Gazzetta n. 175 del 28 luglio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |
CIRCOLARE 14 luglio 2000, n. 9003 |
Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995 modificato ed integrato dai decreti ministeriali n. 319 del 31 luglio 1997 e n. 133 del 9 marzo 2000, concernente il regolamento di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sulle modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese. Circolare esplicativa. |
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Alle Imprese interessate Alle Banche concessionarie Agli Istituti collaboratori All'A.B.I. All'ASS.I.LEA. All'ASS.I.RE.ME. Alla CONFINDUSTRIA Alla CONFAPI Alla CONFCOMMERCIO Alla CONFESERCENTI All'ANCE Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane
Con decreto del 3 luglio 2000 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha redatto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Tale decreto, di seguito denominato "direttive", comprende le deliberazioni del CIPE del 27 aprile 1995 e 18 dicembre 1996 ed i decreti ministeriali 20 luglio 1998, 22 luglio 1999 e 2 marzo 2000. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e sulla base delle predette direttive, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto n. 527 del 20 ottobre 1995, modificato ed integrato dai DD.MM. n. 319 del 31 luglio 1997 e n. 133 del 9 marzo 2000, nel seguito denominato "regolamento", ha fissato le modalita', le procedure ed i termini per la concessione e l'erogazione delle predette agevolazioni. Al fine, dunque, di consentire l'accesso alle agevolazioni di cui si tratta, nel rispetto dei termini, delle procedure e delle modalita' fissati dalle direttive e dal regolamento, si forniscono le seguenti indicazioni nonche', in allegato, il facsimile del nuovo modulo di domanda, l'elenco della documentazione e gli schemi delle principali dichiarazioni necessarie per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni. Le disposizioni di cui alla presente circolare hanno efficacia con riferimento alle domande presentate a decorrere dal 2000.
1 - PREMESSE DI CARATTERE GENERALE
1.1 Il sistema agevolativo e' applicato, attraverso una procedura a bando, in favore delle imprese che svolgono attivita' estrattive, manifatturiere, di servizi, di costruzioni, di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda. Esso prevede, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, la concessione di un contributo in c/impianti alle imprese che ne abbiano fatto domanda per il relativo bando, nei termini fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a fronte di programmi concernenti investimenti produttivi. 1.2 Le risorse finanziarie disponibili per ciascun bando sono ripartite con riferimento alle aree regionali interessate. La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dai programmi in specifiche graduatorie di merito, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna graduatoria per il bando di riferimento. Per l'istruttoria dei programmi, il Ministero si avvale di banche o di societa' di servizi controllate da banche, cosiddette "banche concessionarie", con le quali stipula apposita convenzione. La posizione del programma nella graduatoria di merito e' determinata dal valore che per la stessa assumono i seguenti indicatori: - valore del capitale proprio investito nel programma rispetto all'investimento complessivo - numero di occupati attivati dal programma rispetto all'investimento complessivo - valore dell'agevolazione massima ammissibile rispetto a quella richiesta - punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche priorita' regionali - punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche prestazioni ambientali. 1.3 Le graduatorie vengono formate entro il trentesimo giorno successivo al termine finale di trasmissione delle risultanze istruttorie da parte delle banche concessionarie al Ministero. Contestualmente il Ministero stesso provvede alla emissione dei decreti di concessione provvisoria in favore dei programmi il cui fabbisogno puo' essere soddisfatto con le risorse disponibili per ciascuna graduatoria. 1.4 Le agevolazioni concesse vengono rese disponibili, a seconda della durata del programma e della richiesta dell'impresa, in due o tre quote annuali di pari importo alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali al trentunesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle graduatorie. Il Ministero accredita le quote relative a ciascun programma, presso conti correnti appositamente aperti dalle banche concessionarie, a seguito delle richieste avanzate da queste ultime dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa per l'erogazione alle imprese beneficiarie ovvero, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, agli istituti collaboratori. Le principali condizioni per l'erogazione sono che il programma abbia raggiunto uno stato d'avanzamento almeno proporzionale alla quota da erogare e, ad eccezione dell'ultima quota, che l'impresa abbia versato e/o accantonato, in una o piu' delle forme consentite dalla presente normativa, una quota corrispondente del capitale proprio di cui al succesivo punto 6.2. La prima quota puo' anche essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di polizza assicurativa o fideiussione bancaria. Dall'ultima quota (la seconda o la terza) viene trattenuto il 10% del contributo totale concesso, da erogare successivamente al decreto di concessione definitiva. 1.5 A conclusione del programma di investimenti, l'impresa e/o, secondo il caso, l'istituto collaboratore, deve produrre la relativa documentazione finale di spesa; sulla base della stessa la banca concessionaria redige una relazione sullo stato finale del programma. Sulla scorta di detta relazione e delle risultanze degli accertamenti sulla realizzazione del programma, il Ministero emana il decreto di concessione definitiva e dispone l'erogazione, in favore dell'impresa o, secondo il caso, dell'istituto collaboratore, di quanto eventualmente ancora dovuto.
2 - SOGGETTI BENEFICIARI E AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
2.1 I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni sono le imprese che svolgono attivita' estrattive, manifatturiere, di costruzioni, di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda e di servizi, queste ultime costituite sotto forma di societa' regolari, che intendono promuovere programmi di investimento nell'ambito di proprie unita' produttive ubicate nelle "aree depresse". Per unita' produttiva si intende la struttura, anche articolata su piu' immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attivita' ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. Nel caso in cui l'impresa produca nello stesso luogo beni e servizi insieme, devono poter essere individuate, ai fini delle valutazioni per la concessione delle agevolazioni, due distinte unita' produttive. Le "aree depresse" sono quelle definite dall'art. 27, comma 16 della legge 22 dicembre 1999, n. 488 e riguardano quelle individuate dalla Commissione delle Comunita' europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 (ivi compresi i territori gia' obiettivo 5b) e quelle rientranti nella fattispecie di cui all'art. 87.3.c del Trattato di Roma, nonche', ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la regione Abruzzo (si veda l'Allegato n. 1). Alla data di presentazione del Modulo di domanda di agevolazione di cui al successivo punto 5.3, tali imprese devono essere gia' iscritte al registro delle imprese e devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali ne' ad amministrazione controllata. Le domande presentate dalle imprese individuali non ancora operanti alla predetta data possono essere istruite e proposte per le agevolazioni anche in assenza dell'iscrizione al registro delle imprese, purche' le stesse imprese siano gia' titolari di partita IVA. Per questi ultimi soggetti detta iscrizione deve comunque avvenire ed essere tempestivamente comprovata dall'impresa alla banca concessionaria attraverso lo specifico certificato entro e non oltre la trasmissione della documentazione finale di spesa. Tutti i soggetti che richiedono le agevolazioni, in considerazione della particolare procedura concorsuale che si basa anche sulla puntuale valutazione del concorso con mezzi propri dell'impresa alla realizzazione del programma, devono trovarsi in regime di contabilita' ordinaria. Le imprese che nel periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente circolare si trovano in contabilita' semplificata, devono, ai fini del mantenimento delle eventuali agevolazioni concesse, optare per il regime di contabilita' ordinaria con effetto dal periodo d'imposta successivo al suddetto. Per beneficiare delle agevolazioni in argomento i predetti soggetti devono sostenere un programma di investimenti con un apporto di capitale proprio in misura non inferiore al 25%; tale misura e' determinata come rapporto tra il detto capitale proprio (nelle forme di cui al successivo punto 6.2) e gli investimenti ammissibili, entrambi in valore nominale. Il detto programma deve essere organico e funzionale, tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido, come desumibile dal business plan, e deve essere svolto nell'ambito di un'unita' produttiva per lo svolgimento di una delle attivita' ammesse dalla presente normativa. Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni il soggetto richiedente deve comprovare di avere la piena disponibilita' del suolo e, ove esistenti, degli immobili dell'unita' produttiva ove viene realizzato il programma, rilevabile da idonei titoli di proprieta', diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile. Per le imprese operanti nel settore delle costruzioni che intendano utilizzare i beni agevolati nell'ambito dei cantieri ubicati nelle aree ammissibili di un'unica regione (si veda il successivo punto 2.5), la detta disponibilita' e' riferita alla sola stabile sede operativa di cui l'impresa stessa deve essere titolare in tali aree. Alla predetta data, gli atti o i contratti relativi ai detti titoli di disponibilita' devono risultare gia' registrati, anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull'imposta di registro, potendo, tuttavia, la registrazione intervenire successivamente solo nei casi in cui la stessa viene effettuata per il tramite di un pubblico ufficiale. In tale ultimo caso, la registrazione e, ove previsto dalla legge, la trascrizione, devono essere comunque comprovate dall'impresa entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni. La registrazione e/o la trascrizione oltre il suddetto termine comporta la nullita' della domanda. Qualora la piena disponibilita' dell'immobile sia legata ad una concessione demaniale, occorre distinguere l'ipotesi in cui la concessione demaniale venga richiesta per la prima volta (e' il caso dei nuovi impianti) da quella in cui l'impresa richieda il rinnovo di una concessione gia' ottenuta e rinnovata periodicamente in passato. Nel primo caso la piena disponibilita' dell'immobile si determina con la concessione demaniale. Nel secondo caso, in relazione ai tempi a volte lunghi intercorrenti tra la richiesta di rinnovo ed il rinnovo stesso, si ritiene che ai fini della piena disponibilita' dell'immobile sia sufficiente che entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni l'impresa abbia avanzato la richiesta di rinnovo ed abbia pagato il relativo canone e che le opere da realizzare nell'ambito del programma da agevolare rientrino nelle previsioni della precedente concessione della quale e' stato richiesto il rinnovo. Nel caso in cui il programma di investimenti ricada all'interno di agglomerati industriali ovvero di aree attrezzate, individuati da Piani Regolatori di Consorzi industriali, di cui all'art. 36, comma 4 della legge n. 317/91 e successive modifiche e integrazioni, o da Piani per Insediamenti Produttivi predisposti da amministrazioni comunali, la piena disponibilita' si intende comprovata attraverso un atto formale di assegnazione di un lotto specificatamente individuato nel quale siano specificati i tempi massimi entro i quali dovra' essere definita la procedura di esproprio dell'area o, comunque, potra' essere consentito l'avvio a realizzazione del programma da parte dell'impresa assegnataria; tali tempi massimi, ai fini dell'accoglimento della domanda di agevolazione, dovranno risultare compatibili con quelli previsti dall'impresa per la realizzazione del programma medesimo. Alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, il suolo e gli immobili interessati dal programma di investimenti devono essere gia' rispondenti, in relazione all'attivita' da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione o da perizia giurata. 2.2 Le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media o grande dimensione secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997 con i quali e' stata adeguata la definizione di piccola e media impresa, da utilizzare ai fini della concessione di aiuti alle attivita' produttive, ed in particolare di quelli di cui alla legge n. 488/1992, alla disciplina comunitaria in materia. Alla luce di tali decreti: A) per le imprese operanti nel settore delle attivita' estrattive e manifatturiere, delle costruzioni e della produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda: e' definita piccola e media l'impresa che: 1) ha meno di 250 dipendenti e 2) ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di euro 3) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, come definito alla successiva lettera m); e' definita piccola l'impresa che: 1) ha meno di 50 dipendenti e 2) ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro 3) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, come definito alla successiva lettera m); B) per le imprese fornitrici di servizi: e' definita piccola e media l'impresa che: 1) ha meno di 95 dipendenti e 2) ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di euro 3) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, come definito alla successiva lettera m); e' definita piccola l'impresa che: 1) ha meno di 20 dipendenti e 2) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di euro 3) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, come definito alla successiva lettera m). I requisiti di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3) sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere (si veda l'Appendice, Esempio n. 1). Ai fini di cui sopra: a) il numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato e del totale di bilancio vengono rilevati come somma dei valori riferiti all'impresa considerata ed alle altre eventuali di cui la stessa detenga, anche indirettamente, il 25% o piu' del capitale o dei diritti di voto; b) il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente dall'impresa considerata qualora siano detenuti per il tramite di una o piu' altre imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti per il 25% o piu' dall'impresa considerata medesima; c) le quote di capitale e i diritti di voto vengono rilevati, ai fini di cui sopra, alla data di presentazione del Modulo di domanda di cui al successivo punto 5.3; d) il periodo di rilevazione del numero di dipendenti, del fatturato annuo e del totale di bilancio e' l'esercizio sociale relativo all'ultimo bilancio approvato o, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilita' ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, l'esercizio sociale relativo all'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della data di presentazione del Modulo di domanda; e) qualora la domanda, giudicata ammissibile ma non agevolata per insufficienza delle disponibilita' finanziarie del bando, venga riformulata e ripresentata ai sensi dell'art. 6, comma 8 del regolamento, si fa riferimento, ai fini di cui si tratta, alla data di presentazione del Modulo della domanda originaria (si veda il successivo punto 5.6); f) per le imprese che, alla data di presentazione del Modulo, risultino costituite da non oltre un anno ovvero non abbiano ancora approvato il primo bilancio o presentato la prima dichiarazione dei redditi, i suddetti parametri sono rilevati a tale data ad eccezione del fatturato, che non viene preso in considerazione; g) il numero di dipendenti occupati corrisponde al numero di unita'-lavorative-anno (ULA), cioe' al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'esercizio di riferimento di cui alla precedente lettera d), mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA; per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, compreso il personale in G.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S.; i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento; h) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, si intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attivita' ordinarie della societa', diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonche' dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari; i) per le imprese che alla data di cui alla precedente lettera c) sono in regime di contabilita' semplificata e/o sono esonerate dalla redazione del bilancio, il valore dell'attivo patrimoniale e quello del fatturato sono desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata; il primo, in particolare, e' desunto sulla base del "prospetto delle attivita' e delle passivita'" redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformita' agli artt.2423 e seguenti del codice civile; l) il tasso fisso di conversione lira/euro per i bilanci chiusi a partire dal 1o gennaio 1999 e' pari a lire £. 1.936,27. Per i bilanci chiusi nel corso del 1998, i parametri di cui alle precedenti lettere A) e B) sono espressi in ECU ed il relativo tasso di conversione lira/ECU pari a £. 1.947,3; m) e' considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o piu' da una sola impresa o congiuntamente (semplice somma delle quote di partecipazione o dei diritti di voto) da piu' imprese di dimensioni superiori; per la determinazione della dimensione di tali ultime imprese si applicano i medesimi criteri utilizzati per l'impresa considerata; non vanno a tal fine computate le societa' di investimenti pubblici, le societa' di capitali di rischio o gli investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa considerata; quest'ultima e' comunque indipendente qualora il capitale sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi e' detenuto e l'impresa stessa dichiari di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza; n) per societa' di investimenti pubblici si intende la societa' la cui attivita' e struttura e' definita dall'art. 154 del T.U. delle leggi sulle Imposte Dirette del 29.1.1958, n. 645, ed al cui capitale lo Stato e/o gli Enti pubblici partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 50%; si intende a capitale di rischio la societa' che investe il proprio capitale in titoli azionari, senza limiti di tempo ed ai soli fini della remunerazione che detti titoli offrono in relazione all'andamento economico dell'impresa cui gli stessi si riferiscono; per investitori istituzionali si fa riferimento agli enti ed agli organismi che, per legge o per statuto, sono tenuti ad investire, parzialmente o totalmente, i propri capitali in titoli o beni immobili (per esempio, i fondi di investimento, le compagnie di assicurazione, i fondi pensione, le banche, ecc.); o) qualora le quote di capitale sociale o i diritti di voto di una piccola impresa siano detenuti per il 25% o piu' da imprese di grandi dimensioni, l'impresa considerata assume la dimensione della grande, a prescindere dalle eventuali quote detenute da medie imprese; qualora la predetta soglia del 25% sia raggiunta o superata sommando le quote detenute dalle medie imprese e quelle detenute dalle grandi, la piccola impresa considerata assume la dimensione della media. 2.3 I programmi di investimento promossi dalle imprese estrattive e manifatturiere possono riguardare solo uno o piu' dei settori produttivi di cui alle sezioni C - "Estrazione di minerali" e D - "Attivita' manifatturiere" della Classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91, fatti salvi i divieti e le limitazioni derivanti dalle vigenti specifiche normative dell'Unione Europea di cui al successivo punto 2.6. L'attivita' estrattiva, che deve essere pertinente alla estrazione di minerali dal suolo, e quella manifatturiera, che deve essere tesa alla lavorazione di materie prime e/o semilavorati per l'ottenimento di altri semilavorati e/o finiti, devono inoltre essere comprovabili dall'impresa attraverso la puntuale esposizione nella prima parte del business plan (si veda il successivo punto 3.8) del proprio ciclo tecnologico delle produzioni effettuate e/o di quelle previste. I programmi di investimento promossi dalle imprese fornitrici di servizi possono riguardare uno o piu' dei settori di cui all'Allegato n. 2. 2.4 I programmi di investimento promossi dalle imprese operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore ed acqua calda, di cui alle classi 40.10 e 40.30 della classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91, sono ammessi limitatamente agli impianti alimentati da fonti rinnovabili o assimilate, con potenza non superiore a 50 MW elettrici e con indice energetico non inferiore a 0,60. Ai fini di cui sopra: a) per fonti rinnovabili si intendono: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali; b) per impianti alimentati da fonti assimilate a quelle rinnovabili si intendono: quelli di cogenerazione - intesa come produzione combinata di energia elettrica e di calore, ovvero come diversamente definita dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas - quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico ed altre forme di energia recuperabile in processi e in impianti, quelli che utilizzano scarti di lavorazione e/o di processi e quelli che utilizzano fonti fossili prodotte esclusivamente da giacimenti minori isolati; c) per indice energetico si intende quello definito con delibera del Comitato Interministeriale dei Prezzi del 29.4.92 e sintetizzato nella formula seguente: I = (E /E ) + (E /(0,9E )) - a en e c t c
ove:
E = Energia elettrica utile prodotta annualmente dall'impianto, al e netto dell'energia assorbita dai servizi ausiliari
E = Energia termica utile prodotta annualmente dall'impianto t
E = Energia immessa annualmente nell'impianto attraverso i c combustibili fossili commerciali
a = ((1/0,60) - 1) x (0,60 - (E /E )) e c
d) l'impianto deve obbligatoriamente dotarsi, nell'ambito del programma da agevolare, della strumentazione necessaria per le verifiche, da effettuare sulla base della vigente normativa, utili alla rilevazione degli elementi occorrenti per il calcolo del suddetto indice. 2.5 Nell'ambito dei programmi di investimento promossi dalle imprese operanti nel settore delle costruzioni di cui alla sezione F della classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91, in relazione alla particolarita' del settore ed alle modalita' operative di utilizzo dei beni strumentali, l'ammissibilita' dei beni stessi, qualora non vengano utilizzati stabilmente nell'ambito di un'unica unita' produttiva per il periodo minimo di utilizzo di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) del regolamento, e' condizionata all'esclusivo utilizzo degli stessi per il medesimo periodo nell'ambito dei cantieri ubicati nelle aree ammissibili di un'unica regione, che, ai fini della presente normativa, viene intesa come "unita' produttiva". In tale ultima ipotesi, il programma da agevolare viene di conseguenza inserito nella graduatoria ordinaria o nell'eventuale speciale per settore di cui al successivo punto 6.1, lettera b) relative a detta regione, con esclusione, quindi, dell'eventuale graduatoria speciale per area di cui al medesimo punto 6.1, lettera b). Il contributo e' calcolato sulla base dell'aliquota minima prevista, per le aree ammissibili della regione medesima e per la dimensione dell'impresa, aliquota che viene applicata a tutti i beni del programma, indipendentemente dall'effettiva localizzazione degli stessi. L'ubicazione dei detti singoli beni agevolati deve risultare da uno specifico registro costantemente aggiornato dall'impresa. Ai fini di cui sopra il legale rappresentante dell'impresa stessa deve sottoscrivere uno specifico impegno, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 3, facente parte della documentazione a corredo della domanda di agevolazioni. Qualora vengano meno le condizioni sottoscritte con tale impegno, le agevolazioni relative ai beni interessati vengono revocate secondo i criteri e le modalita' fissate dal predetto art. 8 del regolamento. L'impresa istante che intende utilizzare i beni del programma nell'ambito delle aree agevolabili della regione, deve indicare nella domanda stessa in quale regione intende operare per il suddetto periodo e, ai fini dell'accoglimento della domanda di agevolazioni, deve essere gia' titolare di una sede operativa in dette aree risultante dal certificato di iscrizione al registro delle imprese; per le imprese individuali non ancora operanti di cui al precedente punto 2.1, ferma restando la piena disponibilita' dell'immobile di cui al medesimo punto da comprovare entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, il suddetto certificato dal quale risulti la sede operativa dovra' comunque essere prodotto entro e non oltre la trasmissione della documentazione finale di spesa. Nei casi di cui si tratta, i livelli occupazionali utili per la determinazione dell'indicatore di cui al punto 6.3 sono rilevati con riferimento ai predetti cantieri ubicati nelle aree agevolabili della regione. L'impresa beneficiaria, anche ai fini degli accertamenti e delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento, e' obbligata, pena la revoca delle agevolazioni, a tenere presso la detta sede operativa il richiamato registro relativo ai beni agevolati ed i libri matricola relativi a ciascun cantiere dai quali si evincano i livelli occupazionali per ciascun mese e per ciascun cantiere medesimo. Ai fini della determinazione dell'indicatore regionale di cui al punto 6.5, ai programmi relativi a beni utilizzati nell'ambito dei cantieri ubicati nelle aree ammissibili di un'unica regione, si applica il minore dei punteggi assegnati per il settore delle costruzioni, in relazione alle varie aree del territorio ed alla tipologia del programma da agevolare, ivi compresi quelli assunti pari a zero in quanto non espressi. 