Gazzetta n. 175 del 28 luglio 2000 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PERUGIA
DECRETO RETTORALE 26 giugno 2000
Modificazioni allo statuto dell'Universita' relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia.

IL RETTORE
Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1996, n. 235;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;
Visto il comma 95, art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia;
Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 22 marzo 2000;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
All'art. 154, Titolo VII - Facolta' di medicina e chirurgia - corso di laurea in medicina e chirurgia, al punto 5, comma 8 (Piani di studio ed esami) del vigente statuto l'inciso:
"..... Non possono essere iscritti all'anno successivo gli studenti che alla conclusione della sessione di settembre abbiano piu' di due esami di corso integrato in arretrato." viene sostituito con il seguente:
"..... Non possono essere iscritti all'anno successivo al primo, al secondo, al terzo gli studenti che, alla conclusione della sessione di settembre, abbiano piu' di due esami di corso integrato in arretrato. Inoltre, non possono essere iscritti al quinto anno gli studenti che, alla conclusione della sessione di settembre, abbiano piu' di tre esami di corso integrato in arretrato e non possono essere iscritti al sesto anno gli studenti che, alla conclusione della sessione di settembre, abbiano piu' di quattro esami di corso integrato in arretrato".
Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Perugia, 26 giugno 2000
Il rettore: Calzoni
 
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