Gazzetta n. 175 del 28 luglio 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 21 luglio 2000
Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonche' in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione siciliana. (Ordinanza n. 3072).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Viste le precedenti ordinanze n. 2983 del 31 maggio 1999 e n. 3048 del 31 marzo 2000, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 132 dell'8 giugno 1999 e n. 92 del 19 aprile 2000;
Vista l'ordinanza n. 3052 del 31 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 19 aprile 2000, con la quale sono state emanate disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani;
Considerato che il complesso delle attivita' poste in essere dal commissario delegato, in relazione alla straordinarieta' della situazione di emergenza in atto nella regione siciliana, richiede ulteriori tempi per il completamento degli interventi idonei a ricondurre le situazioni di fatto in un contesto di competenze ordinarie;
Vista la nota n. 2253 del 24 maggio 2000 con la quale il presidente della regione siciliana chiede, al fine di consentire una migliore attuazione degli interventi previsti nella citata ordinanza n. 3052, l'assegnazione delle risorse previste dall'ordinanza medesima in due distinte contabilita' speciali;
Vista la nota n. 3256 del 12 giugno 2000, del commissario delegato - presidente della regione siciliana;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2001 lo stato d'emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione siciliana;
Ritenuto che la situazione di pericolo per la pubblica incolumita' e per l'ambiente e' tale da richiedere l'adozione di interventi straordinari per scongiurare tale stato di crisi ambientale;
Ritenuto di recepire le esigenze urgenti prospettate dal Ministero dell'ambiente;
Acquisita l'intesa del presidente della regione siciliana giusta nota n. 3102 del 21 luglio 2000;
Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;
Dispone:
Art. 1.
1. I poteri conferiti al commissario delegato - presidente della regione siciliana, con l'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, cosi' come specificati con l'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, sono prorogati fino alla cessazione dello stato di emergenza.
2. Sono conseguentemente prorogate le attivita' del vice commissario nominato ai sensi dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, del sub commissario di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 e dei prefetti delle province siciliane.
 
