Gazzetta n. 170 del 22 luglio 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO QUADRIENNIO 1998-2001 DELL'AREA RELATIVA ALLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CONTRATTO COLLETIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA RELATIVA ALLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 1998-2001
DELL'AREA RELATIVA ALLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

Parte economica biennio 2000-2001.

A seguito del parere favorevole espresso in data 5 maggio 2000 dal Comitato di Settore sul testo dell'accordo relativo al CCNL del secondo biennio economico 2000-2001 dell'area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. nonche' della certificazione della Corte dei Conti, in data 6 giugno 2000, sull'attendibilita' dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 8 giugno 2000 alle ore 10,30 ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN:

nella persona del Presidente - Prof. Carlo Dell'Aringa

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

OO.SS. di categoria Confederazioni sindacali

ANAAO/ASSOMED COSMED

CIMO - ASMD

UMSPED (AAROI - AIPAC - SNR)

CIVEMP (SIVEMP - SIMET)

FED. CISI, MEDICI - COSIME CISL

FESMED (ACOI,ANMCO,AOGOI,SUMI,

SEDI, FEMEPA, ANMDO)

ANPO (ammessa con riserva, a
eguito di sospensiva ed in
attesa di giudizio definitivo)

CGIL MEDICI CGIL

FED. UIL FNAM, FIALS,

Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP UIL

Al termine della riunione, le parti, dopo aver dato corso alla correzione degli errori materiali di seguito elencati, hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo alla dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. biennio economico 2000-2001.

II biennio di parte economica 2000-2001

Art. 5: art. 27 ... del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000;

Art. 5, comma 3 ultimo punto: Dirigenti con esperienza professionale nel SSN sino a 5 anni;

Art. 5, comma 5: precisare dopo art. 31 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000;

Art. 5, comma 6: precisare dopo art. 32, comma 2 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000;

Art. 9, comma 5: "comma 4 ... del CCNL 5.12.1996 e' disapplicato" Tavola 2, nota (3) ultimo periodo: dopo (...) della retribuzione di posizione che varia tra" correggere "18.049.000 e 12.063.000"

Tavole 1 e 2 corrette con nota (5) per errori materiali dovuti al mancato coordinamento di esse con il testo dell'art. 39 del CCNL 1998-2001 di parte normativa.

II biennio economico 2000-2001

ART. 1
Campo di applicazione

1. Il presente contratto concerne il secondo biennio economico - 1 gennaio 2000 - 31 dicembre 2001 - del CCNL relativo al quadriennio 1998 - 2001.

2. Gli effetti economici del presente contratto, secondo i criteri di cui all'art. 49 del CCNL relativo al quadriennio 1998 - 2001 per la parte normativa ed al primo biennio di parte economica 1998 - 1999, stipulato in data 8 giugno 2000, si applicano ai dirigenti gia' in servizio presso le aziende alla data del 1 gennaio 2000 ovvero assunti successivamente.

3. Per le semplificazioni del testo del presente contratto si rinvia all'art. 1 del CCNL indicato nel comma 2.
 
ART. 2
Incrementi contrattuali e stipendio tabellare

1. Dal 1 luglio 2000 al 30 giugno 2001, l'incremento mensile lordo degli stipendi tabellari previsti per il ruolo e livello unico dei dirigenti medici e veterinari dall'art. 36 del CCNL relativo al I biennio economico, stipulato in data 8 giugno 2000, e' di L. 50.000.

2. Dal 1 luglio 2001 ai dirigenti del comma 1 e' corrisposto l'incremento mensile lordo di L. 96.000, che riassorbe il precedente.