2.6 La legge n. 488/92 costituisce la normativa nazionale da utilizzare per il cofinanziamento delle misure di aiuto dell'Unione Europea previste nel Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 e dal relativo Programma Operativo Nazionale "Sviluppo Imprenditoria Locale" per le aree Obiettivo 1, e negli eventuali interventi nell'ambito dei programmi regionali finalizzati all'utilizzo delle risorse comunitarie. La legge n. 488/92, in quanto aiuto di Stato e strumento nazionale di cofinanziamento (FESR), prevede, ai fini della piena rispondenza alle disposizioni comunitarie, talune limitazioni nell'applicazione del regime di aiuto, per quanto riguarda in particolare i soggetti beneficiari delle agevolazioni, i settori agevolabili, la durata dei programmi di investimento e le spese ammissibili, delle quali alcune sono gia' esplicitate nell'ambito della presente circolare, altre saranno oggetto di specifiche comunicazioni allorche' saranno approvati i predetti programmi regionali. Limitatamente ai programmi che possono essere ammessi al cofinanziamento, al fine di consentire il pieno rispetto delle scadenze fissate dall'Unione europea per gli impegni di spesa e per l'erogazione a saldo dell'agevolazione, i termini ordinari stabiliti dalla presente normativa per l'ultimazione dei programmi agevolati e la presentazione della documentazione finale di spesa, di cui al successivo punto 8.2, potrebbero subire modifiche che, comunque, saranno tempestivamente rese note e riportate nei decreti di concessione provvisoria dei programmi interessati. Per quanto riguarda i settori agevolabili, occorre rilevare che taluni di essi, ed in particolare, con riferimento alla Classificazione ISTAT di cui al precedente punto 2.3, alcune divisioni, gruppi, classi o categorie sono soggette a divieti e/o limitazioni come di seguito specificato: Siderurgia: per le classi indicate alla lettera A) dell'Allegato n. 4 sono ammessi, sia alle risorse cofinanziate che a quelle aggiuntive nazionali, solo programmi di investimento finalizzati alla protezione dell'ambiente; la concessione delle agevolazioni e' subordinata alla notifica della stessa alla Commissione U.E. ed all'approvazione da parte di quest'ultima. Per le categorie indicate alla lettera B) dello stesso allegato, invece, sono ammessi tutti i programmi di investimento; anche per essi, tuttavia, la concessione e' subordinata alla notifica della stessa ed all'approvazione di cui sopra. Cantieristica navale: per le categorie indicate alla lettera C) dell'Allegato n. 4 sono ammessi, sia alle risorse cofinanziate che a quelle aggiuntive nazionali, solo programmi di investimento riguardanti: * l'adeguamento o ammodernamento di cantieri esistenti, non connessi ad una ristrutturazione finanziaria dei cantieri stessi, allo scopo di aumentarne la produttivita' purche': - nelle regioni che soddisfano i criteri per l'opzione di cui all'art. 87.3.a del Trattato e che corrispondono alla mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per la concessione di aiuti di Stato a finalita' regionale, l'intensita' dell'aiuto non superi il 22,5% ESN, - nelle regioni che soddisfano i criteri per l'opzione di cui all'art. 87.3.c del Trattato e che corrispondono alla mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per la concessione di aiuti di Stato a finalita' regionale, l'intensita' dell'aiuto non superi il 12,5% ESN o il massimale applicabile per gli aiuti di Stato a finalita' regionale, se questo e' inferiore, - riguardino esclusivamente spese ammissibili in base agli orientamenti comunitari in vigore sugli aiuti di Stato a finalita' regionale * l'innovazione di cantieri di costruzione esistenti, fino ad un'intensita' massima di aiuto del 10% lordo, purche' siano connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi che siano effettivamente e sostanzialmente nuovi, che non siano correntemente utilizzati da altri operatori del settore all'interno dell'U.E. e che siano sottoposti al rischio di insuccesso tecnologico o industriale, a condizione che: - gli aiuti siano limitati a coprire le spese per gli investimenti e le attivita' di sviluppo direttamente ed esclusivamente connesse alla parte innovativa del progetto, - il loro importo e la loro intensita' siano limitati al minimo indispensabile tenendo conto del grado di rischio associato al progetto. L'impresa interessata deve adeguatamente indicare nella prima parte del business plan, di cui al successivo punto 3.8, e, se del caso, documentare la sussistenza delle suddette condizioni. La concessione delle agevolazioni e' in ogni caso subordinata alla notifica della stessa alla Commissione U.E. ed all'approvazione da parte di quest'ultima. Fibre sintetiche: per la classe indicata alla lettera D) dell'Allegato n. 4 sono ammessi, sia alle risorse cofinanziate che a quelle aggiuntive nazionali, solo programmi di investimento che comportano una riduzione significativa della capacita' produttiva dell'unita' interessata; la concessione delle agevolazioni e' subordinata alla notifica della stessa alla Commissione U.E. ed all'approvazione da parte di quest'ultima. Industria automobilistica: per i programmi che rientrano nelle classi indicate alla lettera E) dell'Allegato n. 4 e che comportano investimenti ammessi pari o superiori a 50 milioni di euro (96.813.500.000 lire) o che beneficiano di un contributo lordo pari o superiore a 5 milioni di euro (9.681.350.000 lire), la concessione delle agevolazioni e' subordinata alla notifica della stessa alla Commissione U.E. ed all'approvazione da parte di quest'ultima. Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco: le classi e le categorie indicate alla lettera F) dell'Allegato n. 4 (colonna a) sono escluse dal cofinanziamento FESR in considerazione della contestuale finanziabilita' a carico dei fondi FEOGA. Ferma restando tale esclusione dal cofinanziamento FESR, in base agli orientamenti ed ai regolamenti previsti dall'U.E. (Reg. CE 1257/99, Reg. CE 1750/99, Orientamenti Comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo GU C28 1.02.2000, Reg. CE 1263/99, Reg. CE 2792/99) e in base alle condizioni di ammissibilita' definite dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (nota metodologica sulla verifica dell'esistenza di normali sbocchi di mercato), sono ammissibili alle sole risorse nazionali le tipologie di investimento indicate nello stesso Allegato n. 4 (colonna b). Per le suddette classi e categorie indicate alla lettera F dell'Allegato n. 4, la concessione delle agevolazioni per i programmi che comportino un investimento complessivo ammissibile superiore a 25 milioni di euro (48.406,75 milioni di lire) o che prevedano un contributo superiore a 12 milioni di euro (23.235,24 milioni di lire) e' subordinata alla notifica della stessa alla Commissione dell'Unione europea ed all'approvazione da parte di quest'ultima. Inoltre, sono ammissibili ai soli fondi nazionali gli investimenti rientranti nella classe 15.20 - "Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce" della Classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91 che rispettano le condizioni del punto 2.4 dell'allegato III al regolamento CE n. 2792/1999 (si veda l'Allegato n. 5 alla presente circolare). Le seguenti classi e categorie sono invece totalmente escluse dalle agevolazioni: 15.41.3 - Fabbricazioni di oli e grassi animali grezzi - la produzione di oli e grassi animali non commestibili; - l'estrazione di oli di pesce e di mammiferi marini. 15.42.2 - Fabbricazione di oli e grassi da semi e da frutti oleosi raffinati - la produzione di oli vegetali raffinati : produzione di olio di semi di soia, di arachidi, mais, ecc. - la lavorazione degli oli vegetali : soffiatura, cottura, ossidazione, standolizzazione, disidratazione, idrogenazione. 15.42.3 - Fabbricazione di grassi animali raffinati 15.43 - Produzione di margarina e di grassi commestibili simili - fabbricazione di margarina; - fabbricazione di altri succedanei del burro (creme da spalmare); - fabbricazione di grassi da cucina composti. 15.62 - Fabbricazione di prodotti amidacei - fabbricazione di amidi di riso, di patate, di granoturco; - macinatura umida del granoturco; - fabbricazione di glucosio, sciroppo di glucosio, maltosio; - fabbricazione di glutine; - fabbricazione di tapioca. 15.72 - Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione di animali domestici 15.94 - Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta 15.95 - Produzione di altre bevande fermentate non distillate - produzione di altre bevande fermentate non distillate, quali ad esempio idromele, sake'; 15.97 - Fabbricazione di malto Ai fini delle verifiche istruttorie e della concessione delle agevolazioni, le imprese che operano in uno dei settori di cui alla richiamata lettera F) dell'Allegato n. 4 ovvero nel settore della "Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce", devono fornire alle banche concessionarie, nella prima parte del business plan di cui al successivo punto 3.8, tutti gli elementi e le informazioni utili a comprovare la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive per l'ammissibilita' alle agevolazioni di cui al Reg. CE 1257/99, al Reg. CE 1750/99, agli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo GU C28 1.02.2000, al Reg. CE 1263/99, al Reg. CE 2792/99 o al punto 2.4 dell'allegato III a quest'ultimo. Sulla base delle suesposte considerazioni, corre l'obbligo di avvertire le imprese ed i soggetti interessati che anche per i suddetti settori di attivita' ammissibili la concessione delle agevolazioni sara' disposta secondo l'ordine delle graduatorie di cui al successivo punto 6.1 ma sulla base delle risorse, secondo il caso, cofinanziate o nazionali disponibili. Sono altresi' subordinate alla notifica alla Commissione U.E. ed all'approvazione da parte di quest'ultima le concessioni delle agevolazioni relative ai programmi assoggettati alla disciplina multisettoriale degli aiuti ai grandi progetti d'investimento (G.U.C.E. C107 del 7 aprile 1998); si tratta dei programmi che prevedono un contributo pari o superiore a 96.813.500.000 lire (50.000.000 di euro), ovvero, congiuntamente (nel senso che devono sussistere tutte e tre le condizioni indicate), un investimento complessivo ammissibile pari o superiore a 96.813.500.000 lire (50.000.000 di euro), un contributo pari o superiore al 50% della misura massima prevista, nell'area interessata, per le grandi imprese ed un contributo per occupato attivato dal programma pari o superiore a 77.450.800 lire (40.000 euro). I detti importi di investimento complessivo ammissibile e di contributo per occupato attivato sono, per le industrie tessili e dell'abbigliamento (sottosezione DB della Classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91), rispettivamente pari a 29.044.050.000 lire (15.000.000 di euro) e a 58.088.100 lire (30.000 euro). In tutti i casi in cui la concessione delle agevolazioni e' subordinata alla notifica alla Commissione dell'Unione europea ed all'approvazione da parte di quest'ultima, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al ricevimento degli esiti di detta notifica, provvede ad emanare uno specifico decreto che recepisce tali esiti ed a trasmetterlo ai soggetti interessati ai fini della successiva fase di erogazione delle agevolazioni (si vedano i successivi punti 2.10, 2.12, 3.9, 5.1, 7.1). 2.7 Qualora uno stesso programma riguardi piu' attivita' assoggettabili a differenti regimi agevolativi (ammissibili al cofinanziamento, ammissibili ai soli fondi nazionali, non ammissibili), si distinguono i seguenti casi, indipendentemente da altre eventuali attivita' svolte dall'impresa nella stessa unita' produttiva: - se il programma concerne una sola attivita', pur se non prioritaria nell'economia dell'impresa, o piu' attivita' assoggettabili al medesimo regime, si applica il regime corrispondente; - se il programma concerne piu' attivita', in parte ammissibili a cofinanziamento ed in parte ai soli fondi nazionali, il programma stesso puo' essere positivamente considerato per l'accesso ai soli fondi nazionali; - se il programma concerne piu' attivita', in parte non ammissibili, il programma stesso non e' ammissibile alle agevolazioni, a meno che non si riescano ad individuare ed escludere gli investimenti relativi all'attivita' non ammissibile; In ogni caso, con esclusivo riferimento all'attivita' ammissibile, devono risultare univocamente individuabili i parametri tecnici, economici, finanziari e, soprattutto, occupazionali, al fine di consentire la valutazione del programma stesso ed il calcolo dei relativi indicatori di cui al successivo punto 6.1. 2.8 Le agevolazioni concedibili consistono in un contributo in c/impianti, nei limiti delle misure massime di cui all'Allegato n. 1 approvate dalla Commissione europea per l'attuazione del regime di aiuto di cui alla legge n. 488/92, articolate per dimensione dell'impresa beneficiaria (piccola, media o grande) ed ubicazione dell'unita' produttiva. Nel caso in cui l'unita' produttiva insista su due o piu' territori comunali, anche appartenenti a regioni diverse, ai quali vengano riconosciute misure agevolative diverse, alla stessa intera unita' produttiva si applica la misura relativa al comune nel quale l'unita' medesima insiste prevalentemente (maggiore superficie). Ai fini della determinazione delle agevolazioni concedibili, l'impresa deve necessariamente richiedere, attraverso l'indicazione di una percentuale nella Scheda Tecnica di cui al successivo punto 5.3, la misura intera o solo una parte della stessa (si veda anche il successivo punto 6.4). 2.9 Dette misure massime sono espresse in Equivalente Sovvenzione Netto (ESN) o Lordo (ESL). Si tratta di un sistema di calcolo che tiene conto, compensandoli, sia degli eventuali scostamenti temporali tra la realizzazione degli investimenti e l'erogazione delle agevolazioni, sia, limitatamente all'ESN, dell'imposizione fiscale gravante sulle agevolazioni erogate. Le percentuali in ESN o in ESL esprimono, quindi, l'effettivo beneficio di cui l'impresa gode, indipendentemente dalle modalita' temporali di realizzazione degli investimenti e di erogazione delle agevolazioni ed indipendentemente dalle imposte. 2.10 Per il calcolo del contributo da concedere si seguono le fasi seguenti: - l'impresa richiedente indica, nella Scheda Tecnica di cui al successivo punto 5.3, le spese relative agli investimenti e la suddivisione delle stesse per anno solare, con riferimento alle date presunte dei relativi titoli, ancorche' quietanzati o comunque pagati successivamente; - dette spese, cosi' come giudicate pertinenti e congrue dalla banca concessionaria, vengono attualizzate all'anno solare di avvio a realizzazione del programma di investimenti (si veda l'Appendice: Formula n. 1); - l'ammontare delle spese attualizzate viene moltiplicato per la misura agevolativa massima spettante, procedendo separatamente nel caso detta misura sia espressa parte in ESN e parte in ESL; il risultato ottenuto rappresenta l'ammontare massimo delle agevolazioni nette attualizzate concedibili; - detto ammontare viene rivalutato, sempre con riferimento all'anno solare, sulla base del piano di disponibilita' delle agevolazioni, secondo il caso, in due o tre quote uguali alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali al trentunesimo giorno dalla pubblicazione nella G.U.R.I. delle graduatorie (si veda anche il successivo punto 7.1); per i programmi da notificare alla Commissione europea il predetto piano di disponibilita' si assume, convenzionalmente, differito di un anno; - limitatamente all'ammontare delle agevolazioni in ESN, ciascuna quota cosi' determinata viene incrementata della relativa imposizione fiscale, attualizzata all'epoca della disponibilita' della quota medesima; - sommando la parte in ESN come sopra incrementata a quella in ESL e riducendo il tutto in relazione alla percentuale, della misura massima, richiesta dall'impresa, si ottiene la quota dell'agevolazione concedibile ed effettivamente erogabile alle previste date; - la somma delle due o tre quote cosi' determinate costituisce l'ammontare delle agevolazioni concedibili che viene indicato nel decreto di concessione. Per una facile determinazione dell'ammontare di ciascuna delle due o tre quote si veda la Formula n. 2 riportata in Appendice. 2.11 Ai fini di cui sopra: - per anno solare di avvio a realizzazione degli investimenti si intende quello del primo dei titoli di spesa ammissibili ivi compresi, qualora vi siano beni acquisiti con la locazione finanziaria, quelli intestati alla societa' di leasing; - per l'attualizzazione delle spese del programma, si applica un unico tasso, e cioe' quello in vigore alla data di avvio a realizzazione del programma medesimo, espresso con due cifre decimali; - il tasso di attualizzazione da applicare e' quello fissato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle indicazioni della Commissione europea che pubblica il predetto tasso su Internet all'indirizzo http://europa.eu.int/comm/competition/state aid/others/reference rate s.html. Si riportano in Appendice, Tabella n. 1, i tassi di attualizzazione in vigore a partire dal 1o gennaio 1997. Ai fini della concessione provvisoria delle agevolazioni, qualora alla data della stessa il programma di investimenti sia ancora da avviare a realizzazione, si applica, in via presuntiva, il tasso in vigore alla data della concessione medesima; - per la determinazione dell'imposizione fiscale: a) per quanto concerne i beni materiali ed immateriali ammortizzabili, si conviene che ciascuna delle due o tre quote del contributo erogato concorra indirettamente alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria in parti uguali, a partire dall'esercizio in cui la stessa viene resa disponibile e per un numero di esercizi pari al periodo convenzionale medio di ammortamento del capitolo di spesa cui i beni stessi appartengono; il periodo convenzionale medio di ammortamento relativo a ciascun capitolo di spesa, pari alla media aritmetica tra il valore massimo e quello minimo di ammortamento fiscale vigente per i beni riconducibili al capitolo stesso, e' come di seguito individuato: progettazione, studi e assimilabili: 10 anni opere murarie e assimilabili: 21 anni macchinari, impianti e attrezzature: 6 anni b) per quanto concerne i beni materiali ed immateriali non ammortizzabili (il terreno e tutti i beni acquisiti in locazione finanziaria), si conviene che ciascuna delle due o tre quote del contributo erogato concorra alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria in parti uguali nell'esercizio in cui la stessa viene resa disponibile e nei quattro successivi; c) per quanto concerne l'intero programma di investimenti, tenuto conto di quanto sopra, si conviene che ciascuna delle due o tre quote di contributo erogato concorra, direttamente o indirettamente, alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria in un numero medio di esercizi "m" cosi' determinato: - si moltiplica l'importo delle spese ammissibili relative a ciascun capitolo di cui alla precedente lettera a) per il periodo convenzionale medio del capitolo stesso come ivi individuato; - si moltiplica l'importo delle spese relative al terreno ed a tutti i beni in leasing di cui alla lettera b) per un periodo di cinque anni; - si divide la somma dei prodotti cosi' ottenuti per l'ammontare delle spese complessivamente ammissibili arrotondando il risultato per eccesso alla prima cifra decimale. Ai fini della determinazione dell'imposizione fiscale si conviene che l'impresa produca, nei singoli periodi annuali considerati, il sufficiente reddito imponibile; le aliquote fiscali sono, per tutto il periodo, convenzionalmente quelle vigenti per le societa' di capitale alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande. 2.12 Per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea, l'ammontare delle agevolazioni concesse in via provvisoria e' rideterminato, nei limiti dello stesso ammontare, a seguito degli esiti della notifica medesima, sulla base dei tempi delle effettive disponibilita' previste dall'art. 7, comma 1 del regolamento. 2.13 L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria, di cui ai punti 2.11 e 2.12, viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della relativa effettiva suddivisione per anno solare e del conseguente valore di "m", nonche' dell'effettivo tasso di attualizzazione nel caso in cui lo stesso, al momento della concessione provvisoria, sia stato assunto in via presuntiva per le motivazioni sopra esposte. L'ammontare delle agevolazioni cosi' definitivamente determinato non puo' in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria in forza di quanto disposto dall'art. 2, comma 14 del regolamento.
3 - PROGRAMMI E SPESE AMMISSIBILI - IL BUSINESS PLAN
3.1 Il programma di investimenti da agevolare puo' riguardare la realizzazione di un nuovo impianto, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riconversione, la riattivazione o il trasferimento di impianti produttivi esistenti. A tal fine si considera: I)"ampliamento" il programma che, attraverso un incremento dell'occupazione, sia volto ad accrescere la capacita' di produzione dei prodotti esistenti o ad aggiungerne altra relativa a prodotti nuovi (ampliamento orizzontale) e/o creare nello stesso stabilimento una nuova capacita' produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti (ampliamento verticale); II)"ammodernamento" il programma che sia volto ad apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttivita' e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi; III)"ristrutturazione" il programma diretto alla razionalizzazione dei processi produttivi, alla riorganizzazione, al rinnovo, all'aggiornamento tecnologico dell'impresa; IV)"riconversione" il programma diretto a sostituire i prodotti esistenti tramite l'introduzione di produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti; V)"riattivazione" il programma che ha come obiettivo la ripresa dell'attivita' di insediamenti produttivi inattivi; VI)"trasferimento" il programma volto a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti determinate da decisioni e/o da ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico, viario, o a finalita' di risanamento e di valorizzazione ambientale debitamente accertata. Per una corretta applicazione di tali definizioni, si precisa che i dati da rilevare ai fini di cui si tratta sono quelli riferiti, qualora non diversamente specificato, all' "unita' produttiva", cosi' come definita al precedente punto 2.1, ovvero, secondo il caso, all' "area produttiva da valutare", cosi' come definita al successivo punto 3.8 e che, qualora il programma determini un incremento dell'occupazione, esso e' individuato con i medesimi criteri indicati al successivo punto 6.3. Si precisa, inoltre, quanto segue: 3.2. Per quanto concerne l'ampliamento, per "capacita' di produzione" si intende il valore teorico massimo della produzione, espresso in opportuna unita' di misura (laddove non e' possibile altra soluzione, espressa in n. di ore-uomo) conseguibile per ogni unita' di tempo (preferibilmente il turno di otto ore o, per lavorazioni a ciclo continuo, le 24 ore) e per ciascun prodotto, nelle migliori condizioni di funzionamento e senza fermate di alcun tipo. 3.3 Per quanto concerne l'ammodernamento: - per "produttivita'" si intende il rapporto tra il fatturato netto ed il numero di occupati, determinato come specificato al successivo punto 6.3; - per "condizioni ecologiche legate ai processi produttivi" si intendono sia quelle ambientali che quelle di lavoro. 3.4 Per ristrutturazione si intende il programma teso al miglioramento e/o alla razionalizzazione del ciclo produttivo, all'aggiornamento del prodotto, al miglioramento di carattere gestionale e/o organizzativo, all'adeguamento degli impianti e/o del prodotto a nuove normative tecniche comunitarie e/o nazionali. 3.5 Per quanto concerne la riconversione si precisa che e' da intendere tale il programma attraverso il quale, con riferimento alla Classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91, vengono sostituite, in tutto o in parte, le produzioni con altre appartenenti a "gruppi" differenti. 3.6. La riattivazione consiste nell'utilizzo di una unita' produttiva esistente, della quale sia accertato un permanente stato di inattivita', per lo svolgimento di un'attivita' ammissibile uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente. A tal fine, per un'univoca e omogenea applicazione della presente definizione, si intende convenzionalmente "permanente", lo stato di inattivita' che si e' protratto per almeno i due anni precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda. Ai fini della concedibilita' delle agevolazioni e' necessario che i soggetti che determinano le scelte e gli indirizzi dell'impresa richiedente siano diversi da quelli titolari della struttura inattiva. Per tali iniziative possono essere ammesse le spese di manutenzione in senso lato purche' capitalizzate e funzionalmente indispensabili al ripristino dell'attivita'. Per completezza espositiva si precisa che, nel caso di stato di inattivita' "permanente", qualora la nuova attivita' non sia uguale o funzionalmente analoga alla precedente, tanto da non consentire il prevalente riutilizzo funzionale della struttura preesistente, l'iniziativa e' da classificare come nuovo impianto; qualora lo stato di inattivita' non sia "permanente", l'iniziativa viene classificata, a seconda delle caratteristiche del programma, di ampliamento o di ammodernamento, nel caso di attivita' uguale o funzionalmente analoga alla precedente, di riconversione (come indicato al precedente punto 3.5), nel caso di attivita' diversa da quella precedente. 3.7 Per quanto concerne il trasferimento si precisa che tale tipologia sussiste esclusivamente allorche' il programma di investimenti riguardi il cambiamento della localizzazione dell'unita' produttiva e detto cambiamento sia imposto da decisioni e/o ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale o locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico o a finalita' di risanamento e di valorizzazione ambientale. In tutti gli altri casi nei quali il cambiamento della localizzazione dell'unita' produttiva derivi da un'esigenza dell'impresa, il programma e' da inquadrare, oltre che come trasferimento, anche, a tutti gli effetti, in una delle altre tipologie di cui il programma stesso presenta le caratteristiche peculiari ed e' con riferimento a quest'ultima tipologia che viene attribuito il punteggio relativo all'indicatore regionale di cui al successivo punto 6.5. E' questo, ad esempio, il caso legato all'impossibilita' per l'impresa di ampliare la propria struttura produttiva nell'esistente localizzazione; in tale ipotesi, in presenza di un cambiamento della localizzazione accompagnato da un incremento della capacita' di produzione e dell'occupazione, il programma sarebbe da classificare come "trasferimento ed ampliamento". In tutti i casi di cambiamento della localizzazione, e, quindi, non solo nei casi di semplice trasferimento, ai fini del calcolo delle agevolazioni, dalle spese ritenute ammissibili dalla banca concessionaria deve essere portato in detrazione il valore dei cespiti gia' utilizzati e non piu' reimpiegati nell'attivita' produttiva compresi tra quelli di cui all'art.4, comma 1, lettere b), c) e d) del regolamento. Tale detrazione deve essere imputata in un'unica soluzione all'anno solare in cui e' avvenuta o si prevede che avvenga la cessazione dall'impiego nell'attivita' produttiva, con riferimento ai singoli capitoli di spesa cui i cespiti stessi si riferiscono e nei limiti della spesa ammissibile per il capitolo di competenza. Il suddetto valore da portare in detrazione e' quello che risulta da una perizia giurata redatta da un tecnico che l'impresa deve individuare in relazione alle competenze ed abilitazioni professionali necessarie. Tale perizia deve valutare i cespiti di cui si tratta all'epoca della cessazione dall'impiego nell'attivita' produttiva, qualora questa sia gia' avvenuta, o alla data di redazione della perizia stessa, qualora detta cessazione si debba ancora verificare. 