Gazzetta n. 169 del 21 luglio 2000 (vai al sommario) |
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
PROVVEDIMENTO 17 luglio 2000 |
Modificazioni al provvedimento ISVAP n. 1202 del 28 giugno 1999, recante modalita' per l'iscrizione nell'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione e per lo svolgimento della relativa prova di idoneita' di cui alla legge 28 novembre 1984, n. 792. (Provvedimento n. 01609). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni; Visti i decreti legislativi numeri 174 e 175 del 17 marzo 1995, recanti l'attuazione, rispettivamente, delle direttive 92/96/CEE e 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e diversa dalla assicurazione sulla vita; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, modificata ed integrata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385; Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante l'istituzione e il funzionamento dell'albo dei, mediatori di assicurazione e riassicurazione, modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, che dispone, tra l'altro, il trasferimento allo stesso Istituto delle competenze gia' attribuite dalla legge 28 novembre 1984, n. 792, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonche' la soppressione della commissione di cui all'art. 12 della legge medesima; Visto il provvedimento ISVAP n. 1202 del 28 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1999, con il quale sono state disciplinate le modalita' per l'iscrizione nell'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione e per lo svolgimento della relativa prova di idoneita' di cui alla legge 28 novembre 1984, n. 792; Ritenuta la necessita' di apportare alcune modifiche al predetto provvedimento ISVAP n. 1202 del 28 giugno 1999, relative allo svolgimento della prova di idoneita';
Dispone: Art. 1. Composizione, nomina e compensi della commissione esaminatrice della prova di idoneita'
1. L'art. 4 del provvedimento ISVAP n. 1202/99, citato nelle premesse, e' sostituito dal seguente: "1. La commissione esaminatrice, prevista dall'art. 4, comma 1, lettera h), della legge n. 792/1984, e' nominata dall'ISVAP ed e' composta da: a) un dirigente dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVA'P, con funzioni di presidente; b) un funzionario dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con funzioni di vice presidente; c) un mediatore di assicurazione e un mediatore di riassicurazione, iscritti nell'albo di cui alla legge n. 792/1984; d) un docente universitario in una delle seguenti discipline: diritto privato, diritto civile, diritto commerciale, diritto delle assicurazioni. 2. Le funzioni di segreteria sono svolte da due dipendenti dell'ISVAP. 3. I componenti della commissione non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 51 c.p.c. ne' devono aver tenuto corsi di formazione ai quali hanno partecipato candidati ammessi alla prova. 4. La commissione si riunisce su convocazione del presidente e decide a maggioranza con la presenza di tutti i componenti nelle riunioni preliminari di fissazione dei criteri di svolgimento della prova ed in quelle nelle quali si stabiliscono i temi della prova scritta; nelle altre riunioni, incluse quelle relative alle prove orali, in caso di assenza giustificata di un componente, la commissione si riunisce validamente con la presenza di quattro componenti. A parita' di voti prevale quello del presidente. 5. I compensi ai componenti della commissione sono determinati con il provvedimento di nomina". |
| Art. 2. Compensi della commissione di esame
1. L'art. 5 del provvedimento ISVAP n. 1202/99 e' soppresso. |
| Art. 3. Modalita' e requisiti per la presentazione della domanda di ammissione alla prova di idoneita'
1. L'art. 7 del provvedimento ISVAP n. 1202/99 e' sostituito dal seguente: 1. La domanda di ammissione alla prova di idoneita', redatta in carta legale, deve pervenire all'ISVAP entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del provvedimento che indice la sessione d'esame. 2. Si considera prodotta in tempo utile la domanda di ammissione se consegnata a mano oppure se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. Per le domande consegnate a mano fa fede il timbro a data dell'ufficio accettazione corrispondenza dall'ISVAP, mentre per le domande spedite a mezzo di raccomandata fanno fede il timbro alla data dell'ufficio postale accettante. 3. Per l'ammissione all'esame e' richiesto il possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. 4. Nella domanda di ammissione all'esame sono dichiarati: a) cognome e nome; b) luogo e data di nascita; c) codice fiscale; d) comune di residenza e relativo indirizzo; e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico per eventuali comunicazioni; f) titolo di studio posseduto; g) prova di idoneita' che si intende sostenere (per mediatori di assicurazione e/o per mediatori di riassicurazione). 5. Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l'esclusione dalla partecipazione alla prova di idoneita' le domande: a) prive della firma autografa; b) spedite o presentate oltre il suddetto termine perentorio; c) incomplete dei dati relativi al cognome e nome, luogo e data di nascita e residenza e di quelli relativi al titolo di studio posseduto. 6. L'ISVAP non assume alcuna responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne' per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata". |
