Gazzetta n. 173 del 26 luglio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 3 marzo 2000, n. 206 |
Regolamento recante norme attuative dell'articolo 9, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante: "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza". |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE
Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza"; Visto, in particolare, l'articolo 9, comma 2, della citata legge n. 285 del 1997, il quale prevede la definizione, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale, delle funzioni delle prefetture competenti per territorio per il sostegno e l'assistenza ai comuni commissariati, ricompresi negli ambiti territoriali di intervento di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 285 del 1997; Visto l'articolo 2, comma 1, della legge n. 285 del 1997, contenente il riferimento ai comuni commissariati ai sensi dell'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni; Visto il citato articolo 15-bis della legge n. 55 del 1990; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127; Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per l'esame degli atti normativi, reso nell'adunanza del 7 giugno 1999; Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri dello schema del presente decreto;
A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1
1. Il prefetto, sia d'ufficio che su richiesta della commissione straordinaria di cui all'articolo 15-bis, comma 4, della legge 19 marzo 1990, n. 55, svolge attivita' di assistenza e sostegno ai comuni commissariati ai sensi dello stesso articolo 15-bis, per la tempestiva attuazione dei progetti previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285, avvalendosi anche del personale di cui agli articoli 1 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1990, n. 211. 2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente regolamento, il prefetto si avvale anche del comitato provinciale o comitato metropolitano della pubblica amministrazione, integrato secondo le modalita' previste dall'articolo 2-bis, comma 2, della legge 19 luglio 1991, n. 216, introdotto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 1994, n. 465, fermo restando l'esercizio della facolta' prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge 12 luglio 1991, n. 203. 3. L'attivita' di assistenza e sostegno di cui al comma 1 si svolge, in particolare, con le seguenti modalita': a) consulenza tecnico-giuridica, nonche' attinente alle scelte di gestione, in relazione all'attuazione dei progetti di cui al precedente comma 1; b) indizione di riunioni periodiche e secondo le necessita' con i componenti della commissione straordinaria ed i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 285 del 1997, coinvolti nell'attuazione dei progetti di cui al medesimo articolo, fermo restando l'eventuale esercizio del potere di vigilanza previsto dall'articolo 27, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142; c) verifiche presso le sedi operative in cui sono attuati i progetti, anche ai fini di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo degli articoli 2 e 9 della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante: "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 5 settembre 1997: "Art. 2 (Ambiti territoriali di intervento). - 1. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, definiscono, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ogni tre anni, gli ambiti territoriali di intervento tenuto conto della presenza dei comuni commissariati ai sensi dell'art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, e procedono al riparto economico delle risorse al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia degli interventi e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. Possono essere individuati, quali ambiti territoriali di intervento, comuni, comuni associati ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 della legge 8giugno 1990, n. 142, comunita' montane e province. 2. Gli enti locali ricompresi negli ambiti territoriali di intervento di cui al comma 1, mediante accordi di programma definiti ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, cui partecipano, in particolare, i provveditorati agli studi, le aziende sanitarie locali e i centri per la giustizia minorile, approvano piani territoriali di intervento della durata massima di un triennio, articolati in progetti immediatamente esecutivi, nonche' il relativo piano economico e la prevista copertura finanziaria. Gli enti locali assicurano la partecipazione delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale nella definizione dei piani di intervento. I piani di intervento sono trasmessi alle regioni, che provvedono all'approvazione ed alla emanazione della relativa delibera di finanziamento a valere sulle quote del Fondo di cui all'art. 1 ad esse attribuite ai sensi del medesimo art. 1, comma 3, nei limiti delle disponibilita' assegnate ad ogni ambito territoriale, entro i successivi sessanta giorni. Le regioni possono impiegare una quota non superiore al 5 per cento delle risorse loro attribuite per la realizzazione di programmi interregionali di scambio e di formazione in materia di servizi per l'infanzia e per l'adolescenza. 