Art. 2.
1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 il punto 1.1, cosi' come integrato dall'art. 2, comma 1, lettera d), dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, e' soppresso e sostituito dal seguente:
"1.1 La realizzazione, in ciascuna provincia regionale, in collaborazione con il presidente della provincia medesima, della raccolta differenziata della carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, legno e della frazione umida, al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 2001, l'obiettivo del 25 per cento di raccolta differenziata, subentrando nell'affidamento del servizio ai comuni.".
2. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 il punto 1.4, cosi' come integrato dall'art. 2, comma 1, lettera g), dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, e' soppresso e sostituito dal seguente:
"1.4 La realizzazione, in ciascuna provincia regionale, in collaborazione con il presidente della provincia medesima, della raccolta differenziata degli imballaggi primari, secondari e terziari, in conformita' alla convenzione stipulata il 7 ottobre 1999 tra il commissario delegato - presidente della regione siciliana, ed il Co.Na.I., al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 2000 l'obiettivo del 50 per cento ed entro il 31 dicembre 2001 l'obiettivo del 65 per cento complessivo, calcolato sull'immesso sul mercato nella regione siciliana, ponendo l'onere del servizio a carico del Co.Na.I. Nel caso in cui tali obiettivi non venissero realizzati, il Co.Na.I. versa al commissario delegato - presidente della regione siciliana, i costi della raccolta indifferenziata e dello smaltimento, calcolati sulla base dei costi medi regionali, relativi alla quota di imballaggi primari, secondari e terziari non oggetto di raccolta differenziata e conferimento separato al Co.Na.I. medesimo, fino al raggiungimento del limite, rispettivamente, del 50 per cento e del 65 per cento. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana destina tali risorse al potenziamento della raccolta differenziata degli imballaggi ed allo sviluppo del sistema industriale del riciclaggio. Il pagamento dovra' essere effettuato a favore della contabilita' speciale intestata al commissario delegato - presidente della regione siciliana, al 31 dicembre 2000 riferito al semestre dal 1o luglio 2000 al 31 dicembre 2000 e al 31 dicembre 2001 riferito all'anno 2001. In caso di mancato pagamento, il commissario delegato - presidente della regione siciliana, previa diffida, dispone che i soggetti responsabili della distribuzione delle merci e dei beni di consumo applichino il deposito cauzionale obbligatorio sugli imballaggi primari, secondari e terziari.".
3. All'art. 3 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, cosi' come integrato dall'art. 2 dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, sono aggiunti i seguenti commi:
"3. Il Co.Na.I. riceve, alle condizioni previste dalla convenzione stipulata il 7 ottobre 1999 tra il commissario delegato - presidente della regione siciliana ed il Co.Na.I. medesimo, gli imballaggi primari, secondari e terziari nonche' le frazioni valorizzabili di carta, plastica, vetro, alluminio, acciaio e legno.
4. Gli imballaggi contrassegnati "T e "F sono conferiti separatamente dai comuni al Co.Na.I., senza limiti percentuali, alle stesse condizioni previste dall'accordo tra il commissario delegato - presidente della regione siciliana ed il Co.Na.I. Il Co.Na.I. assicura, anche sostituendosi ai consorzi di filiera, la gestione separata di tali imballaggi.".
4. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, il periodo: "La stipula dei contratti per il conferimento dei rifiuti urbani, la produzione di combustibile da essi derivato e per l'utilizzo dello stesso e' subordinata alla sottoscrizione di accordi di programma fra gli operatori industriali, il commissario delegato, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato." e' soppresso.
5. L'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, cosi' come integrato dall'art. 2, comma 1, lettera k), dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, e' soppresso.
6. All'art. 4, comma 3-bis, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, cosi' come aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera l), dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, le parole "promuove la stipula degli accordi di programma e" sono soppresse.
7. Il comma 1 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, cosi' come integrato dall'art. 2, comma 1, lettera q), dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, e' soppresso e sostituito dai seguenti:
"1. Il commissario delegato, avvalendosi del vice commissario di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000 nonche' di un sub commissario nominato d'intesa con il Ministro dell'ambiente, in materia di bonifiche dei siti inquinati di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, delle discariche autorizzate e non piu' attive, delle aree a qualsiasi titolo divenute discariche abusive nonche' dei siti contaminati da amianto, in caso di inadempienza dei comuni e della regione, approva le misure di messa in sicurezza d'emergenza, i piani di caratterizzazione, i progetti preliminari ed i progetti definitivi, dispone la caratterizzazione delle aree pubbliche ivi compresi i litorali ed i sedimenti marini, realizza gli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica e ripristino ambientale di competenza pubblica, interviene in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, applicando quanto disposto dall'art. 17, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; svolge, altresi', le attivita' di progettazione, nel caso di cui all'art. 15, comma 2, del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471. Per la verifica dell'efficacia degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, per la fissazione delle prescrizioni e degli interventi integrativi, per l'approvazione del progetto di caratterizzazione, del progetto preliminare e definitivo di bonifica relativi agli interventi di bonifica dei siti definiti di interesse nazionale ai sensi dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, si applicano le disposizioni dell'art. 17, comma 14, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e degli articoli 9, 10 e 15 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471.
1-bis. Per le attivita' e nei limiti dei poteri di cui al precedente comma 1, il commissario delegato, oltre alle deroghe previste dall'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, puo' derogare inoltre all'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471.".
8. All'art. 6 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, cosi' come integrato dall'art. 2, comma 1, lettera r), dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, dopo le parole: "di venti unita'" sono aggiunte le seguenti: "a tempo pieno".
9. All'art. 6 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, cosi' come integrato dall'art. 2, comma 1, lettera s), dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, e' aggiunto il seguente comma:
"4. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana, assegna fino ad un massimo di 40 unita' di personale assunto con contratto a tempo determinato con scadenza al 31 dicembre 2001, da ripartire, secondo le esigenze operative, tra i laboratori di igiene e profilassi di ciascuna provincia del territorio della regione siciliana. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma sono posti a carico delle risorse assegnate al commissario delegato - presidente della regione siciliana".
10. All'art. 6 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, in coda al comma 2, sono aggiunte le seguenti parole: "o di altre strutture pubbliche o societa' specializzate a totale capitale pubblico".
11. All'art. 7 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, cosi' come integrato dall'art. 2, comma 1, lettera t), dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, e' aggiunto il seguente comma:
"5. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana adegua, su proposta dei prefetti, la tariffa delle discariche comunque in esercizio. La quota di tariffa per far fronte agli oneri per la gestione successiva alla chiusura per almeno un trentennio e' versata sulla contabilita' speciale intestata al commissario delegato - presidente della regione siciliana".
12. Il comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera u), dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, e' soppresso e sostituito dal seguente:
"1. A partire dal 1o gennaio 2001, la tariffa per il conferimento in discarica dei rifiuti urbani provenienti da comuni che non abbiano realizzato entro il mese precedente sul proprio territorio la raccolta differenziata in misura tale da consentire l'avvio al riciciaggio di frazioni quali carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, legno e al compostaggio della frazione umida dei rifiuti urbani per una percentuale minima del 20 per cento, compresa la raccolta e conferimento al Co.Na.I. degli imballaggi primari, secondari e terziari, e' maggiorata nella misura dell'1 per cento per ogni punto per centuale in meno di raccolta differenziata rispetto all'obiettivo minimo del 20 per cento. A tal fine, il commissario delegato comunica agli enti gestori delle discariche i nominativi dei comuni che hanno raggiunto tali percentuali. Dalla data di attivazione degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti la tariffa per il conferimento a tali impianti dei rifiuti urbani provenienti da comuni che non abbiano realizzato, nel mese precedente, sul proprio territorio la raccolta differenziata in misura tale da consentire l'avvio al riciclaggio di frazioni quali carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi e legno e al compostaggio della frazione umida dei rifiuti urbani per una percentuale minima del 20 per cento, compresa la raccolta e il conferimento al Co.Na.I. degli imballaggi primari, secondari e terziari, e' maggiorata nella misura del 3 per cento per ogni punto percentuale in meno di raccolta differenziata rispetto all'obiettivo minimo del 20 per cento. A tal fine, il commissario delegato comunica ai soggetti gestori degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti i comuni che hanno raggiunto tali percentuali. I proventi derivanti da tale maggiorazione sono versati sulla contabilita' speciale intestata al commissario delegato per gli interventi di emergenza nel settore dei rifiuti della regione siciliana.".
13. Il comma 3 dell'art. 9 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, cosi' come integrato dall'art. 2, comma 1, lettera v), dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, e' soppresso.
14. All'art. 10, comma 2, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, le parole: "non piu' di 30 unita'" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "non piu' di 40 unita' a tempo pieno".
15. All'art. 2, comma 1, lettera l), dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, le parole: "e sostituite dalle seguenti: degli accordi di programma" sono soppresse.
16. All'art. 2, comma 1, lettera n), dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, dopo le parole "5 febbraio 1997, n. 22" sono aggiunte le seguenti: "concernenti le discariche" e dopo le parole "dai prefetti delle province" sono aggiunte le seguenti: "anche in deroga all'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181.".
 