3.8 Ciascuna domanda di agevolazioni deve essere correlata ad un programma di investimenti che non puo' riguardare piu' di una sola unita' produttiva e che deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioe', a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati dall'impresa ed indicati nella domanda di agevolazione. Uno stesso programma non puo' essere suddiviso in piu' domande di agevolazione. Allo scopo di evidenziare compiutamente le caratteristiche del programma e di consentirne la valutazione della validita' tecnico-economico-finanziaria e l'idoneita' al conseguimento dei suddetti obiettivi, l'impresa, in ottemperanza alle indicazioni della Commissione dell'Unione europea, deve corredare la domanda di agevolazione con il business plan. Si tratta di un piano strategico aziendale composto di due parti: una prima, descrittiva, concernente l'impresa, il programma, l'unita' produttiva nell'ambito della quale il programma stesso viene realizzato e l'eventuale "area produttiva da valutare"; una seconda parte, analitica e numerica, che, con riferimento all'impresa nel suo complesso o, ove possibile o ritenuto piu' rappresentativo, all' "area produttiva da valutare", partendo da alcuni dati di base relativi all' "ultimo bilancio consuntivo", sviluppi i prospetti relativi agli stati patrimoniali, ai conti economici ed ai flussi finanziari, per ciascuno degli esercizi successivi fino a quello "a regime". A tal fine: - per "ultimo bilancio consuntivo" si intende l'ultimo bilancio approvato prima della data di presentazione del business plan. Tuttavia, qualora a tale data l'impresa disponga di un bilancio definitivo ancorche' non approvato, o, relativamente all'esercizio in corso, di un preconsuntivo affidabile, entrambi, a seconda del caso, possono essere assunti quale "ultimo bilancio consuntivo"; in ogni caso l'esercizio al quale si riferisce l'ultimo bilancio consuntivo deve comunque essere quello che precede o che coincide con l'esercizio di avvio a realizzazione. - per "area produttiva da valutare" si intende il sottosistema aziendale minimo identificabile per il quale sussistano entrambe le seguenti condizioni: 1) e' possibile identificare gli specifici costi e ricavi e, quindi, calcolare il relativo risultato reddituale ed il relativo fabbisogno finanziario; 2) nell'ambito dello stesso si effettua interamente il programma di investimenti da agevolare che comunque, come indicato sopra, non puo' riguardare piu' di una sola unita' produttiva. Il concetto di "area produttiva da valutare" viene introdotto al fine di consentire alle imprese una migliore esposizione, ed alle banche concessionarie una piu' compiuta e diretta valutazione, degli effetti derivanti sui conti economici e patrimoniali delle imprese stesse dalla realizzazione del programma proposto da imprese gia' in attivita'. Tale concetto va utilizzato nel caso in cui la struttura organizzativa, produttiva e logistica dell'impresa e le caratteristiche del programma proposto lo consentano. Pertanto, qualora ricorrano tutte le precedenti condizioni, risulta necessario individuare l' "area produttiva da valutare" e descriverla dettagliatamente nella prima parte del business plan. L' "area produttiva da valutare", quindi, puo' essere contenuta all'interno dell'unita' produttiva, puo' coincidere con essa o puo' riguardare piu' unita' produttive. La parte descrittiva deve adeguatamente approfondire gli argomenti indicati in modo necessariamente sintetico nella Scheda Tecnica di cui al successivo punto 5.3. Particolare attenzione deve essere posta nella descrizione dell'organizzazione e del campo di attivita' dell'impresa, del programma di investimenti sia sotto l'aspetto tecnico che produttivo e delle ragioni che ne giustificano la realizzazione, del ciclo tecnologico delle produzioni effettuate e/o di quelle previste, della reale capacita' del mercato di offrire adeguati sbocchi alle produzioni ipotizzate e delle tematiche ambientali. Devono essere rappresentate e adeguatamente documentate sia la solidita' finanziaria dell'impresa stessa e, se del caso, anche dei soci, sia la reale capacita' di fare fronte in modo affidabile alle esigenze tecniche ed agli impegni finanziari assunti, questi ultimi soprattutto con riferimento ad altri eventuali programmi temporalmente sovrapposti a quello da agevolare. Gli eventuali altri programmi temporalmente sovrapposti a quello da agevolare, devono essere puntualmente richiamati nella prima parte del business plan e, per quelli oggetto di domande presentate a valere sulla legge n. 488/92, fermi restando i divieti di cui all'art. 2, comma 3 del regolamento (richiamati al successivo punto 5.1), vi e' l'obbligo, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del regolamento medesimo, di allegare una fotocopia del relativo Modulo e della Scheda Tecnica. Per i programmi inferiori a tre miliardi di lire (1.549.370,70 euro), promossi dalle imprese estrattive o manifatturiere, da quelle delle costruzioni e da quelle di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda, per quelli inferiori a un miliardo di lire (516.456,90 euro), promossi dalle imprese di servizi, e per quelli di importo superiore a detti limiti ma finalizzati all'adeguamento degli impianti alle norme di legge o che non determinino variazioni significative nei costi e nei ricavi dell'impresa o, secondo il caso, dell' "area produttiva da valutare", il business plan puo' essere limitato alla prima parte descrittiva, ritenendosi sufficienti, per quanto riguarda la seconda parte, i dati economico-finanziari forniti attraverso gli specifici prospetti contenuti nella Scheda Tecnica. Al fine di agevolare la redazione di tale documento e di consentire criteri di valutazione uniformi da parte delle banche concessionarie, si fornisce in Allegato n. 6, un indice ragionato degli argomenti che devono essere contenuti nella prima parte del business plan, da adattare alle circostanze ed alle caratteristiche specifiche di ciascun programma. Agli stessi fini di cui sopra, le imprese che sono tenute alla redazione della seconda parte del business plan e quelle che, pur non tenute, intendono redigerla comunque, devono obbligatoriamente utilizzare lo specifico software predisposto dal Ministero che consente, oltre che l'elaborazione della seconda parte del business plan, anche la compilazione della Scheda Tecnica (si veda il successivo punto 5.3). 3.9 Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto, all'acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile e nella misura in cui sono necessarie alle finalita' del programma di investimenti. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 14.7.2000, assunto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, comma 9 e dall'art. 4, comma 2 del regolamento, sono state recepite le indicazioni formulate dalla Commissione europea in sede di autorizzazione del regime d'aiuto della legge n. 488/92 per il periodo 2000-2006, prevedendo, tra l'altro, l'ammissibilita' alle agevolazioni delle suddette spese solo ed esclusivamente qualora inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione del Modulo di domanda di cui ai successivi punti 5.3 e 5.4. La realizzazione del programma da agevolare o di una parte dello stesso, solo ed esclusivamente nei casi di impianti di particolare complessita', puo' essere commissionata con la modalita' del cosiddetto "contratto chiavi in mano". L'impresa che intenda fare ricorso a tale particolare modalita' di acquisizione dei beni da agevolare e' tenuta a darne informazione nel business plan ovvero, avendo maturato la decisione in corso d'opera e rappresentando tale modalita' una vera e propria variazione sostanziale del programma, a darne tempestiva comunicazione alla banca concessionaria. Quest'ultima valuta la sussistenza della richiamata particolare complessita' e, soprattutto, la comprovata, specifica esperienza progettuale e tecnica nel settore da parte del soggetto cui l'impresa istante intende affidare la realizzazione del contratto "chiavi in mano", con particolare riferimento all'avvenuta progettazione e realizzazione di altri impianti similari da parte dello stesso; a tal fine l'impresa istante e' tenuta a fornire tutti gli elementi necessari. La banca concessionaria, sulla base di tali elementi e di eventuali ulteriori chiarimenti richiesti all'impresa, formula il proprio motivato parere circa l'ammissibilita' di tale modalita' e della conseguente agevolabilita' dell'intero programma ovvero, a seconda dei casi, dei beni interessati. L'ultimazione del programma deve avvenire non oltre 48 mesi dalla data del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, ovvero, per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea, dalla data del provvedimento ministeriale relativo agli esiti della detta notifica di cui al punto 2.6. Ad eccezione di questi ultimi programmi, tale termine e' ridotto a 24 mesi nei soli casi, disciplinati dal successivo punto 7.1, per i quali sia stata richiesta e concessa l'erogazione delle agevolazioni in sole due quote. In entrambe tali ipotesi puo' essere concessa una proroga, di non oltre sei mesi, per eccezionali cause di forza maggiore, che l'impresa deve richiedere alla banca concessionaria almeno quattro mesi prima della scadenza dei 48 o dei 24 mesi; non possono essere agevolate spese effettuate successivamente. Per i programmi che possono essere ammessi al cofinanziamento, si veda quanto specificato al precedente punto 2.6. Ai fini di cui sopra, la data di effettuazione della spesa e' quella del relativo titolo ancorche' quietanzato o pagato successivamente. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni. Non sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore ad un milione di lire (516,46 euro). Non sono altresi' ammissibili le spese notarili, quelle relative alle scorte, quelle di pura sostituzione, quelle di funzionamento in generale e, comunque, tutte le spese non capitalizzate; sono altresi' escluse le spese relative a imposte e tasse, fatta eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 2 del regolamento, si riportano nell'Allegato n. 7 le tipologie di spesa ammissibili e i relativi divieti, limitazioni e condizioni, in parte mutuati dalle direttive U.E., che si applicano a tutti i territori interessati dall'intervento agevolativo e con riferimento a tutti i programmi agevolati sia con l'utilizzo delle risorse cofinanziate che di quelle nazionali. 3.10 Per consentire, in sede di accertamento sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti o di controlli ed ispezioni, un'agevole ed univoca individuazione fisica dei macchinari, impianti di produzione ed attrezzature maggiormente rilevanti oggetto di agevolazioni, l'impresa deve attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa, ovvero, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, dei relativi verbali di consegna, con il macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessi, compresi quelli realizzati con commesse interne di lavorazione. A tal fine il legale rappresentante dell'impresa deve rendere, ai sensi dell'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e con le modalita' di cui all'art. 3, comma 11 della legge 15.5.1977, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge 16.6.1998, n. 191, e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403, una specifica dichiarazione corredata di apposito elenco, utilizzando lo schema di cui all'Allegato 8a ed il prospetto di cui all'Allegato n. 8b. La dichiarazione puo' essere resa anche da un procuratore speciale, nel qual caso deve essere prodotta anche la relativa procura o copia autentica della stessa. I beni fisici elencati devono essere riscontrabili attraverso l'apposizione, sui beni stessi, di una specifica targhetta riportante in modo chiaro ed indelebile il numero con il quale il bene medesimo e' stato trascritto nell'elenco ed il numero di progetto recato dalla domanda nella quale e' inserito il bene; a tal fine si puo' fare riferimento anche al numero di matricola assegnato dal fornitore. Qualora non si faccia riferimento a quest'ultimo, ciascun bene deve essere identificato attraverso un solo numero dell'elenco e non puo' essere attribuito lo stesso numero di riferimento a piu' beni. Dal momento che l'impresa puo' essere soggetta a controlli ed ispezioni fin dalla fase istruttoria, e' opportuno che l'elenco dei beni di cui si tratta venga predisposto all'avvio del programma ed aggiornato in relazione a ciascun acquisto o all'eventuale dismissione dei beni trascritti, riportando, in quest'ultimo caso, nell'apposita colonna, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di cui all'art.8, comma 1, lettera b) del regolamento, gli elementi comprovanti la data della dismissione medesima (fattura di vendita, bolla relativa al trasporto, fattura o documento interno relativi allo smontaggio, ecc.). Se l'elenco dei beni e' composto da piu' pagine, queste devono essere numerate progressivamente, timbrate e firmate dal legale rappresentante o suo procuratore speciale. La dichiarazione di cui si tratta deve essere resa dall'impresa, su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni, allegando alla stessa l'elenco di cui sopra. La mancata o incompleta tenuta di dette scritture puo' dare luogo, previa contestazione, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni. 3.11 La modifica del sistema di acquisizione dei beni del programma dalla locazione finanziaria all'acquisto diretto o viceversa, pur essendo di assoluta eccezionalita', e' consentita nel rispetto delle condizioni e dei principi generali fissati dalla normativa. Non e' quindi consentito che la suddetta modifica intervenga successivamente all'acquisizione del bene in quanto, altrimenti, verrebbero a configurarsi, a seconda dei casi, le ipotesi di acquisto di un bene usato o di lease-back, entrambe non ammissibili. E' altresi' necessario che la modifica, qualora intervenga tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni e la pubblicazione delle graduatorie, non comporti variazione dei dati esposti nella Scheda Tecnica rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori (quali, ad esempio, la variazione dell'ammontare complessivo o dell'articolazione temporale delle spese), caso per il quale la domanda verrebbe a decadere. Qualora l'impresa abbia apportato tali modifiche deve darne tempestiva comunicazione - come da specifico obbligo sottoscritto nel Modulo di domanda - sia alla banca concessionaria che all'istituto collaboratore interessati affinche' se ne possa tener conto in sede di decreto di concessione delle agevolazioni o di modifica dello stesso. A ciascun programma corrisponde sempre e comunque un unico decreto contenente la separata indicazione delle spese ammesse per i beni di acquisto diretto e di quelle per i beni in leasing, dell'ammontare delle relative agevolazioni e delle rispettive quote, una (relativa ai beni di acquisto diretto) da erogare direttamente all'impresa e l'altra (relativa ai beni in leasing) da erogare tramite l'istituto collaboratore. In relazione a tali modifiche e' necessario che la banca concessionaria, prima di darne comunicazione al Ministero, accerti che non vi siano condizioni ostative al buon fine dell'operazione - ivi comprese quelle legate alla validita' del piano finanziario di copertura del programma - ed acquisisca, solo nel caso di passaggio dall'acquisto diretto alla locazione finanziaria, l'assenso all'operazione da parte dell'istituto collaboratore. Le modifiche sono soggette ai vincoli fissati dalla normativa e, in particolare, all'unica societa' di leasing per tutti i beni del programma (ad eccezione del "pool") ed agli scostamenti degli indicatori a consuntivo.
4 - BANCHE CONCESSIONARIE E ISTITUTI COLLABORATORI
4.1 Gli adempimenti istruttori propedeutici alla concessione delle agevolazioni ed i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessari all'erogazione delle agevolazioni stesse fino al saldo, nonche' la gestione delle relative somme, sono affidati in concessione a banche o societa' di servizi controllate da banche, denominate "banche concessionarie". I rapporti tra il Ministero e le banche concessionarie sono regolamentati da apposita convenzione, predisposta dal Ministero stesso, tesa ad evitare duplicazioni dell'attivita' istruttoria e ad assicurare snellezza e rapidita' procedurali ed uniformita' di comportamento da parte delle banche medesime. 4.2 Ai fini di assicurare il pieno rispetto delle procedure di cui al regolamento ed alla presente circolare e facilitare le operazioni di accreditamento delle somme da erogare in favore delle imprese beneficiarie delle agevolazioni, nonche' alcuni altri adempimenti, le banche concessionarie possono stipulare sub-convenzioni con altre banche o societa' di leasing, denominati "istituti collaboratori", ferma restando, in capo alla banca concessionaria, la titolarita' dell'attivita' istruttoria. Si riporta, in Allegato n. 9, l'elenco completo, aggiornato al 1o luglio 2000, delle banche concessionarie convenzionate con il Ministero e degli istituti collaboratori convenzionati con le banche concessionarie. 4.3 Nel caso in cui l'impresa intenda realizzare il programma con l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni con il sistema della locazione finanziaria, deve rivolgersi ad uno degli istituti collaboratori a tal fine abilitati (si veda anche il successivo punto 5.2). Una banca concessionaria, ancorche' abilitata alla locazione finanziaria, non puo' ricoprire il duplice ruolo di soggetto istruttore e di locatore per la medesima operazione. All'istituto collaboratore, per tali programmi, vengono riservati, tra l'altro, i seguenti ulteriori adempimenti: - ricevere la domanda di agevolazioni (art.5, comma 1 del regolamento) - trasmettere tempestivamente il Modulo di domanda e la relativa documentazione alla banca concessionaria indicata dall'impresa nel Modulo stesso (art.5, comma 1) - sottoscrivere le dichiarazioni concernenti lo stato d'avanzamento dei lavori e documentare la regolarita' delle eventuali opere murarie ai fini delle erogazioni (punto 7.4 della presente circolare) - controfirmare e trasmettere alla banca concessionaria l'eventuale richiesta dell'impresa di proroga per l'ultimazione dei lavori (art.8, comma 4) - predisporre la documentazione finale di spesa e trasmetterla alla banca concessionaria (art.9, comma 1) - sottoscrivere le dichiarazioni che accompagnano la documentazione finale di spesa (art.9, comma 7). In relazione allo specifico adempimento di cui all'art.5, comma 1 del regolamento, la societa' di leasing deve trasmettere alla banca concessionaria il Modulo di domanda e la relativa documentazione in originale entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal relativo ricevimento ed attraverso un mezzo che garantisca la consegna entro e non oltre le 48 ore successive.
5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIE DELLE BANCHE CONCESSIONARIE
5.1 I termini di presentazione delle domande di agevolazioni sono fissati con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Ai fini della presentazione delle domande valgono i seguenti divieti e limitazioni: a) non e' ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un programma gia' agevolato, ai sensi della legge 488/92 nella misura richiesta dall'impresa o di altre norme statali, regionali o comunitarie o agevolato da enti o istituzioni pubbliche, a meno che l'impresa beneficiaria non vi abbia formalmente rinunciato entro la data di presentazione del Modulo; e' fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle direttive di cui all'articolo 2, comma 1 del regolamento; b) non e' ammessa la presentazione di un'unica domanda di agevolazioni che riguardi piu' programmi o piu' unita' produttive, ne' la presentazione di piu' domande, anche su bandi successivi, le quali, sebbene riferite a distinti investimenti, siano relative a parte di un medesimo programma organico e funzionale; c) non e' ammessa la presentazione di piu' domande di agevolazione sullo stesso bando riconducibili ad uno stesso programma da parte di un'impresa o di piu' imprese facenti comunque capo ai medesimi soggetti; ai fini del rispetto di tale divieto, si considerano anche le domande inserite automaticamente ai sensi dell'articolo 6, comma 8 del regolamento; d) non e' ammessa, nei sei mesi successivi alla presentazione di una domanda agevolata ai sensi della legge 488/92 e fatta salva l'ipotesi della rinuncia all'agevolazione concessa, la presentazione per la medesima unita' produttiva di una nuova domanda relativa ad un ulteriore programma; tale divieto vige comunque fino a quando la banca concessionaria non abbia inserito il programma gia' agevolato nell'elenco di cui al successivo punto 7.1 per l'erogazione della prima quota per stato d'avanzamento ovvero, nel caso di nuovo impianto, non sia stata presentata alla banca concessionaria medesima la dichiarazione di ultimazione del programma stesso; tali divieti non ricorrono per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea di cui al precedente punto 2.6. Con riferimento alle lettere b) e c), nell'ambito dello stesso bando, fatti salvi i programmi oggetto di domande riformulate o inserite automaticamente ai sensi dell'articolo 6, comma 8 del regolamento e quelli concernenti piu' attivita' assoggettabili a diversi regimi agevolativi di cui al precedente punto 2.7, sono convenzionalmente considerati parte del medesimo programma organico e funzionale, e quindi non possono essere oggetto di separate domande, tutti i programmi realizzati da un'impresa nella singola unita' produttiva e relativi alla stessa tipologia di cui al punto 3.1. Le domande che, alla data di chiusura dei termini di presentazione delle stesse, risultano inoltrate in difformita' alle ipotesi sopra indicate non sono considerate ammissibili e le agevolazioni eventualmente concesse sono annullate previa comunicazione agli interessati; a tal fine, le domande inserite automaticamente ai sensi dell'articolo 6, comma 8 del regolamento, si intendono anch'esse inoltrate alla suddetta data di chiusura dei termini di presentazione delle domande ovvero, qualora successiva, alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di formazione delle graduatorie del bando di provenienza di tali domande. 5.2 La domanda di agevolazioni deve essere necessariamente presentata: * alla sola banca concessionaria, qualora il programma d'investimenti preveda solo spese sostenute direttamente dall'impresa richiedente; * al solo istituto collaboratore, qualora il programma d'investimenti preveda, in tutto o anche solo in parte, l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria. Ai fini di cui sopra si precisa quanto segue: - la banca concessionaria e' prescelta dall'impresa tra quelle convenzionate con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'effettuazione dell'istruttoria tecnico-economico-finanziaria della domanda (si veda l'elenco di cui all'Allegato n. 9); - l'istituto collaboratore deve necessariamente essere convenzionato con la banca concessionaria prescelta dall'impresa per l'istruttoria ed essere la societa' di leasing locatrice dei beni oggetto di agevolazione (si veda l'elenco di cui all'Allegato n. 9); - l'attivita' svolta dall'istituto collaboratore per gli adempimenti finalizzati alla concessione delle agevolazioni di cui si tratta non riveste carattere istruttorio; per detta attivita', pertanto, non e' dovuto dall'impresa all'istituto medesimo alcun compenso; - i beni di uno stesso programma non possono essere acquisiti in locazione finanziaria tramite piu' societa' di leasing, a meno che queste ultime non siano riunite in "pool"; in tal caso, ai fini dell'ammissibilita' delle spese relative ai beni interessati: 1) ciascuna societa' di leasing deve aderire al "pool" per la frazione di propria competenza degli investimenti del programma da agevolare; 2) tutte le societa' aderenti al "pool" devono essere istituti collaboratori e cioe' convenzionate con almeno una delle banche concessionarie; 3) la societa' capofila del "pool", in particolare, deve essere convenzionata con la banca concessionaria prescelta dall'impresa per l'istruttoria ed a carico della stessa gravano tutti gli adempimenti e le responsabilita' derivanti dalla normativa, ed in particolare dal regolamento e dalla presente circolare, anche in nome e per conto delle altre societa' aderenti al "pool" medesimo; 4) tra le suddette societa' deve essere sottoscritta una specifica, formale convenzione di "pool", una per ciascun programma da agevolare, che, oltre ad individuare la societa' capofila, a regolamentare i rapporti tra le parti e ad indicare gli adempimenti e le responsabilita' della capofila medesima come sopra specificato, indichi la suddivisione dell'investimento tra le societa' stesse; - nel caso di operazioni in "pool" e' la societa' capofila che svolge le funzioni di istituto collaboratore e, pertanto, alla stessa l'impresa deve trasmettere la domanda di agevolazione; - nel caso di operazioni in "pool" la societa' capofila trasmette alla banca concessionaria, in uno con il contratto di locazione, una copia della suddetta convenzione di "pool". 5.3 La domanda di agevolazione deve essere presentata, entro i termini di cui al precedente punto 5.1, utilizzando il Modulo appositamente predisposto, il cui facsimile, con le relative istruzioni per la compilazione, e' riportato nell'Allegato n. 10. Tale Modulo riporta, tra l'altro, l'ammontare degli investimenti previsti del programma, ammontare che, in linea con gli orientamenti comunitari, non puo' subire modifiche in aumento fino alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande; il medesimo ammontare, peraltro, in considerazione della particolare procedura concorsuale, non puo' subire modifiche, neanche in diminuzione, in quanto rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori, tra tale data e quella di pubblicazione delle graduatorie. Il Modulo deve essere corredato, pena l'invalidita' della domanda medesima, di tutta la documentazione di cui all'Allegato n. 11 necessaria per il completamento dell'attivita' istruttoria. Tale documentazione puo' essere trasmessa anche separatamente dal Modulo e, comunque, entro la chiusura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni, preferibilmente in un'unica soluzione; in tal caso, ciascun documento deve recare il numero di progetto del Modulo al quale si riferisce. Il predetto Modulo e' valido, indifferentemente, per i programmi promossi dalle imprese estrattive, manifatturiere, di servizi, di costruzioni e dalle imprese di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda e per i programmi riguardanti beni acquistati direttamente dall'impresa o, in tutto o in parte, beni acquisiti tramite locazione finanziaria. Elementi basilari della detta documentazione sono la Scheda Tecnica (il cui fac-simile, con le relative istruzioni per la compilazione, e' riportato nell'Allegato n. 12), contenente i principali dati e le informazioni sull'impresa proponente e sul programma di investimenti, ed il business plan di cui al punto 3.8. Nel caso in cui il programma di investimenti preveda, insieme, beni acquistati direttamente dall'impresa richiedente e beni acquisiti tramite locazione finanziaria (cosiddetti "programmi misti"), deve essere presentata un'unica domanda. Il Modulo deve essere compilato utilizzando esclusivamente il modello a stampa, che deve essere timbrato e firmato dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e con le modalita' di cui all'art. 3, comma 11 della legge 15.5.1977, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge 16.6.1998, n. 191, e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403; nel caso in cui a firmare sia un procuratore speciale, alla domanda deve essere allegata la relativa procura o copia autentica della stessa. Il Modulo riporta a stampa il numero di progetto pre-assegnato e, pertanto, al fine di eliminare il rischio della duplicazione di tali numeri e' rigorosamente vietata la presentazione di domande redatte su fotocopie del Modulo a stampa, ancorche' compilate e firmate in originale; qualora, per qualsiasi motivo, il Modulo di domanda venisse presentato in difformita' da quanto sopra specificato, la domanda stessa, per i suddetti motivi, non sara' considerata valida. La Scheda Tecnica e la parte numerica del business plan, quest'ultima ove richiesta, devono essere elaborati, pena l'invalidita' della domanda, tramite personal computer, utilizzando esclusivamente lo specifico software predisposto dal Ministero, stampando i relativi file su normali fogli bianchi formato A4; le pagine della Scheda Tecnica a stampa, quelle della parte descrittiva del business plan e, ove prevista, della parte numerica dello stesso, devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali e sull'ultima deve essere apposta la firma del legale rappresentante della societa' o di un suo procuratore speciale con le medesime modalita' previste per il Modulo di domanda. Tra la documentazione da allegare al Modulo di domanda e' altresi' compresa una doppia copia (n. 2 floppy disk) del supporto magnetico contenente i suddetti file, generati attraverso il software medesimo. Il Modulo originale a stampa, il facsimile della Scheda Tecnica, le relative istruzioni ed il software per la compilazione della Scheda Tecnica stessa e l'elaborazione del