Gazzetta n. 177 del 31 luglio 2000 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI BOLOGNA
DECRETO RETTORALE 29 giugno 2000
Modifiche allo statuto generale dell'Universita'.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto il proprio decreto 24 marzo 1993, n. 142, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 1993, con cui e' stato emanato lo statuto generale dell'Universita' degli studi di Bologna e successive modificazioni;
Visto in particolare l'art. 11, comma 3, del medesimo, che individua l'organo preposto alla revisione dello statuto nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta;
Viste le deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione, riuniti in seduta congiunta il 14 luglio, 23 luglio, 13 ottobre, 23 ottobre, 24 novembre 1998, 15 aprile 1999, 26 maggio 1999, 11 giugno 1999, 19 ottobre 1999, 17 dicembre 1999 e 7 marzo 2000, con cui sono state approvate a maggioranza assoluta dei componenti talune modifiche allo statuto e introdotte talune disposizioni transitorie;
Atteso che il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica non ha espresso osservazioni ne' di merito ne' di legittimita' nel termine perentorio previsto dalla legge n. 168/1989 citata;
Ritenuto che si sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche di cui si e' detto;
Considerata la necessita' di dover dispone alcuni interventi di modifica, anche terminologica logicamente conseguente alle modifiche approvate;
Quant'altro visto e considerato;

Decreta:

Sono emanate le seguenti modifiche allo statuto generale dell'Universita' degli studi di Bologna, in forza delle quali lo stesso statuto risulta essere quello di cui all'allegato A al presente decreto e di cui costituisce parte integrante:
Nuova denominazione dell'Ateneo:
"Alma Mater Studiorum - Universita' di Bologna: sede di (Bologna, Cesena, Forli', Ravenna, Rimini)".
Dal Rettorato, addi' 29 giugno 2000

Articolo 1 - Principi generali.
Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"L'Ateneo riconosce ed afferma che l'attivita' didattica e' inscindibile dall'attivita' di ricerca affinche' l'insegnamento sia in grado di concorrere all'evolversi della societa' e della conoscenza scientifica. Riconosce come propri compiti primari la promozione e l'organizzazione della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore al fine di perseguire un sapere critico, aperto al dialogo, allo scambio di informazioni, alle necessita' inderogabili della cooperazione e della interazione delle culture, nel rispetto delle liberta' della scienza e dell' insegnamento."
Sono inseriti i seguenti commi 4 e 5:
"4. L'autonomia dell'Ateneo e' normativa, organizzativa, finanziaria e gestionale secondo quanto disposto dal presente Statuto. L'autonomia dell'Ateneo e' espressione della comunita' dei docenti, degli studenti e del personale tecnico-amministrativo che la costituiscono. L'autogoverno dell'Ateneo e' a garanzia della liberta' di ricerca, di insegnamento e di apprendimento di tutti i componenti la comunita' universitaria.
5. Spettano all'Ateneo tutte le funzioni e i compiti inerenti alle proprie finalita' non espressamente attribuiti ad altri soggetti dalla legge." Articolo 4 - Diritto allo studio.
Il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"L'Universita' di Bologna, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della vigente legislazione in materia di diritto agli studi universitari, organizza i propri servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario."
E' inserito il seguente comma 4:
"Il Regolamento studenti e del tutorato detta i criteri generali relativi alle prestazioni per il diritto allo studio." Articolo 5 - Principi relativi all'attivita' amministrativa e gestionale.
Il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"Con apposito regolamento di Ateneo sono disciplinate le funzioni del responsabile del procedimento e l'accesso ai documenti amministrativi, in conformita' ai principi dettati dalla legislazione in materia." Articolo 6 - Principi relativi alla organizzazione.
Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"Per la realizzazione di tali fini, l'organizzazione e' ispirata ai principi della:
- gestione per budget delle strutture didattiche e scientifiche e delle unita' organizzative di servizio centrali e periferiche dell'Ateneo di cui all'art. 14.1;
- collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private, anche tramite gli organismi previsti dall'art.54;
- attribuzione delle funzioni di indirizzo e di programmazione agli Organi di governo dell'Ateneo di cui alla parte III del presente Statuto e delle funzioni di attuazione e di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa alla dirigenza di cui alla parte IV del presente Statuto;
- valutazione preventiva dei riflessi organizzativi delle proposte presentate agli Organi di governo dell'Ateneo e delle singole strutture didattiche e di ricerca;
- articolazione dell'ordinamento interno delle strutture didattiche e di ricerca, entro i limiti stabiliti dal presente Statuto, dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita', dal Regolamento di organizzazione e dal Regolamento didattico di Ateneo, in funzione della peculiarita' delle diverse situazioni in cui operano;
- delegabilita' delle funzioni spettanti ai relativi Organi monocratici o collegiali salvo quanto loro espressamente riservato dal presente Statuto."
La rubrica dell'articolo 7 e' sostituita dalla seguente: Risorse
E' inserito il seguente comma 5 all'art. 7:
"Il principio del budget assicura alle strutture e ai servizi la erogazione delle risorse complessive necessarie al corretto funzionamento sulla base di piani e programmi che tengano conto anche di esigenze di carattere perequativo. " Articolo 8 - Doveri di informazione.
Il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"Essa utilizza, altresi', in connessione con altri soggetti pubblici e privati, gli strumenti di comunicazione." Articolo 9 - Principi comuni di comportamento.
La lettera g) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
"disponibilita' a mantenere all'interno dell'Ateneo anche mediante gli organismi di cui agli art. 46, 50 e seguenti le iniziative ulteriori rispetto ai doveri professionali di carattere scientifico e didattico che assumano carattere di interesse e di utilita' per l'istituzione universitaria;" Articolo 10 - Attivita' culturali e sportive.
Il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"L'Universita' promuove, tenuto conto della legislazione vigente in materia, anche nell'ambito dell'attuazione delle norme sul diritto allo studio, le attivita' culturali, sportive e ricreative degli studenti e del personale universitario attraverso apposite forme organizzative, rappresentative, convenzionandosi con gli Enti pubblici e privati, e con le Associazioni, operanti in tali ambiti."
E' inserito il seguente comma 2:
"L'Universita' promuove la conservazione, tutela e valorizzazione dei suoi archivi, musei e raccolte favorendo la collaborazione con le strutture scientifiche interessate alla storia dell'Universita' e della scienza." Articolo 12 - Regolamenti di Ateneo.
Il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"I Regolamenti di Ateneo sono approvati a maggioranza assoluta, su proposta della Giunta: - dal Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene al Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; al Regolamento di organizzazione; al Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso agli atti; - dal Senato Accademico, per quanto riguarda il regolamento didattico di Ateneo, il Regolamento studenti e del tutorato e il Regolamento del dottorato di ricerca, il Regolamento sul conferimento di incarichi a docenti e ricercatori a tempo pieno e il Regolamento per le procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori."
Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"I regolamenti di cui al comma 1, dopo la fase di controllo disciplinata dall'art. 6 comma 9 della Legge 9/5/1989, n. 168 per il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e dall'art. 11 comma 1 della Legge 19/11/1990, n. 341 per il Regolamento didattico, sono emanati con Decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo salvo che non sia diversamente stabilito. Nei casi di adeguamento dei Regolamenti d'Ateneo a disposizioni di Legge o di regolamenti nazionali il decreto rettorale di emanazione non deve essere preceduto dalla fase di controllo ministeriale prevista dalle leggi di cui al periodo precedente." Articolo 13 - Regolamenti delle strutture.
Il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"Il regolamento, se riapprovato a maggioranza assoluta dei componenti, e' emanato entro dieci giorni dalla nuova comunicazione, salvo i casi in cui le disposizioni adottate contrastino con norme di Legge o dello Statuto o dei regolamenti d'Ateneo." Articolo 14 - Strutture dell'Universita'.
Il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"L'Ateneo si articola in strutture didattiche e scientifiche e in strutture di servizio centrali e periferiche." Articolo 15 - Strutture didattiche e scientifiche.
E' inserito il seguente comma 3:
"Ai docenti che assumono la responsabilita' di strutture didattiche, scientifiche o di servizio puo' essere riconosciuta una indennita' fissata dal Consiglio di Amministrazione." Articolo 16 - Facolta'.
Il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"Le Facolta' dell'Ateneo sono quelle stabilite dalle disposizioni vigenti e dal piano di sviluppo dell'Ateneo in conformita' a quanto disposto dall'ordinamento didattico nazionale e dalle previsioni dei piani pluriennali. L'istituzione, la modifica o la soppressione di Facolta' e di Corsi di studio comportano di diritto l'adeguamento della tabella allegata allo Statuto (Allegato I)"
E' inserito il seguente periodo al comma 3:
"Il Regolamento didattico di Facolta' ha per oggetto sia l'attivita' didattica sia il funzionamento della Facolta' e dei suoi organi ed e' approvato, sentito il parere della Commissione didattica."
Il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"Le Facolta' si articolano in Corsi di studio secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo." E' inserito il seguente comma 4bis, anche sostitutivo del secondo periodo del vigente comma 4:
"Il medesimo regolamento, oltre a prevedere la possibilita' di delega ai Consigli dei Corsi di studio, stabilisce quali funzioni debbano essere necessariamente esercitate dai Consigli di Facolta'. In particolare il Regolamento didattico indica i Corsi di insegnamento che la Facolta' ritiene attivabili per ciascun Corso di studio." Articolo 17 - Preside.
La lettera c) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
"c) partecipare alle sedute del Senato Accademico ed esercitare tutte le altre attribuzioni demandategli dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti."
Il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"Il Preside dura in carica tre anni ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. La carica di Preside e' incompatibile con quella di Rettore, con quella di Direttore di struttura scientifica, di membro del Consiglio di Amministrazione e, di norma, con quella di Presidente di Corso di studio."
Il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"Il Preside nomina fra i professori di ruolo di prima fascia un Vice-Preside, che in caso di assenza o impedimento lo sostituisce in tutte le funzioni dell'ufficio". Articolo 18 - Consiglio di Facolta'.
Il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"Il Consiglio di Facolta' e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facolta', da una rappresentanza dei ricercatori universitari confermati e assistenti di ruolo della Facolta' in numero pari a un quarto dei professori di ruolo e comunque non inferiore a tre, da una rappresentanza degli studenti iscritti in numero non superiore a venti e non inferiore a cinque in proporzione al numero degli iscritti, e comunque non inferiore al numero dei Corsi di laurea e non superiore ad un quarto dei professori di ruolo quando questi siano piu' di venti. I professori fuori ruolo non concorrono alla formazione del numero legale, qualora non intervengano all'adunanza".
La rubrica dell'articolo 20 e' sostituita dalla seguente: Corsi di studio
E' inserito il seguente comma 5 all'art. 20:
"5. Il Consiglio delle Facolta' costituite da un solo Corso di laurea, per le attribuzioni di cui al comma 3 del presente articolo, si riunisce in Consiglio di Corso di studio con la presenza di tutti i ricercatori della Facolta' e dei professori ufficiali del Corso di laurea."
E' inserito il seguente comma 6:
"6. Le sedute dei Consigli di Corso di studio e dei Consigli di Facolta' integrati come da comma precedente sono valide con la presenza di un terzo degli aventi diritto dedotti gli assenti giustificati."
E' inserito il seguente comma 7:
"7. Possono essere costituiti e autonomamente disciplinati Corsi di studio interfacolta'." Articolo 22 - Organi del Dipartimento.
Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"Il Consiglio definisce gli obiettivi e i programmi di ricerca del Dipartimento. Esso e' composto da tutti i docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento, dal Segretario amministrativo, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e da una rappresentanza dei dottorandi secondo modalita' stabilite dai regolamenti dei singoli Dipartimenti, nonche' da una rappresentanza degli studenti secondo modalita' stabilite dal regolamento studenti e del tutorato."
Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"Il Direttore e' un professore di norma di prima fascia eletto dal Consiglio. Sovraintende all'attuazione dei programmi di ricerca del Dipartimento."
Il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"La Giunta e' formata da un numero di membri stabilito dal regolamento, ed e' composta per un terzo da professori di prima fascia, per un terzo da professori di seconda fascia, per un terzo dai ricercatori, oltre che dal Direttore, dal Segretario amministrativo con voto consultivo, e da un eventuale rappresentante del personale tecnico-amministrativo. L'elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti."
E' inserito il seguente comma 6:
"Il Consiglio di Dipartimento assume le deliberazioni di propria competenza in seduta limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori nel procedimento di chiamata di personale docente e ricercatore."
La rubrica dell'articolo 26 e' sostituita dalla seguente: Poli scientifico-didattici in Sedi decentrate
L'articolo 26 e' sostituito dal seguente: "1. L'Universita' di Bologna Alma Mater Studiorum riconosce particolari forme di autonomia ai poli scientifico-didattici costituiti nelle Sedi decentrate di Cesena, Forli', Ravenna e Rimini, nel quadro dell'Ateneo multicampus. 2. Ciascun polo e' retto da un Consiglio universitario di durata triennale costituito da rappresentanti delle strutture didattiche e scientifiche presenti nella sede e delle diverse componenti previste dalla normativa vigente nonche' da un rappresentante degli enti territoriali. Il Consiglio di polo elegge al proprio interno il Presidente tra i professori di ruolo incardinati nella sede. La composizione e le norme di costituzione di ciascun Consiglio di polo sono approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione riuniti in seduta congiunta, su proposta degli organi collegiali di coordinamento e di gestione della spesa delle Sedi decentrate. La revisione della composizione del Consiglio di polo e delle citate norme di costituzione e' operata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione riuniti in seduta congiunta, sentito il Comitato di coordinamento di cui al successivo comma 6, su proposta dello stesso Consiglio di polo. 3. Sono compiti del Consiglio di polo la programmazione organizzativa e finanziaria, il coordinamento complessivo delle attivita', la gestione del personale tecnico-amministrativo assegnato, la formulazione di proposte di tipo didattico e formativo. In particolare spetta al Consiglio di polo nell'ambito della sede: a) definire ed attuare i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo tra le strutture didattiche, scientifiche e di servizio; b) formulare proposte in materia di contribuzione degli studenti; c) realizzare gli interventi attuativi previsti dal piano di sviluppo edilizio; d) attribuire e revocare le funzioni dirigenziali nonche' approvare i programmi dei dirigenti e dei responsabili delle strutture nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 43, 44 e 45. 4. Le modalita' di svolgimento dei compiti e delle prerogative di cui al comma precedente sono stabilite da un regolamento approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione riuniti in seduta congiunta. 5. I fondi a disposizione di ciascun polo sono costituiti dai contributi degli studenti iscritti nella sede, dai finanziamenti assegnati dall'Ateneo, dagli enti locali, dagli enti di sostegno e da altri enti pubblici e privati, nonche' da ogni altro finanziamento reperito autonomamente. 6. Funge da organismo di coordinamento dei poli decentrati un comitato che comprende i Presidenti dei Consigli di polo e un rappresentante per ciascun polo degli enti territoriali interessati. Alle riunioni del comitato di coordinamento partecipa uno studente designato dal Consiglio studentesco tra gli studenti iscritti ai corsi delle sedi decentrate. Il comitato di coordinamento e' presieduto dal Pro-rettore incaricato per le sedi decentrate designato dal Rettore. 7. Il comitato di coordinamento esprime anche parere agli Organi Accademici sulle iniziative avviate nelle sedi decentrate e sulle altre questioni di comune interesse, nonche' sul diritto allo studio." Articolo 28 - Regolamento didattico di Ateneo.
E' inserito il seguente comma 3:
"3. Le modifiche del Regolamento didattico di Ateneo sono approvate in via definitiva dagli Organi Accademici nel rispetto delle disposizioni vigenti." Articolo 29 - Ammissione ai corsi.
Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"Negli altri casi il Senato Accademico, sentite le Facolta', i Corsi di studio e il Consiglio studentesco puo' stabilire, entro il mese di marzo di ogni anno, con delibera motivata approvata a maggioranza assoluta dei componenti, un numero massimo di iscrizioni per singoli Corsi di studio compatibili con la disponibilita' di personale docente e di strutture, salvo che la materia non sia disciplinata diversamente da disposizioni di legge."
Il comma 5 e' inserito nell'Allegato II allo Statuto:
"Il Senato Accademico, qualora il numero delle domande di iscrizione presentate superi il numero massimo di iscrizioni stabilito assume, anche con la richiesta di convocazione del Comitato regionale interuniversitario di coordinamento, ogni iniziativa utile all'informazione degli interessati e a sollecitare un piu' equilibrato rapporto tra risorse disponibili e domande di iscrizione." Articolo 30 - Esami di profitto.
L'articolo viene soppresso.
E' inserito il seguente articolo 32 bis: "Articolo 32 bis - Scuole dirette a fini speciali. "1. Le Scuole dirette a fini speciali concorrono a realizzare i fini istituzionali dell'Universita'.
2. Sono Organi della Scuola il Direttore e il Consiglio della Scuola. Il Direttore ha la responsabilita' del funzionamento della Scuola; e' eletto dal Consiglio della Scuola fra i professori di prima e seconda fascia che ne fanno parte, dura in carica tre anni ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.
3. Il Consiglio della Scuola e' composto da tutti i titolari di insegnamento, una rappresentanza dei professori a contratto, e da una rappresentanza degli studenti, uno per ogni anno di corso, eletti secondo quanto disposto dall'art. 99 del D.P.R. 382/80."
E' inserito il seguente articolo 32 ter: Articolo 32 ter - Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi.
"1. L'Universita' di Bologna favorisce le attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero e organizza corsi di orientamento degli studenti per l'iscrizione agli studi universitari, per l'elaborazione dei piani di studio e per l'iscrizione ai corsi post-laurea.
2. Promuove le competenze per l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro. Puo' altresi' attivare corsi di aggiornamento professionale e di formazione permanente." Articolo 33 - Organi di Ateneo.
Il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"Gli Organi di governo dell'Universita' sono il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione. Sono altresi' Organi dell'Ateneo, nell'ambito delle rispettive competenze, la Giunta di Ateneo, il Collegio dei Direttori di Dipartimento, il Consiglio studentesco e il Garante d'Ateneo." Articolo 34 - Rettore
E' inserito il seguente comma 8:
"Il Rettore percepisce una indennita' di carica fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Una indennita' di carica viene corrisposta al Pro-rettore vicario di cui al precedente comma 3 e al Pro-rettore per i poli decentrati di cui al precedente articolo 26."
E' inserita la seguente nota all'art. 34 comma 8:
"L'indennita' di carica del Rettore non puo' essere superiore al livello retributivo iniziale del professore di ruolo di prima fascia". Articolo 35 - Giunta d'Ateneo. Il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"Il Rettore presiede la Giunta di Ateneo composta dal Prorettore vicario, dal Prorettore incaricato per le sedi decentrate e dal Direttore Amministrativo. Fa altresi' parte della Giunta un numero di membri compreso fra sei e otto designati, su proposta del Rettore, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione fra i propri componenti. Nella composizione della Giunta il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione debbono essere rappresentati in modo paritetico."
