Gazzetta n. 177 del 31 luglio 2000 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PALERMO
DECRETO RETTORALE 12 luglio 2000
Emanazione dello statuto.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Vista la sentenza del T.A.R. Sicilia n. 67 del 13 gennaio 1999, e la decisione del C.G.A. n. 564 del 15 ottobre 1999, relative agli esiti dei ricorsi inoltrati avverso lo statuto emanato con il decreto rettorale n. 3214 del 12 novembre 1997;
Visto il provvedimento di ricostituzione del senato accademico integrato, di cui al citato art. 16 della legge n. 168/1989, emanato con decreto rettorale n. 228 del 4 aprile 2000;
Viste le deliberazioni del S.A.I. del 12 e 31 maggio, 8, 14 e 23 giugno 2000, con le quali sono state deliberate norme sostitutive conformi alle indicazioni precettive di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1995 ed ai giudicati medio tempo intervenuti;
Decreta:
E' emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo il cui testo e' allegato al presente decreto del quale fa parte integrante.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Palermo, 12 luglio 2000
Il rettore: Silvestri
 
Allegato

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

Parte I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Natura e finalita'
1. L'Universita' degli studi di Palermo, di seguito denominata Universita', e' una istituzione pubblica avente come finalita' inscindibili l'istruzione e la formazione universitaria, la ricerca scientifica e tecnologica.
2. L'Universita' ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.
3. L'Universita' afferma il proprio carattere laico, pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso e politico-economico.
4. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'Universita' si dota di strutture didattiche, di ricerca e di servizio e si avvale di mezzi finanziari e di beni strumentali di provenienza pubblica e privata.
5. L'accesso all'Universita' e' libero e garantito per tutti coloro che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti di legge.
Art. 2.
Titoli di studio
l. L'Universita' rilascia i titoli di studio consentiti dalla legge.
Art. 3.
Didattica e ricerca scientifica
l. L'Universita' promuove e sviluppa la didattica e la ricerca scientifica nel rispetto della natura, del genere umano e delle specie viventi, in armonia con i principi dello sviluppo compatibile, delle garanzie per le future generazioni, della libera e pacifica convivenza fra i popoli.
2. L'Universita', nel pieno rispetto della liberta' di insegnamento e di ricerca scientifica, adotta forme di programmazione, pubblicizzazione e valutazione dell'attivita' didattica e scientifica svolta nelle proprie strutture, anche al fine di assicurare efficienza, responsabilita' e verifica delle competenze.
3. L'Universita', nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, assicura ai docenti (professori, ricercatori, assistenti del ruolo ad esaurimento, professori incaricati stabilizzati) l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonche' la fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca, anche presso altri centri nazionali e internazionali.
Art. 4.
Diritto allo studio
1. L'Universita' assume ogni iniziativa per assicurare le condizioni che rendano effettivo il diritto allo studio e il regolamento generale di Ateneo ne promuove le norme di attuazione, in accordo con le disposizioni legislative vigenti.
2. L'Universita' realizza la formazione, anche in collaborazione con analoghe istituzioni di altri paesi e con organizzazioni internazionali.
Art. 5.
Attivita' di gestione e organizzazione amministrativa
l. L'attivita' amministrativa e di gestione dell'Universita' si conforma ai seguenti principi e criteri:
a) programmazione e controllo dei risultati della gestione;
b) efficienza e semplicita' delle procedure;
c) economicita' delle scelte di gestione;
d) definizione delle responsabilita' individuali e verifiche periodiche delle competenze, dell'efficienza e delle compatibilita';
e) pubblicita' degli atti e accesso ai documenti e alle informazioni.
2. In particolare, il controllo di gestione si fonda sulla valutazione dell'attivita' mediante indicatori atti a rappresentare le risorse impiegate, le modalita' della loro realizzazione e i risultati raggiunti. Deve essere anche reso esplicito il grado di realizzazione degli obiettivi assegnati ed il rispetto dei tempi di cui al successivo comma 5.
3. I risultati del controllo di gestione formano oggetto di valutazione nelle decisioni riservate agli organi di governo dell'Ateneo, anche ai fini della ripartizione delle risorse.
4. Sono riservati ai dirigenti e, nei casi previsti, ai responsabili di struttura i compiti di amministrazione e di gestione, ivi compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto non riservino espressamente agli organi di governo dell'Universita' e delle strutture didattiche e scientifiche.
5. Con apposito regolamento di Ateneo sono disciplinate le funzioni del responsabile del procedimento, l'accesso ai documenti amministrativi e i tempi di completamento delle procedure di adozione degli atti amministrativi.
Art. 6.
Fonti di finanziamento
l. Le fonti di finanziamento dell'Universita' sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri enti pubblici e privati e da entrate proprie.
2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e da contributi universitari, da redditi conseguenti a prestazioni e da redditi patrimoniali conseguenti a lasciti, donazioni, sfruttamento industriale di brevetti, di scoperte conseguite nell'Universita'.
3. Per le spese di investimento, l'Universita' puo' ricorrere a prestiti o a forme di leasing in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale.
Art. 7.
Rapporti e convenzioni con enti esterni
l. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalita' pubbliche di didattica e di ricerca, l'Universita' puo' sviluppare attivita' di servizio, stabilire rapporti con enti pubblici e privati mediante contratti e convenzioni, istituire centri interuniversitari, partecipare a consorzi.
2. L'Universita' puo' svolgere attivita' di formazione, ricerca, consulenza e servizio, anche di assistenza sanitaria, regolate da specifici contratti, convenzioni o consorzi con soggetti pubblici o privati.
3. La stipula di un contratto, di una convenzione o la costituzione di un consorzio e' subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
a) gli scopi da perseguire siano congrui alle finalita' istituzionali dell'Universita';
b) l'oggetto del contratto, della convenzione o del consorzio sia tale da contribuire allo sviluppo e al potenziamento dell'Universita' e al suo ruolo di promozione culturale, professionale, economica e sociale del territorio;
c) sia stata verificata l'esistenza nell'Universita' di una o piu' strutture idonee e disponibili ad adempiere gli obblighi contrattuali;
d) i contratti, le convenzioni o i consorzi siano approvati dagli organi collegiali delle strutture interessate;
e) lo sviluppo del contratto, della convenzione o delle attivita' consortili consenta di promuovere l'utilizzazione e la valorizzazione delle capacita' professionali degli addetti alla/e struttura/e.
4. L'Universita' promuove e favorisce ogni forma di scambio culturale e di esperienze didattiche e scientifiche con altri enti e istituzioni universitarie e non, pubbliche o private, siano esse italiane o estere.
5. Le azioni per attuare tali finalita' sono regolate da protocolli, contratti, convenzioni o consorzi.
Art. 8.
Diritto all'informazione
l. L'Universita' riconosce nel diritto alla informazione una delle condizioni essenziali per assicurare la partecipazione degli studenti, dei professori, dei ricercatori e degli assistenti r.e. e del personale tecnico-amministrativo alla vita dell'Ateneo.
2. L'Universita' cura una pubblicazione periodica per informare su tutto cio' che riguarda la sua attivita', il suo funzionamento, le relazioni esterne e le deliberazioni dei suoi organi di governo.
Art. 9.
Regolamenti
l. L'Universita' utilizza lo strumento dei regolamenti per dare piena attuazione alle disposizioni del presente statuto e realizzarne le finalita'.

Parte II
ORGANI E STRUTTURA DELL'UNIVERSITA'
Capo I Organi di governo dell'universita'
Art. 10.
