Gazzetta n. 170 del 22 luglio 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA |
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO |
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO QUADRIENNIO 1998-2001 DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE |
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Parte normativa quadriennio 1998-2001 e parte economica biennio 1998-1999
A seguito del parere favorevole espresso in data 5 maggio 2000 dal Comitato di Settore sul testo dell'accordo relativo al CCNL 1998-2001 dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del S.S.N. nonche' della certificazione della Corte dei Conti, in data 24 maggio 2000, sull'attendibilita' dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 8 giugno 2000 alle ore 16,30 ha avuto luogo l'incontro tra:
l'ARAN:
nella persona del Presidente - Prof. Carlo Dell'Aringa
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
OO.SS. di categoria Confederazioni sindacali
SNABI
AUPI
CGIL FP Sanità CGIL
CISL - COSIADI CISL
SINAFO
CIDA - SIDIRSS CIDA
CONFEDIR SANITA' CONFEDIR
UIL Sanità UIL
Al termine della riunione, le parti, dopo, aver dato corso alla correzione degli errori materiali di seguito elencati, hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo alla dirigenza, dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del S.S.N. per il quadriennio normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999.
Quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999
Art. 14, comma 3: sostituire art. 25 con art. 24;
Art. 28, comma 4: il riferimento corretto e' all'art. 27, comma 7 e non comma 6;
Art. 30, comma 4: il riferimento esatto, e' alla clausola "di cui all'art. 39, comma 4, secondo periodo e successivi" anziche' secondo periodo;
Art. 34, comma 5: sostituire al punto b) CCNL 2 luglio con CCNL 1 luglio 1997;
Art. 38: precisato meglio che l'importo e' comprensivo della tredicesima mensilita';
Art. 39, comma 2: aggiungere dopo " 1996" "fatta salva l'applicazione dell'art. 34.";
Art. 39, comma 6: sostituire art. 58 con art. 56;
Art. 40, comma 5: sostituire CCNL 2 luglio con CCNL 1 luglio 1997;
Art. 40, comma 8: ultima riga: ai sensi degli artt. 28 e 29;
Art. 47, comma 3: sostituire art. 45 con di cui agli artt. 44, comma 3 e 45 comma 2;
Art. 51, comma 2: sostituire art. 62 con art. 60;
Art. 53, comma 1: sostituire art. 60 con art. 58;
Art. 62, comma 4: dopo "Dipartimento di prevenzione" aggiungere "e delle ARPA";
Art. 63, comma 3: sostituire CCNL 2 luglio con CCNL 1 luglio 1997;
Dichiarazione congiunta n. 6: il riferimento e' all'art. 25, comma 3, anziche' u.c.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 1998-2001
Parte normativa quadriennio, 1998-2001 e parte economica biennio 1998-1999
ART. 1 Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i dirigenti del ruolo sanitario (esclusi i medici, veterinari ed odontoiatri), professionale, tecnico ed amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendenti dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto di cui all'art. 2, comma 1, punto III dell'Accordo quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 24 novembre 1998.
2. Ai dirigenti delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.), si applica il contratto collettivo di cui al comma l. Sino all'inquadramento definitivo dei dirigenti nelle agenzie stesse, continuano ad applicarsi i contratti collettivi dei comparti di provenienza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 63, comma 2.
3. Per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato le particolari modalita' di applicazione degli istituti normativi sono definite dal CCNL del 5 agosto 1997 ed eventuali ulteriori modifiche del presente CCNL.
4. Al fine di semplificare la stesura del presente contratto, con il termine "Dirigente" si intende far riferimento, ove non diversamente indicato, a tutti i dirigenti appartenente ai ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo. Quelli del ruolo sanitario sono indicati come "Dirigenti Sanitari".
5. Nel testo del presente contratto, i riferimenti ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle da ultimo apportate dal d.lgs 19 giugno 1999, n. 229 e 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato, integrato o sostituito dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs 31 marzo 1998, n. 80 sono riportati rispettivamente come "d.lgs n. 502 del 1992" e "d.lgs n. 29 del 1993". Il testo unificato del d.lgs 29/1993 e' stato ripubblicato nella G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998. Tale testo e' stato ulteriormente integrato con il d.lgs 29 ottobre 1998, n. 387. Pertanto la dizione "d.lgs n. 29 del 1993" e' riferita al nuovo testo, comprensivo di tutte le modificazioni. L'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1 bis del d.lgs 502/1992 e' riportato come "atto aziendale".
6. Il riferimento alle aziende, amministrazioni, istituti ed enti (ivi comprese le IPAB aventi finalita' sanitarie) del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 6, comma 1 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 2 giugno 1998 e' riportato nel testo del presente contratto come "aziende".
7. Nel testo del presente contratto con il termine di "articolazioni aziendali" si fa riferimento a quelle direttamente individuate nel d.lgs. 502/1992 (Dipartimento, Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri provvedimenti normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i termini "unita' operativa", "struttura organizzativa" o "servizi" si indicano genericamente articolazioni interne delle Aziende, cosi' come individuate dai rispettivi ordinamenti, e dalle leggi regionali di organizzazione. Per la definizione di struttura semplice o complessa si rinvia all'art. 27.
8. Il riferimento alle norme del CCNL 5.12.1996 e' comprensivo di tutte le modifiche ed integrazioni apportate con il CCNL in pari data relativo al II biennio economico 1996-1997 nonche' dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del 4 marzo, del 1 luglio e del 5 agosto 1997. Per le norme dei citati contratti non disapplicate ne' modificate dal presente, l'eventuale riferimento ai dirigenti di II livello del ruolo sanitario va inteso come "Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa" e quello di dirigente di I livello va inteso con riferimento agli incarichi di cui all'art. 27, comma 1 lettere b), c) e d). |
| ART. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo, 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed e' valido dal 1 gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione, che avviene al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 51 del d.lgs n. 29 del 1993, e' comunicata da parte dell'A.RA.N. con idonea pubblicita' di carattere generale alle aziende ed enti destinatari che danno attuazione agli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico nei successivi 30 giorni dalla data di comunicazione.
3. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
4. Per evitare periodi di vacanze contrattuali, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti sara' corrisposta la relativa indennita', secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 e le procedure degli arti. 51 e 52 del d.lgs n. 29 del 1993.
6. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sara' costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui al comma precedente. |
| ART. 3 Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilita' delle aziende e degli enti del comparto e dei sindacati, e' riordinato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale dei dirigenti con l'esigenza delle aziende ed enti di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettivita'.
2. Il predetto obiettivo comporta la necessita' di uno stabile sistema di relazioni sindacali, che si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva a livello nazionale;
b) contrattazione collettiva integrativa, che si svolge a livello di azienda, sulle materie e con le modalita' indicate dal presente contratto;
c) concertazione, consultazione ed informazione. L'insieme di tali istituti realizza i principi della partecipazione che si estrinseca anche nella costituzione di Commissioni Paritetiche;
d) interpretazione autentica dei contratti collettivi. |
| ART. 4 Contrattazione collettiva integrativa
1. In sede aziendale le parti stipulano il contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse dei fondi di cui agli artt. 50, 51 e 52.
2. In sede di contrattazione collettiva integrativa sono regolate le seguenti materie:
A) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 146 del 1990, secondo quanto previsto dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale;
B) criteri generali per:
1) la definizione della percentuale di risorse di cui al fondo dell'art. 52 da destinare alla realizzazione degli obiettivi generali dell'azienda affidati alle articolazioni aziendali (individuate dal d.lgs. 502/1992, quali dipartimenti, distretti, presidi ospedalieri, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali), ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti. Detta retribuzione e' strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati ed avviene, quindi, a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale, secondo le modalita' previste dall'art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996;
2) l'attuazione dell'art. 43 legge 449/1997;
3) la distribuzione tra i fondi dell'art. 50 e 52 delle risorse aggiuntive assegnate;
4) le modalita' di attribuzione - ai dirigenti cui e' conferito uno degli incarichi previsti dall'art. 27, comma 1, lettere b), c) e d) - della retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti;
5) lo spostamento di risorse tra i fondi di cui agli artt. 50, 51 e 52 ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, la finalizzazione tra i vari istituti nonche' la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale;
C) linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali dell'attivita' di formazione manageriale e aggiornamento dei dirigenti, anche in relazione all'applicazione dell'art. 16 bis e segg. del d.lgs 502/1992;
D) pari opportunita', con le procedure indicate dall'art. 8 anche per le finalita' della legge 10 aprile 1991, n. 125;
E) criteri generali sui tempi e modalita' di applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al d.lgs n. 626 del 1994 e nei limiti dall'accordo quadro relativo all'attuazione dello stesso decreto;
F) implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche, e dei processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualita' del lavoro, sulla professionalita' e mobilita' dei dirigenti;
G) criteri generali per la definizione dell'atto di cui all'art. 54, comma 1, per la disciplina e l'organizzazione, dell'attivita' libero professione intramuraria nonche' per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati.
3. Fermi restando i principi di comportamento delle parti indicati nell'art. 11 sulle materie dalla lettera C alla lettera G, non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia raggiunto l'accordo tra le parti, queste riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e di decisione. D'intesa tra le parti, il termine citato e' prorogabile di altri trenta giorni.
4. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali e si svolgono sulle materie stabilite nel presente articolo. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. |
| ART. 5 Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le materie previste dal presente C.C.N.L. che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. L'azienda provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 10, comma 2, per l'avvio del negoziato, entro quindici giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e' effettuato dal Collegio Sindacale. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante e' inviata a tale organismo entro 5 giorni corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione e' effettuata dal titolare del potere di rappresentanza dell'azienda ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.
5. Le aziende o gli enti sono tenuti a trasmettere, all'ARAN il contratto integrativo, entro cinque giorni dalla sottoscrizione. |
| ART. 6 Informazione, concertazione e Commissioni paritetiche
1. Gli istituti dell'informazione, concertazione e consultazione sono cosi' disciplinati:
A) INFORMAZIONE:
- L'azienda, allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali, informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2, sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e la costituzione dei fondi previsti dal presente contratto.
- Nelle materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione, l'informazione e' preventiva. Il contratto integrativo individuera' le altre materie in cui l'informazione dovra' essere preventiva o successiva.
Ai fini di una piu' compiuta informazione le parti, su richiesta, si incontrano comunque con cadenza almeno annuale ed, in ogni caso, in presenza di: iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero per l'innovazione tecnologica nonche' per eventuali processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione degli stessi.
B) CONCERTAZIONE
- I soggetti di cui alla lett. A), ricevuta l'informazione, possono attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione sui criteri generali inerenti alle seguenti materie:
- affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
- articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilita' ai fini della retribuzione di posizione;
- gli effetti di ricaduta dei sistemi di valutazione dell'attivita' dei dirigenti sul trattamento economico;
- articolazione dell'orario e dei piani per assicurare le emergenze;
- condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale.
Laconcertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta; dell'esito della concertazione e' redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa, al termine le parti riassumono i propri distinti ruoli e responsabilita'.
C) CONSULTAZIONE
- La consultazione dei soggetti di cui alla lett. A), prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro e' facoltativa. Essa si svolge, obbligatoriamente, su:
a) organizzazione e disciplina di strutture ed uffici, ivi compresa quella dipartimentale e distrettuale, nonche' la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;
b) casi di cui all'art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
2. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del dirigente alle attivita' dell'azienda e' prevista la possibilita' di costituire a richiesta, in relazione alle dimensioni delle aziende e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione delle aziende o enti ovvero alla riconversione o disattivazione delle strutture sanitarie nonche' l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attivita' di formazione. Tali organismi, ivi compreso il Comitato per le pari opportunita' di cui all'art. 8, hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'azienda e' tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi che non hanno funzioni negoziali, e' di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
3. Presso ciascuna Regione e' costituita una Conferenza permanente con rappresentanti delle Regioni, dei Direttori generali delle aziende o dell'organo di governo degli enti secondo i rispettivi ordinamenti e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, nell'ambito della quale, almeno due volte l'anno in relazione alle specifiche competenze regionali in materia di programmazione dei servizi sanitari e dei relativi flussi finanziari sono verificate la qualita' e quantita' dei servizi resi nonche' gli effetti derivanti dall'applicazione del presente contratto, con particolare riguardo agli istituti concernenti la produttivita', le politiche della formazione, dell'occupazione e l'andamento della mobilita'.
4. E' costituita una Conferenza nazionale con rappresentanti dell'ARAN, della Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, nell'ambito della quale almeno una volta l'anno, sono verificati gli effetti derivanti dall'applicazione di esso con particolare riguardo agli istituti concernenti la produttivita', le politiche della formazione e dell'occupazione e l'andamento della mobilita'. |
| Art 7 Coordinamento regionale
1. Ferma rimanendo l'autonomia aziendale, il sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le OO.SS di categoria firmatarie del presente CCNL, prevedera' gli argomenti e le modalita' di confronto con le medesime su materie aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal presente contratto al fine di verificarne lo stato di attuazione, con particolare riguardo a quelli sottoindicati:
a) formazione manageriale e formazione continua, comprendente l'aggiornamento professionale e la formazione permanente;
b) verifica dell'entita' dei finanziamenti dei fondi di posizione, di risultato e delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende sanitarie ed ospedaliere, limitatamente a quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale assunti in. applicazione del d.lgs. 229/1999, per ricondurli a congruita', fermo restando il valore della spesa regionale;
c) perequazione dei fondi delle aziende ed enti del comparto ai fini dell'applicazione dell'art. 42 relativo all'equiparazione dei dirigenti di ex IX livello, al X non qualificato del DPR. 384/1990.
d) perequazione dei fondi delle aziende ed enti del comparto ai fini dell'applicazione dell'art. 43, relativo alla corresponsione dell'indennita' di esclusivita' di rapporto;
2. In attesa della perequazione di cui alle lettere c) e d) le aziende ed enti garantiscono l'erogazione di quanto previsto dalle norme, richiamate alle scadenze indicate dal contratto.
3. I protocolli stipulati per l'applicazione delle lettere c) e d) del comma 1 saranno inviati all'ARAN per il monitoraggio della spesa in relazione all'utilizzo delle risorse finalizzate agli istituti richiamati. |
| Art. 8 Comitati per le pari opportunita'
1. I Comitati per le pari opportunita', istituiti presso ciascuna azienda nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 6 comma 2, svolgono i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione e' tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 2 punto D;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell'Unione Europea per l'affermazione sul lavoro della pari dignita' delle persone, nonche' azioni positive ai sensi della legge n. 125/1991.
2. I Comitati, presieduti da un rappresentante dell'azienda, sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'azienda. Il presidente del Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo e' previsto un componente supplente.
3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dai Comitati per le pari opportunita', sono previste misure per favorire effettive condizioni di parita' dei dirigenti nel lavoro e nello sviluppo professionale, che tengano conto anche della loro posizione in seno alla famiglia:
- accesso ai corsi di formazione manageriale e continua; - processi di mobilita'. - flessibilita' degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali.
4. Le aziende favoriscono l'operativita' dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro da essi svolto. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle dirigenti all'interno delle aziende, fornendo, in particolare, informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza nelle varie discipline nonche' sulla partecipazione ai processi formativi.
5. I Comitati per le pari opportunita' rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato. |
| ART. 9 Soggetti sindacali
1. In attesa che la rappresentanza sindacale dei dirigenti della presente area venga disciplinata in coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali da appositi accordi, i soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite espressamente ai sensi dell'art. 19 legge 300/1970 dalle organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei relativi contratti collettivi nazionali.
2. Per effetto del comma 1, il complessivo monte dei permessi sindacali fruibile, pari ad 81 minuti per dirigente stabilito dall'art. 8, comma 1 del contratto collettivo quadro sulle modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonche' sulle altre prerogative sindacali del 7.8.1998, compete con le modalita' stabilite dall'art. 10 del medesimo accordo solo ai sottoindicati dirigenti sindacali:
- componenti delle RSA costituite dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 19 della legge 300/1970; - componenti delle organizzazioni sindacali firmatarie aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 10, comma 2;
3. Ai dirigenti sindacali componenti degli organismi statutari delle confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui ai precedenti alinea competono i soli permessi di cui all'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998.
4. In attesa degli accordi del comma 1 la rappresentativita' delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, esclusivamente al fine della ripartizione del contingente dei permessi aziendali, sara' accertata in ciascuna sede aziendale sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato.
5. Per la titolarita' delle altre prerogative si rinvia a quanto previsto dall'art. 13, comma 1 del CCNQ del 7.8.1998. |
| ART. 10 Composizione delle delegazioni
1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, e' costituita come segue:
- dal titolare del potere di rappresentanza dell'azienda o da un suo delegato; - dai rappresentanti dei titolari degli uffici interessati, appositamente individuati dall'azienda.
2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione e' composta:
- da componenti di ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 9, comma 1; - dai componenti delle organizzazioni sindacali di categoria territoriali firmatarie del presente C.C.N.L.
3. Il dirigente eletto o designato quale componente nelle rappresentanze di cui all'art. 9 non puo' far parte della delegazione trattante di parte pubblica.
4. Le aziende possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.). |
| ART. 11 Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali e' improntato ai principi di responsabilita', correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione collettiva integrativa, le parti non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette. La contrattazione collettiva integrativa si svolge in conformita' alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti non implicando l'obbligo di addivenire a un accordo nelle materie previste dall'art. 4, comma 3. Le parti, comunque, compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.
3. Analogamente si procede durante il periodo in cui si svolgono la concertazione o la consultazione, nel quale le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle stesse. |
| ART. 12 Interpretazione autentica dei contratti collettivi
1. Quando insorgano controversie aventi carattere di generalita' sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo di definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo stipulato con le procedure di cui all'articolo 51 del d.lgs. 29 del 1993 o quelle previste dall'art. 5, per i contratti collettivi integrativi, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
2. La medesima procedura puo' essere attuata per le questioni aventi carattere di generalita', anche a richiesta di una delle parti prima che insorgano le controversie. |
| ART. 13 Il contratto individuale di lavoro dei dirigenti
1. L'assunzione dei dirigenti con rapporto di lavoro, a tempo indeterminato ha come presupposto l'espletamento delle procedure concorsuali e selettive previste dai DD.PP.RR. 483 e 484 del 1997.
2. L'assunzione dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato ha come presupposto l'espletamento delle procedure selettive richiamate dall'art. 16 del CCNL del 5 dicembre 1996 come integrato dal CCNL del 5 agosto 1997 nonche' quelle individuate dall'art. 15 septies del d.lgs. 502/1992.