La lettera b) del comma 3 e' sostituita dalla seguente:
"b) piante organiche del personale docente e tecnico-amministrativo;"
Il comma 5 dell'art. 35 e' soppresso. Articolo 36 - Senato Accademico. Il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Senato Accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche. Il Senato Accademico e' costituito con Decreto del Rettore ed e' composto da: a) il Rettore;
b) i Presidi delle Facolta' presenti nell'Ateneo; c) dodici rappresentanti, eletti per un triennio, delle grandi aggregazioni scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo. L'elettorato attivo e passivo spetta ai professori di ruolo e ai ricercatori confermati. La meta' dei rappresentanti e' eletta tra i Direttori di Dipartimento;
d) il Pro-rettore incaricato per le sedi decentrate; e) cinque rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio studentesco con voto limitato, di cui uno puo' essere il Presidente del consiglio stesso;" La lettera a) del comma 3 e' sostituita dalla seguente: "a) elaborare e approvare, sentito il Consiglio di Amministrazione, il piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo tenendo conto delle indicazioni avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche e dai Consigli dei Poli di cui all'art. 26;" La lettera c) del comma 3 e' sostituita dalla seguente: "c) determinare e attuare nel rispetto del piano di cui alla precedente lettera a) i criteri per la distribuzione del personale docente e ricercatore fra le strutture didattiche e scientifiche della sede di Bologna e dei poli di cui all'art. 26;" La lettera e) del comma 3 e' sostituita dalla seguente: "e) avanzare proposte al Consiglio di Amministrazione per l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo alle strutture didattiche e di ricerca della sede di Bologna e ai poli dell'Ateneo di cui all'art. 26."
La lett. i) del comma 3 e' sostituita dalla seguente:
"i) esprimere parere sul Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Ateneo, sul Regolamento di organizzazione, sul Regolamento sul procedimento amministrativo e accesso agli atti;" E' inserita la seguente lettera q) al comma 3:
"q) assegnare, sentite le Facolta' e i Dipartimenti interessati, il personale docente e ricercatore a settore scientifico disciplinare diverso da quello di nomina nel rispetto della legislazione vigente." Articolo 37 - Consiglio di Amministrazione La lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: "a) definire e attuare, sentito il Senato Accademico e il Collegio dei Direttori di Dipartimento, per le rispettive competenze, i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo fra i Poli di cui all'art. 26 e fra le strutture didattiche e scientifiche della sede di Bologna; " La lettera f) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: "f) predisporre, in conformita' ai criteri formulati dal piano pluriennale di sviluppo, il piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo distribuendo le risorse tra i Poli di cui all'art. 26 e approvando i relativi interventi attuativi per la sede di Bologna;"
La lett. g) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
" g) deliberare su proposta della Giunta di Ateneo e sentito il Senato Accademico e il Collegio dei Direttori di Dipartimento, la ripartizione dei finanziamenti per la ricerca;" E' inserita la lettera i bis) al comma 1 nella seguente formulazione: "i bis) definire le posizioni dirigenziali per la sede di Bologna e, su proposta dei Consigli di Polo, per le sedi decentrate." La lettera l) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: "l) approvare i programmi di attivita' dei dirigenti e dei responsabili delle strutture di cui all'art.44.5 della sede di Bologna;" La lettera m) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: "m) attribuire e revocare le funzioni dirigenziali di cui agli artt. 44.1 e 45.4 nella sede di Bologna;"
Al comma 1 e' inserita la lett. n) nella seguente formulazione: "n) esprimere parere sul Regolamento didattico di Ateneo, sul regolamento studenti e del tutorato, sul Regolamento del dottorato di ricerca e sul Regolamento relativo al conferimento di incarichi ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno;"
Il comma 3 e' sostituito dal seguente: "Il Consiglio di Amministrazione con le modalita' di cui alla Disp. I Parte V del presente Statuto, puo' delegare alla Giunta d'Ateneo e alle Commissioni permanenti di cui al precedente articolo 35.4 l'esercizio di proprie attribuzioni salvo quanto previsto alle lettere b), c), d), e), f) limitatamente all'approvazione del piano di sviluppo edilizio, g), i) e m) del comma 1 del presente articolo." Il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Il Consiglio di Amministrazione e' costituito con Decreto del Rettore ed e' composto da: a) il Rettore; b) il Pro-rettore vicario; c) il Direttore Amministrativo; d) quattro rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia; e) tre rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia; f) tre rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento; g) quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; h) quattro rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio studentesco con voto limitato; i) un membro designato dalla Regione Emilia Romagna; l) un membro designato dal Comune di Bologna; m) un rappresentante del Governo; n) un rappresentante degli enti convenzionati con l'Ateneo per il funzionamento delle sedi decentrate e un rappresentante designato dagli Enti locali delle stesse sedi secondo criteri di rotazione fissati dal Consiglio di Amministrazione; o) puo', altresi', far parte del Consiglio di Amministrazione un rappresentante dei soggetti privati che si impegnino a contribuire, per tutta la durata in carica del Consiglio e secondo criteri fissati dal Senato Accademico al bilancio dell'Universita' con l'erogazione di fondi non finalizzati. La mancata designazione di membri non inficia l'insediamento del Collegio."
E' soppresso il comma 7 dell'art. 37.
Il comma 8 e' sostituito dal seguente: "Il Consiglio di Amministrazione e' rinnovato ogni tre anni. I membri del Consiglio non possono svolgere piu' di due mandati consecutivi."

E' inserito il seguente articolo 37bis:
Articolo 37bis - Collegio dei Direttori di Dipartimento.
"1. Il Collegio e' composto dai Direttori dei Dipartimenti ed e' presieduto dal Rettore. Il Collegio elegge a maggioranza assoluta un Vice presidente. La Giunta del Collegio e' costituita dai rappresentanti di cui all'art. 36.1 lett. c) eletti tra i Direttori di Dipartimento.
2. Il Vice Presidente, da eleggersi tra i rappresentanti della Giunta di cui al comma precedente, ed i componenti della Giunta durano in carica un triennio accademico.
3. Il Collegio esprime pareri e formula proposte sulla programmazione dell'attivita' di ricerca scientifica, sulla destinazione delle risorse per la ricerca e sull'organizzazione delle strutture scientifiche dell'Ateneo. In particolare esprime pareri ai fini delle relazioni programmatiche degli Organi di governo dell'Ateneo sulla promozione della ricerca scientifica nonche' sui programmi di sviluppo delle biblioteche centralizzate e delle reti telematiche. Esprime inoltre pareri obbligatori su tutte le questioni per le quali la Legge richiede agli Organi d'Ateneo di acquisire il parere dei Dipartimenti sulla costituzione di nuovi Dipartimenti, sul riordino e sulla costituzione dei Centri interdipartimentali e sull'istituzione e sull'attivazione dei dottorati di ricerca dell'Universita' di Bologna. I pareri obbligatori si considerano acquisiti se non adottati entro venti giorni dalla trasmissione al Collegio del testo della proposta." Articolo 38 - Consiglio studentesco
La lettera c) del comma 5 e' sostituita dalla seguente:
"c) Regolamento didattico di Ateneo, Regolamento studenti e del tutorato, Regolamento di cui al comma 1 del presente articolo;"
La rubrica dell'articolo 39 e' sostituita dalla seguente: Garante d'Ateneo
Il comma 2 dell'art. 39 e' sostituto dal seguente:
"2. Il Garante d'Ateneo e' eletto a scrutinio segreto dal Consiglio di Amministrazione, dal Senato Accademico e dal Consiglio studentesco in seduta congiunta, con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti. La designazione deve avvenire tra persone esterne all'Universita', che diano garanzie di competenza giuridico-amministrativa, di conoscenza dell'organizzazione universitaria e di imparzialita' ed indipendenza di giudizio. Il regolamento stabilisce le condizioni di eleggibilita'." Articolo 41 - Formazione e professionalita'
Il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. L'Universita' promuove la crescita professionale del personale tecnico-amministrativo. A tal fine definisce piani pluriennali e programmi annuali di formazione ed aggiornamento dello stesso personale, in attuazione dei quali assume, anche direttamente, le iniziative utili per la qualificazione e lo sviluppo professionale, in esse comprese visite e scambi di esperienze all'estero e processi di analisi e valutazione delle potenzialita'."
E' inserito il seguente articolo 45/bis.
Articolo 45/bis - Gestione tecnico-amministrativa delle strutture didattiche e di ricerca.
"1. Nelle strutture didattiche e di ricerca la responsabilita' della gestione amministrativo-contabile e' affidata ad un segretario amministrativo individuato con le modalita' previste dal regolamento di organizzazione, fra il personale tecnico e amministrativo in possesso di adeguata qualifica e professionalita'. Il segretario amministrativo agisce in conformita' agli indirizzi adottati nei rispettivi ambiti di competenza dal Consiglio della struttura e dal responsabile della stessa, rispondendo della gestione agli stessi organi.
2. Nelle strutture didattiche e di ricerca la responsabilita' della gestione, dell'organizzazione e della sicurezza delle attivita' di laboratorio, nonche' della erogazione e della conduzione di servizi tecnico-didattici o tecnico-scientifico, anche in relazione a specifici progetti e' affidata a responsabili individuati fra il personale tecnico-amministrativo in possesso di adeguata qualifica e capacita' tecnico-professionale. In relazione alle dimensioni delle strutture di laboratorio, al numero dei dipendenti addetti ed alla vastita' dell'utenza, possono essere istituiti appositi servizi tecnici, anche in comune a piu' strutture didattiche o di ricerca, affidati a responsabili come sopra individuati. L'istituzione ed il funzionamento dei servizi tecnici, le modalita' di nomina dei responsabili ed i relativi compiti, sono definiti dal regolamento di organizzazione.
3. I responsabili previsti dal comma precedente agiscono in conformita' ai principi ed agli indirizzi formulati dai competenti organi delle strutture didattiche o di ricerca, contribuendo altresi', nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni, all'affermazione di standard di qualita' ed efficienza nello svolgimento delle attivita' strumentali alla didattica ed alla ricerca. Essi rispondono della gestione agli stessi organi." Articolo 46 - Servizi e modalita' di gestione
Il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"Il Centro di servizi e' retto da un responsabile nominato dal Consiglio di Amministrazione per tempo determinato coadiuvato di norma da un comitato di gestione ristretto."
Il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"Il regolamento del Centro di servizi prevede modalita' e forme di utilizzazione di prestazioni anche a tempo parziale rese disponibili dagli studenti e dalle loro organizzazioni, da formazioni sociali o da altri soggetti pubblici o privati." Articolo 47 - Sistema bibliotecario d'Ateneo L'articolo e' sostituito dal seguente:

"1. Il Sistema bibliotecario d'Ateneo e' l'insieme coordinato delle strutture di servizio responsabili della conservazione, dello sviluppo, della valorizzazione e della gestione del patrimonio bibliotecario-documentale, nonche' dell'accesso alle informazioni e ai documenti mediante la predisposizione di servizi appropriati. Apposita sezione del Regolamento di organizzazione disciplina l'articolazione del Sistema e fissa la tipologia delle biblioteche in base al livello di completezza dei servizi erogati. 2. Nelle strutture bibliotecarie la responsabilita' della gestione, dell'organizzazione e della sicurezza delle attivita', nonche' della erogazione e della conduzione dei servizi e' affidata a personale bibliotecario in possesso di adeguata qualifica e professionalita'. 3. Le linee di sviluppo scientifico di ogni struttura sono definite da un Responsabile scientifico coadiuvato da un Comitato la cui composizione e' demandata al Regolamento di organizzazione. 4. Il Sistema bibliotecario d'Ateneo e' retto da un comitato direttivo composto da docenti, da rappresentanti degli studenti e da bibliotecari con responsabilita' di livello adeguato. Il comitato direttivo determina gli indirizzi e gli obiettivi del Sistema, orienta la distribuzione delle risorse e verifica i risultati della gestione. 5. Il coordinamento delle attivita' di gestione e la trasmissione degli indirizzi formulati dal comitato direttivo e' affidata all'Ufficio tecnico centrale del Sistema bibliotecario da definirsi nella sezione del Regolamento di cui al comma 1. 6. La Biblioteca Universitaria di Bologna e' costituita come struttura speciale ed ha funzioni di Biblioteca Centrale d'Ateneo. Il Regolamento di organizzazione ne disciplina la direzione, la composizione degli Organi ed il funzionamento."
E' inserito il seguente articolo 47/bis Articolo 47/bis - Comitato per lo sport universitario. "1. Il Comitato per lo sport universitario e' costituito con decreto rettorale e dura in carica un biennio accademico. Esso e' composto: a) dal Rettore dell'Universita' o da un suo delegato; b) da due membri designati dall'ente sportivo universitario; c) da due studenti eletti secondo le previsioni delle leggi vigenti. Tali elezioni si svolgono in concomitanza con quelle previste per la rappresentanza studentesca nel Consiglio studentesco." L'articolo 49 e' sostituito dal seguente: Articolo 49 - Controllo di gestione, Nucleo di valutazione e Collegio dei Revisori dei conti "1. L'Universita' si avvale dell'attivita' di controllo di gestione come attivita' di supporto istruttorio e di orientamento per i processi decisionali dei competenti Organi di governo. 2. L'Universita' istituisce un Nucleo di valutazione incaricato, previa definizione di idonei parametri di riferimento condivisi dagli Organi di governo dell'Ateneo stesso ovvero definiti dagli Organi nazionali deputati alla valutazione del sistema universitario, della valutazione della ricerca e della didattica e di ogni altra funzione stabilita dalla Legge. Il Nucleo esprime giudizi e pareri agli Organi di governo dell'Ateneo sugli obiettivi da essi definiti e sul loro grado di raggiungimento. 3. La sua costituzione e' definita con atto del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, nel rispetto delle disposizioni di Legge. 4. Presso l'Ateneo e' costituito il Collegio dei revisori dei conti con il compito di verificare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Ateneo. La composizione del Collegio, le modalita' di designazione dei suoi membri, nonche' quelle relative al suo funzionamento sono definite dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita'."
Parte V - Disp. II - Disposizioni generali sugli Organi amministrativi.
La lett. b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
"b) il procedimento di rinnovo deve essere completato almeno quindici giorni prima della scadenza dell'Organo. Scaduto il periodo del mandato, l'Organo amministrativo gia' in carica esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo di quarantacinque giorni. Decorsi inutilmente i termini di proroga, gli Organi amministrativi decadono;"
Nella Parte VI sono inserite le seguenti Disposizioni transitorie Disp. VII - Collegio dei Direttori di Dipartimento "1. La disposizione di cui all'art. 37bis.1, secondo periodo, come approvata nella seduta congiunta del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 13 ottobre 1998, e' efficace dalla sua entrata in vigore con riferimento ai rappresentanti gia' eletti in Senato Accademico tra i Direttori di Dipartimento. 2. Il mandato della Giunta del Collegio dei Direttori di Dipartimento costituitasi secondo quanto previsto dal comma 1, nonche' il mandato del Vice presidente dello stesso Organo cessa alla scadenza del mandato dei componenti elettivi del Senato Accademico in carica al momento dell'entrata in vigore del cennato art 37.bis." Disp. VIII- Rappresentante degli Enti locali delle Sedi decentrate in Consiglio di Amministrazione "1. Il rappresentante degli Enti locali di cui all'art. 37.6 lett. n) seconda parte entra a far parte del Consiglio di Amministrazione all'entrata in vigore della disposizione statutaria che lo prevede e cessa alla scadenza del mandato dei componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione in carica al momento della nomina." Il presente Decreto e' inviato al Ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dal Rettorato, addi' 29 giugno 2000
Il rettore: Roversi Monaco
 
Allegato A

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA: SEDE DI
(BOLOGNA, CESENA, FORLI', RAVENNA, RIMINI)
STATUTO D'ATENEO emanato con Decreto Rettorale 24/3/93 n. 142/84 pubblicato sulla G.U. n. 20 del 25/5/93 e modificato dai seguenti Decreti Rettorali: D.R. 2/4/96 n. 116/33 pubblicato sulla G. U. n. 92 del 19/4/96 D.R. 12/8/98 n. 282/97 pubblicato sulla G. U. n. 207 del 5/9/98 D.R. 24/11/98 n. 493/194 pubblicato sulla G. U. n. 293 del 16/12/98 D.R. 24/5/99 n. 138/25 pubblicato sulla G. U. n. 140 del 17/6/99 D.R. 11/8/99 n. 233/48 pubblicato sulla G. U. n. 209 del 6/9/99 D.R. 8/9/99 n. 260/57 pubblicato sulla G. U. n. 213 del 10/9/99 D.R. 2/5/2000 n. 42 pubblicato sulla G.U. 119 del 24/5/00 + D.R. 29/6/2000 n. 220/64 SOMMARIO Parte I (Generale) Capo I (Principi direttivi) Articolo 1 (Principi generali) Articolo 2 (Liberta' di ricerca) Articolo 3 (Liberta' di insegnamento) Articolo 4 (Diritto allo studio) Articolo 5 (Principi relativi all'attivita' amministrativa e gestionale) Articolo 6 (Principi relativi alla organizzazione) Articolo 7 (Risorse) Articolo 8 (Doveri di informazione) Articolo 9 ( Principi comuni di comportamento) Articolo 10 (Attivita' culturali e sportive) Capo II (Fonti normative) Articolo 11 (Statuto di autonomia) Articolo 12 (Regolamenti di Ateneo) Articolo 13 (Regolamenti delle strutture) Parte II (Strutture e attivita' didattiche e di ricerca) Capo I (Strutture) Articolo 14 (Strutture dell'Universita') Articolo 15 (Strutture didattiche e scientifiche) Articolo 16 (Facolta') Articolo 17 (Preside) Articolo 18 (Consiglio di Facolta') Articolo 19 (Commissione didattica di Facolta') Articolo 20 (Corsi di studio) Articolo 21 (Dipartimenti) Articolo 22 (Organi del Dipartimento) Articolo 23 (Istituti) soppresso Articolo 24 (Riordino degli Istituti) soppresso Articolo 24 bis (Revisione delle strutture scientifiche) Articolo 25 (Requisiti quantitativi per le strutture) Articolo 26 (Poli scientifico-didattici in Sedi decentrate) Articolo 26 bis (Sedi all'estero) Capo II (Attivita') Articolo 27 (Attivita' universitaria) Articolo 28 (Regolamento didattico di Ateneo) Articolo 29 (Ammissione ai corsi) Articolo 30 (Esami di profitto) soppresso Articolo 31 (Formazione post lauream) Articolo 32 (Scuole di specializzazione) Articolo 32bis (Scuole dirette a fini speciali) Articolo 32ter (Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi) Parte III (Organi di Ateneo) Articolo 33 (Organi di Ateneo) Articolo 34 (Rettore) Articolo 35 (Giunta d'Ateneo) Articolo 36 (Senato Accademico) Articolo 37 (Consiglio di Amministrazione) Articolo 37bis (Collegio dei Direttori di Dipartimento) Articolo 38 (Consiglio studentesco) Articolo 39 (Garante d'Ateneo) Articolo 40 (Poteri e funzioni del Garante d'Ateneo) Parte IV (Uffici e organizzazione. Disposizioni sulla organizzazione dell'Amministrazione) Capo I (Uffici e organizzazione amministrativa) Articolo 41 (Formazione e professionalita') Articolo 42 ( Autonomia delle strutture) Articolo 43 (Direttore Amministrativo) Articolo 44 (Funzioni dei Dirigenti) Articolo 45 (Responsabilita' dirigenziale) Articolo 45bis (Gestione tecnico-amministrativa delle strutture didattiche e di ricerca) Articolo 46 (Servizi e modalita' di gestione) Articolo 47 (Sistema bibliotecario d'Ateneo) Articolo 47bis (Comitato per lo Sport Universitario) Articolo 48 (Comitato consultivo tecnico-amministrativo) Articolo 49 (Controllo di gestione, Nucleo di valutazione e Collegio dei Revisori dei Conti) Capo II (Rapporti con l'esterno) Articolo 50 (Criteri generali) Articolo 51 (Collaborazione con amministrazioni pubbliche) Articolo 52 (Partecipazione ad organismi privati) Articolo 53 (Centro di Ateneo per i rapporti con l'esterno: CRE - fondazione) Articolo 54 (Centri per i rapporti con l'esterno) Articolo 55 (Rapporti tra Universita' e Servizio Sanitario Nazionale) Articolo 56 (Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Universita') Parte V (Disposizioni finali) Disposizione I (Disposizioni sulle deleghe) Disposizione II (Disposizioni generali sugli Organi amministrativi) Disposizione III (Pari opportunita') Disposizione IV (Equiparazioni e precisazioni sul diritto di voto) Parte VI (Disposizioni transitorie) Disposizione I (Riordino dei centri e delle strutture esistenti) Disposizione II (Entrata in vigore dello Statuto) Disposizione III (Elezione del Consiglio studentesco) Disposizione IV (Attuazione dello Statuto) Disposizione V (Strutture attivate) Disposizione VI (Rappresentanti degli studenti in Senato Accademico, in Consiglio di Amministrazione e in Consiglio studentesco) Disposizione VII (Collegio dei Direttori di Dipartimento) Disposizione VIII (Rappresentante degli Enti locali delle Sedi decentrate in Consiglio di Amministrazione)

ALLEGATO I ALLEGATO II (Note)

Parte I (Generale) Capo I (Principi direttivi)

Articolo 1 (Principi generali) 1. L'Universita' di Bologna, in conformita' ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e della Magna Carta sottoscritta dalle Universita' europee e di altri paesi di tutto il mondo, afferma il proprio carattere laico, pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso, politico o economico.
