Gazzetta n. 175 del 28 luglio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA |
DECRETO 20 luglio 2000 |
Regole e modalita' per la presentazione delle richieste di concessione dei contributi intesi a favorire la diffusione della cultura scientifica. |
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IL DIRETTORE GENERALE del servizio per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attivita' di ricerca
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 10 gennaio 2000, n. 6, di modifica alla legge 28 marzo 1991, n. 113 sulle iniziative per la diffusione della cultura scientifica, e in particolare l'art. 4; Visto il decreto ministeriale 0022536 con il quale nel bilancio del MURST e' stato istituito il capitolo 7539 per i fini della legge n. 6/2000 che per l'anno finanziario 2000 presenta la disponibilita' di 40 miliardi di lire; Visto il decreto ministeriale n. 346 del 29 maggio 2000 con il quale il Ministro ha destinato per l'anno finanziario 2000 la somma di L. 5.985.000.000 per l'erogazione di contributi annuali per attivita' coerenti con le finalita' della citata legge n. 6/2000 ai sensi dell'art. 4 della legge stessa; Considerato che in particolare l'art. 1, comma 1 della predetta legge, delimita gli interventi all'ambito delle scienze matematiche fisiche e naturali ed alle tecniche derivate; Considerata l'opportunita' di determinare le modalita' per la concessione dei contributi; Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Decreta: Art. 1. Sono ammessi ai contributi di cui all'art. 4 della legge n. 6/2000 enti, accademie, fondazioni, consorzi, associazioni ed altre istituzioni pubbliche e private che abbiano tra i fini la diffusione della cultura tecnico-scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, nonche' attivita' di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie multimediali. I progetti sono sostenuti finanziariamente soltanto da un contributo che non puo' coprire l'intero costo previsto nel piano finanziario. A tal fine nelle domande devono essere indicate in ordine prioritario le fasi delle attivita' previste nello studio di fattibilita' che possono essere realizzate con l'eventuale contributo. Non e' possibile chiedere la modifica delle finalita' del contributo individuate nel decreto di assegnazione dei fondi. Saranno tenute in particolare considerazione, ai fini dell'istruttoria e dell'entita' del contributo, le iniziative presentate e sostenute finanziariamente da una pluralita' di soggetti pubblici e privati cosi' da favorire una migliore qualita' dei risultati e un piu' ampio coinvolgimento di soggetti. |
| Art. 2. Non sono ammissibili al contributo: a) progetti troppo generici e non quantificati nell'importo; b) progetti che non indichino con chiarezza gli obiettivi e i destinatari; c) progetti rivolti ad un pubblico solo di specialisti. |
| Art. 3. Per la realizzazione dei fini di cui sopra, si stabiliscono le seguenti aree di intervento e relative ripartizioni dei fondi: a) una quota di L. 2.000.000.000 per progetti riguardanti gli osservatori astronomici, gli orti botanici e i musei naturalistici o storico-scientifici, civici e universitari, pubblici o privati anche nell'intento di promuovere un miglior coordinamento degli stessi nonche' di favorire l'attuazione di specifici progetti di formazione e aggiornamento professionale per la gestione di musei e delle citta' della scienza anche mediante la collaborazione con le universita' e altre istituzioni italiane e straniere. b) una quota di L. 1.800.000.000 per progetti volti alla promozione della cultura tecnico scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso un miglior utilizzo dei laboratori scientifici e degli strumenti multimediali coinvolgendole con iniziative capaci di favorire la comunicazione con il mondo della ricerca e della produzione. c) una quota di L. 1.185.000.000 per progetti volti alla promozione dell'informazione e divulgazione scientifica e storico-scientifica anche mediante iniziative espositive, convegni, realizzazioni editoriali e multimediali. d) una quota di L. 1.000.000.000 per progetti comunque coerenti con le finalita' della legge. Le risorse attribuite ad una delle aree di intervento, ma non assegnate per assenza o inadeguatezza dei progetti presentati, possono essere utilizzate per finanziare progetti di una delle altre aree. |
| Art. 4. La domanda di concessione del contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, deve essere trasmessa o presentata al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica - servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca - Ufficio II, piazzale Kennedy n. 20 - 00144 Roma, recante sulla busta "bando ex art. 4 legge n. 6/2000 diffusione cultura scientifica", entro e non oltre il 30 settembre 2000; la data di spedizione e' comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. La domanda, di cui fa parte integrante anche l'allegata scheda, che dovra' essere debitamente completata in ogni sua parte, deve contenere tutti i dati che permettano la completa individuazione del beneficiario, ivi compresa la ragione sociale, estremi relativi al riconoscimento della personalita' giuridica ove concessa, la sede ed il codice fiscale, il numero di conto di tesoreria per gli enti che ne sono titolari, il numero di conto corrente postale o conto corrente bancario con relative coordinate per gli altri enti. Deve essere, inoltre, dettagliatamente motivata indicando in particolare: a) titolo, obiettivo e destinatari del progetto; b) le strutture e le risorse umane e strumentali che concorrono al progetto ed i relativi costi; c) l'eventuale rapporto con altre iniziative ed altre fonti di finanziamento disponibili; d) il termine finale di realizzazione del programma che non puo' essere superiore ad un anno dall'acquisizione del contributo. |
| Art. 5. Alla domanda deve essere allegato: a) sintesi dell'attivita' istituzionalmente svolta nell'ultimo biennio; b) studio di fattibilita'; c) piano finanziario del progetto da realizzare. |
| Art. 6. Le istituzioni che hanno ricevuto il contributo dovranno inviare, entro l'anno finanziario successivo al termine stabilito per la realizzazione del progetto, la rendicontazione delle spese sostenute e finanziate con il contributo previsto dalla legge. |
| Art. 7. Il servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca cura l'istruttoria propedeutica e la selezione delle domande sentito il comitato tecnico scientifico, di cui all'art. 5 della legge n. 6/2000. Roma, 20 luglio 2000 Il direttore generale: Criscuoli |
| Allegato
LEGGE N. 6/2000 INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA
Scheda da allegare alla domanda di richiesta contributo Ente proponente........... legale rappresentante ............. ragione sociale ................ eventuali estremi riconoscimento personalita' giuridica .............. sede.......... Citta' ............ prov. .......... c.a.p. ....... telefono ......... fax .............. e-mail .............. codice fiscale .............. partita IVA ................. numero conto tesoreria provinciale ............. numero conto corrente postale .............. presso l'ufficio di .................. numero conto corrente bancario .................. Istituto bancario .......... agenzia n. ..... di ............. ABI ............. CAB ............. Titolo progetto .................... obiettivo (max 5 righe).................... destinatari ...................... eventuale rapporto con altre iniziative ed altre fonti di finanziamento disponibili ............................ costo totale progetto ......... contributo totale richiesto ................ indicazione fasi prioritarie ........................ contributo richiesto per fasi prioritarie ....................... termine finale realizzazione progetto ..................... |
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