3. Le regioni possono istituire fondi regionali per il finanziamento dei piani di intervento ad integrazione delle quote di competenza regionale del Fondo di cui all'art. 1, nonche' di interventi non finanziati dallo stesso Fondo". "Art. 9 (Valutazione dell'efficacia della spesa). - 1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano una relazione al Ministro per la solidarieta' sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia, sull'impatto sui minori e sulla societa', sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita dei minori nel rispettivo territorio. Qualora entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni non abbiano provveduto all'impegno contabile delle quote di competenza del Fondo di cui all'art. 1 ed all'individuazione degli ambiti territoriali di intervento di cui all'art. 2, il Ministro per la solidarieta' sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla ridestinazione dei fondi alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Per garantire la tempestiva attuazione degli interventi di cui alla presente legge nei comuni commissariati, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale, prevede a definire le funzioni delle prefetture competenti per territorio per il sostegno e l'assistenza ai comuni ricompresi negli ambiti territoriali di intervento di cui all'art. 2". - La legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 1990. - Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1986, n. 400, recante: "Disciplina della attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri": "3. - Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri, prima della loro emanazione". - Il testo del comma 25 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98/L del 17 maggio 1997, e' il seguente: "25. - Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in via obbligatoria: a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione di testi unici; b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica; c) sugli schemi generali di contratti tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri". Note all'art. 1: - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, gia' citata nelle note alle premesse: "4. - Con il decreto di scioglimento e' nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione e' composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile". - Per il testo del comma 2 dell'art. 2 della legge 28 agosto 1997, n. 285, vedasi nelle note alle premesse. - Il testo degli articoli 1 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1990, n. 211, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1990, e' il seguente: "Art. 1. - 1. Per l'espletamento nell'ambito delle prefetture degli adempimenti di cui all'art. 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito al comma dell'art. 15 della legge 26 giugno 1990, n. 162, e' istituito nella tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, tra i profili professionali ricompresi nella settima qualifica funzionale, il profilo di assistente sociale coordinatore con la dotazione organica di duecento unita'. 2. Il profilo professionale di cui al comma 1 e' determinato come da allegato, che fa parte integrante del presente decreto". "Art. 4. - 1. Per le esigenze connesse ai compiti attribuiti dall'art. 15 della legge 26 giugno 1990, n. 162, il prefetto puo' avvalersi di personale volontario, anche in concorso con gli assistenti sociali coordinatori di cui all'art. 1. Il personale volontario sara' utilizzato mediante apposite convenzioni conformi ad una convenzione tipo approvata dal Ministro dell'Interno. 2. Per l'espletamento del servizio da parte del personale volontario e' richiesto il possesso di uno dei requisiti sottoindicati: a) appartenenza ad enti, associazioni ed organismi, che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, iscritti negli albi di cui all'art. 93 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificato dall'art. 28 della legge 26 giugno 1990, n. 162, ovvero registrati dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del comma 2 del citato art. 28; b) appartenenza ad organizzazioni di volontariato o ad associazioni delle famiglie con comprovata competenza nel campo del recupero dei tossicodipendenti; c) essere in servizio o aver prestato servizio presso una pubblica amministrazione con mansioni attinenti all'assistenza e al recupero dei tossicodipendenti, con particolare riguardo agli assistenti, sociali, agli psicologi, ai sociologi e al personale docente che abbia acquisito specifica esperienza ai sensi dell'art. 86, comma 7, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificato dall'art. 26 della legge 26 giugno 1990, n. 162. 3. Le modalita' per lo svolgimento del servizio da parte del personale volontario sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari sociali, e del tesoro, da adottarsi nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto". - Il testo dell'art. 2-bis della legge 19 luglio 1991, n. 216 (Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose), introdotto dall'art. 5 della legge 27 luglio 1994, n. 465 (Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi di carattere sociale per l'anno 1994 in favore degli sfollati dei territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose e del volontariato), e' il seguente: "Art. 2-bis. - 1. I comitati provinciali e metropolitani della pubblica amministrazione verificano l'esecuzione dei progetti finanziati ai sensi dell'art. 3 e attuano le necessarie forme di assistenza tecnica. 2. Per l'esercizio dei compiti dei comitati di cui al comma 1, gli stessi sono integrati da un docente universitario esperto nelle tematiche minorili, da un rappresentante della regione e dell'A.N.C.I. nonche' da un rappresentante delle organizzazioni di volontariato, e delle associazioni operanti nel settore. In caso di effettuazione di visite autorizzate dal prefetto presso le sedi ove vengono attuati i progetti, ai membri del comitato e' attribuito il rimborso delle spese. L'onere relativo e' valutato in lire 300 milioni, a valere sul Fondo di cui all'art. 3, comma 1". - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 12 luglio 1991, n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 1991 e' il seguente: "3. - Quando e' necessario ai fini conoscitivi o di raccordo con le iniziative di altri organismi o delle amministrazioni locali, il prefetto puo' chiamare a partecipare alle sedute del comitato rappresentanti delle organizzazioni sindacali o di categoria piu' rappresentative, nonche' degli enti locali o di altri organismi interessati ai problemi da trattare". - Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 1990: "6. - La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonche' dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali".
