Gazzetta n. 171 del 24 luglio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 28 giugno 2000
Riconoscimento di titolo professionale estero, conseguito dal sig. Hinkelbein Maik, quale titolo rilevante per l'accesso all'albo degli ingegneri e per l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
degli affari civili e delle libere professioni
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 del 21 dicembre 1988 relativa a un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza del sig. Hinkelbein Maik, nato a Kiel il 19 ottobre 1962, cittadino tedesco, diretta ad ottenere il riconoscimento di titoli accademici e professionali di cui e' stato insignito in Germania per accedere all'albo degli ingegneri ed esercitare in Italia come libero professionista;
Preso atto, che il migrante ha conseguito il 7 febbraio 1991 il titolo accademico "Diplom - Ingenieur Univ." conseguito presso la Techische Universitat di Monaco di Baviera;
Preso atto, inoltre che ha provato di aver maturato una notevole esperienza professionale in qualita' di ingegnere addetto allo sviluppo ed assistenza nel sistema delle componenti digitali hardware presso la Hambueger Elektronik di Amburgo;
Considerato che gli accennati titoli accademici e professionali - di cui e' insignito, ai sensi dell'ordinamento accademico e professionale tedesco, il sig. Maik Hinkelbein - rilevano cumulativamente, ai sensi del detto decreto legislativo, ai fini dell'accesso e esercizio in Italia della professione di ingegnere;
Considerato, inoltre che la formazione professionale tedesca nel campo dell'ingegneria risulta essere piu' ristretta in rapporto allo spettro di attivita' professionali che l'ingegnere italiano e' in diritto di esercitare;
Ritenuto, pertanto, che ricorra quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, sopra indicato;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 14 luglio 1999;
Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale di categoria con nota datata 17 marzo 2000 in merito alle materie oggetto della misura compensativa stessa;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Hinkelbein Maik, nato a Kiel il 19 ottobre 1962, cittadino tedesco, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo rilevante per l'accesso all'albo degli ingegneri e per l'esercizio di questa professione in Italia.
 
Art. 2.
Il ricoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di due anni. Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie:
a) scienza delle costruzioni;
b) meccanica applicata alle macchine.
Roma, 28 giugno 2000
Il direttore generale: Hinna Danesi
 
Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova e' volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.
Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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