Gazzetta n. 173 del 26 luglio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 3 marzo 2000, n. 206
Regolamento recante norme attuative dell'articolo 9, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante: "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza".

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE

Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza";
Visto, in particolare, l'articolo 9, comma 2, della citata legge n. 285 del 1997, il quale prevede la definizione, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale, delle funzioni delle prefetture competenti per territorio per il sostegno e l'assistenza ai comuni commissariati, ricompresi negli ambiti territoriali di intervento di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 285 del 1997;
Visto l'articolo 2, comma 1, della legge n. 285 del 1997, contenente il riferimento ai comuni commissariati ai sensi dell'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;
Visto il citato articolo 15-bis della legge n. 55 del 1990;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per l'esame degli atti normativi, reso nell'adunanza del 7 giugno 1999;
Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri dello schema del presente decreto;

A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1

1. Il prefetto, sia d'ufficio che su richiesta della commissione straordinaria di cui all'articolo 15-bis, comma 4, della legge 19 marzo 1990, n. 55, svolge attivita' di assistenza e sostegno ai comuni commissariati ai sensi dello stesso articolo 15-bis, per la tempestiva attuazione dei progetti previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285, avvalendosi anche del personale di cui agli articoli 1 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1990, n. 211.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente regolamento, il prefetto si avvale anche del comitato provinciale o comitato metropolitano della pubblica amministrazione, integrato secondo le modalita' previste dall'articolo 2-bis, comma 2, della legge 19 luglio 1991, n. 216, introdotto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 1994, n. 465, fermo restando l'esercizio della facolta' prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge 12 luglio 1991, n. 203.
3. L'attivita' di assistenza e sostegno di cui al comma 1 si svolge, in particolare, con le seguenti modalita': a) consulenza tecnico-giuridica, nonche' attinente alle scelte di
gestione, in relazione all'attuazione dei progetti di cui al
precedente comma 1; b) indizione di riunioni periodiche e secondo le necessita' con i
componenti della commissione straordinaria ed i soggetti pubblici
e privati di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 285 del
1997, coinvolti nell'attuazione dei progetti di cui al medesimo
articolo, fermo restando l'eventuale esercizio del potere di
vigilanza previsto dall'articolo 27, comma 6, della legge 8 giugno
1990, n. 142; c) verifiche presso le sedi operative in cui sono attuati i progetti,
anche ai fini di cui all'articolo 2 del presente regolamento.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 9 della legge
28 agosto 1997, n. 285, recante: "Disposizioni per la
promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e
l'adolescenza" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20
del 5 settembre 1997:
"Art. 2 (Ambiti territoriali di intervento). - 1. Le
regioni, nell'ambito della programmazione regionale,
definiscono, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'art. 3,
comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ogni tre anni,
gli ambiti territoriali di intervento tenuto conto della
presenza dei comuni commissariati ai sensi dell'art. 15-bis
della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modificazioni, e procedono al riparto economico delle
risorse al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia
degli interventi e la partecipazione di tutti i soggetti
coinvolti. Possono essere individuati, quali ambiti
territoriali di intervento, comuni, comuni associati ai
sensi degli articoli 24, 25 e 26 della legge 8giugno 1990,
n. 142, comunita' montane e province.
2. Gli enti locali ricompresi negli ambiti territoriali
di intervento di cui al comma 1, mediante accordi di
programma definiti ai sensi dell'art. 27 della legge
8 giugno 1990, n. 142, cui partecipano, in particolare, i
provveditorati agli studi, le aziende sanitarie locali e i
centri per la giustizia minorile, approvano piani
territoriali di intervento della durata massima di un
triennio, articolati in progetti immediatamente esecutivi,