2.L'Ateneo riconosce ed afferma che l'attivita' didattica e' inscindibile dall'attivita' di ricerca affinche' l'insegnamento sia in grado di concorrere all'evolversi della societa' e della conoscenza scientifica. Riconosce come propri compiti primari la promozione e l'organizzazione della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore al fine di perseguire un sapere critico, aperto al dialogo, allo scambio di informazioni, alle necessita' inderogabili della cooperazione e della interazione delle culture, nel rispetto delle liberta' della scienza e dell' insegnamento. 3. L'Universita' di Bologna opera per il raggiungimento delle proprie finalita', con il concorso responsabile degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo, assumendo come preminente valore di riferimento il rispetto dei diritti fondamentali della persona. Nell'ambito delle proprie possibilita' e competenze, si impegna a promuovere il rispetto di tali diritti con particolare riguardo alle situazioni in cui, comunque e dovunque, risultino violati. 4. L'autonomia dell'Ateneo e' normativa, organizzativa, finanziaria e gestionale secondo quanto disposto dal presente Statuto. L'autonomia dell'Ateneo e' espressione della comunita' dei docenti, degli studenti e del personale tecnico-amministrativo che la costituiscono. L'autogoverno dell'Ateneo e' a garanzia della liberta' di ricerca, di insegnamento e di apprendimento di tutti i componenti la comunita' universitaria.
5. Spettano all'Ateneo tutte le funzioni e i compiti inerenti alle proprie finalita' non espressamente attribuiti ad altri soggetti dalla legge. Articolo 2 (Liberta' di ricerca) 1. L'Universita' garantisce ai singoli docenti e ricercatori ed alle strutture scientifiche autonomia nella organizzazione della ricerca sia per quanto attiene ai temi della ricerca sia per quanto attiene ai metodi. All'interno delle strutture in cui operano deve essere garantito ai singoli, nel rispetto del piano annuale delle ricerche predisposto dalle strutture e delle esigenze degli altri docenti e ricercatori, l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione delle strutture e degli strumenti, e quanto necessario per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca in relazione alle caratteristiche dei singoli settori disciplinari. 2. Ogni valutazione sull'attivita' di ricerca e' esclusivamente riservata ad organismi scientifici competenti. 3. L'Universita' provvede ad assicurare la conoscenza dei risultati dell'attivita' scientifica svolta all'interno dell'Ateneo agevolandone l'accesso a chiunque ne abbia interesse. Articolo 3 (Liberta' di insegnamento) 1. L'Universita' garantisce la liberta' di insegnamento ai singoli docenti nonche' autonomia alle strutture didattiche. 2. In particolare, la liberta' di insegnamento garantisce i singoli docenti da ogni forma di condizionamento nella scelta dei contenuti della propria attivita' didattica salvo i limiti derivanti dalla coerenza con i curricula didattici e da quanto disposto dall'art. 11.2 della legge 341/90. 3. L'organizzazione della prestazione didattica, che comprende anche le decisioni concernenti l'orario e il calendario delle lezioni e degli esami, del ricevimento e delle attivita' di tutorato, nonche' le altre modalita' atte a realizzare il diritto all'apprendimento degli studenti e il principio di buon andamento della attivita' didattica, e' riservata all'autonomia delle strutture didattiche che deliberano sentita la commissione didattica di Facolta'. Articolo 4 (Diritto allo studio) 1.L'Universita' di Bologna, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della vigente legislazione in materia di diritto agli studi universitari, organizza i propri servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario. 2. L'Universita' concorre inoltre alle complessive esigenze di orientamento e di formazione culturale degli studenti ed alla compiuta partecipazione alle attivita' universitarie. 3. L'Universita' riconosce e valorizza il contributo dei singoli studenti, delle libere forme associative e di volontariato che concorrano in modo costruttivo alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Ateneo, secondo modalita' dettate dai regolamenti di Ateneo e delle singole strutture didattiche. 4. Il Regolamento studenti e del tutorato detta i criteri generali relativi alle prestazioni per il diritto allo studio. Articolo 5 (Principi relativi all'attivita' amministrativa e gestionale) 1. L'Universita' adotta il metodo della programmazione e del controllo di gestione. 2. Il controllo di gestione si fonda sulla valutazione dell'economicita', dell'efficienza e della efficacia della attivita' svolta mediante indicatori atti a rappresentare le risorse impiegate, le modalita' della loro utilizzazione e i risultati ottenuti nonche' il grado di realizzazione degli obiettivi assegnati. 3. I risultati del controllo di gestione debbono formare oggetto di apposita valutazione nelle successive determinazioni riservate agli organi di governo dell'Ateneo, anche ai fini della ripartizione delle risorse. 4. L'attivita' dell'Universita' si ispira inoltre ai principi della: - pubblicita' degli atti e accesso ai documenti e alle informazioni secondo quanto disposto dal successivo Art. 8.2; - semplicita' e snellimento delle procedure, secondo quanto disposto dagli artt. 14-21 della legge 241/1990; - responsabilita' individuale nella attuazione delle decisioni, controllo della regolarita' degli atti posti in essere e verifica dei risultati raggiunti secondo quanto stabilito dal presente Statuto; - riserva ai dirigenti, e nei casi previsti ai responsabili di struttura, dei compiti di attuazione e gestione, ivi compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno che la legge o lo Statuto non riservino espressamente agli organi di governo dell'Universita' e delle strutture didattiche e scientifiche. 5. Con apposito regolamento di Ateneo sono disciplinate le funzioni del responsabile del procedimento e l'accesso ai documenti amministrativi, in conformita' ai principi dettati dalla legislazione in materia. Articolo 6 (Principi relativi alla organizzazione) 1. L'organizzazione dell'Universita' ha come compito primario quello di assicurare piena funzionalita' alla promozione e all'espletamento della attivita' didattica e di ricerca, assicurando piena utilizzazione delle proprie strutture e piena espressione delle potenzialita' di offerta dei servizi richiesti. 2. Per la realizzazione di tali fini, l'organizzazione e' ispirata ai principi della:
- gestione per budget delle strutture didattiche e scientifiche e delle unita' organizzative di servizio centrali e periferiche dell'Ateneo di cui all'art. 14.1;
- collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private, anche tramite gli organismi previsti dall'art.54;
- attribuzione delle funzioni di indirizzo e di programmazione agli Organi di governo dell'Ateneo di cui alla parte III del presente Statuto e delle funzioni di attuazione e di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa alla dirigenza di cui alla parte IV del presente Statuto;
- valutazione preventiva dei riflessi organizzativi delle proposte presentate agli Organi di governo dell'Ateneo e delle singole strutture didattiche e di ricerca;
- articolazione dell'ordinamento interno delle strutture didattiche e di ricerca, entro i limiti stabiliti dal presente Statuto, dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita', dal Regolamento di organizzazione e dal Regolamento didattico di Ateneo, in funzione della peculiarita' delle diverse situazioni in cui operano;
- delegabilita' delle funzioni spettanti ai relativi Organi monocratici o collegiali salvo quanto loro espressamente riservato dal presente Statuto.
3. Per il conseguimento dei medesimi fini l'Universita' puo' istituire Centri di servizio dotati di particolare autonomia ai sensi dell'art. 46 e si dota di un organismo di consulenza tecnico-amministrativa disciplinato al successivo art. 48. 4. L'organizzazione concernente l'attivita' assistenziale convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, in quanto necessaria all'assolvimento dei compiti primari di didattica e di ricerca, puo' essere regolamentata da norme specifiche, compatibili con i principi del presente Statuto, intese ad assicurare l'assetto organizzativo piu' idoneo all'espletamento di tali attivita'. Articolo 7 (Risorse) 1. Le fonti di finanziamento dell'Universita' sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri Enti pubblici e di privati e da entrate proprie. 2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e da contributi universitari, da redditi conseguenti a prestazioni e da redditi patrimoniali. 3. I criteri generali per la determinazione delle tariffe e dei corrispettivi delle prestazioni rese a terzi, sono determinati periodicamente dal Consiglio di Amministrazione in modo da assicurare anche la copertura dei costi sostenuti, ivi compresi gli oneri finanziari, e la quota di spese generali imputabili alla prestazione. 4. Per le spese di investimento l'Universita' puo' ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti o a forme di leasing in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale. 5. Il principio del budget assicura alle strutture e ai servizi la erogazione delle risorse complessive necessarie al corretto funzionamento sulla base di piani e programmi che tengano conto anche di esigenze di carattere perequativo. Articolo 8 (Doveri di informazione) 1. L'Universita' riconosce nell'informazione una delle condizioni essenziali per assicurare la partecipazione degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo alla vita dell'Ateneo. 2. L'Universita' provvede alla organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione mediante strumenti, anche di carattere informatico, atti a facilitarne l'accesso e la fruizione, anche presso le strutture didattiche e di ricerca con le modalita' di cui all'apposito regolamento. 3. L'Universita' provvede alla pubblicazione di un bollettino ufficiale dove sono riportati gli atti normativi, le deliberazioni e i decreti secondo quanto disposto dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione dell'Ateneo. 4. L'Universita' cura inoltre una pubblicazione periodica mediante la quale informa su tutto cio' che riguarda l'attivita' e il funzionamento dell'Universita', ivi comprese le sue relazioni esterne. 5. Essa utilizza, altresi', in connessione con altri soggetti pubblici e privati, gli strumenti di comunicazione. Articolo 9 ( Principi comuni di comportamento) 1. Il personale docente e tecnico-amministrativo e gli studenti dell'Universita' di Bologna riconoscono come comuni i seguenti principi e criteri di comportamento: a) osservanza del presente Statuto e impegno personale ad operare per la sua attuazione; b) cooperazione in materia di attivita' scientifica, con particolare riguardo alla circolazione delle informazioni, all'accesso ai dati disponibili, alla conoscenza e alla fruibilita' delle relazioni instaurate con altre Universita' o centri di ricerca nazionali o stranieri anche extra-accademici, nei limiti consentiti dai caratteri della ricerca; c) scrupoloso adempimento dei doveri accademici e collaborazione in materia di organizzazione della attivita' didattica, anche con riguardo alle modalita' stabilite dall'art. 19 del presente Statuto, e disponibilita' alla piu' equilibrata distribuzione del carico didattico; d) concorso alla piu' efficiente utilizzazione delle risorse rese disponibili dall'Universita' e alla piu' efficace erogazione dei servizi forniti dalla medesima; e) rispetto reciproco tra docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo, come richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione universitaria e alla funzione che essa svolge nella societa'; f) rispetto dei luoghi, delle strutture e dei beni in genere destinati dall'Ateneo all'attivita' didattica e di ricerca ed ai servizi generali, preservandone la funzionalita' e il decoro; g) disponibilita' a mantenere all'interno dell'Ateneo anche mediante gli organismi di cui agli artt. 46, 50 e seguenti le iniziative ulteriori rispetto ai doveri professionali di carattere scientifico e didattico che assumano carattere di interesse e di utilita' per l'istituzione universitaria; h) esplicito richiamo anche nelle attivita' extra-accademiche del ruolo ricoperto nell'Universita' e, quando se ne dia il caso, della utilizzazione delle strutture universitarie. 2. Ai principi e ai criteri di cui al comma precedente e' assicurata dall'Universita' una adeguata diffusione. Articolo 10 (Attivita' culturali e sportive) 1. L'Universita' promuove, tenuto conto della legislazione vigente in materia, anche nell'ambito dell'attuazione delle norme sul diritto allo studio, le attivita' culturali, sportive e ricreative degli studenti e del personale universitario attraverso apposite forme organizzative, rappresentative, convenzionandosi con gli Enti pubblici e privati e con le Associazioni operanti in tali ambiti. 2. L'Universita' promuove la conservazione, tutela e valorizzazione dei suoi archivi, musei e raccolte favorendo la collaborazione con le strutture scientifiche interessate alla storia dell'Universita' e della scienza.

Capo II (Fonti normative)

Articolo 11 (Statuto di autonomia) 1. Il presente Statuto e' espressione fondamentale della autonomia dell'Universita' di Bologna secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione cosi' come specificati dalle disposizioni legislative vigenti in tema di ordinamento universitario. 2. Nel rispetto dei principi di cui al precedente comma, rimangono applicabili le norme legislative in vigore disciplinanti profili dell'ordinamento universitario che non formino specifico oggetto dello Statuto o di regolamenti ivi previsti, ne' siano comunque incompatibili con lo Statuto stesso. 3. La revisione dello Statuto e' operata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, in seduta congiunta, a maggioranza assoluta dei componenti. Articolo 12 (Regolamenti di Ateneo) 1. I Regolamenti di Ateneo sono approvati a maggioranza assoluta, su proposta della Giunta: - dal Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene al Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; al Regolamento di organizzazione; al Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso agli atti; - dal Senato Accademico, per quanto riguarda il Regolamento didattico di Ateneo, il Regolamento studenti e del tutorato e il Regolamento del dottorato di ricerca, il Regolamento sul conferimento di incarichi a docenti e ricercatori a tempo pieno e il Regolamento per le procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori. 1 bis. I regolamenti che contengano parti di competenza del Senato Accademico e parti di competenza del Consiglio di Amministrazione devono essere sottoposti nella loro interezza ad ambedue gli Organi. 2. I regolamenti di cui al comma 1, dopo la fase di controllo disciplinata dall'art. 6 comma 9 della legge 168/89 per il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e dall'art. 11 comma 1 della legge 341/90 per il regolamento didattico, sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo salvo che non sia diversamente stabilito. Nei casi di adeguamento dei regolamenti d'Ateneo a disposizioni di legge o di regolamenti nazionali il decreto rettorale di emanazione non deve essere preceduto dalla fase di controllo ministeriale prevista dalle leggi di cui al periodo precedente. Articolo 13 (Regolamenti delle strutture) 1. I regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche, dotate di autonomia normativa in base al presente Statuto, sono approvati dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta dei componenti. 2. I regolamenti sono emanati con decreto del Rettore, previo esame del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze; essi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito. 3. Entro sessanta giorni dalla comunicazione, su conforme deliberazione del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, il Rettore puo' richiedere con atto specificamente motivato il riesame del regolamento al Consiglio della struttura che lo ha adottato. 4. Il regolamento, se riapprovato a maggioranza assoluta dei componenti, e' emanato entro dieci giorni dalla nuova comunicazione, salvo i casi in cui le disposizioni adottate contrastino con norme di Legge o dello Statuto o dei regolamenti d'Ateneo. Parte II (Strutture e attivita' didattiche e di ricerca) Capo I (Strutture) Articolo 14 (Strutture dell'Universita') 1. L'Ateneo si articola in strutture didattiche e scientifiche e in strutture di servizio centrali e periferiche. 2. Le strutture di servizio centrali e periferiche sono disciplinate nella parte IV del presente Statuto. 3. Fatte salve le disposizioni di legge, con apposita delibera degli organi accademici competenti, altre strutture potranno essere costituite o conservate nei casi in cui si dimostri, con specifica motivazione e verifiche periodiche, che le attivita' e finalita' previste non possono essere attuate dalle strutture di cui al primo comma del presente articolo. Articolo 15 (Strutture didattiche e scientifiche) 1. Le strutture didattiche sono le Facolta' che a loro volta si articolano in Corsi di studio, quali i corsi di laurea e di diploma. Le strutture scientifiche sono i Dipartimenti. 2. Al fine di garantire il necessario coordinamento fra attivita' di didattica e di ricerca, ogni Consiglio di Facolta' individuera' i Dipartimenti che dovranno fornire il supporto scientifico e organizzativo alle attivita' dei singoli corsi di studio. 3. Ai docenti che assumono la responsabilita' di strutture didattiche, scientifiche o di servizio puo' essere riconosciuta una indennita' fissata dal Consiglio di Amministrazione. Articolo 16 (Facolta') 1. Le Facolta' dell'Ateneo sono quelle stabilite dalle disposizioni vigenti e dal piano di sviluppo dell'Ateneo in conformita' a quanto disposto dall'ordinamento didattico nazionale e dalle previsioni dei piani pluriennali. L'istituzione, la modifica o la soppressione di Facolta' e di Corsi di studio comportano di diritto l'adeguamento della tabella allegata allo Statuto (Allegato I). 2. Ogni Facolta' corrisponde di norma a un definito ambito di settori scientifico-disciplinari, anche con riguardo ai connessi profili professionali. 