Gazzetta n. 176 del 29 luglio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 14 luglio 2000 |
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie". |
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IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente, le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, con la quale e' stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto il decreto dirigenziale 21 novembre 1995 con il quale e' stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini "delle Venezie" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti i decreti dirigenziali 27 febbraio 1996 e 3 ottobre 1997 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato; Visto il decreto dirigenziale 2 agosto 1996 contenentes disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale; Vista la domanda presentata dalla associazione produttori Trentino vini intesa ad ottenere modifiche al disciplinare di produzione sopra citato; Visto il parere favorevole della provincia autonoma di Trento e della regione Friuli-Venezia Giulia sulla citata domanda; Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini "delle Venezie" formulati dal comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 2000; Considerato che il comitato ha ritenuto di non doversi accogliere l'istanza della regione Friuli-Venezia Giulia tesa ad ottenere la sostituzione dell'elenco dei vitigni, all'art. 2, comma 7, col generico riferimento ai vitigni raccomandati e/o autorizzati, perche' cio' avrebbe comportato l'introduzione di alcuni vitigni non presenti nel disciplinare attualmente in vigore; Considerato che il comitato ha ritenuto di doversi introdurre per le esigenze della produzione locale l'inserimento del vitigno "Piculit Neri" fra quelli che possono concorrere alla produzione del vino a indicazione geografica tipica "delle Venezie" per la provincia di Pordenone; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere e alla proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie"; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie", approvato con decreto dirigenziale 21 novembre 1995 e successivamente modificato con i decreti dirigenziali 27 febbraio 1996 e 3 ottobre 1997, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2000. |
| Art. 2. Ai fini della produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica "delle Venezie", il cui disciplinare di produzione e' dal presente decreto sostituito, si osservano, in quanto applicabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 1 e 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le disposizioni relative alle indicazioni geografiche soppresse concernenti le dichiarazioni dei terreni vitati per le iscrizioni agli elenchi delle vigne, le dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografca tipica predetti e la tenutadegli elenchi delle vigne. I produttori e gli aventi diritto che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 2000, i vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie" provenienti da vigneti non ancora iscritti all'elenco delle vigne attualmente operante presso le camere di commercio competenti per territorio, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'elenco delle vigne "delle Venezie", entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. |
| Art. 3. Per tutto guanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore. |
| Art. 4. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con l'indicazione geografica tipica "delle Venezie" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 luglio 2000 Il direttore generale: Ambrosio |
| Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI ad indicazione geografica tipica "delle Venezie"
Art. 1. L'indicazione geografica tipica "delle Venezie", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. L'indicazione geografica tipica "delle Venezie" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante. I vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Trento, per tutte le province della regione Veneto, per tutte le province della regione Friuli-Venezia Giulia. Per quanto concerne la provincia autonoma di Trento, l'indicazione geografica tipica "delle Venezie" con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati ed autorizzati nella provincia medesima, ad esclusione del vitigno Marzemino, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Trento, fino ad un massimo del 15%. Per quanto concerne la regione Veneto: l'indicazione geografica tipica "delle Venezie" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay, Durella, Garganega, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malvasia, (da Malvasia istriana), Moscato bianco, Moscato giallo, Muller Thurgau, Pinella, Pinot bianco, Pinot grigio, Prosecco, Riesling renano, Riesling italico, Sauvignon, Tocai italico, (da Tocai friulano), Traminer, Verdiso, Verduzzo (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano) Vespaiola, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Franconia, Incrocio M. 2.15, Malbech, Marzemino, Merlot, Pinot nero, Raboso Piave, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composto nell'ambito aziendale, per almeno dall'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per ciascuna provincia della regione Veneto, fino ad un massimo del 15%. Per quanto concerne la regione Friuli-Venezia Giulia, l'indicazione geografica tipica "delle Venezie", con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive provincie di Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Provincia di Udine: Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Malvasia, Merlot, Muller, Thurgau, Pignolo, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Prosecco, Refosco nostrano, Refosco dal peduncolo rosso, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Schioppettino, Tazzelenghe, Tocai friulano, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Chardonnay, Franconia, Garnay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Moscato giallo, Moscato rosa, Sylvaner verde. Provincia di Pordenone: Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Malvasia istriana, Marzemino, Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Prosecco, Refosco nostrano, Refosco dal peduncolo rosso, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renana, Sauvignon, Tocai friulano, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Chardonnay, Forgiarin, Franconia, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malbech, Moscato giallo, Moscato rosa, Muller Thurgau, Piculit Neri, Raboso Piave, Raboso veronese, Sciaglin, Ucelut, Verduzzo trevigiano. Provincia di Gorizia: Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Franconia, Malvasia istriana, Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Refosco dal peduncolo rosso, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Sylvaner verde, Terrano, Tocai friulano, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Chardonnay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Moscato giallo, Moscato rosa, Muller Thurgau, Schioppettino. Provincia di Trieste: Garganega, Malvasia istriana, Malvasia lunga (o del Chianti), Merlot, Pinot nero, Prosecco, Refosco dal peduncolo rosso, Sauvignon, Semillon, Terrano, Chardonnay, Piccola nera, Pinot bianco, Vitouska, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province sopra indicate, fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie" con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con l'indicazione geografica tipica "delle Venezie" comprende. Per la provincia autonoma di Trento l'intero territorio viticolo ricadente nel territorio amministrativo della provincia. Per la regione Veneto: l'intero territorio amministrativo delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza. Per la regione Friuli-Venezia Giulia: l'intero territorio amministrativo delle province di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelli tradizionali della zona. Per i vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie", la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve essere superiore, nell'ambito aziendale, a: per la provincia autonoma di Trento: 23 tonnellate per le tipologie bianco, rosso e rosato ed a tonnellate 19,5 per le tipologie con specificazione di vitigno; per le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia: 23 tonnellate per le tipologie bianco, rosso e rosato ed anche con la specificazione di vitigno, ad eccezione dei vitigni Cabernet franc, Chardonnay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Moscato giallo, Moscato rosa, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling (renano), Sauvignon e Traminer aromatico per i quali la resa di uva ad ettaro non deve essere superiore a tonnellate 19. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie" devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie", con o senza la specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "delle Venezie" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente diciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "delle Venezie" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano, i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. |
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