IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto l'art. 11, comma 1, della legge 18 maggio 1995, n. 187, che prevede l'assegnazione diretta all'Ospedale Bambino Gesu', a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, delle somme dovute per prestazioni sanitarie rese dallo stesso Ospedale; Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale; Visto l'art. 1, comma 143, della predetta legge n. 662/1996, in base ai quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al C.I.P.E., su proposta del Ministero della sanita', d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, l'assegnazione annuale alle regioni e province autonome, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente; Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del Bilancio dello Stato; Visto il piano sanitario nazionale 1998-2000 recante gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale e la determinazione dei livelli di assistenza per la quota capitaria; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) ed in particolare l'art. 30, comma 18, che fissa in 117.129 miliardi di lire l'importo massimo per il finanziamento della spesa del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2000; Visto l'art. 6, comma 19, della legge sopra citata che riduce per l'anno 2000 il Fondo sanitario nazionale di parte corrente, gia' previsto nella tabella C della medesima legge in 46.469 miliardi di lire, in misura pari a 542 miliardi di lire; Viste le proposte del Ministro della sanita' in data 1 e 10 marzo 2000 concernenti l'assegnazione alle regioni interessate delle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale di parte corrente dell'anno 2000, nonche' la finalizzazione di alcuni importi specifici di cui: a) 976,5 miliardi di lire per il finanziamento di attivita' a destinazione vincolata di cui: 190 miliardi di lire da assegnare alla Croce rossa italiana; 200 miliardi di lire per quote destinate agli istituti zooprofilattici sperimentali, ripartite per il 50% con criteri funzionali e per l'altro 50% con criteri territoriali; b) 1.394 miliardi di lire per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale a norma dell'art. 34 della legge n. 662/1996, in conformita' a quanto previsto dal Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000; c) 158,5 miliardi di lire per l'accantonamento da utilizzare per il finanziamento straordinario di interventi sanitari in concomitanza del Giubileo, per gli adempimenti connessi alla sentenza del Consiglio di Stato n. 274/1992, per le coperture di spese connesse all'abbattimento di animali infetti e per eventuali programmi di sviluppo; Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-regioni nelle sedute del 18 febbraio e del 2 marzo 2000; Ritenuto necessario attivare un attento monitoraggio della situazione finanziaria della Croce Rossa Italiana, acquisendo a tal fine anche uno specifico piano di risanamento finanziario; Delibera: A valere sulle complessive disponibilita' finanziarie del Fondo sanitario nazionale 2000 - parte corrente - ammontanti a 117.129 miliardi di lire: a) il fabbisogno totale e' fissato in 114.379,706 miliardi di lire: tale importo e' ripartito tra le regioni e province autonome, secondo quanto indicato nell'allegata tabella (all. 1) che fa parte integrante della presente delibera; b) l'importo di 190 miliardi di lire e' assegnato alla Croce rossa italiana; c) l'importo di 220,294 miliardi di lire e' assegnato all' Ospedale Bambino Gesu'; d) l'importo di 200 miliardi di lire e' assegnato agli istituti zooprofilattici sperimentali, secondo quanto riportato nell'allegata tabella (all. 2) che fa parte integrante della presente delibera. Resta accantonata la somma di 2.139 miliardi di lire in attesa di puntuali proposte da parte del Ministero della sanita'. Il Ministero della sanita' dovra' porre in essere un'attenta azione di verifica sulla situazione economico finanziaria della Croce rossa italiana, acquisendo uno specifico piano di risanamento finanziario. Roma, 25 maggio 2000 Il Presidente delegato: Visco Registrata alla Corte dei conti il 12 luglio 2000 Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 150 |