nonche' il relativo piano economico e la prevista copertura
finanziaria. Gli enti locali assicurano la partecipazione
delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
nella definizione dei piani di intervento. I piani di
intervento sono trasmessi alle regioni, che provvedono
all'approvazione ed alla emanazione della relativa delibera
di finanziamento a valere sulle quote del Fondo di cui
all'art. 1 ad esse attribuite ai sensi del medesimo art. 1,
comma 3, nei limiti delle disponibilita' assegnate ad ogni
ambito territoriale, entro i successivi sessanta giorni. Le
regioni possono impiegare una quota non superiore al 5 per
cento delle risorse loro attribuite per la realizzazione di
programmi interregionali di scambio e di formazione in
materia di servizi per l'infanzia e per l'adolescenza.
3. Le regioni possono istituire fondi regionali per il
finanziamento dei piani di intervento ad integrazione delle
quote di competenza regionale del Fondo di cui all'art. 1,
nonche' di interventi non finanziati dallo stesso Fondo".
"Art. 9 (Valutazione dell'efficacia della spesa). - 1.
Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano presentano una
relazione al Ministro per la solidarieta' sociale sullo
stato di attuazione degli interventi previsti dalla
presente legge, sulla loro efficacia, sull'impatto sui
minori e sulla societa', sugli obiettivi conseguiti e sulle
misure da adottare per migliorare le condizioni di vita dei
minori nel rispettivo territorio. Qualora entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
regioni non abbiano provveduto all'impegno contabile delle
quote di competenza del Fondo di cui all'art. 1 ed
all'individuazione degli ambiti territoriali di intervento
di cui all'art. 2, il Ministro per la solidarieta' sociale,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, provvede alla ridestinazione dei fondi alle
regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Per garantire la tempestiva attuazione degli
interventi di cui alla presente legge nei comuni
commissariati, il Ministro dell'interno, con proprio
decreto, emanato di concerto con il Ministro per la
solidarieta' sociale, prevede a definire le funzioni delle
prefetture competenti per territorio per il sostegno e
l'assistenza ai comuni ricompresi negli ambiti territoriali
di intervento di cui all'art. 2".
- La legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per
la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre
gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo
1990.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1986, n. 400, recante: "Disciplina
della attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri":
"3. - Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri, prima della loro emanazione".
- Il testo del comma 25 dell'art. 17 della legge
15 maggio 1997 n. 127, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 98/L del 17 maggio 1997, e' il seguente:
"25. - Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in
via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo
e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione di testi
unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al
Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti tipo, accordi e
convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 15-bis
della legge 19 marzo 1990, n. 55, gia' citata nelle note
alle premesse:
"4. - Con il decreto di scioglimento e' nominata una
commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la
quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il
decreto stesso. La commissione e' composta di tre membri
scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in
quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria
o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in
carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale
utile".
- Per il testo del comma 2 dell'art. 2 della legge
28 agosto 1997, n. 285, vedasi nelle note alle premesse.
- Il testo degli articoli 1 e 4 del decreto legislativo
30 luglio 1990, n. 211, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 180 del 3 agosto 1990, e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Per l'espletamento nell'ambito delle
prefetture degli adempimenti di cui all'art. 72 della legge
22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito al comma
dell'art. 15 della legge 26 giugno 1990, n. 162, e'
istituito nella tabella II annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, tra i
profili professionali ricompresi nella settima qualifica