3. Lo stipendio tabellare annuo, per dodici mensilita', dei dirigenti di cui al comma 1 e' cosi' stabilito:

dal 1 luglio 2000 dal 1 luglio 2001

L. 38.232.000 L. 38.784.000
 
ART. 3
Equiparazione

1. In applicazione di quanto previsto dalla norma di rinvio contenuta nell'art. 41, comma 1 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 la retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti in servizio alla data del 5 dicembre 1996 nelle posizioni funzionali di ex IX livello, qualificato e non dell'ex DPR. 384/1990, con cinque anni di anzianita' al 1 febbraio 2001, con la medesima decorrenza e' equiparata a quella dell'ex X livello non qualificato dello stesso PPR. Dalla predetta data la retribuzione di posizione minima per i dirigenti medici e veterinari di cui all'art. 36, comma 1 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 e', pertanto, cosi' determinata:
Medici Veterinari - parte fissa: L. 2.000.000 L. 2.000.000 - parte variabile: L. 10.820.000 L. 10.063.000

2. La retribuzione di posizione minima per i dirigenti medici e veterinari di cui all'art. 43 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 che non abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo alla data del 14 marzo 2000, i quali si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e' cosi' determinata:
Medici Veterinari - parte fissa: L. 1.000.000 L. 1.000.000 - parte variabile: L. 5.214.000 L. 2.707.000

3. La retribuzione di posizione di cui al 1 comma spetta per intero, detratto quanto gia' previsto dalla tabella allegato 1 al CCNL del 5 dicembre 1996 - II biennio economico 1996 -1997 - ai dirigenti tuttora in servizio, ai quali l'azienda - dopo l'entrata in vigore del contratto citato - non abbia attribuito una retribuzione di posizione superiore al minimo; nei casi in cui la retribuzione di posizione sia superiore al minimo contrattuale ma inferiore a quella del comma 1, l'azienda provvede al relativo conguaglio mentre nel caso sia superiore a quella del comma 1 ovvero al dirigente sia stato conferito l'incarico di struttura complessa, nulla e' dovuto allo stesso.

4. Per i dirigenti di cui ai commi 1 e 2 che alla data del 1 febbraio 2001 non avessero ancora compiuto cinque anni di servizio, l'equiparazione opera al compimento del quinto anno che avviene nell'arco di vigenza del presente contratto. Ferma rimanendo la componente di parte fissa della retribuzione di posizione minima contrattuale, la parte variabile spettante agli stessi dal 1 febbraio 2001 e' cosi' rideterminata:

Dirigenti comma 1: Medici Veterinari - parte variabile: L. 4.327.000 L. 4.028.000

Dirigenti comma 2: - parte variabile: L. 2.516.000 L. 2.351.000

5. Sono fatti salvi i casi in cui l'azienda ai dirigenti del comma 4 abbia gia' conferito incarichi di maggior valore economico rispetto al minimo contrattuale di cui all'art. 39, comma 10 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000. Il relativo conguaglio, ove necessario, opera con le modalita' del comma 3 sia al 1 febbraio 2001 che al compimento del quinto anno.

6. Con i commi 1, 2 e 4 le parti considerano definitivamente conclusa la vertenza relativa all'equiparazione dei dirigenti di cui al presente articolo.

7. All'incremento della retribuzione di posizione di cui ai commi 1 e 4 si provvede con le risorse del fondo dell'art. 9, comma 3.

8. La retribuzione minima contrattuale di cui al presente articolo fa parte del trattamento fondamentale di cui all'art. 35, comma 1 Lett. A) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000, in quanto sostituisce quella gia' prevista nella tabella allegato 1 del CCNL 5 dicembre 1996, II biennio economico 1996-1997.
 
ART. 4
Retribuzione di posizione minima contrattuale dei
dirigenti di nuova assunzione

1. Per i dirigenti assunti dal 6 dicembre 1996 in poi, cui non si applicano i benefici dell'art. 3, a decorrere dal 1 febbraio 2001, la retribuzione di posizione minima contrattuale corrisponde ai seguenti valori:
Medici Veterinari - parte fissa: L. 2.000.000 L. 2.000.000 - parte variabile: L. 4.327.000 L. 4.028.000

2. I dirigenti del comma 1 raggiungono la retribuzione di posizione minima contrattuale di cui all'art. 3, comma 1, al compimento del quinto anno di attivita', previa verifica positiva da parte del Collegio Tecnico di, cui all'art. 31 del CCNL stipulato in data giugno 2001. In caso di verifica negativa, fatta salva l'applicazione dell'art. 34 dello stesso CCNL, l'adeguamento avra' luogo al superamento di quella triennale successiva.