| Art. 4. Programma e materie di esame
1. L'art. 9 del provvedimento ISVAP n. 1202/99 e' sostituito dal seguente: "1. Per i mediatori di assicurazione il programma di esame verte sulle seguenti materie: a) disciplina giuridica dei contratti di assicurazione e di mediazione; b) disciplina giuridica dell'esercizio delle assicurazioni private; c) nozioni sulla disciplina tributaria delle assicurazioni; d) principi di tecnica assicurativa. 2. La conoscenza teorica e pratica delle materie di cui sopra e' comprovata con particolare riguardo ai seguenti argomenti: A) Materie giuridiche: 1) il contratto in generale; il contratto di assicurazione anche nei suoi collegamenti con i settori bancario e finanziario; normativa primaria e secondaria a tutela dell'assicurato anche nella sua veste di consumatore; 2) disciplina giuridica del contratto di mediazione e di quello di mediazione assicurativa e riassicurativa; nozioni generali sugli altri intermediari assicurativi e sugli altri canali di distribuzione di prodotti assicurativi; 3) le imprese di assicurazione: nozioni generali e cenni sulla disciplina privatistica; condizioni di accesso al mercato, di esercizio e di cessazione dell'attivita' assicurativa nei rami vita e danni; attivita' di vigilanza; liberta' di stabilimento e di prestazione di servizi; l'assicurazione obbligatoria R.C. auto; sanzioni amministrative e penali; 4) nozioni generali sul concetto di imposta con particolare riferimento alle principali imposte concernenti la materia assicurativa; 5) la liberalizzazione del mercato assicurativo comunitario con particolare riguardo alla funzione del mediatore di assicurazione; B) Materie tecniche: 1. Rami vita: a) funzione economica dell'assicurazione e bisogni soddisfatti dai principali tipi di polizza relativi ai rami compresi nelle tabelle A e B dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 174/1995; b) principi generali: 1) il premio: cenni sulle basi statistiche e finanziarie; 2) nozioni di premio, caricamenti, riserve tecniche e fondi assicurativi; 3) la selezione dei rischi, la proposta, i moduli sanitari, il regime dei rischi tarati; c) principi tecnici: 1) le condizioni generali, speciali e particolari. Le assicurazioni complementari; 2) risoluzione del contratto. Cenni con riferimento al contratto di assicurazione su: riduzione, riscatto, riattivazione, trasformazione, prestiti, cessioni, pegno e vincoli; d) forme assicurative: 1) cenni sull'evoluzione delle polizze; 2) polizze individuali, polizze collettive e polizze relative a contratti ex art. 30 del decreto legislativo n. 174/1995 (unit e index linked); e) gli aspetti fiscali delle polizze vita; f) cenni sulla previdenza obbligatoria e complementare in Italia. 2. Rami danni: a) funzione economica dell'assicurazione e bisogni soddisfatti dai principali tipi di polizza relativi ai rami ed ai rischi compresi nei punti A e C dell'allegato al decreto legislativo n. 175/1995; b) principi generali: 1) cenni sulle basi tecniche utilizzate per la determinazione del premio; 2) nozioni di premio, caricamenti e riserve tecniche; 3) la selezione e la gestione dei rischi; c) principi tecnici: 1) le condizioni generali, speciali e particolari. I rischi accessori; d) forme assicurative: 1) cenni sull'evoluzione delle polizze; 2) principali forme di copertura dei fischi principali ed accessori compresi nei rami di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo n. 175/1995; caratteristiche tecniche e problematiche gestionali. 3. Per i mediatori di riassicurazione l'esame verte, oltre che sugli argomenti di cui ai precedenti commi 1 e 2, sulle seguenti materie: a) nozioni di tecnica riassicurativa; b) nozioni di diritto internazionale, privato e comparato; c) elementi essenziali del contratto di riassicurazione; d) vari tipi di riassicurazione; la riassicurazione finanziaria e le forme non tradizionali di riassicurazione; e) l'impresa di riassicurazione. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 luglio 2000 Il Presidente: Manghetti |
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