3. L'assunzione, con la quale si costituisce il rapporto di lavoro dei dirigenti, avviene mediante la stipulazione del contratto individuale.
4. Il contratto individuale che e' regolato da disposizioni di legge, normative comunitarie e dal presente contratto richiede la forma scritta. In esso sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o determinato);
b) data di inizio del rapporto di lavoro e data finale nei contratti a tempo determinato;
c) area e disciplina di appartenenza;
d) incarico conferito e relativa tipologia tra quelle indicate nell'art. 27, obiettivi generali da conseguire, durata dell'incarico stesso che e' sempre a termine, modalita' di effettuazione delle verifiche, valutazioni e soggetti deputati alle stesse;
e) il trattamento economico complessivo corrispondente al rapporto di lavoro ed incarico conferito, costituito dalle:
- voci del trattamento fondamentale di cui all'art. 35 lett. A) - voci del trattamento economico accessorio di cui all'art. 35 lett. B) ove spettanti.
f) indennita' di esclusivita' del rapporto nella misura spettante;
g) periodo di prova ove previsto;
h) sede di destinazione.
5. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e' regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento delle procedure concorsuali o selettive dei commi 1 e 2, che ne costituiscono il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.
6. L'azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.
7. Nei contratti individuali di lavoro stipulati per i dirigenti del ruolo sanitario dopo il 31.12.1998 deve essere, altresi', inserita la clausola di esclusivita' del rapporto di lavoro la cui mancata sottoscrizione impedisce di dar luogo alla stipulazione del contratto. In ogni caso, indipendentemente dal ruolo di appartenenza, il dirigente, sotto la sua responsabilita', deve dichiarare, fatto salvo quanto previsto in tema di aspettativa dall'art. 19, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993, dalla legge 662/1996 e dall'art. 72 L. 448/1998. Nell'ipotesi in cui l'azienda, nel periodo 1 gennaio 30 luglio 1999 abbia stipulato il contratto individuale senza l'inserimento della predetta clausola, agli effetti dell'opzione si applica l'art. 15.
8. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 6, l'azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
9. Per i dirigenti del ruolo sanitario il contratto individuale deve essere sempre stipulato nel caso di assunzione per il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa con le procedure dei commi 1 e 2, anche se il dirigente e' gia' in servizio presso l'azienda ovvero di conferimento dell'incarico di direttore dipartimento ai sensi dell'art. 17 bis del d.lgs 502/1992. Analogamente si procede per i dirigenti degli altri ruoli, ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 2.
10. Per i dirigenti neo assunti il contratto individuale, decorso il periodo di prova e' integrato, con le modalita' del comma 11, con le ulteriori specificazioni concernenti l'incarico conferito ai sensi dell'art. 28.
11. Nel corso del rapporto di lavoro, la modifica di uno degli aspetti del contratto individuale eccetto quanto previsto al comma 9, e' preventivamente comunicata al dirigente per il relativo esplicito assenso.
12. Nella stipulazione dei contratti individuali le aziende non possono inserire clausole peggiorative del CCNL o in contrasto con norme di legge. |
| ART. 14 Periodo di prova
1. L'art. 15 del CCNL del 5 dicembre 1996, anche in relazione all'istituzione del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria e' cosi sostituito:
"1. Sono soggetti al periodo di prova i neo assunti nella qualifica di dirigente o coloro che - gia' dirigenti sanitari della stessa o altra azienda o ente del comparto - a seguito di pubblico concorso cambino area e disciplina di appartenenza. Il periodo di prova dura sei mesi, possono essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti che lo abbiano gia' superato nella medesima qualifica e disciplina presso altra azienda o ente del comparto. Sono, altresi', esonerati dalla prova per la medesima disciplina i dirigenti la cui qualifica e' stata unificata ai sensi dell'art. 18 del d.lgs 502/1992.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivo prestato.
3. Il periodo di prova e' sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi dell'art. 72 del d.lgs 29/1993. In caso di malattia il dirigente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo pari alla durata della prova, decorso il quale il rapporto puo' essere risolto. In caso di infortunio, sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 24, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996.
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dirigenti non in prova.
5. Decorsa la meta' del periodo di prova ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva di esso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'azienda deve essere motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
7. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio; spettano, altresi', al dirigente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio ed i ratei di tredicesima mensilita'.
8. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato alla scadenza.
9. Al dirigente proveniente dalla stessa o da altra azienda del comparto, durante il periodo di prova, e' concessa una aspettativa per motivi personali senza diritto alla retribuzione, ai sensi dell'art. 19. In caso di mancato superamento dello stesso ovvero di applicazione del comma 5 il dirigente rientra nella azienda con la qualifica di provenienza. La disposizione si applica anche in caso di vincita di concorso presso altra amministrazione di diverso comparto.
10. Non sono soggetti al periodo di prova i dirigenti ai quali sia conferito l'incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi e con le procedure previste dall'art. 15 e segg. del d.lgs 502/1992. In tali casi puo' trovare applicazione, a richiesta, quanto previsto dall'art. 19 comma 6". |
| ART. 15 Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari
1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario assunti a tempo indeterminato o determinato dopo il 31.12.1998 e' esclusivo. La norma, eccetto i casi di mobilita' di cui all'art. 20, i quali non dando luogo a novazione del rapporto di lavoro ne mantengono le caratteristiche in atto al momento del trasferimento, si applica anche in tutte le ipotesi in cui successivamente a tale data venga stipulato un nuovo contratto individuale con dirigenti gia' in servizio al 31 dicembre 1998 ovvero venga modificato uno degli aspetti del rapporto di lavoro con particolare riguardo al conferimento degli incarichi di direzione di struttura.
2. Il rapporto di lavoro e' esclusivo anche nei confronti di tutti i dirigenti che alla data dell'entrata in vigore del d.lgs. 229/1999 abbiano optato per l'esercizio dell'attivita' libero professionale intramuraria.
3. I dirigenti gia' in servizio alla data del 31.12.1998 che abbiano optato per l'esercizio dell'attivita' libero professionale extramuraria possono passare, a domanda, al rapporto di lavoro esclusivo. A tal fine, entro il 14 marzo 2000, i dirigenti interessati sono tenuti a comunicare all'azienda l'opzione in ordine al rapporto esclusivo. La mancata comunicazione esplicita entro il predetto termine vale come assenso per il rapporto esclusivo.
4. Il dirigente con rapporto di lavoro esclusivo non puo' chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo. La revoca dell'opzione all'esercizio della libera professione extramuraria puo' essere invece esercitata entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalita' dell'art. 48.
5. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta la totale disponibilita' del dirigente nello svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito dell'incarico attribuito e della competenza professionale nell'area e disciplina di appartenenza.
6. Il rapporto di lavoro dei dirigenti del comma 3 che abbiano mantenuto l'opzione per l'esercizio della libera professione extramuraria comporta totale disponibilita' nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi programmati e lo svolgimento delle attivita' professionali di competenza. Le aziende - secondo criteri omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e sulla base delle indicazioni dei responsabili di struttura, negoziano con le e'quipes interessate i volumi e le tipologie delle attivita' e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare nonche' le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate. |
| ART. 16 Orario di lavoro dei dirigenti
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, tutti i dirigenti dei quattro ruoli titolari di uno degli incarichi di cui all'art. 27, comma 1, lett. b), c) e d) assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando, con le procedure individuate dall'art. 6, comma 1 lett. B), in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. In particolare per i dirigenti del ruolo sanitario, i volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure dell'art. 62, comma 6 del CCNL 5 dicembre 1996 nell'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unita' operativa, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto di cui al comma 2 e' concordato con le procedure e per gli effetti dell'art. 62, comma 6 citato.
2. L'orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1 e' confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari, amministrativi , tecnici e professionali per favorire lo svolgimento delle attivita' gestionali e/o professionali correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonche' quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.
3. Il conseguimento degli obiettivi correlati all'impegno di servizio di cui ai commi 1 e 2 e' verificato trimestralmente con le procedure, di cui al comma 7 dell'art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996.
4. Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i Dirigenti del comma 1, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attivita' quali l'aggiornamento professionale, la partecipazione ad attivita' didattiche, la ricerca finalizzata, ecc., tra le quali non rientra in ogni caso, per il ruolo sanitario, l'attivita' assistenziale. Tale riserva di ore non rientra nei normali turni di lavoro, non puo' essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessita' di servizio, puo' essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo, in aggiunta alle assenze di cui all'art. 22, comma 1, primo alinea, del CCNL 5.12.1996 al medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non puo' in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. Per i dirigenti rimasti con rapporto di lavoro ad esaurimento le ore destinate all'aggiornamento sono dimezzate.
5. Sono individuati in sede aziendale, con le procedure di cui al comma 1, i particolari servizi ospedalieri e territoriali ove sia necessario assicurare la presenza dei Dirigenti sanitari nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, nel rispetto dell'organizzazione del lavoro in caso di e'quipes pluriprofessionali, ai sensi dell'art. 18 del CCNL 5.12.1996. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne la presenza dei predetti dirigenti e' destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario.
6. I dirigenti sanitari con rapporto di lavoro non esclusivo, gia' di I e II livello dirigenziale, sono tenuti al rispetto dei commi 1 e 2.
7. Tutti i dirigenti sanitari di cui al comma 1, indipendentemente dall'esclusivita' del rapporto, sono tenuti ad assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilita' previsti dagli artt. 18 e 19 del CCNL del 5 dicembre 1996. |
| ART. 17 Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo, dell'azienda, i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile il relativo orario per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione di quanto previsto dall'art. 62, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996 nonche' per lo svolgimento delle attivita' di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata. |
| ART. 18 Sostituzioni
1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione e' affidata dall'azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale. Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano - secondo l'atto aziendale - piu' strutture complesse.
2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa la sostituzione e' affidata dall'azienda ad altro dirigente della struttura medesima con rapporto di lavoro esclusivo, indicato all'inizio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa, che - a tal fine - si avvale dei seguenti criteri:
a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;
b) valutazione comparata del curriculum dei dirigenti interessati che, limitatamente alle strutture per le quali ai sensi della vigente normativa concorsuale l'accesso e' riservato a piu' categorie professionali, riguarda tutti gli addetti.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di strutture semplici che non siano articolazione interna di strutture complesse ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice.
4. Nel caso che l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione e' consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR. 483 e 484/1997 ovvero dell'art. 17 bis del d.lgs 502/1992. In tal caso puo' durare sei mesi, prorogabili fino a dodici.
5. Nei casi in cui l'assenza dei dirigenti indicati nei commi precedenti, sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale o direttore amministrativo e di direttore dei servizi sociali ove previsto dalle leggi regionali - della stessa o di altra azienda, ovvero per mandato elettorale ai sensi dell'art. 71 del d.lgs 29/1993 e della legge 816/1984 e successive modifiche o per distacco sindacale, l'azienda applica il comma 4 e provvede con l'assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato per la durata dell'aspettativa concessa, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma.
6. Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 5, e' disciplinato dall'art. 16 del CCNL 5 dicembre 1996 come integrato dal CCNL del 5 agosto 1997. La disciplina dell'incarico conferito e' quella prevista dall'art. 15 e seguenti del d.lgs 502/1992 e dal presente contratto per quanto attiene le verifiche, durata ed altri istituti applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine. Al rientro in servizio, il dirigente sostituito completa il proprio periodo di incarico ed e' soggetto alla verifica e valutazione di cui all'art. 31.
7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza dei quattro ruoli. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non e' corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennita' mensile di L. 1.036.000 e per la sostituzione di cui al comma 3, di L. 518.000 alla cui corresponsione si provvede o con le risorse del fondo dell'art. 50 o di quello dell'art. 52 per tutta la durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennita' puo', quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati.
8. Le aziende, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico.
9. In prima applicazione la disciplina del presente articolo decorre dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente CCNL e, da tale data e' disapplicato l'art. 55 del DPR. 384/1990. Entro il medesimo termine le aziende possono integrare le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 secondo i propri ordinamenti, previa consultazione dei soggetti dell'art. 10, comma 2. |
| ART. 19 Aspettativa
1. Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita', per un periodo massimo di dodici mesi nel triennio.
2. Al fine del calcolo del triennio si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
3. I periodi di aspettativa di cui al comma 1, fruiti anche frazionatamente, non si cumulano con le assenze per malattia previste dagli artt. 24 e 25 del CCNL 5 dicembre 1996.
4. L'azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, puo' invitare il dirigente a riprendere servizio nel termine appositamente prefissato.
5. Il rapporto di lavoro e' risolto, senza diritto ad alcuna indennita' sostitutiva di preavviso nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 4.
6. L'aspettativa e' concessa per un periodo massimo di sei mesi, a richiesta, anche al dirigente assunto presso la stessa o altra azienda con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi dell'art. 15 e segg. del d.lgs 502/1992.
7. In deroga a quanto previsto dai comma 1 e 6, al dirigente gia' a tempo indeterminato, assunto presso la stessa o altra azienda ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunita' europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato, l'aspettativa e' concessa per tutta la durata del contratto di lavoro a termine anche nell'ipotesi di cui all'art. 18, commi 4 e 5.
8. E' disapplicato l'art. 27 del CCNL 5 dicembre 1996. |
| ART. 20 Mobilita' volontaria
1. La mobilita' volontaria dei dirigenti tra le aziende e tutti gli enti del comparto di cui al CCNQ del 2 giugno 1998 - anche di Regioni. diverse - in presenza della relativa vacanza di organico avviene a domanda del dirigente che abbia superato il periodo di prova, con l'assenso dell'azienda, di destinazione e nel rispetto del ruolo ed - ove previsto - della disciplina di appartenenza del dirigente stesso.
2. Il nulla osta dell'azienda o ente di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta, e' sostituito dal preavviso di tre mesi.
3. La mobilita' non comporta novazione del rapporto di lavoro. Il fascicolo personale segue il dirigente trasferito e nel conferimento degli incarichi di cui all'art. 27, comma 1 lettere b), c) o d) per i dirigenti con meno di cinque anni di attivita', l'azienda di destinazione tiene conto dell'insieme delle valutazioni riportate dal dirigente anche nelle precedenti amministrazioni. Qualora ne ricorrano le condizioni si applica l'art. 28 comma 5.
4. La mobilita' di cui al presente articolo se richiesta da un dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, comporta nel trasferimento, la perdita di tale incarico. L'azienda di destinazione provvedera' all'affidamento al dirigente trasferito di uno degli incarichi tra quelli previsti dall'art. 27, comma 1 lett. b) e c), tenuto conto della clausola precedente. L'incarico di direzione di struttura complessa potra' essere conferito dalla nuova azienda con le procedure dell'art. 29, comma 1.
5. Il comma 1 si applica anche nel caso di mobilita' intercompartimentale dei dirigenti da e verso le aziende e gli enti del comparto sanita', purche' le amministrazioni interessate abbiano dato il proprio nulla osta.
6. E' confermata l'applicazione del comma 16 dell'art. 36 del CCNL del 5 dicembre 1996.
7. Sono disapplicati gli artt. 12, 13, 14, 15 del DPR 384/1990 ed il comma 10 dell'art. 38 del CCNL del 5 dicembre 1996. |
| ART. 21 Comando
1. Per comprovate esigenze di servizio la mobilita' del dirigente, puo' essere attuata anche attraverso l'istituto del comando tra aziende ed enti del comparto anche di diversa regione ovvero da e verso altre amministrazioni di diverso comparto, che abbiano dato il loro assenso.
2. Il comando e' disposto per tempo determinato ed in via eccezionale con il consenso del dirigente alla cui spesa provvede direttamente ed a proprio carico l'azienda o l'amministrazione di destinazione.
3. Il posto lasciato disponibile dal dirigente comandato non puo' essere coperto per concorso o qualsiasi altra forma di mobilita'.
4. I posti vacanti, temporaneamente ricoperti dal dirigente comandato, sono considerati disponibili sia ai fini concorsuali che dei trasferimenti.
5. Il comando puo' essere disposto anche nei confronti del dirigente per il quale sia in corso il periodo di prova, purche' la conseguente esperienza professionale sia considerata utile a tal fine dall'azienda e previa individuazione delle modalita' con le quali le amministrazioni interessate ne formalizzeranno l'avvenuto superamento.
6. Per finalita' di aggiornamento, il dirigente puo' chiedere un comando finalizzato per periodi di tempo determinato presso centri, istituti e laboratori nazionali ed internazionali od altri organismi di ricerca che abbiano dato il proprio assenso.
7. Il comando del comma 6 e' senza assegni e non puo' superare il periodo di due anni nel quinquennio, ferma restando l'anzianita' di servizio maturata nel periodo di comando agli effetti concorsuali.
8. Ove il comando sia giustificato dall'esigenza dell'azienda per il compimento di studi speciali o per l'acquisizione di tecniche particolari, al dirigente comandato sono corrisposti gli assegni e, per un periodo non superiore a sei mesi, il trattamento di missione.
9. Sono disapplicati gli artt. 44 e 45, commi 4 e segg. del DPR 761/1979. |
| ART. 22 Risoluzione consensuale
1. L'azienda o il dirigente possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
2. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e' praticabile prioritariamente in presenza di processi di ristrutturazione o di riorganizzazione cui e' correlata una diminuzione degli oneri di bilancio derivante, a parita' di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile dei posti di organico della qualifica dirigenziale, con la conseguente ridefinizione delle relative competenze.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, l'azienda, disciplina i criteri generali delle condizioni, dei requisiti e dei limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro i quali, prima della loro definitiva adozione sono oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 6, lett. B).
4. In applicazione dei commi precedenti, l'azienda puo' erogare una indennita' supplementare nell'ambito della effettiva capacita' di spesa del rispettivo bilancio. La misura dell'indennita' puo' variare fino ad un massimo di 24 mensilita' comprensive: dello stipendio tabellare, dell'indennita' integrativa speciale, dell'indennita' di esclusivita' del rapporto ove in godimento, degli assegni personali o dell'indennita' di incarico di struttura complessa ove spettanti nonche' della retribuzione di posizione complessiva in atto. |
| ART. 23 Comitato dei Garanti
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, presso ciascuna Regione e' istituito un Comitato dei Garanti, composto da tre membri, chiamato ad esprimere parere preventivo sulle ipotesi di recesso proposte dalle aziende nei confronti dei dirigenti nei casi e con il rispetto delle procedure previsti dall'art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996 e dall'art. 34 del presente contratto che, per quanto attiene l'accertamento delle responsabilita' dirigenziali, sostituisce l'art. 59 ivi citato.