3. Le Facolta' hanno il compito primario di organizzare e coordinare l'attivita' didattica dei corsi di studio e degli altri corsi che ad esse afferiscono, predisponendo i relativi regolamenti anche su proposta della Commissione Didattica della Facolta'. Il Regolamento didattico di Facolta' ha per oggetto sia l'attivita' didattica sia il funzionamento della Facolta' e dei suoi organi ed e' approvato, sentito il parere della Commissione didattica. 4. Le Facolta' si articolano in corsi di studio secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo. 4bis. Il medesimo regolamento, oltre a prevedere la possibilita' di delega ai Consigli dei Corsi di studio, stabilisce quali funzioni debbano essere necessariamente esercitate dai Consigli di Facolta'. In particolare il Regolamento didattico indica i Corsi di insegnamento che la Facolta' ritiene attivabili per ciascun Corso di studio. 5. Le Facolta' provvedono a formulare i piani pluriennali di sviluppo, a destinare ai settori scientifico disciplinari i posti di ruolo docente e ricercatore assegnati, ad assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e a garantire il buon andamento delle attivita' didattiche, sentiti i Corsi di studio e i Dipartimenti interessati, considerando anche i dati riguardanti gli elementi oggettivi del carico didattico per ciascun settore scientifico-disciplinare. L'assegnazione ai settori scientifico-disciplinari dei posti disponibili deliberata dalla Facolta' sulla base delle proposte dei Dipartimenti richiede apposita motivazione. Il Senato Accademico puo' pronunciarsi sugli eventuali elementi delle deliberazioni del Consiglio di Facolta' non conformi alle proposte dei Dipartimenti. 6. Le deliberazioni di cui al comma 5 sono assunte a voto palese e nella composizione di cui al seguente art. 18.1. 7. Per assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e per garantire il buon andamento delle attivita' didattiche la Facolta' deve sentire anche la Commissione didattica attuando una equa ripartizione dei carichi didattici. 8. Le Facolta' svolgono tutti gli altri compiti ad esse assegnati dalla legge e dal presente Statuto. Articolo 17 (Preside) 1. Il Preside rappresenta la Facolta', convoca e presiede il Consiglio di Facolta' e ne attua le deliberazioni. Spetta in particolare al Preside: a) sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le attivita' didattiche e organizzative che fanno capo alla Facolta', esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza; b) presentare la relazione annuale, di cui all'art. 19.2, sull'andamento delle attivita' didattiche; c) partecipare alle sedute del Senato Accademico ed esercitare tutte le altre attribuzioni demandategli dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti. 2. Il Preside viene eletto tra i professori di prima fascia dal Consiglio di Facolta' nella composizione di cui all'art. 18.1. 3. Il Preside e' eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei votanti, che costituiscano la maggioranza assoluta degli aventi diritto in essi compresi tutti i professori fuori ruolo per raggiunti limiti di eta', nelle prime due votazioni; in caso di mancata elezione si ricorre al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione valida risultando eletto, in caso di parita', il piu' anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parita', il piu' anziano di eta'. Le votazioni devono svolgersi nel periodo compreso tra i cinque e i tre mesi prima della scadenza del mandato del Preside in carica. 4. Il Preside dura in carica tre anni ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. La carica di Preside e' incompatibile con quella di Rettore, con quella di Direttore di struttura scientifica, di membro del Consiglio di Amministrazione e, di norma, con quella di Presidente di Corso di studio. 5. Il Preside nomina fra i professori di ruolo di prima fascia un Vice-Preside, che in caso di assenza o impedimento, lo sostituisce in tutte le funzioni dell'ufficio. Articolo 18 (Consiglio di Facolta') 1. Il Consiglio di Facolta' e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facolta', da una rappresentanza dei ricercatori universitari confermati e assistenti di ruolo della Facolta' in numero pari a un quarto dei professori di ruolo e comunque non inferiore a tre, da una rappresentanza degli studenti iscritti in numero non superiore a venti e non inferiore a cinque in proporzione al numero degli iscritti, e comunque non inferiore al numero dei Corsi di laurea e non superiore ad un quarto dei professori di ruolo quando questi siano piu' di venti. I professori fuori ruolo non concorrono alla formazione del numero legale, qualora non intervengano all'adunanza. 2. Possono partecipare alle adunanze del Consiglio di Facolta' con voto consultivo i professori incaricati di insegnamento nei corsi di studio, secondo quanto previsto dal regolamento di Facolta'. 3. Le modalita' di copertura dei posti di ruolo docente e ricercatore, le chiamate e le altre questioni attinenti alle persone dei docenti di prima e seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dal Consiglio di Facolta' nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori. Le chiamate sono deliberate a voto palese. 4. Il regolamento di Facolta' puo' prevedere la costituzione di un consiglio di Presidenza il quale, oltre a compiti istruttori e di coordinamento, puo' esercitare a titolo di delega specifiche funzioni del Consiglio di Facolta', escluse quelle di cui al precedente art. 16 commi 3, 5, 6 e 7 e quelle attribuite espressamente al Consiglio di Facolta' dall'art. 19.2 del presente Statuto. Articolo 19 (Commissione didattica di Facolta') 1. Presso ogni Facolta' e' istituita una commissione didattica, presieduta dal Preside, o da un suo delegato, e composta per meta' da docenti e ricercatori e per meta' da rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facolta', con il compito di valutare, in base al precedente art. 3, l'efficacia della organizzazione didattica anche con riguardo ai problemi di coordinamento tra i diversi corsi di studio, tra docenti e studenti, tra docenti, tra Facolta' e servizi di segreteria, nonche' il funzionamento dei servizi di tutorato. La composizione e il funzionamento della Commissione sono disciplinati dal regolamento didattico di Facolta' tenendo conto dei vari Corsi di studio. 2. La Commissione, nell'ambito delle sue competenze, ha poteri di iniziativa nei confronti del Consiglio di Facolta'; redige annualmente una relazione sullo stato dell'attivita' didattica formulando proposte idonee a superare eventuali inconvenienti. La predetta relazione, comprensiva anche delle eventuali opinioni dissenzienti, va presentata al Preside entro il 31 luglio e obbligatoriamente discussa dal Consiglio di Facolta' entro il 31 ottobre. Articolo 20 (Corsi di studio) 1.I Consigli dei corsi di laurea e di diploma sono costituiti dai professori di ruolo, dagli altri professori ufficiali e dai ricercatori afferenti a norma del regolamento di Facolta' - che potra' prevedere anche la partecipazione del personale tecnico-amministrativo - al Corso di studio, dagli studenti del Corso di studio eletti come rappresentanti in Consiglio di Facolta' e da una rappresentanza di altri studenti del Corso di studio, secondo modalita' definite dal regolamento di Facolta'. 2. Il Presidente del Consiglio di corso di studio viene eletto dal Consiglio stesso fra i professori di ruolo che ne fanno parte, e che sono nello stesso tempo incardinati nella Facolta', con modalita' definite dal regolamento di Facolta'. 3. I Consigli dei Corsi di studio hanno il compito di provvedere alla organizzazione della didattica, alla approvazione dei piani di studio e alla costituzione delle commissioni di verifica del profitto degli studenti e dell'esame di laurea o diploma, come stabilito dal regolamento di Facolta' in relazione all'art. 11.2, della legge 341/90. Essi inoltre formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attivita' didattiche. Svolgono gli altri compiti previsti dal regolamento di Facolta'. 4. I Consigli dei corsi di studio possono inoltre formulare al Consiglio di Facolta' proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'Ateneo, anche con riguardo alle richieste di personale docente e ricercatore. 5. Il Consiglio delle Facolta' costituite da un solo Corso di laurea, per le attribuzioni di cui al comma 3 del presente articolo si riunisce in Consiglio di Corso di studio con la presenza di tutti i ricercatori della Facolta' e dei professori ufficiali del Corso di laurea. 6. Le sedute dei Consigli di Corso di studio e dei Consigli di Facolta' integrati come da comma precedente sono valide con la presenza di un terzo degli aventi diritto dedotti gli assenti giustificati.
7. Possono essere costituiti e autonomamente disciplinati Corsi di studio interfacolta'. Articolo 21 (Dipartimenti) 1. I Dipartimenti promuovono e coordinano, di norma tra piu' Facolta', le attivita' di ricerca di uno o piu' settori disciplinari omogenei per finalita' o per metodi di ricerca. Essi inoltre collaborano all'attivita' didattica con le Facolta' e i corsi di studio mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali, al fine della loro migliore utilizzazione. Sono responsabili diretti delle attivita' didattiche relative ai dottorati di ricerca. 2. Formulano le richieste di posti di ruolo docente e ricercatore, che vengono trasmesse alle Facolta' sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinche' la Facolta' le coordini e le armonizzi con le esigenze didattiche. Formulano, altresi', le proposte di cui all'art. 16.5, secondo periodo. 3. Redigono un parere articolato sui candidati alla copertura di posti di ruolo nelle Facolta'. 4. Esprimono, nei settori di loro competenza, pareri sull'assegnazione degli incarichi didattici da parte delle Facolta' e svolgono le altre funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni legislative e regolamentari. 5. I Dipartimenti avanzano le richieste di spazi, di personale e di risorse finanziarie al Consiglio di Amministrazione che le valutera' tenendo conto dell'attivita' di ricerca svolta e programmata e dei servizi effettivamente offerti di supporto alla didattica. 6. In base ad accordi con altro Ente pubblico, possono essere costituiti Dipartimenti con la compresenza di personale universitario e dell'Ente. Gli Organi collegiali di direzione del Dipartimento, secondo un'apposita normativa regolamentare, possono costituirsi in difformita' dalla configurazione prevista per i Dipartimenti tipici, fermo, di norma, il principio della elezione per le rappresentanze delle componenti universitarie. Articolo 22 (Organi del Dipartimento) 1. Sono Organi del Dipartimento: - il Consiglio di Dipartimento; - il Direttore; - la Giunta. 2. Il Consiglio definisce gli obiettivi e i programmi di ricerca del Dipartimento. Esso e' composto da tutti i docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento, dal segretario amministrativo, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e da una rappresentanza dei dottorandi secondo modalita' stabilite dai regolamenti dei singoli Dipartimenti, nonche' da una rappresentanza degli studenti secondo modalita' stabilite dal regolamento studenti e del tutorato. 3. Il Direttore e' un professore di norma di prima fascia eletto dal Consiglio. Sovraintende all'attuazione dei programmi di ricerca del Dipartimento. 4. La Giunta, oltre a coadiuvare il Direttore, puo' esercitare a titolo di delega funzioni deliberative secondo quanto disposto dal Consiglio di Dipartimento in conformita' alle norme del proprio regolamento. 5. La Giunta e' formata da un numero di membri stabilito dal regolamento, ed e' composta per un terzo da professori di prima fascia, per un terzo da professori di seconda fascia, per un terzo dai ricercatori, oltre che dal Direttore, dal Segretario amministrativo con voto consultivo, e da un eventuale rappresentante del personale tecnico-amministrativo. L'elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti. 6. Il Consiglio di Dipartimento assume le deliberazioni di propria competenza in seduta limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori nel procedimento di chiamata di personale docente e ricercatore. Articolo 23 (Istituti) soppresso Articolo 24 (Riordino degli Istituti) soppresso Articolo 24 bis (Revisione delle strutture scientifiche) 1.Entro il 31 gennaio 1999 gli Istituti dell'Ateneo aggregati in Unita' Complessa e non aggregati in Unita' Complessa confluiscono in una struttura dipartimentale esistente o costituiscono dipartimenti nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 25. 2.Trascorso il termine di cui al comma 1, il Rettore, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, dispone la disattivazione degli Istituti che non si siano conformati alla precedente disposizione e procede a destinare le relative dotazioni di mezzi e di personale tecnico-amministrativo alle strutture scientifiche costituite con riferimento a settori scientifico-disciplinari corrispondenti o connessi. Articolo 25 (Requisiti quantitativi per le strutture) 1. Il regolamento di organizzazione dell'Ateneo deve prevedere il numero minimo di docenti per la costituzione dei Dipartimenti, per il mantenimento dei Dipartimenti nonche' le modalita' per la loro motivata disattivazione nel caso in cui, una volta costituiti, non mantengano i requisiti minimi necessari. Articolo 26 - Poli scientifico-didattici in Sedi decentrate. 1. L'Universita' di Bologna Alma Mater Studiorum riconosce particolari forme di autonomia ai poli scientifico-didattici costituiti nelle Sedi decentrate di Cesena, Forli', Ravenna e Rimini, nel quadro dell'Ateneo multicampus. 2. Ciascun polo e' retto da un Consiglio universitario di durata triennale costituito da rappresentanti delle strutture didattiche e scientifiche presenti nella sede e delle diverse componenti previste dalla normativa vigente nonche' da un rappresentante degli enti territoriali. Il Consiglio di polo elegge al proprio interno il Presidente tra i professori di ruolo incardinati nella sede. La composizione e le norme di costituzione di ciascun Consiglio di polo sono approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione riuniti in seduta congiunta, su proposta degli organi collegiali di coordinamento e di gestione della spesa delle Sedi decentrate. La revisione della composizione del Consiglio di polo e delle citate norme di costituzione e' operata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione riuniti in seduta congiunta, sentito il Comitato di coordinamento di cui al successivo comma 6, su proposta dello stesso Consiglio di polo. 3. Sono compiti del Consiglio di polo la programmazione organizzativa e finanziaria, il coordinamento complessivo delle attivita', la gestione del personale tecnico-amministrativo assegnato, la formulazione di proposte di tipo didattico e formativo. In particolare spetta al Consiglio di polo nell'ambito della sede: b) definire ed attuare i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo tra le strutture didattiche, scientifiche e di servizio; b) formulare proposte in materia di contribuzione degli studenti; c) realizzare gli interventi attuativi previsti dal piano di sviluppo edilizio; d) attribuire e revocare le funzioni dirigenziali nonche' approvare i programmi dei dirigenti e dei responsabili delle strutture nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 43, 44 e 45. 4. Le modalita' di svolgimento dei compiti e delle prerogative di cui al comma precedente sono stabilite da un regolamento approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione riuniti in seduta congiunta. 5. I fondi a disposizione di ciascun polo sono costituiti dai contributi degli studenti iscritti nella sede, dai finanziamenti assegnati dall'Ateneo, dagli enti locali, dagli enti di sostegno e da altri enti pubblici e privati, nonche' da ogni altro finanziamento reperito autonomamente. 6. Funge da organismo di coordinamento dei poli decentrati un comitato che comprende i Presidenti dei Consigli di polo e un rappresentante per ciascun polo degli enti territoriali interessati. Alle riunioni del comitato di coordinamento partecipa uno studente designato dal Consiglio studentesco tra gli studenti iscritti ai corsi delle sedi decentrate. Il comitato di coordinamento e' presieduto dal Pro-rettore incaricato per le sedi decentrate designato dal Rettore. 7. Il comitato di coordinamento esprime anche parere agli Organi Accademici sulle iniziative avviate nelle sedi decentrate e sulle altre questioni di comune interesse, nonche' sul diritto allo studio. Articolo 26 bis (Sedi all'estero) 1. L'Universita' di Bologna, per le sue iniziative didattiche e di ricerca, puo' costituire sedi all'estero anche in collaborazione e con il supporto di altri soggetti pubblici e privati. In tal caso le modalita' organizzative e gestionali vengono definite dagli Organi Accademici, ciascuno per la parte di competenza, avendo riguardo all'ordinamento del paese nel quale ha luogo l'iniziativa e sempre nel rispetto dell'ordinamento universitario italiano. Il Responsabile di ciascuna iniziativa e' individuato tra il personale docente. Capo II (Attivita') Articolo 27 (Attivita' universitaria) 1. L'attivita' universitaria e' costituita anzitutto dalle istituzionali funzioni di insegnamento e di ricerca, nonche', ove necessario per il miglior espletamento delle predette funzioni, da attivita' di consulenza, di certificazione e pratico-professionali, e da attivita' assistenziali in quanto direttamente riferibili - nell'ambito delle strutture definite dal presente Statuto - all'attivita' di ricerca e di insegnamento. 2. L'attivita' universitaria complessivamente svolta rappresenta un elemento necessario di valutazione nella ripartizione di spazi, attrezzature, personale e mezzi finanziari. 3. Il programma annuale per l'attivita' didattica e scientifica, adottato dal Senato Accademico ai sensi dell'art. 36.3 lett. b), costituisce, una volta approvato, necessario riferimento per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi. Articolo 28 (Regolamento didattico di Ateneo) 1. Il regolamento didattico di Ateneo, nel rispetto dei principi generali dei vigenti ordinamenti didattici universitari, della liberta' di insegnamento e delle norme che regolano il conferimento del valore legale ai titoli di studio, detta i criteri generali per le normative delle singole strutture didattiche e disciplina le questioni riguardanti piu' Facolta'. 2. La disciplina di dettaglio e quella di ogni altro elemento riguardante le attivita' didattiche e' riservata ai regolamenti delle singole strutture didattiche, che vi provvedono in conformita' a quanto disposto dal Regolamento didattico di Ateneo.