3. Nei casi in cui l'azienda, sulla base dell'art. 57, comma 6 del CCNL del 5 dicembre 1996, abbia gia' conferito incarico di valore economico superiore al minimo contrattuale, si applica l'art. 3, comma 5.

4. All'incremento della retribuzione di posizione di cui al comma 1 si provvede con le risorse del fondo dell'art. 9, comma 3.

5. La retribuzione minima contrattuale di cui al presente articolo fa parte, del trattamento fondamentale di cui all'art. 35, comma 1 Lett. A) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000, in quanto costituisce il minimo contrattuale per tale voce. Essa sostituisce quella prevista dal comma 11 dell'art. 39 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000.
 
ART. 5
Indennita' di esclusivita' del rapporto di lavoro

1. In applicazione di quanto previsto dalla norma di rinvio contenuta nell'art. 42 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000, con la presente clausola viene disciplinata, a decorrere dal 1 gennaio 2000, l'indennita' per l'esclusivita' del rapporto dei dirigenti medici e veterinari.

2. L'indennita' di esclusivita', fissa e ricorrente, e' corrisposta per tredici, mensilita'. Essa costituisce un elemento distinto, della retribuzione che non viene calcolato al fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali.

3. L'indennita' di esclusivita' del rapporto di lavoro che non, determina forme di automatismo, e' fissata nelle seguenti misure annue lorde:

Dirigente con incarico di direzione L. 31.994.000 di struttura complessa

Dirigente con incarichi art. 27 L. 24.000.000 lett. b) o c) del CCNL, stipulato in data, 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN superiore a quindici anni

Dirigente con incarichi art. 27, L. 17.610.000 lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN tra cinque e quindici anni

Dirigente con esperienza professionale nel SSN sino a cinque anni L. 4.363. 000

4. L'esperienza professionale di cui al comma 3 e' quella maturata al 31 dicembre 1999.

5. Il passaggio alla fascia superiore dell'indennita', per i dirigenti cui non e' conferito l'incarico di direzione di struttura complessa, e' condizionato all'esito positivo della verifica triennale di cui all'art. 31, comma 2 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000. In caso di mancato superamento essa sara' attribuita alla successiva verifica triennale se positiva. Il mancato rinnovo dell'incarico di direzione di struttura complessa determina l'attribuzione dell'indennita' di esclusivita' della fascia immediatamente inferiore.

6. In caso di non coincidenza dei tempi, tra la verifica e la maturazione dell'esperienza professionale, la verifica e' anticipata dall'azienda al trimestre immediatamente successivo al conseguimento del requisito ed e' effettuata, con le stesse modalita' previste dall'art. 31 e 32 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000. L'indennita' - se la verifica e' positiva - decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dell'esperienza richiesta.

7. Nella prima applicazione l'indennita' e' finanziata con le seguenti risorse derivanti:

A) A livello nazionale:

1) dall'art. 72, comma 15, L. 448/1998;

2) dall'art. 28, commi 8, 10 e seguenti, della legge 488/1999.

B) A livello regionale:

1) dall'1,2 % del monte salari annuo aziendale, calcolato con riferimento al 1997, quale risorsa aggiuntiva messa a disposizione delle Regioni, ai sensi degli artt. 4 e 13 del d.lgs. n. 502 del 1992, a decorrere dall'1 gennaio 2000.

C) A livello aziendale:

1) dai risparmi derivanti dall'applicazione dei commi 4, 5 e 12 dell'art. 72 della legge 448/1998.