Organi di governo dell'Universita'
l. Sono organi di governo dell'Universita' il senato accademico, il consiglio di amministrazione e il rettore.
2. I verbali delle sedute degli organi collegiali di governo dell'Universita', redatti sulla base della registrazione del dibattito, sono pubblici e saranno resi disponibili tempestivamente per la consultazione ai sensi della legge n. 241/1990. I dispositivi delle delibere, al pari degli ordini del giorno, saranno affissi all'albo dell'Ateneo.
Art. 11. Norme generali riguardanti la eleggibilita' negli organi di governo e
nelle strutture didattiche e di ricerca.
l. Per la nomina alle cariche elettive dei professori di ruolo e fuori ruolo, dei ricercatori confermati e degli assistenti del ruolo ad esaurimento e' richiesta l'opzione per il regime a tempo pieno da esercitarsi prima dell'assunzione della carica, fatte salve specifiche riserve di legge.
2. Non sono immediatamente rieleggibili coloro i quali abbiano gia' ricoperto la medesima carica per due mandati consecutivi.
3. Con l'entrata in vigore dello statuto tutte le cariche elettive che prevedono variazioni dell'elettorato attivo o passivo devono essere rinnovate.
4. Le candidature alle cariche elettive devono essere avanzate ufficialmente nel corso di una riunione del relativo corpo elettorale.
5. Nel rispetto della liberta' di opinione e di associazione di tutti coloro che operano nell'Universita', non possono accedere a cariche elettive gli appartenenti ad associazioni segrete, non manifeste e/o vietate dalla legge. Ove cio' si verifichi ne consegue l'immediata decadenza e lo svolgimento di nuove operazioni elettorali per ricoprire la carica resasi vacante.
6. Per garantire il regolare funzionamento degli organi collegiali, qualora un membro elettivo si assenti senza giustificazione per tre volte consecutive, o comunque nell'arco di un anno accademico registri piu' del 50% di assenze, si procedera' alla sua immediata sostituzione con il primo dei non eletti. In assenza di un primo dei non eletti verra' immediatamente convocato il corpo elettorale per l'integrazione dell'organismo con un altro rappresentante.
7. Le rappresentanze delle categorie nei diversi organi previsti dallo statuto sono elette con voto limitato. Ogni elettore puo' votare per non piu' di un terzo dei membri da eleggere.
Art. 12.
Senato accademico
l. Il senato accademico e' l'organo al quale sono affidate le attivita' di indirizzo, di programmazione dello sviluppo dell'Ateneo e la scelta dei relativi criteri di attuazione.
2. Il senato accademico esercita le seguenti attribuzioni:
a) garantisce il rispetto dei principi di autonomia dell'Universita', della liberta' didattica e di ricerca dei professori, dei ricercatori e degli assistenti r.e. e dei diritti degli studenti. Esercita tutti i compiti che la legge o il presente statuto non assegnano esplicitamente ad altri organi;
b) coordina l'attivita' scientifica e didattica dell'Ateneo;
c) approva l'adesione dell'Ateneo a centri e consorzi interuniversitari;
d) elabora ed approva il regolamento generale di Ateneo;
e) formula i piani di sviluppo dell'Ateneo, sulla base delle richieste e delle indicazioni espresse dalle facolta' e dai dipartimenti;
f) istituisce, attiva e disattiva i dipartimenti, le strutture didattiche, di ricerca e di servizio;
g) delibera in secondo grado le richieste di afferenza ai dipartimenti eventualmente non approvate dai relativi consigli;
h) formula le linee di indirizzo sui criteri e le modalita' di verifica dell'attivita' di professori, ricercatori e assistenti r.e. e del personale tecnico-amministrativo;
i) valuta la relazione annuale del direttore amministrativo in ordine alla gestione del personale tecnico-amministrativo esprimendo su di essa parere obbligatorio da trasmettere al consiglio di amministrazione;
j) nell'ambito delle disponibilita' finanziarie del bilancio assegna alle facolta' i posti di professore e ricercatore e propone al consiglio di amministrazione la destinazione dei posti di personale tecnico-amministrativo e delle risorse finanziarie che pervengono all'Ateneo;
k) formula i criteri di ripartizione tra le diverse aree scientifiche dei fondi previsti in bilancio per il finanziamento della ricerca e, sentite le commissioni scientifiche consultive, propone al consiglio di amministrazione i finanziamenti ai singoli progetti di ricerca;
l) approva le relazioni annuali sulla didattica e sulla ricerca, elaborate sulla scorta dei contributi delle strutture decentrate, che il rettore presenta al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
m) formula, sentite le facolta', i dipartimenti e le strutture decentrate e di servizio, il piano di sviluppo edilizio e l'ordine di priorita' degli interventi in relazione alle esigenze dell'attivita' didattica e di ricerca e lo sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione;
n) da' parere sul regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
o) elabora il programma di sviluppo dell'Ateneo, in base al quale il consiglio di amministrazione formula il bilancio;
p) esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla legge, dallo statuto di Ateneo e dai regolamenti e, in particolare, approva le modifiche allo statuto dell'Ateneo con le modalita' stabilite dal successivo art. 49.
3. Il senato accademico e' convocato dal rettore in seduta ordinaria secondo un calendario approvato all'inizio di ogni anno accademico, nonche' in seduta straordinaria, su iniziativa del rettore stesso, ovvero su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
4. Il senato accademico e' composto da:
a) il rettore che lo presiede;
b) il direttore amministrativo, con voto consultivo, con funzioni di segretario verbalizzante o, in caso di sua assenza o impedimento, il funzionario piu' alto in grado;
c) i presidi delle facolta';
d) due rappresentanti dei professori straordinari e ordinari, di ruolo e fuori ruolo, due rappresentanti dei professori associati, di ruolo e fuori ruolo, due rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti r.e. L'elezione avviene su base di Ateneo e con voto limitato nell'ambito delle singole componenti;
e) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti dal personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;
f) quattro rappresentanti degli studenti eletti dagli studenti dell'Ateneo.
5. Il senato accademico dura in carica tre anni; i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e decadono in ogni caso dopo aver conseguito il titolo di studio.
6. Il senato accademico puo' costituire al suo interno una giunta alla quale attribuire compiti istruttori e/o esecutivi.
Art. 13.
Il consiglio di amministrazione
l. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ateneo, sulla base delle linee programmatiche di sviluppo formulate dal senato accademico, fatte salve le autonomie dei dipartimenti e delle altre strutture decentrate.
2. In particolare, il consiglio di amministrazione esercita le seguenti attribuzioni:
a) sentito il senato accademico e in coerenza con i criteri fissati dal programma di attivita' e di sviluppo dell'Ateneo, approva il bilancio di previsione, le sue variazioni e il conto consuntivo;
b) elabora ed approva il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', previo parere del senato accademico;
c) approva il piano di sviluppo edilizio formulato dal senato accademico, prende le iniziative per la sua esecuzione, vigila sulla gestione dello stesso e sulla conservazione del patrimonio mobiliare e immobiliare;
d) vigila sulla gestione del personale tecnico-amministrativo;
e) approva i contratti e le convenzioni che non rientrino nelle competenze dei dipartimenti e delle altre strutture decentrate, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7;
f) esprime parere sui regolamenti dei dipartimenti e delle altre strutture decentrate;
g) promuove attivita' culturali, sportive, ricreative e di orientamento mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e/o private e avvalendosi altresi' di associazioni e cooperative studentesche.
3. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
a) il rettore che lo presiede;
b) il direttore amministrativo anche con funzioni di segretario verbalizzante;
c) nove rappresentanti dei professori ordinari, dei professori associati, dei ricercatori e assistenti r.e. (tre per fascia);
d) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
e) tre rappresentanti degli studenti.
4. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni; i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e decadono in ogni caso dopo aver conseguito il titolo di studio.
Art. 14.
Il rettore
1. Il rettore e' il legale rappresentante dell'Universita'.
2. Il rettore:
a) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione, dispone la pubblicazione degli ordini del giorno e dei dispositivi delle delibere entro il quindicesimo giorno successivo a ciascuna seduta;
b) promulga lo statuto e i regolamenti approvati dagli organi competenti;
c) esercita l'autorita' disciplinare sul personale nell'ambito delle competenze previste dalla legge;
d) stipula gli accordi di cooperazione (interuniversitari e internazionali), i contratti e le convenzioni, tranne quelli di competenza delle strutture decentrate;
e) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Universita';
f) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario ivi comprese quelle riguardanti lo stato giuridico di professori, ricercatori ed assistenti r.e.;
g) presenta al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le relazioni periodiche sull'attivita' didattica e di ricerca dell'Ateneo previste dalla legge;
h) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Il rettore e' eletto tra i docenti dell'Ateneo, con una anzianita' nei ruoli della docenza di almeno cinque anni, che all'atto della candidatura siano professori ordinari, di ruolo o fuori ruolo, e che abbiano depositato, presso l'ufficio elettorale dell'Universita', la propria candidatura. Il rettore dura in carica tre anni.
4. La candidatura deve essere accompagnata da:
a) un documento programmatico;
b) il nome del pro-rettore vicario;
c) una lista di firme di elettori proponenti la candidatura in numero non inferiore a cento.
5. La candidatura alla carica di rettore va presentata entro il termine non differibile di dieci giorni dalla data di indizione delle elezioni, che dovra' precedere di almeno ottanta giorni la data della prima votazione.
6. Votano per l'elezione del rettore:
a) i professori ordinari, di ruolo e fuori ruolo, associati, di ruolo e fuori ruolo, incaricati stabilizzati;
b) i rappresentanti dei ricercatori nei consigli di facolta';
c) i rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e nei consigli di facolta';
d) uno dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo per ognuno dei consigli di facolta', designato dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nello stesso consiglio di facolta', i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione.
7. Il rettore e' eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parita' di voti, il piu' anziano di nomina nel ruolo di professore di prima fascia e a parita' di nomina nel ruolo il piu' anziano di eta'.
Capo II
Strutture didattiche e di ricerca e organi relativi
Art. 15.
Strutture didattiche e di ricerca
l. Sono strutture didattiche dell'Universita' le facolta', i corsi di studio (corsi di laurea, corsi di diploma universitario, scuole di specializzazione), i corsi di perfezionamento, i corsi di dottorato di ricerca.
2. Sono strutture di ricerca i dipartimenti ed i centri interdipartimentali.
Art. 16.
F a c o l t a'
1. Nelle facolta' sono istituiti i consigli di corso di laurea e di diploma universitario (consigli di corso di studio della facolta').
2. Laddove esistano piu' corsi di studio, la facolta' ne coordina le attivita' didattiche comuni.
Art. 17.
Consigli di facolta'
l. Il consiglio di facolta' e' l'organo di governo della facolta'.
2. Il consiglio di facolta' e' presieduto dal preside che lo convoca con modalita' definite dal regolamento di facolta'.
3. Sono compiti del consiglio di facolta':
a) la presentazione al senato accademico dei piani di sviluppo elaborati dalle strutture didattiche ad esso afferenti;
b) l'elaborazione e la modifica per l'approvazione da parte del senato accademico delle norme statutarie riguardanti la facolta' e i corsi di studio ad essa afferenti in un quadro di validita' nazionale degli ordinamenti e nel rispetto dei principi generali dello statuto di Ateneo;
c) la richiesta di nuovi posti in organico di professore e ricercatore previo parere dei consigli di dipartimento e dei consigli di corso di studio;
d) il coordinamento dei mezzi e delle attrezzature per lo svolgimento della didattica, in collegamento con le attivita' dei dipartimenti;
e) la ripartizione dei fondi destinati alla didattica;
f) il reclutamento dei professori e dei ricercatori su proposta dei consigli di dipartimento e dei consigli di corso di studio;
g) la deliberazione dell'afferenza dei professori, ricercatori, assistenti r.e. ai consigli di corso di studio;
h) il controllo in modo effettivo del regolare ed efficace svolgimento dell'attivita' didattica;
i) la gestione delle biblioteche centrali di facolta', secondo apposito regolamento emanato dallo stesso consiglio nel rispetto della legislazione vigente;
j) procedere, annualmente, alla programmazione didattica e alla approvazione del manifesto degli studi;
k) l'elaborazione e l'approvazione del regolamento di facolta';
l) ogni altra attivita' prevista dalla legge o dagli ordinamenti universitari nazionali, dallo statuto e dai relativi regolamenti.
4. Il consiglio di facolta' delega, con apposita deliberazione, ai consigli di corso di studio, quei poteri che ritiene opportuno conferire in base alle effettive necessita' di snellimento e di maggior efficacia delle sue attivita', evitando sovrapposizioni di organismi e compiti.
5. Sono comunque di pertinenza dei consigli di facolta', i compiti di cui ai punti a), d), e), f).
6. Per quanto riguarda i restanti punti, il consiglio di facolta' potra' delegarli o meno a seconda che essi riguardino un solo consiglio di corso di studio o piu' di uno. Nel secondo caso esso e' tenuto a deliberare dopo avere sentito il parere dei consigli di corso di studio interessati. Trascorsi quindici giorni dalla richiesta di parere, il consiglio di facolta' puo' deliberare anche in assenza del parere richiesto.
7. Il consiglio di facolta' elegge il preside e la giunta di presidenza la cui composizione e i compiti ad essa demandabili sono definiti dal regolamento di facolta'.
8. Il consiglio di facolta' e' composto da:
a) il preside che lo presiede e lo convoca con modalita' definite dal regolamento di facolta';
b) i professori ordinari, di ruolo e fuori ruolo, associati, di ruolo e fuori ruolo, e incaricati stabilizzati;
c) tre rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti r.e.;
d) una rappresentanza degli studenti pari al 20% del numero dei componenti di cui alle lettere b) e c): gli studenti contribuiscono al numero legale solo se presenti;
e) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo afferente alla facolta' o a dipartimenti ad essa correlati.
9. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica tre anni; i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e decadono comunque dopo aver conseguito il titolo di studio.
10. Per le decisioni che la legge riserva a particolari categorie, la partecipazione al voto e' limitata agli appartenenti a queste categorie, mentre la partecipazione alla discussione e' estesa a tutti gli appartenenti al consiglio di facolta'.
Art. 18.
Preside di facolta'
l. Il preside e' responsabile della gestione della facolta'.
2. Convoca e presiede il consiglio di facolta' e ne rende esecutive le deliberazioni.
3. In particolare, il preside:
a) coordina l'attivita' dei consigli di corso di studio, sovrintendendo al regolare svolgimento di tutte le attivita' didattiche e organizzative che fanno capo alla facolta' ed esercitando, d'intesa con i presidenti dei consigli di corso di studio, ogni opportuna funzione di vigilanza e controllo;
b) rappresenta il consiglio di facolta' nei rapporti con l'esterno.
4. Per l'elezione del preside l'elettorato attivo spetta ai professori ordinari, di ruolo e fuori ruolo, associati, di ruolo e fuori ruolo, ed incaricati stabilizzati.
