Gazzetta n. 169 del 21 luglio 2000 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI GENOVA
DECRETO RETTORALE 7 giugno 2000
Modificazioni allo statuto dell'Universita'.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova;
Considerato che, ai sensi dell'art. 69 dello statuto, il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione in data 11 aprile 2000, ha deliberato, nella seduta del 17 aprile 2000, la modifica degli articoli 5, 8, 13, dello statuto e le conseguenti modifiche di ricaduta agli articoli 4, 42 e 55;
Considerato che la suddetta modifica e' stata inviata al M.U.R.S.T. per i controlli di competenza con nota rettorale prot. n. 22302 del 20 aprile 2000;
Considerato che il M.U.R.S.T., con nota prot. n. 801 del 9 maggio 2000, ha comunicato, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168, di non avere osservazioni da formulare;
Considerato che pertanto per la sopra citata modifica puo' essere emanato il relativo decreto rettorale;
Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche dello statuto di ateneo;

Decreta:
Art. 1.
E' emanata la seguente modifica allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova. Gli articoli, nella stesura risultante dal recepimento della suddetta modifica, sono pubblicati integralmente nell'allegato A al presente decreto.
Art. 4 (L'osservatorio sull'attivita' dell'ateneo), comma 2:
"2. In particolare, l'osservatorio sull'attivita' dell'ateneo:
a) predispone annualmente un documento contenente valutazioni e suggerimenti sulla relazione annuale del nucleo di valutazione di ateneo, che viene trasmesso al rettore, al senato accademico e al consiglio di amministrazione;
b) effettua annualmente una valutazione delle attivita' culturali e formative, sia istituzionali che aggiuntive, svolte dall'ateneo e avanza, quando ne ravvisa l'opportunita', suggerimenti e proposte per il loro miglioramento;
c) esprime parere al senato accademico sul piano di sviluppo poliennale dell'ateneo;
d) formula, in qualsiasi momento ritenuto opportuno, pareri e proposte per il miglioramento dell'interazione culturale tra l'Universita' e il contesto territoriale, economico e sociale;
e) svolge tutti gli altri compiti che gli sono conferiti dalle norme vigenti".
Art. 5 (La commissione paritetica di ateneo per la didattica e il diritto allo studio) comma 2:
"2. La commissione paritetica di ateneo:
a) svolge funzioni di osservatorio sull'attivita' didattica, anche in collaborazione con le strutture dell'Universita';
b) redige e approva una relazione annuale sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti; la relazione e' trasmessa agli organi di governo dell'ateneo che sono chiamati a pronunciarsi nel merito delle proposte e degli eventuali rilievi;
c) formula parere al senato accademico sul regolamento di ateneo per gli studenti e sulle relative modifiche;
d) collabora con l'ente regionale per l'attuazione del diritto allo studio universitario;
e) formula pareri e proposte ai competenti organi dell'Universita' o della regione su materie riguardanti gli studenti:
f) formula proposte agli organi di governo dell'ateneo per la organizzazione e la gestione di un servizio di informazione sulle iniziative di interscambio didattico e di mobilita' degli studenti a livello nazionale, comunitario e internazionale;
g) formula proposte agli organi di governo dell'ateneo per lo svolgimento di attivita' nei settori della cultura dello sport e del tempo libero, nell'ambito della normativa vigente;
h) formula pareri circa la compatibilita' tra i crediti assegnati alle attivita' formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche;
i) esercita tutte le altre attribuzioni che le sono demandate dalle norme vigenti".
Art. 8 (Il nucleo di valutazione di ateneo):
"1. L'ateneo istituisce il nucleo di valutazione per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia delle proprie strutture, nel resto dell'articolo denominato "nucleo", con il compito di realizzare un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. L'ateneo assicura al nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il nucleo propone all'approvazione degli organi di governo i criteri e le modalita' per l'individuazione dei parametri utili alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia, anche in base alle indicazioni legislative e utilizzando, ove possibile, parametri uniformi a livello nazionale. Il nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attivita' didattiche e trasmette l'apposita relazione annuale al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e al comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario unitamente alle informazioni e ai dati da comunicare annualmente al comitato stesso.
3. Il nucleo invia annualmente una relazione sugli elementi raccolti al rettore, che la trasmette agli organi di governo e alla commissione paritetica di ateneo. Il nucleo puo' altresi' far pervenire al rettore e, ove richiesto, al senato accademico e al consiglio di amministrazione, suggerimenti sulle procedure organizzative e sulle norme regolamentari e statutarie.
4. Il nucleo e' formato da sei membri, di cui tre docenti, uno dirigente o funzionario amministrativo dell'ateneo e due componenti designati, anche in ambito non universitario, tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione. Il nucleo e' nominato dal rettore, sentito il senato accademico e dura in carica sino al completamento del mandato del rettore.
5. Il nucleo redige un proprio regolamento interno, nel quale sono contenute le norme di funzionamento, che e' approvato dal senato accademico".
Art. 13 (La commissione paritetica di facolta' per la didattica e il diritto allo studio), comma 3:
"3. La commissione paritetica di facolta':
a) esercita funzioni di osservatorio sull'organizzazione e sullo svolgimento dell'attivita' didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti dalla facolta';
b) formula alle strutture competenti proposte dirette a migliorare lo svolgimento della didattica, salva restando la liberta' di insegnamento garantita ai singoli docenti;
c) redige e trasmette alla commissione paritetica di ateneo per la didattica e il diritto allo studio una relazione annuale sull'efficacia della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti dalla facolta', avvalendosi di oggettivi strumenti di valutazione; la relazione e' trasmessa al preside e alle strutture didattiche competenti, che si pronunciano sui rilievi e sulle proposte formulate;
d) invia alla commissione paritetica di ateneo il parere di cui all'art. 11, comma 1, lettera m);
e) segnala al preside le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento delle attivita' didattiche;
f) formula pareri circa la compatibilita' tra i crediti assegnati alle attivita' formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche;
g) esercita tutte le altre attribuzioni che le sono demandate dalle norme vigenti".
Art. 42 (Il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'), comma 3:
"3. In particolare, il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita':
a) precisa i livelli di responsabilita' e gli ambiti di autonomia delle strutture e degli uffici preposti alla gestione amministrativa;
b) definisce procedure per pervenire a una ragionevole uniformita' di assegnazione di risorse, sulla base di opportuni indicatori predisposti dal nucleo di valutazione di ateneo;
c) definisce le modalita' di gestione contabile e finanziaria delle articolazioni dell'amministrazione centrale e di tutte le strutture ed articolazioni interne di ateneo;
d) disciplina le modalita' di gestione del patrimonio dell'ateneo, anche prevedendo l'istituzione di procedure di ammortamento;
e) disciplina ogni altro argomento richiesto dalle leggi vigenti o dal presente statuto".
Art. 55 (Valutazione e controllo di gestione), comma 1:
"1. L'ateneo istituisce un'apposita unita' operativa di supporto al nucleo di valutazione di ateneo. La struttura funzionale dell'unita' operativa viene approvata dal senato accademico, su proposta del rettore, sentito il consiglio di amministrazione. Nello svolgimento dei propri compiti, essa si avvale della collaborazione di tutto il personale dell'ateneo, per realizzare il piu' ampio scambio di informazioni, anche ai fini di suggerire una tempestiva diffusione delle innovazioni.
 