3. Le modifiche del Regolamento didattico di Ateneo sono approvate in via definitiva dagli Organi Accademici nel rispetto delle disposizioni vigenti. Articolo 29 (Ammissione ai corsi) 1. L'Universita' deve assicurare agli studenti le condizioni necessarie per garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di formazione culturale e professionale. A tale fine il Senato Accademico detta, in conformita' a quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo, le norme di iscrizione ai singoli corsi di studio. 2. L'ammissione ai corsi universitari dell'Ateneo e' a numero chiuso nei casi espressamente previsti dalla legge e, limitatamente alla fase di avviamento, nei corsi di nuova attivazione. 3. Negli altri casi il Senato Accademico, sentite le Facolta', i Corsi di studio e il Consiglio studentesco puo' stabilire, entro il mese di marzo di ogni anno, con delibera motivata approvata a maggioranza assoluta dei componenti, un numero massimo di iscrizioni per singoli Corsi di studio compatibili con la disponibilita' di personale docente e di strutture, salvo che la materia non sia disciplinata diversamente da disposizioni di legge. 4. La delibera di cui al comma precedente deve allegare le relazioni della commissione didattica di Facolta' e le sezioni del rapporto annuale di gestione riguardanti le strutture o i servizi direttamente incidenti sul funzionamento del corso di laurea interessato. Articolo 30 (Esami di profitto) soppresso Articolo 31 (Formazione post lauream) 1. L'Universita' di Bologna promuove e organizza la formazione post lauream sia nel campo della ricerca sia ai fini delle professioni e favorisce la formazione continua e l'aggiornamento dei laureati, anche attraverso proprie istituzioni dedicate a tali fini ivi comprese quelle di cui all'art. 54. L'Universita' di Bologna istituisce ed organizza i Corsi di dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento con un regolamento che prevede, in ogni caso, un organismo di coordinamento dei responsabili dei dottorati con sede amministrativa nell'Universita' di Bologna. Articolo 32 (Scuole di specializzazione) 1. L'attivita' di specializzazione e' compito primario ed esclusivo dell'Universita'. 2. Le scuole di specializzazione sono istituite, in conformita' alle disposizioni legislative e comunitarie vigenti, su proposta delle Facolta' o dei Dipartimenti interessati con Decreto del Rettore, su delibera del Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico, e svolgono la loro attivita' con autonomia didattica, organizzativa e contabile nei limiti della legislazione vigente e delle disposizioni di cui al presente Statuto. Il Regolamento della Scuola indica le Facolta' e i Dipartimenti che forniscono alla Scuola stessa il maggiore supporto organizzativo e didattico. 3. La programmazione annuale viene approvata dalle Facolta' di riferimento per quanto concerne gli aspetti didattici e dal Consiglio di Amministrazione con le modalita' stabilite dal Regolamento per l'Amministrazione, finanza e contabilita', per i restanti aspetti organizzativi e contabili. Ogni tre anni la Scuola provvede a redigere una relazione didattico-organizzativa da sottoporre all'approvazione degli Organi Accademici, che acquisiranno anche il parere delle strutture di riferimento. 4. Sono Organi della Scuola il Direttore e il Consiglio della Scuola. Il Direttore ha la responsabilita' del funzionamento della Scuola; e' eletto dal Consiglio della Scuola fra i professori di prima e seconda fascia che ne fanno parte, dura in carica tre anni ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. 5. Il Consiglio della Scuola e' composto da tutti i titolari di insegnamento, una rappresentanza dei professori a contratto, e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ogni anno di corso, eletti secondo quanto disposto dall'art. 99 del DPR 382/80. Articolo 32 bis - Scuole dirette a fini speciali. 1. Le Scuole dirette a fini speciali concorrono a realizzare i fini istituzionali dell'Universita'. 2. Sono Organi della Scuola il Direttore e il Consiglio della Scuola. Il Direttore ha la responsabilita' del funzionamento della Scuola; e' eletto dal Consiglio della Scuola fra i professori di prima e seconda fascia che ne fanno parte, dura in carica tre anni ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. 3. Il Consiglio della Scuola e' composto da tutti i titolari di insegnamento, una rappresentanza dei professori a contratto, e da una rappresentanza degli studenti, uno per ogni anno di corso, eletti secondo quanto disposto dall'art. 99 del D.P.R. 382/80. Articolo 32 ter - Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi. 1. L'Universita' di Bologna favorisce le attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero e organizza corsi di orientamento degli studenti per l'iscrizione agli studi universitari, per l'elaborazione dei piani di studio e per l'iscrizione ai corsi post-laurea. 2. Promuove le competenze per l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro. Puo' altresi' attivare corsi di aggiornamento professionale e di formazione permanente. Parte III (Organi di Ateneo) Articolo 33 (Organi di Ateneo) 1. Gli Organi di governo dell'Universita' sono il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione. Sono altresi' Organi dell'Ateneo, nell'ambito delle rispettive competenze, la Giunta di Ateneo, il Collegio dei Direttori di Dipartimento, il Consiglio studentesco e il Garante d'Ateneo. Articolo 34 (Rettore) 1. Il Rettore rappresenta l'Ateneo a ogni effetto di legge. Spetta al Rettore: a) convocare e presiedere il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione e la Giunta d'Ateneo, curando l'esecuzione delle rispettive deliberazioni; b) vigilare su tutte le strutture e i servizi dell'Ateneo, impartendo le opportune direttive per il buon andamento delle attivita' e per la corretta applicazione delle norme dell'ordinamento universitario, e adottando criteri organizzativi atti a garantire l'individuazione delle responsabilita'; c) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti; d) esercitare l'autorita' disciplinare nei confronti del personale docente e ricercatore; e) stipulare le convenzioni tra Universita' e Amministrazioni pubbliche o altri soggetti pubblici e privati; f) emanare lo Statuto e i regolamenti e curarne l'inserimento nella raccolta ufficiale dei regolamenti; g) presentare all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo; h) presentare al Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le relazioni previste dalla legge; i) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti . In caso di necessita' ed indifferibile urgenza puo' assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva. 2. Il Rettore delega di norma alla Giunta di Ateneo l'esercizio di proprie funzioni nelle seguenti materie: - assegnazione spazi e risorse edilizie; - diritto allo studio; - strutture o sedi decentrate; - rapporti con altre Universita' e istituzioni di ricerca. 3. Il Rettore designa un Prorettore vicario, scelto fra i professori di ruolo di prima fascia. Il Prorettore vicario sostituisce il Rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento. Il Prorettore vicario e' membro di diritto del Consiglio di Amministrazione e della Giunta d'Ateneo e puo' partecipare, se richiesto dal Rettore, alle sedute del Senato Accademico senza diritto di voto. 4. Il Rettore e' eletto fra i professori di ruolo di prima fascia, a tempo pieno, dura in carica cinque anni accademici e non puo' essere rieletto consecutivamente piu' di una volta. L'elettorato attivo per l'elezione spetta: a) ai professori di ruolo e fuori ruolo; b) ai ricercatori confermati; c) ai rappresentanti degli studenti negli Organi d'Ateneo di cui all'art. 33. 5. La convocazione del corpo elettorale e' effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianita', almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non piu' di centottanta giorni prima della scadenza del mandato del Rettore in carica. Nel caso di anticipata cessazione, la convocazione deve avere luogo fra il trentesimo e il novantesimo giorno successivo alla data della cessazione. 6. Il Rettore nelle prime tre votazioni e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti che costituiscano almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procedera' con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parita', risulta eletto il candidato con maggiore anzianita' nel ruolo di professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parita', quello con maggiore anzianita' anagrafica. 7. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza e' proclamato eletto dal decano, e' nominato dal Ministro dell'Universita' della Ricerca Scientifica e Tecnologica ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione, assume la carica all'atto della proclamazione. In tal caso il Rettore resta in carica fino all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del quinquennio. 8. Il Rettore percepisce una indennita' di carica fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Una indennita' di carica viene corrisposta al Pro-rettore vicario di cui al precedente comma 3 e al Pro-rettore per i poli decentrati di cui al precedente articolo 26. Articolo 35 (Giunta d'Ateneo) 1. Il Rettore presiede la Giunta di Ateneo composta dal Prorettore vicario, dal Prorettore incaricato per le sedi decentrate e dal Direttore Amministrativo. Fa altresi' parte della Giunta un numero di membri compreso fra sei e otto designati, su proposta del Rettore, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione fra i propri componenti. Nella composizione della Giunta il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione debbono essere rappresentati in modo paritetico. 2. Alle riunioni della Giunta di Ateneo partecipa, senza diritto di voto, uno studente designato in qualita' di osservatore dal Consiglio Studentesco. 3. Il Rettore, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, ai sensi rispettivamente degli artt. 34.2, 36.5, 37.3, possono delegare alla Giunta l'esercizio di proprie attribuzioni. Spettano alla Giunta d'Ateneo poteri di proposta in merito a: a) regolamenti di Ateneo; b) piante organiche del personale docente e tecnico-amministrativo; c) piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo; d) ripartizione dei contributi per biblioteche e laboratori; e) ripartizione dei finanziamenti per la ricerca. 4. La Presidenza delle Commissioni permanenti d'Ateneo e' affidata a componenti della Giunta. Le restanti modalita' relative alla composizione e al funzionamento delle commissioni permanenti con funzioni istruttorie sono stabilite dall'apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. 5. comma soppresso 6. La Giunta di Ateneo presenta al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione in seduta congiunta la proposta di bilancio preventivo nella quale provvede ad illustrare gli indirizzi generali e le scelte di bilancio con particolare riguardo alla relazione intercorrente tra la proposta e il piano di sviluppo dell'Ateneo nonche' i risultati di gestione conseguiti nell'esercizio precedente, rappresentati dal rapporto annuale previsto dall'art. 49.5 del presente Statuto. 7. Della relazione tra progetto di bilancio preventivo e rapporto annuale di gestione va effettuato espresso e motivato riferimento in tutti i casi in cui la proposta della Giunta di Ateneo preveda l'aumento dei contributi a carico degli studenti. 8. La convocazione e l'Ordine del Giorno delle riunioni della Giunta di Ateneo devono essere affissi, con almeno tre giorni di anticipo, in apposito albo situato nella Sede Centrale dell'Universita'. I verbali delle riunioni, redatti a cura del Direttore Amministrativo o di un Funzionario da Lui delegato, sono pubblici e devono essere sollecitamente trasmessi agli organi di governo dell'Ateneo. Articolo 36 (Senato Accademico) 1. Il Senato Accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche. Il Senato Accademico e' costituito con Decreto del Rettore ed e' composto da:
a) il Rettore;
b)i Presidi delle Facolta' presenti nell'Ateneo;
c) dodici rappresentanti, eletti per un triennio, delle grandi aggregazioni scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo. L'elettorato attivo e passivo spetta ai professori di ruolo e ai ricercatori confermati. La meta' dei rappresentanti e' eletta tra i Direttori di Dipartimento;
d) il Pro-rettore incaricato per le sedi decentrate;
e) cinque rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio studentesco con voto limitato, di cui uno puo' essere il Presidente del consiglio stesso. 2.Ai fini di cui alla lettera c) del comma precedente sono eletti, per ciascuna delle sei aggregazioni scientifico-disciplinari, due rappresentanti dei quali almeno uno scelto tra i Direttori di Dipartimento. Le sei aggregazioni corrispondono alle seguenti aree: a) scienze matematiche, fisiche, chimiche; b) scienze biologiche, geologiche, agrarie; c) scienze ingegneristiche; d) scienze mediche e medico-veterinarie; e) scienze umanistiche; f) scienze giuridiche, politologiche, economiche e statistiche. 3. Spetta in particolare al Senato Accademico: a) elaborare e approvare, sentito il Consiglio di Amministrazione, il piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo tenendo conto delle indicazioni avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche e dai Consigli dei Poli di cui all'art. 26; b) predisporre e approvare, prima dell'inizio di ogni anno accademico, il programma annuale per l'attivita' didattica e scientifica sulla base del piano pluriennale di sviluppo e degli indirizzi formulati dal Rettore; c) determinare e attuare nel rispetto del piano di cui alla precedente lettera a) i criteri per la distribuzione del personale docente e ricercatore fra le strutture didattiche e scientifiche della sede di Bologna e dei poli di cui all'art. 26; d) promuovere specifiche iniziative atte a stabilire un equilibrato rapporto tra risorse disponibili e domande di iscrizione; e) avanzare proposte al Consiglio di Amministrazione per l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo alle strutture didattiche e di ricerca della sede di Bologna e ai poli dell'Ateneo di cui all'art. 26; f) approvare il regolamento degli studenti e i regolamenti interni approvati dalle strutture didattiche e di ricerca; g) esprimere parere sul bilancio di previsione predisposto dalla Giunta di Ateneo; h) avanzare al Consiglio di Amministrazione proposte per la ripartizione dei finanziamenti per la ricerca erogati all'Ateneo; i) esprimere parere sul Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Ateneo, sul Regolamento di organizzazione, sul Regolamento sul procedimento amministrativo e accesso agli atti; l) elaborare le relazioni sull'attivita' didattica e scientifica dell'Ateneo; m) determinare i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali e internazionali di cooperazione; n) approvare il passaggio da una Facolta' ad altra, nell'ambito del medesimo raggruppamento disciplinare, di posti coperti di professore e ricercatore su proposta e con il consenso delle Facolta' interessate, nonche' con il consenso dei titolari dei posti; o) dispensare, nel rispetto della legislazione di specie, totalmente o parzialmente dall'attivita' didattica il Rettore, su motivata richiesta dello stesso, e su parere favorevole del Consiglio di Facolta' competente, purche' senza oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Ateneo; p) determinare i criteri per il ricorso alla stipulazione di contratti con studiosi o esperti di alta qualificazione scientifica o professionale per attivare annualmente, per comprovate e motivate necessita' didattiche, corsi di insegnamento ufficiali, in base alla programmazione didattica delle Facolta' e alle risorse rese disponibili dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della legislazione in materia; q) assegnare, sentite le Facolta' e i Dipartimenti interessati, il personale docente e ricercatore a settore scientifico disciplinare diverso da quello di nomina nel rispetto della legislazione vigente. 4. Il Senato Accademico e' convocato dal Rettore in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri. 5. Il Senato Accademico, con le modalita' di cui alla Disp. I della Parte V del presente Statuto, puo' delegare alla Giunta d'Ateneo l'esercizio di proprie attribuzioni salvo quanto previsto dalle lettere a), c), d), f), g), i) e m) del comma 3 del presente articolo, nonche' b) limitatamente all'approvazione. 6. Alle adunanze del Senato Accademico partecipa, con voto consultivo, il Direttore Amministrativo, il quale esercita anche le funzioni di segretario. Articolo 37 (Consiglio di Amministrazione) 1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutte le competenze relative alla programmazione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo. Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione: a) definire e attuare, sentito il Senato Accademico e il Collegio dei Direttori di Dipartimento, per le rispettive competenze, i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo fra i Poli di cui all'art. 26 e fra le strutture didattiche e scientifiche della sede di Bologna; b) approvare prima dell'inizio di ogni anno accademico, sulla base del piano pluriennale di sviluppo e degli indirizzi formulati dal Rettore, il programma annuale di attivita' dell'Ateneo per quanto riguarda l'acquisizione delle risorse e la migliore utilizzazione delle strutture esistenti; c) approvare, sentito il Senato Accademico, il bilancio di previsione e il Regolamento per l'Amministrazione, la contabilita' e la finanza d'Ateneo; d) approvare il regolamento di organizzazione d'Ateneo; e) approvare il conto consuntivo e i regolamenti per il personale tecnico e amministrativo; f) predisporre, in conformita' ai criteri formulati dal piano pluriennale di sviluppo, il piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo distribuendo le risorse tra i Poli di cui all'art. 26 e approvando i relativi interventi attuativi per la sede di Bologna; g) deliberare su proposta della Giunta di Ateneo e sentito il Senato Accademico e il Collegio dei Direttori di Dipartimento, la ripartizione dei finanziamenti per la ricerca; h) esprimere parere sugli atti del Senato Accademico concernenti la programmazione dello sviluppo dell'Ateneo; i) approvare, con le modalita' previste dall'art. 35.7, i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti; i bis) definire le posizioni dirigenziali per la sede di Bologna e, su proposta dei Consigli di Polo, per le sedi decentrate; l) approvare i programmi di attivita' dei dirigenti e dei responsabili delle strutture di cui all'art.44.5 della sede di Bologna; m) attribuire e revocare le funzioni dirigenziali di cui agli artt. 44.1 e 45.4 nella sede di Bologna; n) esprimere parere sul Regolamento didattico di Ateneo, sul Regolamento studenti e del tutorato, sul Regolamento del dottorato di ricerca e sul Regolamento relativo al conferimento di incarichi ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno; o) destina le risorse necessarie per la copertura assicurativa collettiva dei Responsabili delle strutture didattiche, scientifiche, di servizio, delle unita' organizzative affidate a personale tecnico-amministrativo, nonche' dei componenti degli Organi d'Ateneo con poteri decisionali di cui agli artt. 26 e 33, dal rischio di responsabilita' civile per danni causati a terzi in conseguenza di atti e fatti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, con esclusione dei fatti od omissioni commessi con dolo o colpa grave. Gli oneri connessi alla suddetta copertura assicurativa, comprensiva degli oneri di assistenza legale in ogni stato e grado del giudizio, sono assunti dall'Universita' anche a tutela dei propri diritti ed interessi. 2. Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Rettore, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri. 3. Il Consiglio di Amministrazione con le modalita' di cui alla Disp. I Parte V del presente Statuto, puo' delegare alla Giunta d'Ateneo e alle Commissioni permanenti di cui al precedente articolo 35.4 l'esercizio di proprie attribuzioni salvo quanto previsto alle lettere b), c), d), e), f) limitatamente all'approvazione del piano di sviluppo edilizio, g), i) e m) del comma 1 del presente articolo. 4. Con le medesime modalita' il Consiglio puo' inoltre delegare ai dirigenti e ai responsabili di settore, in materie specificamente determinate dalla delibera, l'esercizio di funzioni amministrative o lo svolgimento di determinati compiti ferme restando le competenze loro attribuite dalla normativa vigente. 5. Le modalita' di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono stabilite da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti. 6. Il Consiglio di Amministrazione e' costituito con Decreto del Rettore ed e' composto da: a) il Rettore; b) il Pro-rettore vicario; c) il Direttore Amministrativo; d) quattro rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia; e) tre rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia; f) tre rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento; g) quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; h) quattro rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio studentesco con voto limitato; i) un membro designato dalla Regione Emilia Romagna; l) un membro designato dal Comune di Bologna; m) un rappresentante del Governo; n) un rappresentante degli enti convenzionati con l'Ateneo per il funzionamento delle sedi decentrate e un rappresentante designato dagli Enti locali delle stesse sedi secondo criteri di rotazione fissati dal Consiglio di Amministrazione; o) puo', altresi', far parte del Consiglio di Amministrazione un rappresentante dei soggetti privati che si impegnino a contribuire, per tutta la durata in carica del Consiglio e secondo criteri fissati dal Senato Accademico al bilancio dell'Universita' con l'erogazione di fondi non finalizzati. La mancata designazione di membri non inficia l'insediamento del Collegio. 7. soppresso 8. Il Consiglio di Amministrazione e' rinnovato ogni tre anni. I membri del Consiglio non possono svolgere piu' di due mandati consecutivi.
Articolo 37bis - Collegio dei Direttori di Dipartimento.
1. Il Collegio e' composto dai Direttori dei Dipartimenti ed e' presieduto dal Rettore. Il Collegio elegge a maggioranza assoluta un Vice presidente. La Giunta del Collegio e' costituita dai rappresentanti di cui all'art. 36.1 lett. c) eletti tra i Direttori di Dipartimento.
2. Il Vice Presidente, da eleggersi tra i rappresentanti della Giunta di cui al comma precedente, ed i componenti della Giunta durano in carica un triennio accademico.
3. Il Collegio esprime pareri e formula proposte sulla programmazione dell'attivita' di ricerca scientifica, sulla destinazione delle risorse per la ricerca e sull'organizzazione delle strutture scientifiche dell'Ateneo. In particolare esprime pareri ai fini delle relazioni programmatiche degli Organi di governo dell'Ateneo sulla promozione della ricerca scientifica nonche' sui programmi di sviluppo delle biblioteche centralizzate e delle reti telematiche. Esprime inoltre pareri obbligatori su tutte le questioni per le quali la Legge richiede agli Organi d'Ateneo di acquisire il parere dei Dipartimenti sulla costituzione di nuovi Dipartimenti, sul riordino e sulla costituzione dei Centri interdipartimentali e sull'istituzione e sull'attivazione dei dottorati di ricerca dell'Universita' di Bologna. I pareri obbligatori si considerano acquisiti se non adottati entro venti giorni dalla trasmissione al Collegio del testo della proposta. Articolo 38 (Consiglio studentesco) 1. Il Consiglio studentesco e' un organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo. Esso e' composto in pari numero dai rappresentanti delle Facolta', ciascuno dei quali e' designato fra gli studenti eletti nel corrispondente Consiglio di Facolta', e dai rappresentanti eletti in collegio unico di Ateneo con candidature individuali, secondo modalita' definite da apposito regolamento approvato da Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione. Il regolamento assicura che del Consiglio studentesco faccia parte una rappresentanza degli studenti iscritti in sede decentrata.