business plan sono resi disponibili anche presso gli Uffici centrali e periferici della Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese del Ministero, presso le banche concessionarie, gli istituti collaboratori e presso gli uffici centrali e periferici dell'Istituto per la Promozione Industriale. L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella Scheda Tecnica che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ed intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, la relativa domanda sara' considerata decaduta. Cio' in considerazione della particolare procedura (di tipo concorsuale) ed al fine di evitare alterazioni del principio della parita' di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando. A garanzia della volonta' dell'impresa di realizzare il programma agevolato, al Modulo di domanda deve essere allegata, pena l'invalidita' della domanda stessa, la ricevuta del versamento di una cauzione ovvero una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa, di pari importo della cauzione medesima, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. L'ammontare della cauzione o della polizza/fidejussione e' composto di un importo fisso pari a lire 3.500.000 (euro 1.807,60) e di un importo progressivo rapportato, secondo le seguenti misure, all'entita' degli investimenti del programma indicati nel Modulo di domanda: - 0,222% dell'entita' degli investimenti fino a 1 miliardo di lire (516.456,90 euro); - 0,133% per la parte eccedente e fino a 4 miliardi di lire (2.065.827,60 euro); - 0,056% per la parte eccedente e fino a 10 miliardi di lire (5.164.568,99 euro); - 0,007% per la parte eccedente e fino a 50 miliardi di lire (25.822.844,95 euro); - 0,004% oltre i 50 miliardi di lire (25.822.844,95 euro). L'ammontare di tale cauzione puo' essere agevolmente calcolato attraverso le Tabelle nn. 2 o 3 riportate in Appendice. Il versamento della cauzione e' effettuato dall'impresa istante su un conto appositamente aperto dalla banca concessionaria, intestato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e fruttifero di interessi, a partire dalla data del versamento dell'impresa e fino a quella di restituzione all'impresa medesima o di versamento al Ministero, al tasso previsto dalle disposizioni vigenti. Detto versamento puo' avvenire direttamente presso la banca concessionaria, qualora la struttura organizzativa della stessa lo consenta, che in tal caso ne rilascia ricevuta secondo lo schema di cui all'Allegato n. 13, ovvero tramite bonifico bancario; in quest'ultimo caso nella motivazione del versamento deve essere indicata la seguente dizione: "Cauzione, di cui all'art.5, comma 4-bis del D.M. n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni, relativa alla domanda di agevolazioni n....../... ai sensi della legge 488/92." La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono essere redatte secondo lo schema di cui all'Allegato n. 14; essa ha effetto dalla data della domanda di agevolazioni e durata fino a quando non siano maturate le condizioni per lo svincolo e, comunque, fino al termine massimo di 36 mesi decorrenti dalla data di efficacia del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni. Sono abilitati al rilascio della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa le banche e le imprese di assicurazioni autorizzate, rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993 e del decreto legislativo n. 175/1995, nonche' gli intermediari finanziari, limitatamente a quelli iscritti all'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385/1993. L'impresa istante non puo' avanzare richiesta di fideiussione alla banca concessionaria alla quale viene presentata la domanda di agevolazioni La cauzione viene trattenuta e la fideiussione o la polizza escussa qualora le agevolazioni gia' concesse nella misura richiesta dall'impresa siano revocate per successiva rinuncia alle stesse prima che sia avvenuta un'erogazione per stato d'avanzamento ovvero qualora non sia rispettata la condizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c1) del regolamento. In tali casi la banca concessionaria, entro trenta giorni lavorativi dal decreto di revoca delle agevolazioni, trasferisce al Ministero, con le consuete modalita', l'importo relativo alla cauzione e gli interessi maturati. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, entro il predetto termine la banca provvede, previa richiesta all'impresa medesima, ad escutere la fideiussione o la polizza stessa ed a trasferire l'importo garantito al Ministero, in pari data della riscossione dello stesso, con le suddette modalita'. In tutti gli altri casi la cauzione medesima, maggiorata dei relativi interessi maturati, e' rimborsata all'impresa, ovvero la fideiussione o la polizza sono svincolate, a seconda dei casi, entro 30 giorni lavorativi dal ritiro della domanda, ovvero dal relativo decreto di diniego o di concessione parziale delle agevolazioni, ovvero contestualmente all'erogazione della prima quota di contributo. Nel caso di inserimento automatico o di riformulazione di cui all'art. 6, comma 8 del regolamento, l'impresa deve fornire una nuova garanzia, come sopra specificato, non essendo in alcun caso considerata valida quella prodotta a fronte della domanda non agevolata, ancorche' non ancora restituita o svincolata. A tale riguardo, nel caso di domanda inserita automaticamente, l'impresa deve produrre alla banca concessionaria la nuova ricevuta del versamento della cauzione o del relativo bonifico bancario ovvero la nuova fideiussione o polizza entro e non oltre trenta giorni prima del termine utile per l'invio delle risultanze istruttorie relative alle graduatorie nelle quali la domanda verrebbe inserita automaticamente, pena la perdita del diritto all'inserimento automatico. 5.4 Sia il Modulo di domanda che la prevista documentazione di cui all'Allegato n. 11 devono essere presentati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta celere o a mano o per corriere. Nei primi due casi, quale data di presentazione, si considera quella del timbro postale di spedizione; negli altri due si considera la data del timbro di accettazione del primo soggetto ricevente (la banca concessionaria o l'istituto collaboratore), apposto nell'apposito spazio sul frontespizio del Modulo o sulla nota di trasmissione della documentazione. 5.5 Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, l'impresa trasmette una semplice fotocopia del Modulo e della relativa Scheda Tecnica alla regione o alla provincia autonoma (nel caso di Trento o Bolzano) nella quale insiste, interamente o prevalentemente (si veda il successivo punto 6.5), l'unita' produttiva interessata dal programma di investimenti. Gli Uffici regionali e delle provincie autonome interessati sono riportati in Allegato n. 15. 5.6 Una domanda istruita positivamente dalla banca concessionaria ma non agevolata a causa delle disponibilita' finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, viene inserita automaticamente, per una sola volta, invariata, nelle graduatorie relative al bando immediatamente successivo, mantenendo valido il Modulo di domanda originario. A tal fine non e' posto a carico dell'impresa interessata alcun adempimento, fatto salvo l'obbligo di versare una nuova cauzione secondo le modalita' di cui al precedente punto 5.3, di comunicare tempestivamente alla banca concessionaria eventuali variazioni rilevanti ai fini della concessione delle agevolazioni che dovessero essere nel frattempo intervenute e di corrispondere in modo altrettanto tempestivo e completo alle eventuali richieste di precisazioni e/o chiarimenti avanzate dalla banca concessionaria medesima. Le precedenti modalita' di inserimento automatico si applicano anche alle domande che, sempre a causa dell'insufficienza delle disponibilita' finanziarie, sono state agevolate parzialmente rispetto alla richiesta dell'impresa, a condizione che quest'ultima lo richieda formalmente e che, all'atto della richiesta stessa, rinunci al contributo parziale concesso e non abbia avanzato alcuna domanda di erogazione a fronte del contributo medesimo. La detta richiesta, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato n. 16, deve essere trasmessa entro e non oltre 30 giorni prima del termine ultimo utile per l'invio delle risultanze istruttorie relative alle graduatorie per le quali e' consentito l'inserimento automatico e con le modalita' di cui al precedente punto 5.4. In alternativa, l'impresa, mantenendo comunque valida, ai fini dell'avvio a realizzazione del programma da agevolare, la data di presentazione del Modulo relativo alla domanda non agevolata, puo' riformulare quest'ultima attraverso modifiche, anche rilevanti ai fini della formazione delle graduatorie e per il calcolo delle agevolazioni, ma non sostanziali del programma. A tal fine: - l'impresa stessa deve preventivamente trasmettere, entro e non oltre 30 giorni prima del termine ultimo utile per l'invio delle risultanze istruttorie relative alle graduatorie nelle quali la domanda sarebbe inserita automaticamente e con le modalita' di cui al precedente punto 5.4, una formale rinuncia all'inserimento automatico secondo lo schema di cui all'Allegato n. 17; tale adempimento, naturalmente, non ricorre per i programmi agevolati parzialmente; - le modifiche possono riguardare esclusivamente: il capitale investito (in modo compatibile con i tempi di realizzazione del programma), gli occupati attivati, la misura dell'agevolazione richiesta, i dati "a regime" relativi alle prestazioni ambientali e le spese complessive a fronte delle quali vengono richieste le agevolazioni, queste ultime, pero', solo in diminuzione; e', inoltre, possibile modificare le modalita' di acquisizione dei singoli beni del programma da acquisto diretto a locazione finanziaria e viceversa; - le suddette modifiche devono essere obbligatoriamente rappresentate attraverso una nuova Scheda Tecnica, accompagnata dalla ricevuta del versamento di una nuova cauzione o da una nuova polizza/fideiussione di cui al precedente punto 5.3, dall'altra documentazione di cui all'Allegato n. 11 eventualmente variata e, solo ai fini dell'attribuzione alla domanda riformulata di un nuovo numero di progetto per la relativa gestione amministrativa, dall'originale a stampa di un nuovo Modulo di domanda; la nuova Scheda Tecnica e la nuova documentazione dovranno riferirsi al numero di progetto del detto nuovo Modulo; - la dimensione dell'impresa richiedente, da indicare nella Scheda Tecnica riformulata, deve essere rilevata con riferimento alla data di presentazione del Modulo di domanda originario; - la domanda riformulata puo' essere presentata, entro i termini prescritti di cui al precedente punto 5.1, sul solo primo bando utile successivo alla rinuncia, ivi compreso, qualora i tempi a disposizione lo consentano, il bando immediatamente successivo a quello nel quale era inserita la domanda originaria non agevolata; la domanda riformulata deve evidenziare, nell'apposito spazio del frontespizio della Scheda Tecnica, che si tratta, appunto, di domanda riformulata ai sensi dell'art. 6, comma 8 del regolamento; - la domanda riformulata deve necessariamente essere presentata alla banca concessionaria che ha redatto l'istruttoria della domanda originaria ovvero, nel caso di beni in leasing, all'istituto collaboratore locatore dei beni stessi; quest'ultimo puo' anche essere diverso rispetto all'eventuale originario, purche' sia convenzionato con la suddetta medesima banca concessionaria; - qualora non vengano seguite le precedenti indicazioni e modalita', il nuovo Modulo viene considerato a tutti gli effetti come relativo ad una domanda presentata per la prima volta. Le precedenti modalita' di riformulazione si applicano anche alle domande agevolate parzialmente sempre che, al momento della riformulazione, l'impresa rinunci al contributo parziale concesso e non abbia richiesto alcuna erogazione del contributo stesso. A tal fine l'impresa allega alla domanda riformulata una specifica dichiarazione secondo lo schema di cui all'Allegato n. 18. Per le domande del quarto bando, presentate dal 1o al 30 giugno 1998, e per quelle del settimo bando, presentate dal 7 maggio al 30 giugno 1999, istruite positivamente ma non agevolate, si veda il successivo punto 11. Nel caso in cui le predette domande, inserite automaticamente o riformulate, risultassero ancora una volta non agevolate, vengono archiviate; l'impresa puo' riproporre il relativo programma di investimenti, qualora non ancora avviato, in uno degli ulteriori bandi successivi attraverso la presentazione, con le modalita' di cui ai punti precedenti, di una nuova domanda che verra' considerata a tutti gli effetti come presentata per la prima volta. La banca concessionaria trasmette al Ministero l'elenco delle domande non agevolate per le quali l'impresa ha rinunciato all'inserimento automatico, quelle agevolate parzialmente per le quali l'impresa ha richiesto l'inserimento automatico e le risultanze istruttorie delle domande riformulate, entro i termini di cui all'art. 6, comma 2 del regolamento. 5.7 Le banche concessionarie, al ricevimento del Modulo di domanda e della documentazione di cui all'Allegato n. 11 da parte dell'impresa o, per i casi in cui e' previsto, da parte dell'istituto collaboratore, sono tenute a verificarne la completezza e la regolarita', con riferimento, in particolare, ai dati esposti nella Scheda Tecnica rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ed alla presenza, secondo il caso, in forma parziale o completa, del business plan (si veda il precedente punto 3.8); le banche, inoltre, devono verificare che il Modulo sia in originale e compilato in ogni sua parte, che la Scheda Tecnica e la parte numerica del business plan, ove richiesta, siano state redatte tramite il software ministeriale e che sia allegata doppia copia del relativo floppy disk. Nel caso in cui la piena disponibilita' dell'immobile, di cui al precedente punto 2.1, sia comprovata da un atto formale di assegnazione di un lotto, la suddetta verifica dovra' riguardare anche la compatibilita' dei tempi richiamata nel medesimo punto 2.1, ricorrendo, se e' il caso - tenuto conto di eventuali termini piu' restrittivi di cui al precedente punto 2.6 - alla modifica da due a tre quote annuali del richiesto regime di erogazione delle agevolazioni. La domanda che alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni risulti carente dei suddetti elementi e dell'ulteriore documentazione di cui all'Allegato n. 11, fatto salvo quanto precisato al successivo punto 6.4 in merito alla mancata indicazione della percentuale dell'agevolazione richiesta, non e' considerata valida e deve essere respinta, con una specifica nota contenente - chiare, puntuali ed esaurienti - le relative motivazioni, trattenendo agli atti il Modulo di domanda e la documentazione a corredo. Detta nota deve essere trasmessa anche al Ministero, alla regione o alla provincia autonoma (nel caso di Trento o Bolzano) competente e, secondo il caso, anche all'istituto collaboratore. Con riferimento ai dati ed alla documentazione prodotti dall'impresa, la banca concessionaria puo' richiedere esclusivamente la rettifica dei soli errori e irregolarita' formali, nonche' precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento dell'attivita' istruttoria, con una specifica, formale nota raccomandata con avviso di ricevimento. L'impresa e' tenuta a corrispondere in modo puntuale e completo alla richiesta della banca concessionaria con nota trasmessa con le medesime modalita', valide per le domande, di cui al precedente punto 5.4, entro e non oltre quindici giorni solari dal ricevimento della richiesta medesima; in caso contrario la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta e la banca concessionaria ne da' tempestiva e motivata comunicazione all'impresa interessata con nota trasmessa per conoscenza anche al Ministero, alla regione o alla provincia autonoma (nel caso di Trento o Bolzano) interessata e, secondo il caso, all'istituto collaboratore. 5.8 Accertata la regolarita' e la completezza del Modulo di domanda e della documentazione prevista, la banca concessionaria procede alla istruttoria e redige una relazione attenendosi allo schema contenuto nella convenzione con il Ministero. La banca concessionaria puo' richiedere, nel corso dell'istruttoria, oltre che la rettifica dei soli errori e irregolarita' formali, anche precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori. L'accertamento istruttorio riguarda principalmente: - la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni; - la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente e, ove occorra, anche dei soci, attraverso quanto rappresentato dall'impresa nella prima parte del business plan, l'analisi degli ultimi due bilanci approvati prima della presentazione del Modulo di domanda e la determinazione dei relativi principali e piu' significativi indici, nonche' attraverso la comparazione dei bilanci stessi con quelli di aziende dello stesso settore che consentano di valutarne il grado di affidabilita'; particolare rigore deve essere riservato alla valutazione della comprovata possibilita' dell'impresa e, ove ritenuto necessario, anche dei soci di fare fronte, nella misura e nei tempi previsti dall'impresa e ritenuti necessari dalla banca concessionaria medesima (tenuto anche conto dell'articolazione temporale degli investimenti e delle condizioni poste per l'erogazione delle agevolazioni di cui al successivo punto 6.2), agli impegni finanziari derivanti dalla realizzazione del programma e dal collegato eventuale incremento del capitale circolante o, ancor piu', dalla realizzazione di altri eventuali programmi temporalmente sovrapposti. Tale valutazione, ove ritenuto necessario, deve essere estesa anche ad altre imprese che abbiano programmi temporalmente sovrapposti a quello in esame, qualora il loro capitale sia posseduto in modo rilevante da un medesimo soggetto che, a sua volta, possegga il capitale dell'impresa richiedente in misura altrettanto rilevante; - la validita' tecnico-economico-finanziaria del programma, con particolare riferimento ai livelli occupazionali, alle potenzialita' degli impianti, alle produzioni conseguibili, alle prospettive di mercato, ai previsti effetti di carattere reddituale, finanziario e patrimoniale derivanti dalla realizzazione del programma stesso; - la piena disponibilita' dell'immobile (suolo e/o costruzioni) nell'ambito del quale viene realizzato il programma e la corrispondenza dell'immobile stesso, in relazione all'attivita' da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso; - il piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle spese relative alla normale gestione, attraverso il ricorso ai mezzi propri aziendali - che, si precisa, non puo' essere inferiore, in valore nominale, al 25% dell'investimento ammissibile - alle fonti di finanziamento esterne ed alle agevolazioni; dovra' essere accertata, in particolare, la sussistenza delle condizioni per il ricorso all'eventuale credito bancario, anche in relazione ad eventuali preesistenti esposizioni; la banca concessionaria dovra' attestare, in sede istruttoria e di relazione finale, se sono stati rifiutati, da parte della banca stessa, eventuali finanziamenti sul medesimo o su altri programmi, specificandone le motivazioni; al fine di condurre una corretta istruttoria "secondo le tipiche procedure di deliberazione ed erogazione dei prestiti degli enti creditizi per progetti d'investimento", il piano finanziario dovra' essere analizzato, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dall'impresa nella Scheda Tecnica, nel business plan o nell'altra prevista documentazione, in relazione alla totalita' dei fabbisogni finanziari del programma e non limitatamente al capitale proprio convenzionalmente considerato per la determinazione del relativo indicatore di cui al successivo punto 6.2; - l'ammissibilita' degli investimenti indicati dall'impresa, sia per quanto attiene alla pertinenza che alla congruita' delle spese prospettate, al fine di proporne l'ammontare per le agevolazioni e la relativa suddivisione nei principali capitoli di spesa e per anno solare; a tal fine, eventuali riduzioni, qualora non univocamente riconducibili ad un determinato anno solare, devono essere distribuite su tutta la durata del programma in parti proporzionali agli investimenti esposti in ciascun anno solare ; - i dati che determinano il valore degli indicatori di cui al successivo punto 6.1, ad eccezione di quello relativo alla misura richiesta delle agevolazioni, che viene indicato dall'impresa e non puo' essere modificato a seguito degli accertamenti istruttori. Inoltre, per quanto concerne i programmi relativi ai "grandi progetti" di cui al successivo punto 6.1, punto i), particolare attenzione dovra' essere posta in merito ai seguenti argomenti: - valutazione del settore produttivo nel quale l'impresa opera o intende operare a seguito del programma di investimenti da agevolare, al fine di evidenziare eventuali situazioni di sovraccapacita' strutturale ovvero se il programma verra' sviluppato in un settore in declino, secondo le definizioni di cui alla suddetta disciplina multisettoriale; - valutazione circa il numero di posti di lavoro creati o salvaguardati in connessione con il programma di investimenti da agevolare, con riferimento sia a quelli dell'impresa beneficiaria che a quelli dei fornitori o dei clienti di primo livello. In merito a ciascuno dei detti "grandi progetti", la banca concessionaria richiede tempestivamente alla regione o alla provincia autonoma (nel caso di Trento o Bolzano) nella quale il programma viene realizzato di formulare eventuali osservazioni che ne possano orientare le determinazioni istruttorie, ovvero di evidenziare eventuali motivati elementi ostativi alla realizzabilita' del programma medesimo. La regione o la provincia autonoma puo' fornire tali eventuali indicazioni entro trenta giorni dalla richiesta e la banca concessionaria deve tenerne debito conto ai fini del giudizio conclusivo di ammissibilita' del programma, riportandone i contenuti tra le motivazioni finali della relazione istruttoria. La banca concessionaria puo' rettificare, in esito agli accertamenti istruttori, i dati relativi al calcolo degli indicatori (con la sola eccezione della percentuale richiesta dell'agevolazione massima consentita), ma, comunque, mai in modo da determinare incrementi del valore degli indicatori medesimi che non siano conseguenza di riduzioni dell'investimento ammissibile o che non dipendano da rettifiche di chiari errori o irregolarita' formali comprovati da riscontri oggettivi. In tal senso, allorche' la banca dovesse riscontrare che l'impresa ha indicato un capitale proprio esuberante rispetto ai fabbisogni finanziari e rispetto al valore massimo utile per il calcolo dell'indicatore (si veda l'ultimo capoverso del successivo punto 6.2), fatta naturalmente salva la misura minima del 25%, potra' non tenere conto della relativa eccedenza nelle condizioni da indicare nel decreto di concessione per l'erogazione delle agevolazioni. Per quanto concerne l'esame di pertinenza e congruita' delle spese, si precisa che il primo deve tendere ad evidenziare spese, appunto, non pertinenti, ai sensi della normativa vigente, al programma da agevolare e ad escluderle da quelle proposte per le agevolazioni. Tali spese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono quelle relative a manutenzioni, beni usati, acquisto di terreno di superficie eccedente rispetto ai reali fabbisogni produttivi dell'impresa, fabbricati o parti degli stessi adibiti ad usi diversi da quelli connessi all'attivita' produttiva, beni la cui natura non ne consente l'uso per il periodo minimo prescritto, minuterie ed utensili di uso manuale comune, ecc.. Per quanto concerne l'esame di congruita', si distingue tra quello condotto ai fini della concessione provvisoria e quello per la concessione definitiva. Nella prima fase, tale esame deve essere finalizzato alla valutazione del costo complessivo del programma, in relazione alle caratteristiche tecniche ed alla validita' economica dello stesso, senza condurre accertamenti sul costo dei singoli beni - a meno che non emergano elementi chiaramente e macroscopicamente incongrui - tenuto conto dell'esigenza di non aggravare il procedimento di adempimenti che non siano strettamente necessari agli scopi cui il procedimento stesso e' finalizzato. L'esame di congruita' da condurre nella seconda fase, in sede di relazione finale di spesa, dovra' essere, invece, puntuale e dovra' essere teso a valutare, anche attraverso la documentazione di spesa ed in riferimento alle caratteristiche costruttive e di prestazione, l'adeguatezza dei piu' significativi costi esposti rispetto al totale complessivo dell'investimento prospettato. Le risultanze istruttorie delle banche concessionarie devono concludersi con un giudizio positivo o negativo sull'agevolabilita' del programma. Il giudizio positivo puo' anche essere condizionato, in relazione a quanto indicato al successivo punto 6.2. In caso di giudizio negativo la banca ne deve fornire circostanziate motivazioni affinche' il Ministero provveda a comunicare il diniego delle agevolazioni alle imprese interessate. Il Ministero si riserva di effettuare verifiche anche a campione sulle domande proposte, in qualsiasi fase dell'iter procedurale. Contestualmente all'invio delle risultanze istruttorie al Ministero, le banche concessionarie inviano alle imprese interessate ed alle regioni competenti una nota contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori (secondo lo schema di cui all'Allegato n. 19), cosi' come eventualmente rettificati in sede istruttoria; la banca concessionaria comunica, altresi', alle imprese interessate i beni e le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili (a titolo di pertinenza e/o di congruita'). L'invio delle risultanze istruttorie avviene, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del regolamento, tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande (si veda il precedente punto 5.1), salvo modifiche apportate dal Ministero ai sensi del comma 3bis dello stesso articolo. 5.9 Nel caso in cui, successivamente alla domanda di agevolazioni, al soggetto richiedente le agevolazioni ne subentri un altro a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, il soggetto subentrante puo' richiedere di subentrare nella titolarita' della domanda e, qualora gia' emessa, della concessione delle agevolazioni. A tal fine: a) il soggetto subentrante sottoscrive, con le medesime modalita', le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi gia' sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda di agevolazioni; qualora sia gia' stata prodotta la Scheda Tecnica, lo stesso soggetto subentrante aggiorna, tramite una specifica dichiarazione sostitutiva di notorieta' del proprio legale rappresentante o procuratore speciale, solo i dati e le informazioni di cui ai punti A e D della Scheda Tecnica medesima variati a seguito del subentro, fermi restando tutti gli altri, e trasmette la documentazione, di cui al precedente punto 5.3 ed all'Allegato 11, limitatamente alla parte variata a seguito del subentro medesimo; b) la banca concessionaria verifica, con riferimento al nuovo soggetto, alla dimensione dello stesso ed al programma di cui alla domanda di agevolazioni, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la concessione o la conferma delle agevolazioni medesime; c) la dimensione del soggetto subentrante viene rilevata, con i criteri di cui al precedente punto 2.2 e con riferimento alla data in cui lo stesso diviene legittimamente titolare del programma e, quindi, a quella in cui ha effetto l'operazione societaria di cui si tratta; d) le agevolazioni vengono calcolate sulla base della misura agevolativa massima relativa al soggetto subentrante, applicando la percentuale richiesta indicata nella domanda dal primo soggetto; nel caso di concessione gia' emessa, il nuovo valore dell'agevolazione non puo', comunque, superare l'importo indicato nel decreto relativo a detta concessione. Qualora l'operazione societaria di cui si tratta abbia effetto nel corso del prescritto quinquennio d'obbligo di mantenimento dei beni agevolati, nel calcolo delle agevolazioni si tiene conto delle frazioni di detto quinquennio relative al soggetto originario ed a quello subentrante; e) l'indicatore n. 1, ricalcolato con riferimento al soggetto subentrante, deve essere pari a quello calcolato sulla base dei dati esposti nella domanda dal primo soggetto, fatta salva, nel caso di concessione ancora da emettere, l'eventuale riduzione, conseguente ad una maggiore agevolazione, per effetto del limite di cui al successivo punto 6.2, ultimo capoverso. Il capitale proprio ancora da deliberare, ai detti fini ovvero del rispetto del limite minimo del 25%, da' luogo ad una specifica condizione nel decreto di concessione in favore del soggetto subentrante; f) gli altri dati relativi al calcolo degli indicatori di cui alla Scheda Tecnica sono soggetti ai medesimi vincoli ed alle medesime condizioni sussistenti in capo al primo soggetto. 