5. Il preside e' eletto tra i professori ordinari di ruolo e fuori ruolo, a tempo pieno, della facolta'. In prima votazione e' richiesta la maggioranza degli aventi diritto mentre nelle successive e' richiesta la maggioranza semplice. Il preside dura in carica tre anni.
Art. 19.
Consigli di corso di studio della facolta'
1. I consigli di corso di studio della facolta' sono:
a) consigli di corso di laurea;
b) consigli di diploma universitario.
2. I consigli di corso di studio hanno il compito di:
a) coordinare, sentiti i dipartimenti, le attivita' di insegnamento e di studio;
b) programmare, organizzare, gestire e valutare l'attivita' didattica del corso di studio;
c) coordinare i programmi dei corsi;
d) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti;
e) costituire le commissioni di esame per i corsi, per le lauree e/o per i diplomi;
f) proporre al consiglio di facolta' l'attivazione di insegnamenti previsti dal regolamento didattico afferenti al corso di studio e le relative modalita' di copertura;
g) proporre al consiglio di facolta' l'utilizzazione dei posti;
h) assegnare i compiti didattici ai professori, ricercatori, assistenti r.e. afferenti al consiglio di corso di studio nel rispetto della liberta' di insegnamento;
i) formulare al senato accademico le richieste di professori a contratto;
j) formulare al consiglio di facolta' indicazioni e richieste di posti di professore e ricercatore da inserire nel piano triennale di sviluppo;
k) formulare ed approvare il regolamento organizzativo del consiglio di corso di studio;
l) eleggere una giunta di presidenza la cui composizione, durata e compiti sono definiti dal regolamento;
m) eleggere il presidente;
n) approvare il proprio manifesto degli studi;
o) elaborare gli emendamenti del piano triennale di sviluppo da presentare al senato accademico tramite la facolta';
p) formulare indicazioni e richieste da inserire nel piano di sviluppo della facolta'.
3. I consigli di corso di studio hanno l'obbligo di elaborare ed applicare uno strumento di verifica sull'efficacia e sull'efficienza dei corsi di insegnamento, compreso il rispetto del calendario accademico e dell'impegno orario di ciascun professore, ricercatore e assistente r.e.
4. Ciascun consiglio di corso di studio dovra' istituire un osservatorio permanente della didattica, composto pariteticamente da professori, ricercatori, assistenti r.e. sorteggiati e da studenti designati su base elettiva, con il compito di verificare che vengano rispettate le attivita' didattiche previste dall'ordinamento didattico, dal regolamento didattico d'Ateneo e dal calendario didattico.
5. E' fatto obbligo che il regolamento preveda l'esercizio del diritto a ricorrere nei riguardi del mancato rispetto da parte dei professori, ricercatori, assistenti r.e. per quanto attiene agli impegni didattici programmati.
6. Per ottimizzare il rapporto docenti-studenti, i corsi che implicano attivita' teorico-pratiche devono prevedere non piu' di 150 studenti e, comunque, il numero di studenti per ciascun corso non puo' superare il numero di 250.
7. Il consiglio di corso di studio e' composto da:
a) il presidente che lo presiede e lo convoca con le modalita' definite dal regolamento del consiglio di corso di studio;
b) tutti i professori di ruolo e fuori ruolo afferenti al corso;
c) gli incaricati stabilizzati afferenti al corso, sino alla cessazione degli incarichi di insegnamento;
d) i professori a contratto, di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;
e) una rappresentanza dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento pari ad un quinto dei docenti di cui alle lettere b), c), d);
f) una rappresentanza degli studenti pari al 20% dei componenti di cui alle lettere b), c), d), e).
8. I componenti di cui alla lettera f) contribuiscono al numero legale solo se presenti.
9. Gli studenti durano in carica due anni e decadono al momento del conseguimento del titolo di studio.
Art. 20.
Presidente del consiglio di corso di studio
l. Il presidente del consiglio di corso di studio:
a) presiede il consiglio di corso di studio e lo convoca con modalita' previste dal regolamento;
b) rappresenta il consiglio di corso di studio nei rapporti con l'esterno;
c) e' eletto da tutti i componenti del consiglio di corso di studio.
2. Il presidente del consiglio di corso di studio e' eletto tra i professori ordinari, di ruolo e fuori ruolo, afferenti al consiglio stesso. In prima votazione e' richiesta la maggioranza degli aventi diritto al voto, mentre nelle successive e' richiesta la maggioranza semplice. Il presidente resta in carica tre anni.
Art. 21.
Dipartimento
l. Il dipartimento e' la struttura organizzativa di uno o piu' settori di ricerca omogenei per fini o per metodo e dei relativi insegnamenti anche afferenti a piu' facolta'.
2. Al dipartimento e' attribuita piena autonomia finanziaria, contabile, amministrativa e di spesa. Al dipartimento possono altresi' essere devolute le attribuzioni amministrative, finanziarie e contabili di altre strutture didattiche, scientifiche o di servizio considerate dal senato accademico afferenti ad esso esclusivamente a tali fini.
3. I dipartimenti promuovono, coordinano, verificano e pubblicizzano le attivita' di ricerca, ferma restando l'autonomia di ogni singolo professore, ricercatore e assistente r.e., e concorrono alle attivita' didattiche secondo quanto stabilito dal presente statuto e dalle leggi vigenti.
4. Le attivita' di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione da eseguirsi all'interno dell'Universita' si svolgono nell'ambito dei dipartimenti.
5. La costituzione di un dipartimento e' deliberata, anche su iniziativa dei professori, ricercatori, assistenti r.e. interessati, dal senato accademico che indica la data di attivazione, sentito il consiglio di amministrazione, in relazione alla disponibilita' di risorse, locali e personale. La medesima procedura e' adottata per eventuali successive modifiche.
6. Ciascun professore, ricercatore ed assistente r.e. afferisce, secondo la propria scelta, ad uno dei dipartimenti dell'Ateneo nel quale egli svolge, anche in collaborazione con altri, la propria attivita' di ricerca; il non esercizio del diritto di opzione comporta l'assegnazione di ufficio da parte del senato accademico.
7. Al dipartimento e' assegnato il personale amministrativo, tecnico, bibliotecario, per le attivita' di ricerca e di didattica ad esso connesse.
8. La disattivazione dei dipartimenti gia' costituiti viene deliberata dal senato accademico su proposta del consiglio di dipartimento, approvata da due terzi degli aventi diritto, ovvero quando il numero dei professori, ricercatori, assistenti r.e. si riduce ad un terzo rispetto a quello dei professori, ricercatori, assistenti r.e. all'atto della costituzione.
9. Sono organi del dipartimento:
a) il consiglio;
b) la giunta;
c) il direttore.
10. A ciascuna delle sezioni in cui e' eventualmente articolato il dipartimento (o strutture assimilabili) sono assicurate le fondamentali garanzie di autonomia e la piena dignita' di ricerca.
Art. 22.
Consiglio di dipartimento
l. Il consiglio di dipartimento e' l'organo al quale e' affidata l'attivita' di sviluppo, di programmazione del dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione.