Art. 2.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Genova, 7 giugno 2000
Il rettore: Pontremoli
 
Allegato A
Art. 4.
L'osservatorio sull'attivita' dell'ateneo
1. Allo scopo di acquisire valutazioni e suggerimenti su possibili modalita' di miglioramento dei collegamenti e degli interscambi culturali tra l'Universita' e il contesto territoriale, economico e sociale in cui essa e' inserita, l'Universita' istituisce l'osservatorio sull'attivita' dell'ateneo.
2. In particolare, l'osservatorio sull'attivita' dell'ateneo:
a) predispone annualmente un documento contenente valutazioni e suggerimenti sulla relazione annuale del nucleo di valutazione di ateneo, che viene trasmesso al rettore, al senato accademico e al consiglio di amministrazione;
b) effettua annualmente una valutazione delle attivita' culturali e formative, sia istituzionali che aggiuntive, svolte dall'ateneo e avanza, quando ne ravvisa l'opportunita', suggerimenti e proposte per il loro miglioramento;
c) esprime parere al senato accademico sul piano di sviluppo poliennale dell'ateneo;
d) formula, in qualsiasi momento ritenuto opportuno, pareri e proposte per il miglioramento dell'interazione culturale tra l'Universita' e il contesto territoriale, economico e sociale;
e) svolge tutti gli altri compiti che gli sono conferiti dalle norme vigenti.
3. Sono componenti permanenti dell'osservatorio sull'attivita' dell'ateneo:
a) il rettore,
b) il direttore amministrativo;
c) un componente designato nel suo interno dal senato accademico;
d) un componente designato nel suo interno dal consiglio di amministrazione;
e) il presidente della regione Liguria;
f) i presidenti delle province liguri;
g) il sindaco di Genova;
h) il sovrintendente scolastico regionale per la Liguria;
i) il presidente dell'Unioncamere della Liguria;
l) il presidente della Federindustria della Liguria;
m) il direttore dell'agenzia regionale per l'impiego della Liguria;
n) un componente designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
o) un componente designato dal rettore tra esperti di riconosciute competenze nell'ambito delle attivita' dell'Unione europea di interesse per l'Universita'.
Per la discussione di tematiche di specifico interesse, possono essere cooptate come ulteriori componenti dell'osservatorio persone dotate di particolari competenze, quali ad esempio i presidenti di ordini professionali. Salvo quanto disposto dai punti a), b), c), d) del presente comma, non possono far parte dell'osservatorio sull'attivita' dell'ateneo persone che prestino servizio a qualunque titolo presso l'Universita' di Genova.
4. L'osservatorio sull'attivita' dell'ateneo, a maggioranza degli aventi diritto, si dota di un proprio regolamento interno, nel quale sono contenute le norme di funzionamento.