funzionale, il profilo di assistente sociale coordinatore
con la dotazione organica di duecento unita'.
2. Il profilo professionale di cui al comma 1 e'
determinato come da allegato, che fa parte integrante del
presente decreto".
"Art. 4. - 1. Per le esigenze connesse ai compiti
attribuiti dall'art. 15 della legge 26 giugno 1990, n. 162,
il prefetto puo' avvalersi di personale volontario, anche
in concorso con gli assistenti sociali coordinatori di cui
all'art. 1. Il personale volontario sara' utilizzato
mediante apposite convenzioni conformi ad una convenzione
tipo approvata dal Ministro dell'Interno.
2. Per l'espletamento del servizio da parte del
personale volontario e' richiesto il possesso di uno dei
requisiti sottoindicati:
a) appartenenza ad enti, associazioni ed organismi,
che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il
reinserimento sociale dei tossicodipendenti, iscritti negli
albi di cui all'art. 93 della legge 22 dicembre 1975, n.
685, come modificato dall'art. 28 della legge
26 giugno 1990, n. 162, ovvero registrati dalle regioni e
dalle province autonome ai sensi del comma 2 del citato
art. 28;
b) appartenenza ad organizzazioni di volontariato o
ad associazioni delle famiglie con comprovata competenza
nel campo del recupero dei tossicodipendenti;
c) essere in servizio o aver prestato servizio presso
una pubblica amministrazione con mansioni attinenti
all'assistenza e al recupero dei tossicodipendenti, con
particolare riguardo agli assistenti, sociali, agli
psicologi, ai sociologi e al personale docente che abbia
acquisito specifica esperienza ai sensi dell'art. 86, comma
7, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificato
dall'art. 26 della legge 26 giugno 1990, n. 162.
3. Le modalita' per lo svolgimento del servizio da
parte del personale volontario sono determinate con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per
gli affari sociali, e del tesoro, da adottarsi nel termine
di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto".
- Il testo dell'art. 2-bis della legge 19 luglio 1991,
n. 216 (Primi interventi in favore dei minori soggetti a
rischio di coinvolgimento in attivita' criminose),
introdotto dall'art. 5 della legge 27 luglio 1994, n. 465
(Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli
interventi di carattere sociale per l'anno 1994 in favore
degli sfollati dei territori della ex Jugoslavia, dei
minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita'
criminose e del volontariato), e' il seguente:
"Art. 2-bis. - 1. I comitati provinciali e
metropolitani della pubblica amministrazione verificano
l'esecuzione dei progetti finanziati ai sensi dell'art. 3 e
attuano le necessarie forme di assistenza tecnica.
2. Per l'esercizio dei compiti dei comitati di cui al
comma 1, gli stessi sono integrati da un docente
universitario esperto nelle tematiche minorili, da un
rappresentante della regione e dell'A.N.C.I. nonche' da un
rappresentante delle organizzazioni di volontariato, e
delle associazioni operanti nel settore. In caso di
effettuazione di visite autorizzate dal prefetto presso le
sedi ove vengono attuati i progetti, ai membri del comitato
e' attribuito il rimborso delle spese. L'onere relativo e'
valutato in lire 300 milioni, a valere sul Fondo di cui
all'art. 3, comma 1".
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge
12 luglio 1991, n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema di
lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon
andamento dell'attivita' amministrativa), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 1991 e' il
seguente:
"3. - Quando e' necessario ai fini conoscitivi o di
raccordo con le iniziative di altri organismi o delle
amministrazioni locali, il prefetto puo' chiamare a
partecipare alle sedute del comitato rappresentanti delle
organizzazioni sindacali o di categoria piu'
rappresentative, nonche' degli enti locali o di altri
organismi interessati ai problemi da trattare".
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie
locali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del
12 giugno 1990:
"6. - La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di
programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono
svolti da un collegio presieduto dal presidente della
regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e
composto da rappresentanti degli enti locali interessati,
nonche' dal commissario del Governo nella regione o dal
prefetto nella provincia interessata se all'accordo
partecipano amministrazioni statali o enti pubblici
nazionali".