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| Art. 2
1. Il prefetto presenta relazioni semestrali entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno al Ministro per la solidarieta' sociale, nonche' alla regione tramite il commissario del Governo, con le quali informa sull'espletamento dei compiti di cui al presente regolamento, anche al fine della valutazione dell'efficacia della spesa di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 285 del 1997. 2. La medesima relazione viene inviata anche al comitato di sostegno e monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie, istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 1-bis, della citata legge n. 55 del 1990, anche ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 28 luglio 1995, n. 459; alla commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge n. 216 del 1991, nonche' alla commissione centrale per il coordinamento delle attivita' dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza, di cui all'articolo 4, comma 2, della medesima legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 marzo 2000
Il Ministro dell'interno Bianco
Il Ministro per la solidarieta' sociale Turco
Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2000 Registro n. 2 Interno, foglio n. 156
Note all'art. 2: - Per il testo del comma 1 dell'art. 9 della legge 28 agosto 1997, n. 285, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55: "1-bis. - Presso il Ministero dell'interno e' istituito con personale dell'Amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 4 e dei comuni riportati a gestione ordinaria". - L'art. 4 del decreto ministeriale 28 luglio 1995, n. 459 (Regolamento recante norme sull'organizzazione e sul funzionamento del comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle Commissioni straordinarie di cui al comma 4 dell'art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 35, nonche' dei comuni riportati a gestione ordinaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 1995, cosi' recita: "Art. 4 (Attivita' di sostegno). - 1. Il Comitato svolge compiti di sostegno all'azione delle commissioni straordinarie e dei comuni riportati a gestione ordinaria, con le seguenti modalita': consulenza tecnico-giuridica e gestionale; attivita' di coordinamento dei lavori delle commissioni straordinarie al fine di determinare una linea unitaria di intervento negli enti disciolti, attraverso riunioni periodiche dei componenti delle commissioni stesse; incontri informativi con i componenti delle commissioni straordinarie al fine di determinare una linea unitaria di intervento in tema di gestione del personale e di finanza locale nonche' delle ulteriori problematiche di rilievo che scaturiranno dall'applicazione dei nuovi provvedimenti legislativi; interventi presso pubbliche amministrazioni centrali e regionali per accelerare le procedure amministrative negli enti disciolti e dei comuni riportati a gestione ordinaria e dirimere gli eventuali conflitti insorti. 2. In ordine alle predette attivita', il Comitato svolge una funzione di esame delle problematiche di maggior rilievo e maggiormente ricorrenti e di determinazione di indirizzi che dovranno essere seguiti dall'ufficio di cui al successivo art. 6 nella quotidiana opera di assistenza e sostegno agli enti locali. 3. Il Comitato esprime altresi' pareri a richiesta del Ministro e del direttore generale dell'Amministrazione civile ai fini della diramazione di istruzioni con carattere di generalita' agli enti locali interessati". - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 5, della legge 19 luglio 1991, n. 216 (Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose): "5. I contributi vengono ripartiti sulla base dei criteri e dei requisiti determinati da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro per gli affari sociali, il quale la presiede personalmente o a mezzo di suo delegato, scelto tra gli esperti o tra funzionari della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La commissione e composta dal presidente, da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzione di segretario, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, da tre docenti universitari esperti nelle problematiche dell'eta' evolutiva designati dal Ministro per gli affari sociali nonche' da tre rappresentanti delle regioni e tre rappresentanti dei comuni, designati rispettivamente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. La Commissione formula al Ministro dell'interno la proposta riguardante la concessione dei contributi riferiti alle domande presentate". - Il testo dell'art. 4, comma 2, della sopra citata legge 19 luglio 1991, n. 216, e' il seguente: "2. Sui progetti esprime il proprio parere la commissione centrale per il coordinamento delle attivita' dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza, di cui all'art. 13 comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, sulla base dei seguenti criteri: a) sperimentalita' e concentrazione; b) localizzazione dei comuni a maggior rischio di devianza minorile; c) collegamento anche nella forma della gestione congiunta - con gli enti locali e con le altre istituzioni con particolare riferimento all'adempimento dell'obbligo scolastico; d) coinvolgimento del privato sociale e del volontariato organizzato; e) capacita' di stimolare le risorse locali e le forze produttive ai problemi della prevenzione del disagio minorile; f) idoneita' ad occupare il tempo libero dei bambini e degli adolescenti offrendo loro alternative all'abbandono e alla vita di strada anche mediante l'utilizzazione delle nuove professionalita'; g) soluzioni diverse dalla istituzionalizzazione".
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