IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995 che, all'art. 30, ha fissato al 31 gennaio di ciascun anno il termine entro cui versare gli oneri per le pesche speciali; Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2000, n. 72, recante proroga del termine per il pagamento degli oneri per le pesche speciali; Ritenuto necessario acquisire il parere della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare gia' convocati per il prossimo 6 giugno 2000; Ritenuto opportuno prorogare, in attesa del suddetto parere, il termine fissato al 31 maggio 2000 dal decreto ministeriale 29 gennaio 2000 per il pagamento degli oneri per le pesche speciali; Decreta: Art. 1. Il termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 29 gennaio 2000 in premesse citato, per il pagamento degli oneri per le pesche speciali, e' prorogato al 12 giugno 2000. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno della pubblicazione. Roma, 31 maggio 2000 Il Ministro: Pecoraro Scanio Registrato alla Corte dei Conti il 19 giugno 2000 Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 91 |