Gazzetta n. 173 del 26 luglio 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 19 luglio 2000 |
Revoca delle somme di L. 1.225.315, L. 896.560 e L. 2.053.770 di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 768 di rep. del 2 ottobre 1992, concernente la ripartizione dei fondi gia' assegnati alla regione Liguria con ordinanza n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991 per interventi urgenti relativi a danni causati dal maltempo dal giugno 1990 al gennaio 1991, relativamente ai comuni di Cervo, Chiusavecchia e Pontedassio. (Ordinanza n. 3069). |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000 recante la delega delle funzioni in materia di coordinamento della protezione civile e di organizzazione, funzionamento e attivita' del Servizio sismico nazionale, al Ministro dell'interno; Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti; Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile; Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 768 di rep. del 2 ottobre 1992 con il quale sono stati ripartiti i fondi gia' assegnati alla regione Liguria con ordinanza n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991 e sono state assegnate le somme di L. 60.000.000, 50.000.000 e 100.000.000 rispettivamente ai comuni di Cervo, Chiusavecchia e Pontedassio, per interventi urgenti relativi a danni causati dal maltempo dal giugno 1990 al gennaio 1991; Vista la nota n. 1415 del 10 marzo 2000, con la quale il comune di Cervo ha espresso l'assenso al recupero della somma di L. 1.225.315 quale economia di bilancio; Vista la nota n. 615 del 21 marzo 2000, con la quale il comune di Chiusavecchia ha comunicato che la somma residua di L. 896.560 deve essere considerata una economia di bilancio; Vista la nota n. 1055 del 26 aprile 2000, con la quale il comune di Pontedassio ha comunicato che l'importo residuo di L. 2.053.770 e' da considerarsi economia di bilancio; Considerato che le suddette economie risultano tuttora disponibili sul capitolo 9345 del centro di responsabilita' amministrativa n. 20 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi; Dispone: Art. 1. 1. Per le motivazioni indicate in premessa, sono revocate le somme di L. 1.225.315, L. 896.560 e L. 2.053.770, assegnate rispettivamente ai comuni di Cervo, Chiusavecchia e Pontedassio con il decreto del Ministro per il coordinamente della protezione civile n. 768 di rep. del 2 ottobre 1992. 2. Le somme di cui al comma precedente saranno utilizzate ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 luglio 2000 Il Ministro: Bianco |
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