8. Per effetto della diversa distribuzione dei dirigenti nelle aziende in rapporto all'esperienza professionale nonche' dei risparmi citati nella lettera C) del comma precedente e per l'attribuzione delle risorse aggiuntive di cui alla lettera B) dello stesso comma, si procede alla ripartizione delle predette risorse in sede regionale nell'ambito delle procedure di perequazione previste dall'art. 7 senza pregiudizio per la corresponsione dell'indennita' di esclusivita' di rapporto alle scadenze previste dal comma 3.

9. Alla corresponsione dell'indennita' ai dirigenti che revochino l'opzione per il rapporto non esclusivo successivamente al 14 marzo 2000, provvede l'azienda con le risorse del proprio bilancio, attribuendo nel primo inserimento - che decorre comunque dal primo gennaio dell'anno successivo alla revoca ai sensi dell'art. 48 del CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000, la misura corrispondente all'esperienza professionale di cui al comma 3. Al personale di nuova assunzione compete la misura iniziale dell'indennita'. A coloro che hanno optato per il rapporto esclusivo nel periodo ricompreso tra l'1 gennaio ed il 14 marzo 2000, l'indennita' decorre dalla data dell'opzione.

10. L'indennita' di esclusivita' goduta e' mantenuta anche nel trasferimento o vincita di concorso in altra azienda o ente del comparto, fatto salvo il caso di conferimento di incarico di direzione di struttura, complessa in cui e' attribuita nella misura piu' elevata.
 
ART. 6 Incrementi e stipendi tabellari dei medici a tempo definito e dei
veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo

1. Gli incrementi mensili lordi degli stipendi tabellari, previsti per i dirigenti medici e veterinari indicati dall'art. 43 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 sono i seguenti:

A) Dal 1 luglio 2000:

a) Dirigenti Medici già a tempo definito L. 36.000 b) Veterinari L. 46.000

B) Dal 1 luglio 2001 gli incrementi tabellari sono i seguenti:

a) Medici già a tempo definito L. 33.000 b) Veterinari L. 42.000

2. Lo stipendio tabellare annuo lordo, per dodici mensilità, dei dirigenti medici e veterinari di cui al comma 1 lett. a e b, alle cadenze sottoindicate, è così stabilito:

1 luglio 2000 1 luglio 2001

Dirigenti medici L. 24.083.000 L. 24.479.000

Dirigenti veterinari L. 33.561.000; L. 34.065.000

3. Per i dirigenti medici e veterinari gia' di II livello dirigenziale e' conservato l'assegno personale previsto dall'art. 43, commi 2 e 3 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000.

4. Il trattamento economico omnicomprensivo di L. 11.156.000 previsto per gli ex medici condotti ed equiparati, che non abbiano effettuato l'opzione per il rapporto esclusivo, e' rideterminato rispettivamente alle decorrenze del 1/7/2000 e, 1/7/2001 in L. 11.289.872 ed in L.11.412.588.

5. Sono confermate le disposizioni dell'art. 44, commi 6 e 7 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000, per effetto delle quali i dirigenti di cui al presente articolo improrogabilmente entro il 1 dicembre 2001 debbono trasformare il proprio rapporto di lavoro anche in caso di non opzione per il rapporto esclusivo con l'attribuzione di quanto previsto dalle medesime clausole.
 
ART. 7
Trattamento economico fondamentale

1. Il trattamento economico fondamentale dei dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo di cui all'art. 46 del CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000, e' confermato e segue la dinamica degli incrementi contrattuali prevista per i dirigenti cui si riferisce.
 
ART. 8
Effetti dei benefici economici

1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del presente contratto - hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul compenso per lavoro straordinario sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' premio di servizio, sull'indennita' alimentare di cui all'art. 30, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1, si applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti fissa e variabile in godimento nonche' alle indennita' di cui art. 37, comma 2, agli assegni personali previsti dall'art. 38, commi 1 e 2 e dall'art. 43, commi 2 e 3 data la loro natura stipendiale, dall' art. 40 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed, infine, dall'indennita' dell'art. 5 del presente contratto.