2. Il Consiglio studentesco designa, all'interno dei propri componenti eletti direttamente nel collegio unico d'Ateneo, i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione con le modalita' indicate negli articoli 36 e 37 del presente Statuto. I citati rappresentanti durano in carica quanto il Consiglio studentesco medesimo. Le cariche di rappresentante degli studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione sono fra loro incompatibili. 3.Gli studenti eletti nel Consiglio dell'azienda per il diritto allo studio possono partecipare alle sedute senza diritto di voto. 4. Il Consiglio studentesco e' costituito con Decreto del Rettore, dura in carica 2 anni e puo' eleggere al proprio interno una giunta con funzioni istruttorie e di coordinamento. 5. Il Consiglio studentesco esprime pareri obbligatori sulle proposte concernenti le seguenti materie: a) piano di sviluppo; b) bilancio di Ateneo; c) Regolamento didattico di Ateneo, Regolamento studenti e del tutorato, Regolamento di cui al comma 1 del presente articolo; d) determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti; e) interventi di attuazione del diritto allo studio. Puo' esprimere, altresi', il proprio parere su ogni altra proposta riguardante in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti. 6. Il Consiglio studentesco ha il compito di promuovere e di gestire i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei. 7. I pareri di cui al comma 5 si considerano acquisiti se non adottati entro 20 giorni dalla trasmissione al Consiglio studentesco del testo della proposta. 8. Sulle proposte di cui al comma 5 il Consiglio studentesco ha anche poteri di iniziativa nei confronti degli organi competenti. 9. L'esecuzione delle deliberazioni adottate nelle materie di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 5 puo' essere sospesa una sola volta, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione, su richiesta motivata del Consiglio studentesco approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e comunicata senza indugio agli organi accademici. 10. Alle predette deliberazioni, salvo quelle assunte in via di urgenza ai sensi dell'art. 34.1 ultimo periodo, puo' essere data esecuzione solo dopo 15 giorni dalla comunicazione al Consiglio studentesco o, in caso di rinvio da parte di quest'ultimo, se le medesime deliberazioni sono riapprovate dall'Organo competente con adeguata motivazione, e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto per le deliberazioni assunte dal Senato Accademico. 11. L'Universita' garantisce al Consiglio studentesco le risorse e le strutture necessarie all'espletamento dei propri compiti. 12. Non possono essere eletti in nessun organo di rappresentanza studentesca gli studenti iscritti oltre il secondo anno fuori corso. Articolo 39 (Garante d'Ateneo) 1. E' istituito l'ufficio del Garante d'Ateneo, quale garante dell'imparzialita', della tempestivita' e della correttezza dell'attivita' dell'Universita'. 2. Il Garante d'Ateneo e' eletto a scrutinio segreto dal Consiglio di Amministrazione, dal Senato Accademico e dal Consiglio studentesco in seduta congiunta, con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti. La designazione deve avvenire tra persone esterne all'Universita', che diano garanzie di competenza giuridico-amministrativa, di conoscenza dell'organizzazione universitaria e di imparzialita' ed indipendenza di giudizio. Il regolamento stabilisce le condizioni di eleggibilita'. 3. Il Garante d'Ateneo dura in carica 4 anni e non e' immediatamente rieleggibile. Puo' essere revocato, con le stesse modalita' previste per la sua elezione, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni. 4. Il Consiglio di amministrazione assegna i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Garante d'Ateneo. Le spese relative al funzionamento del suo ufficio sono a carico del bilancio dell'Ateneo. Articolo 40 (Poteri e funzioni del Garante d'Ateneo) 1. Il Garante d'Ateneo ha il compito di intervenire per la tutela di chiunque si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi di organi e uffici o singoli, appartengano questi al personale docente o tecnico-amministrativo dell'Universita'. Il regolamento ne disciplina le modalita' d'intervento. 2. Il Garante d'Ateneo esercita le proprie funzioni d'ufficio o su istanza dei soggetti, singoli o associati, presentata nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento. Il Garante d'Ateneo deve sempre fornire una motivata risposta a coloro che gli si rivolgono nelle forme prescritte. 3. Gli organi dell'Ateneo e gli uffici della amministrazione universitaria collaborano con il Garante d'Ateneo, fornendogli le informazioni e la copia di tutti i provvedimenti, atti o documenti che egli ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti, senza che gli possa essere opposto il segreto d'ufficio. 4. Il Garante d'Ateneo invia annualmente alla Giunta di Ateneo e al Consiglio studentesco una dettagliata relazione sull'attivita' svolta, corredata, se del caso, da segnalazioni e proposte. Tale relazione viene iscritta all'ordine del giorno della Giunta di Ateneo ed e' discussa in una seduta cui possono assistere i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico nonche' i membri del Consiglio studentesco. 5. Il Garante d'Ateneo puo', in ogni caso, inviare ai soggetti di cui al comma 4, relazioni su questioni specifiche, di particolare importanza o meritevoli di urgente considerazione, anche segnalando l'opportunita' di adottare appositi provvedimenti. 6. Il Garante d'Ateneo, se nel corso della sua attivita' riscontra disfunzioni, carenze o ritardi dell'azione amministrativa per i quali possa configurarsi una responsabilita' dei dipendenti, o se questi non gli prestano l'assistenza necessaria all'espletamento delle sue funzioni, e' tenuto ad investire della questione il Rettore e il Direttore amministrativo per gli atti di rispettiva competenza. 7. Il Garante d'Ateneo, quando nell'esercizio dei suoi compiti venga a conoscenza di atti o di fatti che possano integrare gli estremi dei reati di cui agli articoli 323 e 328 del codice penale, come modificati dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, e' tenuto a darne comunicazione alla competente autorita' giudiziaria nonche' alla Giunta di Ateneo. 8. Il regolamento detta le ulteriori disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante d'Ateneo. Il Regolamento relativo al Garante d'Ateneo viene approvato dal Consiglio di Amministrazione, dal Senato Accademico e dal Consiglio Studentesco riuniti in seduta comune con la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Parte IV (Uffici e organizzazione. Disposizioni sulla organizzazione dell'amministrazione) Capo I (Uffici e organizzazione amministrativa) Articolo 41 (Formazione e professionalita') 1. L'Universita' promuove la crescita professionale del personale tecnico-amministrativo. A tal fine definisce piani pluriennali e programmi annuali di formazione ed aggiornamento dello stesso personale, in attuazione dei quali assume, anche direttamente, le iniziative utili per la qualificazione e lo sviluppo professionale, in esse comprese visite e scambi di esperienze all'estero e processi di analisi e valutazione delle potenzialita'. Articolo 42 ( Autonomia delle strutture) 1. Le strutture organizzative centrali e periferiche nonche' i centri di servizio di Ateneo di cui al successivo art. 46, sono istituite in conformita' a quanto disposto dall'art. 14.3 del presente Statuto e sono disciplinate dal regolamento di organizzazione dell'Ateneo. 2. Il regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilita' riconosce alle strutture di cui al comma precedente autonomia che puo' essere piena o parziale. 3. La piena autonomia amministrativa, contabile e di bilancio e' accordata ai Dipartimenti, ai Centri di servizio di Ateneo, e alle altre strutture che ne abbisognino per le loro peculiari caratteristiche e rilevanti dimensioni. 4. L'autonomia parziale, anche con limitazioni relative ad oggetti o importi determinati di spesa, e' riconosciuta per Centri di servizi o a Centri di spesa di dimensioni piu' limitate. Articolo 43 (Direttore amministrativo) 1. Il Direttore amministrativo e' capo degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo e esplica, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione, una generale attivita' di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo. Gli altri dirigenti collaborano con il Direttore amministrativo con compiti di integrazione funzionale per le strutture operanti su ambiti connessi. 2. Spetta in particolare al Direttore Amministrativo: a) attuare i piani, programmi e direttive generali definite dagli Organi Accademici e concorrere ad individuare le risorse umane, finanziarie e materiali da assegnare agli uffici e ai servizi generali d'Ateneo; b) fornire consulenze di tipo tecnico-amministrativo alle strutture didattiche, scientifiche e di servizio ed esprimere parere agli Organi Accademici circa l'assegnazione di risorse alle stesse strutture; c) formulare proposte ed esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione circa l'attribuzione e la revoca di funzioni dirigenziali o assimilate, nonche' indirizzare, coordinare e controllare l'attivita' dei dirigenti degli uffici e dei servizi centrali anche con potere sostitutivo in caso di inerzia di questi; d) adottare gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi centrali nel rispetto del Regolamento di organizzazione e degli obiettivi fissati dagli Organi Accademici e collaborare con i dirigenti delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio alla gestione del personale promuovendo azione costante di coordinamento; e) esercitare la potesta' disciplinare sul personale tecnico-amministrativo; f) adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi di propria competenza individuati dal Regolamento di organizzazione ed esercitare ogni altra funzione attribuitagli dallo stesso Regolamento. Articolo 44 (Funzioni dei dirigenti) 1. Le funzioni di dirigente sono attribuite a tempo determinato, e con possibilita' di rinnovo, dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Amministrativo, a dipendenti di ruolo in possesso di adeguata qualifica funzionale secondo le norme vigenti per il personale tecnico-amministrativo universitario. Le posizioni di dirigente o di Direttore di Centro di servizi di Ateneo nonche' di responsabile del controllo di gestione sono, di norma, ricoperte da personale di idonea qualifica funzionale dipendente dalla amministrazione. Gli uffici che comportano l'esercizio di poteri e responsabilita' dirigenziali sono individuati con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione in conformita' ai principi stabiliti dal regolamento di organizzazione dell'Ateneo. 2. L'ufficio di dirigente puo' essere ricoperto, mediante contratto di lavoro a tempo determinato, con personale che abbia svolto mansioni dirigenziali nella Pubblica Amministrazione o in Enti privati conseguendo riconosciuti ed apprezzabili risultati. L'ufficio di dirigente puo' altresi' essere attribuito dal Consiglio di Amministrazione su proposta motivata del Direttore Amministrativo a dipendenti di questa o di altra Universita', in possesso di adeguata qualifica e specifica preparazione professionale, culturale o tecnico-scientifica desumibile dal curriculum formativo o da esperienze lavorative. La scelta del titolare e' effettuata in relazione alla specificita' della funzione da ricoprire e non e' limitata al personale appartenente a profili amministrativo-contabili. L'attribuzione avviene con contratto di lavoro a tempo determinato rinnovabile con verifica annuale dei risultati ottenuti. Per la durata del contratto il dipendente di questa Amministrazione e' collocato in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. Il contratto di lavoro a tempo determinato con cui e' attribuito l'ufficio di dirigente determina, con carattere di onnicomprensivita', il compenso relativo alle funzioni svolte. 3. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, salvi gli atti che lo Statuto e i regolamenti riservano agli Organi Accademici e al Direttore Amministrativo. Essi sono responsabili dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. In particolare, ad essi spettano le seguenti funzioni: a) curare l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitare i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; b) svolgere tutti i compiti previsti da regolamenti o ad essi delegati dagli Organi Accademici o dal Direttore Amministrativo; c) dirigere, coordinare e controllare l'attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; d) organizzare gli uffici nell'ambito delle direttive formulate dal Direttore Amministrativo; e) provvedere alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici; f) stipulare i contratti nelle materie di competenza, nonche' esercitare ogni altra attribuzione ad essi assegnata dal Regolamento di organizzazione. 4. I dirigenti, nell'ambito dei compiti loro attribuiti o delegati e secondo quanto stabilito dal successivo art. 45 operano a norma della legge del presente Statuto e del regolamento di organizzazione di Ateneo in condizioni di autonomia e responsabilita' nell'organizzazione degli uffici e del lavoro della struttura loro affidata. Sono direttamente responsabili dell'attuazione, in termini di efficienza e di correttezza amministrativa degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'Ateneo, alla cui formulazione partecipano con attivita' istruttoria e di analisi e con autonome proposte. 5. I dirigenti e i responsabili delle strutture sono tenuti a presentare al Consiglio di Amministrazione nei modi stabiliti dal regolamento un programma annuale di attivita' che deve tradurre in termini operativi gli obiettivi stabiliti dal piano annuale per l'attivita' didattica e scientifica di cui all'art. 36.3 lettera b), per quanto di loro competenza, nonche' del piano di attivita' adottato dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 37.1 lettera b). 6. Il programma di attivita' di cui al comma precedente e' approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'ufficio per il controllo di gestione e il dirigente interessato, e costituisce il riferimento per la valutazione della responsabilita' dirigenziale. 7. comma soppresso Articolo 45 (Responsabilita' dirigenziale) 1. I dirigenti sono responsabili dell'efficiente svolgimento delle attivita' cui sono preposti, con riguardo alla generale organizzazione del personale e dei mezzi, all'attuazione del programma annuale di attivita', alla continuita' nello svolgimento delle funzioni ordinarie e al raggiungimento degli obiettivi indicati dai programmi. 2. I dirigenti e gli altri funzionari competenti ad emanare atti con rilevanza esterna sono responsabili della tempestivita' e regolarita' degli atti da essi emanati. 3. Indipendentemente da eventuali specifiche azioni e sanzioni disciplinari, il Consiglio di amministrazione puo' revocare anticipatamente le funzioni dirigenziali in caso di gravi irregolarita' nell'emanazione degli atti o persistente e rilevante inefficienza nello svolgimento delle attivita' o nel perseguimento degli obiettivi di azione assegnati al settore di attivita', che non siano riconducibili a ragioni oggettive tempestivamente segnalate dal dirigente, insieme ad indicazioni sul loro superamento, in modo da consentire la predisposizione delle correzioni opportune nei programmi e negli strumenti previsionali dell'amministrazione. 4. La revoca delle funzioni dirigenziali e' disposta con atto motivato, previa contestazione all'interessato.
Articolo 45/bis (Gestione tecnico-amministrativa delle strutture didattiche e di ricerca) 1. Nelle strutture didattiche e di ricerca la responsabilita' della gestione amministrativo-contabile e' affidata ad un segretario amministrativo individuato con le modalita' previste dal regolamento di organizzazione, fra il personale tecnico e amministrativo in possesso di adeguata qualifica e professionalita'. Il segretario amministrativo agisce in conformita' agli indirizzi adottati nei rispettivi ambiti di competenza dal Consiglio della struttura e dal responsabile della stessa, rispondendo della gestione agli stessi organi. 2. Nelle strutture didattiche e di ricerca la responsabilita' della gestione, dell'organizzazione e della sicurezza delle attivita' di laboratorio, nonche' della erogazione e della conduzione di servizi tecnico-didattici o tecnico-scientifico, anche in relazione a specifici progetti e' affidata a responsabili individuati fra il personale tecnico-amministrativo in possesso di adeguata qualifica e capacita' tecnico-professionale. In relazione alle dimensioni delle strutture di laboratorio, al numero dei dipendenti addetti ed alla vastita' dell'utenza, possono essere istituiti appositi servizi tecnici, anche in comune a piu' strutture didattiche o di ricerca, affidati a responsabili come sopra individuati. L'istituzione ed il funzionamento dei servizi tecnici, le modalita' di nomina dei responsabili ed i relativi compiti, sono definiti dal regolamento di organizzazione. 3. I responsabili previsti dal comma precedente agiscono in conformita' ai principi ed agli indirizzi formulati dai competenti organi delle strutture didattiche o di ricerca, contribuendo altresi', nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni, all'affermazione di standard di qualita' ed efficienza nello svolgimento delle attivita' strumentali alla didattica ed alla ricerca. Essi rispondono della gestione agli stessi organi. Articolo 46 (Servizi e modalita' di gestione) 1. I servizi sono erogati direttamente dalla Universita' o delegati all'esterno a imprese pubbliche o private sulla base di valutazioni gestionali ed economiche comparative. 2. Per la produzione o erogazione diretta di beni e servizi finalizzati al supporto della attivita' didattica e di ricerca o richiesti dalle esigenze dell'organizzazione amministrativa dell'Ateneo, l'Universita' puo' costituire appositi centri di servizi, dotati di autonomia gestionale. 3. La delibera del Consiglio di Amministrazione che costituisce il centro di servizi, oltre ad esporre puntualmente le soluzioni alternative disponibili, la valutazione preventiva dei riflessi organizzativi di cui all'art. 6.2 dello Statuto, e ad approvare il relativo regolamento, specifica l'ambito di attivita' e le relazioni con gli organi dell'Ateneo o con le singole strutture corrispondenti, i requisiti richiesti per la figura del Direttore, e individua i mezzi finanziari e il personale da assegnare al centro di servizi. 4. Il Centro di servizi e' retto da un responsabile nominato dal Consiglio di Amministrazione per tempo determinato coadiuvato di norma da un comitato di gestione ristretto. 5. Il regolamento del Centro di servizi prevede modalita' e forme di utilizzazione di prestazioni anche a tempo parziale rese disponibili dagli studenti e dalle loro organizzazioni, da formazioni sociali o da altri soggetti pubblici o privati. 6. L'utilizzazione di personale volontario o di prestazioni o risorse rese disponibili per iniziativa degli studenti o di altre organizzazioni o formazioni sociali e' disciplinata da apposite convenzioni. Articolo 47 (Sistema bibliotecario d'Ateneo) 1. Il Sistema bibliotecario d'Ateneo e' l'insieme coordinato delle strutture di servizio responsabili della conservazione, dello sviluppo, della valorizzazione e della gestione del patrimonio bibliotecario-documentale, nonche' dell'accesso alle informazioni e ai documenti mediante la predisposizione di servizi appropriati. Apposita sezione del Regolamento di organizzazione disciplina l'articolazione del Sistema e fissa la tipologia delle biblioteche in base al livello di completezza dei servizi erogati. 2. Nelle strutture bibliotecarie la responsabilita' della gestione, dell'organizzazione e della sicurezza delle attivita', nonche' della erogazione e della conduzione dei servizi e' affidata a personale bibliotecario in possesso di adeguata qualifica e professionalita'. 3. Le linee di sviluppo scientifico di ogni struttura sono definite da un Responsabile scientifico coadiuvato da un Comitato la cui composizione e' demandata al Regolamento di organizzazione. 4. Il Sistema bibliotecario d'Ateneo e' retto da un comitato direttivo composto da docenti, da rappresentanti degli studenti e da bibliotecari con responsabilita' di livello adeguato. Il comitato direttivo determina gli indirizzi e gli obiettivi del Sistema, orienta la distribuzione delle risorse e verifica i risultati della gestione. 5. Il coordinamento delle attivita' di gestione e la trasmissione degli indirizzi formulati dal comitato direttivo e' affidata all'Ufficio tecnico centrale del Sistema bibliotecario da definirsi nella sezione del Regolamento di cui al comma 1. 6. La Biblioteca Universitaria di Bologna e' costituita come struttura speciale ed ha funzioni di Biblioteca Centrale d'Ateneo. Il Regolamento di organizzazione ne disciplina la direzione, la composizione degli Organi ed il funzionamento. Articolo 47/bis (Comitato per lo sport universitario) 1. Il Comitato per lo sport universitario e' costituito con decreto rettorale e dura in carica un biennio accademico. Esso e' composto: a) dal Rettore dell'Universita' o da un suo delegato; b) da due membri designati dall'ente sportivo universitario; c) da due studenti eletti secondo le previsioni delle leggi vigenti. Tali elezioni si svolgono in concomitanza con quelle previste per la rappresentanza studentesca nel Consiglio studentesco. Articolo 48 (Comitato consultivo tecnico-amministrativo) 1. E' istituito il comitato consultivo tecnico-amministrativo, con il compito di garantire una qualificazione tecnica adeguata alle valutazioni in materia di gestione amministrativa e contabile riservate agli organi di Ateneo e agli uffici centrali dell'amministrazione nonche' alle strutture didattiche e di ricerca e alle loro unita' amministrative. 