Gazzetta n. 175 del 28 luglio 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 22 luglio 2000
Interventi urgenti nei territori gravemente danneggiati dagli incendi verificatisi dal 19 giugno al 10 luglio 2000 ed interventi preventivi nelle aree a maggior rischio d'incendio. (Ordinanza n. 3073).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 luglio 2000 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza;
Considerato che diverse zone del territorio nazionale sono state gravemente danneggiate da incendi verificatisi dal 19 giugno al 10 luglio 2000 e che occorre provvedere con rapidita' ad adottare tutte le misure necessarie per rimuovere la situazione di crisi e favorire il riassetto ambientale e la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;
Visti gli esiti delle riunioni tenutesi nei giorni 10 e 11 luglio 2000 con i rappresentanti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale e dei Ministeri dell'ambiente e della difesa;
Ravvisata, altresi', la necessita' di adottare ulteriori ed urgenti interventi preventivi nelle aree a maggiore rischio d'incendio;
Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;
Dispone:
Art. 1.
1. Per consentire, fino al 30 settembre, l'attuazione di ulteriori misure di lotta attiva e di prevenzione degli incendi boschivi nelle aree a maggior rischio del territorio nazionale e' assegnato al Corpo forestale dello Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco un contributo rispettivamente di lire 6 miliardi, comprensivo del compenso per gli equipaggi di volo impegnati nella campagna antincendi dell'anno 2000, e di lire 8 miliardi a valere sulle disponibilita' del centro di responsabilita' 20.2.1.3 (capitolo 9353 "Fondo della protezione civile") dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le somme sono versate dal Dipartimento della protezione civile in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione rispettivamente al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero dell'interno.
2. I proventi delle convenzioni che il Corpo forestale dello Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco stipulano con regioni ed enti locali affluiscono in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione ai capitoli di pertinenza dei Ministeri di appartenenza dei corpi.
 
Art. 2.
1. Per l'attuazione degli interventi in prevenzione nelle aree a maggior rischio di incendio i prefetti provvedono a coordinare, ai fini di una pianificazione delle risorse e dei mezzi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Corpo forestale dello Stato, nonche' l'eventuale partecipazione delle forze armate che saranno attivate direttamente comunicando allo Stato maggiore difesa l'avvenuta richiesta.
 
Art. 3.
1. Per l'attuazione di misure di lotta attiva e di prevenzione degli incendi boschivi nelle zone a rischio elevato del territorio nazionale, con particolare riferimento ai parchi nazionali, regionali e alle aree protette, il Ministero dell'ambiente elabora un piano di interventi comprendenti l'impiego delle organizzazioni di volontari della protezione civile specializzati nel settore e il potenziamento di mezzi e materiali del Corpo forestale dello Stato. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi a valere sulle disponibilita' del centro di responsabilita' 20.2.1.3 (capitolo 9353 "Fondo della protezione civile") dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La somma e' versata dal Dipartimento della protezione civile in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione al Ministero dell'ambiente.
2. Per il ripristino dell'assetto ambientale ed idrogeologico dei versanti soggetti ad erosione ed instabilita' a seguito degli incendi verificatisi in zone collinari e montuose, il Ministero dell'ambiente elabora un programma di interventi urgenti da attuarsi da parte delle regioni o gli enti locali interessati.
3. Per la predisposizione e realizzazione del piano di cui al precedente comma e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi a valere sulle disponibilita' di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.
 
Art. 4.
1. Per favorire l'avvistamento dall'alto degli incendi boschivi le regioni e le province possono avvalersi per il periodo dell'emergenza di mezzi aerei degli aeroclub a favore dei quali possono essere riconosciuti rimborsi per le spese.
 
Art. 5.
1. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato, per la lotta agli incendi boschivi a noleggiare, fino al 30 settembre 2000, un ulteriore elicottero S64 Erickson Air Crane attraverso la stipula di un atto aggiuntivo che diventa immediatamente esecutiva a costi coerenti con quelli stabiliti nel contratto attualmente in vigore.
 
Art. 6.
1. Per l'espletamento dei compiti straordinari connessi a fronteggiare l'emergenza incendi, al personale militare chiamato a rafforzare le strutture del C.O.A.U. presso il Dipartimento della protezione civile e' riconosciuto un compenso, per lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo individuale di 72 ore mensili, con onere a carico del Dipartimento medesimo.
 
Art. 7.
1. Per i primi interventi diretti al ripristino delle infrastrutture, alla ripresa delle attivita' produttive, ed al ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni direttamente interessate e' disposto il finanziamento di lire 15 miliardi.
2. I prefetti competenti provvedono alla rilevazione dei danni in relazione ai quali si provvedera' alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1.
3. All'onere per l'applicazione del presente articolo si fa fronte con le disponibilita' del centro di responsabilita' 20.2.1.3 (capitolo 9353 "Fondo della protezione civile") dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 luglio 2000
Il Ministro: Bianco
 
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