2. Pertanto il consiglio di dipartimento:
a) elabora ed approva un regolamento interno con il quale sono disciplinate le modalita' di svolgimento delle attribuzioni del dipartimento e l'organizzazione interna del medesimo, le norme di funzionamento degli organi e quanto altro ritenuto necessario per l'adempimento delle funzioni istituzionali;
b) stabilisce i criteri generali per l'uso coordinato dei mezzi e degli strumenti in dotazione e per la utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento;
c) detta i criteri generali per l'impiego del personale assegnato al dipartimento;
d) adotta le iniziative necessarie per concorrere con le varie strutture didattiche alle relative attivita';
e) approva il bilancio consuntivo e la relativa relazione di accompagnamento;
f) approva le domande di opzione al dipartimento;
g) approva le richieste di finanziamento ed i bilanci preventivi annuali e pluriennali previsti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Universita';
h) determina il fondo a disposizione del segretario amministrativo per le spese di economato, ai sensi del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Universita';
i) delibera l'acquisto di materiale anche bibliografico, di strumenti, attrezzature ed arredi, nonche' l'esecuzione di lavori e la fornitura di servizi che non siano, per importo, di competenza del direttore;
j) approva le convenzioni di ricerca e di consulenza;
k) approva quanto predisposto dalla giunta di dipartimento;
l) inoltra al senato accademico le richieste relative ai piani di sviluppo;
m) esprime parere in ordine alle chiamate e ai trasferimenti dei professori, ricercatori, assistenti r.e. ed al conferimento di supplenze e di affidamenti da effettuare da parte dei consigli di facolta', limitatamente alle discipline comprese nel dipartimento;
n) esprime parere in ordine alle modifiche al regolamento didattico di Ateneo limitatamente alle discipline di propria pertinenza;
o) esercita ogni altra attribuzione che ad esso sia assegnata dal presente statuto, dalla legge, dai regolamenti di Ateneo e dal regolamento interno.
3. Partecipano alla votazione dei pareri di cui ai punti o) e p) del comma 2 i soli professori, ricercatori, assistenti r.e.
4. Il consiglio di dipartimento e' composto da:
a) il direttore, che lo convoca e lo presiede, e da tutti i professori, ricercatori e assistenti r.e. afferenti al dipartimento;
b) il segretario amministrativo, con funzione di segretario verbalizzante e voto deliberativo;
c) una rappresentanza degli studenti iscritti al dottorato di ricerca (uno per ciclo);
d) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella misura del 10% dei professori, ricercatori e assistenti r.e.
Art. 23.
Giunta di dipartimento
1. La giunta:
a) dispone, per gli importi stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Universita', l'acquisto di materiale anche bibliografico, di strumenti, attrezzature ed arredi, nonche' l'esecuzione di lavori o la fornitura di servizi;
b) predispone annualmente le richieste di finanziamento e di assegnazione del personale tecnico-amministrativo necessarie per il funzionamento del dipartimento da inoltrare al senato accademico;
c) predispone il piano annuale delle ricerche del dipartimento;
d) predispone annualmente una relazione sulle attivita' svolte dal dipartimento da allegare al conto consuntivo;
e) elabora i bilanci consuntivi e preventivi del dipartimento da sottoporre al consiglio di dipartimento.
2. La giunta e' composta da almeno tre professori ordinari, di ruolo o fuori ruolo, tre professori associati di ruolo e fuori ruolo e due ricercatori, oltre che dal direttore e dal segretario amministrativo, quest'ultimo con voto consultivo. Qualora tali rappresentanze vengano elevate dovranno essere mantenute le stesse proporzioni. Se nel dipartimento i soggetti appartenenti a taluna delle categorie sopra indicate fossero presenti in misura inferiore a quella prevista per la composizione della giunta, quest'ultima non viene costituita e le sue funzioni vengono svolte dal consiglio di dipartimento. L'elezione dei componenti della giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.
Art. 24.
Direttore di dipartimento
1. Il direttore rappresenta il dipartimento ed esercita le seguenti attribuzioni:
a) convoca e presiede il consiglio e la giunta di dipartimento;
b) da' esecuzione alle delibere degli organi del dipartimento;
c) adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti necessari riferendone per la ratifica agli organi competenti del dipartimento nella prima seduta utile;
d) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del dipartimento;
e) presenta al consiglio di dipartimento i bilanci predisposti dalla giunta, corredati dalle relative relazioni tecniche;
f) designa il proprio sostituto fra i membri della giunta.
2. Il direttore del dipartimento e' eletto tra i professori straordinari o ordinari, di ruolo e fuori ruolo, con regime d'impegno a tempo pieno, dal consiglio di dipartimento a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle successive, ed e' nominato con decreto del rettore. Il direttore resta in carica tre anni accademici e non puo' essere rieletto consecutivamente piu' di una volta.
Art. 25.
Centri interdipartimentali di ricerca
l. I centri interdipartimentali di ricerca sono finalizzati alla realizzazione di progetti che coinvolgono la partecipazione di professori, ricercatori, assistenti r.e. appartenenti a dipartimenti diversi.
2. I centri interdipartimentali di ricerca sono costituiti con delibera del senato accademico, sentiti i dipartimenti interessati.
3. Le modalita' per la costituzione dei centri interdipartimentali di ricerca devono essere contenute nel regolamento generale di Ateneo.
Parte III
ATTIVITA' DIDATTICA E DI RICERCA
Capo I
Attivita' didattica
Art. 26.
Liberta' di insegnamento
l. Ai professori, ricercatori, assistenti r.e. e' garantita la liberta' di insegnamento. Ad essi e' fatto obbligo di uniformarsi alle delibere dei consigli di corso di studio per quanto concerne il coordinamento dei programmi.
2. Il professore di ruolo che, nell'ambito del suo corso di insegnamento, non abbia l'opportunita' di realizzare il proprio impegno orario, dovra' avere affidato lo svolgimento di attivita' didattiche aggiuntive, incluse le attivita' relative ai corsi di diploma e di scuola di specializzazione, o lo svolgimento di corsi di recupero o di corsi serali o di corsi intensivi.
Art. 27.
Doveri didattici dei docenti
1. I professori, ricercatori, assistenti r.e. adempiono, nei corsi di laurea e di diploma universitario, nelle scuole di specializzazione, nei corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca, ai compiti didattici previsti dalla legge.
2. E' altresi' obbligo dei professori e dei ricercatori guidare il processo formativo degli studenti attraverso forme di tutorato didattico, in collaborazione con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attivita' universitarie.
Capo II
Attivita' di ricerca
Art. 28.
Programmazione della ricerca
1. L'Universita' programma su base pluriennale, in accordo con la formulazione dei piani nazionali di sviluppo, la propria attivita' fissando gli obiettivi, individuando gli strumenti per migliorare le strutture ed i servizi in risposta alle esigenze della ricerca manifestate dalle strutture scientifiche (dipartimenti e strutture assimilate) e mirando ad un equilibrato sviluppo di tutti i settori.
2. L'Universita', in base alle competenze scientifiche di cui dispone, promuove progetti di ricerca innovativi per lo sviluppo dei settori di base e applicativi.
3. La programmazione scientifica di Ateneo viene esposta ed illustrata in una apposita conferenza di Ateneo, quindi pubblicata e presentata alle istituzioni pubbliche di governo e alle forze culturali, sociali e produttive regionali, nazionali ed internazionali.
Art. 29.
Finanziamento della ricerca
1. Al fine di sviluppare l'attivita' scientifica e di ricerca, l'Universita', fatta salva la priorita' dei finanziamenti da parte dello Stato, cura i rapporti con gli enti di ricerca, con le istituzioni pubbliche e con gli enti privati.
2. In particolare, l'Universita' puo' stipulare convenzioni con enti pubblici (prioritarie) e privati (aggiuntive) per la realizzazione e il supporto finanziario e gestionale dei piani di sviluppo scientifico di Ateneo in accordo con la programmazione pluriennale.