Art. 5. La commissione paritetica di ateneo per la didattica e il diritto
allo studio
1. L'Universita' istituisce una commissione paritetica di ateneo per la didattica e il diritto allo studio denominata nel corso del presente articolo commissione paritetica di ateneo.
2. La commissione paritetica di ateneo:
a) svolge funzioni di osservatorio sull'attivita' didattica, anche in collaborazione con le strutture dell'Universita';
b) redige e approva una relazione annuale sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti; la relazione e' trasmessa agli organi di governo dell'ateneo che sono chiamati a pronunciarsi nel merito delle proposte e degli eventuali rilievi;
c) formula parere al senato accademico sul regolamento di ateneo per gli studenti e sulle relative modifiche;
d) collabora con l'ente regionale per l'attuazione del diritto allo studio universitario;
e) formula pareri e proposte ai competenti organi dell'Universita' o della regione su materie riguardanti gli studenti;
f) formula proposte agli organi di governo dell'ateneo per la organizzazione e la gestione di un servizio di informazione sulle iniziative di interscambio didattico e di mobilita' degli studenti a livello nazionale, comunitario e internazionale;
g) formula proposte agli organi di governo dell'ateneo per lo svolgimento di attivita' nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero, nell'ambito della normativa vigente;
h) formula pareri circa la compatibilita' tra i crediti assegnati alle attivita' formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche;
i) esercita tutte le altre attribuzioni che le sono demandate dalle norme vigenti.
3. La commissione paritetica di ateneo e' composta dai presidenti e vicepresidenti delle commissioni paritetiche di facolta' per la didattica e il diritto allo studio costituite presso l'ateneo.
4. La commissione elegge al suo interno un professore di ruolo o fuori ruolo o un ricercatore confermato come presidente e uno studente come vicepresidente, ed e' convocata dal presidente in via ordinaria almeno una volta ogni sei mesi. La commissione puo' essere convocata in via straordinaria su iniziativa del presidente o su istanza scritta di almeno un terzo dei componenti, con arrotondamento per difetto. La commissione paritetica di ateneo redige un proprio regolamento interno nel quale sono contenute le norme di funzionamento; esso e' approvato dal senato accademico.

Art. 8.
Il nucleo di valutazione di ateneo
1. L'ateneo istituisce il nucleo di valutazione per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia delle proprie strutture, nel resto dell'articolo denominato "nucleo", con il compito di realizzare un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. L'ateneo assicura al nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il nucleo propone all'approvazione degli organi di governo i criteri e le modalita' per l'individuazione dei parametri utili alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia, anche in base alle indicazioni legislative e utilizzando, ove possibile, parametri uniformi a livello nazionale. Il nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attivita' didattiche e trasmette l'apposita relazione annuale al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e al comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario unitamente alle informazioni e ai dati da comunicare annualmente al comitato stesso.
3. Il nucleo invia annualmente una relazione sugli elementi raccolti al rettore, che la trasmette agli organi di governo e alla commissione paritetica di ateneo. Il nucleo puo' altresi' far pervenire al rettore e, ove richiesto, al senato accademico e al consiglio di amministrazione, suggerimenti sulle procedure organizzative e sulle norme regolamentari e statutarie.
4. Il nucleo e' formato da sei membri, di cui tre docenti, uno dirigente o funzionario amministrativo dell'ateneo e due componenti designati, anche in ambito non universitario, tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione. Il nucleo e' nominato dal rettore, sentito il senato accademico e dura in carica sino al completamento del mandato del rettore.
5. Il nucleo redige un proprio regolamento interno, nel quale sono contenute le norme di funzionamento, che e' approvato dal senato accademico.