 
Art. 2

1. Il prefetto presenta relazioni semestrali entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno al Ministro per la solidarieta' sociale, nonche' alla regione tramite il commissario del Governo, con le quali informa sull'espletamento dei compiti di cui al presente regolamento, anche al fine della valutazione dell'efficacia della spesa di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 285 del 1997.
2. La medesima relazione viene inviata anche al comitato di sostegno e monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie, istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 1-bis, della citata legge n. 55 del 1990, anche ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 28 luglio 1995, n. 459; alla commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge n. 216 del 1991, nonche' alla commissione centrale per il coordinamento delle attivita' dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza, di cui all'articolo 4, comma 2, della medesima legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 marzo 2000

Il Ministro dell'interno
Bianco

Il Ministro per la solidarieta' sociale
Turco

Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2000
Registro n. 2 Interno, foglio n. 156



Note all'art. 2:
- Per il testo del comma 1 dell'art. 9 della legge
28 agosto 1997, n. 285, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 15-bis
della legge 19 marzo 1990, n. 55:
"1-bis. - Presso il Ministero dell'interno e' istituito
con personale dell'Amministrazione, un comitato di sostegno
e di monitoraggio dell'azione delle commissioni
straordinarie di cui al comma 4 e dei comuni riportati a
gestione ordinaria".
- L'art. 4 del decreto ministeriale 28 luglio 1995, n.
459 (Regolamento recante norme sull'organizzazione e sul
funzionamento del comitato di sostegno e di monitoraggio
dell'azione delle Commissioni straordinarie di cui al comma
4 dell'art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 35,
nonche' dei comuni riportati a gestione ordinaria),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre
1995, cosi' recita:
"Art. 4 (Attivita' di sostegno). - 1. Il Comitato
svolge compiti di sostegno all'azione delle commissioni
straordinarie e dei comuni riportati a gestione ordinaria,
con le seguenti modalita':
consulenza tecnico-giuridica e gestionale;
attivita' di coordinamento dei lavori delle
commissioni straordinarie al fine di determinare una linea
unitaria di intervento negli enti disciolti, attraverso
riunioni periodiche dei componenti delle commissioni
stesse;
incontri informativi con i componenti delle
commissioni straordinarie al fine di determinare una linea
unitaria di intervento in tema di gestione del personale e
di finanza locale nonche' delle ulteriori problematiche di
rilievo che scaturiranno dall'applicazione dei nuovi
provvedimenti legislativi;
interventi presso pubbliche amministrazioni centrali
e regionali per accelerare le procedure amministrative
negli enti disciolti e dei comuni riportati a gestione
ordinaria e dirimere gli eventuali conflitti insorti.
2. In ordine alle predette attivita', il Comitato
svolge una funzione di esame delle problematiche di maggior
rilievo e maggiormente ricorrenti e di determinazione di
indirizzi che dovranno essere seguiti dall'ufficio di cui
al successivo art. 6 nella quotidiana opera di assistenza e
sostegno agli enti locali.
3. Il Comitato esprime altresi' pareri a richiesta del
Ministro e del direttore generale dell'Amministrazione
civile ai fini della diramazione di istruzioni con
carattere di generalita' agli enti locali interessati".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 5, della legge
19 luglio 1991, n. 216 (Primi interventi in favore dei
minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita'
criminose):
"5. I contributi vengono ripartiti sulla base dei
criteri e dei requisiti determinati da apposita commissione
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
con decreto del Ministro per gli affari sociali, il quale
la presiede personalmente o a mezzo di suo delegato, scelto
tra gli esperti o tra funzionari della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. La commissione e composta dal
presidente, da un funzionario della Presidenza del
Consiglio dei Ministri con funzione di segretario, da un
rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, di
grazia e giustizia e della pubblica istruzione, da tre
docenti universitari esperti nelle problematiche dell'eta'
evolutiva designati dal Ministro per gli affari sociali
nonche' da tre rappresentanti delle regioni e tre
rappresentanti dei comuni, designati rispettivamente, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano e dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani. La Commissione formula al Ministro dell'interno
la proposta riguardante la concessione dei contributi
riferiti alle domande presentate".
- Il testo dell'art. 4, comma 2, della sopra citata legge
19 luglio 1991, n. 216, e' il seguente:
"2. Sui progetti esprime il proprio parere la
commissione centrale per il coordinamento delle attivita'
dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e
dei servizi di assistenza, di cui all'art. 13 comma 2, del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, sulla base dei
seguenti criteri:
a) sperimentalita' e concentrazione;
b) localizzazione dei comuni a maggior rischio di
devianza minorile;
c) collegamento anche nella forma della gestione
congiunta - con gli enti locali e con le altre istituzioni
con particolare riferimento all'adempimento dell'obbligo
scolastico;
d) coinvolgimento del privato sociale e del
volontariato organizzato;
e) capacita' di stimolare le risorse locali e le
forze produttive ai problemi della prevenzione del disagio
minorile;
f) idoneita' ad occupare il tempo libero dei bambini
e degli adolescenti offrendo loro alternative all'abbandono
e alla vita di strada anche mediante l'utilizzazione delle
nuove professionalita';
g) soluzioni diverse dalla istituzionalizzazione".



 
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