3. L'Universita' mette a disposizione delle forze produttive e degli enti pubblici e privati l'esperienza e la competenza maturate all'interno delle proprie strutture. Inoltre, come sede primaria della ricerca e della formazione scientifica, l'Universita' si propone come consulente permanente di enti pubblici.
4. I dipartimenti (o strutture assimilate) possono investire aliquote dei proventi derivanti dalle attivita' di ricerca e consulenza conto terzi per investimenti nella ricerca e nella formazione.
Parte IV
SERVIZI, APPARATO AMMINISTRATIVO E PATRIMONIO
Art. 30.
Modalita' per l'istituzione delle strutture di servizio di Ateneo
l. Le strutture di servizio dell'Universita' si articolano in strutture centrali e periferiche.
2. Fatte salve le disposizioni di legge, su proposta del senato accademico, il consiglio di amministrazione puo' costituire nuove strutture di servizio in casi in cui si dimostri, con specifica motivazione, che le attivita' e finalita' previste non possono essere attuate dalle strutture gia' esistenti.
Art. 31.
Struttura organizzativa dell'amministrazione centrale
l. Le strutture tecnico-amministrative dell'Universita' sono organizzate in quattro aree fondamentali: ricerca scientifica, formazione didattica, patrimonio e gestione del personale. La suddivisione interna alle aree sara' definita dal regolamento che dovra' accorpare funzioni omogenee distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali di supporto.
2. Per quanto riguarda "l'azienda policlinico", ferma restando l'unicita' per l'intero Ateneo delle aree formazione didattica e ricerca scientifica, vanno previste strutture separate per le aree patrimonio e gestione del personale.
3. L'organigramma delle strutture tecnico-amministrative e' definito dal regolamento generale di Ateneo.
Art. 32.
Organizzazione delle strutture amministrative
1. Le strutture amministrative dell'Universita' sono organizzate secondo criteri di flessibilita' funzionale e di accorpamento per competenze omogenee, tenendo conto delle risorse umane anche mediante processi di riqualificazione professionale, ricomposizione delle mansioni e mobilita' del personale.
2. Deve essere promossa e garantita la responsabilita' individuale e la collaborazione di tutto il personale secondo una gerarchia di funzioni che esplicitino le competenze necessarie allo svolgimento del servizio.
3. L'organizzazione del lavoro degli uffici dell'Universita' e' determinata dal direttore amministrativo.
4. L'organizzazione del lavoro, ferma restando la responsabilita' individuale di ciascun dipendente per le funzioni attribuitegli, e' informata al principio della collegialita' che si realizza in base a criteri di efficienza e produttivita', secondo le funzioni da svolgere e gli obiettivi da perseguire.
Art. 33.
Servizi e modalita' di gestione
l. I servizi relativi all'espletamento dell'attivita' istituzionale sono resi direttamente dall'Universita' o dai centri di servizi di cui al successivo comma. Servizi specialistici integrativi possono occasionalmente essere affidati a terzi sulla base di apposite valutazioni tecnico-economiche.
2. Per la produzione o erogazione diretta di beni e servizi finalizzati al supporto delle attivita' didattiche e di ricerca o richiesti dalle esigenze dell'organizzazione amministrativa dell'Ateneo, l'Universita' puo' costituire appositi centri di servizi, dotati di autonomia gestionale.
3. La delibera costitutiva del centro servizi, oltre ad esporre puntualmente le soluzioni alternative disponibili, la valutazione preventiva dei riflessi organizzativi e ad approvare il relativo regolamento, specifica l'ambito di attivita' e le relazioni con gli organi dell'Ateneo o con le singole strutture corrispondenti, i requisiti richiesti per la figura del direttore ed individua i mezzi finanziari ed il personale da assegnare al centro servizi.
4. Il centro di servizi e' retto, per la durata di tre anni, rinnovabili, da un comitato di tre membri e da un direttore che sovrintende alla gestione, nominato, di norma, tra il personale tecnico-amministrativo di grado adeguato.
5. Il regolamento del centro di servizi deve prevedere modalita' e forme di utilizzazione di eventuali prestazioni esterne.
6. L'utilizzazione di personale volontario o di prestazioni o risorse rese disponibili per iniziativa degli studenti o di altre organizzazioni o formazioni sociali e' disciplinata da apposite convenzioni.
Art. 34.
Criteri di gestione del patrimonio immobiliare
1. Il consiglio di amministrazione provvede, relativamente al patrimonio immobiliare dell'Ateneo di Palermo, ai seguenti compiti:
a) censimento e catalogazione del patrimonio immobiliare dell'Ateneo di Palermo;
b) diffusione agli organismi accademici dell'Ateneo di dati sulla consistenza, destinazione e stato d'uso del patrimonio immobiliare dell'Ateneo di Palermo;
c) vigilanza sul patrimonio immobiliare dell'Ateneo di Palermo, con particolare riferimento alla verifica periodica dello stato di conservazione e di manutenzione;
d) formulazione del piano annuale di interventi, in armonia con il piano triennale di cui al successivo comma 5.
2. Il senato accademico programma le modalita' di gestione delle risorse immobiliari necessarie allo sviluppo dell'attivita' istituzionale dell'Ateneo.
3. Tale programmazione e' informata a criteri e priorita' di assegnazione delle risorse finanziarie ed immobiliari alle strutture dell'Ateneo secondo parametri non discrezionali e comunque finalizzati all'equa e funzionale ripartizione tra le strutture, al pieno utilizzo delle risorse immobiliari esistenti ed al completamento definitivo di quelle non ancora completate.
4. A tal fine il senato accademico adotta apposite deliberazioni contenenti i parametri indicatori e i criteri generali di priorita'.
5. Il senato accademico redige il piano triennale delle risorse immobiliari, contenente l'ordine di priorita' generale di intervento e quello di ciascun settore di intervento con riferimento a:
a) manutenzione ordinaria;
b) manutenzione straordinaria;
c) ristrutturazioni;
d) ampliamenti e nuove costruzioni;
e) acquisizione ed alienazione di beni.
6. Il piano, approvato dal consiglio di amministrazione, costituisce il quadro di riferimento per la formulazione di istanze volte alla concessione di finanziamenti pubblici e privati per gli interventi sul patrimonio immobiliare dell'Ateneo di Palermo.
7. L'Universita' realizza tutti gli interventi relativi al patrimonio immobiliare dell'Ateneo di Palermo, sia con fondi propri che con finanziamenti esterni, nel rigoroso rispetto del contenuto e delle priorita' sia generali che di settore degli interventi del piano triennale, salvo casi in cui gli interventi siano imposti da eventi imprevedibili e calamitosi nonche' da nuove disposizioni legislative.
8. Alla scadenza del piano triennale, il senato accademico, con motivata deliberazione, puo' modificare le pregresse previsioni e priorita'. Il piano vigente puo' anche essere aggiornato, su analoga deliberazione del senato accademico, solo in dipendenza di nuove disposizioni legislative o di sopravvenute circostanze di fatto che ne rendano opportuna e/o non differibile l'effettuazione, in accordo ai criteri fissati dal comma precedente.
9. Il senato accademico, entro tre anni dall'emanazione dello statuto, dovra' approvare un regolamento sulla qualita' degli interventi sul patrimonio immobiliare dell'Ateneo di Palermo da applicare nella valutazione dei progetti e delle realizzazioni delle relative opere. Art. 35.
Direttore amministrativo
1. Il direttore amministrativo viene nominato dal rettore, su proposta del consiglio di amministrazione, secondo le modalita' previste dalla legge.
2. Il direttore amministrativo permane nelle funzioni per un periodo di tre anni, rinnovabile a seguito di motivata deliberazione da parte del consiglio di amministrazione.
