Gazzetta n. 172 del 25 luglio 2000 (vai al sommario)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 19 luglio 2000
Piani di ripartizione dei fondi relativi ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario del 16 aprile 2000.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Visti gli artt. 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157;
Visto l'art. 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43;
Visti gli artt. 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamati dall'art. 5, comma 4, lettere d) e g), della citata legge n. 43 del 1995;
Visto l'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante "Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici";
Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio della Presidenza della Camera dei deputati in data 19 luglio 2000 ha approvato i piani di ripartizione dei fondi relativi ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario del 16 aprile 2000;
Visti gli articoli 2 e 6 del Regolamento dei servizi e del personale;
Decreta:
E' resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.
Gli uffici procederanno all' erogazione dei rimborsi spettanti in base all'anzidetta deliberazione subordinatamente:
a) al deposito dei rendiconti di esercizio degli anni 1998 e 1999 e alla regolarita' dei rendiconti di esercizio dell'anno 1997 dei movimenti e partiti politici beneficiari che risultino a cio' tenuti ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2;
b) alla trasmissione, alle Presidenze dei Consigli regionali interessati, dei consuntivi di cui all'art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d), della legge 23 febbraio 1995, n. 43. Detta trasmissione potra' essere comprovata, da parte dei rappresentanti dei movimenti e partiti politici interessati, anche tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, resa anche con le modalita' di cui all'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Roma, 19 luglio 2000

Il Presidente
Violante Il Segretario generale
Zampetti
 
Allegato
XIII LEGISLATURA
Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 231/2000.
Oggetto: piani di ripartizione dei fondi relativi ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario del 16 aprile 2000.
Riunione di mercoledi' 19 luglio 2000.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
Visti gli artt. 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157;
Visto l'art. 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43;
Visti gli artt. 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamati dall'articolo 5, comma 4, lettere d) e g) della citata legge n. 43 del 1995;
Considerato che occorre procedere alla determinazione dei piani di ripartizione dei fondi relativi ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario del 16 aprile 2000;
Vista la comunicazione in data 8 maggio 2000 del Ministero dell'interno relativa al numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati riferiti a ciascuna Regione interessata;
Vista la comunicazione in data 14 giugno 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica relativa alla quantificazione dei fondi anzidetti;
Visti i dati trasmessi dai Consigli delle Regioni a statuto ordinario, concernenti i risultati delle elezioni del 16 aprile 2000 per il rinnovo dei Consigli stessi;
Viste le richieste di rimborso effettuate dai movimenti e partiti politici interessati al Presidente della Camera dei deputati;
Atteso che, ai sensi della menzionata legge n. 157, il rimborso deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 31 luglio 2000 senza il vincolo di garanzie bancarie o fidejussorie;
Delibera:
Art. 1.
I piani di ripartizione dei fondi relativi ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario del 16 aprile 2000 sono determinati nei prospetti allegati che fanno parte integrante della presente delibera.
Art. 2.
E' disposta l'erogazione dei rimborsi risultanti dai piani di cui all'articolo 1 a favore dei movimenti e partiti politici ivi indicati e non decaduti ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, secondo quanto specificato in calce ai piani medesimi.
All'erogazione dei rimborsi si procedera', salvo il disposto di cui agli artt. 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157 e 15, comma 13, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, dal giorno successivo alla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2000 secondo le modalita' indicate, anche via fax, dai soggetti che risultino abilitati alla riscossione anche in forza di attestazione corredata di copia fotostatica del documento di identita' del dichiarante. Eventuali interessi maturati sul deposito bancario dei rimborsi saranno erogati nei tempi tecnici necessari.
Art. 3.
Le erogazioni di cui alla presente delibera sono eseguite ai sensi e per gli effetti dell'art. 1189 del codice civile.
Art. 4.
Eventuali controversie relative alla presente deliberazione ed alla sua esecuzione sono disciplinate dall'art. 1, commi 2 e 3, del Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1994, relativamente all'Organo decidente, alla procedura ed ai termini. Si applica la sospensione feriale dei termini prevista dall'articolo 9, comma 1, del Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 1999.
Art. 5.
Le somme attribuite a movimenti e partiti politici decaduti ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 2 giugno 1999, n. 157, integrate degli interessi maturati sui relativi depositi bancari, saranno restituite al Tesoro una volta intervenuta la definitivita' dei relativi piani. .sp: ----> Vedere ALLEGATI da Pag. 8 a Pag. 22 della G.U. <----
 
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