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 nonche' gli incrementi di cui agli artt. 3 e 4 del presente contratto hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente comma. Agli effetti dell'indennita' premio di servizio, dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonche' la retribuzione di posizione minima contrattuale - parte fissa e variabile - indicata nella tabella allegato 1 al CCNL del 5 dicembre 1996 - II biennio economico 1996-1997 e per le modifiche alla stessa apportate dagli artt. 3 e 4 del presente contratto, tenuto conto delle relative cadenze temporali.
 
ART. 9 Fondo per l'indennita' di specificita' medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento per i dirigenti con
incarico di direzione di struttura complessa

1. Il fondo previsto dall'art. 50 del CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000, per il finanziamento dell'indennita' di specificita' medica, della retribuzione di posizione, dello specifico trattamento economico nei casi in cui e' mantenuto a titolo personale nonche' dell'indennita' di incarico di direzione di struttura complessa, e' confermato. Il suo ammontare e' quello consolidato al 31.12.1999, comprensivo, in ragione d'anno degli incrementi previsti a tale scadenza.

2. Il fondo, oltre ad essere integrato dalle risorse previste dall'art. 50, comma 2, lettere a), c) e d), a decorrere dal 1 luglio 2000 e' incrementato, in ragione d'anno:

a) a decorrere dal 1 luglio 2000 di una quota, in ragione d'anno,
pari allo 0,6% del monte salari annuo della dirigenza
medico-veterinaria, calcolato con riferimento al 31 dicembre 1999;

b) a decorrere dal 1 luglio 2001 di una quota, in ragione d'anno,
pari allo 0,5% del monte salari annuo calcolato con riferimento al
31 dicembre 1999;

c) a decorrere dal 1 luglio 2000 dalle risorse relative allo
specifico trattamento economico di cui all'art. 47 comma 3.

3. Al fine di dare applicazione all'art. 41 del CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000, a decorrere dal 1 febbraio 2001 il presente fondo e', altresi', integrato con una quota delle risorse derivanti dai risparmi sulla retribuzione individuale di anzianita' dei dirigenti cessati dal servizio, gia' attribuite al fondo previsto dall'art. 47, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996. Tale incremento e' pari, a L. 6.673.000 medie annue lorde pro-capite per ogni dirigente di ex IX livello in servizio alla data del 5 dicembre 1996, di cui L. 5.345.000 destinate all'applicazione dell'art. 3 e per la parte residua all'attuazione dell'art. 4. Il fondo previsto dall'art. 47, comma 4, del CCNL 5 dicembre 1996 dal 31 dicembre 2001 viene definitivamente unificato con quello di cui al presente articolo dove confluiscono le relative risorse, anche per l'applicazione delle sue originarie finalita'.

4. Al fine di garantire una omogenea e congrua distribuzione dei risparmi di cui al comma 3 tra le aziende ed enti del comparto presenti nella Regione stessa, a causa della diversa distribuzione dei dirigenti cessati dal servizio, l'incremento del fondo di ciascuna azienda sara' assicurato previa perequazione e compensazione a livello regionale con le modalita' indicate nell'art. 7 del CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000. Le risorse residue dopo l'applicazione del comma 4 rimangono accreditate al fondo aziendale.

5. Dal 31 dicembre 2001 l'art. 47, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996 e' disapplicato.
 
ART. 10 Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro e per la retribuzione di risultato e per la qualita' della
prestazione individuale

1. Nulla e' innovato per quanto attiene il fondo previsto dall'art. 51 del CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro. Il suo ammontare e' quello consolidato al 31.12.1999.

2. E' confermato quanto previsto dall'art. 52 del CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000, per la retribuzione di risultato e per il premio della qualita' delle prestazioni per i dirigenti medici e veterinari. L'ammontare dei fondi e' quello consolidato al 31.12.1999 nel rispetto delle regole stabilite con l'art. 52, comma 4 citato. L'incremento annuo dei fondi di risultato dell'1% di cui al comma 5, lettera b) dell'art. 52 continua ad operare, a decorrere dal 1 gennaio 2000, alle medesime condizioni e caratteristiche previste nella clausola richiamata. L'incremento di cui al medesimo articolo comma 7, dall'1 gennaio 2000 concorre a finanziare l'indennita' di cui all'art. 5.
 