2. Il comitato, composto, oltre che dal Direttore Amministrativo o da un suo delegato, da 4 componenti di provata qualificazione professionale, di cui almeno 2 scelti tra il personale tecnico-amministrativo, e' nominato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio di Amministrazione che provvede a disciplinarne l'organizzazione e il funzionamento, precisando altresi' i termini entro i quali i pareri vanno resi e le conseguenze di eventuali ritardi. 3. Il parere del comitato va comunque richiesto nei procedimenti relativi ad atti normativi, a schemi di atti o ad atti-tipo, a decisioni su reclami nonche' su determinate categorie di contratti indicate dall'apposito regolamento. 4. Il comitato consultivo invia al servizio per il controllo di gestione una relazione annuale riguardante le attivita' svolte, gli inconvenienti riscontrati, le indicazioni o proposte utili per il miglioramento della gestione amministrativa. Articolo 49 (Controllo di gestione, Nucleo di valutazione e Collegio dei Revisori dei conti) 1. L'Universita' si avvale dell'attivita' di controllo di gestione come attivita' di supporto istruttorio e di orientamento per i processi decisionali dei competenti Organi di governo. 2. L'Universita' istituisce un Nucleo di valutazione incaricato, previa definizione di idonei parametri di riferimento condivisi dagli Organi di governo dell'Ateneo stesso ovvero definiti dagli Organi nazionali deputati alla valutazione del sistema universitario, della valutazione della ricerca e della didattica e di ogni altra funzione stabilita dalla Legge. Il Nucleo esprime giudizi e pareri agli Organi di governo dell'Ateneo sugli obiettivi da essi definiti e sul loro grado di raggiungimento. 3. La sua costituzione e' definita con atto del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, nel rispetto delle disposizioni di Legge. 4. Presso l'Ateneo e' costituito il Collegio dei revisori dei conti con il compito di verificare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Ateneo. La composizione del Collegio, le modalita' di designazione dei suoi membri, nonche' quelle relative al suo funzionamento sono definite dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita'. Capo II (Rapporti con l'esterno) Articolo 50 (Criteri generali) 1. L'Universita', in conformita' ai principi dell'art. 1 del presente Statuto, considera come proprio compito irrinunciabile lo sviluppo delle relazioni con le altre Universita' e istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e internazionali; favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le formazioni sociali, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e occasioni di verifica e arricchimento delle proprie conoscenze. 2. I rapporti esterni dell'Ateneo sono disciplinati e posti in essere sulla base di una apposita regolamentazione generale che, tenendo conto della necessita' che ogni iniziativa sia compatibile con le attivita' istituzionali delle strutture coinvolte e della peculiarita' della prestazione universitaria, garantisca, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto, la massima trasparenza e conoscibilita'. Articolo 51 (Collaborazione con amministrazioni pubbliche) 1. L'Universita' puo' concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione delle attivita' istituzionali di interesse comune, fermo restando quanto specificamente disposto in ordine alle attivita' di ricerca. 2. Gli accordi amministrativi, conclusi in conformita' ai criteri generali richiamati dal precedente articolo e disciplinati dall'art. 15, della legge 241/1990, sono deliberati dal Consiglio di amministrazione o, previa autorizzazione del medesimo, dalle strutture didattiche e scientifiche secondo le rispettive competenze. 3. Nel caso in cui la Regione stabilisca di affidare mediante convenzione all'Universita' di Bologna la gestione degli interventi in materia di diritto allo studio, secondo quanto disposto dall'art. 25.1 legge 390/1991, l'Universita' provvedera' a: a) svolgere le attivita' richieste affidandole ad un apposito centro di servizi, la cui direzione e' riservata a personale individuato secondo quanto previsto dall'art. 44, ai sensi del precedente art. 46; b) istituire un apposito organismo a cui sono riservati i compiti di indirizzo, programmazione e controllo e composto da un rappresentante della Regione e da un pari numero di rappresentanti degli studenti e di rappresentanti dell'Universita' designati a norma di regolamento; c) disciplinare con apposito regolamento di Ateneo, approvato in seduta congiunta dal Consiglio di amministrazione e dal Senato accademico, sentito il Consiglio studentesco, i criteri generali relativi all'erogazione delle prestazioni e alle attribuzioni degli organi. Restano comunque ferme le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di controllo di gestione. Articolo 52 (Partecipazione ad organismi privati) 1. L'Universita' puo' partecipare a societa' o altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attivita' strumentali alle attivita' didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali. 2. La partecipazione di cui al comma 1, in conformita' ai principi generali di cui all'art. 50, e' deliberata dal Consiglio di amministrazione. 3. La partecipazione dell'Universita' deve comunque conformarsi ai seguenti principi: - attestazione del livello universitario della attivita' svolta ad opera di un comitato scientifico composto in maggioranza da docenti universitari, di cui almeno uno di altro Ateneo italiano o straniero, la cui specifica competenza nelle attivita' svolte sia congiuntamente riconosciuta dall'Ateneo e dall'organismo partecipato; - disponibilita' delle risorse finanziarie o organizzative richieste; - destinazione a finalita' istituzionali della Universita' di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo; - espressa previsione patti parasociali a salvaguardia dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale; - limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano delle eventuali perdite, alla quota di partecipazione. 4. La collaborazione dell'Universita', puo' essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati all'art. 2 del presente Statuto e con oneri a carico del comodatario. 5. La licenza onerosa o gratuita del marchio, a titolo di locazione o di conferimento in societa' o di merchandising, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico. L'autorizzazione e' in ogni caso pubblicata, per estratto, nel Bollettino Ufficiale dell'Universita'. 6. Degli organismi pubblici o privati cui l'Universita' partecipa, cosi' come dei rappresentanti nominati, e' tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del Direttore amministrativo. L'elenco e' consultabile da chiunque vi abbia interesse. Articolo 53 (Centro di Ateneo per i rapporti con l'esterno: CRE - fondazione) 1. La gestione delle quote universitarie di partecipazione agli organismi privati di cui all'art. 52 e ai CRE di cui all'art. 54 e' di norma affidata al CRE di Ateneo. 2. La costituzione del CRE di Ateneo , che assume la veste giuridica di Fondazione, e il relativo Statuto sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell'Universita' su parere conforme del Senato Accademico. 3. Il CRE di Ateneo puo' assumere partecipazioni dirette con le modalita' e in conformita' ai principi stabiliti dall'art. 52, per iniziative riguardanti la generalita' dell'Ateneo nell'ambito delle attivita' strumentali ai compiti didattici e di ricerca. 4. Il bilancio del CRE e' allegato al bilancio dell'Universita'. Articolo 54 (Centri per i rapporti con l'esterno) 1. Su proposta di una o piu' strutture didattiche o scientifiche con interessi culturali complementari, puo' essere costituito in forma di societa' di capitali e con le modalita' di cui al precedente articolo, un "centro per i rapporti con l'esterno" (CRE) con il compito di promuovere l'utilizzazione delle conoscenze generate dall'attivita' scientifica al fine di migliorare le informazioni e le tecnologie a disposizione degli operatori pubblici e privati. 2. Il CRE assicura la collaborazione tra strutture universitarie, amministrazioni pubbliche, imprese e soggetti privati che operano nella medesima area di attivita', nelle seguenti forme: - progettazione e coordinamento dei programmi di formazione; - ricerca applicata e diffusione di tecnologie e scambio di conoscenze tecniche; - prestazioni professionali agli enti associati e a terzi nel rispetto dei doveri istituzionali previsti dalla legge e dal presente Statuto. 3. Il bilancio del CRE deve assicurare l'equilibrio tra costi e ricavi. Articolo 55 (Rapporti tra Universita' e Servizio Sanitario Nazionale) 1. Al fine di garantire le piu' opportune connessioni dei compiti didattici, di ricerca e di assistenza e per assicurare la preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento permanente dei Medici, l'Universita', ove non costituisca un apposito Policlinico, predispone appositi strumenti convenzionali per la disciplina dei rapporti tra la Facolta' di Medicina e Chirurgia e le Amministrazioni Nazionali, Regionali e Locali preposte al S.S.N. Convenzioni per gli stessi fini possono essere attivate per le Facolta' di Medicina Veterinaria, Farmacia, Psicologia e altre Facolta' interessate. 2. Il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, finanza e contabilita' puo' prevedere il decentramento di attivita' amministrative riferibili all'applicazione del precedente comma. 3. Per le medesime finalita' il Regolamento di cui al comma precedente puo' inoltre prevedere, indicandone le modalita' e stabilendone i limiti anche quantitativi, la costituzione di un apposito comitato cui riconoscere peculiari forme di autonomia di gestione contabile e di bilancio, in conformita' alle norme stabilite dall'art. 42 del presente Statuto per i Centri di servizio in quanto applicabili. Articolo 56 (Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Universita') 1. L'attribuzione del diritto di conseguire il brevetto per le invenzioni industriali realizzate a seguito di attivita' di ricerca scientifica svolte utilizzando, comunque, strutture e mezzi finanziari forniti dall'Universita' e' regolata in via generale dalle norme di legge vigenti. 2. In particolare, il diritto a conseguire il brevetto spetta all'Universita' salvo riconoscimento all'autore (o agli autori) del diritto morale di inventore. All'autore e' in ogni caso dovuta la corresponsione di un equo compenso commisurato all'importanza economica dell'invenzione. 3. Per le invenzioni che siano risultato di attivita' di ricerca o di consulenza svolte in esecuzione di contratti o convenzioni con Enti pubblici o privati, l'Universita' potra' riconoscere nel contratto o nella convenzione ai terzi contraenti diritti di contitolarita' o di titolarita' del brevetto ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi scaturenti dallo stesso (licenze di brevetto). Parte V (Disposizioni finali) Disposizione I (Disposizioni sulle deleghe) 1. Nei casi previsti dal presente Statuto, le deleghe sono conferite con delibera approvata a maggioranza assoluta dei componenti, per oggetti definiti o materie, anche corrispondenti a settori organici, determinate e per un tempo che di norma, in mancanza di diversa specificazione, corrisponde alla durata in carica dell'Organo delegante o, se piu' limitata, dell'Organo destinatario della delega. 2. In costanza di delega, l'Organo che ha disposto il conferimento non puo' compiere atti o adottare provvedimenti inerenti alle funzioni delegate, escluse le direttive e le attivita' di vigilanza, che non siano preceduti da una apposita delibera di revoca adottata con le medesime formalita' del conferimento. 3. Le delibere di conferimento nonche' gli atti rettorali di delega alla Giunta o a singoli componenti della medesima di cui al precedente art. 34.2 hanno efficacia con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'Universita'. Disposizione II (Disposizioni generali sugli organi amministrativi) 1. In mancanza di espresse disposizioni legislative o statutarie che dispongano diversamente, il regime degli organi amministrativi e i relativi regolamenti previsti dal presente Statuto devono conformarsi ai seguenti principi: a) la mancata designazione od elezione di componenti dell'Organo collegiale non impedisce la costituzione del collegio la cui composizione, fino al verificarsi della designazione od elezione mancante, corrisponde a tutti gli effetti, al numero di membri effettivamente designati o eletti all'atto della costituzione dell'Organo. La presente disposizione si applica a condizione che il numero di membri non designati non sia superiore a 1/3 dei componenti; b) il procedimento di rinnovo deve essere completato almeno quindici giorni prima della scadenza dell'Organo. Scaduto il periodo del mandato, l'Organo amministrativo gia' in carica esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo di quarantacinque giorni. Decorsi inutilmente i termini di proroga, gli Organi amministrativi decadono; c) le dimissioni producono i loro effetti dopo la presa d'atto del competente Organo; d) in caso di assenza o di impedimento di chi ne ha la presidenza il collegio e' presieduto dal Vicepresidente, nominato dal presidente; qualora anche il Vicepresidente sia impedito, esercita le funzioni di Presidente il componente con maggiore anzianita' accademica; e) l'Ordine del Giorno e' stabilito dal Presidente ed e' allegato alla convocazione; la presenza di deliberazioni da assumere con maggioranze qualificate deve essere espressamente indicata da apposito punto dell'Ordine del Giorno; la richiesta di inserire uno o piu' punti all'Ordine del Giorno deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del collegio; f) le sedute sono valide con la presenza della meta' piu' uno dei componenti dedotti gli assenti giustificati e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la meta' piu' uno dei partecipanti alla votazione: in caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente; g) le votazioni, di norma, si effettuano a scrutinio palese; h) alle sedute degli organi collegiali partecipano solo gli aventi diritto: le sedute, esclusi i punti all'Ordine del Giorno riguardanti persone, possono essere pubbliche solo per decisione della Presidenza o della maggioranza dei presenti; i) la segreteria degli organi di Ateneo e' affidata al funzionario designato dalla direzione amministrativa: la segreteria dei restanti organi e' affidata a uno dei componenti del collegio designato dal responsabile della struttura didattica, scientifica o di servizio cui accede il Collegio medesimo; l) l'Ufficio di componente di Organo collegiale non puo' costituire oggetto di delega o sostituzione, ancorche' limitate a singole sedute o a specifici atti. La predetta disposizione non si applica alle ipotesi di vicarieta' espressamente previste dalla legge o dal presente Statuto; m) nel caso di anticipata cessazione dell'Organo monocratico il nuovo eletto resta in carica fino all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento della durata del mandato; n) nel caso di anticipata cessazione di un rappresentante in un Organo collegiale il subentrante resta in carica per il periodo residuo del mandato del cessato. 2. Eccezionalmente, le norme che disciplinano i singoli organi collegiali possono ammettere, precisandone i limiti e le modalita', la possibilita' di sostituzione dei titolari del Collegio nello svolgimento di attivita' istruttorie o comunque preliminari alle sedute dell'organo. Disposizione III (Pari opportunita') 1. L'Universita' di Bologna istituisce un comitato per le pari opportunita' che opera per attuare nell'Universita' i principi legislativi vigenti in materia. Disposizione IV (Equiparazioni e precisazioni sul diritto di voto) 1. Ai fini del presente Statuto nella dizione "ricercatori" si intendono compresi anche gli "assistenti del ruolo ad esaurimento" e nella dizione "Facolta'" si intende compresa anche la Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori di Forli'. 2. Ai fini dell'elezione in Senato Accademico e in Consiglio di Facolta' dei rappresentanti dei ricercatori, l'elettorato attivo e' riconosciuto a tutti i ricercatori. Parte VI (Disposizioni transitorie) Disposizione I (Riordino dei centri e delle strutture esistenti) 1. Entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Statuto, la congruita' ed il funzionamento delle strutture didattiche o scientifiche non rientranti nella previsione dell'art. 15, nonche' dei centri, sono sottoposti all'accertamento del requisito di cui all'art. 14.3 del presente Statuto e della conformita' al regime dettato dall'art. 46 in ordine ai centri di servizi. 2. La mancata emanazione entro il biennio del decreto rettorale attestante la sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente, decreto che potra' comunque disporre anche l'accorpamento tra centri o modificazioni del relativo regime, comporta la disattivazione di diritto del centro o della struttura atipica nei termini, con le modalita' e gli effetti di cui all'art. 24.4 del presente Statuto. 3. Il decreto di cui al secondo comma del presente articolo e' emanato dal Rettore su richiesta del centro interessato, sentito il parere delle strutture didattiche e scientifiche cui il centro o la struttura interessata opera prevalente riferimento, su conforme e motivata proposta di una commissione presieduta dal Rettore o da un suo delegato e composta di 4 componenti designati rispettivamente dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno. Disposizione II (Entrata in vigore dello Statuto) 1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 2. Qualora il Ministro, ai sensi dell'art. 6.10 della Legge 168/89, si avvalga della facolta' di ricorrere in sede giurisdizionale per vizi di legittimita' contro il Decreto di cui al comma precedente, il Rettore provvede ad emanare con apposito Decreto le disposizioni non oggetto di impugnazione richiedendone la prevista pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 3. L'entrata in vigore dello Statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non sono subordinate all'adozione di apposite disposizioni regolamentari. Sono in particolare immediatamente efficaci le disposizioni di cui alla Disp. II Parte V del presente Statuto. Disposizione III (Elezione del Consiglio studentesco) 1. In prima applicazione del presente Statuto, in attesa che siano espletate le elezioni delle componenti studentesche, da tenersi comunque entro quattro mesi dalla sua entrata in vigore, il Consiglio studentesco e' composto da due studenti per ogni Facolta' eletti dai rappresentanti nei Consigli di Facolta' e dai sei rappresentanti degli studenti in Consiglio di Amministrazione. Disposizione IV (Attuazione dello Statuto) 1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Rettore e' tenuto a convocare in un'apposita seduta gli Organi dell'Ateneo per valutare il processo di attuazione dello Statuto e predisporne l'eventuale aggiornamento normativo, nonche' le eventuali modifiche o integrazioni. Disposizione V (Strutture attivate) 1. Le strutture didattiche e di ricerca attivate al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto sono elencate nelle apposite tabelle (Allegato I). Disposizione VI (Rappresentanti degli studenti in Senato Accademico, in Consiglio di Amministrazione e in Consiglio studentesco) 1. Le disposizioni di cui all'art. 36.1 lett. e) e all'art. 37.6 lett. h) come approvate nella seduta congiunta del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 13 ottobre 1998, e quelle di cui all'art. 38.1 come approvate nella seduta dello stesso Organo del 23 ottobre 1998, sono efficaci dalla data di emanazione in subordine all'espletamento del connesso procedimento elettorale. Disposizione VII (Collegio dei Direttori di Dipartimento) 1. La disposizione di cui all'art. 37bis.1, secondo periodo, come approvata nella seduta congiunta del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 13 ottobre 1998, e' efficace dalla sua entrata in vigore con riferimento ai rappresentanti gia' eletti in Senato Accademico tra i Direttori di Dipartimento. 2. Il mandato della Giunta del Collegio dei Direttori di Dipartimento costituitasi secondo quanto previsto dal comma 1, nonche' il mandato del Vice presidente dello stesso Organo cessa alla scadenza del mandato dei componenti elettivi del Senato Accademico in carica al momento dell'entrata in vigore del cennato art 37.bis. Disposizione VIII (Rappresentante degli Enti locali delle Sedi decentrate in Consiglio di Amministrazione) 1. Il rappresentante degli Enti locali di cui all'art. 37.6 lett. n) seconda parte entra a far parte del Consiglio di Amministrazione all'entrata in vigore della disposizione statutaria che lo prevede e cessa alla scadenza del mandato dei componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione in carica al momento della nomina. ALLEGATO I Strutture didattiche e di ricerca esistenti al 24 giugno 1993 STRUTTURE DIDATTICHE Facolta' di Agraria: laurea in Scienze Agrarie; laurea in Scienze della Produzione Animale; laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari (Cesena). Facolta' di Chimica Industriale: laurea in Chimica Industriale. Facolta' di Economia e Commercio: laurea in Economia e Commercio. Facolta' di Farmacia: laurea in Farmacia; laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche. Facolta' di Giurisprudenza: laurea in Giurisprudenza. Facolta' di Ingegneria: laurea in Ingegneria Chimica; laurea in Ingegneria Civile; laurea in Ingegneria Elettrica; laurea in Ingegneria Elettronica; laurea in Ingegneria Meccanica; laurea in Ingegneria Nucleare; laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio; laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni; laurea in Ingegneria Informatica; laurea in Ingegneria Edile; laurea in Ingegneria Gestionale; diploma in Ingegneria Aerospaziale (Forli'); diploma in Ingegneria Chimica; diploma in Ingegneria dell'Ambiente e delle Risorse; diploma in Ingegneria delle Infrastrutture; diploma in Ingegneria delle Telecomunicazioni (Cesena); diploma in Ingegneria Elettrica; diploma in Ingegneria Elettronica (Cesena); diploma in Ingegneria Informatica e Automatica (Cesena); diploma in Ingegneria Logistica e della Produzione; diploma in Ingegneria Meccanica (Forli'). Facolta' di Lettere e Filosofia: laurea in Lettere; laurea in Filosofia; laurea in Lingue e Letterature Straniere (europee) laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo; laurea in Storia; laurea in Conservazione dei Beni Culturali (Ravenna). Facolta' di Magistero: laurea in Materie Letterarie; laurea in Scienze dell'Educazione; laurea in Lingue e Letterature Straniere (europee); laurea in Psicologia; diploma di Abilitazione alla Vigilanza nelle Scuole Elementari. Facolta' di Medicina e Chirurgia: laurea in Medicina e Chirurgia; laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. diploma per tecnico di laboratorio biomedico; diploma per ortottista ed assistente in oftalmologia. Facolta' di Medicina Veterinaria: laurea in Medicina Veterinaria; diploma in Produzioni Animali; diploma in Produzioni Animali (Cesena). Facolta' di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali: laurea in Matematica; laurea in Fisica; laurea in Astronomia; laurea in Chimica; laurea in Scienze Naturali; laurea in Scienze Biologiche; laurea in Scienze Geologiche; laurea in Scienze dell'Informazione; laurea in Scienze Ambientali (Ravenna); laurea in Scienze dell'Informazione (Cesena). Facolta' di Scienze Politiche: laurea in Scienze Politiche; laurea in Scienze Politiche (Forli'). Facolta' di Scienze Statistiche Demografiche e Attuariali: laurea in Scienze Statistiche e Demografiche; laurea in Scienze Statistiche ed Economiche; diploma in Statistica; diploma in Statistica e Informatica per le Amministrazioni Pubbliche (Rimini); diploma in Statistica e Informatica per la Gestione delle Imprese (Rimini). Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori (Forli'). STRUTTURE DI RICERCA DIPARTIMENTI Arti Visive Astronomia Biochimica "G.Moruzzi" Biologia Evoluzionistica Sperimentale Chimica "G.Ciamician" Chimica Applicata e Scienza dei Materiali Chimica Fisica e Inorganica Chimica Industriale e dei Materiali Chimica Organica "A.Mangini" Colture Arboree Discipline Economico-Aziendali Discipline Geografiche e Geologico-Ambientali Discipline Giuridiche dell'Economia e dell'Azienda Discipline Storiche Elettronica, Informatica e Sistemistica Farmacologia Filologia Classica e Medioevale Filosofia Fisica Ingegneria Chimica e di Processo Ingegneria delle Costruzioni Meccaniche, Nucleari, Aeronautiche e di Metallurgia Italianistica Lingue e Letterature Straniere Moderne Matematica Musica e Spettacolo Organizzazione e Sistema Politico Paleografia e Medievistica Patologia Sperimentale Politica, Istituzioni, Storia Protezione e Valorizzazione Agro-Alimentare Psicologia Scienze Economiche Scienze dell'Educazione Scienze Farmaceutiche Scienze Geologiche Scienze Mineralogiche Scienze Statistiche "P.Fortunati" Sociologia Storia Antica ISTITUTI annessi alla Facolta' di Agraria: 1. Agronomia Generale e Coltivazioni Erbacee 2. Allevamenti Zootecnici 3. Chimica Agraria 4. Economia e Politica Agraria 5. Edilizia Zootecnica 6. Entomologia "G.Grandi" 7. Estimo Rurale e Contabilita' 8. Genio Rurale 9. Industrie Agrarie 10. Meccanica Agraria 11. Microbiologia Agraria e Tecnica 12. Patologia Vegetale 13. Produzioni Foraggere 14. Zoocolture 15. Zooeconomia 16. Zootecnica annessi alla Facolta' di Chimica Industriale: 1. Metallurgia annessi alla Facolta' di Economia e Commercio: 1. Matematica Generale e Finanziaria 2. Merceologia annessi alla Facolta' di Farmacia: 1. Scienze Chimiche annessi alla Facolta' di Giurisprudenza: 1. Giuridico "A.Cicu" annessi alla Facolta' di Ingegneria: 1. Architettura e Urbanistica 2. Costruzioni Idrauliche 3. Elettrotecnica 4. Elettrotecnica Industriale 5. Fisica Tecnica 6. Idraulica 7. Impianti Meccanici e Macchine Speciali 8. Infrastrutture Viarie e Geotecnica 9. Laboratorio di Ingegneria Nucleare di Montecuccolino 10. Macchine 11. Scienza delle Costruzioni 12. Scienze Minerarie 13. Tecnica delle Costruzioni 14. Topografia, Geodesia e Geofisica Mineraria 15. Trasporti annessi alla Facolta' di Lettere: 1. Antichita' Ravennati e Bizantine 2. Archeologia 3. Discipline della Comunicazione 4. Geografia 5. Glottologia annessi alla Facolta' di Medicina e Chirurgia: 1. Ist. Clinico di Chirurgia 2. Ist. Clinico di Pediatria Preventiva e Neonatologia 3. Ist. di Anatomia e Istologia Patologica 4. Ist. di Anatomia Umana Normale 5. Ist. di Anestesiologia e Rianimazione 6. Ist. di Cancerologia 7. Ist. di Chirurgia Sperimentale 8. Ist. di Clinica Chirurgica e Cardiochirurgia 9. Ist. di Clinica Chirurgica Generale e Terapia Chirurgica 10. Ist. di Clinica Chirurgica Pediatrica 11. Ist. di Clinica Dermatologica 12. Ist. di Clinica Medica e Gastroenterologia 13. Ist. di Clinica Medica Generale e Terapia Medica 14. Ist. di Clinica Neurologica 15. Ist. di Clinica Oculistica 16. Ist. di Clinica Odontoiatrica 17. Ist. di Clinica Ortopedica 18. Ist. di Clinica Ostetrica e Ginecologica I "P.Sfameni" 19. Ist. di Clinica Ostetrica e Ginecologica II 20. Ist. di Clinica Otorinolaringologica 21. Ist. di Clinica Pediatrica 22. Ist. di Clinica Urologica 23. Ist. di Ematologia "L. e A. Seragnoli" 24. Ist. di Fisiologia Umana 25. Ist. di Igiene 26. Ist. di Istologia ed Embriologia Generale 27. Ist. di Malattie dell'Apparato Cardiovascolare 28. Ist. di Malattie Infettive 29. Ist. di Medicina Legale e delle Assicurazioni 30. Ist. di Microbiologia 31. Ist. di Microscopia Elettronica Clinica 32. Ist. di Patologia Speciale Chirurgica e Propedeutica Clinica 33. Ist. di Patologia Speciale Medica e Metodologia Clinica I 34. Ist. di Patologia Speciale Medica e Metodologia Clinica II e Medicina del Lavoro "D.Campanacci" 35. Ist. di Psichiatria "P.Ottonello" 36. Ist. di Radiologia 37. Ist. di Radioterapia "L.Galvani" annessi alla Facolta' di Medicina Veterinaria: 1. Anatomia degli Animali Domestici con Istologia ed Embriologia 2. Approvvigionamenti annonari, Mercati e Industrie degli Alimenti di Origine Animale 3. Farmacologia, Farmacocinetica e Tossicologia 4. Fisiologia Veterinaria 5. Malattie Infettive, Profilassi e Polizia Veterinaria 6. Ostetricia e Ginecologia Veterinaria 7. Patologia Aviare 8. Patologia Generale e Anatomia Patologica Veterinaria 9. Patologia Speciale e Clinica Chirurgica Veterinaria 10. Patologia Speciale e Clinica Medica Veterinaria 11. Zootecnia e Nutrizione Animale annessi alla Facolta' di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali: 1. Antropologia ALLEGATO II (Note) all'art. 13.2 Qualora i regolamenti delle strutture contengano parti di competenza del Senato Accademico e parti di competenza del Consiglio di Amministrazione, devono essere sottoposti ad ambedue gli Organi nella loro interezza. In caso di contrasti tra regolamenti delle strutture il Consiglio di Amministrazione dirime le controversie. all'art. 18.4 Il riferimento al comma 3 si intende relativo all'approvazione dei regolamenti. all'art. 20.1 L'ufficio elettorale dovra' verificare la congruita' di tutti i rinvii per quanto riguarda i meccanismi elettorali, relativamente, in particolare, alla necessita' di piu' turni elettorali. all'art. 20.1 I regolamenti di Facolta', nel prevedere la partecipazione di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo ai Consigli di Corso di Laurea e di Diploma, devono prevedere le modalita' di afferenza del personale ai Corsi di Studio. all'art. 22.2 Il regolamento di organizzazione di Ateneo deve comunque contenere indicazioni relative al numero dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nei Consigli di Dipartimento. all'art. 24.5 soppressa all'art. 25.1 Comunque non minore di dieci. all'art. 28.1 Il regolamento didattico di Ateneo deve in ogni caso disciplinare: a) i rapporti tra consiglio di Facolta', cui e' comunque riservata, sentiti i corsi di studio, l'individuazione degli insegnamenti da considerarsi fondamentali per la soddisfazione delle esigenze culturali e professionali di base, e consiglio di corso di studio; b) la normativa integrativa per l'ammissione ai corsi universitari; c) i diritti e i doveri degli studenti in ordine alle attivita' didattiche garantendo comunque nei corsi sdoppiati lo svolgimento di programmi equivalenti, anche sotto l'aspetto del materiale didattico indicato, o la possibilita' per lo studente di scegliere tra i medesimi corsi sdoppiati; d) criteri unitari atti ad assicurare omogeneita' di scelte nelle modalita' di valutazione della preparazione degli studenti per quanto attiene agli esami di profitto, di laurea e di conferimento dei diplomi; e) principi in materia di organizzazione e funzionamento dei dottorati di ricerca; f) principi in materia di organizzazione e funzionamento delle attivita' di specializzazione, di educazione permanente, di tirocinio e abilitazione professionale; g) criteri atti a facilitare, con le opportune garanzie e verifiche, la convalida di singoli corsi seguiti presso altri atenei da studenti iscritti nell'Universita' di Bologna. all'art. 29 Il Senato Accademico, qualora il numero delle domande di iscrizione presentate superi il numero massimo di iscrizioni stabilito assume, anche con la richiesta di convocazione del comitato regionale interuniversitario di coordinamento, ogni iniziativa utile all'informazione degli interessati e a sollecitare un piu' equilibrato rapporto tra risorse disponibili e domande di iscrizione. all'art. 29.3 Il numero massimo puo' essere anche per anni di corso, ma la materia, che concerne piu' che altro i trasferimenti, e' demandata al Regolamento didattico. all'art. 34.8 L'indennita' di carica del Rettore non puo' essere superiore al livello retributivo iniziale del professore di ruolo di prima fascia. agli artt. 37, 43 e 44 Le modifiche conseguenti a Leggi della disciplina relativa ai contratti non pregiudicano l'autonomia contrattuale dei Dipartimenti gia' approvata ed operante. all'art. 38.3 O dell'Organismo eventualmente subentrante all'Azienda. all'art. 42.3 soppressa all'art. 44 Le seguenti disposizioni di massima devono essere previste dal regolamento: a) i dirigenti responsabili di struttura sono tenuti a fornire, secondo le modalita' stabilite dal Consiglio di Amministrazione, periodici consuntivi sulle attivita' svolte; b) i dirigenti sono tenuti a collaborare con i settori o le strutture operanti in ambiti connessi. In caso di particolari esigenze di integrazione, gli uffici e i settori di attivita' che operano nel relativo ambito possono essere coordinati tra loro in apposite aree di integrazione funzionale necessaria, definite dal Consiglio di Amministrazione anche in conformita' agli indirizzi del programma annuale di attivita' del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico; c) per le funzioni attinenti alle aree di integrazione funzionale necessaria i dirigenti dei settori compresi in modo totale o parziale nelle aree medesime provvedono in modo congiunto all'impiego dei fondi corrispondenti all'area funzionale, alla adozione degli atti a rilevanza esterna, alla elaborazione dei piani annuali e alle relazioni previste dai commi 5 e 7 del presente articolo, alla proposta di delibere al Consiglio di amministrazione, e ad ogni altra attivita' gestionale necessaria al perseguimento degli obiettivi indicati dal Consiglio di Amministrazione nel provvedimento di definizione dell'area di integrazione funzionale necessaria. d) i funzionari di 1a e 2a qualifica speciale tecnica possono avere la responsabilita' di contratti o convenzioni di ricerca e di servizi stipulati con amministrazioni pubbliche o private e enti di ricerca; la valutazione e' rimessa alla responsabilita' degli Organi di governo della struttura cui il funzionario afferisce. all'art. 44.1 soppressa all'art. 44.7 soppressa all'art. 45.1 Il programma annuale di attivita' deve essere predisposto anche dai segretari amministrativi di Dipartimento. all'art. 46 Il regolamento deve prevedere la seguente normativa per i centri ad autonomia piena: a) la giunta di ateneo sottopone ad approvazione del consiglio di amministrazione, sentite le strutture didattiche e di ricerca corrispondenti, il bilancio annuale, il conto consuntivo e la relazione annuale sulle attivita' svolte predisposta dal direttore; b) ogni atto generale riguardante la attivita' e l'organizzazione del centro di servizi, ivi compresa la formulazione degli indirizzi cui il centro deve attenersi o gli standard di erogazione delle prestazioni, e' riservato al consiglio di amministrazione dell'ateneo o al consiglio della corrispondente struttura didattica e di ricerca; c) tutti i restanti atti relativi alla gestione del centro di servizi sono riservati al direttore e al comitato di gestione e sono posti in essere secondo le modalita' stabilite dal regolamento di contabilita' dell'Universita' e dal regolamento del singolo centro di servizi; d) la vigilanza sui centri di servizi e' esercitata dalla giunta di ateneo o dalle strutture didattiche e scientifiche corrispondenti; e) l'universita' trasferisce ai centri di servizi i mezzi finanziari necessari allo svolgimento dei servizi assegnati e assicura l'equilibrio tra costi e ricavi relativamente alle attivita' assegnate provvedendo alla copertura, in modo separato, di eventuali costi sociali; f) i centri di servizi dispongono di entrate proprie costituite dai trasferimenti a carico del bilancio dell'Universita' o da altre amministrazioni pubbliche, dalle eventuali tariffe dei servizi, che sono deliberate dal consiglio di amministrazione, e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nei bilanci dei centri di servizi e sono da questi accertate e riscosse; g) secondo la disciplina stabilita' dal regolamento di contabilita' dell'Universita', i centri di servizi dispongono di autonomia di bilancio ed articolano la loro contabilita' in un sistema di previsioni, scritturazioni e rendicontazioni di tipo finanziario, economico e patrimoniale; h) l'attivita' finanziaria del centro di servizio si svolge in base ad una contabilita' di sola cassa. Tuttavia, al fine di consentire il consolidamento dei conti a livello dell'Ateneo, la relazione previsionale e programmatica contiene una previsione di massima delle attivita' finanziarie espresse in termini di competenza per ciascun anno del triennio; i) i bilanci e le relazioni previsionali e programmatiche dei centri di servizi sono allegati al bilancio dell'Universita' assieme ad un documento riassuntivo che consolida i conti complessivi dell'ente. all'art. 46 Il regolamento deve prevedere la verifica della permanente validita' delle scelte operate e la delegazione di servizi all'esterno per un periodo di tempo determinato. all'art. 49 soppressa all'art. 50 Il regolamento deve informarsi ai seguenti criteri: a) capacita' di instaurare relazioni esterne riconosciuta a tutte le strutture didattiche e scientifiche, salvo la riserva agli organi di governo dell'Ateneo delle relazioni di natura istituzionale con altre universita' o autorita' pubbliche; b) la decisione di attivare il nuovo rapporto deve essere preceduta da verifiche operate a livello di Ateneo volte ad accertare: - la copertura organizzativa e finanziaria; - le aspettative di sviluppo; - l'osservanza da parte della struttura degli obblighi d'informazione relativi a precedenti rapporti; - la compatibilita' con i criteri e le prescrizioni dettate dal piano di sviluppo dell'Ateneo; - la compatibilita' con le risultanze del controllo di gestione, per la parte relativa alla struttura proponente; - modalita' procedurali atte a permettere la piu' completa valutazione sull'attivazione di ricerche o l'offerta di prestazioni che sollevino peculiari problemi di coerenza con i principi a cui si ispira il presente Statuto; c) tutte le relazioni instaurate debbono soddisfare i seguenti requisiti: - garanzie generali di trasparenza, quali adeguata informazione a livello di Ateneo dei rapporti in atto assicurata dall'anagrafe delle relazioni con terzi; - relazioni periodiche sull'attivita' svolta e il grado di raggiungimento degli obbiettivi, pubblicita' (anche temporalmente differita) dei risultati delle ricerche; - la compatibilita' dell'iniziativa con l'attivita' istituzionale della struttura e con le garanzie riconosciute ai singoli ricercatori non aderenti al programma proposto; - necessita' che nelle relazioni con istituzioni esterne alla ricerca sia sottolineata la peculiarita' della prestazione universitaria; - necessita' che le attivita' didattiche, specie se idonee al rilascio di titoli, restino riservate alle esclusive e distinte responsabilita' dei docenti e delle relative strutture; d) i rapporti tra rappresentanti e strutture universitarie rappresentate sono disciplinati in modo unitario al fine di garantire: - un regime giuridico uniforme, con particolare riguardo alle modalita' di designazione e di nomina, alle facolta' di delega o di supplenza, alla cessazione dello status richiesto come presupposto nel corso del mandato, alla prorogatio; - l'effettivo coinvolgimento delle strutture rappresentate, anche attraverso relazioni periodiche o l'inserimento obbligatorio all'ordine del giorno di una seduta del collegio della struttura interessata; e) la regolamentazione del profilo finanziario delle relazioni instaurate si conforma ai seguenti criteri: - sono esclusi dalla definizione della quota di oneri a carico delle prestazioni a terzi di una struttura i costi derivanti dalle inefficienze o dalla sottoutilizzazione di altra struttura accertate in sede di controllo di gestione; - il regolamento per l'amministrazione e la contabilita' prevede modalita' perequative di ridistribuzione di parte dei proventi derivanti da prestazioni a terzi a vantaggio delle altre strutture o delle aree disciplinari; - la disciplina, articolata per tipologia di prestazione, della ripartizione dei proventi da contratti, convenzioni, accordi e da prestazioni rese a terzi, mediante la utilizzazione delle strutture, definisce le quote da riservare all'Amministrazione dell'Ateneo, a titolo di spese generali, alle strutture responsabili, al personale direttamente coinvolto e al fondo di Ateneo. all'art. 50.1 La vigilanza sull'attuazione dei criteri generali enunciati dal presente articolo e delle norme destinate a darne applicazione e' riservata al Rettore e alla commissione permanente competente per materia prevista dal presente statuto. Le strutture scientifiche dell'Universita' possono essere utilizzate, osservati i criteri stabiliti dal presente articolo, per l'acquisizione di valutazioni tecniche richieste dalle amministrazioni pubbliche secondo quanto previsto dall'art. 17.1 legge 241/1990. all'art. 52.5 Il regolamento deve prevedere la seguente normativa di dettaglio: a) lo statuto o gli accordi con gli altri partecipanti possono prevedere la riserva di ulteriori rappresentanti dell'Ateneo nel consiglio di amministrazione della societa' o dell'organismo privato indipendentemente dalla quota sottoscritta, nonche' specifiche cautele in ordine alla cessione a terzi delle quote sociali. La esplicita valutazione di questi elementi deve risultare nella deliberazione iniziale del consiglio di amministrazione dell'Universita' o dell'organo comunque competente; b) i rappresentanti dell'Universita' sono nominati dagli organi indicati al precedente comma 2 ed esercitano i poteri loro spettanti negli organi sociali in conformita' alle direttive del Consiglio di Amministrazione o degli altri organi competenti, riferendo ai medesimi almeno una volta all'anno entro il mese di giugno dell'anno accademico successivo con apposito punto iscritto all'ordine del giorno della relativa seduta. alla Disp. I.1 Parte V L'apposito regolamento deve disciplinare i rapporti informativi tra delegante e delegato assicurando in modo adeguato la reciproca circolarita'. alla Disp. II.1 lett. b) Parte V Deve intendersi come espressione di volonta' degli organi a cui e' riferibile. alla Disp. II.1 lett. c) Parte V L'apposito regolamento, deve disciplinare il caso di iterazione di elezioni senza esito, e il caso di mancata costituzione dell'Organo. alla Disp. II.1 lett. g) Parte V Nel regolamento deve essere prevista una norma relativa allo scrutinio segreto. alla Disp. II Parte VI Il S.A.I., nel sopprimere il 4o comma della Disposizione Transitoria II, in adeguamento ai rilievi del decreto del M.U.R.S.T., intende sottolineare che le norme statutarie sul divieto di rielezione dopo due mandati si applicano a decorrere dall'entrata in vigore dello Statuto.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone