Gazzetta n. 175 del 28 luglio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 12 luglio 2000
Fissazione degli standard minimi di qualita' per i percorsi individuati ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268, recante "Disciplina delle strade del vino".

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, sulla nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali;
Vista la legge 27 luglio 1999, n. 268, recante "Disciplina delle strade del vino" ed in particolare l'art. 3 che demanda al Ministero delle politiche agricole e forestali la definizione degli standard minimi di qualita', da adottarsi mediante decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Visto altresi' l'art. 5, della citata legge che estende l'applicazione della stessa alla realizzazione delle "strade" finalizzate alla valorizzazione, anche congiunta, di altre produzioni di qualita', con particolare riguardo all'olio di oliva ed in genere ai prodotti tipici;
Visto il proprio decreto 8 settembre 1999, n. 350, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 173/1998;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, espressa nella seduta del 1o giugno 2000;
Decreta:
Art. 1.
F i n a l i t a'
1. Con il presente decreto sono fissati gli standard minimi di qualita' per i percorsi individuati ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268.
2. I percorsi di cui al comma 1 sono quelli lungo i quali insistono, oltre alle produzioni qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, anche le produzioni riconosciute ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio e le produzioni agroalimentari tradizionali, individuate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350.
 
Art. 2.
Standard minimi delle strade del vino
1. Ogni "strada del vino" deve prevedere:
a) il logo identificativo unico;
b) la segnaletica informativa, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera c), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, posta sia lungo il percorso sia in prossimita' del soggetto aderente alle "strade del vino", e consistente dello specifico logo identificativo;
c) l'esposizione presso ciascun soggetto aderente della mappa del territorio specifico della "strada del vino"; la mappa dovra' contenere almeno il percorso stradale e la localizzazione dell'offerta enoturistica complessiva, tramite simbologia annessa, della "strada del vino";
d) il regolamento di funzionamento, contenente almeno la tipologia dei soggetti aderenti ed i requisiti necessari degli stessi per aderire alla "strada del vino";
c) il soggetto responsabile.
 
Art. 3.
Soggetto responsabile
I. Il soggetto responsabile e' costituito dal comitato di gestione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 27 luglio 1999, n. 268, il quale deve almeno:
a) essere regolarmente costituito;
b) gestire il disciplinare di cui all'art. 2 della suddetta legge n. 268 del 1999;
c) pianificare le attivita' inerenti:
l'omologazione dei soggetti aderenti;
la verifica del mantenimento dei requisiti necessari da parte dei soggetti aderenti;
gli orari di apertura al pubblico delle aziende aderenti;
la redazione del materiale illustrativo e divulgativo offerto;
l'organizzazione di visite guidate, avvalendosi di personale qualificato almeno in un'altra lingua comunitaria;
la promozione della "strada del vino".
 
Art. 4.
Tipologia dei soggetti aderenti
1. Ad ogni "strada del vino" devono aderire almeno i seguenti soggetti, aventi le caratteristiche specificate nei successivi articoli:
a) due o piu' aziende vitivinicole;
b) una o piu' cantine;
c) uno o piu' strutture tra:
enoteche;
aziende agrituristiche;
esercizi autorizzati alla somministrazione dei pasti, alimenti e bevande della "strada del vino";
imprese turistico-ricettive;
musei della vite e del vino o musei etnografici enologici.
 
Art. 5.
Aziende vitivinicole e cantine
1 . Le aziende vitivinicole e le cantine devono presentare le seguenti caratteristiche qualitative minime:
a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, oppure al di fuori della zona di produzione, nel caso di aziende associate di vinificazione o vinificazione ed imbottigliamento, purche' nel rispetto della normativa dei relativi disciplinari di produzione dei vini, emanati ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
b) aree attrezzate per una sosta temporanea dei visitatori in spazi aperti;
c) ingresso o altro locale adibito a luogo di accoglienza degli ospiti che attendono per la visita;
d) allestimento di uno spazio di degustazione;
e) orario di apertura al pubblico corrispondente a quello concordato, entro il 1o gennaio di ogni anno, con il soggetto responsabile della "strada del vino";
f) affissione in modo visibile, nel locale di degustazione, dei prezzi dei prodotti in vendita ed eventualmente anche degli assaggi;
g) indicazione nella segnaletica apposta all'ingresso dell'azienda del nome dell'azienda, di numeri di telefono, dell'orario e dei giorni di apertura.
 
Art. 6.
Enoteche
1. Le enoteche non riconosciute ai sensi delle leggi regionali devono presentare le seguenti caratteristiche qualitative minime:
a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164;
b) esposizione con particolare cura, ed in luogo adeguato, di vini delle aziende facenti parte della "strada del vino";
c) esposizione ben visibile dei prezzi di vendita dei vini della "strada del vino";
d) disponibilita' di materiale informativo sulla "strada del vino" approvato dal soggetto responsabile;
e) allestimento di uno spazio di degustazione.
 
Art. 7.
Aziende agrituristiche
1. Le aziende agrituristiche devono presentare le seguenti caratteristiche qualitative minime, oltre quelle previste dalle normative vigenti:
a) ubicazione all'interno delle zone di produzione dei prodotti individuati all'art. 1, comma 2, del presente decreto;
b) carta dei vini e almeno un menu' di degustazione qualora l'azienda agrituristica sia autorizzata alla somministrazione di alimenti;
c) disponibilita' di materiale informativo sulla "strada del vino" approvato dal soggetto responsabile;
d) indicazione nella segnaletica apposta all'ingresso dell'azienda del nome dell'azienda, dei numeri di telefono, dell'orario e dei giorni di apertura.
 
Art. 8. Esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti alimenti e
bevande delle "strade del vino"
1. Gli esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande, devono presentare le seguenti caratteristiche qualitative minime:
a) ubicazione all'interno delle zone di produzione dei prodotti individuati all'art. l, comma 2, del presente decreto;
b) carta dei vini, adeguata ed aggiornata, comprensiva di una significativa rappresentanza di vini provenienti dalle aziende vitivinicole facenti parte della "strada del vino";
c) menu' di degustazione comprensivi di piatti tipici del territorio interessato alla "strada del vino";
d) materiale informativo sulla "strada del vino" approvato dal soggetto responsabile.
 
Art. 9.
Imprese turistico-ricettive
1. Le imprese turistico-ricettive devono presentare le seguenti caratteristiche qualitative minime:
a) ubicazione all'interno delle zone di produzione dei prodotti individuati all'art. l, comma 2, del presente decreto;
b) materiale informativo sulla "strada del vino" approvato dal soggetto responsabile.
 
Art. 10.
Musei del vino e della vite o etnografici enologici
1. I musei del vino e della vite o etnografici enologici devono presentare le seguenti caratteristiche qualitative minime:
a) ubicazione all'interno della zona di produzione dei vini riconosciuti ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
b) apertura al pubblico negli orari concordati con il soggetto responsabile della "strada del vino";
c) promozione di iniziative didattiche ed educative finalizzate alla conoscenza dei vari aspetti culturali della produzione vitivinicola, propria della "strada del vino".
 
Art. 11.
Altre strade di prodotti di qualita'
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 nonche' dell'art. 4, in quanto compatibili, sono applicabili anche alle strade finalizzate alla valorizzazione di altre produzioni di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto.
2. Le regioni determinano i requisiti qualitativi minimi per ogni altra tipologia di soggetto aderente.
 
Art. 12.
1. Le regioni comunicano al Ministero, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'elenco delle strade del vino riconosciute nel loro ambito territoriale.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicheranno le presenti disposizioni nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 luglio 2000
Il Ministro: Pecoraro Scanio
 
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