Art. 13. La commissione paritetica di facolta' per la didattica e il diritto
allo studio
1. Ogni facolta' istituisce una commissione paritetica di facolta' per la didattica e il diritto allo studio, denominata nel resto dell'articolo commissione paritetica. Ove necessario, la commissione paritetica di facolta' puo' articolarsi in sottocommissioni distinte per settori culturali.
2. La commissione paritetica e' composta da un ugual numero di professori o ricercatori confermati e di studenti, di norma appartenenti ai consigli delle strutture didattiche. La composizione, le regole di funzionamento e le modalita' di elezione sono stabilite dal regolamento di facolta'. La commissione paritetica elegge al suo interno un professore di ruolo o fuori ruolo o un ricercatore confermato come presidente e uno studente come vicepresidente.
3. La commissione paritetica di facolta':
a) esercita funzioni di osservatorio sull'organizzazione e sullo svolgimento dell'attivita' didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti dalla facolta';
b) formula alle strutture competenti proposte dirette a migliorare lo svolgimento della didattica, salva restando la liberta' di insegnamento garantita ai singoli docenti;
c) redige e trasmette alla commissione paritetica di ateneo per la didattica e il diritto allo studio una relazione annuale sull'efficacia della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti dalla facolta', avvalendosi di oggettivi strumenti di valutazione; la relazione e' trasmessa al preside e alle strutture didattiche competenti, che si pronunciano sui rilievi e sulle proposte formulate;
d) invia alla commissione paritetica di ateneo il parere di cui all'art. 11, comma 1, lettera m);
e) segnala al preside le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento delle attivita' didattiche;
f) formula pareri circa la compatibilita' tra i crediti assegnati alle attivita' formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche;
g) esercita tutte le altre attribuzioni che le sono demandate dalle norme vigenti.

Art. 42. Il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita'
1. Il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' contiene le norme generali di regolamentazione delle procedure amministrative, finanziarie e contabili cui debbono attenersi gli organi centrali dell'Universita' e tutte le strutture e le articolazioni interne dell'ateneo.
2. La bozza di regolamento e' predisposta dal consiglio di amministrazione ed e' inviata per un parere alle strutture dell'ateneo, che possono far pervenire eventuali suggerimenti e proposte entro sessanta giorni dalla data della trasmissione. Trascorso tale termine il regolamento e' sottoposto a delibera del consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti e per la sola votazione finale, sentito il senato accademico, con parere vincolante.
3. In particolare, il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita':
a) precisa i livelli di responsabilita' e gli ambiti di autonomia delle strutture e degli uffici preposti alla gestione amministrativa;
b) definisce procedure per pervenire a una ragionevole uniformita' di assegnazione di risorse, sulla base di opportuni indicatori predisposti dal nucleo di valutazione di ateneo;
c) definisce le modalita' di gestione contabile e finanziaria delle articolazioni dell'amministrazione centrale e di tutte le strutture ed articolazioni interne di ateneo;,
d) disciplina le modalita' di gestione del patrimonio dell'ateneo, anche prevedendo l'istituzione di procedure di ammortamento;
e) disciplina ogni altro argomento richiesto dalle leggi vigenti o dal presente statuto.

Art. 55.
Valutazione e controllo di gestione
1. L'ateneo istituisce un'apposita unita' operativa di supporto al nucleo di valutazione di ateneo. La struttura funzionale dell'unita' operativa viene approvata dal senato accademico, su proposta del rettore, sentito il consiglio di amministrazione. Nello svolgimento dei propri compiti, essa si avvale della collaborazione di tutto il personale dell'ateneo, per realizzare il piu' ampio scambio di informazioni, anche ai fini di suggerire una tempestiva diffusione delle innovazioni.
2. I controlli interni di legittimita' sono effettuati secondo le modalita' definite nel regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', sia per gli uffici e i servizi centrali che per i centri di spesa, sotto la supervisione del collegio dei revisori dei conti dell'ateneo.
 
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