2. Il presidente e' nominato dalla Regione tra magistrati od esperti con specifica qualificazione ed esperienza professionale nei settori dell'organizzazione, del controllo di gestione e del lavoro pubblico in Sanita'.
3. Gli altri componenti sono nominati, uno dalla Regione stessa sentito l'organismo di coordinamento dei direttori generali delle aziende, l'altro esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto entro dieci giorni dalla richiesta da parte della Regione. In mancanza di designazione unitaria detto componente e' sorteggiato dalla Regione - tra i designati - nei dieci giorni successivi.
4. Le nomine di cui ai commi precedenti devono avvenire entro un mese dall'entrata in vigore del presente contratto e devono prevedere anche i componenti supplenti.
5. Il recesso e' adottato previo conforme parere del Comitato che deve essere espresso improrogabilmente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, termine decorso il quale l'azienda puo' procedere al recesso.
6. Il comitato dei garanti dura in carica tre anni ed i suoi componenti non sono rinnovabili.
7. Le procedure di recesso in corso all'entrata in vigore del presente contratto sono sospese per il periodo di tre mesi necessario alla costituzione del Comitato dei Garanti, decorso inutilmente il quale avvengono con le procedure dell'art. 36 e seguenti del CCNL 5.12.1996. |
| ART. 24 Copertura assicurativa
1. Le aziende assumono tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa della responsabilita' civile dei dirigenti, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell'art. 25, per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attivita', ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.
2. Al fine di pervenire ad una omogenea quanto generalizzata copertura assicurativa per tutti i dirigenti del SSN e' istituita una commissione paritetica nazionale formata dai rappresentanti di tutte le regioni e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto per la realizzazione, attraverso forme consortili delle stesse Regioni, di un fondo nazionale che consenta di provvedere alla predetta tutela mediante la sottoscrizione di accordi quadro con compagnie di assicurazione appositamente selezionate secondo le vigenti disposizioni di legge, ai quali le aziende aderiscono.
3. Per il raggiungimento di tale scopo, la Commissione paritetica indichera' le modalita' di costituzione, gli organi di gestione, le modalita' di funzionamento ed i sistemi dei controlli del predetto fondo e la decorrenza dei versamenti. Il fondo sara' costituito - come base - da apporti economici prestabiliti dalla Commissione a carico delle singole aziende e finanziati con le risorse gia' destinate alla copertura assicurativa ed in misura media pro-capite di L. 50.000 mensili, trattenute sulla voce stipendiale prevista dalla commissione stessa, a carico dei dirigenti interessati, per la copertura di ulteriori rischi non coperti dalla polizza generale.
4. La Commissione paritetica dovra' ultimare i propri lavori entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto.
5. Le aziende stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei dirigenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per le prestazioni di servizio. In tali casi e' fatto salvo il diritto del dirigente al rimborso delle altre spese documentate ed autorizzate dall'azienda per lo svolgimento del servizio.
6. La polizza di cui al comma 5 e' rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento del mezzo di trasporto di proprieta' del dirigente, nonche' di lesioni o decesso del medesimo e delle persone di cui sia autorizzato il trasporto.
7. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprieta' dell'azienda sono in ogni caso integrate con la copertura nei limiti e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, dei rischi di lesioni o di decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
8. I massimali delle polizze di cui al comma 7 non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.
9. Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici, per morte o esiti di lesioni personali, in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti - sino alla concorrenza - dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
10. Sono disapplicati l'art. 28, comma 2, del DPR 761/1979 e l'art. 19 del DPR 384/1990. |
| ART. 25 Patrocinio legale
1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilita' civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.
2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque non potra' essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.
3. L'azienda dovra' esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi don dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.
4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987. |
| ART. 26 Graduazione delle funzioni
1. L'art. 50 del CCNL 5 dicembre 1996 relativo alla graduazione delle funzioni ai fini della determinazione della retribuzione di posizione dei dirigenti e' confermato salvo per i commi 4 e 6 che sono sostituiti dai seguenti:
"4. La graduazione delle funzioni dirigenziali - alle quali corrispondono le varie tipologie di incarico - e' effettuata dalle aziende con le modalita' indicate nel comma 2, in modo oggettivo e, cioe', indipendentemente dalla situazione relativa al rapporto di lavoro dei dirigenti assegnati alla struttura o dalla loro originaria provenienza da posizioni funzionali od economiche del DPR 384/1990. La graduazione consente di collocare ciascun incarico nelle fasce previste dagli artt. 54 e 55 del CCNL 5 dicembre 1996, determinando la corrispondente retribuzione di posizione del dirigente cui l'incarico e' conferito. La graduazione delle funzioni e' sottoposta a revisione periodica secondo i criteri definiti ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. B)."
"6. La disciplina del conferimento degli incarichi prevista dagli articoli seguenti del presente capo entra in vigore con il contratto e presuppone, altresi', che le aziende ed enti, qualora non ancora attivate, realizzino le seguenti innovazioni:
a) l'attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal d.lgs. 29/1993;
b) la ridefinizione delle strutture organizzative e delle funzioni dirigenziali ai sensi del d.lgs. 229/1999;
c) l'applicazione del d.lgs. 286/1999, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto stesso." |
| ART. 27 Tipologie di incarico
1. Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti della presente area negoziale sono le seguenti:
a) incarico di direzione di struttura complessa. Tra essi e' ricompreso l'incarico di direttore di dipartimento, di distretto sanitario e di presidio ospedaliero di cui al d.lgs 502/1992;
b) incarico di direzione di struttura semplice;
c) incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo;
d) incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attivita'.
2. La definizione della tipologia degli incarichi di cui alle lettere b) e c) e' una mera elencazione che non configura rapporti di sovra o sotto ordinazione degli incarichi, la quale discende esclusivamente dall'assetto organizzativo aziendale e dalla graduazione delle funzioni.
3. Per "struttura" si intende l'articolazione interna dell'azienda alla quale e' attribuita con l'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1 bis del d.lgs. 502 del 1992 la responsabilita' di gestione di risorse umane tecniche o finanziarie.
4. Per struttura complessa - sino all'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento previsto dall'art. 15 quinquies, comma 6 del d.lgs. n. 502 del 1992 e del conseguente atto aziendale - nell'ambito del ruolo sanitario si considerano tutte le strutture gia' riservate in azienda ai dirigenti di ex II livello e per i dirigenti degli altri, ruoli quelle afferenti gli incarichi di cui all'art. 54, comma 1, fascia a) del CCNL del 5 dicembre 1996.
5. Tra le strutture complesse per Dipartimento si intendono quelle strutture individuate dall'azienda per l'attuazione di processi organizzativi integrati. I Dipartimenti aziendali, comunque siano definiti (strutturali, integrati, funzionali, transmurali etc), rappresentando il modello operativo delle aziende, svolgono attivita' professionali e gestionale. Ad essi sono assegnate le risorse di cui al comma 3, necessarie all'assolvimento delle funzioni attribuite. I Dipartimenti sono articolati al loro interno in strutture complesse e strutture semplici a valenza dipartimentale.
6. I Distretti sono le strutture individuate dall'azienda, ai sensi dell'art. 3 quater del d.lgs 502/1992, per assicurare i servizi di assistenza primaria relativa alle attivita' sanitarie e di integrazione socio sanitaria. Ad essi sono assegnate le risorse di cui al comma 3, necessarie all'assolvimento delle funzioni attribuite con contabilita' separata all'interno del bilancio aziendale.
7. Per struttura semplice si intendono sia le articolazioni interne della struttura complessa sia quelle a valenza dipartimentale o distrettuale, dotate della responsabilita' ed autonomia di cui al comma 3.
8. Per incarichi professionali di alta specializzazione si intendono articolazioni funzionali della struttura connesse alla presenza di elevate competenze tecnico professionali che producono prestazioni quali-quantitative complesse riferite alla disciplina ed organizzazione interna della struttura di riferimento.
9. Per incarichi professionali si intendono quelli che hanno rilevanza all'interno della struttura di assegnazione e si caratterizzano per lo sviluppo di attivita' omogenee che richiedono una competenza specialistico-funzionale di base - ove previsto - nella disciplina o professionalita' di appartenenza.
10.Sino all'adozione dell'atto aziendale, gli incarichi di cui al comma 1, lett. b), c) e d), corrispondono per tutti i ruoli, nell'ordine, a quelli previsti dall'art. 54, comma 1, fascia b) ed a quelli di cui all'art. 55 fasce a) e b) del CCNL 5 dicembre 1996. Per la tabella di corrispondenza si rinvia all'allegato n. 1.
11.Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa nell'ambito del ruolo sanitario sono conferiti solo ai dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo. Ai dirigenti che abbiano optato per l'attivita' libero-professionale extramuraria, si applica quanto previsto dall'art. 45.
12.Nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di struttura complessa dovra' essere data piena attuazione al principio della separazione fra i poteri di indirizzo e controllo ed i poteri di gestione ai sensi dell'art. 3 del d.lgs 29/1993. A tali strutture ed al loro interno dovra' essere applicato il principio dell'art. 14 del d.lgs 29/1993, richiamato dall'art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996. |
| ART. 28 Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali
Criteri e procedure
1. Ai dirigenti del ruolo sanitario, all'atto della prima assunzione sono conferibili solo incarichi di natura professionale con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilita' nella gestione delle attivita'. Detti ambiti sono progressivamente ampliati attraverso i momenti di valutazione e verifica di cui all'art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992.
2. Gli incarichi del comma 1 sono conferiti dall'azienda su proposta del dirigente responsabile della struttura di appartenenza - decorso il periodo di prova - con atto scritto e motivato ad integrazione del contratto individuale stipulato ai sensi dell'art. 13, comma 11.
3. Ai dirigenti del comma 1, dopo cinque anni di attivita' sono conferibili incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo.
4. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti ai dirigenti ivi indicati, a seguito di valutazione positiva ai sensi dell'art. 32, su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, con atto scritto e motivato. Per quanto riguarda gli incarichi di direzione di struttura semplice essi sono conferiti nei limiti del numero stabilito nell'atto aziendale. Nell'attesa si considerano tali tutte le strutture alle quali, anche provvisoriamente, l'azienda riconosca le caratteristiche di cui all'art. 27, comma 7.
5. Ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, decorso il periodo di prova, gli incarichi di cui all'art. 27, comma 1, lett. b), c) e d) sono conferibili con modalita' di verifica analoghe, anche temporalmente, a quelle indicate per i dirigenti del ruolo sanitario e definite ai sensi dell'art. 31, comma 4. I criteri generali per il conferimento sono quelli previsti dal comma 7.
6. Limitatamente ai dirigenti assunti prima dell'entrata in vigore del CCNL del 5 dicembre 1996, il conferimento o la conferma degli incarichi di cui all'art. 27 comporta la stipulazione del contratto individuale, che ferma rimanendo la natura del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, definisce tutti gli altri aspetti connessi all'incarico conferito. Successivamente anche nei confronti di tali dirigenti, per le modifiche di uno degli elementi del contratto si applica l'art. 13, comma 11.
7. Nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le aziende tengono conto:
a) Per i dirigenti sanitari, delle valutazioni del collegio tecnico di cui all'art. 31, comma 2 e per gli altri dirigenti delle valutazioni riportate in base alle modalita' di verifica di cui al comma 4 dello stesso articolo
b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
c) dell'area e disciplina di appartenenza o della professionalita' richiesta;
d) delle attitudini personali e delle capacita' professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina o professione di competenza che all'esperienza gia' acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio, ricerca o professionali presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonche' alle valutazioni riportate;
f) del criterio della rotazione ove applicabile.
g) che, data l'equivalenza delle mansioni dirigenziali - non si applica l'art. 2103, comma 1, del C.C.
8. In caso di piu' candidati all'incarico da conferire, l'azienda procede sulla base di una rosa di idonei selezionati con i criteri indicati nel comma 9 dai direttori di dipartimento o dai responsabili di altre articolazioni interne interessati.
9. Le aziende - nel rispetto dei principi stabiliti nel comma 7 - formulano in via preventiva i criteri e le procedure per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali. Tali modalita', prima della definitiva determinazione, sono oggetto di concertazione con le rappresentanze sindacali di cui all'art. 10, comma 2.
10. Gli incarichi dei commi 1, 3 e 5 sono conferiti a, tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni - comunicata all'atto del conferimento - con facolta' di rinnovo. La durata degli incarichi e' connessa alla loro, natura. L'assegnazione degli incarichi non modifica le modalita' di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di eta'. In tali casi la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite.
11. I dirigenti sanitari il cui incarico sia in corso all'entrata in vigore del presente contratto, ove non sia prevista una diversa scadenza, sono sottoposti a verifica, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992, al termine del triennio dal conferimento dell'incarico stesso. Analogamente si procede per gli altri dirigenti sulla base delle modalita' di verifica indicate al comma 5.
12. La revoca dell'incarico affidato avviene con atto scritto e motivato a seguito di accertamento della sussistenza di una delle cause previste dall'art. 34, secondo le procedure e con gli effetti ivi indicati. |
| ART. 29 Affidamento e revoca degli incarichi di struttura complessa
1. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti ai dirigenti sanitari con le procedure previste dal DPR. 484/1997 nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale, ed ai dirigenti degli altri ruoli nel limite e con le modalita' da definirsi nel medesimo atto, fatto salvo quanto previsto nel periodo transitorio dall'art. 27, comma 4.
2. Il contratto individuale disciplina la tipologia dell'incarico, la durata, il trattamento economico, gli oggetti e gli obiettivi generali da conseguire. Le risorse occorrenti, per il raggiungimento degli obiettivi annuali sono assegnate con le procedure previste dall'art. 62, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996.
3. Gli incarichi hanno durata da cinque a sette anni con facolta' di rinnovo per lo tesso periodo o per periodo piu' breve, secondo le procedure di verifica previste dall'art. 15, comma 5 del d.lgs. n. 502 del 1992 e dall'art. 31 del presente contratto per tutti i dirigenti con incarico di direzione struttura complessa. Nel conferimento degli incarichi si applica la clausola prevista dall'art. 28, comma 10, ultimo periodo.
4. Le aziende formulano, in via preventiva, i criteri per:
- il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, indicando i requisiti richiesti - tra i quali - quello dell'esperienza professionale ed il positivo superamento di apposite verifiche con le medesime cadenze di quelle previste per i dirigenti del ruolo sanitario. Per gli incarichi di tale tipologia, conferibili a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto, l'esperienza professionale dirigenziale non potra' essere inferiore a cinque anni. Nel periodo di vigenza del presente contratto, in via alternativa e fatti salvi i processi di mobilita' di cui all'art. 20, la mancanza della predetta esperienza potra' essere compensata dall'effettuazione di corsi di formazione manageriale la cui durata e caratteristiche sono individuate dalle aziende, nell'ambito dei criteri di cui al presente comma. Sono fatti salvi gli incarichi gia' conferiti ai sensi dell'art. 54, lett. a) del CCNL 5 dicembre 1996.
- la conferma degli incarichi stessi ai dirigenti di tutti i ruoli, tenendo conto delle verifiche che per i dirigenti del ruolo sanitario sono quelle previste dall'art. 31, comma 2 e per tutti gli altri quelle individuate ai sensi della stessa norma, comma 4. I criteri dell'art. 28, comma 7 sono integrati da elementi di valutazione che tengano conto delle capacita' gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l'utenza, alla capacita' di correlarsi con le altre strutture e servizi nell'ambito dell'organizzazione dipartimentale, nonche' dei risultati ottenuti con le risorse assegnate.
- la revoca, connessa all'accertamento dei risultati negativi di gestione o l'inosservanza delle direttive impartite, che avviene con atto scritto e motivato secondo le procedure e con gli effetti indicati nell'art. 34.
5. I criteri del comma 4, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di concertazione con le rappresentanze sindacali di cui all'art. 10, comma 2.
6. Gli incarichi interni di direttore di dipartimento - prevedibili per tutti i ruoli - sono conferiti con le procedure previste dall'art. 17 bis del d.lgs. 502/1922.
7. Gli incarichi di direttore di distretto - ove di struttura complessa - sono conferiti sulla base dei requisiti previsti dall'art. 3 sexies del d.lgs. 502/1992. |
| ART. 30 Norma transitoria per i dirigenti del ruolo sanitario gia' di II livello
1. I dirigenti del ruolo sanitario di ex II livello che alla data del 31 luglio 1999 non abbiano optato per il passaggio al rapporto ad incarico quinquennale, ma al termine indicato dall'art. 15 abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo, entro il 30 aprile 2000 possono chiedere di estere sottoposti a verifica per l'attivita' svolta nell'ultimo quinquennio.
2. La verifica e' disposta dall'azienda entro il 30 giugno 2000 ed e' svolta sulla base dei criteri indicati dagli artt. 28, comma 7 e 29, comma 4 - secondo alinea - entro il 31 dicembre 2000. La verifica e' effettuata da parte della Commissione prevista dall'art. 15 ter, comma 2 del d.lgs 502/1992 e successive modifiche.
3. Sino alla verifica, ai dirigenti di cui al comma 1 - che conservano l'incarico di direzione di struttura complessa in atto - e' mantenuto il trattamento economico in godimento o quello previsto, per lo stipendio tabellare, dall'art. 39, comma 1 ove il presente contratto entri in vigore precedentemente.
4. In caso di verifica positiva i dirigenti del comma 1 sono confermanti nell'incarico per un ulteriore periodo di sette anni ed agli stessi si applica anche la clausola di cui all'art. 39, comma 4, secondo periodo e successivi, ove ne sussistano le condizioni.
5. In caso di esito negativo della verifica ai dirigenti predetti, dal 1 gennaio 2001, e' conferito un incarico professionale tra quelli previsti dall'art. 27, comma 1 lett. c), rendendo contestualmente indisponibile un posto di organico di dirigente. Il trattamento economico e' quello previsto dall'art. 39, comma 1, mentre la retribuzione di posizione viene rideterminata in ragione dell'incarico conferito.
6. I dirigenti di cui al comma 1, a rapporto di lavoro esclusivo, che non chiedono di essere sottoposti a verifica sono confermati nell'incarico di direzione di struttura complessa, per ulteriori due anni a decorrere dal 30 aprile 2000, al termine del quale si applica il comma 5.
7. I dirigenti di ex II livello con incarico quinquennale che non abbiano optato per il rapporto esclusivo entro il termine del 14 marzo 2000, sono confermati nell'incarico sino al 30 giugno 2000. Nei loro confronti trova applicazione quanto previsto dal comma 5, con la perdita dello specifico trattamento economico goduto che affluisce al fondo per la retribuzione di posizione dell'art. 50. |
| ART. 31 Varifica dei risultati e delle attivita' dei dirigenti
1. Gli organismi preposti alla verifica dei dirigenti del ruolo sanitario ai sensi dell'art. 15, commi 5 e 6 del d.lgs 502/1992 sono:
a) il Collegio tecnico;
b) il nucleo di valutazione;
2. L'organismo di cui al comma 1, lettera a) procede alla verifica:
a) delle attivita' professionali svolte e dei risultati, raggiunti da parte di tutti i dirigenti indipendentemente dall'incarico conferito, con cadenza triennale;
b) dei dirigenti titolari di incarico di direzione di struttura complessa o semplice, alla scadenza dell'incarico loro conferito;
c) dei dirigenti di nuova assunzione ai fini del conferimento di incarico, al termine del primo quinquennio di servizio.
3. L'organismo di cui al comma 1, lettera b) procede alla verifica annuale:
a) dei risultati di gestione del dirigente di struttura complessa ed anche di struttura semplice ove sia affidata la gestione di risorse;
b) dei risultati raggiunti da tutti i dirigenti, compresi quelli della lettera a), in relazione agli obiettivi.
4. La verifica dei dirigenti del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo di cui al comma 1, lettera a) viene effettuata, ai sensi dell'art. 28, comma 4, dagli appositi organismi che le aziende ed enti provvedono ad individuare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del contratto, per armonizzare il sistema di valutazione dei dirigenti interessati - anche ai fini del conferimento e conferma degli incarichi - a quello previsto per i dirigenti del ruolo sanitario, con le medesime cadenze previste dal comma 2. I dirigenti dei medesimi ruoli con incarico di direzione di struttura complessa sono, altresi', soggetti alla verifica annuale dell'organismo di cui al comma 1 lettera b).
5. Le aziende, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti autonomamente assunti in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del d.lgs. 286/1999, definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili, stabilendo le modalita' con le quali i processi di valutazione di cui al presente capo si articolano, con particolare riguardo ai soggetti che, in prima istanza, sono deputati alla valutazione dei dirigenti al fine di fornire agli organismi di cui al comma 1. gli elementi necessari alla verifica loro demandata.
6. L'organismo di cui al comma 1 lettera b) opera sino alla eventuale applicazione, da parte delle aziende, dell'art. 10, comma 4 del d.lgs 286/1999.
7. In prima applicazione il triennio per le verifiche di cui al comma 2 lett. a) decorre dall'entrata in vigore del d.lgs. 229/1999, fatti salvi i casi degli incarichi in scadenza prima di tale termine, ivi comprese le verifiche dopo il primo quinquennio di attivita'. Il triennio per le successive verifiche del dirigente scatta dopo l'effettuazione dell'ultima. |
| ART. 32 La valutazione dei dirigenti
1. La valutazione dei dirigenti - che e' diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalita' espressa - e' caratteristica essenziale ed ordinaria del rapporto di lavoro dei dirigenti medesimi.
2. I risultati finali della valutazione effettuata dagli organismi di verifica sono riportati nel fascicolo personale. Tutti i giudizi definitivi conseguiti dai dirigenti sono parte integrante degli elementi di valutazione delle Aziende sanitarie per la conferma ed il conferimento di qualsiasi tipo di incarico.
3. Le aziende adottano preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle attivita' professionali, delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti nonche' dei relativi risultati di gestione nell'ambito dei meccanismi e sistemi di cui all'art. 31, commi 4 e 5. Tali criteri prima della definitiva adozione sono oggetto di concertazione con i soggetti di cui all'art. 10, comma 2.
4. Le procedure di valutazione del comma 3 devono essere improntate ai seguenti principi:
a) trasparenza dei criteri e dei risultati;
b) informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio;
c) diretta conoscenza dell'attivita' del valutato da parte del soggetto che, in prima istanza effettua la proposta di valutazione sulla quale l'organismo di verifica e' chiamato a pronunciarsi.
5. L'oggetto della valutazione per tutti i dirigenti, oltre gli obiettivi specifici riferiti alla singola professionalita' ed ai relativi criteri di verifica dei risultati e' costituito, in linea di principio, dai seguenti elementi, ulteriormente integrabili a livello aziendale con le modalita' del comma 3:
a) collaborazione interna ed il livello di partecipazione multiprofessionale nell'organizzazione dipartimentale;
b) livello di espletamento delle funzioni affidate nella gestione delle attivita' e qualita' dell'apporto specifico;
c) capacita' dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole alla produttivita', attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro e la gestione degli istituti contrattuali;
d) risultati delle procedure di controllo con particolare riguardo all'appropriatezza delle prestazioni, all'orientamento all'utenza, alle certificazioni di qualita' dei servizi, alla semplificazione e snellimento delle procedure nell'attivita' amministrativa in particolare per l'acquisizione di beni e servizi o nel reclutamento del personale;
e) capacita' dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali nonche' i conseguenti processi formativi e la selezione del personale;
f) raggiungimento del minimo di credito formativo, ai sensi dell'art. 16 ter, comma 2 del d.lgs 502/1992 non appena operativo per i dirigenti sanitari - e per quelli degli altri ruoli di quanto stabilito in materia dai programmi aziendali;
g) osservanza degli obiettivi prestazionali assegnati, in relazione alle attivita' dei vari ruoli;
h) rispetto del codice di comportamento allegato al CCNL del 5 dicembre 1996.
6. La valutazione annuale dei dirigenti da parte del nucleo di valutazione ha le finalita' previste dall'art. 31, comma 3, lettere a) e b).
7. A titolo meramente indicativo la valutazione di cui al comma 6 per i dirigenti di struttura complessa o semplice - ove ne ricorrano le condizioni - deve riguardare la gestione del budget affidato e delle risorse umane e strumentali effettivamente assegnate nonche' tutte le funzioni delegate ai sensi dell'atto aziendale nonche' la valutazione dei modelli di organizzazione adottati per il raggiungimento degli obiettivi, mentre per gli altri dirigenti concerne l'osservanza degli obiettivi prestazionali affidati, l'impegno e la disponibilita' correlati alla articolazione dell'orario di lavoro rispetto al raggiungimento degli obiettivi. |
| ART. 33 Effetti della valutazione
1. L'esito positivo della valutazione triennale e quella al termine dell'incarico costituisce per tutti i dirigenti condizione, ai sensi del comma 5 dell'art. 15 del D.Lgs. 229/99, per la conferma od il conferimento di nuovi incarichi di maggior rilievo professionali o gestionali.
2. L'esito positivo della valutazione dei dirigenti neo assunti al termine del quinto anno puo' comportare l'attribuzione di incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonche' incarichi di direzione di strutture semplici.
3. L'esito positivo della verifica annuale di cui all'art. 31, comma 3 comporta l'attribuzione ai dirigenti della retribuzione di risultato concordata secondo le procedure di cui all'art. 62, commi 4 e 6 del CCNL 5 dicembre 1996. Per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa essa concorre anche alla formazione della valutazione di cui al comma 1. |
| ART. 34 Effetti della valutazione negativa
1. L'accertamento della responsabilita' dirigenziale a seguito dei processi di valutazione dell'art. 32, prima della formulazione del giudizio negativo, deve essere preceduto da un contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente anche assistito da una persona di fiducia.
2. L'accertamento della responsabilita' dirigenziale che rilevi scostamenti rispetto agli obiettivi e compiti professionali propri dei dirigenti come definiti a livello aziendale comporta l'assunzione di provvedimenti che, in applicazione del comma 3, devono essere commisurati:
a) alla posizione rivestita dal dirigente nell'ambito aziendale;
b) all'entita' degli scostamenti rilevati.
3. Per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa o semplice, l'accertamento delle responsabilita' dirigenziali rilevato a seguito delle procedure di valutazione e dovuto alla inosservanza delle direttive ed ai risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa puo' determinare:
a) perdita della retribuzione di risultato in tutto o in parte;
b) la revoca dell'incarico e l'affidamento di altro tra quelli ricompresi nell'art. 27 comma 1, lett. a), b) o c), di valore economico inferiore a quello in atto. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario la revoca del relativo incarico comporta l'attribuzione dell'indennita' di esclusivita' della fascia immediatamente inferiore;
c) in caso di accertamento di responsabilita' particolarmente grave e reiterata, la revoca dell'incarico conferito ai sensi della lettera b) e conferimento di uno degli incarichi ricompresi nell'art. 27, comma 1, lett. c) di valore economico inferiore a quello revocato;
4. I dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa che, comunque, al termine del periodo di incarico non superino positivamente la verifica per la conferma dello stesso, fatto salvo il caso di recesso dal rapporto di lavoro, sono mantenuti in servizio con altro incarico tra quelli professionali ricompresi nell'art. 27, lett. b) o c), congelando contestualmente un posto di dirigente.
5. Per i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall'art. 27, comma 1 lett. c), l'accertamento delle responsabilita' dirigenziali rilevato a seguito delle procedure di valutazione e dovuto alla inosservanza delle direttive ed all'operato non conforme ai canoni di cui all'art. 32, comma 5, puo' determinare:
a) perdita in tutto o in parte, della retribuzione di risultato;
b) la revoca dell'incarico e l'affidamento di altro tra quelli previsti dall'art. 27 comma 1 lett. c), di valore economico inferiore, ai sensi del CCNL 1 luglio 1997;
c) in caso di responsabilita' grave e reiterata, ulteriore applicazione del punto b).
6. Nei casi di cui ai commi 3, 4 le 5 e' fatta salva la componente fissa della retribuzione di posizione.
7. In presenza di valutazione negativa - annuale, triennale ed al termine dell'incarico - definita in base ad elementi di particolare gravita', anche estranei alla prestazione lavorativa, resta ferma la facolta' di recesso dell'azienda previa attuazione delle procedure previste dall'art. 23. |
| ART. 35 Struttura della retribuzione dei dirigenti
1. La struttura della retribuzione dei dirigenti si compone delle seguenti voci:
A) TRATTAMENTO FONDAMENTALE
1) stipendio tabellare;
2) indennita' integrativa speciale, confermata nella misura attualmente percepita;
3) retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita;
4) retribuzione di posizione minima - parte fissa e variabile - prevista dalla tabella 1 allegata al CCNL del 5.12.1996, secondo biennio economico 1996-1997;
5) assegno personale ove spettante ai sensi del presente contratto.
Ai dirigenti, ove spettante, e' corrisposto anche l'assegno per il nucleo familiare, ai sensi della legge 13.05.1988, n. 153 e successive modificazioni.
B) TRATTAMENTO ACCESSORIO
1) retribuzione di posizione parte variabile eccedente il minimo contrattuale previsto dalla tabella citata al punto 4 lett. A), sulla base della graduazione delle funzioni, ove spettante;
2) retribuzione di risultato, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del CCNL 5.12.1996;
3) retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro, ove spettante;
4) specifico trattamento economico, ove spettante quale assegno personale, ai sensi dell'art. 39, comma 2;
5) indennita' di incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi dell'art. 41.
2. I successivi Capi dal II al Capo IV sono distinti con riferimento alle caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario - esclusivo o non ovvero ad esaurimento. Il trattamento economico previsto dal Capo Il e' applicabile a tutti i dirigenti del ruolo sanitario che abbiano optato per il rapporto esclusivo entro il 14 marzo 2000. |
| ART. 36 Incrementi contrattuali e stipendio tabellare dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo
1. Dal 1 novembre 1998 al 31 maggio 1999 l'incremento mensile lordo degli stipendi tabellari previsti per i dirigenti del ruolo professionale, tecnico, amministrativo dagli artt. 42, 43, 44 e 45 del CCNL 5 dicembre 1996, come rideterminati per il II biennio economico 1996 - 1997, dal relativo contratto in pari data, e' di L. 73.000. Dal 1 giugno 1999 l'incremento mensile lordo e' di L. 136.000 e riassorbe il precedente.
2. A decorrere dal 1 novembre 1998, lo stipendio tabellare annuo, per dodici mensilita', dei dirigenti del comma 1 e' stabilito in L. 36.876.000 e dal 1 giugno 1999 in L. 37.632.000.
3. Sono disapplicati gli artt. 42, 43, 44 e 45 del CCNL 5 dicembre 1996, fatte salve le parti in cui siano previsti, per effetto del primo inquadramento dei dirigenti, assegni personali pensionabili e non riassorbibili. |
| ART. 37 Incrementi contrattuali e stipendio tabellare dei dirigenti del ruolo sanitario
1. Dal 1 novembre 1998 al 31 maggio 1999, gli incrementi mensili lordi degli stipendi tabellari previsti per i dirigenti sanitari dagli artt. 42, 43, 44, e 45 del CCNL 3 dicembre 1996, come rideterminati per il II biennio economico 1996 - 1997, dal relativo contratto in pari data, sono i seguenti:
- dirigenti di II livello L. 92.000
- dirigenti di I livello L. 73.000
2. Dal 1 giugno 1999 ai dirigenti del comma 1 è corrisposto l'incremento mensile lordo sottoindicato, che riassorbe il precedente:
- dirigenti di II livello L. 172.000
- dirigenti di I livello L. 136.000
3. Lo stipendio tabellare annuo lordo, per dodici mensilità , dei dirigenti di cui al comma 1, è così stabilito:
Dal 1 novembre 1998 Dal 1 giugno 1999
- dirigente di II livello; L. 49.104.000 L. 50.064.000
- dirigente già di I livello: L. 36.876.000 L. 37.632.000
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 39, a decorrere dal 31 luglio 1999, data di entrata in vigore del d.lgs. 229/1999, essendo la dirigenza sanitaria collocata in un ruolo unico lo stipendio tabellare annuo lordo per dodici mensilita' per tutti i dirigenti anche assunti con incarico di direzione di struttura complessa, con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale successivamente alla entrata in vigore del d.lgs. 229/1999, e' fissato in L. 37.632.000.
5. Sono disapplicati gli artt. 42, 43, 44 e 45 del CCNL 5 dicembre 1996, fatte salve le parti in cui siano previsti per effetto del primo inquadramento dei dirigenti, assegni personali pensionabili e non riassorbibili. |
| ART. 38 Indennita' integrativa speciale dei dirigenti sanitari
1. L'indennita' integrativa speciale per il ruolo unico dei dirigenti sanitari, ivi compresi quelli dell'art. 37, comma 4 e' fissata in L. 13.908.000 annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilita'.
2. La disposizione del presente articolo decorre dal 1 agosto 1999. |
| ART. 39 Norma transitoria per i dirigenti gia' di II livello del ruolo sanitario
1. Per i dirigenti del ruolo sanitario di ex II livello - anche ad incarico quinquennale - in servizio al 31 luglio 1999 ovvero assunti successivamente come tali o come responsabili di struttura complessa a seguito di avviso pubblicato ai sensi della disposizione transitoria contenuta nell'art. 17 comma 2 del d.lgs. 229/1999 - in G.U. entro il 31 luglio 1999, il trattamento economico stipendiale per dodici mensilita' - dal 1 agosto 1999 - e' cosi' articolato:
a) stipendio tabellare annuo lordo nella misura stabilita dall'art. 37 comma 4, pari a L 37.632.000;
b) assegno personale annuo lordo pensionabile e non riassorbibile di L. 13.240.000, pari alla differenza tra gli stipendi tabellari indicati nell'art. 37, commi 3 primo alinea e 4, comprensivo della differenza tra il valore dell'indennita' integrativa dei dirigenti di ex II livello ed ex I livello fissata dall'art. 38. L'assegno e' corrisposto per tredici mensilita'.
2. Ai dirigenti, gia' di II livello, assunti con incarico quinquennale ai sensi del revidente art. 15 del d.lgs. 502/1992 ed a quelli che avevano optato per tale incarico, viene confermato a titolo personale lo specifico trattamento economico in atto goduto, con le medesime caratteristiche e natura previste dall'art. 56 del CCNL 5 dicembre 1996, fatta salva l'applicazione dell'art. 34.
3. Le garanzie dei commi 1 e 2 operano nei confronti dei medesimi dirigenti anche nel caso di loro assunzione - senza soluzione di continuita' - per conferimento di incarico di direzione di struttura complessa in altra azienda successivamente all'entrata in vigore del presente contratto. In tal caso non viene corrisposta l'indennita' di cui all'art. 41, comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo periodo della stessa clausola.
4. All'atto della cessazione dal servizio, l'assegno di cui al comma 1 lettera b) e lo specifico trattamento economico del comma 2 - nella misura intera in ragione d'anno - confluiscono nel fondo dell'art. 50. Tale norma si applica anche per le risorse lasciate disponibili per posti resisi vacanti dal 1 gennaio 1998. Le risorse gia' destinate allo specifico trattamento di cui al comma 2, per i dirigenti di struttura complessa indicati nell'art. 30, la cui domanda di opzione per l'incarico quinquennale fosse ancora in corso al 31 luglio 1999, al superamento della verifica, sono finalizzate, nella misura minima lorda annua di L. 3.230.000, all'incremento della retribuzione di posizione - parte variabile - con decorrenza dalla data di superamento della verifica stessa, nei limiti della disponibilita' del fondo di cui all'art. 50. Qualora, invece, l'azienda abbia attribuito ai dirigenti dell'art. 30 l'incarico quinquennale dopo il 31 luglio 1999, corrispondendo lo specifico trattamento economico, esso rimane consolidato nella retribuzione di posizione - parte variabile - nella misura minima e, per la parte eccedente, viene riassorbito con i successivi incrementi della stessa, a condizione che il dirigente chieda e superi la verifica di cui all'art. 30.
5. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa assunti con avviso pubblicato in G.U. dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 229/1999, il trattamento economico viene rideterminato ai sensi degli artt. 37, comma 4 e 38, senza assegni personali ma con l'attribuzione dell'indennita' prevista dall'art. 41.
6. L'art. 56 del CCNL del 5 dicembre 1996 e' disapplicato. |
| ART. 40 La retribuzione di posizione dei dirigenti
1. La retribuzione di posizione e' una componente del trattamento economico dei dirigenti che, in relazione alla graduazione delle funzioni prevista dall'art. 50, comma 3 del CCNL 5 dicembre 1996 e' collegata all'incarico agli stessi conferito.
2. La retribuzione di posizione e' composta da una parte fissa ed una variabile e compete per tredici mensilita'.
3. La componente fissa della retribuzione di posizione, e' garantita al dirigente nella misura in atto goduta in caso di mobilita' o trasferimento, anche per vincita di concorso o di incarico ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992.
4. La componente fissa della retribuzione di cui al presente articolo e' mantenuta anche nei casi previsti dall'art. 34, operando gli effetti della valutazione negativa solo sulla parte variabile della medesima retribuzione di posizione.
5. In prima applicazione del CCNL 5 dicembre 1996, come integrato dal CCNL 1 luglio 1997, il valore economico minimo contrattuale della retribuzione di posizione - parte fissa e variabile - per il personale gia' in servizio all'entrata in vigore del contratto medesimo - e' stato indicato nella tabella all. 1 del CCNL in pari data, relativo al II biennio economico, secondo le posizioni funzionali od economiche di provenienza dei dirigenti.
6. La componente fissa della retribuzione di posizione stabilita dalla tabella indicata nel comma 5 non e' modificabile, mentre l'incremento della componente variabile minima contrattuale della medesima tabella sulla base della graduazione delle funzioni di cui all'art. 26, e' competenza delle singole aziende in relazione alle risorse disponibili nell'apposito fondo. Di conseguenza la retribuzione di posizione dei dirigenti, fermo rimanendo il principio che, a parita' di graduazione delle funzioni, deve essere identica, si colloca - in base alla tipologia degli incarichi conferiti - nelle fasce economiche degli artt. 54 e 55 del CCNL 5 dicembre 1996, secondo la tabella di corrispondenza allegato 1 al presente contratto.
7. Il valore economico complessivo dell'incarico determinato ai sensi del comma 6 e' la risultante della somma del minimo contrattuale del comma 5 e della quota aggiuntiva variabile definita aziendalmente. Detto valore, a parita' di funzioni, si ottiene mediante i relativi conguagli sulla parte variabile rispetto al minimo contrattuale in godimento fino al raggiungimento del valore economico complessivo.
8. Nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sara' conferito, ai sensi degli artt. 28 e 29, un altro incarico di pari valore economico.
9. Nel conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano - secondo l'atto aziendale - piu' strutture complesse - per la retribuzione di posizione - parte variabile - del dirigente interessato e' prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50%, calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza come rideterminata dal comma 10.
10. I valori massimi delle fasce di cui agli art. 54 e 55 del CCNL 5 dicembre 1996 sono cosi' rideterminati:
Fascia a) dell'art. 54: L. 80.000.000 Fascia b) dell'art. 54: L. 70.000.000 Fascia a) dell'art. 55: L. 70.000.000 Fascia b) dell'art. 55: L. 45.000.000
11. Per i dirigenti di nuova assunzione, ai quali le aziende non abbiano gia' conferito un incarico diverso, la retribuzione di posizione minima contrattuale e' confermata per il biennio 1998 - 1999 nei valori previsti dalla tabella allegato 1 al CCNL 5 dicembre 1996 relativo al II biennio economico 1996-1997, fatto salvo quanto previsto dall'art. 47, comma 1 lett. a).
12. Alla corresponsione della retribuzione di posizione nelle sue componenti - fissa e variabile - in applicazione del presente articolo si provvede con il fondo di cui all'art 50. Alla maggiorazione di cui al comma 9 le aziende provvedono con oneri a carico del proprio bilancio. |
| ART. 41 Indennita' per incarico di direzione di struttura complessa
1. Ai dirigenti del ruolo sanitario dell'art. 37 comma 4, assunti con incarico di direzione di struttura complessa - oltre alla retribuzione di posizione - a decorrere dal 1 agosto 1999 compete, un'indennita' di incarico annua lorda, fissa e ricorrente del valore di L. 13.240.000 per tredici mensilita' incrementabili anche gradualmente sino a 18.263.000 in presenza della relativa disponibilita' nel fondo di cui all'art. 50, comma 2, per armonizzarla con quella della dirigenza dell'area medico-veterinaria. Tale indennita', nella misura ridotta di L. 5.023.000, compete anche ai dirigenti di cui all'art. 39, comma 1 con incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi dell'art. 27, comma 4, ed e' corrisposta gradualmente con le medesime cadenze temporali, misure e modalita' degli incrementi di cui al periodo precedente.
2. L'indennita' del comma 1, primo periodo, compete, dal 31 dicembre 1999, ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo, con incarico di direzione di struttura complessa ai sensi dell'art. 54, comma 1 fascia a) del CCNL del 5 dicembre 1996, richiamato nell'art. 27 comma 4. Gli incrementi sino al raggiungimento del valore massimo di 18.263.000 vengono corrisposti con le medesime modalita' previste nella clausola precedente, in presenza della relativa disponibilita' nel fondo di cui all'art. 50, comma 3. Detta indennita' assorbe il maturato economico dell'art. 44, comma 2, lett. b) del CCNL 5 dicembre 1996, eventualmente in godimento.
3. L'indennita' dei commi 1 e 2 non e' piu' corrisposta in caso di mancato rinnovo dell'incarico di direzione di struttura complessa. In tal caso esclusivamente ai dirigenti, dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo viene ripristinato il maturato economico di cui al comma 2 ove fosse stato precedentemente goduto.
4. L'indennita', all'atto della cessazione dal servizio ovvero in caso di mancato rinnovo dell'incarico dei dirigenti interessati, viene nuovamente attribuita al fondo stesso, nella misura intera, in ragione d'anno. |
| ART. 42 Equiparazione
1. Le parti concordano sulla necessita' di procedere alla equiparazione della retribuzione minima contrattuale di cui alla tabella allegato 1 al CCNL del 5 dicembre 1996 - secondo biennio economico 1996 - 1997 dei dirigenti dei quattro ruoli di ex IX livello, qualificato e non, del DPR 384/1990 - in servizio al 5 dicembre 1996 - a quella dei dirigenti di ex X livello non qualificato, attesa la sostanziale parificazione delle funzioni dirigenziali operata con l'accorpamento delle due ex posizioni funzionali nel I livello dirigenziale dall'art. 18, comma 2 del d.lgs 502/1992 o nell'unico livello di cui all'art. 26 del d.lgs. 29/1993.
2. Tale equiparazione, iniziata con il CCNL 5 dicembre 1996, secondo biennio economico, per quanto riguarda lo stipendio tabellare, deve essere definitivamente portata a termine per la conclusione della vertenza. A tal fine le parti, nel prendere atto che le risorse necessarie si renderanno disponibili nel biennio economico 2000 - 2001, rinviano la definitiva soluzione al relativo contratto, prevedendo sin d'ora che per un corretto finanziamento dei fondi di ciascuna azienda si provvedera', con le procedure dell'art. 7, lett. c) alla loro perequazione a livello regionale.
3. Le parti concordano, altresi', di rinviare al contratto del medesimo biennio la definizione del trattamento economico dei dirigenti del ruolo sanitario, assunti dal 6 dicembre 1996 in poi, al termine del quinquennio di cui all'art. 28, comma 3. La disposizione si applica ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, a condizione che siano stati adottati i medesimi meccanismi di verifica dei dirigenti sanitari, ai sensi dell'art. 31, comma 4. |
| ART. 43 Indennita' di esclusivita' del rapporto di lavoro
1. Nel quadro del riordino del Servizio Sanitario Nazionale previsto dal d.lgs 229/1999, al fine di promuovere il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie ed in relazione al conseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale anche per la razionalizzazione della spesa sanitaria, le parti, preso atto delle disposizioni contenute nelle leggi 448/1998 e 488/1999, con decorrenza da stabilirsi nel CCNL del secondo biennio economico 2000 -2001 in ragione dei relativi finanziamenti, prevedono l'istituzione di una indennita' per l'esclusivita' del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario. Per una corretta distribuzione delle risorse tra aziende si procedera' secondo le modalita' previste dall'art. 7, comma 1, lett. d).
2. Le parti concordano, altresi', che la disciplina del rapporto di lavoro esclusivo e del connesso trattamento economico e' strettamente legata alla permanenza stabile nell'attuale quadro normativo del presente sistema di incompatibilita', dandosi atto che, ove le eventuali norme di legge sopravvenute dovessero modificare l'esclusivita' del rapporto senza riferimento agli aspetti economici, il contratto - per la presente parte - sara' immediatamente disdettato e le parti si incontreranno per la riapertura del negoziato su tale punto entro 30 giorni. Resta fermo, in ogni caso, il mantenimento dell'indennita', nei confronti di quei dirigenti, che pur in un diverso assetto normativo, manterranno la propria opzione per l'esclusivita' del rapporto di lavoro. |
| ART. 44 Soppressione dei rapporti di lavoro a tempo parziale
1. I rapporti di lavoro a tempo parziale in corso dei dirigenti del ruolo sanitario gia' di I e II livello, sono soppressi con le modalita' di realizzazione, di cui ai seguenti commi anche per dare attuazione all'art. 20, comma 3, punto 18 bis della legge 488/1999 circa la riconduzione dei dirigenti ad un rapporto di lavoro unico per quanto attiene l'orario secondo le disposizioni degli artt. 16 e 17.
2. Il passaggio al rapporto unico - per i dirigenti del comma 1 che abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo - e' portato a termine entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, attribuendo agli stessi:
a) il trattamento economico tabellare previsto per i corrispondenti dirigenti dall'art. 37, comma 4;
b) l'indennita' integrativa nella misura prevista dall'art. 38;
c) ai dirigenti gia' di II livello ai quali sia mantenuto l'incarico di direzione di struttura complessa a seguito della verifica di cui all'art. 30 l'indennita' di incarico prevista dall'art. 41, senza alcun assegno personale. Per coloro che avevano optato per il rapporto quinquennale e' mantenuto lo specifico trattamento in godimento;
d) l'indennita' di esclusivita' di rapporto nella misura spettante;
e) la retribuzione di posizione definita aziendalmente in relazione all'incarico affidato;
f) la retribuzione di risultato, ove spettante.
Per i dirigenti gia' di II livello che non avessero optato per l'incarico quinquennale entro il 31 luglio 1999, si applica anche l'art. 30.
3. Per i dirigenti sanitari che non abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo entro il 14 marzo 2000 - il passaggio avviene - con decorrenza dall'opzione - anche successivamente, con l'attribuzione del trattamento economico previsto dal comma 2 con esclusione della lettera c).
4. In ogni caso la trasformazione del rapporto di lavoro avviene improrogabilmente entro il 1 dicembre 2001 anche per coloro che non dovessero optare per il rapporto. In tale caso a detti dirigenti e' attribuito:
a) il trattamento economico tabellare previsto per i corrispondenti dirigenti dall'art. 37, comma 4;
b) l'indennita' integrativa in godimento e nella misura prevista per il rapporto di lavoro in atto;
c) la retribuzione di posizione definita con le regole di cui all'art. 40.
5. Le aziende fanno fronte ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo congelando - in misura corrispondente alla spesa - le assunzioni per posti vacanti di dirigente indipendentemente dalla disciplina di appartenenza, tenuto conto del maggior numero di ore di lavoro effettuate per l'adeguamento del relativo orario. |
| ART. 45 Incarichi
1. Ai dirigenti sanitari gia' di I e II livello che entro il termine del 14 marzo 2000 hanno optato per il rapporto di lavoro non esclusivo gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa gia' conferiti, sono revocati con effetto dal 15 marzo 2000.
2. Fermo rimanendo quanto disposto dall'art. 30, i dirigenti di II livello con rapporto quinquennale che non abbiano optato per il rapporto esclusivo sono confermati negli incarichi di direzione di struttura complessa loro conferiti sino al 30 giugno 2000. Agli interessati a decorrere dal 1 luglio 2000 dovra' essere conferito uno degli incarichi di cui all'art. 27 comma 1, lett. c).
3. In applicazione del comma 2 per tutti i dirigenti gia' di II livello, l'opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo comporta l'indisponibilita' di un posto di dirigente.
4. I dirigenti del comma 1 non possono svolgere attivita' libero-professionale intramuraria.
5. I dirigenti di cui al presente articolo possono revocare l'opzione per l'esercizio dell'attivita' libero-professionale extramuraria entro il 31 dicembre di ogni anno, passando al rapporto di lavoro esclusivo. |
| ART. 46 Trattamento economico fondamentale
1. Ai dirigenti di cui all'art. 45, comma 1, ivi compresi i dirigenti di ex II livello ad incarico quinquennale che abbiano optato per il rapporto di lavoro non esclusivo spettano:
a) il trattamento economico tabellare dell'art. 37, comma 4;
b) l'indennita' integrativa speciale prevista dall'art. 38;
c) per i dirigenti sanitari gia' di II livello l'assegno personale previsto dall'art. 39;
d) le altre voci previste dall' art. 35 lettera A) ove spettanti.
2. All'atto della cessazione dal servizio, gli assegni di cui al comma 1 lettera c), nella misura intera in ragione d'anno - confluiscono nel fondo dell'art. 50. Tale norma si applica anche per le risorse lasciate disponibili per posti resisi vacanti dall'1 gennaio 1998. |
| ART. 47 Retribuzione di posizione e di risultato
1. La retribuzione di posizione dei dirigenti sanitari gia' di I e II livello, a rapporto di lavoro non esclusivo, e' cosi' costituita:
a) componente fissa di cui alla tabella all. 1 del CCNL 5 dicembre 1996, II biennio economico 1996 - 1997, nella misura ridotta del 15% in applicazione dell'art. 1, comma 12 della legge 662/1996;
b) parte variabile in godimento ridotta del 50%.
2. Per la componente fissa della retribuzione di posizione, ferma rimanendo in ogni caso la riduzione di cui al comma 1, lett. a), valgono le salvaguardie previste dall'art. 40.
3. Ai dirigenti sanitari gia' di II livello ad incarico quinquennale di cui agli artt. 44, comma 3 e 45 comma 2 non compete piu' lo specifico trattamento economico attribuito ai sensi dell'art. 56 del CCNL 5 dicembre 1996.
4. Ai dirigenti del comma 1 non spetta la retribuzione di risultato.
5. La riduzione di cui al comma 1, lett. b) e quella del comma 4 decorrono dal 1 luglio 1999. Quella del comma 3 decorre dal 1 luglio 2000.
6. Le risorse relative alle riduzioni previste dai commi 1 e 4 concorrono al finanziamento dell'indennita' di esclusivita' di cui all'art. 43 e, pertanto, i fondi di provenienza delle voci citate - artt. 50 e 52 - sono conseguentemente ridotti di pari importo. Le risorse del comma 3 confluiscono nel fondo di cui all'art. 50.
7. Le aziende provvederanno al recupero delle competenze non piu' spettanti ai dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo dal 1 luglio 1999 mediante gli. opportuni conguagli con gli incrementi del presente contratto. Esclusivamente per lo specifico trattamento economico e' consentita l'eventuale rateizzazione in non piu' di sei soluzioni mensili. |
| ART. 48 Trattamento economico dei dirigenti in caso di revoca dell'opzione per l'attivita' libero professionale extramuraria.
1. Al dirigente che al 31 dicembre dell'anno precedente abbia revocato l'opzione per l'esercizio dell'attivita' libero professionale extramuraria compete il trattamento economico previsto dall'art. 46, con decorrenza dal 1 gennaio successivo.
2. La retribuzione di posizione e' ridefinibile sulla base dell'incarico successivamente conferito al dirigente con le procedure di cui all'art. 28, e per quello di direzione di struttura complessa, con le procedure previste dal DPR 484/1997. Nelle more rimane determinata nella misura in godimento.
3. Al dirigente e' riconosciuta la retribuzione di risultato. Nel primo anno dal rientro essa e' determinata a consuntivo. |
| ART. 49 Effetti dei benefici economici
1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione dei Capi dal II al IV del presente contratto - hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul compenso per lavoro straordinario sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' premio di servizio, sull'indennita' alimentare di cui all'art. 29, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti fissa e variabile in godimento nonche' alla indennita' di cui art. 38, all'assegno personale previsto dall'art. 39, comma 1 ed, infine, all'indennita' di cui all'art. 41.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti dell'indennita' premio di servizio, dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonche' la retribuzione di posizione minima contrattuale - parte fissa e variabile - indicata nella tabella allegato 1 al CCNL del 5 dicembre 1996 - II biennio economico 1996-1997. |
| ART. 50 Fondi per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento, indennita' di direzione di struttura complessa
1. Per il finanziamento della retribuzione di posizione dei dirigenti nonche' per l'indennita' di incarico di direzione di struttura complessa e per i dirigenti del ruolo sanitario gia' di II livello dello specifico trattamento economico conservato a titolo personale, sono confermati i fondi previsti, rispettivamente dai commi 2 e 4 dell'art. 58 del CCNL 5 dicembre 1996 il cui ammontare e' quello consolidato al 31.12.1997, comprensivo, in ragione d'anno degli incrementi previsti a tale scadenza.
2. Il fondo di pertinenza dei dirigenti sanitari e' integrato con le seguenti risorse:
a) a decorrere dal 1 gennaio 1999 da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale, concordata in contrattazione integrativa, nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di definizione del bilancio;
b) a decorrere dal 31 dicembre 1999 da una quota pari al 0,94% del monte salari dei dirigenti del ruolo sanitario calcolato con riferimento al 31 dicembre 1997, da accantonare per le finalita' di cui all'art. 42;
c) risorse derivanti dal fondo dell'art. 51 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi - anche a parita' di organico. Le risorse sono attribuite al fondo tenuto conto del ruolo di provenienza dei dirigenti interessati della riorganizzazione;
d) gli assegni personali di cui all'art. 39 che confluiscono nel fondo dei dirigenti sanitari;
e) l'importo annuo della retribuzione individuale di anzianita' dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1 gennaio 1998, finalizzato all'applicazione dell'art. 42.
3. Il fondo di pertinenza dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo e' integrato in quota parte con le risorse di cui al comma 2 lettere a) e c) nonche' dalle seguenti:
a) a decorrere dal 31 dicembre 1999 da una quota pari al 6% del minor importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante a parita' di funzioni, dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale dirigenziale dei tre ruoli nel rispetto dei risparmi prestabiliti in sede di definizione del bilancio, con le procedure dell'art. 7, comma 1 lett. c), finalizzata all'applicazione dell'indennita' prevista dall'art. 41, comma 2, nella misura base;
b) maturato economico di cui all'art. 44 comma 2 lett. b) del CCNL 5 dicembre 1996 dei dirigenti cessati dal servizio a decorrere dall'1 gennaio 1998;
c) a decorrere dal 31 dicembre 1999 da una quota pari all'1, 12 del monte salari annuo calcolato con riferimento al 31 dicembre 1997 del personale interessato;
d) l'importo annuo della retribuzione individuale di anzianita' dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1 gennaio 1998, finalizzato all'applicazione dell'art. 42.