5.10 Nel caso in cui un'impresa che intenda richiedere o abbia richiesto le agevolazioni della legge n. 488/92 per un programma di investimenti che essa stessa intende sostenere o che ha sostenuto nell'ambito di una propria unita' produttiva, ceda o abbia ceduto ad un altro soggetto, mediante contratto di affitto, la gestione dell'azienda o del ramo d'azienda nell'ambito del quale si sviluppa il detto programma, essa puo', in particolari ed eccezionali casi e fornendo le necessarie garanzie, rispettivamente, avanzare la domanda di agevolazioni o una specifica istanza tesa al mantenimento della validita' della domanda stessa o dell'eventuale decreto di concessione. A tale riguardo giova ricordare comunque che, in ogni caso, non possono essere prese in considerazione le istanze, tese al mantenimento della validita' della domanda o dell'eventuale decreto di concessione, relative a contratti di affitto rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori utili per la formazione delle graduatorie ed intervenuti successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni e fino alla pubblicazione delle graduatorie, in quanto gli stessi, ai sensi della vigente normativa, comportano la decadenza della domanda. Ai fini di cui sopra: a) il soggetto interessato, insieme alla domanda di agevolazioni ovvero all'istanza per il mantenimento della validita' della domanda stessa o dell'eventuale decreto di concessione, fornisce gli elementi che evidenzino compiutamente il piano industriale nell'ambito del quale si colloca strategicamente la decisione di procedere all'affitto del complesso aziendale, le motivazioni che stanno alla base della decisione e che impediscono o rendono non conveniente la continuazione della gestione in proprio, il momento in cui la decisione stessa e' maturata, le notizie e le informazioni sul soggetto subentrante nella conduzione, sul piano industriale di quest'ultimo e su ogni altro elemento utile ad una piena ed incontrovertibile valutazione, da parte della banca concessionaria, circa le necessarie garanzie che venga salvaguardato, a seguito dell'operazione di affitto, l'interesse pubblico che potrebbe condurre o che ha condotto alla concessione delle agevolazioni; b) il medesimo soggetto interessato, inoltre, allega alla domanda di agevolazioni ovvero alla predetta istanza una dichiarazione sostitutiva di notorieta' del proprio legale rappresentante o procuratore speciale con la quale aggiorna/integra i dati e le informazioni della propria Scheda Tecnica con quelli del conduttore, un business plan relativo a quest'ultimo e concernente, nella parte numerica, l'esercizio antecedente l'affitto ed i successivi fino a quello di regime del programma da agevolare o agevolato, nonche' l'ulteriore documentazione prevista dalla normativa a corredo del Modulo di domanda, limitatamente alla parte per la quale rileva il contratto di affitto; c) la banca concessionaria effettua le proprie valutazioni istruttorie in merito a quanto rappresentato dall'impresa attraverso la domanda o l'istanza e la documentazione di cui ai predetti punti a) e b), con particolare riferimento alle motivazioni dell'operazione, alla necessita' strategico-economica della stessa, all'affidabilita' del soggetto subentrante nella conduzione, alla capacita' dello stesso di condurre l'attivita' in modo da garantire il pieno soddisfacimento dell'interesse pubblico per la concessione delle agevolazioni e, in particolare, degli impegni dalla stessa derivanti; d) la banca concessionaria, sulla base delle valutazioni di cui al precedente punto c), avanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una propria motivata proposta di accoglimento o di rigetto della domanda o dell'istanza dell'impresa; e) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base della proposta della banca concessionaria in merito, rispettivamente, alla domanda di agevolazioni ovvero all'istanza per il mantenimento della validita' della domanda stessa o dell'eventuale decreto di concessione, provvede agli adempimenti di cui all'art. 6, comma 3 del regolamento ovvero autorizza l'operazione di affitto ai fini del mantenimento della validita' della concessione gia' emessa o respinge l'istanza dell'impresa. In tale ultima ipotesi, qualora la cessione in affitto sia gia' avvenuta o avvenga comunque, la concessione decade automaticamente a far data dalla cessione medesima e le eventuali agevolazioni erogate e non dovute vengono restituite dall'impresa beneficiaria secondo le modalita' ed i criteri previsti dalla normativa. Ottenuta la concessione delle agevolazioni ovvero l'autorizzazione di cui sopra, il proprietario ed il conduttore, ai fini della prima erogazione utile successiva alla concessione ovvero all'autorizzazione medesima, sottoscrivono ciascuno uno specifico atto, secondo gli schemi di cui agli Allegati nn. 20 e 21, attraverso il quale prendono atto dell'obbligo del pieno rispetto degli impegni che la concessione comporta - quali, ad esempio, quelli riferiti al rispetto delle norme urbanistiche, ambientali, sul lavoro, settoriali, ecc. - ed il proprietario, che rimane, comunque, l'unico titolare delle agevolazioni, mantiene la piena ed esclusiva responsabilita' in ordine al mancato rispetto di tali impegni e della conseguente eventuale revoca delle agevolazioni anche se dipendente da comportamenti tenuti dal conduttore. A tale riguardo, i livelli occupazionali precedenti e finali del programma agevolato dovranno essere rilevati, secondo le usuali modalita', con riferimento a tutti i soggetti coinvolti nella conduzione dell'unita' produttiva interessata del programma medesimo. Analoga disposizione vale per la rilevazione delle variazioni dell'indicatore ambientale, mentre restano esclusivamente in capo al proprietario gli impegni assunti in materia di capitale proprio. 5.11 Nel caso in cui un'impresa che abbia richiesto le agevolazioni della legge n. 488/92 per un programma di investimenti che essa stessa ha sostenuto o che intende sostenere nell'ambito di una propria unita' produttiva, trasferisca o abbia trasferito ad un altro soggetto parte delle attivita' produttive o di servizio e dei relativi beni strumentali agevolati nell'ambito del detto programma, mediante atto di conferimento, scorporo o cessione di ramo d'azienda (comunemente denominato "outsourcing"), essa puo', fermi restando i propri requisiti soggettivi di ammissibilita', in particolari casi opportunamente motivati e fornendo le necessarie garanzie, avanzare una specifica istanza tesa al mantenimento della validita' della domanda stessa o dell'eventuale decreto di concessione delle agevolazioni in relazione alle sole spese del programma dalla stessa sostenute. A tale riguardo giova ricordare comunque che, in ogni caso, non possono essere prese in considerazione le istanze, tese al mantenimento della validita' della domanda o dell'eventuale decreto di concessione, relative ai suddetti trasferimenti che abbiano effetto ai fini del calcolo degli indicatori utili per la formazione delle graduatorie ed intervenuti successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni e fino alla pubblicazione delle graduatorie, in quanto gli stessi, ai sensi della vigente normativa, comportano la decadenza della domanda. Ai fini di cui sopra: a) il soggetto interessato, insieme all'istanza per il mantenimento della validita' della domanda di agevolazioni o dell'eventuale decreto di concessione, fornisce: - gli elementi che evidenzino compiutamente le attivita' produttive e/o di servizio interessate dal trasferimento e che assicurino circa il mantenimento, anche a seguito dell'operazione, della organicita' e funzionalita' del programma da agevolare o agevolato, - un elenco dei beni agevolati interessati dal trasferimento secondo le modalita' di cui al precedente punto 3.10 e l'impegno circa l'esclusivo utilizzo degli stessi per le finalita' del detto programma, - il piano industriale nell'ambito del quale si colloca strategicamente la decisione di procedere al trasferimento, - le motivazioni che stanno alla base della decisione e che impediscono o rendono non conveniente la continuazione della gestione in proprio ed il momento in cui la decisione stessa e' maturata, - le notizie e le informazioni sul soggetto destinatario del trasferimento, sul piano industriale di quest'ultimo e su ogni altro elemento utile ad una piena ed incontrovertibile valutazione, da parte della banca concessionaria, circa le necessarie garanzie che venga salvaguardato, a seguito dell'operazione, l'interesse pubblico che potrebbe condurre o che ha condotto alla concessione delle agevolazioni; b) la banca concessionaria effettua le proprie valutazioni istruttorie in merito a quanto rappresentato dall'impresa attraverso l'istanza e la documentazione di cui al predetto punto a), con particolare riferimento alle motivazioni del trasferimento, alla necessita' strategico- economica dello stesso, all'affidabilita' del soggetto destinatario, alla capacita' dello stesso di condurre l'attivita' in modo da garantire il pieno soddisfacimento dell'interesse pubblico per la concessione delle agevolazioni e, in particolare, degli impegni dalla stessa derivanti; c) la banca concessionaria, sulla base delle valutazioni di cui al precedente punto b), avanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una propria motivata proposta di accoglimento o di rigetto dell'istanza dell'impresa; d) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base della proposta della banca concessionaria in merito all'istanza per il mantenimento della validita' della domanda di agevolazioni o dell'eventuale decreto di concessione, provvede agli adempimenti di cui all'art. 6, comma 3 del regolamento ovvero autorizza o respinge l'istanza dell'impresa ai fini del mantenimento della validita' della domanda o della concessione gia' emessa. In tale ultima ipotesi, qualora il trasferimento sia gia' avvenuto o avvenga comunque, la domanda decade o le agevolazioni concesse a fronte dei beni interessati dal trasferimento stesso vengono revocate con le modalita' e le procedure di cui all'art. 8 del regolamento. Ottenuta la concessione delle agevolazioni ovvero l'autorizzazione di cui sopra, l'impresa istante ed il destinatario del trasferimento, ai fini della prima erogazione utile successiva alla concessione ovvero all'autorizzazione medesima, sottoscrivono ciascuno uno specifico atto, secondo gli schemi di cui agli Allegati nn. 22 e 23, attraverso il quale assumono gli obblighi che la concessione comporta - quali, ad esempio, quelli riferiti al rispetto delle norme urbanistiche, ambientali, sul lavoro, settoriali, ecc. - e l'impresa istante, in particolare, in quanto unico titolare delle agevolazioni, mantiene la piena ed esclusiva responsabilita' in ordine al mancato rispetto di tali impegni e della conseguente eventuale revoca delle agevolazioni anche se dipendente da comportamenti tenuti dal destinatario del trasferimento. In merito all'erogazione delle agevolazioni si precisa che, anche nell'ipotesi in cui i beni oggetto del trasferimento siano acquisiti in locazione finanziaria, le erogazioni stesse vengono disposte in favore dell'impresa istante pur se nei relativi contratti subentri il soggetto destinatario del trasferimento. In relazione ai suddetti impegni, i livelli occupazionali precedenti e finali del programma agevolato dovranno essere rilevati, secondo le usuali modalita', con riferimento a tutti i soggetti coinvolti nella conduzione dell'unita' produttiva interessata dal programma medesimo. Anche per la rilevazione delle variazioni dell'indicatore ambientale si fa riferimento a tutti i detti soggetti, mentre restano esclusivamente in capo all'impresa titolare delle agevolazioni gli impegni assunti in materia di capitale proprio, considerato che i soli investimenti agevolabili sono quelli sostenuti dall'impresa che ha avanzato la domanda di agevolazioni, fatti salvi i casi di subentro gia' disciplinati al precedente punto 5.9 .
6 - GRADUATORIE E CONCESSIONI PROVVISORIE
6.1 La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dai programmi in specifiche graduatorie di merito, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna graduatoria per il bando di riferimento. Ai fini della formazione delle graduatorie, si distinguono due categorie di programmi: i) i cosiddetti "grandi progetti", e cioe' quelli con investimenti complessivamente ammissibili superiori a 50 miliardi di lire (25.822.844,95 euro) e quelli assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti d'investimento (si veda il precedente punto 2.6), ii) quelli diversi dai "grandi progetti", e cioe' i programmi con investimenti complessivamente ammissibili minori o uguali a 50 miliardi di lire (25.822.844,95 euro) e non assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti d'investimento (si veda il precedente punto 2.6). Le graduatorie sopra richiamate sono: a) una graduatoria ordinaria per ciascuna regione dei programmi diversi dai "grandi progetti"; b) un'eventuale graduatoria speciale che ciascuna regione ha facolta' di attivare con riferimento ai programmi diversi dai "grandi progetti" relativi ad un'"area" o ad almeno due settori di attivita' individuati come prioritari dalla regione medesima tra quelli ammissibili; c) due graduatorie dei cosiddetti "grandi progetti", una relativa a quelli ubicati nelle aree di cui all'obiettivo 1 (ivi incluse quelle ammissibili delle regioni Abruzzo e Molise) e l'altra a quelli ubicati nelle restanti aree ammissibili; alla copertura di tali graduatorie e' destinata una quota delle risorse complessivamente disponibili nella misura fissata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto dell'ammontare delle risorse stesse e, comunque, nel limite massimo del 30% di queste ultime. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' formare eventuali ulteriori graduatorie finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi di sviluppo territoriale e/o produttivo di volta in volta ritenuti prioritari per la promozione delle aree depresse ed individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentita la Conferenza Stato-Regioni, anche con riferimento a quelli definiti nell'ambito della programmazione negoziata. Alla copertura di dette eventuali graduatorie speciali si provvede con il predetto decreto, che individua altresi' i relativi indicatori applicabili tra quelli utili per le graduatorie regionali ordinarie, ovvero indicandone altri sulla base degli specifici obiettivi da perseguire. Per quanto concerne le graduatorie regionali speciali di cui alla precedente lettera b): - non e' consentita una combinazione tra i due criteri di formazione per aree o per settori ne' la formulazione di due distinte graduatorie; - ciascuna "area" e' costituita dall'intero territorio ammissibile di comuni la cui superficie complessiva non superi il 50% di quella ammissibile della regione; - ciascun settore merceologico e' individuato con riferimento alle "Divisioni" ammissibili della Classificazione della attivita' economiche ISTAT '91; - ciascuna regione puo' destinare a tale graduatoria non piu' del 50% delle proprie risorse disponibili; - le regioni formulano le proposte relative alle graduatorie speciali entro il 31 ottobre di ciascun anno con riferimento alle domande da presentare entro l'anno successivo; qualora la regione non formuli tale proposta entro tali termini, la graduatoria speciale relativa alla regione medesima non viene formata; - eventuali programmi che, per esaurimento delle specifiche risorse, dovessero risultare non agevolati nella misura richiesta dall'impresa nelle graduatorie regionali speciali, concorrono automaticamente all'attribuzione delle risorse disponibili per le corrispondenti graduatorie regionali ordinarie di cui alla lettera a); - le risorse destinate dalle regioni alle graduatorie speciali ed eventualmente non attribuite, sono automaticamente utilizzate per le corrispondenti graduatorie di cui alla lettera a). Tutte le dette graduatorie vengono formate dal Ministero entro il trentesimo giorno successivo al termine finale di invio delle risultanze istruttorie da parte delle banche concessionarie e vengono dallo stesso Ministero pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. In ciascuna graduatoria vengono inseriti i programmi i cui esiti istruttori delle banche concessionarie siano positivi, indicando, in relazione ai fabbisogni finanziari di ciascun programma e delle disponibilita' attribuite alla graduatoria medesima, quelli agevolabili per i quali si potra' provvedere alla emanazione dei decreti di concessione provvisoria, dal primo in graduatoria in poi, e quelli che ne restano esclusi per insufficienza delle disponibilita' medesime. Ai fini dell'attribuzione delle risorse, con riferimento a ciascuna graduatoria, si tiene conto di una riserva del 70% in favore delle piccole e medie imprese nel caso delle graduatorie di cui alle precedenti lettere a) e b), e di una limitazione del 5% nei confronti delle imprese operanti nel settore dei servizi; le somme della suddetta riserva del 70% eventualmente non utilizzate dalle piccole e medie imprese vengono assegnate alle grandi imprese della medesima graduatoria; nel caso di graduatorie speciali per settori, in considerazione della particolarita' delle stesse, le imprese di servizi eventualmente indicate dalla regione non saranno soggette alla predetta limitazione del 5%. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo programma agevolabile di ciascuna graduatoria, ad eccezione di quelle di cui alla precedente lettera b), dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilita' residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilita' residue, agevolando, comunque, l'intero programma. E' fatta salva la facolta' per l'impresa interessata di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte e di richiedere l'inserimento nel bando successivo come specificato nel precedente punto 5.6. Eventuali somme che dovessero rendersi disponibili a seguito di successive esclusioni dalle graduatorie, di rinunce o di revoche delle agevolazioni concesse, affluiscono nelle disponibilita' dell'anno o del bando successivo. Il Ministero comunica alle imprese titolari delle domande per le quali l'istruttoria ha avuto esito negativo le motivazioni dell'esclusione, dandone informazione, ove del caso, agli istituti collaboratori. Nei casi di domande respinte, in quanto incomplete o difformi, le relative motivazioni sono comunicate dalla banca concessionaria. La posizione di ciascun programma nella graduatoria di pertinenza e' determinata in relazione ai valori assunti dai seguenti indicatori: 1) valore del capitale proprio investito nel programma rispetto all'investimento complessivo 2) numero di occupati attivati dal programma rispetto all'investimento complessivo 3) valore dell'agevolazione massima ammissibile rispetto a quella richiesta 4) punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche priorita' regionali 5) punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche prestazioni ambientali, dei quali, quello contrassegnato dal n. 4, non si applica alle graduatorie di cui alla precedente lettera c). In merito alla determinazione di ciascuno dei detti indicatori, si specifica quanto indicato nei punti seguenti. 6.2 L'indicatore n. 1 e' il rapporto tra il capitale proprio investito e da investire nel programma e l'investimento complessivo del programma medesimo, risultanti dalla istruttoria della banca concessionaria. Il capitale proprio investito o da investire nel programma, che, si ricorda, non puo' essere comunque inferiore, in valore nominale, al 25% dell'investimento ammissibile, e' costituito dagli aumenti del capitale sociale e/o dai conferimenti dei soci in conto aumento del capitale stesso, deliberati, ad eccezione delle ditte individuali, dai competenti organi sociali entro la prima erogazione dei contributi e versati, anche da parte delle ditte individuali, in un'unica o piu' soluzioni, a partire dall'anno solare di presentazione del Modulo di domanda e fino a quello di ultimazione del programma e, comunque, non oltre la data di ultimazione medesima ovvero, qualora il programma venga ultimato prima del decreto di concessione provvisoria, fino all'anno solare del decreto medesimo. I versamenti devono avvenire in ogni caso prima della richiesta delle singole quote di erogazione del contributo ed in misura percentuale almeno pari a quella della relativa quota come specificato nel seguito. Nel caso in cui, nel corso dei suddetti anni solari, l'impresa produca utili o effettui ammortamenti anticipati e li accantoni in un apposito fondo del patrimonio netto per tutta la durata del programma, gli stessi possono essere presi in considerazione, in sostituzione dei versamenti dei suddetti aumenti e/o conferimenti, al netto delle eventuali perdite prodotte anno per anno nello stesso periodo e non ripianate, purche' risultino da bilanci approvati o, secondo il caso, da dichiarazioni dei redditi presentate. L'ammontare di detti utili e/o ammortamenti, nonche' delle eventuali perdite non ripianate, relativi all'anno solare di ultimazione del programma, viene preso in considerazione in proporzione ai mesi dello stesso anno solare interessati dal programma medesimo. Qualora alla data della presentazione della documentazione finale di spesa di cui al successivo punto 8.2 l'impresa non disponga di bilanci approvati o, secondo il caso, di dichiarazioni dei redditi presentate relativi ad esercizi interessati dal periodo di realizzazione del programma, la banca concessionaria effettua le verifiche e redige la relazione sullo stato finale del programma di investimenti di cui al successivo punto 8.5 sulla base dei bilanci approvati o delle dichiarazioni dei redditi presentate. Il Ministero provvede conseguentemente ad emanare il decreto di concessione definitivo di cui al successivo punto 8.6 ovvero a sospenderne l'emanazione a seconda che dalle verifiche della banca concessionaria risultino eventuali scostamenti provvisori degli indicatori, rispettivamente, nei limiti o fuori dai limiti fissati dalla normativa. Ai fini delle verifiche degli scostamenti degli indicatori in via definitiva e, qualora sospeso, del decreto di concessione definitivo, l'impresa e' comunque tenuta a dichiarare i dati in argomento secondo le modalita' di cui al successivo punto 10.1 e, comunque, ad esibire i bilanci approvati o le dichiarazioni dei redditi presentate mancanti entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello fissato dalla normativa fiscale per l'esercizio di riferimento, pena la revoca delle agevolazioni concesse. Entro tale stesso termine le eventuali perdite eccedenti devono essere ripianate (si veda il primo alinea del successivo punto 6.8). Le delibere relative ai suddetti aumenti, conferimenti e/o accantonamenti, ovvero una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa nel caso di ammortamenti anticipati, devono esplicitamente fare riferimento al programma agevolato o da agevolare al quale gli stessi sono destinati, con l'indicazione del relativo numero di progetto; tali indicazioni possono essere perfezionate anche successivamente alle delibere stesse, e comunque entro la prima erogazione delle agevolazioni, attraverso una specifica delibera in tal senso di assemblea ordinaria. Qualora una delibera o una dichiarazione riguardi piu' programmi, la stessa deve indicare, oltre al riferimento suddetto, anche le singole quote destinate a ciascun programma. Ai fini di cui sopra: - l'eventuale accantonamento al fondo sovrapprezzo azioni relativo ad un aumento di capitale sociale viene computato come capitale proprio investito nel programma in proporzione alla quota parte dell'aumento stesso utilmente considerato; - gli aumenti di capitale sociale e/o i conferimenti dei soci in c/aumento del capitale sociale possono essere realizzati, oltre che con apporto di mezzi freschi, anche mediante conversione di finanziamenti dei soci, prestiti obbligazionari ed altri debiti assimilabili e/o mediante utilizzo di utili di bilancio rilevabili dal bilancio approvato o dalla dichiarazione dei redditi presentata relativi all'esercizio precedente quello di presentazione del Modulo di domanda, nella misura in cui le poste utilizzate non abbiano concorso ad assicurare il preesistente equilibrio finanziario di cui nel seguito. Per ottenere la prima erogazione l'impresa beneficiaria, ad eccezione di quella individuale, deve produrre alla banca concessionaria, qualora non gia' prodotta in fase istruttoria, la documentazione, indicata nell'Allegato n. 26, utile a comprovare l'impegno ad apportare il capitale proprio in una o piu' delle forme consentite, fino al raggiungimento dell'ammontare complessivo eventualmente indicato nella specifica condizione riportata nel provvedimento di concessione. Inoltre, ai fini delle erogazioni, ivi compresa l'eventuale quota a titolo di anticipazione, l'impresa beneficiaria deve produrre alla banca concessionaria la documentazione utile a comprovare l'avvenuto versamento e/o accantonamento: - nel caso di due quote: per la prima, almeno della meta' del suddetto ammontare complessivo del capitale proprio indicato nella specifica condizione riportata nel provvedimento di concessione provvisoria; - nel caso di tre quote: per la prima, di almeno un terzo, e per la seconda di almeno due terzi del suddetto ammontare complessivo. Per quanto concerne le imprese individuali, il capitale proprio e' pari alla somma delle variazioni del patrimonio netto risultanti dai bilanci relativi a ciascuno degli anni solari di realizzazione del programma. L'ammontare e la ripartizione temporale del capitale proprio come sopra determinato devono essere attribuiti all'anno solare di competenza. A tal fine si conviene quanto segue: gli aumenti e/o i conferimenti realizzati mediante apporto di mezzi freschi devono essere imputati all'anno solare di effettivo versamento; gli aumenti e/o i conferimenti realizzati mediante conversione delle poste dell'esercizio precedente quello di presentazione del Modulo di domanda devono essere imputati all'anno solare della relativa delibera di conversione; gli utili accantonati e gli ammortamenti anticipati e, per le imprese individuali, gli incrementi di patrimonio netto devono essere imputati con riferimento all'esercizio sociale nel quale sono maturati; qualora l'esercizio sociale non coincida con l'anno solare, gli utili accantonati e/o gli ammortamenti anticipati vengono attribuiti pro-quota a ciascuno degli anni solari nei quali gli stessi sono maturati. Ai fini del calcolo dell'indicatore, la banca concessionaria puo' prendere in considerazione l'ammontare indicato dall'impresa solo dopo aver valutato che il nuovo capitale proprio sia utilmente destinabile al programma e non, piuttosto, alla copertura di un preesistente squilibrio finanziario