3. Il direttore amministrativo puo' essere nominato, dopo concorso pubblico, per titoli, anche tra persone estranee all'amministrazione, purche' ne abbiano i requisiti; il rapporto di lavoro e' regolato da contratto di diritto privato, nei limiti previsti dalla legge.
4. Il consiglio di amministrazione determinera' i requisiti professionali ed i titoli richiesti per l'attribuzione dell'incarico.
5. In sede di prima applicazione, il direttore amministrativo deve essere nominato entro un mese dalla emanazione del presente statuto.
6. Il direttore amministrativo esercita le competenze previste dalla legislazione vigente.
Art. 36.
Dirigenti e dipendenza dei servizi e delle unita' operative
1. Il direttore amministrativo nomina i responsabili delle strutture amministrative, tenuto conto delle indicazioni contenute nel piano di impiego del personale e delle direttive programmatiche del senato accademico.
2. Nel rispetto delle qualifiche e delle competenze, il direttore amministrativo promuove la rotazione periodica - di norma quadriennale - dei responsabili delle singole strutture.
Art. 37.
Controllo di gestione
1. L'Universita', tramite la costituzione di un apposito ufficio, provvede a realizzare il controllo sulla efficiente utilizzazione del personale tecnico-amministrativo e delle risorse edilizie, finanziarie e di beni, in attuazione a quanto disposto dall'art. 5, commi 2 e 3, del presente statuto.
2. L'Universita' garantisce all'ufficio per il controllo di gestione i mezzi e le risorse necessarie per l'espletamento dei propri compiti.
3. L'ufficio per il controllo di gestione, nello svolgimento dei propri compiti, promuove la collaborazione dei dirigenti e dei titolari di funzioni equiparate per realizzare il piu' ampio scambio di informazioni anche al fine della diffusione delle innovazioni.
4. All'ufficio per il controllo di gestione sono in ogni caso inviate, per le valutazioni di competenza, le relazioni annuali predisposte dagli osservatori permanenti della didattica dei corsi di studio, dai centri di servizi (articoli 33 e 40), dai dirigenti o responsabili dei servizi (art. 36).
5. Il rapporto annuale dell'ufficio per il controllo di gestione deve indicare, tra l'altro, sulla base di criteri di valutazione esplicitamente dichiarati:
a) il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati alle singole strutture amministrative e di servizio;
b) la ragione della loro mancata o parziale realizzazione;
c) le proposte per ovviare alle difficolta' riscontrate;
d) i suggerimenti per una migliore utilizzazione delle strutture esistenti.
6. Il rapporto annuale e' inviato ai componenti degli organi di Ateneo e a tutte le strutture didattiche, scientifiche e di servizio.
Art. 38.
Piano di impiego del personale
1. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, redige ogni due anni il piano di impiego del personale sulla base delle esigenze delle strutture.
2. A tal fine il consiglio di amministrazione predispone apposito regolamento, il quale deve tenere conto delle esigenze dei servizi, della funzione della struttura e dei diritti del dipendente.
3. Tramite tale piano vengono effettuati l'assegnazione e i trasferimenti del personale, i corsi di qualificazione del personale dell'Ateneo e vengono promosse le "azioni positive", su proposta del Comitato delle pari opportunita' dell'Ateneo.
Art. 39.
Articolazione delle strutture amministrative
1. La gestione amministrativo-contabile dell'Universita' e' attuata attraverso centri di spesa, definiti come le strutture a cui il bilancio universitario attribuisce una dotazione finanziaria.
2. I centri di spesa sono distinti in:
a) centri di spesa delegata;
b) centri di spesa con autonomia amministrativo-contabile.
3. I limiti dei poteri dei centri di spesa sono fissati dal regolamento generale di Ateneo per la finanza e la contabilita'. Nessun centro di spesa puo' essere affidato a responsabili il cui mandato non sia sottoposto ad una verifica triennale.
4. I centri di spesa con autonomia amministrativo-contabile gestiscono direttamente i fondi del loro bilancio di cui i rispettivi organi sono responsabili e stipulano con i terzi contratti e convenzioni.
5. Il consiglio di amministrazione istituisce i servizi centralizzati al fine di consentire alle strutture di Ateneo una economia di scala.
6. Sono centri di spesa con autonomia amministrativo-contabile:
a) i dipartimenti;
b) i centri interdipartimentali di ricerca.
Art. 40.
Centri di servizi
1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, puo' istituire centri di servizi, al fine di favorire l'uso coordinato delle risorse dell'Ateneo, incentivare gli scambi di professori, ricercatori, assistenti r.e. e studenti con altre istituzioni universitarie italiane ed estere e sostenere le attivita' didattiche e di ricerca scientifica.
2. I centri di servizi vengono disciplinati da regolamenti emanati all'atto della loro istituzione con riferimento ai commi 4 e 5 dell'art. 33.
3. Il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, delibera altresi' se costituirli in centri di spesa.
Art. 41. Regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita'
1. L'esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile da parte degli organi di direzione delle strutture dell'Universita' di Palermo, cui sono demandate, a norma del successivo comma, le relative attribuzioni e competenze, e' disciplinato dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
2. Il regolamento di Ateneo, di cui al comma precedente, e' emanato con decreto del rettore su deliberazione del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, le facolta' e i dipartimenti.
3. Il regolamento di Ateneo puo' derogare dalle norme del vigente ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, rispettandone comunque i relativi principi.
Art. 42.
Il collegio dei revisori dei conti
l. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del rettore su deliberazione del senato accademico ed e' composto da:
a) un magistrato della Corte dei conti scelto tra il personale collocato a riposo, che ne assume la presidenza;
b) da quattro componenti effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori dei conti previsto dalla legge.
2. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.
3. I compiti e le modalita' di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
Art. 43.
Sistema bibliotecario e archivistico di ateneo
1. Il sistema bibliotecario e archivistico di Ateneo, cui afferiscono le biblioteche di facolta' e di dipartimento, l'archivio storico di Ateneo e i centri di documentazione, ha lo scopo di sviluppare ed organizzare in forme coordinate l'acquisizione, la conservazione e la fruizione del patrimonio librario e documentario, nonche' il trattamento e la diffusione delle informazioni.
2. Al sistema bibliotecario e archivistico di Ateneo sovrintende un comitato di coordinamento, eletto dal senato accademico, formato da due tra professori, ricercatori, assistenti r.e., due funzionari dell'area delle biblioteche, uno studente e un esperto di informatica applicata alla gestione dei beni librari e archivistici; esso formula annualmente al senato accademico e al consiglio di amministrazione gli indirizzi e le linee di sviluppo del sistema, sulla base delle indicazioni emerse dalla conferenza delle biblioteche, fatta salva l'autonomia scientifica delle singole strutture. Il comitato e' presieduto da un delegato del rettore.
3. La gestione e l'indirizzo scientifico-didattico delle biblioteche competono all'organo collegiale della struttura di afferenza (consiglio di dipartimento, consiglio di facolta') che li esercitano secondo le modalita' previste dal regolamento del sistema bibliotecario e archivistico di Ateneo.
4. Con il fine di acquisire, tutelare, archiviare e conservare la documentazione utile alla salvaguardia della propria memoria storica, l'Universita' provvede a rendere funzionale, dotandolo dei necessari supporti finanziari e di personale e organizzandolo secondo criteri scientifici, l'archivio storico di Ateneo. In tale struttura, dotata di autonomia nell'ambito del sistema bibliotecario di Ateneo, confluira' tutta la documentazione relativa alle attivita' culturali, didattiche e amministrative dell'Ateneo dalla data della fondazione e quella che via via andra' producendosi.