4. Con le risorse del presente fondo, che saranno opportunamente individuate nel biennio successivo 2000 - 2001 sara' data applicazione all'art. 41 relativo all'equiparazione dei dirigenti di ex IX livello, qualificati e non, in servizio al 5 dicembre 1996 a quelli di X livello non qualificato ed alla definizione della retribuzione minima contrattuale dei dirigenti, con meno di cinque anni.
5. I fondi di cui al comma 1 devono essere integralmente utilizzati. Eventuali risorse che annualmente a consuntivo risultassero ancora disponibili nei fondi sono temporaneamente utilizzate in quello per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate ai fondi di cui al presente articolo a decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno successivo.
6. L'art. 61, comma 2, lett. a), terzo periodo del CCNL 5 dicembre 1996 puo' ancora trovare applicazione con le stesse modalita', esclusivamente nelle aziende che, nell'arco di vigenza del citato contratto, non ne abbiano ancora utilizzato la facolta' in tutto o in parte sino alla concorrenza massima.
7. E' altresi' confermato il fondo previsto dall'art. 59 del CCNL 5 dicembre 1996 avente il medesimo scopo di cui al presente articolo relativamente ai dirigenti delle IPAB aventi finalita' sanitarie, il cui ammontare e' quello consolidato al 31 dicembre 1997. Esso e' integrato con le modalita' previste dai commi 2 e 3.
8. Il fondo di cui al comma 2 e' ridotto degli importi previsti dall'art. 47, comma 6. Tutti i riferimenti al "monte salari 1997" effettuati nel presente contratto sono da intendersi al netto degli oneri riflessi. |
| ART. 51 Fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro
1. E' confermato il fondo per la corresponsione degli emolumenti connessi a determinate condizioni lavorative, gia' previsto dall'art. 60 del CCNL 5 dicembre 1996, il cui ammontare e' quello consolidato al 31.12.1997.
2. Al fine dell'utilizzo del fondo sono, altresi', confermate tutte le disposizioni per remunerare le particolari condizioni di lavoro previste dall'art. 60, del citato CCNL 5 dicembre 1996, ivi compresi i destinatari, la misura delle indennita', le modalita' della loro erogazione e la flessibilita' dell'utilizzo delle risorse del fondo con riguardo al loro spostamento temporaneo o permanente nei fondi, rispettivamente, per la retribuzione di risultato o di posizione.
3. E' confermata l'abrogazione dell'istituto dello straordinario per i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo indipendentemente dall'incarico, nonche' per i dirigenti del ruolo sanitario limitatamente a quelli con incarico di direzione di struttura complessa.
4. La contrattazione integrativa, in base ai modelli organizzativi adottati dall'azienda con riguardo agli istituti dell'orario di lavoro, servizi di guardia e pronta disponibilita' che abbiano carattere di stabilita', potra' integrare il fondo di cui all'art. 50, commi 2 e 3, ovvero destinare i relativi risparmi a rideterminare l'importo dell'indennita' di pronta disponibilita' tuttora fissato nella quota minima di L. 40.000. L'eventuale trasferimento nel fondo per la retribuzione di posizione e' irreversibile.
5. E' abrogato l'art. 51, comma 2 del DPR. 384/1990. |
| ART. 52 Fondo della retribuzione di risultato e premio per la qualita' della prestazione individuale
1. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono annualmente destinate a costituire una componente retributiva correlata ai risultati raggiunti dai dirigenti e finalizzata anche a costituire un premio per il conseguimento di livelli di particolare qualita' della prestazione.
2. Al finanziamento della retribuzione di cui al comma 1, si provvede secondo la disciplina prevista negli articoli 61, 62, 63 e per le IPAB dall'art. 65 del CCNL 5 dicembre 1996 mediante l'utilizzo dei seguenti fondi:
a) Fondo per la retribuzione di risultato relativa ai livelli di produttivita' ed al miglioramento dei servizi
b) Fondo per i premi per la qualita' della prestazione individuale.
3. A decorrere dal 1 gennaio 1998 i fondi del comma 2 sono formati dall'ammontare delle risorse consolidate alla data del 31 dicembre 1997, ai sensi dell'art. 61 del CCNL 5 dicembre 1996.
4. Per la formazione del fondo per la retribuzione di risultato relativa ai livelli di produttivita' e miglioramento dei servizi si deve tener conto delle seguenti precisazioni:
a) nel consolidamento del fondo non va considerato quanto connesso alle risorse aggiuntive previste dall'art. 7, commi 1 e 3 del CCNL 5 dicembre 1996 (II biennio economico);
b) qualora gli incrementi derivino da economie di gestione, queste dovranno essere espressamente accertate a consuntivo dai servizi di controllo interno o dai nuclei di valutazione e dovranno corrispondere ad effettivi incrementi di produttivita' o di miglioramento dei servizi o di ottimizzazione delle attivita';
c) resta confermata la possibilita' di utilizzazione - anche temporanea - nel fondo per la produttivita' collettiva - di eventuali risparmi accertati a consuntivo nella gestione dei fondi di cui agli artt. 50 e 51.
5. Il fondo previsto nel comma 2 lett. a) e', altresi', alimentato, annualmente, in presenza delle seguenti condizioni:
a) a decorrere dal 1 gennaio 1998 con le risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997, nella misura destinata dalle aziende alla contrattazione integrativa e da altre disposizioni di legge che destinano una parte di proventi delle aziende ad incentivi del personale;
b) a decorrere dal 1 gennaio 1998, sulla base del consuntivo 1997, dell'1% - come tetto massimo - del monte salari annuo, calcolato con riferimento al 1997, in presenza di avanzi di amministrazione e pareggio di bilancio, secondo le modalita' stabilite dalle Regioni negli atti di indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione annuale, ovvero della realizzazione annuale di programmi-correlati ad incrementi quali-quantitativi di attivita' del personale - concordati tra Regioni e singole aziende e finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio entro il termine prestabilito ai sensi delle vigenti disposizioni.
6. La verifica del raggiungimento dei risultati di cui al comma 5, lett. b) e' affidata al nucleo di valutazione o ai servizi di controllo interno ed e', in ogni caso, condizione necessaria per l'erogazione dei compensi relativi alla retribuzione di risultato.
7. Le Regioni, ai sensi degli artt. 4 e 13 del d.lgs. n. 502 del 1992, possono favorire l'assunzione e perseguimento - da parte delle aziende - di obiettivi strategici relativi al consolidamento del processo di riorganizzazione in atto ovvero collegati al reale recupero di margini di produttivita', alla cui realizzazione finalizzano l'incremento del fondo di cui al comma 5 dell'1 % del monte salari annuo, calcolato con riferimento al 1997. Le Regioni possono, altresi', favorire da parte delle aziende interventi di sviluppo occupazionale o interventi correlati ai processi riorganizzativi anche a seguito di innovazioni tecnologiche da definirsi in sede di contrattazione integrativa, alla realizzazione dei quali finalizzeranno un ulteriore quota di incremento dello stesso fondo pari allo 0,2% del medesimo monte salari 1997. La presente clausola e' valida sino al 31 dicembre 1999, data successivamente alla quale per i dirigenti del ruolo sanitario le predette risorse aggiuntive regionali sono assegnate al finanziamento dell'indennita' di esclusivita' del rapporto di lavoro e per i dirigenti degli altri ruoli all'equiparazione. Il fondo di cui al presente articolo, inoltre, per la parte di spettanza dei dirigenti sanitari e' decurtato delle risorse indicate nell'art. 47, comma 6.
8. E' confermato l'art. 64 del CCNL 5 dicembre 1996 relativo agli onorari e compensi di natura professionale dei dirigenti avvocati e procuratori. |
| ART. 53 Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche
1. Le aziende e gli enti che, in attuazione delle vigenti disposizioni, rideterminano, con atto formale, la dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale in numero superiore a quello preso a base di calcolo per la formazione dei fondi, previsti dagli artt. 50, 51 e 52, nel finanziare la predetta dotazione organica dovranno incrementare i relativi fondi in modo congruo, con oneri a carico del proprio bilancio, tenendo conto del valore delle posizioni organizzative di nuova istituzione e, comunque, della retribuzione di posizione minima contrattuale di cui all'art. 35, comma 1, lett. A) punto 5 come gia' previsto dall'art. 58 del CCNL 5 dicembre 1996; delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico, accessorio complessivo eventualmente spettante ai dirigenti da assumere; dell'indennita' di cui all'art. 41 e - per i dirigenti sanitari - dell'art. 43.
2. Analogamente si procede nel caso di attivazione di nuovi servizi ad invarianza della dotazione organica con riferimento al trattamento accessorio. |
| ART. 54 Attivita' libero-professionale intramuraria dei dirigenti del ruolo sanitario
1. In applicazione degli artt. 4, comma 11 e 15 quinquies del d.lgs. 502/1992 e nel rispetto dei principi dagli stessi fissati, a tutto i dirigenti del ruolo sanitario con rapporto esclusivo e' consentito lo svolgimento dell'attivita' libero professionale all'interno dell'azienda, nell'ambito delle strutture aziendali individuate con apposito atto adottato dall'azienda con il concorso del Collegio di direzione previsto dall'art. 17 dello stesso decreto e con le procedure indicate nell'art. 4, comma 2, lettera G).
2. In particolare, l'azienda - fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'attivita' libero professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale - intra ed extra ospedaliera - deve intraprendere tutte le iniziative previste dalle vigenti disposizioni per consentire ai dirigenti l'esercizio della libera professione intramuraria ai sensi dell'art. 72, comma 11 Legge 448/1998 e delle conseguenti direttive regionali in materia, anche fuori dall'azienda, in spazi sostitutivi in altre aziende o strutture sanitarie non accreditate, nonche' in studi professionali privati, ivi compresi quelli per i quali e' richiesta l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'.
3. Le modalita' di svolgimento dell'attivita' libera professionale sono disciplinate dalle aziende nel rispetto dei criteri generali del presente contratto.
4. Per attivita' libero professionale intramuraria dei dirigenti del ruolo sanitario si intende l'attivita' che detto personale individualmente o in e'quipe, esercita fuori dell'impegno di servizio in regime ambulatoriale, ivi comprese le attivita' di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, day surgery o di ricovero nonche' le prestazioni farmaceutiche ad esso collegate, sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'articolo 9 del d.lgs. 502/1992.
5. L'esercizio dell'attivita' professionale intramuraria non deve essere in contrasto con le finalita' istituzionali dell'azienda e lo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalita' dei servizi. A tal fine, l'attivita' libero professionale intramuraria non puo', globalmente, comportare per ciascun dirigente, un volume di prestazioni o un volume orari o superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. Per l'attivita' di ricovero la valutazione e' riferita anche alla tipologia e complessita' delle prestazioni.
6. A tal fine, l'azienda negozia in sede di definizione annuale di budget, con i dirigenti responsabili delle e'quipes interessate, nel rispetto dei tempi concordati, i volumi di attivita' istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione alle risorse assegnate. Di conseguenza concorda con i singoli dirigenti e con le e'quipes interessate i volumi di attivita' libero-professionale intramuraria che, comunque, non possono superare i volumi di attivita' istituzionale assicurati, prevedendo appositi organismi paritetici di verifica ed indicando le sanzioni da adottare in caso di violazione di quanto concordemente pattuito. |
| ART. 55 Tipologie di attivita' libero professionali
1. L'esercizio dell'attivita' libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si puo' svolgere nelle seguenti forme:
a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell'utente del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione, ai sensi dell'art. 54, comma 4.
b) attivita' libero professionale a pagamento, ai sensi dell'art. 54, comma 4, svolte in e'quipe all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, all'e'quipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilita' orarie concordate.
c) partecipazione ai proventi di attivita' richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in e'quipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;
d) partecipazione ai proventi di attivita' professionali, a pagamento richieste da terzi all'azienda all'interno delle strutture aziendali, anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le e'quipes dei servizi interessati.
2. Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attivita' istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilita' anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le equipes interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia.
3. L'attivita' libero professionale e' prestata con le modalita' indicate nell'art. 1, comma 4 del DM 31 luglio 1997, pubblicato nella G.U. 5 agosto 1997. L'autorizzazione ivi prevista e' concessa anche nei casi di esercizio di attivita' professionali svolte in qualita' di specialista in medicina del lavoro o medico competente nell'ambito delle attivita' previste dal d.lgs 626/1994, con esclusione dei dirigenti che versino in condizioni di incompatibilita' in quanto direttamente addetti alle attivita' di prevenzione di cui all'art. 59.
4. La gestione dell'attivita' libero professionale in regime di ricovero e' soggetta alle norme di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della Legge 23.12.1994, n. 724, in materia di obbligo di specifica contabilizzazione. |
| ART. 56 Disciplina transitoria
1. Sino alla realizzazione di quanto previsto dall'art. 54 comma 2, l'azienda al fine di consentire l'esercizio dell'attivita' libero professionale autorizza i dirigenti sanitari all'utilizzo, senza oneri aggiuntivi a carico dell'azienda stessa e comunque al di fuori dell'impegno di servizio, di studi professionali privati o di strutture private non accreditate, con apposita convenzione, alle seguenti condizioni:
a) preventiva comunicazione all'azienda dei volumi prestazionali presunti in ragione di anno, le modalita' di effettuazione e l'impegno orario complessivo;
b) definizione delle tariffe, d'intesa con i dirigenti interessati;
c) emissione delle fatture o ricevute da parte del dirigente su bollettario dell'azienda. Gli importi corrisposti dagli utenti sono riscossi dal dirigente, il quale detratte a titolo di acconto, le quote di sua spettanza nel limite massimo del 50%, li versa entro i successivi 15 giorni all'azienda che provvedera' alle trattenute di legge e relativi conguagli;
d) definizione del numero e della collocazione della sede o delle sedi sostitutive degli spazi aziendali, nella quale o nelle quali e' transitoriamente autorizzato l'esercizio della attivita' libero professionale intramoenia, con le procedure di cui all'art. 54, comma 1.
2. La presente norma ha effetto fino alla emanazione delle direttive regionali che disciplineranno la materia e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del contratto. Le parti si riconvocheranno entro il quinto mese dall'entrata in vigore del presente contratto, per definire la materia entro nel termine suindicato, in carenza di atto ministeriale di indirizzo o di regolamentazione regionale. |
| ART. 57 Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi
1. I criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati nonche' al personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti dall'azienda con apposita disciplina adottata dall'azienda con le procedure dell'art. 54, comma l.
2. Nella fissazione delle tariffe le aziende terranno conto dei seguenti criteri generali:
a) relativamente alle attivita' ambulatoriali o di diagnostica strumentale e di laboratorio, la tariffa e' riferita alla singola prestazione ovvero a gruppi integrati di prestazioni;
b) relativamente alle prestazioni libero professionali individuali, in regime di ricovero e day hospital di cui all'art. 55 lett. a), b) e c), la tariffa forfettaria e' definita tenendo conto dei livelli di partecipazione alla spesa delle Regioni, nei limiti delle quote previste dall'art. 28, commi 1 e segg. della legge n. 488/1999;
c) le tariffe per le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale e di laboratorio devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dalle aziende e devono, pertanto, evidenziare le voci relative ai compensi del libero professionista, dell'e'quipe, del personale di supporto, i costi - pro quota - per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature;
d) le tariffe di cui alla lett. c) non possono comunque essere determinate in importi inferiori a quelli previsti dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni. L'amministrazione puo' concordare tariffe inferiori per gruppi di prestazioni da effettuarsi in regime di libera professione da parte dei dirigenti, finalizzate alla riduzione di tempi di attesa, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del d.lgs. 124/1998;
e) le tariffe sono verificate annualmente, anche ai fini dell'art. 3, comma 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
f) Nell'attivita' libero professionale di e'quipe di cui all'art. 55, comma 1, lettere b), c) e d) la distribuzione della quota parte spettante ai singoli componenti avviene - da parte delle aziende - su indicazione dell'e'quipe stessa;
g) le tariffe delle prestazioni libero professionali di cui all'art. 55, comma 1 lettera a) sono definite dalle aziende nel rispetto dei vincoli ordinistici, in contraddittorio con i dirigenti interessati. Cio' vale anche per le attivita' di cui alla lettera c) dello stesso articolo, se svolte individualmente;
h) per le attivita' di cui alla lettera c) dell'art. 55, svolte in e'quipe, la tariffa e' definita dalle aziende, previa convenzione, anche per la determinazione dei compensi spettanti ai soggetti interessati e con il contraddittorio dei medesimi;
i) un'ulteriore quota della tariffa - da concordare in azienda ai sensi dell'art. 4, comma 2 lettera G) comunque non inferiore al 5% della massa di tutti i proventi dell'attivita' libero professionale, al netto delle quote a favore delle aziende, e' accantonata quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per le discipline del ruolo sanitario - individuate in sede di contrattazione integrativa - che abbiano una limitata possibilita' di esercizio della libera professione intramuraria. Dalla ripartizione di tale fondo non puo' derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l'attivita' libero professionale, secondo criteri stabiliti in sede aziendale.
3. Nella contrattazione integrativa dovranno essere definiti gli incentivi economici da attribuire al personale dirigenziale degli altri ruoli che con la propria attivita' rende possibile l'organizzazione per l'esercizio della libera professione intramuraria. |
| ART. 58 Altre attivita' a pagamento dei dirigenti sanitari
1. L'attivita' di consulenza dei dirigenti del ruolo sanitario, per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali, all'interno dell'azienda o ente costituisce particolare incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. c).
2. Qualora l'attivita' di consulenza sia chiesta all'azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attivita' aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 55 lett. c), da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio. Essa viene attuata nei seguenti casi e con le modalita' sottoindicate:
a) In servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini:
- i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; - il compenso e le modalita' di svolgimento.
b) Presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio - sanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attesti che l'attivita' non e' in contrasto con le finalita' ed i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e disciplini:
- la durata della convenzione; - la natura della prestazione, che non puo' configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale; - i limiti di orario dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; - l'entita' del compenso; - motivazioni e fini della consulenza, al fine di accertarne la compatibilita' con l'attivita' di istituto.
3. Il compenso per le attivita' di cui alle lettere a) e b) deve affluire all'azienda o ente di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95 % al dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza con la retribuzione del mese successivo.
