinati all'effettuazione delle operazioni doganali di cui all'articolo 17 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei soggetti per conto dei quali di volta in volta essi operano e presso i quali le merci si trovano giacenti, sempreche' tali luoghi, magazzini o depositi siano siti nell'ambito territoriale di competenza della circoscrizione doganale presso la quale sono accreditati ad operare. 6. Con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i casi e le modalita' di esercizio della facolta' di cui al comma 5. Fino alla data di emanazione del predetto provvedimento i CAD gia' in attivita' continuano ad operare in conformita' alle disposizioni di cui ai disciplinari emanati dalla circoscrizione doganale di competenza. 7. I CAD sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali secondo le modalita' che saranno fissate dalle amministrazioni competenti. 8. I CAD sono abilitati a svolgere attivita' quali enti per le ispezioni della Comunita' europea di cui al regolamento (CE) n. 3287/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994. 9. Il direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette puo' abilitare altri soggetti, in possesso dei necessari requisiti di professionalita', a presentare le merci secondo le modalita' previste al comma 5.
Note all'art. 3: - Il decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, recante: "Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1992, n. 1, e' stato convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 6 febbraio 1992, n. 66, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1992, n. 33. - Il decreto ministeriale 11 dicembre 1992, n. 549, recante: "Regolamento recante la costituzione dei centri di assistenza doganale" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1993, n. 17. - Si riporta il testo dell'art. 253 e dell'allegato 62 del regolamento (CEE) n. 2454/93 del 2 luglio 1993, recante: "Regolamento della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario", pubblicato nella G.U.C.E. 11 ottobre 1993, n. L 253: "Art. 253. - 1. La procedura della dichiarazione incompleta permette all'autorita' doganale di accettare, in casi debitamente giustificati, una dichiarazione che non rechi tutte le indicazioni richieste o che non sia corredata di tutti i documenti necessari per il regime doganale in questione. 2. La procedura della dichiarazione semplificata permette di vincolare le merci al regime doganale in questione su presentazione di una dichiarazione semplificata e successiva presentazione di una dichiarazione complementare che puo' avere, all'occorrenza, carattere globale, periodico o riepilogativo. 3. La procedura di domiciliazione consente di vincolare le merci al regime doganale in questione nei locali dell'interessato o in altri luoghi designati o autorizzati dall'autorita' doganale". "Allegato 62 (Timbro speciale).
----> Vedere Timbro a pag. 9 della G.U. <---- 1. Stemma o altro simbolo o lettere dello Stato membro 2. Ufficio doganale (1) 3. Numero del documento 4. Data 5. Speditore autorizzato (2) 6. Autorizzazione - Si riporta il testo dell'art. 76 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, recante: "Regolamento del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario", pubblicato nella G.U.C.E. 19 ottobre 1992, n. L 302: "Art. 76. - 1. Per semplificare, per quanto possibile, nel rispetto della regolarita' delle operazioni, l'espletamento delle formalita' e delle procedure, l'autorita' doganale consente, alle condizioni da stabilirsi con la procedura del comitato: a) che nella dichiarazione di cui all'articolo 62 non figurino talune indicazioni di cui al paragrafo 1 del predetto articolo o che alla dichiarazione non siano allegati alcuni dei documenti di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo; b) che in luogo e vece della dichiarazione di cui all'articolo 62 venga presentato un documento commerciale o amministrativo accompagnato da una domanda di vincolo delle merci al regime considerato; c) che la dichiarazione delle merci al regime considerato avvenga con l'iscrizione delle merci nelle scritture contabili; in tal caso, l'autorita' doganale puo' dispensare il dichiarante dal presentare le merci in dogana. (1) Quando tale timbro e' usato nel contesto dell'articolo 491 del regolamento, si tratta dell'ufficio di partenza. (2) Quando tale timbro e' usato nel contesto dell'articolo 286 del regolamento, si tratta dell'esportatore autorizzato." La dichiarazione semplificata, il documento commerciale o amministrativo o l'iscrizione nelle scritture contabili devono contenere per lo meno le indicazioni necessarie all'identificazione delle merci. L'iscrizione nelle scritture deve essere datata. 2. Fatti salvi i casi che saranno determinati secondo la procedura del comitato, il dichiarante e' tenuto a fornire una dichiarazione complementare, che puo' avere carattere globale, periodico o riepilogativo. 3. Le dichiarazioni complementari sono considerate costituire con le dichiarazioni semplificate di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c), un atto unico ed indivisibile che e' efficace alla data di accettazione delle dichiarazioni semplificate; nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), l'iscrizione nelle scritture ha lo stesso valore giuridico dell'accettazione della dichiarazione di cui all'art. 62. 4. Procedure semplificate particolari per il regime di transito comunitario sono stabilite secondo la procedura del comitato". - Si riporta il testo dell'art. 17, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1973, n. 80: "Art. 17 (Spazi doganali). - Sono spazi doganali i locali in cui funziona un servizio di dogana, nonche' le aree sulle quali la dogana esercita la vigilanza ed il controllo, a mezzo dei suoi organi diretti o a mezzo della guardia di finanza. La delimitazione degli spazi doganali e' stabilita, tenendo conto della peculiare situazione di ciascuna localita', dai competenti organi doganali e deve essere approvata dal Ministero delle finanze". - Il regolamento (CEE) n. 3287/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alle ispezioni pre-imbarco per le esportazioni dalla comunita' e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 349 del 31 dicembre 1994.
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| Art. 4 Procedure semplificate
1. Le procedure semplificate previste dall'articolo 76 del codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, sono consentite ai soggetti richiedenti alle condizioni previste dagli articoli 253 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993. 2. Con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure autorizzatorie e le modalita' di esercizio delle procedure semplificate di cui al comma 1.
Note all'art. 4: - L'art. 76 del codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 e' gia' citato nelle note all'art. 3. - L'art. 253 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993 e' gia' citato nelle note all'art. 3.
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| Art. 5 Pagamento differito
1. L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e' abrogato. 2. In conformita' agli articoli 226 e 227 del codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, l'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 79 (Pagamento differito di diritti doganali). - 1. Il ricevitore della dogana consente, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Lo stesso ricevitore puo' autorizzare la concessione di una maggiore dilazione, per il pagamento dei diritti afferenti la sola fiscalita' interna, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta. 2. La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, e' accordata a condizione che, a garanzia dei diritti dovuti e dei relativi interessi, sia prestata cauzione ai sensi dell'articolo 87. 3. Il ricevitore della dogana puo' in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilita' del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una ulteriore garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso. 4. L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo della corresponsione degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi". 3. Il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni doganali effettuate dal 1o al 24 dicembre deve essere comunque eseguito non oltre il successivo 30 dicembre di ciascun anno.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, recante: "Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1991, n. 110, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, cosi' come modificato dal presente provvedimento: "Art. 4 (Aumento delle aliquote dell'imposta di fabbricazione e della sovraimposta di confine su prodotti petroliferi. Altre disposizioni in materia di entrate). - 1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate: a) da L. 61.721 a L. 62.562 e da L. 33.615 a L. 34.456 per ettolitro, alla temperatura di 15 gradi centigradi rispettivamente per gli oli da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico di cui alle lettere f), punto 1), e d) punto 3 della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32; b) da L. 25.229 a L. 25.481, da L. 28.475 a L. 28.77 e da L. 70.671 a L. 71.628 per conto kg, rispettivamente per gli oli combustibili diversi da quelli speciali semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B. 2. (Comma abrogato). 3. L'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane e' aumentata a lire 258 al metro cubo. Nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, l'imposta e' dovuta nella misura di lire 164 al metro cubo. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano al consumo di gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dalla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 2l giugno 1986, nonche' ai consumi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui. 5. Le aliquote di imposta stabilite nel comma 3 si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai consumi attribuiti, su base giornaliera, al periodo successivo alla predetta data, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo. 6. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione istituita con l'art. 1, comma 8, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, si considerano sacchetti di plastica utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci, quelli che oggettivamente presentano i requisiti per tale utilizzazione, quali la presenza di aperture laterali, o di maniglie di qualsiasi tipo. 7. In caso di violazione dell'obbligo di pagamento dell'imposta indicata nel comma 6 si applica, indipendentemente dal pagamento del tributo, la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa; la multa non puo' essere, comunque, inferiore a lire 5 milioni. 8. Per l'inosservanza delle prescrizioni dettate in ordine alle modalita' di applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine stabilite nei decreti previsti dal comma 8 dell'art. 1 del decreto-legge indicato nel comma 6, si applica la pena pecuniaria da lire 1 milione a lire 5 milioni. 9. L'accertamento delle violazioni indicate nei commi 7 e 8 e' demandato, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari degli uffici tecnici di finanza e delle dogane muniti di speciale tessera di riconoscimento nell'ambito delle rispettive competenze". - Si riporta il testo degli articoli 226 e 227 del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, gia' citato nelle note all'art. 3: "Art. 226. - L'autorita' doganale determina, fra le modalita' sotto indicate, quella da utilizzare per concedere la dilazione di pagamento: a) singolarmente per ogni importo dei dazi contabilizzato, alle condizioni di cui all'art. 218, paragrafo 1, primo comma, oppure all'art. 220, paragrafo 1; b) globalmente sia per tutti gli importi dei dazi contabilizzati alle condizioni di cui all'art. 218, paragrafo 1, primo comma, durante un periodo, fissato dall'autorita' doganale, che non puo' eccedere trentuno giorni; c) globalmente per tutti gli importi dei dazi contabilizzati insieme, ai sensi dell'art. 218, paragrafo 1, secondo comma". "Art. 227. - 1. La dilazione di pagamento e' di trenta giorni. Essa viene calcolata come segue: a) quando la dilazione di pagamento e' effettuata conformemente all'art. 226, lettera a), il termine e' calcolato dal giorno che segue quello nel corso del quale l'importo dei dazi e' contabilizzato dall'autorita' doganale. Quando ci si avvalga dell'art. 219, il termine di trenta giorni, calcolato conformemente al primo comma, e' diminuito di un numero di giorni corrispondente al termine eccedente due giorni utilizzato per la contabilizzazione; b) quando la dilazione di pagamento e' effettuata conformemente all'art. 226, lettera b), il termine e' calcolato dal giorno che segue quello in cui scade il periodo di contabilizzazione globale. Esso e' diminuito di un numero di giorni corrispondente alla meta' del numero di giorni che costituisce il periodo di contabilizzazione globale; c) quando la dilazione di pagamento e' effettuata conformemente all'art. 226, lettera c), il termine decorre dal giorno che segue quello in cui scade il periodo nel corso del quale e' concesso lo svincolo delle merci. Esso e' diminuito di un numero di giorni corrispondente alla meta' del numero di giorni che costituisce il periodo di cui sopra. 2. Quando i periodi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), comprendono un numero di giorni dispari, il numero di giorni da detrarre dal termine di trenta giorni, ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c), e' uguale alla meta' del numero pari immediatamente inferiore a tale numero dispari. 3. Ai fini di semplificazione, quando i periodi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono di una settimana o di un mese considerati agli effetti civili, gli Stati membri possono disporre che il pagamento degli importi dei dazi che hanno formato oggetto di dilazione di pagamento venga effettuato: a) quando si tratta di una settimana considerata agli effetti civili, il venerdi' della quarta settimana successiva; b) quando si tratta di un mese considerato agli effetti civili, al piu' tardi il sedicesimo giorno del mese successivo". - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e' gia' citato nelle note all'art. 3.
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| Art. 6 Diploma di laurea
1. In deroga al disposto dell'articolo 48, primo comma, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale per gli aspiranti in possesso del diploma di laurea in materie giuridiche, economiche ed equipollenti, consiste in un colloquio nelle materie previste dall'articolo 52 del predetto testo unico. 2. Agli aspiranti, di cui al comma 1, e' comunque richiesto il requisito dell'iscrizione nel registro degli ausiliari di cui all'articolo 46 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 per almeno un biennio. 3. Il direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette indice bandi riservati agli aspiranti di cui al comma 1 con cadenza annuale.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo degli articoli 46, 48 e 52 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, gia' citato nelle note all'art. 3: "Art. 46 (Registro del personale ausiliario). - Presso ciascuna direzione di circoscrizione doganale e' formato e tenuto aggiornato un registro nel quale sono elencati gli ausiliari degli spedizionieri doganali abilitati ad operare presso la circoscrizione medesima. Copia dell'elenco e' trasmessa al consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali competente per territorio, al quale devono essere anche segnalate di volta in volta le relative variazioni". "Art. 48 (Requisiti per ottenere il rilascio della patente di spedizioniere doganale). - La patente di spedizioniere doganale e' rilasciata alle persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti: a) siano di cittadinanza italiana, ovvero siano cittadini di uno Stato estero che accorda in materia uguale trattamento ai cittadini italiani; b) abbiano raggiunta la maggiore eta'; c) risultino di buona condotta; d) siano meritevoli della fiducia dell'amministrazione per il loro comportamento in rapporto alle leggi finanziarie ed a quelle relative alla disciplina economica e valutaria; e) abbiano sostenuto, con esito positivo, l'esame di cui all'art. 50. La patente non puo' essere rilasciata a coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico ed a coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione". "Art. 52 (Svolgimento degli esami). - L'esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale consiste in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio. La prova scritta verte su istituzioni di diritto privato, princi'pi di scienza delle finanze o nozioni di diritto tributario. La prova pratica consiste nella compilazione di dichiarazioni doganali, integrate da una relazione scritta sugli adempimenti connessi con le singole operazioni. Il colloquio verte sulle materie che possono formare oggetto della prova scritta e di quella pratica e comprende inoltre: nozioni di diritto amministrativo, di diritto della navigazione, di merceologia, di geografia economica e commerciale, di statistica generale ed economica nonche' nozioni sulle disposizioni di carattere economico e valutario concernenti gli scambi con l'estero, cenni generali sui trattati e sugli accordi doganali, commerciali e di navigazione, con particolare riguardo ai trattati istitutivi delle Comunita' europee. Per lo svolgimento delle prove e del colloquio e per quanto altro attiene alla sede ed al procedimento degli esami, compresa la corresponsione dei compensi e delle indennita' ai componenti della commissione esaminatrice ed al personale addetto alla vigilanza durante l'espletamento delle prove stesse, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per i concorsi di ammissione alla carriera di concetto degli impiegati civili e dell'amministrazione periferica delle dogane. I compensi e le indennita' spettanti agli spedizionieri doganali chiamati a far parte della commissione esaminatrice sono a carico del bilancio del consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. L'elenco dei candidati riconosciuti idonei, formato dalla commissione esaminatrice, e' approvato con decreto del Ministero per le finanze e pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione si da' notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative".
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| Art. 7 Commissione per gli esami
1. Per l'effettuazione del colloquio previsto dall'articolo 6, la commissione esaminatrice e' nominata dal direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette ed e' composta da: a) un direttore centrale del dipartimento delle dogane e imposte indirette con funzione di presidente; b) due spedizionieri doganali designati dal consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, di cui uno con funzioni di vice presidente; c) due dirigenti appartenenti uno al ruolo del dipartimento delle dogane e imposte indirette e uno a quello del dipartimento delle entrate. 2. Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva del dipartimento delle dogane e imposte indirette di qualifica funzionale non inferiore alla ottava. |
| Art. 8 Modifica, abrogazione ed interpretazione di norme
1. L'articolo 11 e l'articolo 14, lettera d), della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, sono abrogati. 2. Nel decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, all'articolo 7, comma 1-septies, lettera b), sono soppresse le parole da: "emettere" fino a: "del Ministro delle finanze;". 3. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, va interpretato nel senso che dell'omesso pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a fronte di dichiarazione di intento presentata in dogana rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno sottoscritto la dichiarazione d'intento, e non anche lo spedizioniere doganale che l'ha presentata. 4. All'articolo 50, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "con decreto del Ministro delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette"; b) le parole: "con decreto dello stesso Ministro" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento dello stesso direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette".
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, gia' citata, come modificato dal presente provvedimento: "Art. 14: a) provvede alla formazione dell'albo nazionale degli spedizionieri doganali ed al suo deposito ed aggiornamento presso il Ministero delle finanze; b) decide sui conflitti di competenza fra i consigli compartimentali; c) decide sui ricorsi ad esso proposti a norma dell'art. 12; d) (lettera abrogata); e) interviene presso le Amministrazioni centrali dello Stato per questioni inerenti la regolamentazione e l'attuazione della presente legge". - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, gia' citato nelle note all'art. 3, come modificato dal presente provvedimento: "Art. 7. - 1. In tutte le fabbriche che impiegano alcole etilico per la preparazione di bevande alcoliche sottoposte a vigilanza finanziaria permanente della Guardia di finanza, i compiti demandati al personale degli uffici tecnici di finanza sono sostituiti con controlli contabili gia' disposti in forma facoltativa con l'art. 5 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408. 1-bis. Il prodotto aciclico insaturo a tre atomi di carbonio (propilene) avente un grado di purezza uguale o superiore al 90 per cento in peso, non destinato a fini di combustione e autotrazione, non rientra nel regime fiscale previsto per i gas di petrolio liquefatti dal decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito dalla legge 10 dicembre 1954, n. 1167, e dalla legge 11 giugno 1959, n. 405, e successive modificazioni. 1-ter. Il regime agevolato previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, e' esteso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al prodotto gasolio, limitatamente al suo uso per autotrazione, indicato al n. 14 della tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, destinato al fabbisogno locale della provincia di Trieste e di comuni della provincia di Udine determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro. Per questi ultimi comuni il quantitativo di detto prodotto e' pari al 40 per cento di quello indicato al n. 14 della tabella A allegata alla citata legge n. 700 del 1975; per la provincia di Trieste il quantitativo dello stesso prodotto e' pari all'80 per cento del contingente indicato al n. 14 della medesima tabella A allegata alla citata legge n. 700 del 1975. 1-quater. Il regime agevolato di cui al comma 1-ter avra' durata fino all'entrata in vigore della legge di riordino richiamata nel comma 1 dell'art. 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, e comunque non oltre il 31 dicembre 1994. 1-quinquies. All'onere di cui al comma 1-ter, valutato in lire 14.000 milioni annui, si fa fronte mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati . 1-sexies. Gli spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, da almeno tre anni possono svolgere, in conformita' alle disposizioni dettate con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oltre a quelli previsti dalla predetta legge, i seguenti compiti: a) svolgimento, per conto degli operatori autorizzati e su espressa delega, di adempimenti previsti dal regime di detenzione, di circolazione e di controllo applicabile, in ambito comunitario, ai beni soggetti ad accisa; b) tenuta e conservazione di atti e scritture contabili relativi ai controlli richiamati nel comma 1 del presente articolo e a quelli qualitativi e quantitativi delle merci, anche al fine di rilasciare copie e certificati o estratti attestandone la conformita' all'originale, o in ordine ad eventuali vincoli relativi alla destinazione delle merci, a richiesta dell'utenza o di pubbliche amministrazioni; c) acquisizione, elaborazione e trasmissione dei dati relativi agli scambi internazionali nell'interesse dell'utenza, anche ai fini delle rilevazioni statistiche previste dalla normativa nazionale e comunitaria; d) custodia e vendita delle merci cadute in abbandono ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 1-septies. Gli spedizionieri doganali di cui al comma 1-sexies possono costituire societa' di capitali con capitale minimo di 100 milioni di lire, aventi per oggetto sociale esclusivamente l'esercizio di assistenza doganale, al fine di svolgere, conformemente all'autorizzazione del Ministro delle finanze, oltre quelli indicati nel comma 1-sexies, anche i seguenti compiti: a) ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto previa acquisizione e controllo formale della relativa documentazione commerciale, anche per l'adozione dei programmi e dei criteri selettivi per la visita totale o parziale delle merci; b) (periodo soppresso) asseverazione dei dati acquisiti ed elaborati secondo quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del comma 1- sexies per l'espletamento di formalita' derivanti dalla normativa comunitaria. 1-octies. L'amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere alle societa' autorizzate a svolgere le attivita' di assistenza doganale, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi in loro possesso. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 luglio 1992 sono dettate le occorrenti disposizioni di attuazione del comma 1-septies, comprese quelle concernenti le societa' previste dal medesimo comma 1-septies ed in particolare i criteri e le modalita' per la loro iscrizione in apposito albo, per il rilascio da parte del Ministro delle finanze dell'autorizzazione a svolgere i compiti loro affidati e quelle per i controlli e la vigilanza anche ispettiva da parte dell'Amministrazione finanziaria, nonche' per la revoca dell'autorizzazione stessa in conformita' a quanto disposto nel terzo e quarto periodo del comma 6 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413". - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, recante: "Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1983, n. 358, e convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17: "Art. 2. - 1. I soggetti che effettuano le operazioni senza pagamento dell'imposta in mancanza della dichiarazione di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 1 sono soggetti al pagamento della pena pecuniaria da due a sei volte l'imposta che risulta non applicata, oltrea quello dell'imposta stessa; qualora sia stata rilasciata la dichiarazione, dell'omesso pagamento dell'imposta rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa. 2. I contribuenti che omettono di numerare, annotare o conservare le dichiarazioni rese o ricevute a norma della lettera c) del primo comma dell'art. 1 sono puniti con la pena pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 5.000.000; la stessa pena si applica ai contribuenti che entro i termini stabiliti non hanno eseguito le annotazioni o non hanno inviato o allegato il prospetto di cui al terzo comma dello stesso art. 1. 3. Per l'omissione o la incompletezza dell'elenco dei fornitori o dei clienti si applica la sanzione di cui all'art. 45, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; l'accertamento delle violazioni comporta, per l'anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo, la decadenza per i cessionari o committenti della facolta' di acquistare beni e servizi senza pagamento della imposta e i cedenti o i prestatori di servizi non possono effettuare per lo stesso periodo operazioni senza pagamento della imposta. 4. Chiunque attesta falsamente all'altra parte contraente ovvero in dogana di trovarsi nelle condizioni richieste dalla legge per acquistare o importare beni o servizi senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto e' punito, oltreche' con le sanzioni previste nel terzo comma dell'art. 46 del decreto indicato nel comma precedente, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5 a 10 milioni di lire. Se la falsa attestazione ha effetti di lieve entita' si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a L. 5.000.000". - Si riporta il testo dell'art. 50 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, gia' citato nelle note all'art. 3, come modificato dal presente provvedimento: "Art. 50 (Esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale). - Gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale sono indetti, con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette, ogni tre anni; sono tuttavia indetti anche prima se richiesti da almeno quattro consigli compartimentali degli spedizionieri doganali o da almeno quindici camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e sentito in ogni caso il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; la commissione esaminatrice, nominata con provvedimento dello stesso direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette, e' presieduta dal direttore generale delle dogane e imposte indirette o da un dirigente superiore dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze ed e' composta: a) di due impiegati appartenenti al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, di qualifica non inferiore a primo dirigente; b) di un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva delle intendenze di finanza, di qualifica non inferiore ad intendente aggiunto; c) di un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane, di qualifica non inferiore a direttore di prima classe o ispettore capo; d) di due spedizionieri doganali designati dal consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, di qualifica non inferiore a direttore di sezione".
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| Art. 9 Doganalisti
1. Gli spedizionieri doganali iscritti negli albi professionali, istituti con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, quali esperti nelle materie e negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali, sono anche definiti doganalisti. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 luglio 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 3663): Presentato dal sen. Ventucci il 23 novembre 1998. Assegnato alla 6a commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 9 dicembre 1998, con pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 10a, 11a e Giunta per gli affari delle Comunita' europee. Esaminato dalla 6a commissione il 3 ed il 4 febbraio 1999 ed il 14 aprile 1999. Nuovamente assegnato alla 6a commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 25 maggio 1999. Esaminato dalla 6a commissione il 27 maggio 1999 ed approvato il 6 luglio 1999. Camera dei deputati (atto n. 6224): Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 20 luglio 1999 con pareri delle commissioni I, II, V, VII, IX e commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla VI commissione il 9, il 10, l'11 ed il 16 novembre 1999, il 12 gennaio 2000, il 10 il 16 il 17 il 22 ed il 29 febbraio 2000, l'8 il 14 ed il 23 marzo 2000, il 4 ed il 6 aprile 2000 ed il 23 maggio 2000. Relazione scritta annunciata l'8 giugno 2000 (atto n. 6224/A - relatore on. Brunale). Esaminato in aula il 19 giugno 2000 ed approvato, con modificazioni, il 21 giugno 2000. Senato della Repubblica (atto n. 3663-B): Assegnato alla 6a commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 3 luglio 2000 con pareri delle commissioni 1a e 2a. Esaminato dalla 6a commissione l'11 luglio 2000 ed approvato il 12 luglio 2000.
Nota all'art. 9: - La legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e' gia' citata nelle note all'art. 1.
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