5. La direzione scientifica e' affidata ad un comitato la cui formazione e funzione e' prevista dal regolamento di cui al comma 3.
Art. 44.
Sistema museografico e orto botanico
1. L'Universita' promuove la conservazione, l'arricchimento e la fruizione del proprio patrimonio culturale e scientifico attraverso il sistema museografico dell'Universita' di Palermo, che comprende i seguenti musei:
a) musei tematici realizzati presso le strutture didattiche e scientifiche dell'Universita';
b) orto botanico e Herbarium Mediterraneum.
2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, puo' costituire ciascuna unita' del sistema museale in centro di spesa.
Parte V
RAPPORTI CON L'ESTERNO E AZIENDE UNIVERSITARIE
Capo I
Convenzioni e contratti
Art. 45.
Osservatorio sulle convenzioni e sui contratti
1. E' istituito, in seno all'amministrazione dell'Ateneo, un ufficio permanente delle attivita' relative ai contratti, alle convenzioni ed alla partecipazione a consorzi, con il compito di:
a) verificare periodicamente lo stato di attuazione di tali rapporti anche al fine di attivare i competenti organi di vigilanza;
b) indicare metodologie di valutazione anche sulla scorta dei suggerimenti e delle osservazioni provenienti dalle diverse strutture di Ateneo;
c) pubblicare, al termine di ciascun anno, un rapporto sulle attivita' regolate da contratti, convenzioni e alla partecipazione a consorzi. Tale rapporto dovra' essere corredato da schede riassuntive delle informazioni piu' significative quali: i contenuti, i contraenti, la struttura incaricata della esecuzione, l'importo, lo stato di attuazione ed altri elementi utili ai fini di offrirne un quadro il piu' possibile esauriente.
Art. 46. Acquisizioni di beni e servizi e affidamento di incarichi
professionali
l. L'Universita' provvede all'acquisizione di beni e servizi secondo criteri di trasparenza e all'affidamento di incarichi professionali secondo criteri di riconosciuta professionalita', in conformita' alle norme previste dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
Capo II
Aziende autonome dell'universita'
Art. 47.
Azienda universitaria "policlinico"
1. Ai sensi delle leggi vigenti e nel rispetto delle normative universitarie, che espressamente vengono fatte salve, l'Universita' degli studi di Palermo comprende l'Azienda universitaria policlinico per lo svolgimento dell'attivita' assistenziale e di formazione sanitaria connessa con le attivita' istituzionali di didattica e di ricerca scientifica della facolta' di medicina e chirurgia.
2. L'Azienda universitaria policlinico e' costituita con decreto del rettore. Essa e' dotata di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile e la sua gestione e' informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo basati sulle prestazioni effettuate.
3. L'Azienda, costituita nell'ambito della facolta' di medicina e chirurgia ed istituita con finalita' di formazione e ricerca, in quanto policlinico universitario assume anche le caratteristiche corrispondenti a ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione e come tale si inserisce nel sistema di emergenza sanitaria.
Art. 48.
Aziende agrarie
1. L'Universita', per le finalita' della didattica e della ricerca scientifica nel settore dell'agricoltura, puo' dotarsi di una azienda agraria di sua proprieta'.
2. L'organizzazione e la gestione dell'azienda agraria va conformata alle norme previste dal regolamento di gestione delle aziende agrarie.
Parte VI
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE
Capo I
Disposizioni di attuazione
Art. 49.
Modifiche di statuto
1. Le modifiche del presente statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione, i consigli di facolta', i consigli di corso di studio e i consigli di dipartimento.
2. Il consiglio di amministrazione ed i consigli di facolta' e di dipartimento possono sottoporre al senato accademico proposte, di modifica dello statuto. Su tali proposte, il senato accademico si deve pronunciare entro il termine di sessanta giorni.
3. Lo statuto e' emanato dal rettore secondo le procedure previste dalle leggi vigenti.
Art. 50.
Natura dei pareri
1. La natura dei pareri, quando non altrimenti specificato, e' da intendersi obbligatoria e non vincolante. Quando non altrimenti specificato, i pareri devono essere emessi entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, trascorsi i quali l'organo richiedente puo' deliberare anche in assenza del parere richiesto.
Capo II
Disposizioni transitorie
Art. 51.
Entrata in vigore dello statuto
1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non sono subordinate alla adozione di appositi regolamenti.
Art. 52.
Elezioni e regole di incompatibilita'
l. Il rettore, i presidi di facolta', i presidenti di consiglio di corso di studio e i direttori di dipartimento sono eletti a completamento della definizione dei relativi corpi elettorali e comunque entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto.
2. Ai fini delle norme che prevedono i casi di non rieleggibilita' negli organismi di governo, si devono considerare i mandati gia' maturati alla data di entrata in vigore dello statuto.
Art. 53.
Trasferimento delle funzioni della commissione di ateneo
1. Le funzioni della commissione di Ateneo vengono trasferite al senato accademico che si insediera' in applicazione dello statuto.
Art. 54.
Proroga dei regolamenti precedenti
1. I regolamenti di attuazione del presente statuto devono essere emanati entro un termine massimo di un anno dall'insediamento degli organi competenti alla loro emanazione.
2. Fino alla approvazione dei nuovi regolamenti previsti dal presente statuto continuano ad avere efficacia, per tutti gli organi di Ateneo, i regolamenti precedentemente approvati.
3. Tutte le materie per le quali esiste una specifica previsione di legge che dispone una loro definizione nell'ambito dello statuto saranno oggetto di appositi regolamenti da emanarsi entro un anno da parte del senato accademico.
Art. 55.
I s t i t u t i
l. Dalla data di entrata in vigore del presente statuto e' vietata la costituzione di nuovi istituti.
2. Gli istituti esistenti non potranno comunque essere mantenuti oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del presente statuto.
3. Trascorsi tre anni dalla entrata in vigore del presente statuto, il senato accademico provvedera', in ogni caso, alla assegnazione dei professori, ricercatori, assistenti r.e., delle strutture e delle attrezzature ai dipartimenti gia' costituiti o da costituire.
4. Per la composizione del consiglio di istituto e per l'elezione del direttore valgono le norme previste dal presente statuto per i corrispondenti organi di dipartimento.
Art. 56.
Norme relative alla prima applicazione dello statuto
l. In prima applicazione, si fanno salvi i risultati delle elezioni studentesche che si sono gia' svolte anche nel caso che esse comportino una rappresentanza superiore al 20% previsto dallo statuto.
2. Si fanno altresi' salvi i risultati delle elezioni dei professori, ricercatori, assistenti r.e. e del personale tecnico-amministrativo in quegli organi che non abbiano subito una variazione della rappresentanza eleggibile.
3. In prima applicazione il voto del personale tecnico-amministrativo per l'elezione del rettore sara' espresso da tutto il personale in servizio alla data fissata per l'elezione e l'esito sara' pesato nella misura del 10% dei voti espressi.
Tabella A

Settore 1: Scienze matematiche, scienze fisiche, scienze chimiche.
Settore 2: Scienze biologiche, scienze della terra, scienze agrarie.
Settore 3: Scienze mediche e biomediche.
Settore 4: Architettura, ingegneria civile, ingegneria industriale, ingegneria dell'informazione.
Settore 5: Scienze dell'antichita', filologico-letterarie, storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche.
Settore 6: Scienze giuridiche, scienze economiche, scienze politiche e sociali.
 
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