Art. 3.
1. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, approva il progetto di demolizione dell'impianto di incenerimento della citta' di Messina ubicato nel fossato della Real Cittadella in localita' S. Raineri, nonche' il progetto di bonifica e di ripristino ambientale dell'intero sito. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana puo' autorizzare l'esercizio dell'impianto fino alla data del 30 giugno del 2001, adottando i provvedimenti necessari per il ripristino della funzionalita' e dell'esercizio dell'impianto medesimo anche in deroga agli articoli 21, 49 e 151 del testo unico delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e disponendo speciali forme di controllo integrative di quelle di legge. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana, avvia le attivita' di demolizione a far tempo dal 1o luglio 2001. Agli oneri di demolizione, di bonifica e di ripristino ambientale derivanti dall'applicazione del presente articolo, il commissario delegato provvede nei limiti delle risorse allo stesso assegnate dall'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999.
 
Art. 4.
1. Il rilascio delle autorizzazioni concernenti gli impianti di smaltimento finale dei rifiuti industriali, di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, e' sospeso fino alla predisposizione del piano di cui all'art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ovvero di stralci del piano medesimo.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente e fatta salva l'attivita' d'impresa, le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, per le discariche di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sono rilasciate, per tutta la durata dell'emergenza, esclusivamente ad impianti a titolarita' e gestione pubblica, analogamente a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, cosi' come integrata dall'art. 2, comma 1, lettera n), dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000.
 
Art. 5.
1. A partire dal 1o gennaio 2001, i produttori e gli importatori dei beni durevoli per uso domestico sottoposti alle disposizioni dell'art. 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, provvedono al ritiro, al recupero ed allo smaltimento dei beni durevoli di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa, senza oneri per i conferitori.
2. A partire dal 1o ottobre 2000, i produttori e gli importatori di pile e batterie domestiche, provvedono al ritiro, al recupero ed al riciclaggio delle stesse senza oneri per i conferitori. A tal fine possono stipulare convenzioni con il Co.Bat., che potra' richiedere ai medesimi il rimborso dei soli costi di tale servizio.
3. Dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, il consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene di cui all'art. 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, provvede alla raccolta dei rifiuti dei beni in polietilene. In caso di inadempienza, il commissario delegato - presidente della regione siciliana provvede direttamente alla organizzazione del servizio addebitandone gli oneri al consorzio.
4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, il commissario delegato - presidente della regione siciliana stipula convenzioni con i soggetti di cui ai commi 1 e 2 o con loro associazioni e con il consorzio di cui al comma 3. La mancata stipula della convenzione non interrompe la decorrenza dell'obbligo.
 
Art. 6.
1. In attuazione del "Documento delle priorita' degli interventi per l'emergenza rifiuti", il commissario delegato - presidente della regione siciliana, realizza:
a) impianti di produzione di DR nelle aree A.S.I. dei comuni di Trapani; Carini (Palermo); Termini Imerese (Palermo); Milazzo-Giammora (Messina); Assoro (Enna); Catania; Aragona (Agrigento); Gela (Caltanissetta); Priolo Gargallo (Siracusa);
b) stazioni di trasferenza nei comuni di Castelvetrano (Trapani); Bisacquino (Palermo); Villafrati (Palermo); Castellana Sicula (Palermo); S. Agata di Militello (Messina); Patti (Messina); Nizza di Sicilia (Messina); Caltanissetta; Giarre (Catania); Sciacca (Agrigento); Cianciana (Agrigento); Ravanusa (Agrigento); Grammichele (Catania); Ragusa, Noto;
c) impianti di selezione e valorizzazione R.D. nelle aree A.S.I. dei comuni di Trapani; Carini (Palermo); Termini Imerese (Palermo); MilazzoGiammora (Messina); Patti (Messina); Assoro (Enna) Caltanissetta; Pantano D'Arci; Paterno' (Catania); Aragona (Agrigento); Ravanusa (Agrigento); Gela (Caltanissetta); Grammichele (Catania); Ragusa; Priolo Gargallo; Noto, nonche' nei comuni di Castelvetrano (Trapani), Bisacquino (Palermo), Villafrati (Palermo), Castellana Sicula (Palermo), S. Agata di Militello (Messina), Nizza di Sicilia (Messina), Giarre (Catania); Menfi (Agrigento); Cianciana (Agrigento);
d) impianti di compostaggio nelle aree A.S.I. dei comuni di Trapani; Carini (Palermo); Termini Imerese (Palermo); Milazzo-Giammora (Messina); Assoro (Enna); Caltanissetta; Pantano D'Arci, Catania; Aragona (Agrigento); Ravanusa (Agrigento); Grammichele (Catania); Ragusa; Priolo Gargallo; Noto, nonche' dei comuni di Castelvetrano (Trapani), Bisacquino (Palermo), Castellana Sicula (Palermo), Randazzo (Catania), Sciacca (Agrigento);
e) aree attrezzate per il compostaggio nelle isole di: Ustica (Palermo); Pantelleria (Trapani); Lipari (Messina); Favignana (Trapani); Lampedusa (Agrigento).
2. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana individua gli ambiti ed i sub ambiti territoriali ottimali di cui i sopra elencati impianti sono a servizio.
3. I prefetti delle province realizzano, come previsto dall'art. 5, comma 4, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, cosi' come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera o), dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, le discariche nei limiti volumetrici individuati, sulla base di una raccolta differenziata del 25 per cento, alla tabella 8.2a del documento di cui al precedente comma 1.
 
Art. 7.
1. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana, attua le disposizioni previste dall'art. 2, comma 6, dell'ordinanza n. 3052 del 31 marzo 2000 fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, sulla base dei criteri di massima sicurezza sanitaria ed ambientale definiti dal Ministero dell'ambiente.
2. Per l'espletamento dell'incarico conferitogli con il precedente comma 1, il commissario delegato oltre che del vice commissario di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, si avvale anche, di un sub commissario nominato d'intesa con il Ministro dell'ambiente. Si avvale, inoltre, di una apposita struttura composta da dieci unita' di personale a tempo pieno appartenente alla pubblica amministrazione, con le medesime modalita' di trattamento previste dall'art. 10, comma 5, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999.
 
Art. 8.
1. L'attivita' della commissione scientifica, nominata ai sensi dell'art. 11 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, e' prorogata fino alla cessazione dello stato di emergenza ed e' estesa anche ai compiti assegnati al commissario delegato - presidente della regione siciliana, dall'art. 7 della presente ordinanza. A tal fine, il Ministro dell'ambiente integra, con proprio decreto, la commissione scientifica attraverso la nomina di due esperti, di cui un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e un esperto designato dal commissario delegato - presidente della regione siciliana.
 
Art. 9
1. Il Ministero dell'ambiente per le attivita' di propria competenza previste dalla presente ordinanza si avvale del contingente del personale e degli esperti di cui all'art. 12, comma 3, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, cosi' come integrato dall'art. 10, comma 4, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, dall'art. 1, comma 17, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999 nonche' dall'ordinanza n. 3032 del 21 gennaio 1999, con le medesime modalita' previste dall'art. 12, comma 3, della citata ordinanza n. 2948.
2. Il Ministero dell'ambiente si avvale, inoltre, del personale di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000.
3. Le unita' di personale di cui ai precedenti commi sono utilizzate nella misura del 50 per cento per le attivita' relative alla gestione dei rifiuti e bonifiche e nella misura del 50 per cento per le attivita' necessarie per fronteggiare l'emergenza idrica.
 
Art. 10.
1. Per l'esecuzione degli interventi affidatigli, il commissario delegato - presidente della regione siciliana potra' avvalersi, ove necessario, delle deroghe alle norme gia' previste nelle ordinanze citate nelle premesse, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Potra' altresi' derogare al programma di attuazione delle reti fognarie di cui alla legge regionale 5 maggio 1986, n. 27.
 
Art. 11.
1. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato - presidente della regione siciliana dispone delle risorse gia' assegnate con le ordinanze citate nelle premesse, nei limiti delle risorse autorizzate dalle stesse ordinanze.
2. Per le finalita' di cui al precedente art. 7, il commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi delle risorse gia' assegnate dall'art. 9, comma 3, dell'ordinanza n. 3052 del 31 marzo 2000 relativamente alle opere di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione e riutilizzo che dovranno essere trasferite, con le medesime modalita' previste dall'art. 14, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, su apposita contabilita' speciale di Stato intestata al commissario delegato per gli interventi di emergenza nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione e riutilizzo nella regione siciliana.
 
Art. 12.
1. I prefetti delle province di Caltanissetta e Siracusa sono nominati commissari delegati per l'attuazione degli interventi previsti nel piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Caltanissetta - Sicilia orientale e del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Siracusa - Sicilia orientale di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995, ciascuno per il territorio provinciale di propria competenza. I prefetti delegati coordinano la propria attivita' con quella posta in essere dal commissario delegato - presidente della regione siciliana per le attivita' allo stesso demandate. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente comma, i commissari delegati - prefetti delle province di Caltanissetta e Siracusa nominano, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, un sub commissario ciascuno.
2. I commissari delegati - prefetti delle province di Caltanissetta e Siracusa per lo svolgimento delle attivita' possono avvalersi delle strutture tecniche gia' previste dall'art. 4 dei decreti del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995 e dall'accordo di programma stipulato per la provincia di Caltanissetta e Siracusa in data 28 dicembre 1995 ed approvato con decreto del presidente della regione il 23 gennaio 1996. Possono altresi' avvalersi di proprie strutture, appositamente costituite, composte rispettivamente da non piu' di cinque unita' di personale della pubblica amministrazione e dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 10 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 con le medesime modalita' di trattamento previste dallo stesso art. 10, comma 5, della citata ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 nonche' di due esperti nelle materie tecniche giuridiche ed amministrative alle condizioni di cui all'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000.
3. I commissari delegati - prefetti delle province di Caltanissetta e Siracusa si avvalgono altresi' dei laboratori provinciali di igiene e profilassi di Caltanissetta e Siracusa disponendo il potenziamento strumentale dei medesimi e attribuendo agli stessi le risorse previste a tal fine dai decreti del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1995.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo, i commissari delegati - prefetti delle province di Caltanissetta e Siracusa si avvalgono degli stessi poteri e deroghe previste per il commissario delegato - presidente della regione siciliana dalle ordinanze citate nelle premesse nonche' dalla presente ordinanza.
5. I commissari delegati - prefetti delle province di Caltanissetta e Siracusa, per l'adempimento degli incombenti loro affidati, dispongono delle risorse di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1995. Tali risorse sono trasferite, con le medesime modalita' previste dall'art. 14, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, su apposite contabilita' speciali di Stato intestate, rispettivamente, al prefetto di Caltanissetta delegato per l'attuazione degli interventi previsti nel piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Caltanissetta - Sicilia orientale e al prefetto di Siracusa delegato per attuazione degli interventi previsti nel piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Siracusa - Sicilia orientale.
 
Art. 13.
1. I compensi per il vice commissario, i sub commissari e i prefetti di cui all'art. 12 della presente ordinanza, sono stabiliti con successivo decreto del Ministro dell'ambiente.
 
Art. 14.
1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal commissario delegato - presidente della regione siciliana e dai prefetti delle province fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella precedenti ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 luglio 2000
Il Ministro: Bianco
 
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