4. L'atto aziendale di cui all'art. 54, comma 1, disciplina i casi in cui le attivita' professionali sono richieste a pagamento da singoli utenti e svolte individualmente o in e'quipe, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, sono disciplinate da convenzione. Le predette attivita' sono consentite solo se a carattere occasionale e se preventivamente autorizzate dall'azienda con le modalita' stabilite dalla convenzione. L'azienda con l'atto richiamato disciplina in conformita' al presente contratto: il limite massimo di attivita' di ciascun dirigente tenuto anche conto delle altre attivita' svolte; l'entita' del compenso dovuto al dirigente e/o all'e'quipe che ha effettuato la prestazione; le modalita' di riscossione e di attribuzione dei compensi, la quota della tariffa spettante all'azienda stabilita in conformita' ai criteri indicati nell'art. 57.
5. Gli onorari per le prestazioni di cui al comma 4 sono riscossi dalla struttura presso la quale il dirigente ha svolto l'attivita', la quale ne rilascia ricevuta su appositi bollettari forniti dall'azienda di appartenenza del dirigente stesso; la struttura citata, dedotte le quote di propria spettanza, versa e all'azienda ed al dirigente le quote di loro competenza con le cadenze previste nella convenzione.
6. L'atto aziendale di cui all'art. 54, comma 1, disciplina, infine, l'attivita' professionale, richiesta a pagamento da terzi all'azienda e svolta, fuori dall'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali e puo', a richiesta del dirigente interessato, essere considerata attivita' libero-professionale intramuraria e sottoposta alla disciplina per tale attivita' ovvero considerata come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate, in conformita' al presente contratto.
7. Per le prestazioni di cui al comma 6, l'atto aziendale in conformita' di quanto previsto dal presente articolo, stabilisce per le attivita' svolte, per conto dell'azienda in regime libero professionale:
a) i limiti minimi e massimi di ciascun dirigente, comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
b) l'entita' del compenso dovuto al dirigente che ha effettuato la prestazione, ove l'attivita' abbia luogo fuori dell'orario di lavoro e l'eventuale rimborso spese dallo stesso sostenute, ove l'attivita' abbia luogo nell'orario di lavoro ma fuori della struttura di appartenenza;
c) le modalita' di attribuzione dei compensi e rimborsi spese. I compensi e le modalita' di attribuzione sono stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
d) la partecipazione ai proventi per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio non puo' essere superiore al 50 per cento della tariffa per le prestazioni finalizzate alla riduzione delle liste di attesa, ai sensi dell'art. 15 quinquies, comma 2, lettera d), del d.lgs 502/1992;
e) l'attivita' deve garantire, di norma, il rispetto dei principi della fungibilita' e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni.
8. L'atto indicato nell'art. 54, comma 1 disciplina, inoltre, i casi in cui l'assistito - limitatamente alle attivita' dell'area psicologica - puo' chiedere all'azienda che la prestazione sia resa direttamente dal dirigente da lui scelto ed erogata al suo domicilio, fuori dell'orario di servizio, in relazione alle particolari prestazioni assistenziali richieste o al carattere occasionale e straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario gia' esistente con il dirigente prescelto con riferimento all'attivita' libero professionale intramuraria svolta individualmente o in e'quipe nell'ambito dell'azienda.
9. L'onorario della prestazione di cui al comma 3, stabilito nel rispetto dei vincoli ordinistici, viene riscosso dal dirigente che ha effettuato la prestazione, il quale ne rilascia la ricevuta al paziente su apposito bollettario dell'azienda. L'onorario viene versato entro cinque giorni dalla riscossione all'azienda, che ne accredita il 95 % al dirigente stesso con la retribuzione del mese successivo. |
| ART. 59 Attivita' professionale dei dirigenti dei dipartimenti di prevenzione
1. L'attivita' professionale dei dirigenti sanitari del Dipartimento di prevenzione, erogata al di fuori dell'impegno istituzionale, concorre ad aumentare la disponibilita' ed a migliorare la qualita' complessiva delle azioni di sanita' pubblica, integrando l'attivita' istituzionale.
2. A tal fine, fatta salva la possibilita' di esercizio dell'attivita' libero professionale prevista dalle lett. a), b) e c) dell'art. 55 - per eventuali attivita' per cui non si pongono problemi di incompatibilita' per la natura stessa delle attivita' richieste o del soggetto richiedente - l'attivita' professionale richiesta a pagamento da terzi e' acquisita ed organizzata dall'azienda, ai sensi della lettera d) del citato art. 55, che individua i dirigenti assegnati all'attivita' medesima, anche al di fuori delle strutture aziendali, nel rispetto delle situazioni individuali di incompatibilita' da verificare in relazione alle funzioni istituzionali svolte, garantendo, di norma, l'equa partecipazione dei componenti le equipes interessate.
3. Le attivita' di cui alle lett. a), b) e c) citate nel comma 2 devono essere individuate preventivamente dall'azienda ed autorizzate dal Collegio di direzione e, fino alla sua costituzione dal Consiglio dei Sanitari, con la connessa specificazione delle sedi di svolgimento delle attivita' stesse. |
| ART. 60 Attivita' diverse dalla libera professione intramuraria
1. Non rientrano fra le attivita' libero professionali disciplinate dal presente contratto, ancorche' possano comportare la corresponsione di emolumenti ed indennita', le seguenti attivita':
a) partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualita' di docente;
b) collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
c) partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri (ad es., commissione medica di verifica del Ministero del Tesoro, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 278 del 1998 ed alle commissioni invalidi civili costituite presso le aziende sanitarie di cui alla legge n. 295 del 1990, etc.);
d) relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
e) partecipazione ai comitati scientifici;
f) partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigente sindacale;
g) attivita' professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuita' delle prestazioni.
2. Le attivita' e gli incarichi di cui al comma 1, ancorche' a carattere non gratuito, non rientrano fra quelli previsti dal comma 7 dell'articolo 72 della legge n. 448 del 1998 ma possono essere svolti, previa autorizzazione da parte dell'azienda ai sensi dell'articolo 58, comma 7, del d.lgs. 29/1993, che dovra' valutare se, in ragione della continuita' o della gravosita' dell'impegno richiesto, non siano incompatibili con l'attivita' e gli impegni istituzionali.
3. Nessun compenso e' dovuto per le attivita' del comma 1 qualora le stesse debbano essere svolte per ragioni istituzionali in quanto strettamente connesse all'incarico conferito. In tal caso vale il principio dell'omnicomprensivita' e di tali funzioni si dovra' tener conto nella determinazione della retribuzione di posizione o di risultato. |
| ART. 61 Norma di rinvio
1. Le parti convengono che, essendo in corso di emanazione l'atto di indirizzo e coordinamento di' cui all'art. 72, comma 11 della legge 448/1998 nonche' le connesse direttive regionali la presente disciplina dovra' essere integrata o armonizzata con le indicazioni in esse previste.
2. A tal fine le parti concordano che il predetto adeguamento - ove necessario avvenga mediante un apposito contratto collettivo entro due mesi dall'entrata in vigore del predetto atto di indirizzo. |
| ART. 62 Attivita' dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo
1. L'attivita' di consulenza dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali, all'interno dell'azienda o ente costituisce particolare incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. c).
2. Qualora l'attivita' di consulenza sia chiesta all'azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attivita' aziendale a pagamento, che puo' essere autorizzata anche nei confronti dei dirigenti del comma 1. In tal caso essa deve essere esercitata al di fuori dell'impegno di servizio ed attuata con le medesime modalita' e procedure previste dall'art. 58, comma 2 , mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate.
3. Il compenso deve affluire all'azienda o ente di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95% al dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza, con la retribuzione del mese successivo.
4. L'attivita' professionale dei dirigenti del Dipartimento di prevenzione e delle ARPA, erogata al di fuori dell'impegno istituzionale, concorre ad aumentare la disponibilita' ed a migliorare la qualita' complessiva delle azioni di sanita' pubblica, integrando l'attivita' istituzionale. Tale attivita' professionale richiesta a pagamento da terzi per l'offerta di servizi differenziati e' occasionale ed e' acquisita ed organizzata dall'azienda, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. G), in analogia a quella prevista dall'art. 55, comma 1 lett. d), che individua i dirigenti assegnati all'attivita' medesima, anche al di fuori delle strutture aziendali, nel rispetto delle situazioni individuali di incompatibilita' da verificare in relazione alle funzioni istituzionali svolte, garantendo, di norma, l'equa partecipazione dei componenti le equipes interessate.
5. L'art. 60 si applica anche ai dirigenti di cui al presente articolo. |
| ART. 63 Disposizioni particolari
1. Nell'arco di vigenza contrattuale, qualora le somme stanziate per il finanziamento dei fondi di cui agli artt. 50, 51, 52 non siano state utilizzate nel rispettivo esercizio economico, sono riassegnate nell'esercizio dell'anno successivo ai fondi di pertinenza.
2. Le tabelle di equiparazione del personale confluito nelle A.R.P.A. a quello del personale del servizio sanitario nazionale saranno definite con apposito contratto entro il 30 giugno 2000 il quale dovra' tener conto dei seguenti criteri: contratti collettivi attualmente applicati; qualifica di provenienza del personale.
3. Le parti, in via di interpretazione autentica, confermano che la retribuzione di posizione minima contrattuale - parte fissa e variabile ( prevista dalle tabelle, rispettivamente all. 2 ed allegato 1 ai CCNL 5 dicembre 1996, primo e secondo biennio economico, come integrato - sempre in via di interpretazione autentica dal CCNL del 1 luglio 1997), facendo parte del trattamento fondamentale dei dirigenti, produce integralmente i suoi effetti ai fini dell'applicazione, rispettivamente, dell'art. 49, comma 2 ed art. 6 del CCNL del 5 dicembre 1996, I e II biennio economico, con le decorrenza indicate nelle medesime tabelle contrattuali.
4. L'azienda puo' consentire, a domanda, la mobilita' del dirigente tra i ruoli amministrativo, professionale e tecnico purche' il richiedente sia in possesso del requisito di laurea richiesto per l'accesso dall'esterno o altro equipollente secondo le vigenti disposizioni nonche' delle abilitazioni di legge, ove previste.
5. I casi previsti dall'art. 16 disciplinato dal CCNL 5 agosto 1997 in cui le aziende - per la presente area negoziale - possono ricorrere ad assunzioni a tempo determinato, sono integrati da quella indicata dall'art. 15 septies, commi 1 e 2 del d.lgs 502/1992. A tal fine le aziende individuano, preventivamente, con proprio atto le modalita' per il conferimento di tale tipologia di incarichi ed i requisiti richiesti - eventualmente integrati da quelli previsti dall'art. 19, comma 6, primo periodo del d.lgs 29/1993 - sentiti i soggetti di cui all'art. 10, comma 2. Ai dirigenti assunti e' attribuito il trattamento economico fondamentale previsto dal presente contratto per i corrispondenti dirigenti di pari incarico gia' in servizio e l'assunzione comporta il congelamento di altrettanti posti di dirigente vacanti per la copertura dei relativi oneri finanziari. La retribuzione di posizione attribuibile sulla base della graduazione delle funzioni, grava sul bilancio dell'azienda nella parte eccedente il minimo contrattuale e non puo', comunque, superare, negli importi massimi, quanto previsto dall'art. 40. Ai dirigenti pubblici si applica l'art. 19, comma 7 del presente contratto in tema di aspettativa.
6. Ove nel testo del presente contratto gli assegni da corrispondere sono "annui, lordi per tredici mensilita'", si intende che l'importo indicato nel testo non comprende il rateo della tredicesima che, pertanto, va corrisposto aggiungendolo al fondo di pertinenza, ove si tratti di voci che sono retribuite con i fondi. |
| ART. 64 Norme di rinvio
1. Le parti si impegnano a negoziare, entro il 30 dicembre 2000, le seguenti materie:
a) procedure di conciliazione e arbitrato; b) mobilita' connessa ad eccedenze;
2. Entro il 30 giugno 2001, le parti procederanno, altresi', ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993, alla piena contrattualizzazione della disciplina del rapporto di lavoro mediante recupero alla disciplina pattizia degli istituti non regolamentati dal precedente CCNL ed eventuale revisione delle norme contrattuali da attualizzare, fra le quali e' compresa la disciplina e la nuova denominazione relativa all'indennita' di rischio radiologico. Nelle more dell'applicazione del comma 2, le norme di legge, regolamentari e contrattuali che non sono espressamente abrogate dal presente contratto rimangono in vigore. |
| ART. 65 Previdenza complementare
1. Le parti convengono sulla necessita' che la dirigenza della presente area negoziale possa usufruire di una tutela previdenziale complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale ai sensi del d.lgs 124/1993, della legge 335/1995 e delle successive modificazioni ed integrazioni.
2. A questi fini le parti prendono atto che sono in corso negoziati per definire l'accordo istitutivo del Fondo pensione complementare per tutti i lavoratori dei comparti Regioni - autonomie locali e Sanita', al quale fara' seguito la disciplina dello statuto, del regolamento elettorale per pervenire all'atto costitutivo del Fondo medesimo ed ai successivi adempimento a cura di quest'ultimo. |
| ART. 66 Norma programmatica
1. Le parti, pur prendendo atto che nell'art. 20, comma 1, punto 18 bis, della legge 488/1999, l'istituto del part-time non e' consentito ai dirigenti sanitari, concordano sulla necessita' ed urgenza di affrontare il problema dell'utilizzazione di tale istituto esclusivamente in quei casi in cui risulta comprovata una particolare esigenza familiare o sociale e fermo rimanendo il rapporto di lavoro esclusivo, con sospensione provvisoria, della eventuale libera professione intramuraria svolta.
2. Le parti convengono, altresi', sull'opportunita' che la materia venga affrontata nel contesto delle code contrattuali di cui al comma 2 dell'art. 64 per disciplinare le percentuali, il trattamento economico e normativo nonche' l'utilizzo dei risparmi per la parte che le vigenti disposizioni destinano agli incentivi del personale. In tale disciplina sara' previsto il recesso per giusta causa nei confronti del dirigente che, in violazione del rapporto esclusivo, eserciti la libera professione extramuraria.
3. Nel medesimo ambito di cui al comma 2 sara' disciplinato l'impegno ridotto per i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo per i quali la normativa richiamata al comma 1 non implica il divieto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario circa l'esclusivita' di rapporto.
4. Le parti convengono sin da ora che, nel disciplinare il trattamento economico per il rapporto di lavoro ad impegno ridotto dei dirigenti del comma 3 con svolgimento della libera professione extramuraria, alla retribuzione di posizione e di risultato di tali dirigenti saranno applicate le medesime regole che l'art. 72 della legge 448/1998 ha previsto per i dirigenti sanitari a rapporto di lavoro non esclusivo. Le risorse derivanti da tali risparmi saranno destinate al fondo di cui all'art. 50. |
| ART. 67 Disapplicazioni e sostituzioni
Per effetto del presente contratto risultano sostituite o disapplicate le seguenti disposizioni:
A) con riguardo agli artt. da 1 ad 12 (campo di applicazione, sistema delle relazioni sindacali ed interpretazione dei contratti) sono sostituiti gli articoli da 1 a 13 del CCNL 5 dicembre 1996;
B) con riguardo all'art. 13 (il contratto individuale di lavoro dei dirigenti) e' sostituito l'art. 14 del CCNL 5 dicembre 1996;
C) con riguardo all'art. 14 (periodo di prova) e' sostituito l'art. 15 del CCNL 5 dicembre 1996;
D) con riguardo agli artt. 16 e 17 (orario di lavoro dei dirigenti) e' sostituito l'art. 17 del CCNL 5 dicembre 1996;
E) con riguardo all'art. 18 (sostituzioni) e' disapplicato l'art. 55 del DPR 384/1990, con effetto dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente CCNL;
F) con riguardo all'art. 19 (aspettativa) e' disapplicato l'art. 27 del CCNL 5 dicembre 1996;
G) con riguardo all'art. 20 (mobilita' volontaria) sono disapplicati gli artt. 12, 13, 14, 15 del DPR 384/1990 ed il comma 10 dell'art. 38 del CCNL 5 dicembre 1996;
H) con riguardo all'art. 21 (comando) sono disapplicati gli artt. 44 e 45, commi 4 e segg. del DPR 761/1979;
i) con riguardo all'art. 24 (copertura assicurativa) sono disapplicati l'art. 28, comma 2, del DPR 761/1979 e l'art. 19 del DPR 384/1990;
J) con riguardo all'art. 25 (patrocinio legale) e' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987;
K) con riguardo all'art. 26 (graduazione delle funzioni) e' sostituito l'art. 50 del CCNL 5 dicembre 1996, limitatamente ai commi 4 e 6;
L) con riguardo agli artt. 28 e 29 (affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali) sono disapplicati gli artt. 51 e 52 del CCNL 5 dicembre 1996, fatte salve eventuali norme transitorie di primo inquadramento;
M) con riguardo agli articoli da 31 a 34 (verifica e valutazione dei dirigenti) e' sostituito l'art. 57 del CCNL 5 dicembre 1996;
N) con riguardo agli articoli 35 a 48 (struttura della retribuzione ed incrementi contrattuali) si rinvia al relativo testo, con l'avvertenza che, ove le norme disapplicate contengano disposizioni transitorie queste hanno cessato - di norma - di produrre i loro effetti con la prima applicazione del CCNL del 5 dicembre 1996 e loro successive integrazioni. E', inoltre, disapplicato l'art. 48 del DPR 384/1990.
O) con riguardo all'art. 49 (effetti benefici economici) e' sostituito l'art. 49 del CCNL 5 dicembre 1996;
P) con riguardo agli articoli da 50 a 52 (fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro) nel rinviare al testo dei singoli articoli, si richiama quanto affermato nella lettera N. Con particolare riguardo ai fondi il termine "consolidato" si riferisce - fatte salve le precisazioni nel testo dell'art. 52 - al fondo correttamente formato ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli da 58 a 65 del CCNL 5 dicembre 1996 per la corresponsione delle voci del trattamento economico cui le norme stesse sono finalizzate.
Q) con riguardo agli articoli da 54 a 60 (libera professione) sono disapplicati gli artt. 66 e 67 del CCNL 5 dicembre 1996 nonche' l'allegato 5, sostituito dal presente allegato 4;
2. Sono, altresi', disapplicate tutte le norme previgenti incompatibili con quelle del presente contratto, ivi comprese quelle risultanti da leggi o regolamenti regionali disciplinanti materie del rapporto di lavoro oggetto del presente contratto.
3. Le parti concordano che eventuali errori materiali riscontrabili nel presente contratto saranno corretti a cura dell'ARAN , previa informazione alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. ----> vedere tabelle da pag. 154 a pag. 156 del S.O. <---- |
| ALLEGATO N. 4
Per fornire alle aziende ed enti unita' di indirizzo per attuare le modalita' organizzative dell'attivita' libero professionale intramuraria e per la fissazione delle tariffe, in attesa di quanto sara' previsto dall'atto di indirizzo di cui all'art. 72 della legge 448/1998 e dalle successive linee guida regionali, le parti concordano i seguenti punti:
A) PREMESSA GENERALE E FINALITA'
1. L'azienda e gli enti sono interessati allo sviluppo di un'area organizzativa di erogazione di servizi a pagamento, che saranno offerti sul mercato sanitario in parallelo all'attivita' istituzionalmente dovuta, al fine di:
a) contribuire al processo riorganizzativo dei servizi offerti ai pazienti, mettendo a disposizione il patrimonio di conoscenze, capacita', esperienze e risorse organizzative, tecnologiche e strutturali dell'Ente, nell'ambito di un sistema sanitario complessivamente inteso;
b) rafforzare la capacita' competitiva dell'azienda stessa non solo sul mercato dei servizi garantiti e finanziati dal SSN in concorrenza con le strutture private, ma sul mercato piu' generale dei servizi sanitari;
c) garantire il diritto sancito dalla vigente normativa verso il personale medico che opti per l'attivita' professionale intramoenia (di seguito denominata LPI), di esercitare la stessa nell'ambito dell'Ente di appartenenza sia in modo diretto che in forma partecipativa ai proventi derivanti da rapporti instaurati con strutture private non accreditate e con terzi paganti;
d) valorizzare il ruolo e le opportunita' professionali della dirigenza sanitaria;
e) introdurre, con il carattere dell'esclusivita' del rapporto di lavoro, condizioni che favoriscano la motivazione del personale e il "senso" d'appartenenza all'azienda.
2. L'azienda, con l'entrata in vigore del presente CCNL che disciplina le modalita' dell'attivita' LPI, intende riconoscere, consentire, promuovere e sostenere concretamente e attivamente l'attivita' LPI con modalita' e interventi flessibili nell'ambito del quadro normativo.
3. L'attivita' LPI deve rappresentare realmente l'espressione di una libera scelta dell'utente senza influire negativamente sul tempestivo ed efficace svolgimento delle attivita' istituzionali e sui relativi volumi di attivita', concorrendo a rafforzare la responsabilizzazione e a riconoscere la giusta remunerazione anche per tutti gli operatori e gli altri dirigenti del ruolo sanitario che vi intendano partecipare con le necessarie funzioni di supporto. L'attivita' libero professionale, all'interno o all'esterno delle strutture e dei servizi dell'unita' sanitaria locale, e' intesa a favorire esperienze di pratica professionale, contatti con i problemi della prevenzione, cura e riabilitazione e aggiornamento tecnico-scientifico e professionale nell'interesse degli utenti e della collettivita'.
4. La configurazione organizzativa dell'esercizio della LPI richiede la collaborazione del personale tenuto a svolgere attivita' di supporto. Il personale della dirigenza sanitaria che non intenda esercitare l'attivita' LPI, e' tenuto comunque a concorrere, in ragione delle competenze istituzionali attribuite, negli adempimenti connessi alle prestazioni in regime libero professionale secondo le modalita' fissate dall'azienda.
5. E' riconosciuto e garantito, in forma assoluta, piena ed esclusiva, il diritto di parita' nel trattamento sanitario fra i pazienti interessati dalle prestazioni in regime libero professionale ed i pazienti in regime di attivita' strettamente istituzionale, cio' con riferimento a tutte le prestazioni previste o che si rendono necessarie, ai fini dell'assistenza sanitaria, sia ordinarie che urgenti.
6. Il ricorso alla valorizzazione della libera professione assume per l'Azienda la finalita' anche di crescita complessiva della produttivita', nel rispetto dell'esigenza di miglioramento della qualita' delle prestazioni, ove scientificamente riconosciute appropriate ed efficaci, e di sviluppo della promozione del ruolo aziendale.
B) ORGANIZZAZIONE DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA
1. Le aziende, avvalendosi del Collegio di direzione di cui all'art. 17 del d.lgs. 502/1992 e sulla base dei criteri generali stabiliti ai sensi dell'art. 4, comma 2 lett. G), definiscono con apposito atto, in conformita' alle vigenti disposizioni in materia, le modalita' organizzative dell'attivita' libero professionale della dirigenza sanitaria.
2. La disciplina aziendale assicura il rispetto dei seguenti principi:
a) l'attivita' libero professionale ambulatoriale deve essere organizzata in orari diversi da quelli stabiliti per qualsiasi tipo di attivita' istituzionale, compresa la pronta disponibilita';
b) qualora per ragioni tecnico-organizzative non sia possibile l'articolazione dell'attivita' libero professionale in orari differenziati, dovra' essere stabilito un tempo standard, corrispondente al tempo mediamente necessario all'esecuzione delle medesime prestazioni in regime istituzionale, da recuperare in relazione al numero delle prestazioni effettuate ovvero da individuare con apposita timbrature;
c) non e' consentita l'attivita' libero professionale relativamente ai ricoveri nei servizi di emergenza e di terapia intensiva, nelle unita' coronariche e nei servizi di rianimazione ovvero per altre tipologie in relazione alla peculiarita' delle patologie o delle norme da individuare in sede aziendale.
3. La disciplina aziendale dovra' prevedere le modalita' autorizzative dell'esercizio della LPI nelle quali dovranno essere indicati:
- gli spazi orari disponibili; - i locali e le attrezzature necessari; - le modalita' organizzative, anche in relazione al personale di supporto, tra cui le modalita' per le prenotazioni e per la tenuta delle liste di attesa, nonche' le modalita' per la utilizzazione dei posti letto, degli ambulatori ospedalieri e territoriali, delle sale operatorie e delle apparecchiature da utilizzare per tale attivita', garantendo comunque all'attivita' istituzionale carattere prioritario rispetto a quella -libero professionale; - l'istituzione di appositi organismi di verifica della LPI, promozione e monitoraggio costituiti in forma paritetica ai sensi dell'art. 54.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti confermano che tra gli enti dell'area sono ricomprese le ex istituzioni di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie ai sensi dell'art. 6 del Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione delle aree dirigenziali, sottoscritto il 24 novembre 1998 e che nella dizione "tutti i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato" di cui all'art. 1, comma 1, si intende altresi' il personale dirigente dipendente dalle Aziende Sanitarie Locali e operante presso i servizi sociali delle aziende medesime nonche' quello degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti si danno atto che i protocolli di cui all'art. 7, non dovranno assumere carattere di accordi integrativi regionali.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Con riferimento all'art. 13 le parti ritengono che gli incarichi di direttore di distretto non prevedono distinzioni tra i ruoli dei dirigenti che vi possono essere preposti. Con riguardo alle assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 15 septies del d.lgs 502/1992 le parti convengono che le percentuali ivi previste siano calcolate su ciascun ruolo.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Con riferimento agli artt. 16 e 18 del presente contratto, le parti ritengono che nelle strutture per le quali ai sensi della vigente normativa concorsuale l'accesso e' riservato a piu' categorie professionali, le aziende, con riferimento all'organizzazione dei servizi di guardia ed alle sostituzioni dei dirigenti assenti dovranno tenere conto di tutti i dirigenti del ruolo sanitario di diverso profilo professionale addetti alla struttura.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
Con riferimento all'art. 20, le parti concordano di aver dato piena attuazione all'art. 33 del d.lgs. 29/1993, completandone le disposizioni con le modalita' e le procedure ivi previste. Pertanto la mobilita' deve essere effettuata secondo le indicazioni dell'art. 20.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
Con riferimento all'art. 25, comma 3 le parti convengono che, gli oneri ivi previsti dovranno in futuro trovare copertura assicurativa nell'ambito delle polizze che saranno stipulate ai sensi dell'art. 24, comma 3.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
Con riferimento all'art. 27, le parti ritengono che ove il distretto sia individuato come struttura complessa ai sensi dell'art. 3 quater del d.lgs 502/1992, la sua articolazione interna possa ricomprendere piu' strutture complesse o semplici a valenza distrettuale, fatto salvo ulteriori articolazioni previste dalle leggi regionali di organizzazione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8 per la lotta al lavoro dei bambini
Secondo i dati dell'OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro), oltre 250 milioni di bambini nel mondo sono costretti a lavorare. Il lavoro minorile cresce soprattutto nelle zone dove aumenta la disoccupazione degli adulti. In particolare l'OIL ha denunciato una forte presenza di lavoro minorile anche nella produzione di strumenti e materiali chirurgici. Tale produzione si concentra in Pakistan nella zona di Sialkot, nota appunto per la esportazione di tali prodotti in tutto il mondo. Da stime ricavate da studi OIL si presume che circa 8000 bambini siano utilizzati in tali produzioni con gravi conseguenze sul loro sviluppo psicofisico, sulla loro salute e sicurezza.
Al fine di contribuire all'impegno delle istituzioni internazionali e del governo italiano, che ha sottoscritto con le parti sociali italiane il 16 aprile 1998, la Carta di impegni contro lo sfruttamento del lavoro minorile e, facendo anche seguito alla raccolta fondi promossa da CGIL CISL e UIL e le organizzazioni imprenditoriali italiane per progetti OIL e UNICEF in Pakistan, nel settore degli strumenti chirurgici.
Le parti firmatarie di questo accordo si impegnano a dare il loro contributo per combattere tale fenomeno e perche' tali prodotti siano fabbricati nel rispetto delle Convenzioni fondamentali dell'OIL. Le parti si impegnano, pertanto, a richiedere alle imprese fornitrici che i prodotti siano fabbricati nel rispetto delle Convenzioni fondamentali dell'OIL ed in particolare della Convenzione 1138 sull'eta' minima e si impegnano altresi' a sostenerle verso tale obiettivo attraverso il rafforzamento dei programmi dell'OIL in atto a Sialkot nel settore degli strumenti chirurgici. Tali programmi hanno come obiettivo la rimozione dei minori dal lavoro, la loro reintegrazione nel mondo della scuola l'eventuale inserimento al loro posto di membri della famiglia anche attraverso misure di formazione professionale e di sostegno socioeconomico.
Le parti si impegnano a rivedersi entro 6 mesi dalla data della firma della presente dichiarazione, per concordare la pratica attuazione degli impegni e definire le modalita' e le risorse necessarie.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9
Le parti prendono atto, ai fini della vertenza disciplinata dall'art. 32, comma 13, legge 449 del 27.12.1997 della nota N. 6180/11 del 16 dicembre 1999 con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito indicazioni sulle modalita' applicative per la soluzione degli eventuali casi ancora in contestazione cui si riferisce la norma di legge.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10
In relazione alle norme sulla verifica e valutazione dei dirigenti di cui agli articoli da 31 a 34 del presente contratto, viste le modifiche introdotte dal d.lgs 286/1999 in materia nonche' il d.lgs 229/1999, esprimono il comune avviso che le Aziende ed enti, nell'istituire - mediante gli atti richiamati dalle citate normative, gli organismi deputati alla valutazione dei dirigenti dovranno tenere conto della particolare funzione che detti organismi saranno chiamati a svolgere in relazione alle specifiche professionalita' operanti in azienda, prevedendone una adeguata composizione o, se del caso, una integrazione con figure adeguate per professionalita' e qualifica.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 11
Le parti si danno reciproco atto che i fondi aziendali previsti dal presente contratto agli artt. 50, 51 e 52 per la corresponsione delle voci del trattamento economico ivi indicate non possono essere utilizzati, nei policlinici universitari a gestione mista per il pagamento delle analoghe competenze al personale universitario convenzionato, che dovranno gravare esclusivamente sulle risorse definite allo scopo nella relativa convenzione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 12
Le parti convengono sulla necessita' che nelle code contrattuali del presente CCNL sia affrontato il problema della ridefinizione del compenso per l'utilizzo del mezzo privato per compiti di servizio, utilizzando i parametri di determinazione ACI del costo chilometrico in sostituzione dell'indennita' chilometrica ancora fissata ad 1/5 del prezzo della benzina super al chilometro.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 13
Le parti si impegnano ad approfondire - nell'ambito delle code contrattuali - le problematiche della guardia notturna al limitato scopo di verificare la possibilita', senza oneri aggiuntivi, di rinvenire meccanismi che, salvaguardata l'organizzazione dei servizi, in determinati casi oltre i cinquantacinque anni di eta' possano rendere la guardia stessa facoltativa.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 14
Con riferimento all'art. 58, comma 9, le parti convengono che le sperimentazioni ed i trials clinici possano essere compresi tra le attivita' a pagamento ivi previste, secondo quanto definito in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 4 lett. G, del presente contratto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 15
Le parti, con riferimento all'art. 30, comma 2, prendono atto che la Commissione ivi citata e' quella prevista dal d.lgs. 49/2000, che modifica l'art. 15 quinquies del d.lgs. 502/1992.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 16
In relazione agli artt. 15 e 45 del presente contratto, le parti prendono atto di quanto affermato dalla circolare del Ministero della Sanita', n. D.P.S. IV.9-11/569 del 28.3.2000, in ordine alla remissione in termine per l'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo nei confronti dei dirigenti di II livello, che per una erronea interpretazione del comma 4 dell'art. 1 del d.lgs. 49/2000 siano stati indotti a non esercitare la propria opzione entro il 14.3.2000 o ad esercitarla erroneamente.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 17
Le parti convengono che, ai sensi dell'art. 35, comma 2, nei confronti dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per il rapporto esclusivo entro il 14 marzo 2000 non si applichino, neanche temporalmente, le penalizzazioni previste dai commi 1 lett. b), 3, 4 e 5 dell'art. 47.
I dirigenti sanitari di cui all'art. 44 che entro il 14 marzo 2000 abbiano optato per il rapporto esclusivo continuano a prestare la propria attivita' con le modalita' previste dal rapporto in corso di soppressione sino a trenta giorni dall'entrata in vigore del presente accordo ai sensi di quanto previsto dall'art. 44, comma 2, momento dal quale sara' riadeguato l'orario di lavoro. La disposizione e' collegata al meccanismo di finanziamento del passaggio previsto dall'art. 44 citato, comma 5.
Non condivisa solo da CGIL F.P. Sanita'
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1
Le OO.SS. intendono sottolineare l'importante passo avanti ottenuto, sia in termini economici che normativi, nel cammino che porta ad una piu' equa valutazione della dirigenza del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo.
Tuttavia va precisato che quanto sopra avvia un processo di riqualificazione e ridefinizione di un'area dirigenziale strategica, che dovra' essere attuata nelle opportune sedi, al fine di portare su un piano di maggiore dignita' professionale tutte le figure dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo per dare maggiore efficienza al SSN nell'ambito del processo di riforma.
Roma, 8 giugno 2000
UIL Sanita' CGIL F.P. Sanita' CIDA -SIDIRSS SINAFO CISL COSIADI AUPI SNABI
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2
La CONFEDIR richiede che, in relazione alla specificita' funzionale della dirigenza sanitaria del Ministero della Sanita', al personale individuato dal DPCM 13.12.1995, ai sensi dell'art. 18 comma 8 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, siano estesi, con specifico accordo di settore nell'ambito del CCNL dell'area 1, gli istituti normo-economici previsti per le corrispondenti professionalita' del Servizio Sanitario Nazionale.
L'accordo di settore provvedera' alla armonizzazione della normativa contrattuale in relazione alla specificita' dell'organizzazione ministeriale.
Roma, 8 giugno 2000
CONFEDIR
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3
Il Segretario Generale
La CONFEDIR intende sottolineare il proprio dissenso in merito alla regolamentazione del recesso cosi' come previsto dal contratto. L'O.S. CONFEDIR ritiene che:
- RECESSO:
A) l'ipotesi di recesso deve essere prevista soltanto per fatti inerenti l'espletamento dell'incarico delle funzioni, omettendo conseguentemente ogni riferimento all'art. 2118 C.C. e per quanto riguarda l'art. 2119 C.C., a fatti e comportamenti estranei alla prestazione lavorativa (art. 35 primo e secondo comma C.C.N.L. del 5.12.1996);
B) in ogni caso di nullita' o di annullamento del recesso, il dirigente deve essere reintegrato nel proprio posto di lavoro. Posizioni diverse non possono giustificarsi con la corresponsione di indennita' risarcitorie che, tra l'altro, sono di misura cosi' modesta da non poter essere, in ogni caso, raffrontate con quelle corrisposte nel settore privato;
C) ad evitare, poi, che le Amministrazioni facciano ricorso all'istituto del recesso per inadempienze non gravi, si dovranno ripristinare le sanzioni disciplinari conservative, obbligatorie ai sensi dell'art. 59, comma 2 del D.Lgs. n. 29/93, e vigenti anche per il personale del comparto;
D) il ricorso al Collegio di Conciliazione deve sospendere il recesso, come previsto anche dal comma 7 dell'art.59 del D.Lgs. n. 29/93.
- EQUIPARAZIONE:
l'equiparazione economica del dirigente "ex nono livello qualificato" al "decimo livello non qualificato" e' davvero tale, se essa viene effettuata non solo sul complesso della retribuzione tabellare di posizione, ma anche nelle due componenti fissa e variabile. Trattandosi di una mera redistribuzione di fondi gia' previsti, l'accoglimento non comporta maggiori oneri. Analoga soluzione si propone per gli "ex noni livelli non qualificati" al maturare dell'anzianita' di cinque anni.
- INDENNITA':
In questo contratto, a fronte dell'indennita' di esclusivita' per i sanitari, in misura differenziata dall'ex nono all'ex undicesimo livello, e' prevista per la dirigenza amministrativa, tecnica e professionale un'unica indennita' corrispondente a quella minima dei sanitari, che costituisce grave mortificazione e pesante penalizzazione per queste categorie di dirigenti.
Tuttavia, la CONFEDIR, pur ritenendo gravi i punti di dissenso con la parte pubblica, sottoscrive con riserva i contratti, dovendo responsabilmente mantenere l'unita' delle organizzazioni aderenti ed assicurare nelle aziende la partecipazione delle medesime OO.SS. alla delegazione trattante di parte sindacale in sede decentrata.
La sottoscrizione con riserva ha lo scopo di non precludere l'iniziativa confederale in sede governativa, regionale ed A.RA.N., per i riconoscimenti ed i correttivi finalizzati ad una diversa disciplina del recesso ed a trattamenti piu' equi ed omogenei di tutta la dirigenza.
Il Segretario Generale (prof. Roberto Confalonieri) |
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