dell'impresa stessa. In tal senso la banca concessionaria, con riferimento all'ultimo bilancio approvato prima della presentazione del Modulo di domanda ed al relativo stato patrimoniale dell'impresa, redatto secondo gli artt. 2423 e seguenti c.c. o, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilita' ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, al relativo "prospetto delle attivita' e passivita'", redatto con i criteri di cui al D.P.R. n. 689/74 ed in conformita' ai suddetti artt. 2423 e seguenti c.c., deve rilevare se vi sia eccedenza di attivita' immobilizzate rispetto ai capitali permanenti. Per attivita' immobilizzate si intende la somma delle poste dell'attivo patrimoniale di cui ai punti A (Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti), B (Immobilizzazioni) e C.II (Crediti), quest'ultima limitatamente agli importi esigibili oltre l'esercizio successivo; per capitali permanenti si intende la somma delle poste del passivo patrimoniale di cui ai punti A (Patrimonio netto), B (Fondi per rischi e oneri), C (Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato) e D (Debiti), quest'ultima limitatamente agli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. Allorche' tale eccedenza vi sia, la banca concessionaria, anche alla luce dell'eventuale nuovo assetto patrimoniale dell'impresa risultante in fase istruttoria, deve valutare l'opportunita', ai fini del giudizio sull'agevolabilita' del programma, che l'impresa stessa provveda o si impegni a provvedere in tempi brevi ed in modo adeguato, e comunque prima dell'erogazione delle agevolazioni, a ricorrere ad uno o piu' dei seguenti strumenti per il ripristino dell'equilibrio finanziario, da effettuare, comunque, entro la prima erogazione: a) aumenti del capitale sociale; b) conferimenti dei soci in c/aumento del capitale sociale; c) strumenti di raccolta anche presso i soci, in qualsiasi forma, purche' previsti dallo Statuto e in linea con le apposite istruzioni della Banca d'Italia; d) finanziamenti per il consolidamento dei debiti a breve; e) finanziamenti a fronte di fabbisogni estranei agli investimenti del programma da agevolare. Gli strumenti di cui alle lettere c), d) ed e) devono avere durata non inferiore a cinque anni. La banca concessionaria deve indicare nella propria istruttoria gli strumenti ai quali l'impresa si e' impegnata a ricorrere ed il relativo ammontare, in modo che il Ministero possa compiutamente formulare nel decreto di concessione provvisoria le relative condizioni che l'impresa stessa deve soddisfare ai fini dell'erogazione delle agevolazioni. E' poi compito della banca concessionaria verificare che l'impresa abbia adempiuto a quanto previsto prima di erogare la prima delle quote di cui al successivo punto 7.1. Per quanto riguarda le societa' cooperative, l'art. 3 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, fissa un limite massimo di quote o azioni che possono essere possedute da ciascun socio persona fisica. Tale limite, di fatto, in costanza della compagine sociale, impedisce l'incremento del capitale sociale oltre determinate consistenze. Dal momento che, per le stesse societa' cooperative, le eventuali riserve indivisibili, costituite ai sensi dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non possono essere distribuite tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della societa' cooperativa che all'atto del suo scioglimento, dette riserve possono essere prese in considerazione, ai fini di cui si tratta, senza richiederne la conversione in capitale sociale, purche' sia stato raggiunto il limite del capitale sopra richiamato per tutti i soci persone fisiche; in tal caso il relativo ammontare viene convenzionalmente imputato all'anno solare di avvio a realizzazione del programma. Restano ferme le disposizioni in materia di esplicita destinazione del capitale proprio e di equilibrio finanziario preesistente. Ai fini del calcolo dell'indicatore, per tenere conto oltre che dell'adeguatezza anche della tempestiva immissione di capitale proprio in tempi congruenti con la realizzazione del programma, sia il valore del capitale proprio a quest'ultimo destinabile che quello degli investimenti vengono attualizzati all'anno solare di avvio a realizzazione del programma medesimo, con gli stessi criteri impiegati per il calcolo delle agevolazioni (vedi precedenti punti 2.10 e 2.11). Fatta salva la misura nominale del 25% richiamata in precedenza, il capitale proprio computato ai fini del calcolo dell'indicatore non puo', in ogni caso, essere superiore alla differenza tra l'investimento attualizzato e l'ammontare delle agevolazioni nette attualizzate concedibili nella misura in cui richieste dall'impresa (per semplicita' di calcolo, non si fa differenza tra percentuali in ESN e in ESL) (si veda il precedente punto 2.9). 6.3 L'indicatore n. 2 e' il rapporto tra il numero di occupati attivati dal programma e l'investimento complessivo. Il valore di quest'ultimo e' lo stesso di quello impiegato per il calcolo dell'indicatore n. 1. Il numero di occupati attivati dal programma e' rilevato, con riferimento alla sola ed intera unita' produttiva interessata dal programma medesimo, come differenza, positiva o uguale a zero, tra il dato riferito all'esercizio "a regime" e quello riferito ai dodici mesi precedenti quello di presentazione del Modulo di domanda (per l'individuazione dell'esercizio "a regime" si veda il successivo punto 6.8). Il dato "a regime" da considerare e' quello che rileva, rispetto alla detta situazione precedente, la sola variazione occupazionale strettamente riconducibile al programma. Ai fini di cui sopra: - il numero dei dipendenti e' quello medio mensile degli occupati durante i dodici mesi di riferimento; esso e' determinato sulla base dei dati rilevati alla fine di ciascun mese con riferimento agli occupati a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola, compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S.; i lavoratori a tempo parziale vengono considerati in frazioni decimali in proporzione al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento; - il numero dei dipendenti e' espresso in unita' intere e un decimale, con arrotondamento per eccesso al decimale superiore; - qualora i dodici mesi "precedenti" siano antecedenti, in tutto o in parte, all'esercizio "a regime" di un eventuale programma precedente, quale dato "precedente" si deve assumere quello "a regime" previsto per detto precedente programma, come eventualmente aggiornato con nota ufficiale alla competente banca concessionaria e da quest'ultima confermato; - nei casi in cui vi sia una diminuzione del numero di occupati, ai fini del calcolo dell'indicatore, la relativa variazione e' assunta pari a zero, indipendentemente dall'effettiva variazione connessa al programma risultante dal prospetto di cui al punto B9 della Scheda Tecnica; - nel caso di programmi promossi dalle imprese di costruzioni che prevedano l'utilizzo dei beni agevolati nei cantieri ubicati nelle aree ammissibili di un'unica regione, di cui al precedente punto 2.5, i livelli occupazionali sono rilevati con riferimento a detti cantieri. L'impresa e' obbligata, pena la revoca delle agevolazioni, a tenere presso la sede operativa, di cui al medesimo punto 2.5, i libri matricola relativi a ciascun cantiere dai quali si evincano i livelli occupazionali per ciascun mese e per ciascun cantiere medesimo. 6.4 L'indicatore n. 3 e' pari al rapporto tra la misura massima dell'agevolazione concedibile, per dimensione di impresa ed ubicazione dell'unita' produttiva, e la misura richiesta. Ciascuna impresa, all'atto della presentazione della domanda di agevolazioni, deve richiedere tutta la misura agevolativa massima (100%), consentita dall'art. 2, comma 9 del regolamento, ovvero una parte della stessa (dall'1% al 99%). Detto indicatore non puo' essere oggetto di rettifica da parte della banca concessionaria e l'impresa, una volta indicata la misura richiesta nella Scheda Tecnica, non puo' piu' modificarla una volta trascorsi i termini per la presentazione delle domande; la misura deve risultare coerente con il piano di copertura del fabbisogno finanziario del programma e cio' in relazione a quanto esposto al precedente punto 5.8 in merito alle valutazioni istruttorie da parte della banca concessionaria. Ai fini di cui sopra: - la misura dell'agevolazione richiesta deve essere necessariamente espressa in punti percentuali interi, in lettere ed in cifre; in caso di difformita' tra le due indicazioni si assume la percentuale in lettere; nel caso in cui vengano indicate frazioni decimali, come misura richiesta viene assunta la parte intera precedente la virgola; - in caso di mancata indicazione nella Scheda Tecnica di tale percentuale si considera che l'impresa non abbia inteso rinunciare ad una quota dell'agevolazione massima concedibile e, pertanto, la misura richiesta viene assunta pari al 100%. 6.5 L'indicatore n. 4 e' determinato dal punteggio complessivo conseguito da ciascun programma sulla base di specifiche priorita' regionali individuate: a) per le graduatorie regionali ordinarie di cui al precedente punto 6.1, lettera a), con riferimento alle aree del territorio, ai settori merceologici ed alle tipologie di investimento ammissibili alle agevolazioni; b) per le graduatorie regionali speciali, di cui al precedente punto 6.1, lettera b): - con riferimento ai settori ed alle tipologie di investimento, nel caso di graduatorie speciali per aree; - con riferimento alle aree ed alle tipologie di investimento, nel caso di graduatorie speciali per settori. Tali priorita' sono indicate da ciascuna regione attraverso l'attribuzione a ciascuna combinazione dei detti elementi di un punteggio numerico intero compreso tra zero e trenta, per le graduatorie regionali ordinarie, ovvero tra zero e venti, per quelle speciali. Ai fini di cui sopra: - per aree del territorio si fa riferimento a quelle dei singoli Comuni; - per settori merceologici si fa riferimento alla Classificazione delle Attivita' economiche ISTAT '91 (per quanto concerne le attivita' di servizi si veda l'Allegato n. 2 alla presente circolare); - per tipologie di investimento si fa riferimento a ciascuna delle tipologie di cui al precedente punto 3.1. Entro il medesimo termine del 31 ottobre di ciascun anno di cui al precedente punto 6.1, insieme alle proposte relative alle graduatorie speciali ed utilizzando lo specifico software definito dal Ministero, le regioni possono formulare al Ministero stesso le proprie proposte, riferite alle domande da presentare entro l'anno successivo, relative alle priorita' regionali, con riferimento alle graduatorie ordinarie e/o a quelle speciali, individuando i corrispondenti punteggi. Qualora la regione non formuli le proposte entro il termine suddetto, l'indicatore regionale assume, per tutti i programmi della graduatoria regionale di competenza, valore pari a zero. Sulla base delle proposte avanzate dalle singole regioni il Ministero, valutata la compatibilita' delle stesse con lo sviluppo complessivo di tutte le aree interessate e con le disposizioni del regolamento, approva entro il 30 novembre successivo i punteggi attribuiti ai singoli elementi e li rende noti ai soggetti interessati. A ciascun programma viene, pertanto, attribuito un punteggio numerico intero compreso tra zero e trenta o tra zero e venti, determinato dal punteggio attribuito dalla regione alle combinazioni degli elementi sopra indicati, cosi' come approvati dal Ministero; il punteggio complessivo cosi' ottenuto costituisce il valore dell'indicatore regionale del programma medesimo. Ai fini di cui sopra: - il punteggio relativo all'elemento territoriale viene attribuito con riferimento all'ubicazione dell'unita' produttiva indicata al punto B1 della Scheda Tecnica; quello relativo all'elemento settoriale, con riferimento al punto B4.2; quello relativo alla tipologia, con riferimento al punto B5 (si veda l'Allegato n. 12); nel caso in cui l'unita' produttiva insista su due o piu' territori comunali, anche appartenenti a regioni diverse, ai quali vengano riconosciuti punteggi diversi, alla stessa intera unita' produttiva si applica il punteggio regionale relativi al comune nel quale l'unita' medesima insiste prevalentemente (maggiore superficie) ed il programma viene inserito nella graduatoria regionale di pertinenza di detto comune; - nel caso di programma classificato, insieme, di "trasferimento" e di un'altra tipologia (si veda il precedente punto 3.7), il punteggio relativo all'elemento tipologico assume, per il programma stesso, il valore attribuito dalla regione a tale altra tipologia; - nel caso in cui un programma di investimenti riguardi due o piu' attivita' diverse cui la regione ha attribuito punteggi differenti, all'intero programma viene attribuito il punteggio minore tra quelli attribuibili alle singole attivita' qualora separatamente considerate. Nel caso di programmi promossi dalle imprese di costruzioni che prevedano l'utilizzo dei beni agevolati nei cantieri ubicati nelle aree ammissibili di un'unica regione, di cui al precedente punto 2.5, si applica il minore dei punteggi assegnati dalla regione al settore delle costruzioni, con riferimento alle aree del territorio ed alla tipologia del programma da agevolare. 6.6 L'indicatore n. 5 e' determinato dal punteggio complessivo attribuito a ciascun programma in relazione al livello di attenzione dimostrato dall'impresa richiedente nei confronti delle tematiche ambientali, con riferimento, in generale, alla certificazione ambientale dei processi produttivi, all'utilizzazione di tecnologie atte a ridurre gli impatti sull'ambiente attraverso la riduzione delle risorse naturali impiegate e dei quantitativi di rifiuti prodotti, nonche' alle prestazioni ambientali che si impegna ad ottenere in termini di eliminazione dell'uso di sostanze pericolose negli impianti e/o processi produttivi e nei prodotti commercializzati, di qualita' e quantita' degli scarichi idrici e delle emissioni gassose. Gli elementi necessari per la determinazione dell'indicatore vengono rilevati dalle informazioni che l'impresa fornisce in sede di domanda di agevolazioni, con riferimento all'intera unita' produttiva interessata dal programma, attraverso la compilazione di uno specifico questionario della Scheda Tecnica (riportata all'Allegato n. 12) composto di due parti (punti C3.1 e C3.2), i cui dati devono essere adeguatamente supportati da specifiche ulteriori informazioni fornite attraverso la parte descrittiva del business plan. La prima parte di detto questionario (C3.1) comprende due quesiti alternativi riguardanti le politiche che l'impresa ha attivato o intende attivare, entro il completamento dell'esercizio "a regime" del programma da agevolare, con attenzione all'adesione ai sistemi certificati di gestione ambientale (l'esercizio "a regime" e' il primo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata a regime, come definito al successivo punto 6.8), ed in particolare: 1) l'adesione o meno al sistema di gestione ambientale conforme al regolamento EMAS (1836/93) e successive modificazioni, ovvero 2) l'adesione o meno a sistemi di gestione ambientale conformi alla norma UNI EN ISO 14001. Se l'impresa compila la prima parte del questionario (C3.1) dichiarando che ha gia' aderito o che aderira', acquisendo la relativa certificazione, nei termini suddetti, ad EMAS o, in alternativa, ad ISO 14001, ricevera' il punteggio, come di seguito specificato, esclusivamente sulla base di queste dichiarazioni e non sulla base della seconda parte (C3.2); quest'ultima, infatti, ai fini del punteggio, e' alternativa alla prima e, nel suddetto caso, non sara' utile per la determinazione del punteggio ma dovra' comunque essere obbligatoriamente compilata a fini statistici e di monitoraggio. Una risposta positiva ad uno dei due quesiti della prima parte, comporta l'obbligo per l'impresa di indicare nella parte descrittiva del business plan lo stato della procedura di certificazione. Per i soli nuovi impianti la seconda parte (C3.2) deve essere compilata limitatamente ai "grandi progetti" ed alla Sezione B (si veda il seguito), indicando esclusivamente i dati "a regime" a soli fini statistici e di monitoraggio ma non ai fini del punteggio; i nuovi impianti, pertanto, potranno ottenere esclusivamente il punteggio relativo alla sola prima parte (C3.1). Per quanto concerne l'attribuzione del punteggio alla prima parte del questionario: - una risposta positiva al primo quesito (EMAS) comporta l'attribuzione di dieci punti (pari al punteggio massimo relativo all'indicatore ambientale) e l'impresa, come detto, non deve rispondere al secondo; una risposta negativa al primo quesito comporta l'attribuzione di un punteggio pari a zero e la possibilita' di acquisire un punteggio, ancorche' minore, rispondendo al secondo; - una risposta positiva al secondo quesito (ISO 14001) comporta l'attribuzione di sette punti; una risposta negativa comporta l'attribuzione di un punteggio pari a zero e la possibilita' di acquisire un punteggio, fino al medesimo valore massimo di sette punti, rispondendo ai quesiti della seconda parte (C3.2) del questionario. In ogni caso, come detto, il punteggio relativo alla prima parte del questionario non puo' essere cumulato con altri punteggi legati alla seconda parte del questionario medesimo rispetto ai quali e' alternativo. Per quanto concerne la seconda parte del questionario (C3.2), che, come specificato, per i nuovi impianti non e' utile per la determinazione del punteggio e che, e' bene chiarire, rappresenta per l'impresa un'opportunita' di conseguire un punteggio per l'indicatore ambientale nell'ipotesi in cui la stessa non abbia e non intenda aderire a nessuno dei sistemi di certificazione citati nella prima parte (C3.1), occorre distinguere due categorie di programmi: a) quelli diversi dai cosiddetti "grandi progetti", b) i cosiddetti "grandi progetti", la cui definizione e' fornita al precedente punto 6.1. L'impresa che abbia risposto negativamente anche al secondo quesito della prima parte del questionario, puo' raggiungere comunque un massimo di sette punti, calcolati come di seguito specificato, attraverso: - i quesiti della sola "Sezione A" della seconda parte (C3.2), qualora il programma da agevolare sia rispondente alle caratteristiche di cui alla precedente lettera a); - i quesiti della sola "Sezione B" della seconda parte (C3.2), qualora il programma da agevolare sia rispondente alle caratteristiche dei "grandi progetti" di cui alla precedente lettera b). In relazione ai criteri di determinazione del punteggio, legati, come detto, alla rispondenza o meno del programma alle caratteristiche dei "grandi progetti" che, a loro volta, tra l'altro, sono riferiti all'ammontare degli investimenti ritenuti ammissibili dalla banca concessionaria ed all'incremento occupazionale (che potrebbero essere quindi diversi rispetto a quelli indicati dall'impresa nella domanda), nonche' al contributo concedibile (si vedano le condizioni di cui alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti d'investimento illustrate al precedente punto 2.6), variabile, tra l'altro, con il tasso di attualizzazione, occorre preliminarmente precisare che i programmi rispondenti, sulla base dei dati della domanda, alle dette caratteristiche dei "grandi progetti", che non abbiano acquisito un punteggio attraverso i quesiti della prima parte del questionario (C3.1), devono obbligatoriamente compilare entrambe le Sezioni A e B al fine di consentire, in sede di compilazione delle graduatorie, la corretta determinazione del punteggio dell'indicatore ambientale sulla base dei dati della sola Sezione A o della sola Sezione B in relazione all'ammontare degli investimenti ammissibili risultanti dall'istruttoria e del tasso di attualizzazione da applicare secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 13 del regolamento (per i "grandi progetti" che hanno acquisito un punteggio attraverso i quesiti della prima parte del questionario resta l'obbligo, a fini statistici e di monitoraggio, di compilare la sola Sezione B). In merito alla "Sezione A", si precisa quanto segue. L'impresa, ad eccezione, come detto, dei nuovi impianti, deve indicare se, con riferimento alle sostanze pericolose presenti nell'esercizio "precedente" negli impianti e/o processi produttivi e/o nei prodotti commercializzati relativi all'unita' produttiva interessata dal programma, intende eliminare (punto C3.2.1) l'uso di tali sostanze ovvero sostituirle (punto C3.2.2) con altre meno pericolose prima dell'avvio dell'esercizio "a regime"; la presenza nel corso dell'esercizio "a regime" di una o piu' delle sostanze pericolose segnalate comporta, pertanto, l'annullamento del relativo punteggio eventualmente attribuito, con il conseguente scostamento dell'indicatore ambientale. Inoltre, qualora il programma di investimenti da agevolare consista in un ammodernamento (come definito al precedente punto 3.1.II), l'impresa dovra' indicare se l'unita' produttiva, al momento della presentazione del Modulo di domanda, sia ubicata, in un'area naturale protetta inclusa nell'elenco ufficiale "Aree Naturali Protette" pubblicato sulla G.U. n. 141 del 19 giugno 1997, specificandone la denominazione ed il Comune di riferimento. Ai fini di cui sopra: - l'esercizio "precedente" e' l'ultimo esercizio sociale chiuso prima della data di presentazione del Modulo di domanda; - l'esercizio "a regime" e' il primo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata a regime (si veda il successivo punto 6.8); - le sostanze pericolose da eliminare o sostituire, utili per la determinazione dell'indicatore ambientale, sono quelle afferenti alle "frasi di rischio" individuate dall'Allegato III del decreto del Ministro della Sanita' del 28 aprile 1997 e successive modifiche e integrazioni (GU n. 192 del 19.8.97, GU n. 271 del 19.11.98 e GU n. 226 del 25.9.99) contraddistinte dalle seguenti sigle: R23 (Tossico per inalazione), R24 (Tossico a contatto con la pelle), R25 (Tossico per ingestione), R26 (Molto tossico per inalazione), R27 (Molto tossico a contatto con la pelle), R28 (Molto tossico per ingestione), R45 (Puo' provocare il cancro), R46 (Puo' provocare alterazioni genetiche ereditarie), R48 (Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata), R49 (Puo' provocare il cancro per inalazione), R50 (Altamente tossico per gli organismi acquatici), R60 (Puo' ridurre la fertilita') e R61 (Puo' danneggiare i bambini non ancora nati) o combinazioni delle frasi "R" previste dallo stesso Allegato III, nelle quali sia presente almeno una di quelle sopra specificate (ad esempio: 39/25); - le sostanze meno pericolose che, qualora sostituite a quelle pericolose, sono utili per la determinazione dell'indicatore ambientale sono quelle caratterizzate da frasi di rischio dell'Allegato III diverse da quelle di cui all'alinea precedente; - ai fini di cui si tratta, si considera eliminata anche una sostanza pericolosa sostituita con una non caratterizzata da alcuna delle frasi di rischio dell'Allegato III (sostanza non classificata). Per quanto concerne l'attribuzione del punteggio alla "Sezione A" della seconda parte C3.2 del questionario: - tale sezione puo' consentire di raggiungere un punteggio massimo di 7 punti eliminando e/o sostituendo le suddette sostanze in base alle seguenti modalita': - l'eliminazione di almeno tre sostanze pericolose comporta l'attribuzione di un punteggio pari a 7, quella di almeno due sostanze, l'attribuzione di un punteggio pari a 5, quella di una sola sostanza, un punteggio pari a 3; l'assenza di sostanze pericolose nell'esercizio "precedente" o la mancata eliminazione di almeno una sostanza pericolosa comporta un punteggio pari a zero; - la sostituzione di almeno tre sostanze pericolose con sostanze meno pericolose comporta l'attribuzione di un punteggio pari a 3,5, quella di almeno due sostanze, l'attribuzione di un punteggio pari a 2,5, quella di una sola sostanza, un punteggio pari a 1,5; l'assenza di sostanze pericolose nell'esercizio "precedente" o la mancata sostituzione di almeno una sostanza pericolosa comporta un punteggio pari a zero; - qualora il programma sia di ammodernamento e l'impresa operi all'interno di un'Area Naturale Protetta (G.U. n. 141 del 19.6.97), il punteggio sopra individuato viene attribuito assegnando 7 punti per l'eliminazione di almeno due sostanze e 5 punti per l'eliminazione di una sola sostanza pericolosa; 5 punti per la sostituzione di almeno tre sostanze pericolose con sostanze meno pericolose, 3,5 punti per la sostituzione di due sostanze pericolose e 2,5 punti per la sostituzione di una sola sostanza pericolosa; e' confermata l'attribuzione di un punteggio pari a zero in assenza di sostanze pericolose nell'esercizio "precedente" o nel caso di mancata eliminazione o sostituzione di almeno una di tali sostanze; - e' possibile indicare insieme l'eliminazione (C3.2.1) e la sostituzione (C3.2.2) di sostanze pericolose, sommando i relativi punteggi comunque nel massimo di 7 punti. In merito alla "Sezione B", si precisa quanto segue. L'impresa deve indicare, con riferimento alla situazione rilevata nell'esercizio "precedente" ed a quella prevista nel corso dell'esercizio "a regime" nell'unita' produttiva interessata dal programma, i consumi di risorse naturali, l'incidenza dell'energia da fonti rinnovabili derivante da autoproduzione sull'energia totale consumata, le quantita' di rifiuti non pericolosi e di quelli pericolosi prodotti, le prestazioni in termini di scarichi idrici ed emissioni gassose. A tal fine: - l'anno dell'esercizio "precedente" e' l'ultimo esercizio sociale chiuso prima della data di presentazione del Modulo di domanda; - l'esercizio "a regime" e' il primo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata a regime; - le risorse naturali consumate sono quelle idriche totali, l'energia totale e quella da autoproduzione da fonti rinnovabili: * le risorse idriche totali consumate sono espresse in metri cubi; * l'energia totale consumata e' espressa in Tonnellate Equivalenti di Petrolio (T.E.P.); il valore in T.E.P. delle principali fonti energetiche e' riportato in calce alle istruzioni per la compilazione della Scheda Tecnica di cui all'Allegato n. 12; * l'incidenza dell'energia da fonti rinnovabili derivante da autoproduzione rispetto a quella totale consumata, entrambe espresse in T.E.P., e' espressa in punti percentuali; - i rifiuti non pericolosi e quelli pericolosi sono quelli di cui, rispettivamente, agli allegati A e D del D.L.vo 5.2.97, n. 22, pubblicato sul Supplemento Ordinario della G.U.R.I. n. 38 del 15.2.97 e sono espressi in chilogrammi; i non pericolosi includono gli urbani e gli assimilati agli urbani; - le emissioni gassose tendono ad evidenziare l'impatto dell'attivita' dell'unita' produttiva sull'atmosfera; tali dati devono essere forniti esclusivamente dalle imprese i cui impianti o attivita' dell'unita' produttiva interessata dal programma da agevolare sono soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del DPR 203/88 e relativa normativa di integrazione ed attuazione, ed una copia di tale autorizzazione, con esclusione dei nuovi impianti, deve essere allegata alla domanda di agevolazioni; non devono fornire i dati quelle attivita' non autorizzate ai sensi del citato DPR ovvero autorizzate ma per sostanze diverse da ossidi di azoto, biossido di zolfo, polveri, sostanze organiche volatili o dalle sostanze appartenenti alle Tabelle A1, A2 e B del DM 12.7.90; ai fini della compilazione dei relativi punti del questionario occorre tenere presente quanto segue: * tutti i dati da esporre sono espressi in chilogrammi ed indicano la quantita' totale di ciascun inquinante emessa durante l'anno di riferimento; in caso di piu' sostanze appartenenti alla stessa Tabella A1, A2 o B, le quantita' delle stesse vanno sommate; * quattro degli inquinanti interessati dal questionario sono individuati e si tratta degli ossidi di azoto, del biossido di zolfo, delle polveri e delle sostanze organiche volatili; sono poi indicate tre categorie di sostanze appartenenti, rispettivamente, alle Tabelle A1, A2 e B del DM 12.7.90, per ognuna delle quali deve essere indicata la somma delle quantita' delle relative sostanze emesse; * le quantita' annuali di inquinanti emessi devono essere calcolate secondo le istruzioni fornite nel punto B4 della parte descrittiva del business plan; - gli scarichi idrici tendono ad evidenziare l'impatto dell'attivita' dell'unita' produttiva sulla qualita' delle acque pubbliche e sono assoggettati al decreto legislativo n. 152 del 1999 (supplemento G.U. n. 177 del 30.7.99); tali dati devono essere forniti esclusivamente dalle imprese i cui impianti o attivita' utilizzino l'acqua nei processi produttivi, originando scarichi idrici qualificati, ai sensi dell'art. 2, lettera h) del citato decreto legislativo n. 152/99, come scarichi di acque reflue industriali e per i quali l'impresa detenga regolare autorizzazione ai sensi degli artt. 45 e 46 del medesimo decreto legislativo n. 152/99; una copia di tale autorizzazione, con esclusione dei nuovi impianti, deve essere allegata alla domanda di agevolazioni. Quattro degli inquinanti interessati dal questionario sono individuati e sono i solidi sospesi totali e il COD (tabella 3, allegato 5 del citato decreto legislativo), insieme a cadmio e mercurio (tabella 3/A dello stesso allegato 5); gli altri, fino ad un massimo di quattro, sono lasciati alla libera scelta dell'impresa, che potra' indicare quelli la cui riduzione, tra l'esercizio "precedente" e quello "a regime", sia tale da poter concorrere positivamente alla formazione del punteggio ambientale, individuandoli tra i seguenti due gruppi: * arsenico, azoto ammoniacale, cromo totale, fosforo totale, nichel, piombo, rame, solventi clorurati (somma in peso di cloroformio, tetracloruro di carbonio, dicloroetano EDC, diclorometano, dicloropropano, tricloroetilene e percloroetilene) e zinco; * inquinanti di cui alla tabella 3/A dell'allegato n. 