ART. 11
Verifiche

1. L'indennita' di esclusivita' del rapporto, in quanto compensativa di una opzione che modifica in modo irreversibile la sfera giuridica dei dirigenti sanitari, presenta caratteristiche di stabilita' e nel primo biennio di applicazione 2000-2001 trova la garanzia di finanziamento nei risparmi derivanti dai processi di riforma e razionalizzazione dei servizi sanitari in corso.

2. A tal fine, in attuazione della riforma le Regioni attiveranno, con adeguati provvedimenti organizzativi misure di indirizzo e controllo del governo clinico della spesa atte a garantire risparmi di gestione certi e consolidati, derivanti dalla qualificazione del servizio ospedaliero e dall'incremento di produttivita' anche attraverso l'applicazione degli opportuni protocolli diagnostici e terapeutici, la razionalizzazione della spesa sanitaria che consentira' il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento dell'indennita'.

3. Al termine del biennio contrattuale del comma 1 si procedera' ad una verifica del processo attuativo di tale istituto e del relativo finanziamento che continuera' ad essere assicurato dalle Regioni con voci di risparmio dalle stesse destinate a finanziare la spesa sanitaria ed aventi la medesima finalizzazione di cui all'art. 5, senza aggravio per il SSN.
 
ART. 12
Disposizioni particolari

1. Nell'arco di vigenza contrattuale, qualora le somme stanziate per il finanziamento dei fondi di cui agli artt. 9 e 10 non siano impegnate nel rispettivo esercizio economico, sono riassegnate nell'esercizio dell'anno successivo ai fondi di pertinenza.

2. Rimangono in vigore tutte le disposizioni di carattere economico previste dal CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000, non modificate dal presente contratto.

3. Con riferimento alle norme in cui e' richiesta esperienza professionale si deve intendere:

a) ai fini del compimento del quinquennio di attivita' di cui
all'art. 4, l'anzianita' di servizio maturata in qualita' di
dirigente del SSN, a tempo indeterminato, senza soluzione di
continuita' anche se prestato in aziende o enti diversi del
comparto;

b) ai fini dell'applicazione degli artt. 3 e 5 l'anzianita'
complessiva, con rapporto di lavoro a tempo determinato, ed
indeterminato, maturata alle date previste dalle norme, senza
soluzione di continuita' anche in aziende ed enti diversi del
comparto.
----> vedere tabelle da pag. 97 a pag. 98 del S.O. <----
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Con riferimento all'art. 9, al fine di esplicitare meglio la propria volonta', le parti concordano che le risorse utilizzabili per l'equiparazione di cui ai commi 3 e 4 della norma sono esclusivamente quelle derivanti dalla RIA dei dirigenti cessati dal servizio, che le citate clausole finalizzano a tale scopo. Ne consegue che le altre risorse attribuite al fondo, ivi compresi gli incrementi derivanti dal finanziamento contrattuale nazionale, non devono, quindi, concorrere all'applicazione dei commi 3 e 4 citati ma devono essere utilizzate esclusivamente per le altre finalita' cui il fondo stesso
sovrintende.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti concordano che, nelle aziende ove non siano stati conferiti gli incarichi, ai sensi del CCNL 5 dicembre 1996, la corrispondenza degli incarichi di cui al presente contratto viene effettuata con riferimento alla tabella allegato 1 del CCNL 5 dicembre 1996 II biennio economico 1996-1997, che rinvia alle posizioni giuridiche di
provenienza.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

L'esperienza professionale richiesta ai dirigenti medici e veterinari dall'art. 12, comma 3 deve essere maturata nel profilo di
appartenenza anche in piu' discipline.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone