Gazzetta n. 170 del 22 luglio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 5 luglio 2000
Scioglimento della societa' cooperativa "M.C.M. a responsabilita' limitata", in Redecesio di Segrate.

IL DIRIGENTE
del servizio politiche del lavoro di Milano
Visto l'art. 2544 del codice civile;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, delle funzioni gia' attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;
Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;
Visto l'umanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilita' dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorche' preesistenti: nel caso in specie la continuata inattivita' dell'assemblea della societa' cooperativa "M.C.M. a responsabilita' limitata", con sede in Redecesio di Segrate (Milano);
Vista la nota prot. n. 676 del 1o marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative nei cui confronti si e' verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;
Visto il verbale in data 15 ottobre 1999 di ispezione ordinaria eseguita sull'attivita' della societa' cooperativa "M.C.M. a responsabilita' limitata", con sede in Redecesio di Segrate (Milano), da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perche' sussistono le seguenti cause: l'impossibilita' di raggiungere gli scopi per cui e' stata costituita, il mancato deposito dei bilanci riferiti agli esercizi dal 1992 al 1998 e l'assenza di patrimonio da liquidare;
Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971 n. 127, datato 22 maggio 2000;
Decreta:
La societa' cooperativa "M.C.M." a responsabilita' limitata, con sede in Redecesio di Segrate (Milano), costituita per rogito del notaio dott.ssa Raja Giuliana di Milano in data 30 giugno 1989, repertorio n. 134623/6203, registro societa' n. 296736, tribunale di Milano, posizione B.U.S.C. n. 13782/244975 e' sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e dell'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, perche' non e' in condizione di poter raggiungere gli scopi per cui e' stata costituita, per il mancato deposito dei bilanci riferiti agli esercizi dal 1992 al 1998 e perche' risulta l'assenza di patrimonio da liquidare.
Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Milano, 5 luglio 2000
p. Il dirigente: Cicchitti
 
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