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999 diversi dal cadmio e mercurio, limitatamente ai casi in cui l'attivita' svolta sia tra quelle comprese nella prima colonna della medesima tabella 3/A. Per quanto concerne l'attribuzione del punteggio alla "Sezione B" della seconda parte (C3.2) del questionario: - tale sezione puo' consentire di raggiungere un punteggio massimo di sette punti secondo la seguente composizione: 1) consumi: - risorse idriche: 1 punto - energia totale: 0,6 punti - energia da fonti rinnovabili: 0,4 punti 2) inquinamento: - rifiuti: 1 punto - aria: 2 punti - acqua: 2 punti - tutte le quantita' esposte, ad eccezione dell'energia da fonti rinnovabili derivante da autoproduzione (espressa in punti percentuali), sono rapportate, ai fini del calcolo del punteggio, al valore della produzione, espressa in milioni di lire (o in migliaia di euro), di cui al punto "A" del conto economico dell'unita' produttiva redatto secondo le norme del codice civile ovvero, nel caso in cui l'unita' produttiva rappresenti un centro di costo, al valore, sempre espresso in milioni di lire (o in migliaia di euro), di cui alla sommatoria dei costi di produzione dell'unita' produttiva stessa come evidenziati dalla contabilita' gestionale; - qualora una delle due componenti, aria o acqua, del settore inquinamento, in relazione all'attivita' svolta, non sia presente, e' comunque possibile raggiungere il punteggio massimo previsto per il settore "inquinamento" (5 punti) ripartendo il punteggio della componente mancante (2 punti) in proporzione a quelli delle altre due componenti (la componente presente e quella dei rifiuti); qualora non siano presenti entrambe le componenti aria e acqua, solo il 50% del relativo punteggio (50% di 4 punti) viene assegnato attraverso la componente rifiuti. - risorse idriche: una riduzione del consumo "a regime" rispetto a quello "precedente" superiore al 10% comporta l'attribuzione di un punto; una riduzione uguale o inferiore al 10% un punteggio pari a zero; - energia totale: una riduzione del consumo "a regime" rispetto a quello "precedente" superiore al 10% comporta l'attribuzione di 0,6 punti; una riduzione uguale o inferiore al 10% un punteggio pari a zero; - energia da fonti rinnovabili derivante da autoproduzione: un aumento di oltre dieci punti percentuali dell'incidenza "a regime" sul totale di energia consumata rispetto a quella "precedente" comporta un punteggio pari a 0,4; un aumento uguale o inferiore a dieci punti percentuali un punteggio pari a zero; nel caso in cui l'energia da fonti rinnovabili costituisca nell'esercizio "a regime" non meno dell'85% del totale dell'energia consumata, viene comunque attribuito un punteggio pari ad 1, indipendentemente dal dato "precedente", comprensivo del punteggio di 0,6 relativo all'energia totale, che viene cosi' assegnato indipendentemente dalle relative variazioni indicate; - rifiuti pericolosi e non pericolosi: dette Rp ed Rnp, rispettivamente, la riduzione della produzione "a regime" di rifiuti pericolosi e non pericolosi rispetto a quella "precedente": * se vengono prodotti solo rifiuti pericolosi: - se e' Rp>20%, viene attribuito un punteggio pari a uno - se e' 10% - se e' Rp(< o =)10%, viene attribuito un punteggio pari a zero * se vengono prodotti solo rifiuti non pericolosi: - se e' Rnp>25%, viene attribuito un punteggio pari a uno - se e' 15% - se e' Rnp(< o =)15%, viene attribuito un punteggio pari a zero * se vengono prodotti sia rifiuti pericolosi che non pericolosi: - se e' Rp>10% e Rnp>15%, viene attribuito un punteggio pari a uno - se e' Rp>10% e Rnp(< o =)15%, viene attribuito un punteggio pari a 0,6 - se e' Rp(< o =)10% e Rnp>15%, viene attribuito un punteggio pari a 0,4 - se e' Rp(< o =)10% e Rnp(< o =)15%, viene attribuito un punteggio pari a zero; - aria: le riduzioni di inquinante che determinano l'attribuzione di un punteggio diverso da zero, variabili con il tipo di inquinante, sono le seguenti: * ossidi di azoto: >10% * biossido di zolfo, polveri e sostanze organiche volatili: >20% * altri inquinanti (Tabelle A1, A2 e B DM 12.7.90): >15%; una riduzione superiore alla soglia per quattro o piu' inquinanti comporta l'attribuzione di un punteggio pari a 2; una riduzione superiore alla soglia per tre, due o un inquinante comporta l'attribuzione di un punteggio pari, rispettivamente, a 1,5, 1 o 0,5; la riduzione superiore alla soglia per nessuno degli inquinanti comporta l'attribuzione di un punteggio pari a zero; - acqua: una riduzione superiore al 15% per quattro o piu' inquinanti comporta l'attribuzione di un punteggio pari a 2; una riduzione superiore al 15% per tre, due o un inquinante comporta l'attribuzione di un punteggio pari, rispettivamente, a 1,5, 1 o 0,5; la riduzione superiore alla soglia per nessuno degli inquinanti comporta l'attribuzione di un punteggio pari a zero. Ciascuna mancata o incompleta indicazione dei suddetti dati relativi, a seconda dei casi, alle Sezioni A o B viene considerata come non espressa e non concorre, pertanto, alla determinazione del punteggio dell'indicatore ambientale. L'impresa deve tenere a disposizione, per eventuali controlli e/o ispezioni, la documentazione idonea a comprovare i dati e/o le informazioni fornite attraverso il questionario di cui si tratta. Ciascun dato e/o informazione non comprovato determina la corrispondente attribuzione di un punteggio pari a zero. 6.7 Il punteggio che il programma consegue e che determina la posizione dello stesso in graduatoria e' ottenuto sommando algebricamente i valori dei suddetti indicatori normalizzati (si veda l'Appendice, Formula n. 3). Per i programmi utilmente collocati in graduatoria, il Ministero adotta i decreti di concessione provvisoria e li invia alle imprese interessate, alle banche concessionarie e, in presenza di beni acquisiti o da acquisire in locazione finanziaria, agli istituti collaboratori. Il decreto di concessione, oltre ad indicare l'impresa beneficiaria, la tipologia del programma agevolato e l'ubicazione dell'unita' produttiva, indica, separatamente per i beni acquistati direttamente dall'impresa e per quelli acquisiti in locazione finanziaria, gli investimenti ammessi alle agevolazioni suddivisi per capitolo di spesa, l'ammontare delle agevolazioni totali e di ciascuna delle due o, secondo il caso, tre quote. Il decreto stabilisce, inoltre, a carico dell'impresa titolare, i seguenti obblighi: a) di dichiarare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, di non aver ottenuto dopo la presentazione della domanda di agevolazioni o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque di rinunciare ad ottenere, per i beni del programma oggetto della concessione, agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche; b) di ottemperare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, ad eventuali condizioni particolari specificatamente indicate nel decreto medesimo; c) di non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate, prima di cinque anni dalla relativa data di entrata in funzione; d) di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro; e) di ultimare il programma entro 24 o, secondo il caso, 48 mesi dalla data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, fatti salvi i minori termini eventualmente previsti per consentire |
| l'ammissibilita' del programma medesimo al cofinanziamento comunitario (si veda il precedente punto 2.6); f) di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di ultimazione del programma e, nel caso di programma che preveda l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni in locazione finanziaria, di trasmettere copia dell'ultimo verbale di consegna dei beni; g) di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di entrata a regime degli impianti; h) di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario; i) di non modificare, nel corso di realizzazione del programma agevolato, l'attivita' economica alla quale sono destinati gli investimenti del programma stesso con conseguente inquadramento in una "divisione" (due cifre) della Classificazione ISTAT '91 diversa da quella indicata al punto B4.2 della Scheda Tecnica, come eventualmente modificata in sede istruttoria; l) di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, il tutto maggiorato degli interessi legali, a seguito di provvedimenti di revoca da parte del Ministero, o dei soli interessi legali in tutti gli altri casi, interessi da calcolare per il periodo intercorrente dalla data delle erogazioni alla data della restituzione. 6.8 Il Ministero si riserva di sottoporre a verifica a consuntivo il valore degli indicatori suscettibili di subire variazioni al fine di evidenziarne gli eventuali scostamenti in diminuzione rispetto a quelli posti a base per la formazione delle graduatorie. Qualora il valore del singolo indicatore subisca uno scostamento in diminuzione superiore a 30 punti percentuali ovvero la media degli scostamenti in diminuzione degli indicatori interessati superi i 20 punti percentuali (si veda anche il successivo punto 9.1), le agevolazioni concesse vengono revocate. Ai fini della verifica a consuntivo: - l'ammontare attualizzato del capitale proprio effettivamente destinato al programma e' accertato dalla banca concessionaria, secondo i criteri e le modalita' indicati al precedente punto 6.2, con riferimento alla data immediatamente successiva a quella di ultimazione del programma; qualora l'impresa intenda far valere gli utili e/o gli ammortamenti anticipati accantonati negli anni solari di realizzazione del programma, e dal bilancio approvato o dalla dichiarazione dei redditi presentata dell'esercizio relativo alla chiusura del programma risultino perdite tali da ridurre l'ammontare del capitale proprio investito in modo da determinare uno scostamento superiore ai limiti consentiti, deve, al fine di mantenere le agevolazioni concesse, comprovare di avere ripianato le perdite, almeno per quanto necessario ai fini dello scostamento medesimo, entro il trentesimo giorno successivo a quello fissato dalla normativa fiscale per la dichiarazione dei redditi relativa al suddetto esercizio, con le modalita' previste dal codice civile ed attraverso le contabili bancarie dei relativi versamenti da parte dei soci; - la data di ultimazione del programma e' quella relativa all'ultimo dei titoli di spesa ammissibili ovvero, per i beni in leasing, e' quella relativa all'ultimo verbale di consegna dei beni; per i programmi che comprendono sia beni in leasing che beni acquistati direttamente dall'impresa, la data di ultimazione coincide con l'ultima delle suddette date; nel caso in cui, per i beni in leasing, la data del primo titolo di spesa ammissibile e, quindi, quella di avvio a realizzazione del programma, sia successiva alla data di consegna dei beni, per ultimazione del programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile, in analogia ai programmi con soli beni acquistati direttamente dall'impresa; in tal caso la dichiarazione relativa all'ultimazione del programma, di cui all'art. 6, comma 10 del regolamento, non e' sostituita dalla copia del verbale di consegna dei beni bensi' dalla stessa dichiarazione resa, con le previste modalita', dall'istituto collaboratore (si veda anche il precedente punto 6.7, lettera f); - il numero di occupati attivati dal programma e' rilevato con riferimento all'esercizio "a regime", con gli stessi criteri di cui al precedente punto 6.3; - i dati utili per la verifica dell'indicatore ambientale vengono rilevati: * con riferimento ai valori rilevati nel corso dell'esercizio "a regime", per quanto attiene l'eliminazione o la sostituzione di sostanze pericolose, i consumi di risorse naturali, l'incidenza dell'energia da fonti rinnovabili derivante da autoproduzione sull'energia totale consumata, le quantita' di rifiuti non pericolosi e di quelli pericolosi prodotti, le prestazioni in termini di scarichi idrici ed emissioni gassose, nonche' il valore della produzione dello stesso esercizio; * alla data di chiusura dell'esercizio "a regime", per quanto attiene l'ottenimento della certificazione EMAS o ISO 14001; - la data di entrata in funzione del programma coincide, convenzionalmente, con quella di ultimazione; qualora l'impresa dichiari piu' date di entrata in funzione, per blocchi funzionalmente autonomi, tali date hanno validita' solo ai fini della condizione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) del regolamento (si veda anche il successivo punto 8.1); - la data di entrata a regime rappresenta il momento in cui tutti i fattori della produzione oggetto del programma medesimo si integrano tra loro e con gli eventuali impianti preesistenti raggiungendo gli obiettivi previsti, soprattutto con riferimento ai livelli occupazionali; la data di entrata a regime si intende comunque convenzionalmente raggiunta, ai fini delle verifiche a consuntivo, qualora non intervenuta prima, dodici mesi dopo l'entrata in funzione del programma; - l'esercizio "a regime" e' quello del primo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata a regime; - l'investimento complessivo da computare ai fini degli indicatori nn. 1 e 2 del precedente punto 6.1 e' il minore tra quello attualizzato ammesso in via definitiva e quello attualizzato ammesso in via provvisoria.
7 - EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
7.1 Le agevolazioni concesse per ciascun programma vengono rese disponibili dal Ministero in due o tre quote annuali uguali alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali al trentunesimo giorno dalla pubblicazione nella G.U.R.I. delle graduatorie, ovvero per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea, al trentunesimo giorno dal provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativo agli esiti di detta notifica di cui al precedente punto 2.6; in particolare, la detta disponibilita' avviene in due quote, qualora il programma da agevolare venga ultimato entro i 24 mesi successivi alla data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni e l'impresa ne abbia fatta esplicita richiesta nella Scheda Tecnica, in tre quote negli altri casi. Sono esclusi dalla possibilita' di richiedere due quote i predetti programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea. Il Ministero accredita tali quote presso i conti correnti aperti dalle banche concessionarie, uno per ciascuna banca, quando risulta verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa per la successiva erogazione alle imprese o agli istituti collaboratori, ivi inclusa quella concernente il versamento e/o l'accantonamento di una quota proporzionale di capitale proprio (vedasi precedente punto 6.2). A tal fine le banche concessionarie trasmettono periodicamente al Ministero l'elenco dei programmi agevolati per i quali, a seguito di richiesta di erogazione da parte delle imprese o degli istituti collaboratori interessati, hanno verificato con esito positivo le condizioni per l'erogazione medesima. L'inserimento del singolo programma nell'elenco puo' avvenire qualora sia trascorso il trentunesimo giorno dalla concessione provvisoria delle agevolazioni, per la prima quota, e non meno di uno e due anni da detto termine, rispettivamente, per la seconda e terza quota. La trasmissione degli elenchi avviene con cadenza quindicinale, alla meta' ed alla fine di ciascun mese. Tali elenchi riguardano tutte le richieste esaminate favorevolmente entro le scadenze fissate. Al ricevimento degli elenchi, il Ministero provvede nei tempi piu' solleciti ad accreditare, presso i predetti conti, le quote di contributo richieste ovvero a comunicare i nominativi delle imprese per le quali non e' possibile procedere all'erogazione. Tali somme sono quindi erogate alle imprese o agli istituti collaboratori entro cinque giorni lavorativi dall'intervenuto accreditamento. L'impresa puo' provvedere tempestivamente ai propri adempimenti, cosi' da attivare le suddette procedure di erogazione della singola quota fin dallo stesso giorno della disponibilita'. 7.2 Nel caso in cui il programma preveda, in tutto o in parte, l'acquisizione di beni in locazione finanziaria, le singole erogazioni vengono richieste alla banca concessionaria dall'istituto collaboratore e, separatamente, anche dall'impresa, ciascuno per la parte di contributo relativo alle spese ammesse e sostenute di propria competenza, e vengono disposte in favore del richiedente. L'istituto collaboratore, a partire dalla prima erogazione, trasferisce all'impresa il contributo nell'arco del quinquennio successivo alla data di decorrenza di ciascun contratto, indipendentemente dalla durata dello stesso; cio' avviene per rate semestrali posticipate determinate sulla base dell'ammontare di ciascuna quota di contributo erogata. Nel caso di investimenti realizzati con piu' contratti di locazione, la quota di contributo erogata andra' attribuita prioritariamente ai contratti gia' entrati in decorrenza, a partire dal primo, nel limite del contributo relativo a ciascun contratto medesimo. Il primo trasferimento comprende le eventuali quote di contributo relative ai semestri gia' scaduti e gli interessi sulle erogazioni gia' effettuate dalla banca concessionaria, calcolati con capitalizzazione annua al tasso previsto dalle disposizioni vigenti in vigore al momento delle singole erogazioni stesse, per il periodo intercorrente tra la data di valuta di ciascuna erogazione e quella dell'effettivo trasferimento. I successivi trasferimenti comprenderanno anche gli interessi maturati nel semestre sul residuo contributo, calcolati con capitalizzazione annua al detto tasso vigente al momento delle singole erogazioni. 7.3 Ciascuna erogazione in favore dell'impresa o dell'istituto collaboratore avviene per stato d'avanzamento, ad eccezione della prima, che puo', a richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rilasciata in stretta conformita' allo schema di cui all'Allegato n. 24, sottoscritta con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma del/dei sottoscrittore/i, pena il non accoglimento della stessa. Dette garanzie possono essere prestate dalle banche e dalle imprese di assicurazioni autorizzate, rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993 e del decreto legislativo n. 175/1995, nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993. Qualora la garanzia sia rilasciata dalla medesima banca concessionaria, la firma puo' non essere autenticata e possono essere omessi i poteri di firma. Ai fini delle erogazioni per stato d'avanzamento, l'impresa o l'istituto collaboratore, fermo restando quanto indicato al precedente punto 6.2 in merito al proporzionale versamento del capitale proprio e le eventuali condizioni poste dal decreto di concessione provvisoria, deve avere sostenuto: - nel caso di due erogazioni: almeno la meta' della spesa approvata di rispettiva competenza per la prima erogazione ed il totale della stessa, come eventualmente aggiornato a seguito dell'ultimazione del programma, per la seconda; - nel caso di tre erogazioni: almeno un terzo della spesa approvata di rispettiva competenza per la prima erogazione, almeno i due terzi per la seconda ed il totale della stessa, come eventualmente aggiornato a seguito dell'ultimazione del programma, per la terza. In ogni caso il raggiungimento, alla data della disponibilita', di uno stato d'avanzamento superiore a quello corrispondentemente necessario, non puo' dare luogo ad una erogazione superiore a quella predeterminata, ne' il raggiungimento del necessario stato d'avanzamento prima della data della disponibilita', puo' dare luogo ad un'erogazione anticipata. Nei casi di riduzione del programma di spesa, prima di procedere all'erogazione delle quote residue in favore, secondo il caso, dell'impresa o dell'istituto collaboratore, la banca concessionaria procede al ricalcolo della singola quota costante erogabile. Qualora l'impresa debba comunque restituire quote di contributo gia' erogate, la stessa puo' attivare, in alternativa alla detrazione delle somme, di cui all'art. 8, comma 5 del regolamento, una procedura di compensazione. A tal fine, e' necessario che l'impresa medesima ne faccia esplicita richiesta alla banca concessionaria e che la stessa non abbia provveduto alla restituzione all'atto della prima erogazione utile successiva. In tale ultima circostanza, la banca concessionaria richiede al Ministero la quota spettante al netto dell'importo, in linea capitale, che l'impresa stessa deve restituire. I relativi interessi e le eventuali maggiorazioni sono trattenute dalla banca al momento dell'erogazione e successivamente restituite al Ministero. Detti interessi sono computati dal momento dell'erogazione all'impresa delle somme non dovute, comprensive delle eventuali relative maggiorazioni, fino alla data della valuta della prima erogazione utile successiva. 7.4 Ai fini di ciascuna erogazione, l'impresa, per i beni acquistati o realizzati direttamente, e/o l'istituto collaboratore, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, trasmettono alla banca concessionaria la relativa richiesta/dichiarazione secondo gli schemi di cui rispettivamente agli Allegati nn. 25a o 25b, con allegata la documentazione di cui all'Allegato n. 26 e, limitatamente all'ultima erogazione (la seconda o la terza), qualora non gia' presentata, la documentazione finale di spesa e le dichiarazioni di cui al successivo punto 8.4. La richiesta di erogazione avanzata dall'istituto collaboratore deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'impresa, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 25c, concernente le spese ed i relativi beni cui si riferisce la richiesta di erogazione medesima. Con dette richieste l'impresa e/o l'istituto collaboratore dichiarano l'importo delle spese sostenute per le opere realizzate e/o i macchinari, impianti e attrezzature acquistati, distinto per capitolo di spesa, espresso in lire o in euro ed in percentuale del programma di investimenti approvato per la parte di rispettiva competenza, alla data cui si riferisce lo stato d'avanzamento anche finale; a tal fine si fa riferimento alla data dell'effettivo pagamento delle fatture e degli altri titoli di spesa. I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unita' produttiva interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa documentato costituisce acconto e di quelli acquistati con contratti "chiavi in mano". In relazione alle spese cui si riferisce la richiesta/dichiarazione di erogazione per stato d'avanzamento, si precisa che le stesse non possono comprendere quelle che la banca concessionaria ha ritenuto non ammissibili, indicandole nella comunicazione di cui al precedente punto 5.8; si precisa altresi' che, contestualmente alla richiesta di erogazione per stato d'avanzamento, l'impresa deve riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura "Spesa di £./euro ...... dichiarata per la ...(prima, seconda, terza)... erogazione del prog. n. ....../n. bando... ex L. 488/92". 7.5 Entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla data di presentazione della documentazione e, comunque, non prima della data della disponibilita', la banca concessionaria, dopo aver accertato la vigenza dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, la completezza e la pertinenza al programma agevolato della documentazione esibita dall'impresa stessa o dall'istituto collaboratore e la corrispondenza tra la percentuale dello stato d'avanzamento dichiarata e quella necessaria per l'erogazione, inserisce il programma nell'elenco di cui al punto 7.1, sempre che, in relazione alla documentazione finale di spesa ed alle dichiarazioni di cui ai successivi punti 8.2 e 8.4, non emergano elementi tali da condurre ad una sensibile riduzione del contributo concesso in via provvisoria. In tale ultimo caso la banca concessionaria eroga l'ultima quota dopo aver proceduto al ricalcolo della singola quota erogabile. 7.6 Nel caso in cui, al momento dell'erogazione dell'ultima quota, la concessione definitiva non sia stata emanata, la quota stessa e' ridotta del 10% del contributo totale concesso, da conguagliare successivamente alla concessione definitiva medesima. 7.7 E' consentito che l'impresa titolare delle agevolazioni rilasci regolare procura speciale all'incasso o cessione di credito in relazione alle agevolazioni medesime. A tal fine: - sia la procura speciale all'incasso che la cessione di credito non possono essere rilasciate in favore della banca concessionaria incaricata dell'istruttoria ne' dei propri istituti collaboratori; cio' in considerazione della commistione di interessi contrastanti che verrebbe in tal caso a determinarsi in capo a tali soggetti a causa della sovrapposizione di compiti da un canto di natura pubblicistica e dall'altro di natura privatistica; - e' consentito che cio' avvenga in favore di quei soggetti che non svolgono funzioni con incidenza diretta nel procedimento di concessione ed erogazione di cui si tratta e, quindi, anche le altre banche concessionarie ed i relativi istituti collaboratori, questi ultimi, naturalmente, purche' non siano contemporaneamente collaboratori della banca concessionaria incaricata dell'istruttoria; - per assicurare snellezza operativa, devono essere notificati al Ministero, per la conseguente presa d'atto, unicamente le cessioni del credito; il Ministero formalizza tale presa d'atto all'impresa cedente ed alla banca concessionaria, condizionandone l'efficacia agli esiti della prevista certificazione antimafia nei confronti del cessionario (con esclusione dei soggetti considerati "pubblici"), certificazione che deve essere acquisita dalla banca concessionaria medesima; in attesa della presa d'atto e, qualora necessaria, degli esiti della certificazione antimafia l'erogazione delle agevolazioni resta sospesa; - le procure speciali all'incasso devono essere notificate dall'impresa cedente unicamente alla banca concessionaria incaricata dell'istruttoria che, previa formale presa d'atto, provvede all'erogazione nei confronti del nuovo soggetto titolato all'incasso.
8 - DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA E CONCESSIONI DEFINITIVE
8.1 Entro un mese dalla data di ricevimento del decreto di concessione provvisoria, per i programmi gia' ultimati a tale data, ovvero entro un mese dalla data di ultimazione del programma e di entrata in funzione degli impianti, per i programmi ultimati successivamente, l'impresa deve inviare alla banca concessionaria le dichiarazioni, di cui all'art. 6, comma 10 del regolamento, attestanti dette date. Le dichiarazioni devono essere rese dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore speciale. In considerazione del fatto che dalla data di entrata in funzione decorre il periodo di cinque anni di cui all'art. 8, comma 1 del regolamento durante il quale i beni agevolati non possono essere distolti dall'uso previsto, pena la revoca totale o parziale delle agevolazioni, e' data facolta' alle imprese, in caso di programmi articolati, per i quali l'entrata in funzione degli impianti puo' anche in parte precedere l'ultimazione del programma, di rendere piu' dichiarazioni di entrata in funzione, relative a blocchi di investimento funzionalmente autonomi. In tale ultimo caso l'impresa deve individuare, con ciascuna dichiarazione, i beni del relativo blocco funzionalmente autonomo, facendo anche riferimento ai relativi numeri di identificazione riportati nell'elenco di cui al precedente punto 3.10. Ai fini di cui sopra, la data di ultimazione del programma e' quella definita al precedente punto 6.8. Per i programmi riguardanti solo beni in locazione finanziaria, ovvero per quelli che ne comprendono parte ed il cui ultimo verbale di consegna e' successivo alla data dell'ultimo titolo di spesa relativo ai beni acquistati direttamente dall'impresa, la dichiarazione attestante la data di ultimazione del programma e' sostituita dall'ultimo verbale di consegna dei beni; l'impresa trasmette contestualmente copia della comunicazione concernente la detta data alla societa' di leasing ai fini del rispetto del termine di cui all'articolo 9, comma 1 del regolamento. 8.2 Dopo l'ultimazione del programma di investimenti e dopo aver effettuato il pagamento delle relative spese, l'impresa beneficiaria delle agevolazioni e/o l'istituto collaboratore, ciascuno per le spese dallo stesso sostenute, trasmette alla banca concessionaria la documentazione comprovante l'effettuazione delle spese stesse. La trasmissione deve avvenire entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione del programma o, per i programmi gia' ultimati alla data di ricevimento del decreto di concessione provvisoria, entro e non oltre sei mesi da quest'ultima data (si veda il precedente punto 8.1 e, per i programmi che possono essere ammessi al cofinanziamento, anche il precedente punto 2.6). Alla scadenza dei sei mesi, in assenza di gravi e giustificati motivi - che, comunque, devono essere rassegnati con congruo anticipo alla banca concessionaria - quest'ultima propone la revoca delle agevolazioni al Ministero il quale procede alla emanazione del conseguente decreto. 8.3 La documentazione di spesa consiste nella copia autentica delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari accompagnate da dichiarazioni liberatorie redatte e sottoscritte da ciascun fornitore secondo lo schema di cui all'Allegato n. 27 o da ulteriori documentazioni che ne comprovino l'avvenuto pagamento, ovvero, ove consentite (si veda l'Allegato n. 7), nelle commesse interne di lavorazione. Le copie autentiche possono essere predisposte anche dalla banca concessionaria, previa esibizione, da parte dell'impresa, dei documenti in originale e copia. In alternativa, la documentazione in argomento puo' consistere in elenchi o in elaborati di contabilita' industriale riepilogativi dei suddetti titoli; in questo caso i titoli devono essere riepilogati per capitolo di spesa e per ciascuno deve essere indicato il numero e la data, il fornitore, una chiara descrizione sufficiente all'univoca individuazione delle singole immobilizzazioni acquisite, la natura della spesa relativa al bene agevolato ed il relativo importo al netto dell'I.V.A.. Gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento, devono comunque essere tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni previsti dal regolamento. Qualora la banca concessionaria non dovesse riscontrare la rispondenza dei predetti elenchi e/o elaborati alle suddette indicazioni, con particolare riferimento alla chiara descrizione delle singole immobilizzazioni acquisite, deve restituire la documentazione di spesa all'impresa o all'istituto collaboratore, dandone, in quest'ultimo caso, comunicazione all'impresa stessa. L'eventuale ripresentazione, secondo le suddette indicazioni, della documentazione di spesa oltre i sei mesi di cui al precedente punto 8.2, puo' dare luogo all'attivazione delle ivi richiamate procedure di revoca delle agevolazioni concesse. Le commesse interne di lavorazione, ove consentite, devono esplicitare l'oggetto della commessa stessa, le date di apertura e chiusura, i materiali impiegati, distinti tra acquisti e prelievi da magazzino, con gli estremi dei documenti di spesa ed il relativo costo, il numero degli addetti impiegati, suddivisi per categoria, e delle rispettive ore di lavorazione ed il relativo costo, le spese generali in misura congrua rispetto ai costi di gestione e, comunque, non superiore al 25% del costo della manodopera utilizzata. Il costo dei materiali prelevati dal magazzino e' quello di inventario, con esclusione di qualsiasi ricarico. Il costo del personale e' determinato in base a quello orario medio, ottenuto dividendo la retribuzione annua media della categoria di appartenenza, comprensiva di oneri sociali, per il numero di ore lavorative annue della categoria medesima, secondo i contratti di lavoro e dedotto il 5% per assenze dovute a cause varie. Alle commesse interne deve essere allegato l'elenco delle fatture di acquisto o dei buoni di prelievo dei materiali, nonche' un prospetto riepilogativo dei dati concernenti le prestazioni di manodopera contenente, per ciascun mese di esecuzione della commessa, il numero degli addetti impiegati, suddiviso per categoria, e quello delle ore prestate, e la relativa valorizzazione oraria. In calce a detto prospetto il legale rappresentante dell'impresa deve attestare, con le modalita' di cui all'art. 4 della legge 4.1.1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni, che le valorizzazioni sono state effettuate sulla base della retribuzione annua media, come in precedenza determinata, e del numero di dipendenti che hanno prestato la loro opera per la realizzazione della commessa. 8.4 La documentazione finale di spesa deve essere solidalmente allegata ad una dichiarazione dell'impresa o, nel caso di programmi comprendenti beni acquisiti in leasing, dell'istituto collaboratore; la documentazione e la rispettiva dichiarazione devono, a tal fine, essere cucite tra loro e devono essere firmate o timbrate a cavallo di ciascuna coppia di fogli prima della firma della dichiarazione medesima. Detta dichiarazione deve essere resa, a seconda dei casi, secondo uno degli schemi seguenti, avendo cura di ricopiare il testo corrispondente al caso ricorrente e omettendo le ipotesi che non ricorrono, onde evitare cancellazioni o abrasioni: * Allegato n. 28, resa dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale, nel caso di programmi con investimenti ammessi in via provvisoria inferiori a tre miliardi di lire ovvero a 1.549.370,70 euro relativi solo a beni acquistati direttamente dall'impresa stessa, * Allegato n. 29, resa dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale, nel caso di programmi con investimenti ammessi in via provvisoria inferiori a tre miliardi di lire ovvero a 1.549.370,70 euro relativi in tutto o in parte a beni acquisiti in locazione finanziaria, * Allegato n. 30, resa dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale, nel caso di programmi con investimenti ammessi in via provvisoria pari o superiori a tre miliardi di lire ovvero a 1.549.370,70 euro relativi solo a beni acquistati direttamente dall'impresa stessa, * Allegato n. 31, resa dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale, nel caso di programmi con investimenti ammessi in via provvisoria pari o superiori a tre miliardi di lire ovvero a 1.549.370,70 euro relativi in tutto o in parte a beni acquisiti in locazione finanziaria, * Allegato n. 32, resa dall'istituto collaboratore, nel caso di programmi con investimenti relativi in tutto o in parte a beni acquisiti in locazione finanziaria. Tali dichiarazioni concernono anche la data di entrata a regime, ancorche' prevista, del programma, cosi' come definita al precedente punto 6.8. 8.5 Entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione finale di spesa e delle dichiarazioni di cui al punto precedente ovvero dell'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per gli accertamenti richiesti dalla normativa, ed in particolare quelli relativi al capitale proprio, le banche concessionarie provvedono a: - verificare la completezza e la pertinenza al programma agevolato della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse dall'impresa e/o dall'istituto collaboratore; - redigere una relazione sullo stato finale del programma di investimenti, secondo gli schemi concordati in sede di convenzione con il Ministero, contenente gli elementi indicati all'art. 9, comma 9 del regolamento, nonche' notizie in merito all'eventuale sussistenza di procedure concorsuali e/o, qualora previsto, di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia; - trasmettere al Ministero la relazione finale, la documentazione finale di spesa - ad eccezione dei programmi la cui spesa ammessa risulta inferiore a tre miliardi di lire ovvero a 1.549.370,70 euro, la cui documentazione viene trattenuta dalle banche concessionarie - e le dichiarazioni di cui al precedente punto 8.4. La documentazione finale di spesa deve essere vistata, punzonata o timbrata a secco dalla banca concessionaria per attestazione della pertinenza e congruita' delle singole spese proposte ed inoltre, qualora la documentazione finale stessa consista nelle copie delle fatture, per attestazione di conformita' delle copie stesse agli originali quietanzati. 8.6 Ricevuta la documentazione finale di spesa ed i relativi allegati da parte della banca concessionaria il Ministero, per i programmi con spesa ammessa in via provvisoria pari o superiore a tre miliardi di lire ovvero a 1.549.370,70 euro, dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti nominando apposite commissioni. Per i programmi la cui spesa ammessa risulta inferiore a tre miliardi di lire ovvero a 1.549.370,70 euro, l'accertamento sulla realizzazione del programma consiste nella verifica della sussistenza e della completezza della relazione finale e delle dichiarazioni di cui al precedente punto 8.5. Sulla base di una relazione monografica riassuntiva degli esiti di detti accertamenti, il Ministero emana il decreto di concessione definitivo, dando disposizioni alla banca concessionaria di erogare quanto ancora dovuto all'impresa, ivi compreso il 10% di cui al precedente punto 7.6. Qualora sia decorso il termine di cui all'art. 10, comma 6 del regolamento, si procede come disciplinato dallo stesso articolo.
9 - REVOCHE
9.1 Il Ministero procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, autonomamente o su segnalazione motivata da parte della banca concessionaria, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa. Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalita'. Con riferimento all'art. 8, comma 1 del regolamento, danno luogo a revoca totale le infrazioni o le inadempienze di cui alle lettere c), c1), e), f) e g); danno luogo a revoca totale o parziale quelle di cui alle lettere a), b) e d). In relazione a quanto indicato alla lettera a) si precisa che il divieto di cumulare le agevolazioni di cui alla legge n. 488/92 con altre, disposte da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da Enti o istituzioni pubbliche, riguarda quelle normative che, non avendo carattere di uniforme generalita' per tutte le imprese e su tutto il territorio nazionale, siano qualificabili come "aiuti di stato" ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato di Roma; tale divieto e' peraltro circoscritto alle sole altre agevolazioni che, tenuto conto delle relative fonti normative, regolamentari o amministrative, siano espressamente riferibili agli stessi singoli beni del medesimo programma per il quale vengono concesse le agevolazioni della legge 488/92 tanto da concorrere alle decisioni dell'impresa in merito alla misura richiesta dell'agevolazione di cui al precedente punto 6.4. Cio' premesso, la revoca delle agevolazioni e' parziale, qualora il cumulo riguardi singoli beni e qualora tale cumulo sia stato oggetto della specifica dichiarazione prevista successivamente alla concessione provvisoria e prima dell'erogazione delle agevolazioni; la revoca e' totale in tutti gli altri casi, in particolare qualora il mancato rispetto venga rilevato nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento, senza che l'impresa ne abbia dato precedente segnalazione. In relazione a quanto indicato alla lettera c1), si precisa che la revoca delle agevolazioni interviene qualora, con riferimento alla data di disponibilita' dell'ultima quota in cui si articola l'agevolazione, l'impresa e/o, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, la societa' di leasing, non siano in condizione di dimostrare di avere sostenuto spese, a fronte del programma approvato, per un importo complessivo, al netto dell'IVA, in misura almeno pari a quella necessaria per poter richiedere la rispettiva prima quota del contributo. Per i programmi "misti" i cui beni sono in parte acquistati direttamente dall'impresa ed in parte acquisiti tramite locazione finanziaria e che, alla data della detta disponibilita', non abbiano raggiunto, per la parte di acquisto diretto e/o per quella in leasing separatamente considerate, lo stato d'avanzamento necessario per la prima erogazione, solo ai suddetti fini e, quindi, non a quelli di erogazione, si puo' fare riferimento ad una dichiarazione dell'impresa attestante lo stato di avanzamento raggiunto dall'intero programma. Si ricorda che la data di disponibilita' della prima quota e' il trentunesimo giorno solare successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana delle relative graduatorie; conseguentemente, l'ultima quota e' disponibile alla stessa data dell'anno seguente, per i programmi che beneficiano delle agevolazioni in due quote, o del secondo anno seguente, per i programmi che beneficiano delle agevolazioni in tre quote. Decorsi trenta giorni dalla data di disponibilita' dell'ultima quota senza che l'impresa abbia autonomamente dimostrato il necessario stato d'avanzamento, la banca concessionaria provvede a contestare formalmente all'impresa medesima il presunto mancato rispetto delle suddette condizioni e ad accertarne l'eventuale sussistenza. Qualora da tale accertamento emerga l'insussistenza delle suddette condizioni, la banca ne da' comunicazione al Ministero per le conseguenti valutazioni e l'eventuale avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni concesse. In talune circostanze e' consentita la modifica da due a tre quote annuali del regime di erogazione, a valle del provvedimento di concessione provvisoria, ove l'impresa interessata ne faccia esplicita richiesta alla banca concessionaria. A tal fine la banca provvedera' a: - verificare che la mancata dimostrazione dello stato di avanzamento dei lavori nei tempi gia' prescritti sia dipesa da cause di forza maggiore, e quindi da circostanze che in nessun modo possano ricondursi alla volonta', a colpa o a negligenza dell'impresa; - accertare la fattibilita' tecnica del programma di investimenti nei tempi massimi prescritti per i casi in cui l'erogazione e' prevista in tre quote annuali; - aggiornare, ove necessario, le proprie risultanze istruttorie tenendo conto del nuovo piano temporale degli investimenti; - acquisire, nei casi previsti dalla legge, la certificazione antimafia nelle forme previste dall'art.5 del D.P.R. n. 252/98 e successive modifiche e integrazioni. Effettuati con esito positivo gli accertamenti indicati, la banca propone al Ministero la modifica del regime di erogazione del contributo, il cui importo non puo' per questo essere aumentato rispetto a quello a suo tempo assentito. Qualora l'impresa beneficiaria abbia gia' fruito della prima erogazione a titolo di anticipazione su presentazione di polizza assicurativa o fideiussione bancaria, l'efficacia della predetta modifica del regime di erogazione del contributo e' subordinata alla sostituzione della polizza/fideiussione stessa con una nuova che tenga conto della modifica medesima ed alla restituzione da parte dell'impresa di una somma pari alla differenza tra quanto gia' erogato a titolo di anticipazione e quanto si sarebbe potuto erogare secondo l'articolazione in tre quote, rivalutata, in relazione a quanto disposto dall'art. 8, comma 6 del regolamento, secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, maggiorando tale somma rivalutata degli interessi legali. In mancanza, si provvedera' alla revoca delle agevolazioni concesse ed alla conseguente escussione della polizza/fideiussione, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 8, comma 1, lettera c1) del regolamento. In relazione a quanto indicato alla lettera d) si precisa che nel caso in cui il programma non venga ultimato entro i termini prescritti, comprensivi di eventuale proroga, la revoca e' parziale e interessa le agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'investimento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati. In relazione a quanto indicato alla lettera f) si precisa che, ai fini del calcolo dello scostamento medio, si determina la somma dei soli scostamenti negativi degli indicatori suscettibili di variazione, e cioe' di quelli di cui ai precedenti punti 6.2, 6.3, 6.5 e 6.6, e la si divide per quattro. L'indicatore di cui al punto 6.5 si intende non suscettibile di variazioni solo nel caso in cui la regione non abbia espresso alcuna priorita' e, pertanto, i punteggi relativi a tutte le combinazioni siano pari a zero; in tal caso, quindi, la somma degli scostamenti negativi si divide per tre. E' altresi' da dividere per tre la somma degli scostamenti negativi per i programmi inseriti nelle graduatorie relative ai "grandi progetti" di cui al precedente punto 6.1, punto i). Si procede alla revoca totale delle agevolazioni allorche' si verifichi anche una sola delle due seguenti ipotesi: 1) anche uno solo degli indicatori subisca uno scostamento superiore ai 30 punti percentuali; 2) la media degli scostamenti, come sopra determinata, superi i 20 punti percentuali. Con riferimento ai programmi di investimento promossi dalle imprese operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda, il mancato raggiungimento del valore minimo dell'indice energetico, di cui al punto 2.4, lettera c), ridotto del 5%, in ciascuno degli anni del previsto quinquennio di mantenimento dei beni, o l'assenza della strumentazione di cui al medesimo punto 2.4, lettera d), rilevata nel detto periodo, comporta la revoca delle agevolazioni, in misura commisurata al periodo di mancato rispetto delle dette condizioni, previa valutazione delle controdeduzioni dell'impresa interessata, secondo i criteri e le modalita' fissati dall'art. 8 del regolamento. Con riferimento ai programmi di investimento promossi dalle imprese di costruzioni che utilizzino stabilmente i beni agevolati per il previsto quinquennio di mantenimento dei beni stessi nell'ambito dei propri cantieri di un'unica regione (si veda il precedente punto 2.5), le agevolazioni sono revocate qualora l'impresa non tenga presso la propria sede operativa della regione interessata l'apposito registro dei beni agevolati nonche' i libri matricola dai quali si desuma inequivocabilmente, con riferimento a ciascun cantiere medesimo, l'ubicazione dei beni stessi ed i livelli occupazionali per ciascun mese. Nei casi di revoca parziale, ai fini della rideterminazione dell'ammontare delle agevolazioni e di quello, secondo il caso, delle due o tre quote, si procede, come per la concessione provvisoria, alla distribuzione per anno solare delle residue spese ammissibili. In tal senso provvedono le banche concessionarie in sede di parere di cui all'art.8 del regolamento. Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare puo' essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare o nel caso in cui si sia gia' provveduto all'erogazione a saldo, viene avviata una procedura di recupero, eventualmente coatto, nei confronti dell'impresa beneficiaria. In caso di recupero conseguente a provvedimenti di revoca, sia attraverso detrazione dalle erogazioni ancora da effettuare che attraverso restituzione da parte dell'impresa, il relativo ammontare e' determinato come indicato al precedente punto 6.7 lettera l). 9.2 Nel caso in cui una o piu' imprese presentino, a fronte del medesimo programma di investimenti, piu' domande di agevolazione a valere sulla stessa graduatoria, anche se per il tramite di piu' banche concessionarie o istituti collaboratori, le domande medesime vengono respinte e le agevolazioni eventualmente concesse ed erogate vengono revocate e recuperate con le modalita' previste dal regolamento. Restano ferme le eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.
10 - MONITORAGGIO
10.1 Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, l'impresa beneficiaria, a partire dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria di cui all'articolo 6, comma 7 del regolamento, provvede ad inviare alla banca concessionaria, entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale fino all'esercizio successivo a quello nel quale ricade la data di entrata a regime del programma agevolato, una dichiarazione resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni. Tale dichiarazione, redatta secondo gli schemi di cui agli Allegati nn. 33a, 33b e 33c, fornisce, in particolare, informazioni sullo stato d'avanzamento del programma e sui dati utili alla determinazione degli eventuali scostamenti degli indicatori di cui ai precedenti punti da 6.2 a 6.6. Il dato relativo allo stato d'avanzamento e' dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del programma. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti puo' determinare, previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse. La banca concessionaria e' tenuta a riscontrare la corrispondenza e/o la compatibilita' dei dati contenuti nella predetta dichiarazione con quelli in proprio possesso.
11 - NORME TRANSITORIE DI PRIMA APPLICAZIONE
11.1 In ottemperanza alle determinazioni della Commissione dell'Unione europea, le domande presentate dall'1.6.1998 al 30.6.1998 nel quarto bando e quelle presentate dal 7.5.1999 al 30.6.1999 nel settimo bando (programmi ammissibili al cofinanziamento ubicati nelle aree dell'obiettivo 2 delle regioni Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Marche e Umbria ed in quelle dell'obiettivo 5b della regione Veneto) - con esclusione di quelle inserite automaticamente o riformulate in uno di tali bandi ai sensi dell'art. 6, comma 8 del regolamento - che siano state istruite positivamente dalle banche concessionarie ma non agevolate, possono essere inserite nelle pertinenti graduatorie relative al solo primo bando utile successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente circolare, mantenendo valide le condizioni di retroattivita' delle spese vigenti con riferimento alla domanda di agevolazioni originaria. Rientrano nelle suddette ipotesi anche le domande dei richiamati bandi agevolate parzialmente a causa della insufficienza delle risorse finanziarie e per le quali non sia stata effettuata alcuna erogazione alla data della istanza di cui nel seguito. A tal fine: - l'impresa interessata, entro la chiusura dei termini di presentazione delle domande del detto primo bando utile, esprime il proprio interesse a tale inserimento trasmettendo una specifica istanza, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 34, alla banca concessionaria che ha redatto l'istruttoria, esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, e, in copia, anche alla regione interessata; qualora la domanda originaria sia stata agevolata parzialmente, con la detta istanza l'impresa rinuncia alle agevolazioni concesse. Con tale istanza l'impresa rende inefficace la rinuncia all'inserimento automatico della domanda originaria nel primo bando utile successivo eventualmente avanzata. Le istanze trasmesse al di fuori dei detti termini non sono considerate valide e la relativa domanda originaria viene archiviata definitivamente; - la dimensione dell'impresa e' quella determinata alla data della domanda originaria e come dichiarata dall'impresa stessa nella relativa Scheda Tecnica; - per tali programmi le eventuali agevolazioni vengono calcolate sulla base delle nuove misure agevolative massime approvate dalla Commissione europea di cui all'Allegato n. 1; - il programma viene considerato nella medesima configurazione gia' oggetto di istruttoria da parte della banca concessionaria; non e' consentito, ai fini della formazione della graduatoria, che l'impresa vi apporti nessuna modifica; - insieme alla suddetta manifestazione di interesse l'impresa deve fornire gli elementi utili per il calcolo dell'indicatore ambientale di cui al precedente punto 6.6, ivi inclusi quelli richiesti dal punto B4 della parte descrittiva del business plan di cui all'Allegato n. 6, e quelli utili per la verifica di un adeguato apporto di capitale proprio per la realizzazione del programma di investimenti, fermo restando che tale apporto, ai fini dell'ammissione alle agevolazioni della domanda, non puo' comunque essere inferiore, in termini nominali, al 25% dell'investimento ammissibile come specificato ai precedenti punti 2.1 e 6.2; in merito a tale apporto si veda anche quanto disciplinato al precedente punto 6.2 in merito ai programmi ultimati prima del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni; - alla detta istanza, pena l'invalidita' della stessa, deve essere allegata la garanzia di cui al precedente punto 5.3 (ricevuta del versamento o polizza/fideiussione), il cui ammontare progressivo deve essere rapportato all'entita' degli investimenti non attualizzati del programma a suo tempo ritenuti ammissibili dalla banca concessionaria e comunicati all'impresa interessata con la comunicazione di cui al punto 5.8 ed all'allegato n. 15 della circolare ministeriale n. 234363 del 20.11.97. Al ricevimento della predetta istanza e dei richiamati allegati, la banca concessionaria provvede a verificarne la completezza e la conformita' rispetto a quanto sopra indicato nonche' la rispondenza del programma alle nuove disposizioni introdotte dalla presente circolare, fatta eccezione per la decorrenza delle spese ammissibili, ed a trasmetterne le risultanze al Ministero ai fini della formazione delle graduatorie. Alle predette domande del quarto e del settimo bando non si applicano le disposizioni relative alle modalita' di pagamento in contanti dei titoli di spesa ed alla non ammissibilita' degli stessi di importo inferiore ad un milione di lire (516,46 euro) di cui al precedente punto 3.9.
Roma, 14 luglio 2000 Il Ministro: LETTA |
| ----> Vedere Allegati da pag. 69 a pag. 171 del S.O. <---- |
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